Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 24 luglio 2025 comunicata il 25 luglio 2025 N. d'incartoZR2 25 19 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Togni, attuario PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. David Simoni contro B._____ appellato Oggettoazione di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF) / istanza di sospensione provvisoria della procedura esecutiva Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025, comunicata il 30 aprile 2025 (n. d'incarto 115-2024-28)
2 / 12 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. C._____ emesso il 29 gennaio 2024 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (in seguito: UEF), B._____ ha escusso A._____ per l'incasso di CHF 144'824.00 oltre interessi annui del 5% dal 1° gennaio 2024 e spese esecutive di CHF 204.00, indicando quale titolo e data del credito "Accordo cessione credito 15.12.2023". Tale documento è stato notificato a A._____ il 29 gennaio 2024, il quale non vi ha interposto opposizione. B.Con petizione del 13 agosto 2024 e complementi del 16 e 21 agosto 2024, A._____ ha promosso un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito dinnanzi al Tribunale regionale Maloja, con contestuali istanze supercautelare e cautelare di sospensione provvisoria dell'esecuzione promossa da B.. C.Con disposizione ordinatoria del 20 agosto 2024, ritirata presso l'ufficio postale il 21 agosto 2024, il Tribunale regionale Maloja ha assegnato a A. un primo termine scadente il 10 settembre 2024 per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali. D.Con decisione del 22 agosto 2024, il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha respinto l'istanza supercautelare ritenendo che non fosse data un'urgenza tale da disporre la sospensione dell'esecuzione senza sentire la controparte e, con decisione dell'8 novembre 2024, l'istanza cautelare, sostenendo che A._____ non avesse reso sufficientemente verosimile l'inesistenza del debito posto in esecuzione. Quest'ultima decisione è stata confermata su appello dal Tribunale cantonale (oggi: Tribunale d'appello) con sentenza ZK2 24 46 del 4 dicembre 2024. A._____ si è poi rivolto al Tribunale federale, ritirando però in un secondo momento il proprio ricorso (decreto del Tribunale federale 4A_687/2024 del 21 gennaio 2025). E.Scaduto infruttuosamente il termine per il versamento dell'anticipo, con disposizione ordinatoria del 17 settembre 2024, il Tribunale regionale Maloja ha concesso un termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notifica, avvenuta il 24 settembre 2024, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrato nel merito dell'azione. F.Con istanza dell'3 ottobre 2024, A._____ ha informato il Tribunale regionale Maloja di trovarsi in carcerazione preventiva presso il carcere D._____ dal 23 agosto 2024, lamentando ritardi nella notifica della corrispondenza che gli avrebbero impedito di versare l'anticipo delle spese processuali, e ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio.
3 / 12 G.Con decisione del 3 gennaio 2025, il Tribunale regionale Maloja, giudice unico, ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio, ritenendo che la documentazione prodotta a sostegno della mancanza di mezzi necessari non fosse attuale e non consentisse un esame della richiesta (n. d'incarto 135-2024-373). A._____ ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale d'appello, il quale ha dichiarato il reclamo inammissibile (sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ZR2 25 3 del 6 febbraio 2025). H.Con disposizione ordinatoria del 6 gennaio 2025, il Tribunale regionale Maloja, constatata l'incapacità manifesta di A._____ di condurre la propria causa, ha nominato un primo patrocinatore d'ufficio, in seguito sostituito dall'avv. David Simoni con disposizione ordinatoria del 27 febbraio 2025 (n. d'incarto 135-2024-28). I.Con disposizione ordinatoria del 20 marzo 2025, A._____ e B._____ sono stati citati al dibattimento del 3 aprile 2025. In tale sede, il Presidente del Tribunale regionale Maloja ha richiamato il mancato versamento dell'anticipo delle spese processuali entro il termine suppletorio. In risposta, A., dichiarando di non disporre dei mezzi necessari, ha chiesto un'ulteriore proroga del termine fino al suo rilascio dalla detenzione. L.Con decisione del 3 aprile 2025, il Tribunale regionale Maloja non è entrato nel merito dell'azione per mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali dichiarandola irricevibile (recte: inammissibile; cifra 1 del dispositivo) e ha posto le spese processuali a carico di A. (cifra 2 del dispositivo). M.Il 2 giugno 2025 A._____ (in seguito: appellante) ha interposto appello contro tale decisione, chiedendo, in via principale, la riforma delle cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito venga accolta, con conseguente disconoscimento del debito posto in esecuzione di CHF 144'824.00 fatto valere nei suoi confronti da B._____ (in seguito: appellato), e che venga fatto ordine all'UEF di annullare il precetto esecutivo n. C., con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza. In via subordinata, egli chiede il rinvio degli atti alla prima istanza per una nuova decisione nel merito, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza. N.Con istanza supercautelare e cautelare del 3 luglio 2025, l'appellante chiede che venga ordinata la sospensione provvisoria della procedura esecutiva n. C. in ragione del presunto rischio imminente che beni di sua proprietà, nel
4 / 12 frattempo pignorati dall'UEF, vengano realizzati a seguito della domanda di realizzazione formulata dall'appellato il 19 giugno 2025, con protesta di spese processuali e ripetibili. O.Con decreto del 17 luglio 2025, il Tribunale d'appello ha respinto l'istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari ritenendo che tale fatto nuovo non avesse un'influenza sull'analisi anticipata del fondamento della domanda di accertamento dell'inesistenza del debito posto in esecuzione formulata nella sentenza ZK2 24 46 del 4 dicembre 2024. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello. Le decisioni di non entrata nel merito per mancato pagamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali sono decisioni finali ai sensi di tale norma, nel senso che seguono le vie di ricorso ordinarie, e non quelle previste dall'art. 103 CPC, riservato alle disposizioni ordinatorie processuali (TREZZINI, in: Trezzini/Molo [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] – Volume 1, 3 a ed. 2025, art. 103 n. 3). In controversie patrimoniali, le decisioni sono appellabili unicamente se il valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata, è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 seconda frase CPC). Nel caso in esame, l'appellante ha postulato, in via principale, l'accertamento dell'inesistenza del debito posto in esecuzione di CHF 144'824.00 oltre spese esecutive di CHF 204.00. La decisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025 riguarda di conseguenza una controversia con un valore litigioso superiore alla menzionata soglia ed è dunque impugnabile mediante appello. 1.2.Secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appello, scritto e motivato, deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione motivata. Nel caso di specie, l'appello, depositato il 2 giugno 2025, è stato presentato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta il 5 maggio 2025. Esso è pertanto tempestivo. 1.3.Giusta l'art. 69 cpv. 1 CPC se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio. Nel caso in esame, il tribunale di prima istanza
5 / 12 ha designato, il 27 febbraio 2025, l'avv. David Simoni quale rappresentante d'ufficio dell'appellante, ritenendo che quest'ultimo non fosse in grado di condurre autonomamente la propria causa, in particolare in ragione dell'incertezza della durata della carcerazione preventiva e della possibilità di essere tradotto personalmente al dibattimento (act. TR IV/9 e IV/13 [115-2024-28]). Sebbene non sussistano dubbi sull'effettiva capacità dell'appellante di condurre la propria causa per iscritto, come da lui dimostrato nelle procedure ZK2 24 46 e ZR2 25 3, la nomina del rappresentante d'ufficio sussiste anche nel presente procedimento non avendo essa preso formalmente fine. Ciò considerato inoltre che l'appellante ha scelto di avvalersi del proprio patrocinatore (cfr. TENCHIO, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4 a ed. 2024, art. 69 n. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_890/2022 del 27 aprile 2023 consid. 1.2; 5A_469/2019 del 7 novembre 2020 consid. 4.3). 2.Nella decisione impugnata, i giudici di prime cure hanno ritenuto che la domanda formulata il 3 aprile 2025, volta ad ottenere la proroga del termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali fino alla scarcerazione, dovesse essere interpretata quale istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC, poiché il termine fissato era scaduto infruttuoso. La domanda di restituzione del termine è stata considerata intempestiva, in quanto non presentata nel rispetto del termine di dieci giorni dal momento in cui l'appellante è venuto a conoscenza della decisione di diniego del gratuito patrocinio. Di conseguenza, il tribunale non è entrato nel merito dell'azione volta ad accertare l'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF, dichiarandola irricevibile (recte: inammissibile; act. B.1, consid. 14.1). I giudici di prime cure hanno, inoltre, ritenuto, che a prescindere da tale questione, l'azione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile (recte: inammissibile) anche per incompetenza territoriale, in ragione della proroga di foro, contenuta nell'accordo di cessione del 15 dicembre 2023, a favore della Pretura di Lugano (act. B.1, consid. 14.2). 3.1.Con appello del 2 giugno 2025, l'appellante contesta, innanzitutto, la decisione del Tribunale regionale Maloja di ritenersi territorialmente incompetente per esaminare nel merito l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF da lui promossa (act. A.1 ad 3). Inoltre, sostiene che non possa trattarsi, come sostenuto dall'autorità inferiore, di un caso a carattere internazionale implicante l'applicazione della Convenzione di Lugano (CLug; RS 0.275.12; act. A.1, ad 3). 3.2.Giusta l'art. 85a cpv. 1 LEF, a prescindere da un'eventuale opposizione, l'escusso può domandare, in ogni tempo, al tribunale del luogo dell'esecuzione,
6 / 12 ovvero del domicilio del debitore (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF), l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Tale azione ha una natura mista: da un lato si tratta di un rimedio di natura materiale che, con piena regiudicata, è teso a stabilire l'insussistenza, rispettivamente l'inesigibilità del credito, dall'altra parte ha un effetto in materia esecutiva, poiché il giudice, in caso di accoglimento dell'azione, annulla o sospende l'esecuzione (DTF 140 III 41 consid. 3.2.3; 132 III 89 consid. 1.1; 125 III 147 consid. 2c). Ritenuto che lo scopo principale dell'azione è quest'ultimo (DTF 147 III 544 consid. 3.4.6; 147 III 41 consid. 3.4; 127 III 41 consid. 4), la competenza che spetta al giudice del luogo dell'esecuzione è esclusiva e imperativa (PTC 2020 n. 5 consid. 5.3; BANGERT, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs - Basler Kommentar, 3 a ed. 2021, art. 85a n. 24; THEUS SIMONI/GIROUD, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4 a ed. 2024, art. 46 n. 42). La prorogabilità di un foro assolutamente imperativo è esclusa (TREZZINI, op. cit., art. 17 n. 10). 3.3.Nel caso in esame, dagli atti non emerge che l'appellante e l'appellato siano domiciliati all'estero. La presente controversia assume pertanto un carattere prettamente nazionale (cfr. per la relazione tra la Convenzione di Lugano e il diritto interno: OETIKER/WEIBEL/FOUNTOULAKIS, in: Oetiker/Weibel/Fountoulakis [edit.], Lugano-Ubereinkommen – Basler Kommentar, 3 a ed. 2023, introduzione n. 74 e art. 2 n. 7). Di conseguenza, il Tribunale regionale Maloja è esclusivamente competente per l'esame dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito proposta dall'appellante. Ciò vale indipendentemente dalla clausola di proroga di foro a favore della Pretura di Lugano, prevista nell'accordo di cessione del 15 dicembre 2023, in quanto prevale il carattere imperativo del foro legale. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, non vi è luogo a un trattamento separato tra l'azione di natura materiale e effetti esecutivi. Sotto questo profilo, la decisione impugnata risulta in contrasto con gli artt. 46 cpv. 1 CPC e 85a cpv. 1 LEF, nonché con la relativa giurisprudenza. Resta ora da esaminare il merito delle censure sollevate dall'appellante avverso la motivazione principale della decisione impugnata (cfr. per i requisiti di motivazione dell'appello in presenza di una motivazione alternativa, fra altre: DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). 4.1.L'appellante contesta l'interpretazione della domanda di proroga del termine per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, da lui formulata in sede di dibattimento del 3 aprile 2025, quale nuova istanza di concessione del gratuito patrocinio. Egli sostiene che la sua detenzione preventiva giustifichi il diritto
7 / 12 a una proroga, argomentando che l'eccessivo formalismo dell'autorità inferiore nell'applicazione dei termini per il versamento dell'anticipo violi il principio di proporzionalità, di buona fede processuale e il diritto di accesso alla giustizia, garantito dagli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU. A suo avviso, tali norme imporrebbero di considerare impedimenti oggettivi come la carcerazione (act. A.1, pag. 3 e 4). A sostegno della propria richiesta, invoca, inoltre, un'applicazione analogica dell'art. 60 LEF, che prevedrebbe la sospensione della procedura esecutiva nei confronti di un detenuto (act. A.1, pag. 4) e dell'approccio adottato dal Tribunale regionale Maloja in un'altra procedura pendente (n. d'incarto 115-2024-31), il quale avrebbe, da un lato, rinunciato a richiedere un anticipo delle presumibili spese processuali e, dall'altro, concesso alla società da lui amministrata una dilazione del pagamento della cauzione per le spese ripetibili vista la sua situazione (act. A.1, pag. 4). L'appellante contesta infine la decisione di non entrata nel merito, ritenendo che la nomina del patrocinatore d'ufficio e lo svolgimento del dibattimento del 3 aprile 2025 avrebbero lasciato intendere che il tribunale di prima istanza sarebbe entrato nel merito dell'azione (act. A.1, pag. 4). 4.2.1. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b). L'appello dev'essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che devono evincersi le ragioni per le quali la sentenza di primo grado è contestata. Tale confronto è essenziale all'ammissibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Di principio, il giudice d'appello non è infatti tenuto ad esaminare la decisione di primo grado in tutte le direzioni, senza tenere conto delle censure presentate (artt. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 1 CPC) al fine di rilevare eventuali difetti che potrebbero condurre all'accoglimento dell'appello, salvo vizi manifesti. Il giudice non è però vincolato dalle argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle proprie censure, né dai considerandi dell'istanza inferiore; egli applica d'ufficio il diritto (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 con rinvii). 4.2.2. Giusta il vecchio art. 98 CPC – applicabile al caso di specie poiché in vigore al momento dell'emissione delle relative disposizioni ordinatorie processuali (cfr. art. 407f CPC e contrario) – il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese procedurali presumibili. La norma non prescrive un preciso momento per tale richiesta; nella prassi è frequente che il giudice formuli due distinte richieste di anticipo: la prima a ricezione dell'atto introduttivo dell'istanza e, la seconda, prima del dibattimento (TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 30). L'art. 101 cpv. 1 CPC prevede che il giudice fissa un termine per il versamento dell’anticipo. Se tale termine decorre infruttuosamente, assegna un
8 / 12 termine suppletorio; in caso di mancato pagamento entro quest'ultimo, non entra nel merito dell’azione (art. 101 cpv. 3 CPC). Suddetto termine è prorogabile, a condizione che la domanda sia motivata e venga presentata prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC) e, in caso di scadenza, può essere restituito se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. La domanda deve tuttavia essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 1 e 3 CPC). Tale norma si applica anche ai termini per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, inclusa l'assegnazione del termine suppletorio prevista dall’art. 101 cpv. 3 CPC (TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 14). L'istanza di gratuito patrocinio, che comporta l'esenzione totale o parziale dall'anticipazione delle spese processuali presumibili (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), se presentata prima della scadenza fissata per il versamento dell'anticipo, ne interrompe il decorso (art. 119 cpv. 1 CPC; sentenze del Tribunale federale 4D_35/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3; 4A_506/2018 del 22 luglio 2019 consid. 5; 4A_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; 5P.40/2001 del 12 marzo 2001). In caso di reiezione dell'istanza, il giudice deve, di principio, fissare un nuovo termine per il versamento dell'anticipo (DTF 138 III 163 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 5.1), salvo che la richiesta risulta presentata con scopi dilatori, contrari alla buona fede (sentenze del Tribunale federale 5A_88/2024 del 30 luglio 2024 consid. 4.3; 2C_496/2021 del 30 novembre 2021 consid. 3.3; 5A_280/2018 del 21 settembre 2019 consid. 4.1-5.2; 4A_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 4). Il diritto federale non obbliga il giudice ad attendere il versamento dell'anticipo prima di dare impulso alla procedura, rientrando nel suo potere di apprezzamento la fissazione del termine per la risposta scritta (art. 222 cpv. 1 CPC; DTF 140 III 159 consid. 4.2 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2019 del 21 novembre 2019 consid. 10; TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 34). La mancata prestazione dell'anticipo, accompagnata dall'avviso delle conseguenze dell'inosservanza (art. 147 cpv. 3 CPC), comporta l'inammissibilità dell'azione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. f CPC). Tale decisione non produce effetti di regiudicata materiale, salvo che per la specifica questione processuale (DTF 140 III 159 consid. 4.2.2; 139 III 334 consid. 3.1). 4.3.Nel caso in esame, il Tribunale regionale Maloja ha assegnato all'appellante, con disposizione ordinatoria del 20 agosto 2024, un primo termine scadente il 10 settembre 2024 per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali (act. TR IV/3 [115-2024-28]). A seguito del mancato versamento entro tale termine, il Tribunale regionale, con ordinanza del 17 settembre 2024 notificata il 24 settembre 2024, ha concesso un termine suppletorio di dieci giorni,
9 / 12 accompagnato dalla comminatoria secondo cui, in caso di ulteriore inadempienza, l'azione sarebbe stata dichiarata inammissibile (act. TR IV/5 [115-2024-28]). L'istanza di gratuito patrocinio è stata presentata dall'appellante il 3 ottobre 2024, entro il termine suppletorio. Tuttavia, è stata respinta con decisione del 3 gennaio 2025 per insufficienza della documentazione atta a dimostrare la mancanza di mezzi finanziari (act. TR I/1 e IV/4 [115-2024-373]). Con decisione del 3 aprile 2025, il Tribunale regionale ha dichiarato inammissibile l'azione proposta dall'appellante (act. TR IV/16 [115-2024-28]), senza concedere a quest'ultimo un ulteriore termine per il versamento dell'anticipo delle spese benché, di principio, ne avesse diritto in applicazione della giurisprudenza citata. L'appellante, tuttavia, non ha censurato tale omissione. A prescindere dalla questione di sapere se tale manchevolezza possa essere considerata un vizio manifesto rilevabile d'ufficio, è ragionevole ritenere che anche qualora fosse stato concesso un nuovo e ultimo termine per il pagamento, l'appellante non lo avrebbe rispettato. Durante il dibattimento del 3 aprile 2025, egli ha infatti dichiarato di non disporre dei mezzi necessari per effettuare il versamento, richiedendo una proroga del termine fino al suo rilascio dal carcere (act. TR VII/1 [115-2024-28]). Ciò considerato inoltre che l'appellante era a conoscenza della richiesta di versamento dell'anticipo delle spese. L'ordinanza del 20 agosto 2024, con cui era stato assegnato il primo termine, era stata a lui notificata il giorno successivo, ossia il 21 agosto 2024 (act. TR IV/3 [115-2024-28]), precedentemente alla sua carcerazione, avvenuta, secondo quanto da lui riferito, il 23 agosto 2024 (act. TR IV/3 [115-2024-28]). L'appellante non ha d'altronde presentato una nuova istanza (fondata) di gratuito patrocinio, che avrebbe potuto essere concessa – eccezionalmente – con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC). Anche volendo interpretare la domanda di proroga, formulata solamente durante il dibattimento del 3 aprile 2025, quale richiesta di restituzione del termine, essa risulterebbe in ogni caso tardiva, poiché presentata oltre dieci giorni dalla scadenza del termine suppletorio, ossia il 27 settembre 2024 (act. TR VII/1 e IV/5 [115-2024- 28]). Né giurisprudenza né dottrina prevedono, inoltre, un'applicazione analogica dell'art. 60 LEF, che disciplina la sospensione dell'esecuzione fino all'assegnazione di un rappresentante in caso di incarcerazione. Riguardo all'argomentazione dell'appellante, secondo cui egli avrebbe dovuto beneficiare dello stesso trattamento riconosciuto alla società da lui amministrata nella causa n. 115-2024- 31 (risp.: 115-2024-372), pendente dinnanzi al Tribunale regionale Maloja, nella quale quest'ultima è stata esentata dal pagamento dell'anticipo a causa della sua carcerazione preventiva e le è stata accordata una dilazione del pagamento della cauzione (act. TR IV/2 [115-2024-372]), si rileva preliminarmente che nella gestione della procedura il giudice dispone di un ampio margine d'apprezzamento (cfr. TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 7; HOFMANN/BAECKERT, in: Spühler/Tenchio/Infanger
10 / 12 [edit.], Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4 a ed. 2024, art. 98 n. 25 segg., art. 101 n. 20). Ciò posto, l'appellante non ha ad ogni modo illustrato le ragioni che giustificherebbero un trattamento analogo, limitandosi a richiamare in modo generico le modalità di conduzione di tale procedimento. Il Tribunale regionale poteva infine pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione per mancato pagamento dell'anticipo delle spese anche dopo il dibattimento (cfr. supra consid. 4.2.2). Ciò vale, in particolare, nel caso in esame, in considerazione delle circostanze concrete e dello svolgimento della procedura. Alla luce di quanto precede, non si ravvisa alcuna violazione dei principi di proporzionalità, buona fede processuale o accesso alla giustizia. La decisione di dichiarare l'azione inammissibile per mancato pagamento dell'anticipo è conforme alla normativa applicabile e alla relativa giurisprudenza. A titolo abbondanziale si rileva che anche se si fosse entrati nel merito dell'azione, come richiesto dall'appellante (act. A.1, pag. 7 segg.), quest'ultima sarebbe stata respinta. La clausola 2 del contratto di cessione di credito del 15 dicembre 2023 sembra infatti prevedere espressamente un riconoscimento di debito per un importo di EUR 153'748.00 da parte dell'appellante nei confronti dell'appellato, indipendentemente dal trasferimento in suo favore delle quote del fondo d'investimento oggetto della cessione di credito (act. TR II/1 [115-2024-28]). L'argomentazione secondo cui il creditore non avrebbe potuto esigere il pagamento pattuito in caso di mancato trasferimento delle quote, considerato il carattere sinallagmatico dell'accordo di cessione concluso tra le parti (art. 82 CO), non è, alla luce del testo dell'accordo, né fondata né idonea a condurre a una diversa conclusione. 4.4.Le censure fatte valere dall'appellante sono infondate. 5.L'appello deve pertanto essere respinto e la decisione del 3 aprile 2025 del Tribunale regionale Maloja confermata. 6.1.La tassa di giustizia per la procedura d’appello, incluso il decreto del 17 luglio 2025, è fissata, in forma ridotta in considerazione delle circostanze, a CHF 100.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1 OTGPC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). 6.2.Giusta l'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA, CSC 310.250) per le spese legittime della difesa d'ufficio viene versato all'avvocato un onorario di CHF 200.00 orari più spese necessarie in contanti e imposta sul
11 / 12 valore aggiunto. Non vengono invece concessi supplementi. Se il difensore d'ufficio non presenta una nota d'onorario che permetta una verifica completa degli esborsi, l'indennità viene stabilita secondo il potere discrezionale (cpv. 2). Nel caso in esame, il patrocinatore nominato d'ufficio ha presentato una nota d'onorario (act. TR VI/2 [115-2024-28]). Sulla base del dispendio di tempo ivi indicato relativo alla procedura d'appello e tenuto conto delle ore prestate necessarie alla redazione dell'istanza di assunzione di provvedimenti supercautelare e cautelari del 3 luglio 2025 (act. A.2), l'onorario riconosciuto ammonta a CHF 2'000.00 (spese e IVA incluse). Il rappresentante dev'essere rimunerato dal Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello), riservata la richiesta di rifusione nella misura corrispondenze da parte di quest'ultimo nei confronti dell'appellante (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC; act. TR IV.13; TREZZINI, op. cit., art. 69 n. 34 segg.; TENCHIO, op. cit., art. 69 n. 26). 6.3.Non è invece riconosciuta alcuna indennità per spese ripetibili all’appellato, nella misura in cui egli non è incorso in ulteriori spese in ragione dell’appello non essendogli stato fissato alcun termine per la risposta (cfr. art. 312 cpv. 1 CPC). 7.La presente decisione è resa a giudice unico, in ragione dell’evidente infondatezza dell’appello (art. 18 cpv. 3 Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]). 8.Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b LTF), in quanto il valore litigioso supera CHF 30'000.00. Di principio, il ricorso – a differenza del presente appello – non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).
12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025 è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 100.00 è posta a carico di A.. 3.Al patrocinatore d'ufficio di A., avv. David Simoni, è versato un indennizzo di CHF 2'000.00 (spese e IVA incluse) a carico dal Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello). In tale misura, è riservata la richiesta di rifusione del Cantone dei Grigioni nei confronti di A._____. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]