Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 4 febbraio 2026 comunicata il 6 febbraio 2026 [Contro questa sentenza è stato interposto ricorso. La causa è pendente dinanzi al Tribunale federale (1C_140/2026)] N. d'incartoVR3 25 28 IstanzaTerza Camera di diritto amministrativo ComposizioneRighetti, presidente Audétat e Brun, giudici Zanolari Hasse, attuaria PartiA._____ ricorrente patrocinato dall'avv. MLaw Kevin Eggimann contro Comune di Poschiavo convenuto patrocinato dall'avv. MLaw Davide Nollo B._____ composta da: -C._____ -D._____ -E._____ -F._____ -G._____ convocata patrocinata dall'avv. lic. iur. Giuliano Racioppi Oggettodomanda di costruzione/licenza edilizia
2 / 28 Ritenuto in fatto: A.In data 15 febbraio 2024 la B._____ ha presentato una domanda di costruzione relativa all'istallazione di una centrale di betonaggio sul fondo n. Z.1., piano n. Z.2., H._____ (zona artigianale con piano di quartiere [con modifica] I._____ Registro fondiario (RF) di Poschiavo. La domanda di costruzione è stata pubblicata dal _____ all'. B.Nel corso dell'esposizione pubblica A., proprietario del fondo confinante n. Z.3., RF di Poschiavo, ha inoltrato in data 3 maggio 2024 opposizione contro la domanda di costruzione, nonché in data 7 maggio 2024 una missiva complementare all'opposizione. C.Sia nell'ambito della procedura preliminare sia quella di decisone, l'autorità edilizia comunale ha acquisito agli atti vari documenti ed effettuato ulteriori accertamenti. Sul progetto si è espresso in particolare l'Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni (di seguito: UNA-GR) che, in quanto all'inquinamento atmosferico, lo ha approvato con decisione del 21 febbraio 2024 a determinate condizioni riguardo alle emissioni. Inoltre, detto Ufficio, con presa di posizione del 22 aprile 2024, ha accertato la validità delle proprie decisioni d'ufficio in merito alle autorizzazioni per interventi in settori particolarmente minacciati, l'abbassamento temporaneo del livello della falda e per l'immissione dell'acqua di falda pompata nel ricettore naturale del 5 maggio 2020. D.Con decisione edilizia del 18 febbraio 2025, il Consiglio comunale di Poschiavo ha respinto l'opposizione di A. e rilasciato alla B._____ la licenza edilizia sotto riserva di particolari condizioni. Le condizioni stabilite nel consenso dell'UNA-GR del 21 febbraio 2024 sono state dichiarate parte integrante della licenza edilizia. E.Contro questa decisone, A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni in data 21 marzo 2025, chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione e il rigetto della domanda di costruzione della B._____ per la centrale di betonaggio. In via eventuale, il ricorrente ha chiesto che la decisione impugnata venga annullata e gli atti siano ritornati al Comune per nuova decisione. Sotto il profilo formale, egli ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
3 / 28 F.Con disposizione ordinatoria dell'11 aprile 2025, il Presidente della terza camera di diritto amministrativo, dopo aver effettuato un rispettivo cambio scritti, ha respinto la domanda relativa al conferimento dell'effetto sospensivo. Il ricorso procedurale inoltrato contro tale decisione dal qui ricorrente è stato respinto dal Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni con sentenza VR3 25 38 del 16 ottobre 2025, comunicata il 17 ottobre 2025, in misura in cui era ammissibile (cfr. per i fatti procedurali in merito al conferimento dell'effetto sospensivo: sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni VR3 25 38 del 16 ottobre 2025). G.Con presa di posizione del 19 maggio 2025, il Comune di Poschiavo (di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. H.Nella presa di posizione del 10 giugno 2025, la B._____ (di seguito: convocata) ha chiesto il rigetto del ricorso nella misura in cui fosse ricevibile. I.Con disposizione ordinatoria del 13 giugno 2025, il Presidente della terza camera di diritto amministrativo ha chiuso provvisoriamente lo scambio scritti. L.Nella sua replica facoltativa dell'11 luglio 2025, il ricorrente ha confermato i propri petiti. Sotto il profilo formale, egli ha chiesto un divieto di rappresentanza nei confronti del rappresentante legale della convocata nel caso in cui quest’ultimo non avesse rimesso il mandato in modo spontaneo. M.Sia il convenuto che la convocata, hanno riconfermato i loro petiti nella propria duplica del 25 agosto 2025. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni giudica ricorsi contro decisioni dei comuni, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. La decisione del convenuto del 18 febbraio 2025 (act. B1 e B.2 [= act. C.C15 e C.16, di seguito non più nominati]) non può essere impugnata presso un'altra istanza e costituisce, quindi, un oggetto valido per un ricorso dinanzi al Tribunale d'appello. Essa concerne una costruzione sul fondo confinante al fondo del ricorrente, per cui egli, essendo inoltre destinatario della decisione impugnata, risulta particolarmente interessato da tale decisione. Il presupposto incontestato della legittimazione del ricorrente a interporre ricorso è pertanto dato (art. 50 LGA). Il ricorso, presentato nei termini e nelle forme previste, è dunque ammissibile (art. 38 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 LGA).
4 / 28 2.Oggetto della presente lite è il quesito atto a stabilire se il convenuto abbia giustamente approvato la domanda di costruzione per la realizzazione di un impianto di betonaggio sul fondo n. Z.1._____, RF di Poschiavo. 2.1.Nella misura in cui il ricorrente chiede, mediante replica facoltativa dell'11 luglio 2025 (cfr. act. A.5), l'immediato decreto di divieto di rappresentanza per il patrocinatore della convocata, questa domanda risulta irricevibile, in quanto essa esula dall'oggetto litigioso. Difatti, quest'ultimo risulta da quanto viene contestato secondo i petiti del ricorrente nel rapporto giuridico disciplinato dalla decisione, segnatamente nella misura in cui viene messa in discussione la conseguenza giuridica prevista nel dispositivo della decisione impugnata. Il giudice chiamato in via di ricorso a statuire non può chinarsi su censure che non sono state oggetto di decisione davanti all’autorità inferiore (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.2 e 125 V 413 consid. 1b; cfr. complessivamente anche sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 20 35 e R 20 51 del 9 dicembre 2021 consid. 2.1). Nel caso in esame, l'oggetto impugnato è la decisione edilizia del 18 febbraio 2025, che costituisce quindi il punto di riferimento del procedimento di ricorso, nonché il quadro e il limite dell’oggetto litigioso, in cui viene fissato il tema del processo (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3). L’oggetto litigioso si esaurisce pertanto nella questione atta a stabilire se il convenuto nel procedimento amministrativo abbia giustamente respinto l'opposizione contro la domanda di costruzione e rilasciato la rispettiva licenza edilizia. Non rientrano per contro in tale ambito eventuali domande deontologiche che, se del caso, dovrebbero essere sottoposte alla Commissione di vigilanza sugli avvocati. Ad ogni modo, questo Tribunale non ravvisa fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali e, per tale motivo, non ritiene esservi un obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 15 della Legge sugli avvocati (LLCA; RS 935.61). 2.2.Inoltre, la censura del ricorrente sollevata nella replica facoltativa relativa alla tempestività della presa di posizione della convocata in data 10 giugno 2025 (act. A.5 n. II.C.3), in applicazione della proroga dei termini nei giorni festivi giusta l'art. 7 cpv. 2 LGA i.u.c. l'art. 2 cpv. 2 lett. b della Legge sui giorni di riposo pubblici (CSC 520.100), è manifestamente infondata. 3.1.1. Il ricorrente, sotto il profilo formale, in relazione alla procedura di autorizzazione edilizia – come già sollevato in sede di opposizione –, censura che il convenuto avrebbe ommesso di esporre pubblicamente la domanda relativa al permesso della polizia del fuoco del 15 febbraio 2024 unitamente alla domanda di costruzione della convocata. La rispettiva autorizzazione dell'Assicurazione
5 / 28 fabbricati dei Grigioni del 22 febbraio 2024 sarebbe stata trasmessa al ricorrente dopo la fine del periodo di esposizione pubblica, nonché passata in giudicato, di modo che egli non avrebbe avuto la possibilità di prendere posizione nel merito (cfr. act. A.1 n. II.C.a.4 segg. e act. C.3 n. II.5.1. segg.). In altre parole, il ricorrente censura la violazione del principio della coordinazione, nonché la violazione del diritto di essere sentiti. A mente del ricorrente, tale grave carenza formale sarebbe insanabile, per cui la procedura verrebbe annullata e successivamente riproposta (act. A.1 n. II.C.a.6). Infine, il ricorrente lamenta che il convenuto sarebbe venuto a mancare di effettuare un esame provvisorio della domanda di costruzione prima dell'esposizione pubblica (act. A.1 n. II.C.a.7). 3.1.2. Il convenuto, sia nella decisione impugnata (act. B.2 n. II.4.3) che nella presa di posizione (act. A.4 n. VI.a), precisa di avere ommesso di indicare nell'avviso di pubblicazione la presenza della domanda per il permesso della polizia del fuoco, nonostante tale domanda avrebbe infatti fatto parte della documentazione esposta pubblicamente unitamente alla domanda di costruzione. 3.2.L’art. 29 cpv. 2 Cost. e, a livello cantonale, in particolare l’art. 16 LGA, garantiscono il diritto di essere sentiti. Tale diritto serve, da un lato, all’accertamento dei fatti e, dall’altro, garantisce un diritto di partecipazione personale delle parti (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 142 I 86 consid. 2.2, 140 I 99 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 1C_555/2022 del 9 maggio 2023 consid. 4.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ª ed., 2020, n. 1001 segg.). Esso comprende in particolare il diritto delle parti di essere ascoltate in un procedimento dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria con le proprie richieste, di prendere visione degli atti e di esprimersi sui punti essenziali per la decisione (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1002). Il diritto in questione è di natura formale; pertanto, una violazione del diritto di essere sentiti comporta, indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso nel merito, in linea di principio, l’annullamento della decisione impugnata (DTF 144 IV 302 consid. 3.1, 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2 e 132 V 387 consid. 5.1; PTA 2011 n. 31 consid. 2a; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1174). Ciò, tuttavia, a condizione che il vizio non possa essere sanato nel procedimento di ricorso (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3, 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 II 77 consid. 4.3, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 e 133 I 201 consid. 2.2). Gli errori procedurali formali, tra i quali rientra in particolare la violazione del diritto di essere sentiti, possono essere sanati eccezionalmente dall’autorità di ricorso, purché non si tratti (in linea di massima) di una violazione grave e l’autorità di ricorso disponga di un margine di apprezzamento libero della situazione giuridica e fattuale, ovvero il
6 / 28 margine discrezionale sulla questione da valutare non sia limitata (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 segg. e 2.6 nonché 133 I 201 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 1C_191/2022 del 16 maggio 2023 consid. 2.5, 2C_164/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.4 e 1C_128/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 3.5, in parte differenziata invece 1C_539/2021 del 15 novembre 2022 consid. 4.3.2 seg. con riferimento a DTF 126 I 68 consid. 2, 116 Ia 94 consid. 2c e sentenza del Tribunale federale 1C_100/2011 del 9 dicembre 2011 consid. 4.2.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1175 seg.). In virtù dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT (RS 700), il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni dispone, in linea di principio, nel settore del diritto della pianificazione del territorio, di un margine di apprezzamento completo, che consente la sanatoria di un’eventuale carenza formale (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_158/2019 del 30 marzo 2020 consid. 2.6, 1C_97/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 3.2 e 1P.62/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1). Tuttavia, qualora i comuni agiscano in un ambito della propria autonomia, in cui il diritto cantonale attribuisce a loro un potere di decidere relativamente importante (in tedesco: relativ erhebliche Ent- scheidungsfreiheit), il Tribunale deve comunque essere consapevole della propria funzione di autorità di ricorso e adottare una certa riserva nel riesame di decisioni che riguardano in particolare circostanze locali (cfr. DTF 146 II 367 consid. 3.1.4 e 145 I 52 consid. 3.1 seg.; sentenze del Tribunale federale 1C_48/2022 del 29 marzo 2023 consid. 4.4, 1C_643/2020 del 7 gennaio 2022 consid. 4.3, 1C_266/2020 del 4 gennaio 2021 consid. 3.3.1; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 22 10 del 7 giugno 2022 consid. 2.5, R 19 73, R 19 74, R 19 75 e R 19 76 del 28 settembre 2021 consid. 2.2, R 19 6 del 22 dicembre 2020 consid. 2.3.2). Nel Cantone dei Grigioni, i Comuni dispongono, in linea di principio, nell'ambito del diritto edilizio e della pianificazione del territorio comunale, di un margine di apprezzamento e di un’autonomia relativamente ampie (cfr. DTF 128 I 3 consid. 2b, 118 Ia 446 consid. 3c; sentenze del Tribunale federale 1C_172/2020 del 24 marzo 2021 consid. 3.2, 1C_173/2020 del 24 marzo 2021 consid. 3.2, 1C_532/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 2.4). Si deve rinunciare al rinvio all’istanza inferiore – anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentiti – qualora e nella misura in cui il rinvio, ai fini della sanatoria del vizio, comporterebbe un formalismo inutile e quindi ritardi ingiustificati, incompatibili con l’interesse della parte a una decisione tempestiva della controversia (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 II 77 consid. 4.3, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2; sentenze del Tribunale federale 1C_128/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 3.5, 2C_756/2019 del 14 maggio 2020 consid. 3.2, 1C_158/2019 del 30 marzo 2020 consid. 2.6).
7 / 28 3.3. Questo Tribunale si è già pronunciato in modo esaustivo in merito al principio della coordinazione (cfr. PTA 2023 n. 11; cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR3 24 100 del 28 agosto 2025 consid. 3); pertanto, i presupposti legali vengono di seguito sinteticamente riassunti. 3.3.1. Il principio della coordinazione secondo l’art. 25a LPT prescrive che un progetto edilizio sia esaminato in un unico e unitario procedimento di autorizzazione (principio dell’unità della decisione edilizia; cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale federale 1C_615/2017 del 12 ottobre 2018 consid. 2.5 e 1C_266/2018 del 12 aprile 2019 consid. 3.3). Secondo i requisiti minimi previsti dal diritto federale, l’autorità responsabile della coordinazione deve garantire un coordinamento sia formale che contestuale e, ove possibile, una notifica comune o simultanea delle decisioni (art. 25a cpv. 2 lett. d LPT), in tal modo di evitare decisioni contraddittorie (cfr. art. 25a cpv. 3 LPT; cfr. anche MARTI, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [ed.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, art. 25a n. 46; DUSSY, in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr, Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, n. 7.92). Oltre al coordinamento in materia, l’obbligo di coordinamento mira quindi anche a evitare una scadenza dei procedimenti e, di conseguenza, la ripetizione di procedure di opposizione e di ricorso su punti controversi identici o simili dal punto di vista contestuale. Allo stesso tempo, è necessario che i diritti delle parti, dei titolari del diritto di opposizione e di ricorso e degli altri partecipanti al procedimento non siano limitati (sentenze del Tribunale federale 1C_170/2024 del 5 marzo 2025 consid. 4.3.3, 1C_236/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 3.1; cfr. anche PTA 2023 n. 11 consid. 3.3.4; cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR3 24 100 del 28 agosto 2025 consid. 3). 3.3.2. A livello cantonale, la coordinazione per le autorizzazioni supplementari è disciplinata dall’art. 88 LPTC (CSC 801.100). Per i progetti edilizi all’interno della zona edificabile, l’autorità edilizia funge da autorità di coordinamento o guida (art. 88 cpv. 2 LPTC). Ai sensi dell’art. 88 cpv. 1 LPTC, sussiste un obbligo di coordinamento in particolare nei casi in cui, oltre a un permesso edilizio e a un’eventuale permesso EFZ, sono necessari ulteriori permessi, autorizzazioni o consensi di altre autorità (autorizzazioni supplementari) e tra le autorizzazioni esiste un nesso talmente stretto che non possono essere concesse separatamente e indipendentemente l’una dall’altra, ma devono essere coordinate e armonizzate sia contenutisticamente sia formalmente in un procedimento unico (cfr. anche PTA 2023 n. 11 consid. 3.3.1). Un tale nesso stretto è da presumere, in particolare, quando le questioni giuridiche sono così indissolubilmente collegate che un
8 / 28 trattamento proceduralmente separato potrebbe portare a risultati insostenibili dal punto di vista sostanziale (DTF 137 II 182 consid. 3.7.4.1 segg.; sentenze del Tribunale federale 1C_217/2020 del 8 giugno 2021 consid. 5.3 e 2C_975/2019 del 27 maggio 2020 consid. 4.5.2, WIEDERKEHR, Ausgewählte Fragen der Koordinationspflicht nach Art. 25a RPG aus Sicht der Praxis, AJP 2015, pag. 600). Altresì, domande di costruzione strettamente connesse devono essere valutate in modo coordinato quando tra esse esiste un nesso operativo e funzionale stretto e formano quindi un’unità materiale, ovvero quando una valutazione parziale delle domande di costruzione impedirebbe una ponderazione complessiva degli interessi imposta dal diritto in materia (sentenza del Tribunale federale 1C_238/2021 del 27 aprile 2021 consid. 1.3.2). 3.3.3. Ai fini del coordinamento procedurale, le domande per le autorizzazioni supplementari soggette a coordinamento devono essere presentate, insieme alla domanda di costruzione, a un’eventuale domanda EFZ e a tutta la documentazione necessaria per la valutazione, al Comune – ove possibile su moduli ufficiali (art. 53 cpv. 1 OPTC [CSC 801.110]). Le domande pervenute per le autorizzazioni supplementari devono essere esaminate senza indugio dall’autorità edilizia per verificarne la completezza (art. 53 cpv. 2 OPTC). Infine, secondo l’art. 54 cpv. 1 OPTC, le domande per le autorizzazioni supplementari soggette a coordinamento devono essere pubblicate e messe all’albo insieme alla domanda edilizia e a un’eventuale domanda EFZ (vedi anche art. 25a cpv. 2 lett. b LPT; MARTI, op. cit., art. 25a n. 41 segg.). Nell'esposizione le domande per le autorizzazioni supplementari devono essere elencate singolarmente. Le opposizioni contro tali domande di autorizzazione supplementare devono essere presentate al comune entro il termine di pubblicazione valido per la domanda di costruzione e la domanda EFZ (art. 54 cpv. 2 OPTC; vedi anche art. 100 cpv. 1 LPTC). 3.3.4. Per quanto riguarda il coordinamento delle decisioni, l’art. 55 OPTC prevede, per i progetti di costruzione all’interno della zona edificabile, la seguente procedura: qualora l’autorità edilizia ritenga soddisfatti i presupposti per il rilascio della licenza edilizia, trasmette, al termine della procedura di esposizione, le domande per le autorizzazioni supplementari – complete di tutta la documentazione necessaria e delle eventuali opposizioni – direttamente alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni supplementari (cpv. 1). Se le autorità competenti autorizzano le domande supplementari soggette a coordinamento, comunicano la loro decisione e un’eventuale decisione sulle opposizioni direttamente al comune. Quest’ultimo, dopo aver verificato la coerenza contestuale, notifica le decisioni inerenti le autorizzazioni supplementari insieme alla decisione edilizia (art. 55 cpv. 2 OPTC;
9 / 28 vedi anche art. 25a cpv. 2 lett. d LPT; MARTI, op. cit., art. 25a n. 48 seg.). Qualora un’autorizzazione supplementare venga negata, l’autorità edilizia respinge la domanda di costruzione, a meno che questa non possa essere autorizzata parzialmente o con disposizioni accessorie (art. 55 cpv. 4 OPTC). D'intesa con le parti si può prescindere dalla notifica contemporanea, se tutte le autorizzazioni sono perlomeno prospettate e provviste di una riserva a favore delle altre autorizzazioni (art. 55 cpv. 3 OPTC). 3.3.5. Sulla scorta dell’art. 52 cpv. 1 OPTC, il Dipartimento dell’economia pubblica e socialità (DEPS) elabora, d’intesa con i dipartimenti interessati, un elenco delle autorizzazioni supplementari da coordinare, che indica anche in quali casi sussiste l’obbligo di chiarimento preventivo ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 OPTC. L’elenco attuale delle autorizzazioni supplementari da coordinare (di seguito: elenco DEPS autorizzazioni supplementari, <https://www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Verwaltungsverordnungen/Liste%20der%20zu %20koordinierenden%20Zusatzbewilligungen_ital.pdf>, consultato il 13 gennaio 2025) risale al 1° aprile 2020 e include, tra l’altro, le autorizzazioni in materia di protezione antincendio secondo gli artt. 7 segg. della legge sulla prevenzione incendi e sui vigili del fuoco del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione antincendio; CSC 840.100). 3.4.1. Nel caso in esame, la domanda per il permesso della polizia del fuoco, indubbiamente, è stata inoltrata il 15 febbraio 2024 (cfr. act. C.1) e faceva quindi parte della documentazione esposta pubblicamente unitamente alla domanda di costruzione della convocata. La mancata indicazione nell'avviso di pubblicazione di tale domanda supplementare non era formalmente in linea con il principio di coordinamento ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 LPTC. Tuttavia, il ricorrente non contesta di non avere avuto l'occasione di prendere conoscenza della domanda per il permesso della polizia del fuoco al più tardi con la visione degli atti durante il periodo d'esposizione pubblica; egli contesta soltanto che la decisione dell'Assicurazione fabbricati sarebbe stata portata a sua conoscenza quando questa già era passata in giudicato. Anche volendo ammettere che la notifica della rispettiva decisione risulti prematura (cfr. considerandi 3.3.3. seg.), questo fatto non è rilevante per l'obbligo del convenuto di pubblicare unicamente le domande; le rispettive decisioni e autorizzazioni dei permessi vengono coordinate dopo l'esposizione pubblica nell'ambito del rilascio della decisione edilizia, motivo per cui il ricorrente, con l'impugnazione della stessa, ha avuto modo di esprimersi integralmente su tutti gli aspetti del progetto edilizio e le autorizzazioni supplementari (cfr. MARTI, op. cit., art. 25a n. 48; cfr. anche art. 33 cpv. 4 LPT; cfr. sentenza del Tribunale federale
10 / 28 1C_363/2023 del 9 maggio 2025 consid. 3.3 con rinvii). Tuttavia, qualora il convenuto volesse trarre dei vantaggi a suo favore, rilevando che l'elenco del DEPS concernente autorizzazioni supplementari da coordinare non fosse vincolante, in quanto esso non sarebbe mai stato pubblicato nemmeno nel Foglio ufficiale cantonale e neppure notificato ai Comuni, e che oltretutto la versione in italiano sarebbe stata pubblicata sul sito internet del DEPS solamente il _____ (cfr. act. A.4VI.a), questo quesito, alla luce della chiarezza delle disposizioni legali concernente il principio di coordinamento, può rimanere irrisolto. In questo senso, rimangono vincolanti e determinanti le disposizioni in materia di coordinamento procedurale e contestuale per le autorizzazioni supplementari, in particolare, le prescrizioni di cui all’art. 88 LPTC e agli artt. 52 segg. OPTC. Il convenuto non dispone di un margine di discrezionalità rilevante riguardo alla gestione della pubblicazione e dell'esposizione pubblica, di modo che la mancata esposizione della relativa domanda per il permesso della polizia del fuoco va considerata quale carenza formale, che tocca il diritto di essere sentiti del ricorrente. 3.4.2. A questa condizione, anche in caso di grave violazione del principio di coordinazione, nonché del diritto di essere sentiti, si può tuttavia rinunciare al rinvio del caso all'autorità precedente, qualora ciò comporterebbe un mero giro a vuoto formalistico e, pertanto, inutili ritardi che non sarebbero compatibili con l'interesse della parte interessata ad una celere evasione del caso (sentenza del Tribunale federale 4A_453/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 2.1 segg.; cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR3 24 100 del 28 agosto 2025 consid. 3.4.2). Di conseguenza, la violazione delle prescrizioni di coordinazione e del diritto di essere sentiti è da considerarsi sanata in sede di ricorso, circostanza, questa, che tuttavia deve essere presa in considerazione in merito alla ripartizione dei costi e indennizzi a titolo di ripetibili. 3.4.3. Nella misura in cui il ricorrente contesta invece la tutela degli interessi di terzi in merito alla mancata pubblicazione della domanda per il permesso della polizia del fuoco, questa censura non può essere sentita (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_17/2021 del 26 agosto 2021 consid. 4.5, 1C_97/2018 del 3 settembre 2019 consid. 2). Altresì infondate sono le censure del ricorrente nella replica facoltativa, nella cui aggiunge in modo appellatorio che il convenuto si assumerebbe il ruolo di difensore della convocata e presenterebbe argomenti soggettivi a favore della stessa, nonché coopererebbe con essa ai fini di economizzare le spese dei rappresentanti legali (cfr. act. A.6 n. II.A.4 segg. e n. II.A.12).
11 / 28 4.1.1. Il ricorrente ribadisce che l'impianto di betonaggio previsto non sarebbe conforme alla zona artigianale, destinata alle aziende di produzione e di servizio. Inoltre, in tale zona non sarebbe ammesso il deposito di materiale di estrazione, di scavo e di demolizione; attività direttamente connesse all'utilizzo di una centrale di betonaggio. Infine, a suo dire, la zona di pianificazione sarebbe in contrasto con la domanda di costruzione (cfr. act. A.1 n. II.C.b). 4.1.2. Il convenuto, nella decisione impugnata (act. B.2. consid. 5), fa riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 20 115 del 9 dicembre 2021, in cui un impianto di betonaggio come quello oggetto della domanda della convocata verrebbe considerato conforme alla zona. Nella presa di posizione, il convenuto evidenzia che, viste le dimensioni dell'impianto di betonaggio e la caratteristica della M., la produzione non destinata ad altri scopi come l'esportazione sarebbe chiaramente legata al fabbisogno del territorio. Di conseguenza, un'attività sarebbe da considerare artigianale anche per rapporto all'intensità di utilizzazione e al mercato di riferimento. Inoltre, l'edificazione dello stesso non sarebbe in contrasto con gli obiettivi nelle Linee guida territoriali del comune, che prevederebbe di creare ulteriore spazio per le attività produttive nelle immediate vicinanze rispettivamente di ricollocarle in tale zona. Infine, il convenuto evidenzia che la zona di pianificazione non concernerebbe i fondi ubicati in zona industriale artigianale (cfr. act. A.4 n. VI.d). 4.1.3. Nella sua presa di posizione, la convocata solleva l’argomento che sul fondo in questione non sarebbe previsto il deposito di materiali d'estrazione, di scavo e di demolizione all'esterno. La centrale di betonaggio avrebbe dei sili in cui verrebbe inserito il materiale per la lavorazione; il materiale proverrebbe dall'R. o da un impianto in Q.. L'intenzione del consorzio di imprese locali per gestire un impianto di betonaggio sarebbe, in primo luogo, legato a ottenere materiale (calcestruzzo) per le imprese edili nella M.. Le dimensioni dell'impianto lascerebbero dedurre che esso copra il fabbisogno locale. L'attività della centrale corrisponderebbe, dunque, all'attività di zona artigianale (act. A.5 n. III.16 segg.). 4.1.4. Il ricorrente ribadisce nella sua replica facoltativa che una centrale di betonaggio sarebbe esclusivamente ammessa in zona industriale (act. A.6 n. II.B.15). 4.2.In primo luogo, va precisato che la licenza edilizia, la quale era oggetto litigioso della procedura dinnanzi all’allora Tribunale amministrativo R 2020 113 e 115 – ai cui considerandi si può parzialmente rimandare – è stata annullata. Dopo di che, la convocata ha inoltrato il 15 febbraio 2024 una nuova domanda di
12 / 28 costruzione, alla quale è stata concessa la licenza edilizia mediante la decisione impugnata nel presente ricorso. Tale domanda è da considerare quale domanda di modifica di progetto, motivo per cui il convenuto è giustamente entrato in merito e ha avviato una procedura, prendendo in considerazione l'esito del procedimento antecedente. In altre parole, anche se la fattispecie in ambedue i casi concerne la costruzione di una centrale di betonaggio sul fondo n. Z.1._____, RF di Poschiavo, la sentenza R 2020 113 e 115 è da considerare quale decisione provvisoria, per cui non siamo in presenza di una res iudicata, anche concernente la domanda della conformità della zona del nuovo progetto di costruzione (cfr. concernente l'identità dell'oggetto litigioso DTF 114 I 11 consid. 4.2). Sebbene l'effetto preclusivo di una cosa giudicata si limiti alle domande sollevate e al dispositivo della sentenza, la portata di quest’ultimo si comprende spesso dai considerandi, in particolare nel caso di rigetto del ricorso, come nel caso qui in esame (sentenza del Tribunale federale 147 III 345 consid. 6.4.1, 141 III 229 consid. 3.2.6, 121 III 474 consid. 4a, con ulteriori rinvii). All'epoca, nel procedimento R 2020 113 e 115, il Tribunale adito ha ritenuto insufficienti gli accertamenti relativi al rispetto dei valori di pianificazione per l’inquinamento fonico e alle misure concrete per la limitazione delle emissioni di polvere. Di conseguenza, ha concluso che la documentazione presentata non garantiva il rispetto del principio di prevenzione, nonché della tutela dell’ambiente e della salute pubblica. In questo senso, l’esame giudiziario sulla conformità alla zona effettuato in quella sede è equivalso a una mera questione provvisoria. 4.3.1. In base all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia è rilasciata solo se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LPTC, le zone edificabili possono essere suddivise in zone nucleo, zone centrali, zone villaggio, zone residenziali, zone per imprese di produzione ed imprese di servizio, zone miste per abitazioni e lavori, zone per edifici ed impianti pubblici, zone per infrastrutture turistiche, zone per spazi verdi, zone per impianti sportivi e per il tempo libero, zone alberghiere e zone di conservazione. I comuni possono stabilire ulteriori tipi di zone edificabili. A tal proposito, occorre considerare che la pianificazione territoriale, ai sensi dell’art. 3 LPTC, è compito dei Comuni, i quali la esercitano in modo autonomo nel rispetto del diritto superiore, definendo, tra l’altro, lo scopo delle zone e le modalità di utilizzo ammissibili nelle prescrizioni di zona del regolamento edilizio comunale (art. 24 cpv. 3 e art. 27 LPTC). Retto dall'autonomia dei Comuni (cfr. art. 26 cpv. 3 LPTC), il convenuto ha emanato delle rispettive zone. L'ordinamento base del comune convenuto prevede, fra l'altro, delle zone artigianali e delle zone industriali/artigianali. Secondo l'art. 46 LE, la zona artigianale è destinata alle aziende artigianali in genere e ai magazzini (cpv. 1). Il deposito di materiali d'estrazione, di scavo e di demolizione non è
13 / 28 permesso (cpv. 2). Locali d'abitazione sono ammessi solo per il titolare dell'azienda come pure per il portinaio e il personale, la cui presenza permanente nell'azienda è indispensabile. Questa norma non è applicabile agli edifici esistenti destinati completamente ad abitazione (cpv. 3). A differenza della zona artigianale, per la zona industriale/artigianale, l'art. 47 LE prescrive che quest'ultima è destinata alle aziende di lavorazione e di produzione industriale o artigianale, nonché ai magazzini. A questo riguardo, il comune convenuto gode di autonomia tutelabile nell'interpretazione delle norme edilizie comunali (cfr. DTF 128 I 3 consid. 2a e b con rinvii). Nell’applicazione e nell’interpretazione della legge edilizia, il Tribunale d'appello deve pertanto giudicare con il dovuto riserbo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_499/2014 e 1C_503/2014 del 25 marzo 2015 consid. 4.2 segg.). 4.3.2. La LE non definisce il termine "azienda artigianale" e nemmeno specifica la distinzione tra produzione artigianale e industriale. Il testo di legge non appare dunque chiaro riguardo all'autorizzazione di un impianto di betonaggio in zona artigianale. 4.3.3. Nel caso in esame, dalla descrizione dell'attività dell'impianto previsto, il Tribunale non intravvede motivi oggettivi per negargli la conformità alla zona artigianale. Dagli atti emerge che tutto il materiale destinato alla produzione di calcestruzzo viene raccolto nei sili incapsulati nel capannone dell'impianto (cfr. act. C.1, pianta sezioni 1:100), per cui non è prevista un'attività che corrisponda al deposito di materiali d'estrazione, di scavo e di demolizione giusta l'art. 46 cpv. 2 LE. A mente del convenuto, la zona artigianale è destinata a tutte le attività di lavorazione e produzione, motivo per cui un'impresa che gestisce un impianto di betonaggio svolgerebbe un’attività di lavorazione e produzione ai sensi dell'art. 27 LPTC e l'art. 46 LE (cfr. act. A.4. VI.b). Per l'interpretazione del termine "artigianale" il convenuto si riferisce segnatamente al Modello di legge edilizia per i comuni grigionesi (MLE 2020 [stato 13 novembre 2020]) e, più precisamente, al relativo rapporto esplicativo (Erläuterungen zum Musterbaugesetz [MBauG 2020] für Bündner Gemeinden, gennaio 2021), secondo cui le zone commerciali risp. artigianali ("Gewerbezone [Industriezone]") sono di regola rivolte ai bisogni di aziende artigianali locali, mentre le zone industriali offrono condizioni locali flessibili per stabilimenti di produzione non dipendenti dalla regione (traduzione dal tedesco della spiegazione all'art. 40 MLE 2020 ["Gewerbezone {Industriezone}"] a pag. 29 di detto rapporto). Riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, con il disposto in discussione (interpretazione teleologica) e in mancanza di una definizione della nozione di industria risp. artigianato, risulta di rilevanza il pregiudizio a cui l'attività può esporre il vicinato che ha indotto il legislatore comunale a distinguere l'industria
14 / 28 dall'artigianato. Un criterio distintivo può allora essere ricercato nell'intensità dell'utilizzazione e degli effetti che questa provoca sulle adiacenze, piuttosto che nei procedimenti di lavorazione utilizzati, il volume e la qualità delle materie trattate (SCOLARI, Commentario LALPT/LE/LAC, 1996, pag. 250 con rinvio a RDAF 1983 190). Secondo l'opinione di SCOLARI, sono dunque in particolare le emissioni sul vicinato ad essere determinanti. In questo senso, un impianto di betonaggio incapsulato in grado di limitare le emissioni può essere ritenuto conforme allo scopo della zona artigianale, malgrado una sua classificazione di impianto, di per sé, ad elevato inquinamento atmosferico. 4.3.4. Alla luce di quanto sopra, non risulta rilevante l’accenno della convocata – rivelatosi non veritiero – che in M._____ non esisterebbe (più) un altro impianto di betonaggio (act. A.5 n. III.16 segg. e act. A.7n. II.8) per stabilire la sua intenzione per realizzare la costruzione in questione. Bensì, anche in presenza dell'impianto di betonaggio J._____ ubicato sul territorio del K._____ (cfr. piano direttore regionale, <https://www._____, consultato il 13 gennaio 2026), risulta meritevole l'intenzione della convocata di ottenere materiale (calcestruzzo) per le imprese edili situate sul territorio del Comune di Poschiavo. Tanto più che, con l'impianto previsto, la produzione annua non dovrebbe superare il volume di 7'000 m 3 e si limita ai mesi di marzo e novembre, per 90 minuti al giorno (cfr. act. C.9 pag. 7). Oltre a quanto precede, l'interpretazione sistematica dell'art. 46 LE, segnatamente i.u.c. l'art. 33 LE e lo schema delle zone, e considerato che l'impianto osserva i presupposti del grado di sensibilità fonica (GS) III e rispetta le norme relative alle emissioni (di cui di seguito ai considerandi 6. segg.), limitandosi a un'attività lavorativa diurna, l'impianto può essere ritenuto di tipo artigianale e, quindi, mediamente molesto (cfr. art. 33 cpv. 1 secondo periodo LE, secondo cui l'ammissibilità nelle varie zone dipende dai gradi delle emissioni causate dagli impianti; schema delle zone [art. 53 LE], secondo cui nella zona artigianale è permesso un grado delle emissioni mediamente molesto; art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE, secondo cui progetti di costruzione mediamente molesti sono quelli con emissioni usuali di tipo artigianale, le cui ore lavorative sono limitate al giorno; essi devono osservare i presupposti del GS III). 4.3.5. In conclusione, l'attività dell'impianto previsto può essere considerata di piccola scala, con un utilizzo a intensità moderata e con effetti minimi sulle zone limitrofe e, in questo senso, in sintonia con i presupposti d'ammissibilità delle emissioni nella zona artigianale. In sintesi, si tratta di un impianto con uno scopo di utilizzazione artigianale piuttosto che industriale, di modo che, dal profilo grammaticale, teleologico e sistematico la conclusione del convenuto concernente la conformità alla zona non dà adito a critiche.
15 / 28 4.4.Rimane pertanto da esaminare se dalla revisione della pianificazione locale ci si deve aspettare un dezonamento o un cambiamento di destinazione della particella n. Z.1._____, la quale si trova attualmente in zona artigianale. 4.4.1. Nel comune convenuto è attualmente in corso una revisione pianificatoria e su tutto il territorio comunale è in vigore una zona di pianificazione fino al 28 febbraio 2027. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPTC, nella zona di pianificazione non può essere intrapreso nulla che possa ostacolare o contrastare la nuova pianificazione. In particolare, progetti di costruzione possono essere autorizzati soltanto se non sono in contrasto né con le pianificazioni e prescrizioni in vigore né con quelle nuove previste. Stando alla relativa pubblicazione del convenuto sul prolungamento della zona di pianificazione del 30 gennaio 2025, lo scopo principale della zona di pianificazione in vigore è, di principio, la riduzione delle zone edificabili, in particolate residenziali, miste e centrali al di fuori e a margine dei comprensori già edificati in larga misura, nonché l'attuazione delle prescrizioni dell'art. 15 LPT e del Piano direttore cantonale-Insediamento (PDC-I, capitolo 5.1.2, Indicazioni attuative), e, quindi, di promuovere uno sviluppo edilizio verso l'interno di qualità e il rinnovo degli insediamenti. 4.4.2. Nella misura in cui il ricorrente censura che la zona di pianificazione in vigore non si limiterebbe unicamente alle zone residenziali, miste e centrali, ma concernerebbe tutto il territorio comunale (cfr. act. A.1 n. II.C.b.8), occorre seguire il convenuto nel ritenere che lo scopo della zona di pianificazione di cui sopra (cfr. considerando 4.5.1.) non concerne i fondi ubicati in zona artigianale (cfr. act. A.4 n. VI.b); ciò anche se la zona di pianificazione è estesa su tutto il territorio comunale. Altresì infondato è l’argomento invocato dal ricorrente – che rinvia alle Linee guida di Poschiavo, le quali, a suo dire, indicherebbero a quali attività sarebbe destinata la zona artigianale – che la situazione giuridica sarebbe mutata, in quanto sarebbe prevista la revisione della pianificazione. A mente del ricorrente, un impianto di betonaggio non sarebbe compatibile con la zona artigianale e sarebbe ammesso soltanto nella zona industriale, in quanto rientrerebbe nella categoria delle attività di lavorazione materiali e produzione industriale (cfr. A.6 n. II.B.15). Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, le Linee guida di Poschiavo sono rimaste invariate sin dall'emissione della sentenza R 20 113 e R 20 115. Dalle stesse emerge chiaramente che l'area Vial va valorizzata con lo scopo di estendere le zone lavorative per garantire spazio sufficiente per una produzione efficiente che si integri in una dinamica di rispetto della natura, concentrando le aree industriali e artigianali (cfr. Poschiavo, Linee guida per lo sviluppo territoriale, stato versione: gennaio 2020, pag. 11, 18, 19 e 20 e segg.). Di conseguenza, un dezonamento, un
16 / 28 cambiamento di destinazione o delle restrizioni più severe per il fondo in questione non rientra nei margini dello scopo della zona di pianificazione, per cui la costruzione prevista nella zona in discussione non contrasta la futura pianificazione. Ne risulta che il ricorso, anche in questo punto, è infondato. 5.Riguardo alla censura, non sostanziata minimamente dal ricorrente, di una presunta lesione delle norme edilizie standard (cfr. act. A.1 n. II.C.c), non si evince in che misura le dimensioni della costruzione prevista non dovrebbero rientrare nelle norme degli artt. 58, 59 e 60 LE, nonché nello schema delle zone di cui all'art. 53 LE, rispettivamente, ovunque le distanze dalla parete di calcestruzzo verso il fondo n. Z.5._____ e dei sili verso il fondo n. Z.6._____ non venissero osservate, non sarebbero rette da una deroga ai sensi dell'art. 7 LE (cfr. act. B.1 pagg. 1 e 3). Il principio inquisitorio vincolante per il tribunale d'appello in materia di diritto amministrativo, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertati d’ufficio, è relativizzato dal principio di collaborazione delle parti coinvolte nel procedimento (cfr. art. 11 LGA). Nell’ambito dell’obbligo di collaborazione, la parte ricorrente deve esporre nella motivazione del ricorso in quali punti e per quali ragioni la decisione impugnata viene contestata (cfr. art. 38 cpv. 1 LGA). A tal fine, essa deve confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata. Si rileva, inoltre, il principio di contestazione (in tedesco: Rügeprinzip), secondo il quale l'autorità giudiziaria esamina soltanto le osservazioni formulate dalla parte e non verifica se la decisione impugnata risulti corretta sotto tutti gli aspetti potenzialmente rilevanti. Contestazioni di carattere generale non devono pertanto essere esaminate più approfonditamente, purché le carenze giuridiche non siano manifeste (cfr. AUER/BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum VwVG, 2 a ed. 2019, art. 12 n. 13). Né dall'opposizione edilizia (cfr. act. C3 n. II.6.6.), né dalle memorie ricorsuali inoltrate dal ricorrente – e nemmeno dalla documentazione presente agli atti – emergono dei punti di riferimento risp. indizi in cui vengono evidenziate delle carenze concernenti l'applicazione delle norme edilizie standard da parte del convenuto. Pertanto, in questo punto, il ricorso non è ricevibile. Ma anche volendo ritenere il ricorso ricevibile per forma, questo Tribunale non rileva delle violazioni, motivo per cui, ad ogni modo, le censure ricorsuali cadono a lato. 6.Il ricorrente censura – come già in sede di opposizione – che la decisione impugnata non troverebbe riscontro nei fatti in merito alle disposizioni contro l'inquinamento fonico, le quali sarebbero violate (cfr. act. A.1 n. II.C.d.13.1 e act. C.3 n. II.6.7).
17 / 28 6.1.Secondo l'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 LPAmb (RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni devono essere limitati alla fonte, nonché nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (principio di prevenzione). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb). I Comuni adempiono i compiti loro attribuiti dalla LCPAmb (CSC 820.100) ed emanano le necessarie limitazioni delle emissioni sia nelle procedure di rilascio della licenza edilizia (art. 3 cpv. 1 LCPAmb) sia nelle procedure complementari alla licenza edilizia (artt. 12 segg. e 20 segg. LCPAmb i.u.c. gli artt. 85 segg. LPTC), che nell’ambito del ripristino della situazione conforme al diritto (art. 8 LCPAmb). A tal fine, in qualità di autorità esecutiva, essi possono incaricare terzi di condurre indagini e di redigere perizie specialistiche (art. 7 LCPAmb). Inoltre, per le autorità comunali si applicano anche i principi generali di procedura previsti dalla LGA (cfr. art. 2 LGA). Secondo tali principi, il Comune accerta d’ufficio i fatti e raccoglie le prove necessarie (art. 11 cpv. 1 e 3 LGA). Tra i mezzi di prova ordinari che le autorità comunali possono utilizzare per chiarire i fatti (art. 2 LGA) rientrano anche le perizie di esperti (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. f LGA). Si considerano esperti i terzi che, in virtù delle loro specifiche competenze tecniche, vengono chiamati a contribuire all’accertamento o al chiarimento dei fatti (FELLER/KUNZ-NOTTER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum VwVG, 2 a ed., 2019, art. 10 n. 5). 6.2.Nel caso di specie, è tacito che l'impianto di betonaggio previsto costituisce un nuovo impianto fisso ai sensi dell’art. 7 cpv. 7 LPAmb e dell’art. 2 cpv. 1 OIF (RS 814.41), soggetto alle disposizioni federali in materia di protezione contro il rumore nella misura in cui le emissioni legate al suo esercizio si propagano verso l’esterno (emissioni foniche esterne; cfr. art. 1 cpv. 2 lett. a OIF). All’impianto sono imputabili tutti i rumori causati dal suo utilizzo conforme alla destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano prodotti all’interno o all’esterno dell’edificio (DTF 133 II 292 consid. 3.1 con rinvii). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche di un nuovo impianto fisso devono essere limitate, secondo le prescrizioni dell’autorità di esecuzione, nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile, nonché economicamente sopportabile (lett. a; cfr. anche art. 11 cpv. 2 LPAmb) e in modo tale che le emissioni foniche prodotte dal solo impianto non superino i valori di pianificazione (lett. b). Le emissioni foniche causate dall’impianto devono pertanto rispettare sia i valori di pianificazione della rispettiva classe di sensibilità, sia il principio di prevenzione. Tali requisiti si applicano cumulativamente e la loro osservanza deve essere verificata nel concreto caso (DTF 123 II 325 consid. 4c/dd; GRIFFEL/RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, volume supplementare
18 / 28 alla 2ª ed., 2011, art. 11 n. 11). Inoltre, secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l’autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (cpv. 1). Se l’impianto è d’interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. In tal caso, riservato il cpv. 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati (cpv. 2). Se i valori di pianificazione sono rispettati, secondo la giurisprudenza, vengono considerate economicamente sostenibili ulteriori misure preventive solo se queste permettono di ottenere una riduzione sostanziale delle emissioni con oneri ridotti (cfr. DTF 124 II 517 consid. 5a). In virtù degli artt. 13, 19 e 23 LPAmb, il Consiglio federale ha stabilito, per alcune fonti sonore o di rumore frequenti e spesso percepite come particolarmente moleste, criteri di valutazione oggettivi negli allegati 3 segg. dell’OIF sotto forma di valori limite di esposizione (valori di pianificazione, valori limite d’immissione e valori d’allarme; art. 2 cpv. 5 OIF), basati sulla reazione media di persone normalmente sensibili al rumore (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_161/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.3, 1C_550/2010 del 25 marzo 2011 consid. 2.2). 6.3.Quali possibili ricettori entrano particolarmente in considerazione il fondo del ricorrente n. Z.3., RF di Poschiavo, in zona villaggio risp. i relativi locali sensibili al rumore determinanti per il calcolo, per le quali secondo il piano delle zone approvato dal Governo vale il GS III, per cui va rispettato il valore di pianificazione diurno di 60 dB (A) (cfr. piano delle zone; art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE i.u.c. l'art. 53 LE [schema delle zone], art. 43 cpv. 1 lett. c nonché cifra 2 allegato 6 OIF). 6.4.Stando all'attestato di protezione fonica della L. del 25 marzo 2024 (act. C.9), le valutazioni tramite apposito software (CadnA, versione 4.6) giusta ISO 9613 attestano che il valore di pianificazione di 60 dB (A) è rispettato nei punti di ricezione delle immissioni foniche considerati, segnatamente il locale sensibile al rumore al 2° piano dell'abitazione del ricorrente (IP01) rivolto verso l'impianto, cioè a nord-ovest. I livelli delle emissioni foniche delle otto diverse fasi di rumore adottati nella perizia (EQ01-08) si basano sulle misurazioni del produttore del previsto impianto, N., del 31 gennaio 2020, nonché sulle costatazioni della O. del 19 febbraio 2024. Quest'ultima ha verificato la perizia fonica e proposto mediante scritto del 2 aprile 2024 (act. C10) al convenuto di autorizzare dal profilo fonico (tecnico) il progetto. Stando alla O., i valori di pianificazione sarebbero rispettati. La censura del ricorrente secondo cui il documento della O. del
19 / 28 2 aprile 2024 non sarebbe stato esposto pubblicamente non trova riscontro nell’incarto e risulta pertanto infondata (cfr. act. A.1 n. II.C.d.13.2). Nella presa di posizione del 22 aprile 2024, l'UNA non ha formulato osservazioni in merito alla perizia fonica (cfr. act. C.19). Giova sottolineare che la perizia fonica è stata effettuata in linea con la pratica dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM (Determinazione e valutazione dei rumori dell’industria e dell’artigianato; aiuto all’esecuzione per gli impianti industriali e artigianali, Stato 2024 [https://www.bafu.admin.ch/it/valutazione-rumore-industria, consultato il 16 gennaio 2025]). Essa tiene conto in maniera complessiva di tutti i rumori collegati con l'esercizio degli impianti (operazioni di trattamento, d'immagazzinamento, di trasbordo, di trasporti, rivestimento della tramoggia di carico), nonché dei rumori provocati al di fuori degli impianti (i cosiddetti rumori secondari) che vanno attribuiti agli impianti stessi qualora siano causati direttamente dall'utilizzo di quest'ultimi, ad esempio, all'entrata e all'uscita da imprese artigianali o di veicoli dai parcheggi (cfr. Aiuto UFAM, pag. 15). Nel presente caso, la perizia si pronuncia anche sulle emissioni foniche causate dagli autocarri e delle autobetoniere nelle diverse fasi di rumore, segnatamente, durante l'andata, il ritorno e il lavaggio, nonché in merito al parcheggio con sei unità. Di conseguenza, la perizia appare completa complessivamente e in riguardo ai ricettori, nonché al conseguente rispetto dei valori di pianificazione. Inoltre, né vengono sostanzialmente specificate da parte del ricorrente violazioni in materia né sono ravvisabili delle carenze concernente il rispetto delle norme vigenti contro l'inquinamento fonico, nonché il principio di prevenzione. Bensì, tale principio risulta rispettato con le misure preventive, come la limitazione dell'esercizio alle ore diurne, l'incapsulamento dell'impianto e la scelta dell'ubicazione con il minor impatto fonico tecnicamente realizzabile ed economicamente sopportabile (cfr. presa di posizione P._____ del 15 gennaio 2025 [act. C.14]). Ne discende che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso, in questo punto, risulta infondato. A titolo abbondanziere, si rileva che la perizia fonica non si limita alle immissioni sul fondo del ricorrente. Essa tiene in considerazione in modo sufficiente il conseguente rispetto dei valori di pianificazione di tutti i ricettori adiacenti. 6.5.Infine, dal punto di vista formale, il ricorrente invoca una presunta lesione della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100), in quanto la perizia fonica, redatta in lingua tedesca, avrebbe dovuto essere inoltrata in lingua italiana, la lingua ufficiale nel Comune convenuto (cfr. act. A.1 n. II.C.d.13.3). Il ricorrente misconosce con il rinvio alla sentenza del Tribuna d'appello del Cantone dei Grigioni ZR2 24 30 del 13 febbraio 2024 (consid. 3.2) che il principio della lingua ufficiale d'innanzi ad autorità giudiziarie viene retto dalle rispettive norme
20 / 28 dell'organizzazione giudiziaria, le quali non risultano applicabili per i procedimenti amministrativi comunali. Di specie, i comuni stabiliscono le loro lingue ufficiali (art. 16 cpv. 1 LCLing). I comuni monolingui sono tenuti ad usare la loro lingua ufficiale, in particolare, nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione e per le insegne di uffici e strade; in caso di insegne private destinate al pubblico deve essere adeguatamente considerata la lingua ufficiale (art. 17 cpv. 1 LCLing). Nel presente caso, non si evince che il Comune convenuto abbia stabilito la lingua ufficiale nella sua legislazione comunale. Tanto meno egli ha usufruito della facoltà di cui all'art. 17 cpv. 3 LCLing per disciplinare dettagli relativi al campo d'applicazione della sua lingua ufficiale. Ad ogni modo, anche volendo ammettere che fosse stata stabilita risp. prevista la lingua italiana, non sarebbe proporzionale pretendere che ogni singolo atto risp. documento debba essere trascritto nella lingua ufficiale. Infatti, a mente di questo Tribunale, il quale si è pronunciato in merito ai costi di traduzione causati dall'applicazione della legge, la volontà del legislatore nella stesura della LCLing era quella di offrire alle parti di partecipare, in modo efficiente ed economico, a procedimenti nella propria lingua ufficiale cantonale e di comprendere almeno il contenuto essenziale delle dichiarazioni di terzi al fine di poter reagire in modo adeguato nell’esercizio del diritto di essere sentiti (cfr. PTA 2023 n. 17 consid. 6.3; cfr. inoltre sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 2019 80 e 91 del 10 dicembre 2019 consid. 2.2 con rinvio). Il ricorrente non sostiene di non aver compreso i documenti presentati in tedesco, né risulta che il suo diritto di essere sentiti sia stato violato nel senso che egli non avrebbe potuto prendere conoscenza e esprimersi liberamente sui rispettivi atti. Pertanto, la censura del ricorrente si rivela infondata anche in questo punto. 6.6.Come già sollevato in sede di opposizione, il ricorrente ribadisce che, vista la natura dell'impianto di betonaggio previsto, la problematica delle vibrazioni sarebbe direttamente collegata con l'installazione dello stesso. Infatti, sarebbe tacito che l'impianto potrebbe causare delle forti vibrazioni e, quindi, violare i diritti di proprietà dei proprietari adiacenti (cfr. act. A.1 n. II.C.e.16 e act. C.3 n. II.6.9). 6.6.1. Innanzitutto, si rileva che la censura ricorsuale non è motivata in modo sostanziato e tende ad una critica di natura appellatoria, motivo per cui potrebbe essere giustificato non entrare nel merito della stessa. Tuttavia, a titolo di completezza, questo Tribunale si china sulle lamentele del ricorrente. Le vibrazioni sono una forma di emissioni definita ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 LPAmb, per cui anche esse devono essere (v. considerando 6.1.) limitate alla fonte, nonché nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio
21 / 28 e dalle possibilità economiche (principio di prevenzione). In mancanza di valori limite per le vibrazioni, occorre procedere a una valutazione del singolo caso (cfr. DTF 146 II 17 consid. 6.2; sentenze del Tribunale federale 1C_252/2017 del 5 ottobre 2018 consid. 5 e 1C_299/2009 del 12 gennaio 2010 consid. 2.3.1), in applicazione dell'art. 15 LPAmb, secondo cui i valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 14 70 del 6 novembre 2015 consid. 5). Giusta la prassi del Tribunale federale, per la valutazione delle vibrazioni e del rumore strutturale negli impianti, si fa riferimento alla direttiva del 20 dicembre 1999 per la valutazione di vibrazioni e di rumori trasmessi per via solida da impianti per il trasporto su binari (VVRTB), emanata dall’Ufficio federale dell'ambiente UFAM in collaborazione con l’Ufficio federale dei trasporti UFT (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_315/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.2. seg.,1C_343/2011 del 15 marzo 2012 consid. 6). Secondo tale direttiva, le relative immissioni devono essere rilevate e valutate negli ambienti interessati. Per la valutazione del rumore trasmesso per via solida, il punto 3.2 della direttiva VVRTB prevede, tra l’altro, valori di pianificazione indicativi. Questi ammontano a 40 dB(A) di giorno (media su 16 ore) in zone miste, centri cittadini, centri rurali, zone agricole e zone destinate all’abitazione già esposte ai rumori. Secondo il punto 3.1 della VVRTB, le vibrazioni devono essere valutate in base alla norma DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“, edizione giugno 1999. I valori di riferimento definiti nella tabella 1 della DIN 4150-2 sono graduati in base alla sensibilità dell’area rispetto alla destinazione d’uso e distinti per il giorno e la notte. 6.6.2. Dai piani di costruzione inoltrati dalla convocata si evince che è previsto l'installazione di un impianto di betonaggio fisso fornito dalla ditta N._____ del tipo CBS 105 SL con un dosatore lineare del tipo CEL 312/7, nonché la costruzione di un solido basamento in calcestruzzo (cfr. act. C.1, pianta sezioni 1:100). Dagli atti non emergono indizi che lasciano presagire che questo impianto possa causare vibrazioni che superino i valori limiti di cui sopra. Si ricorda che l'esercizio dell'impianto è consentito soltanto durante i giorni lavorativi dalle ore 7:00 alle ore 19:00 (cfr. act. B.1 dispositivo 1.5) e si limita alla produzione di calcestruzzo in piccola scala nei mesi tra marzo e novembre (cfr. act. C.9 pag. 7 e considerando 4.4.3. sopra). Il ricorrente, inoltre, non specifica per quale ragione l'impianto in questione supererebbe presumibilmente i valori limiti riguardo le vibrazioni o i rumori trasmessi per via solida con effetti nei suoi locali sensibili al rumore, che distano 40 metri dal capannone dell'impianto di betonaggio (cfr. act. C.1, estratto catastale) e
22 / 28 che dovrebbero essere esposti a valori oltre la media di 40 dB(A) durante 16 ore al giorno o i valori di riferimento nella tabella 1 della DIN 4150-2. A tal riguardo sarebbe inoltre sproporzionato e economicamente insostenibili acquisire una perizia modello in merito a presunte vibrazioni e ai rumori trasmessi per via solida solamente in base a censure meramente superficiali e infondate prima ancora che la costruzione sia effettivamente entrata in esercizio. In sintesi, il principio della prevenzione è rispettato sufficientemente, in quanto sono state adottate delle misure economicamente sostenibili e proporzionate per la riduzione delle emissioni – le quali potrebbero essere collegate con eventuali vibrazioni occasionali – in particolare la limitazione dell’esercizio dell'impianto con la restrizione degli orari. 7.1.Il ricorrente è dell'avviso che, nel caso di specie, mancherebbe un'autorizzazione per la costruzione di un edifico nel settore di protezione delle acque A u . Una tale autorizzazione non sarebbe mai stata richiesta da parte della convocata, tanto meno esposta pubblicamente e pubblicata, nonché esaminata, rispettivamente concessa da parte del convenuto (cfr. act. A.1 n. II.C.f). Il ricorrente non motiva tuttavia in che misura la convocata sarebbe stata obbligata a richiedere una nuova autorizzazione per la costruzione di un edifico nel settore di protezione delle acque A u . 7.2.Come già constatato dall'UNA nella sua presa di posizione del 22 aprile 2024 (act. C.19), gli atti concernenti il progetto in esame non contengono domande per trivellazioni e interventi in settori di protezione delle acque particolarmente minacciate A u . Intanto, a mente dell'UNA, le profondità di fondazione indicate nella presente domanda di costruzione non sarebbero diverse da quelle indicate nel primo progetto di costruzione, oggetto litigioso nel procedimento R 2020 113 e 115, di modo che verrebbero confermate integralmente le autorizzazioni già pronunciate. In tale occasione, l'UNA riconferma senza riserva le decisioni d'ufficio "Autorizzazione per interventi in settori particolarmente minacciati" (AV-2020-297) e "Autorizzazione per l'abbassamento temporaneo del livello della falda e per l'immissione dell'acqua di falda pompata nel ricettore naturale" (AV-2020-298) del 5 maggio 2020 (act. C.19, allegati). Quale base sussiste la domanda di trivellazioni e interventi in settori particolarmente minacciati di protezione delle acque A u del 14 aprile 2020 con i relativi piani idrologici, segnatamente l'attestazione della capacità di deflusso e i piani per l'abbassamento temporaneo del livello della falda freatica (cfr. act. C.19, allegato). Le autorizzazioni concesse in base a tale domanda, che sono state rilasciate dall'UNA sulla base di una ponderazione degli interessi orientata alla protezione delle acque, risultano complete. Non risulta e non viene sostenuto che fossero necessarie ulteriori elaborazioni di specifiche modalità
23 / 28 del progetto edilizio (cfr. per contro sentenza del Tribunale federale 1C_730/2024 del 1° settembre 2025 consid. 3.3 segg.). Piuttosto, l’UNA ha sostanzialmente escluso che il progetto di costruzione potesse ridurre la capacità di deflusso dell’acquifero di oltre il 10%. Il residuo rischio minimo di un impatto negativo sulle acque sotterranee dovuto al progetto potrebbe essere ridotto a un livello accettabile grazie alle misure di protezione decretate. 7.3.In questo senso, anche se il convenuto nella decisione impugnata è partito dall'erronea convinzione che il fondo non si troverebbe nel settore di protezione A u
(cfr. B.2 consid. 14), un fatto tacito nel procedimento R 2020 113 e 115, l’autorità cantonale competente, in giusta applicazione degli artt. 7 cpv. 1 e 19 cpv. 2 LPAc (RS 814.20), artt. 3 cpv. 1, 29 cpv. 1 lett. a e 32 cpv. 2 OPAc (RS 814.201) i.u.c. gli allegati 3.2 cifra 2, 3.3 cifra 23 e 4 cifra 211 cpv. 2 OPAC, gli artt. 2 cpv. 1 e 11 lett. b LCPAc (CSC 815.100, nonché gli artt. 1 cpv. 2 e 7 lett. a OCPAc (CSC 815.200), ha concesso le relative autorizzazioni per la protezione delle acque anche per il progetto in questione, le quali sono state dichiarate vincolanti nella cifra 1.4 della licenza edilizia impugnata nel presente caso (cfr. B.1). In tal senso, il convenuto ha trascurato (formalmente) il proprio obbligo di coordinamento (di cui ai considerandi 3.3.1. segg. sopra) delle autorizzazioni delle domande di costruzione concernenti il procedimento in questione. Tale carenza formale ha leso il diritto di essere sentiti del ricorrente (di cui al considerando 3.2. sopra). Tuttavia, l’annullamento e il rinvio della decisione impugnata per ripetere la pratica concernente le autorizzazioni da parte dell’UNA comporterebbero un mero giro a vuoto processuale; pertanto, tale vizio procedurale viene sanato nel presente procedimento giudiziario, tenendo conto della sanatoria anche nella ripartizione delle spese processuali e ripetibili (cfr. considerando 3.4.2. sopra). 8.1.1. Il ricorrente lamenta che il fondo in questione sarebbe presumibilmente contaminato dai macchinari e dai depositi di materiale stanziati e che la particella dovrebbe essere quindi qualificata come contaminato, nonostante esso non appaia nel registro dei siti inquinati. A mente del ricorrente ne consegue che, prima di rilasciare la licenza edilizia, il terreno avrebbe dovuto essere bonificato (cfr. act. A.1 n. II.C.g). 8.1.2. Sia il convenuto che la convocata evidenziano che sul fondo n. Z.1._____ verrebbe depositato sin dal 2009 materiale pulito come ghiaia, sassi, metallo ecc. e i veicoli ivi parcheggiati sarebbero tutti in funzione. Prima dell'utilizzo attuale, il fondo sarebbe stato un prato (cfr. act. A.4 n. VI.g e act. A.5 n. IV.22).
24 / 28 8.2.Per quanto la censura del ricorrente risulta ricevibile, questa si rivela infondata per i seguenti motivi: 8.2.1. Innanzitutto è incontestato il fatto che il catasto dei siti inquinati del Cantone dei Grigioni è stato attualizzato nel 2019 e che il fondo in questione non vi è iscritto. Nel caso concreto, l'allestimento del catasto da parte dell'UNA non è oggetto del contenzioso. L’art. 32c cpv. 2 LPAmb obbliga i Cantoni ad allestire un catasto pubblico dei siti inquinati da rifiuti. Secondo l’art. 5 dell’Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati [OSiti; RS 814.680]), nel catasto devono essere iscritti i siti per i quali è accertato o altamente probabile che sono inquinati. Un presunto inquinamento non è sufficiente, ma, d’altro canto, non è necessario dimostrare con piena forza probatoria un tale inquinamento. Questa massima deriva dal principio della prevenzione (art. 1 cpv. 2 LPAmb), che considera una potenziale lesione delle norme per la protezione dell'ambiente già quando viene superata la soglia della verosimiglianza preponderante (cfr. RAUSCH/ MARTI/ GRIFFEL, in: Haller [ed.], Umweltrecht, 2004, n. 47). 8.2.2. Dalle fotografie inoltrate dal ricorrente (act. A.1 pag. 17 seg. e B.13) emerge che il sito viene utilizzato, come confermato dalla convocata, dalle imprese edili come parco veicoli e deposito di materiale all'esterno. Per quanto riguarda i veicoli, il ricorrente – che non sostanzia in modo sufficiente la censura – non rende tuttavia verosimile che essi siano depositati (a lungo termine) sul fondo in oggetto e che non vengano più utilizzati per esercitare un'attività edile. In definitiva, non è ravvisabile in che misura il fondo in questione dovrebbe essere inquinato da detti veicoli. Inoltre, dagli atti e dal catasto non emerge che il fondo in questione confini con un sito inquinato. 9.1. Infine, il ricorrente ribadisce che sarebbero da considerare le norme di cui alla Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), nonché la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 1972 (RS 04.451.41), in quanto il fondo in questione sarebbe situato nel paesaggio circostante il tracciato ferroviario del Bernina. Sarebbe tacito che dovrebbero essere considerati e valutati diversi requisiti per la protezione, rispettivamente adottate diverse misure atte per preservare il valore del bene culturale, prima di poter rilasciare una licenza edilizia, segnatamente quando una centrale di betonaggio avrebbe un fortissimo impatto visivo dul paesaggio visibile dal treno (cfr. act. A.1 n. II.C.h.22). 9.2.Nella misura in cui il ricorrente ritenga applicabile i requisiti della LPN, egli misconosce la portata dell'art. 3 LPN. Le disposizioni di protezione della LPN si
25 / 28 applica solo nell’adempimento diretto di compiti federali (cfr. sentenza del Tribunale d'appello VR3 2024 58 del 17 giugno 2025 consid. 5.4.2). Qualora, come nel caso in questione, indubbiamente non è in gioco un compito federale, la protezione dei quadri insediativi è garantita principalmente dal diritto cantonale e comunale (sentenze del Tribunale federale 135 II 209 consid. 2.1, 1C_84/2023 del 6 maggio 2024 consid. 4.3.1 e 1C_572/2022 del 2 novembre 2023 consid. 3.1.1). Il fondo in questione non si trova né in un inventario di cui all’art. 6 LPN né nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale ISOS – come già constatato da questo Tribunale nella sentenza R 2020 113 e 115 al considerando 3.4. – o nell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali IFP, né in un biotopo ai sensi degli artt. 18 segg. LPN. L'unico oggetto in prossimità del fondo in questione di importanza nazionale è l'oggetto GR Z.4., concernente la tratta Poschiavo – S., nell’inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera IVS (art. 5 LPN), il quale dista più di 60 metri dal fondo in questione. Non risulta in che misura questo oggetto possa essere pregiudicato dalla costruzione prevista. Inoltre, non risulta evidente né dall’inventario cantonale né dalla zona di protezione archeologica – su cui questo Tribunale si è già espresso in maniera concisa nella sentenza R 2020 113 e 115 al considerando 5.2. – in che modo il fondo in questione possa essere degno di protezione, motivo per cui il convenuto ha correttamente rinunciato a ulteriori accertamenti. 9.3.Come già costatato correttamente nella sentenza del Tribunale amministrativo R 2020 113 e 115, il fondo in questione si trova nella zona cuscinetto nel settore avanzato della linea ferroviaria protetta dall'UNESCO (cfr. Piano direttore Cantone dei Grigioni [PDC], Capitolo 8, Patrimonio mondiale UNESCO, 2009, subcapitolo 8.1-8), in cui la consulenza in materia di strutturazione è soltanto raccomandata (PDC subcapitolo 8.1-3). Le disposizioni comunali, nel caso di specie, non prevedono ulteriori disposizioni in merito alla consulenza in materia edilizia (cfr. art. 6 LE), per cui il convenuto, giustamente, non ha effettuato ulteriori accertamenti nel contesto del patrimonio mondiale UNESCO (cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo del R 2020 105 del 1° novembre 2022 consid. 6.2.4). Nel presente caso, il ricorrente non solleva nuove censure, di modo che il ricorso risulta infondato. 10.1. Visto l'esito del procedimento, le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 4'000.00 e spese di cancelleria (art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 LGA) – gravano, in linea di principio, interamente sul ricorrente, ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LGA. Tuttavia, come rilevato nei considerandi 3.4.2. e 7.3., il convenuto avrebbe
26 / 28 dovuto rispettare formalmente l'onere di coordinazione. Qualora una parte soccomba solo a causa di un errore formale dell’autorità precedente, sanato nel procedimento di ricorso, tale circostanza deve essere presa in considerazione nella ripartizione delle spese e delle indennità a titolo di ripetibili (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_326/2018 del 21 novembre 2018 consid. 6.1, 1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 7.3, 1C_41/2014 del 24 luglio 2014 consid. 7.3, 1C_98/2012 del 7 agosto 2012 consid. 9.3). Tenuto conto delle carenze formali a livello comunale concernente la pubblicazione della domanda per il permesso della polizia del fuoco e delle autorizzazioni dell'UNA in merito alla protezione delle acque e della conseguente violazione del diritto di essere sentiti, le spese processuali – in ossequio alla giurisprudenza federale sulla sanatoria degli errori formali nel procedimento di ricorso e al principio di causalità, applicabile eccezionalmente nella ripartizione delle spese e delle indennità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 2020 22 del 2 novembre 2021 consid. 5.1 con ulteriori riferimenti) – sono poste a carico del convenuto, in qualità di responsabile, in misura di 1/10. 10.2.1.La ripartizione dell’indennità a titolo di ripetibili secondo il grado di soccombenza (art. 78 cpv. 1 LGA) comporterebbe, nel caso di specie, che il convenuto – che ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente – debba corrispondere a quest’ultimo, soccombente nella causa, un’indennità ridotta, qualora la violazione del diritto di essere sentiti abbia causato al ricorrente spese che non sarebbero altrimenti insorte (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 8 con rinvio; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 14 67 e U 14 76 del 1° dicembre 2015 consid. 7b). Questo Tribunale, rilevato il numero di censure (di tipologia differente) sollevate dal ricorrente, ritiene che questo avrebbe impugnato la decisione edilizia del 18 febbraio 2025 anche in caso di rispetto del diritto formale, per cui non si può ritenere che la sanatoria degli errori formali del procedimento edilizio comunale nel procedimento di ricorso abbia influito sull’ammontare delle spese di rappresentanza legale. 10.2.2.Inoltre, la parte soccombente in causa è tenuta a risarcire alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA i.u.c. l’art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]). Il ricorso contro il rilascio della licenza edilizia per il progetto in questione e il conseguente rigetto dell’opposizione si rivela infondato nel merito, pertanto il ricorrente, in materia, soccombe integralmente. In assenza di una nota d’onorario, alla convocata vincente in causa è assegnato l’importo forfettario di CHF 2’500.00 a titolo di ripetibili a carico del ricorrente.
27 / 28 10.2.3.Ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 LGA, alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. In base a tale regola, al Comune convenuto non sono assegnate spese a titolo di ripetibili.
28 / 28 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali: –una tassa di Stato diCHF4'000.00 –e le spese di cancelleria diCHF684.00 totaleCHF4’684.00 3.Tali spese sono poste in ragione di 9/10 a carico di A._____ e in ragione di 1/10 a carico del Comune di Poschiavo. 4.A._____ è obbligato a versare alla B._____ un'indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 2’500.00 (spese incluse, IVA esclusa). 5.[Rimedi giuridici] 6.[Comunicazione]