Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 14 aprile 2014Comunicata per scritto il: ZK1 13 5516 aprile 2014 (Con sentenza 5A_441/2014 del 2 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro questa decisione.) Decisione Prima Camera civile PresidenzaPritzi Attuario Rogantini Nell'appello civile di A.A., appellante, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione cautelare del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa del 26 aprile 2013, comunicata il 26 aprile 2013, in re di B.A., appellato, patrocinato dall'avv. Paola Bernasconi, Via Ginevra 5, 6900 Lugano, contro l'appellante, concernente misure a protezione dell'unione coniugale, è risultato:
pagina 2 — 18 I. Fattispecie A.A.A., nata il 1966, e B.A., nato il 1969, si sposarono il 20 settembre 1990 (act. TD.3.1). Dalla loro unione nacquero il figlio A., in data 1993, e la figlia C., in data 1999 (act. TD.3.2 e TD.1.1). Fino alla separazione in novembre 2012 la famiglia conviveva nell'abitazione coniugale sita a O.1, in comproprietà delle parti in ragione di ½ ciascuna. B.A. è impiegato E._____ e A.A._____ è attualmente inabile al lavoro. B.Il 18 settembre 2012 A.A._____ fece presentare al Tribunale distrettuale Moesa un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale con richiesta di misure provvisionali e domanda di ammissione al beneficio di gratuito patrocinio (act. TD.1.1). Con essa dichiarò che il rapporto con il marito sarebbe molto turbato e chiese essenzialmente – sia in via cautelare sia in via principale – di poter vivere separata dal marito, di affidare la figlia C._____ (ancora minorenne) in custodia a lei, conferendo il diritto di visita da stabilire consensualmente tra le parti, di assegnare l'abitazione coniugale a lei e di obbligare il marito a versarle dei contributi alimentari di CHF 1'000.– per la figlia e di CHF 3'581.– per lei. C.Dopo discussione in sede di un primo dibattimento del 18 ottobre 2012, il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa omologò l'accordo seguente, così proposto dalle parti (vedi act. TD.4.4): "1. Le parti sono autorizzate a sospendere la comunione domestica. 2.L'abitazione coniugale sita in O.1_____ è assegnata in uso all'istante. Il marito costituirà dimora separata entro il 15 novembre 2012. 3.La figlia C._____ è affidata alla madre per la cura e l'educazione. 4.Il padre potrà intrattenere con la figlia le relazioni personali da concordare di volta in volta con la madre e con la figlia, ritenuto che in ogni caso il padre potrà vedere la figlia almeno due volte la settimana. L'esercizio del diritto di visita non potrà però avvenire presso l'abitazione dell'attuale compagna del padre. In caso di disaccordo, la figlia trascorrerà il giorno di Natale con la mamma e il giorno di S. Stefano con il padre. 5.Il padre versa, mensilmente e anticipatamente alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare per la figlia, l'importo di CHF 1'290.–, la prima volta per il mese di novembre 2012 (quota parte a far tempo dalla data in cui il marito lascerà la casa coniugale), assegni famigliari compresi (oggi percepiti dal padre). 6.Il convenuto versa, mensilmente e anticipatamente all'istante, a titolo di contributo alimentare per sé, l'importo di CHF 1'750.–, la prima volta
pagina 3 — 18 per il mese di novembre 2012 (quota parte a far tempo dalla data in cui il marito lascerà la casa coniugale). 7.Le parti chiedono di essere ricitate nel corso di aprile 2013 per continuare la discussione, segnatamente per verificare gli sforzi che la moglie avrà nel frattempo intrapreso per la ricerca di un'attività rimunerata e per verificare la situazione abitativa del marito. 8.Le parti precisano che l'accordo di cui sopra ha validità puramente cautelare ed entrambe si riservano di esporre i propri fatti e argomenti ai fini di una decisione giudiziaria." D.In seguito vi furono vari diverbi fra le parti, a comprova del fatto che si tratta effettivamente di un rapporto assai teso. Il 24 aprile 2013 poi si tenne il secondo dibattimento, in occasione del quale l'istante riconfermò le richieste di cui all'istanza del 18 settembre 2012, mentre il convenuto postulò i seguenti petiti, inoltrati per scritto lo stesso giorno, in via cautelare e nel merito (act. TD.1.2): "1. L'istanza 18.09.2012 di misure a protezione dell'unione coniugale promossa dalla moglie è parzialmente accolta. Di conseguenza: 1.1 I coniugi sono autorizzati a vivere separati a far tempo dal 15.11.2013 [recte: 15.11.2012]. L'abitazione coniugale verrà attribuita in uso alla moglie la quale potrà continuare a viverci con i figli e la quale si assumerà i ogni onere relativo. Resta riservata la liquidazione del regime matrimoniale. 1.2 Il marito viene autorizzato a prelevare da casa tutti i suoi effetti personali oltre che i mobili necessari per arredare il suo nuovo appartamento 1.3 La figlia C._____ viene affidata alla madre per la cura e l'educazione. 1.4 Al padre è riservato il più ampio diritto di visita, da concordare direttamente con la figlia ormai adolescente. In caso di disaccordo il padre avrà la figlia con sé dal venerdì sera alla domenica sera alle ore 20.00. Il padre avrà inoltre la figlia con sé quattro settimane di vacanza durante l'anno oltre che il giorno di Pasqua e di Natale alternativamente. 1.5 A titolo di contributo di mantenimento per la figlia il signor [B.A.] verserà entro il 5 di ogni mese alla madre l'importo di fr. 1'290.– mensili, assegni famigliari compresi. 1.6 A titolo di contributo di mantenimento per la moglie il signor [B.A.] verserà l'importo complessivo di fr. 269.45 di cui fr. 15.35 a contanti e fr. 254.10 mensili direttamente all'assicurazione SEV a copertura del III pilastro che è stato posto in garanzia della casa. 2.La domanda di gratuito patrocinio è accolta. 3.Protestate tasse, spese e ripetibili." E.Dopo detto secondo dibattimento, il 26 aprile 2013 il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa dispose – in via cautelare – quanto segue:
pagina 4 — 18 "1. L'istanza 18 settembre 2012 è parzialmente accolta. 1.1 Le parti sono autorizzate a vivere separate. 1.2 La figlia C._____ è affidata in custodia alla madre, mentre l'autorità parentale verrà esercitata congiuntamente dai genitori. 1.3 Al padre, che prenderà in consegna e riporterà la figlia C._____ al domicilio della madre, viene conferito il più ampio diritto di visita da stabilire consensualmente e, in caso di disaccordo, vale il seguente regime:
pagina 5 — 18 un'automobile e di CHF 618.– per debiti privati. Per il momento il reddito medio netto (anni 2011, 2012 e 2013 fino a febbraio) del marito sarebbe di CHF 6'761.20. Di conseguenza il contributo alimentare dovuto mensilmente alla moglie sarebbe fissato in via cautelare a CHF 713.30. Inoltre il marito verserebbe i debiti ipotecari (CHF 897.–) e i premi di cassa assicurativa SEV (CHF 254.10) gli sarebbero direttamente dedotti dallo stipendio. F.Contro tale decisione l'istante A.A._____ ha fatto interporre appello in data 8 maggio 2013 (act. A.1), chiedendo in via preliminare il gratuito patrocinio, con designazione del suo avvocato quale patrocinatore d'ufficio. In merito ha fatto formulare le seguenti pretese [evidenziamenti rimossi]: "A. In via principale 1.L'appello è accolto e l'impugnata decisione è annullata. Gli atti sono ritornati alla Presidenza del Tribunale distrettuale Moesa per nuovo giudizio. 2.Con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. B.In via eventuale 1.L'appello è accolto e il dispositivo no. 1.5 dell'impugnata decisione è annullato e riformato nel senso che il marito è condannato a versare alla moglie, mensilmente e preannumerando, entro il 5 di ogni mese, la prima volta per il 5 maggio 2013, un contributo alimentare di CHF 1'804.96. 2.Con protesta di spese, tasse e ripetibili." G.Con scritto del 16 maggio 2013 (act. D.1) il presidente della prima Camera civile ha concesso all'appellante un termine per presentare una richiesta di gratuito patrocinio debitamente motivata contenente un consueto calcolo del reddito e del fabbisogno, con tanto di documentazione attuale e completa. L'appellante ha fatto inoltrare una tale richiesta il 27 maggio 2013 che il presidente ha poi accolto con decreto del 22 gennaio 2014 (ERZ 13 170), comunicato il 14 marzo 2014, concedendogli il gratuito patrocinio. H.L'appellato ha fatto presentare le sue osservazioni il 29 maggio 2013 (act. A.2), con le quali chiede essenzialmente la reiezione integrale dell'appello, in via principale e in via subordinata, con protesta di spese e ripetibili. Dette osservazioni sono state trasmesse all'appellante per conoscenza il 3 giugno 2013 (act. D.4), senza prevedere un ulteriore scambio di scritti.
pagina 6 — 18 I.Il 4 giugno 2013 anche l'appellato ha presentato una domanda di gratuito patrocinio che il presidente ha in seguito accolto con decreto del 22 gennaio 2014 (ERZ 13 180), comunicato il 14 marzo 2014, concedendogli il gratuito patrocinio. J.Dopo aver prestato gli atti di prima istanza al Tribunale distrettuale Moesa per l'evasione delle decisioni relative al gratuito patrocinio di primo grado in luglio 2013 (act. D.5) e dopo che l'appellato con scritto del 10 gennaio 2014 ha sollecitato il Tribunale cantonale a emanare la sua decisione (act. D.7), gli atti sono stati riconsegnati una seconda volta al primo giudice per lo svolgimento di un dibattimento, in occasione del quale si è cercato di trovare un accordo fra le parti. Essendo questo tentativo rimasto infruttuoso, l'incarto è stato ritrasmesso al Tribunale cantonale per l'evasione della presente procedura d'appello il 10 marzo 2014 (act. D.8, D.9 e D.10), sottolineando nuovamente la massima urgenza della causa. K.Il 17 marzo 2014 il patrocinatore dell'appellante ha prodotto la sua nota d'onorario, con la quale fattura 10 ¾ ore da CHF 200.– l'una oltre a CHF 129.– di spese e CHF 182.30 di IVA all'8% per un totale di CHF 2'461.30 (act. D.11). L.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.In materia di misure a protezione dell'unione coniugale si applica la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Le decisioni competono ai giudici unici dei tribunali distrettuali (art. 4 cpv. 1 lett. c della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]). Contro di esse può essere presentato appello (art. 308 cpv. 1 CPC), purché il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LACPC entro 10 giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 CPC in unione con l'art. 314 cpv. 1 CPC). Competente è la prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 6 lett. a dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Proposto l'8 maggio 2013, ossia nel termine di 10 giorni dalla notifica avvenuta il 29 aprile 2013 (cfr. act. B.1), l'appello di A.A._____ con
pagina 7 — 18 un valore litigioso di CHF 21'833.20 (CHF 1'091.66 x 20; art. 92 cpv. 2 CPC) è tempestivo e ricevibile in ordine. 2.L'appellante non si esprime su – e dunque non contesta – i seguenti punti della decisione impugnata: il parziale accoglimento dell'istanza del 18 settembre 2012 (cifra 1), l'autorizzazione delle parti a vivere separate (cifra 1.1), l'affidamento della figlia C._____ in custodia alla madre, mentre l'autorità parentale verrà esercitata congiuntamente dai genitori (cifra 1.2), il conferimento al padre del più ampio diritto di visita (cifra 1.3), la fissazione del contributo per la figlia C._____ a CHF 1'290.–, assegno figli compreso (cifra 1.4), l'assegnazione dell'abitazione coniugale in uso alla moglie che è tenuta ad assumere ogni onere relativo, fatta eccezione per gli interessi ipotecari e il premio previdenziale SEV che sono a carico del marito (cifra 1.6) e il rinvio al giudizio sul merito della decisione sulle spese giudiziarie (cifra 2). Le cifre 3 e 4 non sono impugnabili. Di conseguenza nella presente procedura d'appello la prima Camera civile del Tribunale cantonale si limita a esaminare la cifra 1.5 del dispositivo impugnato, nella misura in cui l'appellante lo censura. Le altre cifre possono essere considerate cresciute in giudicato ed eseguibili. 3.Si costata dunque che oggetto della presente procedura è unicamente il contributo alimentare dovuto alla moglie. Nella procedura sommaria è escluso l'appello incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). In materia di misure a protezione dell'unione coniugale il giudice accerta d'ufficio i fatti (art. 272 CPC). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare alla prima lettura di tale disposizione con la sua marginale, vige tuttavia soltanto il principio inquisitorio attenuato, anche chiamato principio inquisitorio limitato o sociale, che implica la massima dispositiva e impone al giudice unicamente un obbligo accresciuto di interpello (vedi l'esposizione di GIORGIO A. BERNASCONI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 1230 segg. ad art. 272 CPC). In altre parole anche in questi casi il giudice non può quindi andare oltre quanto sia chiesto dalle parti (cosiddetto principio di vincolatività delle conclusioni delle parti). Solo laddove sono invece toccati gli interessi dei figli, giusta l'art. 296 CPC, vige il principio inquisitorio illimitato che implica la massima dell'ufficialità, cioè la non vincolatività delle conclusioni delle parti. In tali punti il giudice esamina d'ufficio i fatti e statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti (vedi per il tutto anche THOMAS SUTTER-SOMM/JOHANNES VONTOBEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 12 segg. ad art. 272 CPC). La fissazione del contributo alimentare dovuto
pagina 8 — 18 personalmente fra le parti, da coniuge a coniuge, è insomma soggetta alla massima dispositiva. Ciò significa che le parti sono libere di disporre dell'oggetto litigioso e il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte. Egli è dunque vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 1 CPC; cfr. pure THOMAS SUTTER-SOMM/GREGOR VON ARX, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 6 segg. ad art. 58 CPC). L'appellato di canto suo ha rinunciato a interporre appello. Con la sua risposta del 29 maggio 2013 (act. A.2) esso chiede la reiezione integrale dell'appello. Nella motivazione della sua risposta però calcola un proprio reddito e di conseguenza nel senso anche un contributo dovuto alla moglie leggermente più basso di quello statuito in prima istanza. Come esposto sopra, è evidente che la prima Camera civile non può decurtare il contributo mensile, al pagamento del quale è stato obbligato dal giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa (divieto della reformatio in peius). Le sue argomentazioni – pur essendo ammissibili quale difesa contro l'aumento del contributo alimentare postulato dalla moglie appellante – vanno dunque esaminate soltanto in questi limiti (cfr. anche la decisione del Tribunale federale 5A_272/2011 del 7 settembre 2011 consid. 4.1; JANN SIX, Eheschutz, 2 a ed., Berna 2014, n. 2.62). 4.Nelle misure a protezione dell'unione coniugale in senso stretto degli artt. 172 a 179 CC, condotte in procedura sommaria, per considerazioni di celerità, di provvisorietà e di conseguente limitazione dei mezzi di prova ammissibili, la gradazione probatoria è limitata alla verosimiglianza. Il richiedente deve almeno rendere verosimili i fatti a sostegno della richiesta (GIORGIO A. BERNASCONI, op. cit., pag. 1236 ad art. 273 CPC). Il giudice non può quindi far bastare mere affermazioni, ma non può nemmeno esigere una prova piena nel senso classico (cfr. DTF 120 II 393 consid. 4.c). La verosimiglianza è una nozione giuridica indeterminata che lascia al giudice ampio margine d'apprezzamento. La nozione stessa implica, per definizione, un pronostico, per cui è data anche allorquando si debba contare con la possibilità di un'erronea supposizione. Più precisamente, secondo la classica formula giurisprudenziale, è reso verosimile un fatto laddove determinati elementi militano per l'esistenza di una determinata fattispecie anche se il giudice potrebbe pure ritenere che i fatti siano andati altrimenti. Lo stesso approccio di verosimiglianza vale invero anche per il diritto, tanto che la giurisprudenza permette al giudice della cautelare di limitarsi ad un esame
pagina 9 — 18 giuridico provvisorio (FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1157 seg. ad art. 261 CPC). 5.Con la sua risposta del 29 maggio 2013 l'appellato ha presentato un plico di documenti e contratti della D._____SA (act. C.2) e una copia della "carta grigia" dell'automobile come la chiama (act. C.3). Va esaminato dapprima se i nuovi mezzi di prova possono essere ammessi. 5.1Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nella procedura d'appello i nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Nelle procedure sommarie di misure a protezione dell'unione coniugale come la presente si applica, come detto, il principio inquisitorio – nella fattispecie quello limitato (art. 272 CPC). Si pone quindi il quesito dell'applicabilità per analogia dell'art. 229 cpv. 3 CPC in tali procedure d'appello. Nella decisione ZK1 12 18 del 31 maggio 2013 al considerando 2, al quale è rinviato per i dettagli, il Tribunale cantonale si è essenzialmente espresso contrario all'applicazione per analogia e ha ritenuto che, perlomeno in procedure di misure a di protezione dell'unione coniugale nelle quali si tratta di statuire unicamente sui contributi alimentari fra i coniugi, l'art. 317 cpv. 1 CPC disciplina esaustivamente l'ammissibilità di nova in via d'appello. 5.2È intanto pacifico che l'appellato ha rispettato la prima condizione d'ammissibilità di cui all'art. 317 cpv. 1 lett a CPC, avendo inoltrato i nuovi mezzi di prova subito con la prima risposta all'appello. La seconda condizione tuttavia apre un quesito. Va verificato se con la diligenza ragionevolmente esigibile all'appellato non era possibile addurre detti documenti già dinanzi alla giurisdizione inferiore. Si deve tenere conto intanto però che il giudice di prime cure ha seguito l'argomentazione del convenuto qui appellato anche senza detti documenti (sebbene era disponibile il doc. H, ossia act. TD.3.8, che è il documento chiave nell'act. C.2). In tal senso anch'esso pare aver considerato che all'appellato non è stato possibile – o necessario – addurli prima. L'appellato afferma difatti che era la moglie a detenere detti documenti, cosicché egli non ne aveva accesso, avendo egli lasciato l'abitazione già coniugale in novembre 2012. Inoltre la moglie pare non aver contestato il sussistere di tali debiti in sede di udienza dinanzi al primo giudice. In considerazione di queste circostanze e della natura cautelare della
pagina 10 — 18 presente decisione i due documenti in questione (act. C.2 e C.3) possono essere ammessi. 6.Come già in prima istanza, in questa sede non è di per sé contestato il fabbisogno della moglie di CHF 2'985.–, inclusi i CHF 897.– di debiti ipotecari dell'abitazione coniugale. È ormai pacifico anche che non va imputato alcun reddito ipotetico alla moglie, come ancora preteso dall'appellato in prima istanza. Controversi sono invece unicamente il fabbisogno del marito e il reddito di quest'ultimo. L'appellante sostiene che nel reddito 2011 andrebbe aggiunto il premio fedeltà per 25 anni di servizio, alzando così la media del salario netto mensile degli ultimi tre anni, e non potrebbero essere riconosciuti i debiti privati pari a complessivi CHF 756.85. L'appellato d'altro lato ribatte che il bonus percepito nel 2011 dopo 25 anni di lavoro per le E._____ sarebbe un'entrata straordinaria – cioè non periodica – che non andrebbe considerata nel calcolo della media dei redditi e che i debiti non sarebbero di carattere privato del marito, bensì contratti in costanza di matrimonio per i bisogni di famiglia. Vanno decisi dunque soltanto questi punti. Tuttavia, al contrario di ciò che chiede il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa con scritto del 6 marzo 2014 (act. D.10) per accelerare la procedura, non è possibile decidere solo di principio su tali posizioni controverse, senza fissarne gli importi. Essendo impugnata la decisione con appello, va statuito se si impone una modifica della stessa e se del caso come essa vada riformata. Difatti giusta l'art. 318 cpv. 1 CPC la prima Camera civile del Tribunale cantonale quale autorità giudiziaria superiore non può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore salvo che essa sia venuta meno a giudicare una parte essenziale dell'azione (lett. a) oppure che i fatti debbano essere completati in punti essenziali (lett. b). Ciononostante va però anche tenuto conto del fatto che nel caso della decisione impugnata si tratta di una pronuncia in via cautelare e che il giudice dovrà ancora statuire nel merito, una volta completata l'istruttoria. 7.In materia di protezione dell'unione coniugale per stabilire il reddito dei coniugi di principio è determinante la situazione salariale attuale. Solo eccezionalmente, in particolare in caso di entrate irregolari o fortemente variabili, va calcolata una media di un lasso di tempo adeguatamente lungo, di regola di diversi anni (sentenze del Tribunale federale 5A_860/2011 del 2 luglio 2012 consid. 3.2 seg. e 5A_790/2008 del 16 gennaio 2009 consid. 2.1.2 e contrario; decisione del Tribunale cantonale ZK1 11 20 del 13 luglio 2011 consid. 5.c; per la
pagina 11 — 18 dottrina vedi ANNETTE SPYCHER, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Diss. Berna 1996, pag. 80 segg.; VERENA BRÄM, in Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, vol. II/1.c, Zurigo 1998, n. 65 segg. [in particolare n. 77] ad art. 163 CC in unione con n. 22 ad art. 176 CC; THOMAS SUTTER/DIETER FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 segg. ad art. 125 CC; HEINZ HAUSHEER/ANNETTE SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2010, n. 01.30 segg. [in particolare n. 01.34]; URS GLOOR/ANNETTE SPYCHER, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 4 a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 125 CC; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand du Code civil I, Basilea 2010, n. 30 segg. ad art. 125 CC; François Chaix, in op. medesima, n. 7 ad art. 176 CC; INGEBORG SCHWENZER, in FamKomm Schei- dung, vol. I: ZGB, Berna 2011, n. 14 segg. ad art. 125 CC; ROLF VETTERLI, in op. medesima, n. 30 ad art. 176 CC; JANN SIX, op.cit., n. 2.136). Ciò è il caso innanzitutto per le persone indipendenti. Se sono pretesi dei contributi alimentari retroattivamente fino a un anno precedente l'inoltro dell'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, ci si deve basare per tale periodo sul salario dello stesso arco di tempo, ma solo se questo era inferiore (JANN SIX, op.cit., n. 2.128 segg. e la sentenza del Tribunale federale 5A_684/2011 del 25 giugno 2012). 7.1Nel computo del reddito del marito qui appellato il primo giudice ha ritenuto la media dei redditi netti degli anni 2011, 2012 e 2013 fino a febbraio, quantificandola a CHF 6'761.20 mensili. Egli pare dunque aver preso come riferimento una media degli ultimi tre anni. Trattandosi di una decisione in via cautelare in procedura sommaria, egli ha rinunciato a motivare dettagliatamente tale importo. Si può però presumere che egli abbia reputato il salario quale relativamente fluttuante. Dai certificati di salario e dalle buste paga risulta intanto quanto segue: Nel 2011 l'appellato ha percepito un salario netto di CHF 89'794.–, composto tuttavia in parte da un premio di fedeltà di CHF 6'859.25 lordi e di CHF 2'000.– lordi di abbonamento generale FVP (act. TD.2.3). Nel 2012 il salario netto corrispondeva incontestatamente a CHF 81'473.– (act. TD.3.2), anche se l'appellato parla di CHF 81'476.–, dovendosi trattare di un mero errore di battitura. Come si evince dalla rispettiva scheda di salario (act. TD.3.3), nel mese di febbraio 2013 l'appellato ha ottenuto un salario netto di CHF 4'686.25, dal quale sono poi stati dedotti una quota sindacale SEV (CHF 40.90) e dei premi di cassa assicurativa SEV (CHF 254.10), cioè complessivi CHF 295.–, e aggiunti invece CHF 824.30 del mese
pagina 12 — 18 precedente. In febbraio 2013 gli sono stati versati quindi CHF 5'215.55, ai quali si aggiungono ancora CHF 166.65 di "AG FVP imponibile" e CHF 62.50 di "AG FVP imp. assic. soc.", verosimilmente delle partecipazioni al prezzo dell'abbonamento generale obbligatorio. Nelle loro memorie in sede d'appello le parti riconoscono invece entrambe e unanimamente un salario netto di CHF 6'133.40. Anche se non è perfettamente chiaro come giungono a tale importo, esso può essere preso come base, considerando il ragionamento che segue. 7.2Nella fattispecie il marito qui appellato è impiegato E.. Egli consegue dunque principalmente un salario fisso. Quest'ultimo è statico per natura, non dipendendo dal giro d'affari o da altri fattori esterni o interni. In tali casi in linea generale per la determinazione del reddito in procedura di protezione dell'unione coniugale va preso l'ultimo salario percepito. Ora, è vero che – come diverse altre imprese – anche le E. concedono ai loro impiegati dei premi di fedeltà. Il contratto collettivo di lavoro di diritto pubblico 2011, valevole per tutti i collaboratori delle E._____, occupati sia a tempo pieno sia a tempo parziale, prevede al suo art. 104 cpv. 1 che al collaboratore viene assegnato un premio di fedeltà nella misura seguente: dopo che siano trascorsi sette o 15 anni dall'assunzione, un premio in ragione di 1 /48 del salario annuo (lett. a); dopo 20 anni, un premio nella misura di 1 /24 del salario annuo (lett. b); poi, sempre dopo altri cinque anni, 1 /12 del salario annuo (lett. c). L'appellato ha appena ottenuto il premio di fedeltà per 25 anni di servizio nel 2011. Il prossimo premio di fedeltà nella misura di 1 /12 del salario annuo gli sarà dunque concesso nel 2016. Fino a quel momento però passerà ancora diverso tempo e possibilmente le parti si ritroveranno in procedura di divorzio, nel quale il reddito della famiglia sarà da ristabilire comunque a nuovo. Nel frattempo il salario dell'appellato resterà approssimativamente quello percepito ora. Esso non è dunque fluttuante. 7.3Il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa ha stabilito autoritativamente tale salario a CHF 6'761.20, cioè largamente più alto di quello che risulta dalla scheda di salario più attuale disponibile del febbraio 2013 (act. TD.3.3) e solo trascurabilmente più basso del salario medio del 2012 (CHF 6'789.40). In essenza quindi – nonostante vi sia stato un leggero calo dello stipendio da un anno all'altro (specie causa il premio di fedeltà versato una tantum), ma che il reddito sia rimasto stabile all'interno dell'anno in causa 2013 – l'autorità precedente ha deciso di rifarsi al reddito medio di questi anni. Ciò è chiaramente a favore della moglie qui appellante, poiché, come detto, la media così computata è più alta dello stipendio più recente che sarebbe in sé
pagina 13 — 18 determinante. Laddove l'appellante censura quindi la non presa in considerazione dei CHF 6'859.– di premio di fedeltà, ottenuti dall'appellato nel 2011 – ossia un anno prima dell'esigibilità del primo contributo alimentare dovuto in novembre 2012 –, la sua argomentazione mira nel vuoto. 7.4Dovendosi basare sul salario più attuale – nell'occorrenza quello del mese di febbraio 2013 – e considerando che il reddito del marito non è particolarmente fluttuante, ma anzi relativamente stabile, in conclusione la prima Camera civile non deve chinarsi sulla questione del reddito imputabile del 2011. Del resto in detto anno non erano ancora dovuti contributi alimentari, la coppia vivendo ancora insieme. Non si impone per conseguenza di statuire se tale prestazione aperiodica va aggiunta o meno (per l'imputabilità di prestazioni periodiche e aperiodiche vedi però fra l'altro le seguenti decisioni, innanzitutto quelle del Tribunale d'appello ticinese: 11.2006.40 del 5 ottobre 2007 consid. 6, 11.2008.129 del 12 aprile 2009 consid. 7.a, 11.2008.8 del 2 settembre 2012 consid. 4, 11.2003.98 del 12 novembre 2003 consid. 5.b; e quelle del Obergericht Zurigo: LE110020 del 1° ottobre 2011 consid. 4.3, LE120027 del 30 gennaio 2013 consid. 3.2.4). Decade quindi anche l'esame delle argomentazioni delle parti. Per gli scopi della presente procedura di protezione dell'unione coniugale ci si può rifare al salario attuale, cioè quello di febbraio 2013. In tal senso – il reddito stabilito dal primo giudice essendo più basso dello stipendio attuale dell'appellato, quest'ultimo non avendo fatto appello e la reformatio in peius essendo esclusa – l'appello va respinto in questo punto perché infondato. 8.Quale seconda censura l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe inserito a torto dei debiti privati nella misura di complessivi CHF 756.85 mensili nel fabbisogno dell'appellato. 8.1L'appellante afferma che in base alla DTF 127 III 289 e alla dottrina dominante citata, i debiti contratti prima della sospensione dell'economia domestica potrebbero venir considerati solo e unicamente se assunti per il mantenimento di entrambi i coniugi. Non sarebbe invece possibile conteggiarli se sarebbero stati contratti nel solo interesse di una parte, a meno che sussista vincolo di solidarietà. Nel caso in rassegna il doc. H (act. TD.3.8), prodotto dal marito, dimostrerebbe che i debiti sarebbero stati contratti esclusivamente a nome del marito e nel suo esclusivo interesse. Inoltre il debito riconosciuto per l'automobile non sarebbe stato minimamente documentato e, come tale, non potrebbe fare stato. Tanto è vero che la vettura dell'appellato sarebbe stata
pagina 14 — 18 acquistata nel 2010, per cui non potrebbe figurare come debito del 2011. Sulla base di queste risultanze, il fabbisogno del marito sarebbe pertanto di CHF 4'001.05 e non di CHF 4'757.90 come stabilito dal primo giudice. 8.2L'appellato non contesta le condizioni esposte dall'appellante di cui alla giurisprudenza e dottrina citata. Egli dichiara però che già nella sua descrizione del fabbisogno di cui alle osservazioni del 24 aprile 2013 (act. TD.1.2) sarebbe stato spiegato che i CHF 618.– (doc. H, ossia act. TD.3.8) sarebbero stati inseriti in quanto relativi ai debiti privati accumulati dai coniugi durante il matrimonio per far fronte a spese comuni (matrimonio, cresima figli, mobili, suppellettili, vacanze ecc.). L'importo di CHF 300.– per l'acquisto dell'autovettura attualmente in uso al marito poi sarebbe stato inserito quale debito contratto dai coniugi, anch'esso in costanza di matrimonio. Purtroppo in sede di udienza il marito non avrebbe potuto produrre la documentazione a comprova delle sue affermazioni, poiché la moglie deterrebbe tutti i documenti. Il fatto che solo in sede d'appello quest'ultima cercherebbe di sostenere che il marito non abbia provato che questi debiti sarebbero stati comuni mostrerebbe però la malafede di controparte. Inoltre questa avrebbe ammesso verbalmente, senza che fosse scritto a verbale, che i CHF 618.– sarebbero stati contratti per far fronte a spese comuni. La moglie avrebbe postulato espressamente in sede di udienza che l'importo della carta Manor non avrebbe potuto essere conteggiato siccome si sarebbe trattato di spese relative a bisogni personali. Essa non avrebbe invece formulato la medesima contestazione nei confronti dei debiti in questione, bensì si sarebbe limitata a sostenere che gli importi pieni non avrebbero potuto essere inseriti nel fabbisogno perché sarebbero troppo elevati, considerata la situazione di ristrettezza economica. In conclusione l'appellato ritiene di aver sufficientemente reso verosimile l'esistenza e la correttezza di questi debiti. Il primo giudice avrebbe dunque riconosciuto a ragione tali importi, pur riducendo quello per l'automobile. In sede d'appello il marito presenta ormai due documenti nuovi (act. C.2 e C.3) che sostiene comproverebbero quanto da lui dichiarato. Si tratta d'un lato di vari contratti di prestito e relativi conteggi da lui sottoscritti con la D._____SA dal 2007 in poi (plico act. C.2). La famiglia avrebbe contratto dei debiti simili già dal 2003; il primo credito daterebbe addirittura del 1990. I coniugi avrebbero sempre stipulato dei prestiti per finanziare i bisogni e i lussi della famiglia. I debiti sarebbero così aumentati nel corso degli anni. Oggi essi andrebbero onorati, per non peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria già precaria della famiglia (rischio di procedure di esecuzione ecc.).
pagina 15 — 18 8.3Innanzitutto, come hanno esposto correttamente entrambe le parti, dei debiti contratti prima della sospensione dell'economia domestica, cioè in costanza di matrimonio, possono venir considerati nel fabbisogno di chi ne paga le rate mensili solo e unicamente se assunti per il mantenimento di entrambi i coniugi (DTF 127 III 289 consid. 2.a/bb; vedi anche JANN SIX, op. cit., n. 2.73). Nell'occorrenza pare essere incontestato che i contratti di prestito in questione siano stati stipulati prima della separazione delle parti in novembre 2012. Difatti i documenti relativi datano del 2010 e 2011. L'automobile è stata fatta immatricolare dal marito il 25 ottobre 2010 (act. C.3) e il contratto di prestito della D._____SA è stato firmato da lui il 3 settembre 2011 (act. C.2 pagina 24). La prima condizione è dunque manifestamente adempiuta. Disaccordo vi è invece sulla seconda condizione, ovvero se tali crediti sono stati presi a favore e per bisogni della famiglia oppure se sono andati nel solo interesse di uno dei coniugi. 8.4Dai documenti già disponibili al primo giudice, e ancor più in presenza del plico agli atti d'appello (act. C.2), risulta che il prestito chiesto alla D._____SA non era il primo, ma vi era una vera e propria serie di contratti, addirittura con degli importi molto simili e questo almeno dal 2007 in poi. L'appellato spiega del resto plausibilmente come sono stati usati i soldi derivanti da questi innumerevoli prestiti, dichiarando che sarebbero andati a coprire fra l'altro i costi del matrimonio, del battesimo e della cresima dei figli, dell'acquisto dei mobili e suppellettili e delle vacanze comuni. In altre parole pare verosimile a questa corte che essi siano stati adoperati al fine di permettere loro un tenore di vita che – senza volerlo commentare – era chiaramente superiore alle loro capacità economiche. Lo comprova pure il fatto che apparentemente le parti non riuscivano a finanziare le rate mensili dei primi prestiti, dovendo così prenderne degli altri per pagare quelli precedenti. Inoltre il non riconoscimento dei debiti derivanti dalla carta Manor nel fabbisogno del marito è un ulteriore indizio che egli abbia utilizzato detta carta per le spese personali e invece i soldi dei crediti della D._____SA per quelle della famiglia. Di conseguenza si costata che in particolare anche il denaro di cui al contratto del 3 settembre 2011 in questione (act. C.2 pagina 24) è andato a beneficio dell'intera famiglia e non del solo marito appellato, cosicché la rata mensile di CHF 618.– va riconosciuta nel fabbisogno dell'appellato. Non si impone quindi statuire sul sussistere del vincolo di solidarietà. 8.5Per ciò che attiene invece all'importo chiesto per il debito per l'automobile, si rileva innanzitutto che in prima sede il marito aveva fatto valere CHF 300.– mensili di rimborso di tale prestito. Il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa
pagina 16 — 18 ha invece fissato detto importo a CHF 138.85, corrispondente alla rata mensile degli interessi dell'11.9% della somma prestata di CHF 14'000.–. Il marito aveva osservato che anche questi soldi deriverebbero da un contratto di prestito con la D.SA e che la scelta di acquistare un'automobile sarebbe stata presa di comune accordo tra i coniugi. Egli necessiterebbe tale vettura per recarsi sul posto di lavoro a O.2, non essendogli possibile di usare i mezzi di trasporto pubblici a tale scopo causa gli orari di lavoro (act. TD.1.2). L'appellante di canto suo si limita invece a ritenere che il debito non sarebbe stato minimamente documentato e non potrebbe fare stato, poiché la vettura sarebbe stata acquistata nel 2010, per cui non potrebbe figurare come debito del 2011. Anche in questo caso è comunque pacifico che la posizione in domanda data del periodo in cui le parti vivevano ancora insieme. L'unica differenza a tale riguardo porta sull'anno concreto, ma in questo punto l'appellato spiega plausibilmente che il contratto porta l'anno 2011 perché è stato aggiornato quell'anno. Se l'appellante sostiene poi che il debito non sarebbe documentato, gli va risposto che è vero che non vi sono ancora delle prove piene, cioè una vista d'insieme di tutti i debiti ancora da pagare con i relativi estratti bancari dei versamenti fatti finora. Tuttavia in questa procedura – addirittura in fase ancora cautelare – di protezione dell'unione coniugale deve bastare la verosimiglianza. Dalla documentazione risulta a sufficienza quanto affermato dal marito e considerato lecitamente dal primo giudice. È difatti attendibile che i CHF 14'000.– da rimborsare siano stati contratti in costanza di matrimonio e usati per acquistare di comune accordo l'automobile poi usata dall'appellato per raggiungere il posto di lavoro nei suoi orari di lavoro spesso irregolari e marginali. L'importo di CHF 138.85 può dunque essere mantenuto nel fabbisogno del marito appellato. 9.Considerato quanto precede, l'appello si rivela infondato e va integralmente respinto. 10.Le spese giudiziarie sono composte dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC). Le spese processuali della procedura d'appello vanno fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Parimenti, il giudice assegna d'ufficio le ripetibili secondo le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC). Le parti possono, ma non devono, presentare una nota delle loro spese. Qualora tralascino di farlo, spetta al giudice fissare d'ufficio l'importo concreto dell'indennità, adeguato alle circostanze del caso.
pagina 17 — 18 10.1 Nell'occorrenza in considerazione di tutti gli elementi si giustifica fissare le spese processuali a CHF 1'000.–. Esse vanno integralmente a carico dell'appellante, essendo questa rimasta interamente soccombente. 10.2 Entrambe le parti sono a beneficio del gratuito patrocinio (vedi i decreti del presidente della prima Camera civile ERZ 13 170 e ERZ 13 180 del 22 gennaio 2014). Le spese processuali a carico dell'appellante di CHF 1'000.– e le sue spese ripetibili sono prese a carico del Cantone dei Grigioni con riserva della rifusione ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC e sono assunte dalla cassa del Tribunale cantonale in conformità al primo dei detti decreti. L'avv. Roberto A. Keller ha presentato la sua nota per prestazioni professionali e spese in data 17 marzo 2014 (act. D.11), chiedendo un saldo di CHF 2'461.30, composto fra l'altro da 10 ¾ ore di onorario da CHF 200.– l'una. Tale numero pare eccessivo, considerato il dispendio che ha ragionevolmente potuto causargli la procedura d'appello, specie la motivazione sommaria (sebbene strutturata in modo esemplare) della memoria d'appello. In apprezzamento delle circostanze sono accordate 5 ore alla tariffa oraria normale di CHF 200.– come richiesto dal patrocinatore stesso, oltre alle spese, arrotondando la somma a complessivi CHF 1'200.– (IVA inclusa). 10.3 La parte prevalente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. Questa va versata dalla parte soccombente. Ciò anche se entrambe le parti sono a beneficio del gratuito patrocinio, data la natura meramente sussidiaria del gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 117 segg. CPC (art. 118 cpv. 3 CPC in unione con l'art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellato non avendo presentato una nota d'onorario, le spese ripetibili a suo favore sono fissate d'ufficio a CHF 1'000.– (IVA inclusa), considerando questo un importo adeguato alla luce del dispendio causatogli in sede d'appello e comparato a quello accordato a controparte. Nonostante egli abbia scritto quantitativamente di più dell'appellante, l'essenza della sua argomentazione non eccede quella sommaria di controparte e può del resto essere ricondotta a quella già esposta in prima sede. 11.Questa decisione compete alla presidenza della prima Camera civile in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]).
pagina 18 — 18 III. La prima Camera civile decide: 1.L'appello è integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2.Le spese processuali d'appello di CHF 1'000.– vanno a carico dell'appellante, con l'obbligo di versare all'appellato un'indennità di CHF 1'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 3.Le spese processuali sono prese a carico del Cantone dei Grigioni con riserva della rifusione ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC e sono assunte dalla cassa del Tribunale cantonale in base al decreto del presidente della prima Camera civile del 22 gennaio 2014 (ERZ 13 170). Le spese ripetibili da versare all'appellato vanno invece pagate dall'appellante stessa. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a: