Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZR1 2025 40
Entscheidungsdatum
22.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Sentenza del 22 luglio 2025 comunicata il 24 luglio 2025 N. d'incartoZR1 25 40 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMichael Dürst, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Camilla Battaglioni-Gendotti contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller Oggettoadozione di misure a protezione dell'unione coniugale Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 20 marzo 2025 (n. d'incarto 135-2024-83)

2 / 21 Ritenuto in fatto: A.B._____ e A._____ si sono sposati nel Comune di O.1._____ in data _____ 2001 e dalla loro unione sono nati i figli C., il _____ 2002, e D., il _____ 2005. B.In data 11 aprile 2024 la moglie – rappresentata dall'allora patrocinatrice legale avv. Chiarella Rei-Ferrari – ha presentato al Tribunale regionale Moesa un'istanza a protezione dell'unione coniugale nei confronti del coniuge, chiedendo l'autorizzazione a vivere separati, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, con mobili e suppellettili ivi presenti, e un contributo alimentare per sé di CHF 2'585.00 mensili retroattivamente dal 1° novembre 2023, con riserva di adeguamenti. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. C.All'udienza del 17 maggio 2024 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio circa l'autorizzazione a vivere separati e, impregiudicate le posizioni delle parti in fatto e in diritto sia nell'ambito della procedura di tutela dell'unione coniugale che nella futura procedura di divorzio, in merito all'assegnazione provvisoria in uso al marito dell'abitazione coniugale, concordando che quest'ultimo avrebbe versato in favore della moglie dal mese di maggio 2024 un contributo alimentare provvisorio di CHF 1'700.00. D.In data 23 settembre 2024 la moglie – rappresentata dall'avv. Roberto A. Keller – ha chiesto la riattivazione della procedura di tutela dell'unione coniugale per decidere in merito all'attribuzione della dimora coniugale alla moglie. E.In occasione dell'udienza del 31 ottobre 2024, le parti non hanno raggiunto un accordo in merito a tale aspetto e il marito ha contestualmente prodotto delle osservazioni datate 31 ottobre 2024 alla richiesta della moglie. F.Con replica del 6 novembre 2024 e duplica del 28 novembre 2024, le parti hanno sostanzialmente riconfermato le proprie antitetiche posizioni, limitatamente alla questione rimasta controversa relativa all'attribuzione dell'alloggio familiare. G.Esperita l'istruttoria, le parti hanno prodotto i rispettivi memoriali conclusivi, nei quali hanno sostanzialmente ribadito le loro domande. H.Con decisione del 20 marzo 2025, il Tribunale regionale ha attribuito l'abitazione coniugale in uso esclusivo alla moglie, con i mobili e le suppellettili ivi presenti e ha contestualmente ordinato al marito – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare tale abitazione e di consegnare alla moglie tutte le chiavi della casa, entro due mesi dalla notificazione della decisione. La tassa di giustizia di

3 / 21

CHF 1'000.00 è stata posta a carico del marito, e quest'ultimo è stato condannato a

rifondere alla moglie l'importo di CHF 2'000.00 più IVA a titolo di ripetibili.

I.Avverso tale decisione, in data 3 aprile 2025 (data del timbro postale)

A._____ (in seguito: marito) ha presentato appello al Tribunale d'appello, chiedendo

la concessione dell'effetto sospensivo così come, in via principale, l'annullamento

della decisione impugnata e il rinvio della causa affinché vengano giudicate tutte le

condizioni per l'adozione del provvedimento cautelare (petito n. 2.1),

rispettivamente in via subordinata la riforma del dispositivo n. 1 nel senso che

l'abitazione coniugale venga attribuita in uso esclusivo al marito, con mobili e

suppellettili ivi presenti e l'annullamento dei dispositivi n. 2-5 della decisione

impugnata (petito n. 2.2) e, in via ancora più subordinata, l'annullamento della

decisione impugnata e il rinvio della causa per il completamento dell'istruttoria

(petito n. 2.3). Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

L.Il marito ha tempestivamente versato l'anticipo delle spese di CHF 3'000.00,

richiestogli dal Tribunale d'appello con decreto dell'8 aprile 2025.

M.In data 15 aprile 2025 (data del timbro postale), B._____ (in seguito: moglie)

ha inoltrato la propria risposta all'appello, postulando l'integrale reiezione

dell'appello, nella misura in cui ammissibile, così come la reiezione dell'istanza di

effetto sospensivo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

N.Con osservazioni del 2 maggio 2025 il marito ha modificato le sue domande,

eliminando il petito n. 2.1 e chiedendo in via principale quanto già indicato nel petito

  1. 2.2, e in via "sub-subordinata" [recte: subordinata] quanto già indicato nel petito
  2. 2.3.

O.Con presa di posizione del 6 maggio 2025 la moglie ha ribadito il proprio

punto di vista.

P.Con disposizione ordinatoria del 13 maggio 2025, la presidente della Prima

Camera civile del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto

sospensivo del marito.

Q.Con istanza di assunzione successiva di prove e fatti ex art. 317 CPC del

16 maggio 2025, la moglie ha chiesto l'assunzione nella procedura di appello dello

scritto del 13 maggio 2025 di E._____.

R.Con scritto del 28 maggio 2025, il marito si è opposto alla suddetta

assunzione di prove.

4 / 21 S.Con scritto dell'11 giugno 2025, la moglie ha in particolare prodotto un ulteriore nuovo scritto datato 4 giugno 2025 di suo fratello F._____. T.Con scritto del 26 giugno 2025, il marito ha ribadito la propria posizione e ha prodotto nuova documentazione fotografica. U.Con scritto del 2 luglio 2025, la moglie ha ribadito la propria posizione. V.Con scritto del 16 luglio 2025, il marito ha in sostanza ribadito la propria posizione. W.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC e 308 cpv. 1 lett. b CPC), entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 2 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno CHF 10'000.00 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Le controversie in materia di attribuzione dell'uso esclusivo del domicilio coniugale sono cause di natura patrimoniali (tra altre: sentenza del Tribunale federale 5A_934/2023 del 5 giugno 2024 consid. 1). Nell'evenienza, considerato il valore locativo capitalizzato dell'abitazione coniugale pari a CHF 360'000.00 ([18'000 x 20]; art. 92 cpv. 2 CPC; cfr. act. TR II.6, modulo immobili), il valore litigioso di CHF 10'000.00 è senz'altro raggiunto, ciò anche qualora si volesse considerare solo la metà del citato valore locativo in ragione della comproprietà dei coniugi sull'immobile. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del marito il 24 marzo 2025 (act. B.2). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è scaduto così mercoledì 23 aprile 2025, sicché introdotto il 3 aprile 2025, l'appello in esame è tempestivo. Si può dunque entrare nel merito del reclamo ammesso che questo sia sufficientemente motivato. 1.2.In virtù dell'art. 310 CPC, mediante appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e l'errato accertamento dei fatti. Da un memoriale di appello deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 con rinvii; 137 III 617 consid. 4.2.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima

5 / 21 sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 consid. 3.2.2.1; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3 a ed. 2025, art. 311 n. 21 seg.). Le censure vanno vagliate singolarmente, sicché nella prassi avviene di frequente che solo una parte dell'appello si rivela ricevibile (BORELLA, op. cit., art. 311 n. 24). In relazione ad alcune censure la moglie rimprovera al marito una violazione dell'onere di motivazione per essersi limitato a riproporre le generiche argomentazioni già esposte in prima sede, senza confrontarsi con la decisione impugnata (act. A.2, III.4 segg.). In concreto, con l'appello l'insorgente ha in un primo momento censurato un'errata applicazione del diritto in relazione alle condizioni per l'emanazione di provvedimenti cautelari ex art. 261 CPC, nonché un errato accertamento dei fatti (act. A.1, II. 3 segg.), specificando poi in sede di osservazioni del 2 maggio 2025 che le argomentazioni sollevate varrebbero anche nel caso in cui si trattasse di misure a protezione dell'unione coniugale e non di un provvedimento cautelare (act. A.3, II.2 segg.). Così facendo il marito solleva validi motivi d'appello e motiva l'impugnativa, sicché il presente gravame è ricevibile in ordine. Di transenna si osserva che nella misura in cui sotto le prime due cifre del capitolo "Nel merito" dell'appello, l'insorgente si limita a esporre un mero sunto dei fatti secondo il proprio punto di vista, senza tuttavia sollevare alcuna censura (act. A.1, II.1 seg.), non occorre vagliare quanto ivi allegato. Infine, si rammenta che i giudici non sono tenuti a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con rinvii). 1.3.Competente per statuire in merito alla presente vertenza è la Prima Camera civile del Tribunale d'appello (artt. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] e 9 cpv. 1 lett. a OOGTA [CSC 173.010]). Giusta l'art. 7 cpv. 2 lett. a bis LACPC il Tribunale d'appello decide nella composizione di giudice unico in merito ad appelli contro decisioni in procedura sommaria, come è qui il caso. In concreto nessuna delle parti ha richiesto l'evasione della presente vertenza nella composizione di tre giudici ai sensi dell' art. 7 cpv. 3 LACPC. 1.4.Al proprio appello il marito acclude una serie di documenti, e meglio la copia della convocazione agli esami di giugno 2025 della figlia C._____ presso il Centro Professionale Commerciali di O.2._____, la quale riporta l'indicazione temporale

6 / 21 "aprile 2025", la copia della convocazione datata 18 febbraio 2025 agli esami di aprile 2025 del figlio D., lo scritto e-mail del 3 aprile 2025 del figlio D. indirizzato alla patrocinatrice legale del marito, nonché la copia del "Rapporto di presa a carico" della figlia C._____ datato 31 marzo 2025 dello Studio di psicologia e psicoterapia G._____ (act. B.3 seg.). Con l'istanza di assunzione successiva di prove e fatti del 16 maggio 2025, la moglie ha chiesto l'assunzione nella procedura di appello dello scritto del 13 maggio 2025 intitolato "Disdetta Rustico, H.", con cui in sostanza il locatore del rustico occupato dalla moglie dopo la separazione le avrebbe comunicato di averle permesso eccezionalmente di "stare ancora al rustico", riconfermando nel contempo la richiesta di riconsegna dell'appartamento per il 15 giugno 2025 (act. A.5 e C.1). La moglie motiva tale istanza di assunzione di nuove prove con l'argomento secondo cui in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC, l'ingiunzione del locatore sarebbe pervenuta alla moglie il 13 maggio 2025, sicché non poteva essere esibita prima, e sarebbe stata immediatamente prodotta in sede di appello (act. A.5, II.3). Con osservazioni del 28 maggio 2025, il marito ha contestato l'assunzione di tale prova rilevando che per di più lo scritto prodotto non costituirebbe alcuna disdetta formalmente valida del contratto di locazione del rustico (act. A.7). In pendenza di procedura la moglie ha poi prodotto uno scritto del 4 giugno 2025, con cui il fratello F. ha dichiarato di ospitarla provvisoriamente da inizio giugno nel suo appartamento, non avendo essa alternative di abitazione (act. A.8 e C.2). Dal canto suo, con scritto del 26 giugno 2025 il marito ha osservato che la moglie non sarebbe ospitata provvisoriamente presso l'abitazione del fratello, ma vi abiterebbe stabilmente insieme al compagno, producendo nel contempo della documentazione fotografica da cui emergerebbe che le automobili della moglie e del compagno stazionerebbero quotidianamente presso tale alloggio (act. A.9). Con scritto del 2 luglio 2025 la moglie ha contestato le affermazioni del marito, sostenendo che quest'ultimo si contraddirebbe, avendo riconosciuto egli stesso che la moglie – dopo aver dovuto lasciare il rustico – alloggerebbe provvisoriamente dal fratello. A tal proposito la moglie ha inoltre precisato che la presenza del fratello nell'abitazione sarebbe irrilevante (cfr. per tutto quanto precede act. A.10). Infine con scritto del 16 luglio 2025, il marito ha ribadito che la moglie abiterebbe stabilmente insieme al compagno presso l'appartamento di O.3._____ di proprietà della di lei madre e non del fratello, il quale si sarebbe trasferito a O.4._____. Il marito ha poi ribadito che la rinuncia alla precedente locazione del rustico sarebbe stata direttamente concordata tra le parti contraenti ai fini di causa e in ragione dell'attuale nuova sistemazione (cfr. per tutto quanto precede act. A.11). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere

7 / 21 nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_445/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.1). Per quanto riguarda la copia della convocazione datata 18 febbraio 2025 agli esami di aprile 2025 del figlio D., essa è antecedente la decisione impugnata e alle conclusioni, sicché risulta irricevibile trattandosi di pseudonova, considerato che spetta in tali casi alla parte dimostrare di aver esercitato la dovuta diligenza. Il marito non ha tuttavia spiegato per quale ragione non sia stato possibile produrre tale mezzo di prova in procedura di prima istanza. Per gli altri mezzi di prova, successivi ai memoriali conclusivi e finanche alla decisione impugnata, essi non potevano essere sottoposti al giudice di prime cure. Prodotti senza indugio i documenti in questione sono dunque di principio ammissibili, ciò posto, in virtù di quanto esposto in appresso (cfr. infra consid. 4 segg.), essi non vengono considerati in quanto non appaiono di rilievo e posto come in ogni caso nulla muterebbero all'esito della presente vertenza. Infine per quanto concerne le nuove allegazioni di fatto esposte dal marito nello scritto del 16 luglio 2025 – e meglio le affermazioni secondo cui l'appartamento di O.3. in cui alloggia attualmente la moglie sarebbe di proprietà della di lei madre e non del fratello, il quale si sarebbe trasferito a O.4., ragion per cui non si tratterebbe di una soluzione provvisoria – esse risultano inammissibili, poiché il marito non ha indicato di esserne venuto a conoscenza solo dopo il suo scritto del 26 giugno 2025, né ha spiegato per quale motivo non sia stato possibile addurle prima, in violazione dei presupposti stabiliti dall'art. 317 cpv. 1 CPC. 2.Litigiosa rimane, in questa sede, l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie. Riguardo a tale questione, dopo aver esposto la cronologia dei fatti e la giurisprudenza, il giudice di prime cure ha anzitutto rilevato che la partenza della moglie dall'abitazione coniugale era stata provvisoria e non definitiva e che pertanto tale abitazione aveva mantenuto il carattere familiare (act. B.1 consid. 3.1 segg.). Il Tribunale regionale ha ritenuto che sulla base del primo criterio di assegnazione stabilito dalla giurisprudenza, nessuno dei coniugi avesse reso verosimile di avere un interesse preponderante all'utilizzo della casa (act. B.1 consid. 4.1). Il primo giudice ha pertanto statuito sulla base del secondo criterio di assegnazione provvisoria dell'abitazione coniugale, ritenendo che un trasloco potesse imporsi più ragionevolmente al marito in quanto egli sarebbe proprietario esclusivo di un'altra abitazione sita nel Comune di O.1., e ritenuto come la moglie avrebbe un legame affettivo preponderante con la casa. Il giudice di prime cure ha reputato ininfluenti le circostanze addotte dal marito, secondo cui egli avrebbe svolto nella casa dei lavori di edificazione e manutenzione, e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (act. B.1 consid. 4.2 segg.).

8 / 21 3.Il marito rimprovera al Tribunale regionale di aver ritenuto che l'abitazione in oggetto avesse mantenuto il carattere di abitazione familiare ai sensi dell'art. 169 CC nonostante il trasferimento della moglie. Secondo il marito i litigi coniugali si sarebbero protratti per anni senza mai determinare la fine della relazione coniugale, inoltre la moglie non sarebbe mai stata vittima di alcun tipo di violenza domestica. Quest'ultima avrebbe abbandonato definitivamente l'abitazione coniugale nel novembre 2023 esclusivamente per un desiderio di libertà e con l'intento preciso di vivere la sua nuova relazione sentimentale con I._____, sicché a partire da tale momento l'abitazione coniugale avrebbe perso il suo carattere familiare ex art. 169 CC (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.5.1). Quanto alle censure sollevate con l'appello in merito alla violazione dei presupposti per l'emanazione di provvedimenti cautelari ex art. 261 cpv. 1 CPC, il marito ha poi precisato in sede di osservazioni del 2 maggio 2025 di confermare le domande dell'atto di appello anche qualora la decisione impugnata non costituisse una decisione cautelare, bensì una decisione finale in materia di adozione di misure a tutela dell'unione coniugale (act. A.3, II.1), come è qui il caso (cfr. supra consid. 1.1). Ciò posto, non occorre entrare nel merito di tali censure. 4.L'abitazione familiare costituisce il luogo che adempie la funzione di alloggio e che risulta essere il centro della vita familiare (MAIER/SCHWANDER, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 a ed. 2022, art. 169 n. 6). Il carattere di abitazione familiare continua ad essere tale fintanto che dura il matrimonio, anche se i coniugi sono separati di fatto o in procedura di divorzio (DTF 114 II 396 consid. 5° seg.; MAIER/SCHWANDER, op. cit., art. 169 n. 9). In alcuni casi l'abitazione perde la sua qualifica di familiare e di conseguenza anche la protezione datale dall'art. 169 CC. Ciò è in particolare il caso qualora vi sia abbandono di comune accordo da parte dei coniugi dell'abitazione familiare, o quando il coniuge protetto dalla norma dell'art. 169 CC lasci per sempre l'abitazione o per una durata indeterminata ma senza intenzione di ritornarvi (DTF 114 II 396 consid. 5; MAIER/SCHWANDER, op. cit., art. 169 n. 10). Di principio, per interrompere la protezione della norma citata, la disunione della coppia dev'essere duratura e verosimilmente definitiva (sentenza del Tribunale federale 5A_934/2023 del 5 giugno 2024 consid. 4.1. seg.; 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 3.1.2). Spetta al coniuge che sostiene la perdita del carattere familiare dell'abitazione fornirne la prova. Nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_147/2023 del 3 luglio 2023 consid. 4.1; 5A_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 2.2; 5A_607/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 2.3.2). Ciò posto, per

9 / 21 ammettere che il coniuge abbia lasciato definitivamente l'abitazione coniugale, il giudice deve poter basare la sua decisione su indizi seri. La perdita del carattere familiare deve essere ammessa solo in modo restrittivo (DTF 136 III 257 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_934/2023 del 5 giugno 2024 consid. 4.1 seg.; 5A_635/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6.1; MAIER/SCHWANDER, op. cit., art. 169 n. 10). 4.1.In casu, occorre anzitutto rilevare che la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale – di cui entrambi i coniugi sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno (act. TR II.13 seg.) – in data 21 novembre 2023. Agli atti vi sono schermate di conversazioni WhatsApp (act. TR II.9 segg.), che riportano scambi di messaggi avvenuti tra i coniugi negli anni antecedenti la separazione, dal 2020 al 2023, da cui emerge che il clima all'interno del nucleo familiare era particolarmente degradato e fonte di continue tensioni. In particolare in data 26 giugno 2020, il marito scriveva alla moglie: "Ok sei stufa di me? Ok...io ti picchio ...ti faccio girare a pastiglie tutta la settimana? ...ok avrò anche sbagliato nelle mie reazioni ma guarda che non sei così candida ma amen tranquilla non succederà più tranquilla finalmente ti puoi trovare qualcun altro perché io me li sono già presi i miei tempi per pensare alle mie reazioni ma lunedì prenderò anche le mie cose a sto punto [...]". A tale messaggio la moglie rispondeva lo stesso giorno quanto segue: "Non sono stufa di te ma delle tue reazioni e gestioni di sostituzioni si!!!!! Uno scusa non toglie il dolore che provocano 90 kg contro 45 !!!!!!! Si sono girata più e più volte una settimana a pastiglie a foulard a maniche lunghe quando magari fuori c'erano 30 gradi.........un UOMO a confronto con queste situazioni si scioccherebbe .....ma tu no!!!! [...]", e il marito rispondeva: "Ho sbagliato [...] mi vuoi mettere in croce ok ...ma sempre e solo i miei sbagli [...]" (cfr. per tutto quanto precede act. TR II.19). In data 20 ottobre 2021, al messaggio della moglie con cui essa indicava: "La più grande vigliaccheria? Che hai tuoi errori e mancanze non hai mai esitato e non esiti a usare la violenza!!! Ecco! Descrivi tu un uomo così cos'è", il marito rispondeva lo stesso giorno: "Ti ho detto chiaro e netto che hai ragione ...vuoi andare avanti tutti i giorni unicamente a farmi sentire una merda e rinfacciare i miei errori????" (cfr. per tutto quanto precede act. TR II.20). In data 15 novembre 2023 il marito scriveva alla moglie: "Ho sbagliato cazzo non ho mai voluto essere ne violento ne stronzo se me ne sarei accorto prima di come sbagliavo non sarei andato avanti di sicuro ...ho sempre odiato la violenza specialmente sulle donne e non l'ho mai giustificata se potessi riavvolgere la mia vita non sbaglierei più di sicuro ho perso la persona più importante della mia vita con le mie debolezze [...]" (act. TR II.22). Dal tenore dei messaggi del marito stesso, appare verosimile che negli ultimi anni prima della separazione vi fosse un clima familiare caratterizzato da gravi tensioni e ostilità. Ciò posto, il fatto che per sfuggire

10 / 21 temporaneamente a un clima particolarmente teso nel nucleo familiare e per timore di un aggravamento della situazione, la moglie abbia deciso di lasciare l'abitazione coniugale per trasferirsi in un rustico è, a un sommario giudizio, verosimile (act. TR II.9). Si osserva inoltre che quanto precede corrisponde alla versione dei fatti indicata dalla madre della moglie ("[...] motivo per il quale B._____ ha lasciato l'abitazione coniugale [...] risiede nel voler fuggire da violenza verbale, psicologica e anche fisica subita da B._____ nell'arco di diversi anni", act. TR VII.1, pt. 2 segg.), come pure dal padre della moglie ("[...] il motivo per cui B._____ ha lasciato l'abitazione risiede nelle ripetute violenze che ha subito da parte di suo marito", act. TR VII.2, pt. 2). Anche la figlia dei coniugi in sede di audizione del 23 gennaio 2025 ha riferito di un clima familiare particolarmente teso e degradato da ormai diverso tempo (act. TR VII.4, pt. 6 segg. e 19), nonostante essa abbia negato di aver mai assistito a episodi di violenza tra i coniugi (act. TR VII.4, pt. 12 e 28). Infine, sebbene il marito sia dell'avviso che la moglie avrebbe lasciato definitivamente l'abitazione per intrattenere una relazione extraconiugale, negando di aver mai esercitato violenza fisica nei suoi confronti (act. TR VII.6, pt. 2 segg.), egli stesso in occasione dell'interrogatorio del 23 gennaio 2025 ha riconosciuto che la relazione con la moglie nel periodo antecedente alla separazione fosse particolarmente tesa (act. TR VII.6, pt. 3, 8 e 11). Quanto al fatto che parte dei citati messaggi WhatsApp datino del 2020 e 2021 e siano dunque antecedenti di qualche anno alla separazione tra i coniugi, ciò lascia desumere che il clima all'interno del nucleo familiare fosse teso da qualche tempo e che la situazione sia andata via via peggiorando. Contrariamente a quanto sostenuto dal marito, il fatto che tali litigi si siano protratti da anni senza tuttavia mai determinare la fine della relazione tra i coniugi non è quindi un argomento rilevante. A ben vedere il fatto che tali tensioni si siano protratte così a lungo ha verosimilmente contribuito a creare un clima sempre più teso con il pericolo di un ulteriore deterioramento della situazione familiare. A dimostrazione del fatto che la situazione tra i coniugi rischiava di degradarsi ulteriormente vi è quanto accaduto in data 20 marzo 2024, quattro mesi dopo la separazione. In tale data parrebbe infatti essersi verificato un ulteriore episodio di tensione e scontro presso l'abitazione coniugale, come risulta dalla documentazione penale agli atti (cfr. act. TR III.10), e meglio dalla denuncia della moglie contro il marito accusato di lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia, e da quella del marito nei confronti della moglie accusata di vie di fatto reiterate (act. TR II.4 seg.; act. TR II.11 seg.; act. TR II.18), nonché da quanto dichiarato dalla madre della moglie in sede di audizione testimoniale (act. TR VII.1, pt. 5). Ora, il fatto che nonostante la separazione la situazione tra i coniugi non si sia appianata ma anzi aggravata, lascia desumere che la decisione della moglie di lasciare l'appartamento sia stata una conseguenza della grave tensione all'interno del

11 / 21 nucleo familiare. Nulla muta al riguardo il fatto che le parti abbiano poi congiuntamente ritirato le rispettive denunce e che le procedure penali si siano quindi concluse con l'emanazione del decreto d'abbandono datato 7 febbraio 2025 da parte della Procura pubblica (act. TR III.8; act. TR III.10). Quanto alla tesi appellatoria, secondo cui la moglie avrebbe lasciato l'abitazione con il solo intento di vivere la sua nuova relazione sentimentale con I., ciò non risulta verosimile alla luce di quanto sopraesposto. Per quanto riguarda il messaggio WhatsApp del 17 novembre 2023 a cui si appella il marito, con cui la moglie scriveva: "[...] Il punto che mi ha confermato ancora di più il mio cambiamento di sentimenti? Il notare qc altro! Cosa che mai mi era successa in tutta la nostra vita! Lì ho capito che effettivamente non potevo più mentire a nessuno me compresa! E non sarebbe stato giusto per nessuno! Da lì ti ho parlato subito perché ho avuto la conferma dei miei sentimenti ormai cambiati! [...] Spero che un giorno tu possa accettare con serenità e guardare la nostra nuova vita famigliare comunque come un porto sicuro come io so che potrò fare! [...]", e quello del 19 novembre 2023, nel quale essa indicava: "[...] So che quanto ti ho detto l'altra sera ti abbia messo davanti a una realtà che speravi non esistesse! Esiste! [...]" (cfr. per tutto quanto precede act. TR III.1; act. A.1, II.5.1), si osserva che dal tenore di tali messaggi non vi è alcun riferimento a una relazione extraconiugale, né con chi la moglie intratterrebbe tale relazione, che in ogni caso non costituirebbe ancora un elemento sufficiente per sostenere che essa abbia lasciato l'abitazione con il solo intento di poter intrattenere una relazione extramatrimoniale. Pertanto tali messaggi non costituiscono degli elementi sufficienti a dimostrare che al momento della separazione la moglie avesse preso tale decisione con l'unica intenzione di vivere una relazione extraconiugale. Infine, occorre rilevare che anche dalle dichiarazioni della madre della moglie in sede di audizione del 16 gennaio 2025 emerge che quest'ultima non aveva una relazione stabile nel momento in cui ha lasciato l'abitazione coniugale ("[...] la relazione esiste da gennaio 2024. Preciso che se una persona esce a cena con un'altra ciò non significa che abbiano una relazione. A mia conoscenza prima del gennaio 2024 non vi era una frequentazione/relazione bensì una conoscenza"; act. TR VII.1, pt. 32 segg.). Ciò posto, contrariamente a quanto sostiene il marito, non appare dunque neppure verosimile che i messaggi WhatsApp indicati dal Tribunale regionale al consid. 3.6 della decisione impugnata (act. B.1 consid. 3.6), con cui il marito avrebbe messo alle strette la moglie per lasciare l'abitazione coniugale, sarebbero stati solo la conseguenza della confessione ricevuta dalla moglie circa la relazione sentimentale con I.. Quanto al fatto che, a detta del marito, i toni utilizzati dalla moglie nel messaggio dell'11 febbraio 2024, con cui essa si rivolgeva al marito scrivendo: "A._____ domani alle 16 ritrovo

12 / 21 per accordarsi per gli avvocati e esci di casa! Punto! Tolleranza finita", sarebbero "particolarmente arroganti e aggressivi" (act. A.1, II.5.1; act. TR II.27), si osserva come il tenore di tali messaggi non faccia altro che confermare una situazione di forte tensione coniugale. Infine, occorre tener conto del fatto che la moglie si è inizialmente installata in un piccolo rustico sito all'indirizzo H._____ nel Comune di O.3._____ (act. TR II.9; act. TR II.29). Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure, la moglie ha concluso un contratto di locazione con oggetto il citato rustico con il locatore E._____ per una pigione mensile di CHF 360.00, esclusi costi accessori e riscaldamento, il quale presta poche garanzie nei confronti della conduttrice – in particolare per quanto riguarda la disdetta sempre possibile con tre mesi di preavviso – e la cui data d'inizio locazione e di sottoscrizione corrisponde alla data in cui la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale, ossia il 21 novembre 2023 (act. TR II.9). Il tutto lascia desumere che tale rustico sia stato una soluzione provvisoria, ciò anche considerato il quadro di vita precedente della moglie, la quale ha vissuto nell'abitazione coniugale, una casa con giardino sita sul fondo n. 172 RF di O.3._____ con una superficie di 1'624 m 2 (act. TR II.13 seg.). Infine, contrariamente a quanto lascia intendere il marito, il tenore del messaggio WhatsApp della moglie del 25 novembre 2023 in cui essa asserisce: "Oggi sono andata a vedere un duplex bello ma devo contrattare per il prezzo...." (act. TR III.4), non pare essere riconducibile al desiderio di convivere con un'altra persona, bensì alla volontà della moglie di installarsi in un appartamento adeguato alle sue esigenze e secondo gli standard di vita avuti sino a quel momento (cfr. act. TR II.13; act. TR III.9), tant'è che essa ha comunque concluso il contratto del 21 novembre 2023 con oggetto il rustico in H._____ a O.3._____ verosimilmente per ragioni organizzative e di celerità. 4.2.In definitiva, appare pertanto verosimile che la moglie abbia lasciato l'abitazione coniugale nel novembre 2023 provvisoriamente e non definitivamente, sicché tale abitazione ha mantenuto il carattere familiare. Pertanto, la casa sita all'indirizzo B._____ nel Comune di O.3._____ attualmente occupata dal marito è l'alloggio coniugale delle parti ai sensi dell'art. 176 cpv. 1 cifra 2 CC. Ciò a prescindere dal fatto che la moglie abbia lasciato il rustico pendente procedura d'appello, considerato come le affermazioni del marito secondo cui l'attuale sistemazione della moglie nell'appartamento di O.3._____ di proprietà della di lei madre non sarebbe provvisoria, non possono venir considerate. 5.Il marito rivendica l'attribuzione in uso esclusivo dell'abitazione coniugale, lamentando un errato accertamento dei fatti e un'errata applicazione del diritto.

13 / 21 Secondo il marito, sulla base del primo criterio enunciato dalla giurisprudenza, in base al quale occorrerebbe considerare quale coniuge trarrebbe il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete dall'attribuzione dell'abitazione coniugale, andrebbe tenuto conto del fatto che tale abitazione sarebbe ancora attualmente occupata dal marito insieme ai due figli maggiorenni ancora in formazione. Il marito osserva che il figlio avrebbe indicato di non essere pronto ad accettare la presenza in casa del compagno della madre e che per la figlia sarebbe impossibile immaginare una convivenza con la moglie. Pertanto in caso di attribuzione dell'abitazione alla moglie i figli sarebbero costretti a spostarsi con il marito, ciò posto non avrebbe senso imporre l'allontanamento di un nucleo di tre persone per permettere alla moglie di rientrare da sola in un'abitazione tanto grande e impegnativa. La moglie non disporrebbe di alcun interesse oggettivo preponderante a occupare l'abitazione coniugale, né disporrebbe della forza fisica per occuparsene (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.5.2; act. A.3, II.1). Per quanto riguarda il secondo criterio stabilito dalla giurisprudenza, in base al quale occorre esaminare a quale coniuge sia più ragionevole imporre un trasloco, secondo il marito sarebbe irrilevante il fatto che egli disponga di un immobile di proprietà. Tale immobile non sarebbe infatti disponibile, essendo oggetto di un contratto di locazione di lunga durata a favore di un'intera famiglia con figli piccoli. Sarebbe inoltre irrilevante quanto ritenuto dal giudice di prime cure in merito all'aiuto fornito dai genitori della moglie nel finanziamento dell'abitazione coniugale e a un eventuale loro stretto legale economico e personale con l'immobile, poiché motivi di carattere economico non sarebbero decisivi. In ogni caso non sussisterebbe alcun legame familiare dei genitori della moglie con l'abitazione coniugale. In merito al documento di cui all'act. TR II.15 prodotto dalla moglie in prima sede, il marito rileva che si tratterebbe di documentazione allestita ad arte e soggetta a una sanzione ex art. 128 cpv. 3 CPC, ciò che sarebbe stato ignorato dal giudice di prime cure, il quale avrebbe accolto l'audizione testimoniale di J._____, e successivamente non avrebbe tenuto conto della stessa in punto alle condizioni di vendita del terreno. Infine il marito ritiene di essere il coniuge con il più stretto legame con l'abitazione coniugale, in ragione di tutto quanto eseguito negli anni per l'edificazione e nella successiva cura e manutenzione dell'abitazione coniugale, di cui la moglie non potrebbe in ogni caso occuparsi considerata l'estensione del terreno su cui sorge la casa e il fatto che la moglie percepisce una mezza rendita invalidità per ragioni fisiche (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.5.3). 6.1.L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti

14 / 21 l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Per quanto riguarda i criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati ampiamente esposti dal giudice di prime cure (act. B.1 consid. 2.1 segg.). Al proposito basti ricordare che il giudice pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_934/2023 del 5 giugno 2024 consid. 3.1; 5A_971/2017 del 14 giugno 2018 consid. 3.1; MAIER/SCHWANDER, op. cit., art. 176 n. 7). Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso. In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze. Sotto questo profilo vanno considerati in concreto anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in considerazione altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in funzione dello stato di salute di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_934/2023 del 5 giugno 2024 consid. 3.1; 5A_823/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 4 segg.; 5A_904/2015 del 29 settembre 2016 consid. 4; MAIER/SCHWANDER, op. cit., art. 176 n. 7; DE WECK-IMMELÉ, in: Bohnet/Guillod [edit.], Commentaire pratique, Droit matrimoniale: Fond et procédure, 1 a ed. 2016, art. 176 n. 174). In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, soppesate tutte le circostanze specifiche. In tale ambito entra in linea di conto – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno di loro che, per quanto non debba vivere in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia

15 / 21 di diritti d'uso sull'alloggio (sentenza del Tribunale federale 5A_884/2022 del 14 settembre 2023 consid. 5.2). 6.2.Occorre ora determinare se il godimento esclusivo dell'alloggio familiare dev'essere attribuito al marito sulla base dei criteri di assegnazione dell'abitazione enunciati sopra. Per quanto riguarda il primo criterio stabilito dalla giurisprudenza, si osserva anzitutto che la moglie – a beneficio di una mezza rendita invalidità a causa di problemi di salute – lavora come assistente di cura presso K._____ al 50% (cfr. act. TR I.1.I.4; act. TR III.8; act. TR VII.5), mentre il marito lavora in qualità di impiegato cantonale presso l'Ufficio tecnico cantonale nel Comune di O.5._____ con un grado d'occupazione del 100% (cfr. act. TR I.1.I.4.2; act. TR I.1; act. TR III.8; act. TR III.19; act. TR VII.6). Vero è che dagli atti non si evince che l'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie potrebbe favorire il suo stato di salute, tuttavia va considerato che in ragione del tempo d'impiego parziale della moglie, essa potrebbe trascorrere più tempo nell'abitazione rispetto al marito, godendo così maggiormente dell'utilizzo della casa. A tal proposito nulla muta la tesi del marito secondo cui viste le dimensioni dell'abitazione coniugale la moglie non potrebbe far fronte ai lavori di manutenzione in ragione del suo stato di salute. Infatti nulla impedisce alla moglie di ricorrere all'aiuto di terzi nello svolgimento dei necessari lavori per la cura e la manutenzione dell'abitazione. Ciò posto, il solo fatto che la moglie possa trascorrere più tempo in casa rispetto al marito, non è un elemento sufficiente da solo per fondare un interesse preponderante all'assegnazione dell'abitazione familiare. Quanto all'argomento del marito secondo cui bisognerebbe tener conto del fatto che l'abitazione coniugale sarebbe attualmente occupata anche dai figli maggiorenni ancora in formazione, e in particolare del fatto che il figlio avrebbe indicato di non essere pronto ad accettare la presenza in casa del compagno della madre e che per la figlia sarebbe impossibile immaginare una convivenza con la moglie, occorre rilevare quanto segue. Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure, dato che i figli erano entrambi già da tempo maggiorenni – in ogni caso già al momento dell'inoltro dell'istanza a protezione dell'unione coniugale dell'11 aprile 2024 – nella ponderazione degli interessi per l'assegnazione dell'alloggio familiare le loro esigenze sono meramente secondarie. Infatti secondo la giurisprudenza sopracitata (cfr. supra consid. 6.1), solo le esigenze dei figli minorenni possono in linea di principio giustificare l'assegnazione dell'abitazione a uno dei coniugi. In ogni caso occorre rilevare che durante la procedura di prima istanza, così come nella presente procedura d'appello, la moglie ha sempre dichiarato che entrambi i figli potranno continuare a vivere nell'abitazione familiare con lei (act. A.2, III.5.2; act. A.4, III.1;

16 / 21 act. TR I.2.4.a; act. TR I.6.III.4.aa). Ora, vero è che la figlia in data 28 ottobre 2024 ha ribadito di "voler rimanere a casa con mio papà", come già indicato con scritto del 10 maggio 2024 (act. TR III.2), tuttavia occorre rilevare che essa è al termine dei suoi studi, avendo già effettuato gli esami finali come da lei stessa dichiarato ("[...] sto svolgendo l'ultimo anno di apprendistato presso il Comune di O.2.. A maggio/giugno ho gli esami finali"; act. TR VII.4, pt. 2). Dal canto suo, il figlio ha indicato di non volersi schierare in favore di nessuno dei genitori per quanto riguarda l'assegnazione dell'abitazione coniugale, limitandosi ad asserire quanto segue: "[...] io non sono ancora pronto ad accettare il compagno di mia mamma, e in caso di assegnazione a lei questo per me sarebbe un problema" (act. TR III.3). A tal proposito, si osserva che dagli atti non emergono elementi da cui appaia verosimile che attualmente la moglie conviva con qualcuno, come del resto ha sempre negato (act. TR V.14). Per quanto riguarda la documentazione fotografica prodotta dal marito con scritto del 26 giugno 2025 occorre rilevare che – contrariamente a quanto da lui sostenuto (act. A.9) – da tale documentazione non può essere desunto che la moglie abiterebbe stabilmente con il suo compagno nell'appartamento sito a O.3. in cui essa alloggia attualmente. Nello specifico – premesso che parte delle fotografie allegate non sono nitide e che le stesse non permettono l'identificazione dei conducenti dei veicoli ivi raffigurati (act. B.5) – esse sono state scattate in date specifiche (3 giugno 2025, 14 giugno 2025, 15 giugno 2025, 16 giugno 2025, 17 giugno 2025 e 18 giugno 2025), sicché non possono dimostrare alcun soggiorno continuo e stabile nell'abitazione ivi raffigurata. Ciò posto, argomentando che qualora l'abitazione venisse attribuita alla moglie i figli sarebbero costretti a spostarsi con il marito, quest'ultimo non fa dunque valere alcun interesse poziore che giustifichi, sulla base di tale argomento, una diversa attribuzione dell'alloggio coniugale. In siffatte circostanze, non potendo, sulla base del primo criterio sviluppato dalla giurisprudenza, stabilire in modo chiaro a quale dei due coniugi sia più utile l'alloggio familiare, occorre procedere all'esame del secondo criterio giurisprudenziale. 6.3.In merito al secondo criterio stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui va esaminato a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, occorre rilevare quanto segue. Anzitutto si osserva che la moglie è nata e cresciuta nel Comune di O.3., suo luogo di attinenza e da cui proviene la sua famiglia (act. TR II.2 seg.). I genitori e il fratello della moglie vivono ancora nel Comune di O.3.. Il marito invece è attinente di O.1._____ (act. TR II.3), Comune nel quale si trova un immobile di sua esclusiva proprietà – a differenza della moglie che è proprietaria solo di una cascina sui monti di O.6._____ (act. TR II.6; act. TR VII.5,

17 / 21 pt. 11) – acquistato prima del matrimonio (act. TR II.34; act. TR VII.6, pt. 20). Ora, vero è che tale abitazione di proprietà esclusiva del marito è oggetto di locazione a una famiglia da anni (act. TR VII.5, pt. 13; act. TR VII.6, pt. 20), tuttavia nulla impedisce al marito di disdire tale contratto di locazione. Si osserva inoltre che nelle vicinanze di tale abitazione si trova anche la casa di famiglia del marito – la quale apparteneva alla comunione ereditaria formata da quest'ultimo e dai suoi fratelli fino a dicembre 2024 – di cui ora è unico proprietario il fratello maggiore del marito (act. TR VII.6, pt. 21; act. TR VII.5, pt. 13). Inoltre, come esposto in precedenza (cfr. supra consid. 6.1), motivi di carattere economico relativi alle risorse finanziarie dei coniugi non sono determinanti per quanto riguarda l'esame del secondo criterio enunciato dalla giurisprudenza. Ciò posto, differente è la questione dell'acquisto dell'abitazione coniugale. In concreto non può passare inosservato il fatto che l'acquisto del fondo su cui sorge l'abitazione coniugale sia stato possibile grazie al contributo dei genitori della moglie, i quali hanno accesso un'ipoteca di CHF 165'000.00 – pari al prezzo dei tre fondi oggetto del contratto di compravendita del 3 febbraio 2006 (act. TR II.31) – che grava tuttora la loro abitazione e di cui essi si fanno ancora carico degli interessi e dell'ammortamento (act. TR II.32 seg.; act. TR VII.3, pt. 4; act. TR VII.1, pt. 11 segg. e 23; act. TR VII.2, pt. 5 segg.; act. TR VII.5, pt. 21 seg.). Tale elemento, oltre a quanto già esposto in precedenza, lascia desumere che la moglie e la sua famiglia abbiano un legame preponderante con l'abitazione coniugale. In questa sede poco importa, sotto questo profilo, stabilire quale sia la qualifica giuridica del contributo economico fornito dai genitori della moglie per l'acquisto del fondo n. 172 RF O.3., in particolare se si tratti di un mutuo nei confronti di entrambi i coniugi oppure lo sia solo nei confronti della moglie, o se rispettivamente si tratti di una donazione. Nulla muta al riguardo il fatto che il marito abbia dichiarato di aver svolto lavori di costruzione e manutenzione all'immobile (act. TR VII.6, pt. 22 seg.), tale elemento non è sufficiente a fondare un legame affettivo con l'abitazione preponderante rispetto a quello della moglie. Quanto precede vale a prescindere dalla questione a sapere se la comunione ereditaria fu Enrico Perfetta abbia venduto il fondo su cui sorge ora l'abitazione coniugale con il desiderio che il terreno rimanesse in futuro alla famiglia L.. Ciò posto, non occorre esprimersi in merito alla tesi del marito secondo cui, il documento di cui all'act. TR.II.15 prodotto dalla moglie in prima sede sarebbe della documentazione allestita ad arte e soggetta a una sanzione ex art. 128 cpv. 3 CPC. Si aggiunga che in ogni caso nella decisione impugnata, il giudice di prime cure ha specificato che il contenuto del documento di cui all'act. TR.II.15 non è stato confermato dalle dichiarazioni di J._____ rilasciate in sede di audizione testimoniale (act. B.1 consid. 4.2).

18 / 21 Considerato tutto quanto precede, come rettamente rilevato dal giudice di prime cure, nell'evenienza può essere più ragionevolmente imposto un trasloco al marito. 6.4.Se si considerano tutti gli elementi sopraelencati, non si scorgono motivi per assegnare l'abitazione coniugale al marito. In definitiva, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica anche su tale punto. Sta di fatto che in pendenza di appello la data stabilita dal primo giudice di "due mesi dalla notificazione della presente decisione" (act. B.1 dispositivo n. 2) è ormai decorsa. Occorre dunque fissarne una nuova sulla base dei criteri sviluppati dalla dottrina e già ampiamente esposti dal giudice di prime cure nella decisione impugnata (act. B.1 consid. 5.1), a cui si rinvia, che appare ragionevole determinare nel 30 settembre 2025, ossia circa due mesi dalla notifica della presente sentenza. Si aggiunga che nella fattispecie non è ravvisabile un motivo d'urgenza per impartire un termine più corto. Ciò vale a prescindere dalla validità o meno della disdetta del rustico prodotta dalla moglie con istanza di assunzione successiva di prove e fatti del 16 maggio 2025 (act. A.5; act. A.7; act. A.9), poiché da quando ha lasciato il rustico a inizio giugno 2025, la moglie alloggia provvisoriamente presso un'altra abitazione sita nel Comune di O.3._____ (act. A.8 segg.). 7.Infine, in merito alla domanda formulata dal marito in via "sub-subordinata" [recte: subordinata], con cui egli postula il rinvio della causa all'istanza inferiore affinché l'istruttoria venga adeguatamente completata (act. A.1, petito n. 2.3; act. A.3, petito n. 2.3), visto l'esito della presente procedura non c'è spazio per un rinvio. Si aggiunga per completezza di motivazione quanto segue. Il marito sostiene che il primo giudice, con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2024, avrebbe a torto assunto esclusivamente l'audizione dei testi di cui alle richieste di assunzione dei mezzi di prova formulate dalla moglie – a esclusione invece dei sei testi proposti dal marito in sede di duplica del 28 novembre 2024 – ciò in violazione dell'accertamento dei fatti d'ufficio ex art. 272 CPC. A detta del marito tali testimonianze avrebbero potuto riferire del "tenore della relazione tra i coniugi A / B._____, le effettive ragioni che hanno portato la moglie a lasciare l'abitazione coniugale nel novembre 2023 e della relazione intrapresa con il nuovo compagno, nonché il ruolo del marito nell'edificazione di quest'ultima e nella sua costante manutenzione". Si tratterebbe infine di testimoni che, a differenza dei testi effettivamente assunti, non avrebbero alcun interesse nella lite tra le parti (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.4; act. A.3, II.4). Premesso che, contrariamente a quanto sostiene il marito, con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2024 il primo giudice ha ammesso uno dei sette testi proposti

19 / 21 dall'insorgente in sede di duplica del 28 novembre 2024 (act. TR I.5), ossia la figlia C._____ (act. TR IV.1), si osserva quanto segue. Alla luce dell'analisi che precede (cfr. supra consid. 4 segg.), la decisione del primo giudice di non procedere alle audizioni testimoniali di E., M., N._____ e O., P. e Q., proposte dal marito, in applicazione di una valutazione anticipata delle prove è corretta e va confermata. Egli ha infatti a ragione ritenuto che la documentazione agli atti, nonché l'audizione dei testimoni L., R., J. e C._____ chiarissero la fattispecie – e in particolare il fatto che l'abitazione avesse mantenuto il carattere familiare e che la stessa andasse attribuita in uso esclusivo alla moglie. Ciò premesso, si osserva in ogni caso che con l'impugnativa il marito non ha precisato su quali fatti i testi da lui proposti sarebbero stati chiamati a testimoniare, limitandosi a indicare genericamente che tali testimonianze sarebbero atte a dimostrare il tenore della relazione tra i coniugi, le effettive ragioni che avrebbero portato la moglie a lasciare l'abitazione coniugale nel novembre 2023 e l'esistenza di una relazione extra-coniugale. Per quanto riguarda inoltre l'argomento del marito secondo cui tali testimoni avrebbero potuto riferire in merito al suo ruolo nell'edificazione dell'abitazione coniugale e nella sua costante manutenzione, trattasi in ogni caso di un fatto non suscettibile di influire sull'esito del giudizio odierno e quindi irrilevante, come esposto in precedenza (cfr. supra consid. 6.3), per cui la sua assunzione poteva essere rifiutata dal primo giudice. In siffatte circostanze nulla può essere rimproverato al giudice di prime cure. Ne segue che, priva di consistenza, anche tale censura sollevata dal marito va respinta. 8.Visto tutto quanto precede, l'appello deve essere respinto e la decisione del Tribunale regionale del 20 marzo 2025 confermata. 9.1.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 11 cpv. 2 OTGPC, in casi con competenza di giudice unico il Tribunale d'appello riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 15'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 3'000.00, la quale comprende anche le spese giudiziarie per la disposizione ordinatoria in merito all'effetto sospensivo del 13 maggio 2025 (act. D.6). Premesso che l'accoglimento dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo del marito non ha alcuna influenza sulla ripartizione delle spese giudiziarie (cfr. DTF 148 III 182 consid. 3.2), considerato come in sede di appello il marito è risultato integralmente soccombente, la tassa di giustizia dev'essere posta nella medesima misura a suo carico (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Questa viene

20 / 21 posta in compensazione con l'anticipo delle spese di CHF 3'000.00 corrisposto dal marito (act. D.2). 9.2.Il Tribunale d'appello stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La moglie nella propria risposta ha protestato le ripetibili (act. A.2), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale d'appello applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2c con rinvii). In concreto, tenuto conto del dispendio causatole in sede di appello e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 10 ore di lavoro. Alla luce di ciò, alla moglie va pertanto riconosciuto l'importo di complessivi CHF 2'672.23 (spese e IVA incluse). Il marito è quindi tenuto a corrispondere il predetto importo alla moglie.

21 / 21 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.L'appello è respinto. Di conseguenza le cifre 1, 3-7 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 sono confermate. La cifra 2 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 è riformata come segue: "2.Al marito è fatto ordine di lasciare l'abitazione coniugale e consegnare alla moglie tutte le chiavi della casa entro il 30 settembre 2025." 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 3'000.00 è posta a carico di A._____ ed è compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui versato. 3.A._____ è condannato a rifondere a B._____ CHF 2'672.23 (spese e IVA incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura d'appello. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]

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