Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_001
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_001, U 2013 65
Entscheidungsdatum
12.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 13 65 1a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dei giudici Audétat e Stecher, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 12 novembre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Mirco Rosa, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente revoca della licenza di condurre

  • 2 - 1.Il 16 giugno 2012, A._____ a bordo della propria vettura targata GR Z._____ incorreva in un controllo radar. Lungo la tratta dell’autostrada A2, tra Bellinzona sud e nord, dove vige un limite di velocità di 120 km/h, l’automobilista veniva controllato ad una velocità, dopo la deduzione del margine di tolleranza, di 207 km/h. Con decreto d’accusa 8 ottobre 2012, il Procuratore pubblico della Repubblica e Cantone Ticino condannava il conducente per grave infrazione alle norme della circolazione stradale ad un pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, pena sospesa per un periodo di prova di tre anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. 2.Il 3 settembre 2012, l’Ufficio della circolazione dei Grigioni (qui di seguito semplicemente ufficio della circolazione) decretava la revoca della licenza di condurre a titolo preventivo per un periodo indeterminato, con effetto immediato, e invitava A._____ a volersi sottoporre a visita specialistica presso un Servizio psichiatrico M., onde stabilire la sua idoneità alla guida. Il 10 settembre successivo, A. veniva invitato a presentarsi presso il suddetto centro e pregato di farsi accompagnare da una persona con padronanza della lingua tedesca qualora l’interessato non avesse sufficienti conoscenze di tale idioma. L’interessato chiedeva allora di poter effettuare l’accertamento specialistico in lingua italiana, eventualmente anche nel Cantone Ticino. La proposta veniva accolta e il 30 novembre 2012 A._____ veniva peritato dallo psicologo B.. Non condividendo il parere contenuto nella valutazione trasmessa dal perito in data 5 dicembre 2012 all’ufficio della circolazione, A. si sottoponeva ad una ulteriore visita presso lo psichiatra e psicoterapeuta dott. C._____. 3.Con decisione 21 febbraio 2013, l’ufficio della circolazione decretava la revoca della licenza di condurre per almeno due anni e subordinava la restituzione del permesso di guida ad un percorso di presa a carico

  • 3 - individuale di almeno due sedute al mese per al minimo 18 mesi, aggiuntivamente ad un corso di tre giorni di prevenzione alla ricaduta e di educazione stradale. Inoltre, la riammissione alla circolazione era vincolata all’obbligo di sottoporsi previamente ad una perizia psicologica del traffico e restava riservata la disposizione di un nuovo esame di guida. 4.Il ricorso amministrativo proposto in data 6 marzo 2013 al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS) veniva respinto. Nella decisione dipartimentale del 22 luglio 2013 veniva confermato il ben fondato della perizia specialistica per giustificare le misure decise. Le censure sollevate dal ricorrente avverso l’esperto stesso e le sue conclusioni peritali non erano reputate suscettibili di scalfire l’attendibilità dell’indagine eseguita. 5.Nel tempestivo ricorso presentato al Tribunale amministrativo il 21 agosto 2013, A._____ chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e la revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi a decorrere dal 5 settembre 2012. La revoca di sicurezza qui in discussione verrebbe solitamente pronunciata solo in presenza di reiterate e gravi violazioni del codice stradale, mentre nell’evenienza tale provvedimento sarebbe stato preso unicamente in base alle risultanze della perizia fatta allestire dall’ufficio della circolazione. Tale perizia non andrebbe però scevra da contraddizioni giacché dalla prima parte dell’indagine emergerebbe una personalità del tutto nella norma, mentre nella seconda parte l’istante apparirebbe affetto da lacune caratteriali tali da renderlo inidoneo alla guida, senza comunque che venga posta una precisa diagnosi. Sia dalla perizia 23 gennaio 2013 del dott. C._____ che dall’attestazione fatta dal medico curante in data 8 agosto 3013, emergerebbe invece una personalità nella norma, non conciliabile con il pregiudizievole quadro tracciato da B._____. Essendovi concreti motivi per dubitare della perizia

  • 4 - psicologica fatta allestire, il DGSS avrebbe perlomeno dovuto ordinare accertamenti suppletivi. Anche l’immediata ammissione di colpa e l’inoppugnabile guida durante i due anni successivi al rilascio della licenza di condurre sarebbero fattori che deporrebbero a favore del carattere maturo, sincero e comunque idoneo alla guida dell’istante. Sarebbe infine inammissibile imporre in pratica al ricorrente una sanzione giusta la molto più severa normativa entrata in vigore il 1. gennaio 2013 sugli eccessi di velocità (almeno due anni di sospensione della licenza di condurre), quando l’infrazione commessa andrebbe incontestabilmente giudicata in base alla precedente normativa (che nell’ipotesi più favorevole prevedeva una sospensione della licenza di condurre di almeno tre mesi). Per il ricorrente, nel caso in esame una revoca di 12 mesi terrebbe in giusta considerazione la sua innegabile colpa. 6.L’11 settembre 2013 il DGSS non riteneva rilevanti le argomentazioni fornite dell’istante né l’attestazione rilasciata dal medico curante e rinunciava a prendere materialmente posizione sul ricorso, rinviando alle considerazioni espresse nel provvedimento impugnato. Considerando in diritto: 1.La controversia verte sulla questione si sapere se nell’evenienza sia giustificata una revoca di sicurezza della licenza di condurre.

  1. a)Essendo l’infrazione avvenuta il 16 giugno 2012, alla presente fattispecie si applicano le disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) a quel momento in vigore e gli articoli di legge citati nella presente sentenza si riferiscono, salva diversa precisazione, alla versione della LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2012 (stato 1. maggio
  • 5 - 2012). Parimenti, la giurisprudenza citata in questa sentenza fa riferimento alla prassi vigente sotto l’egida del diritto previgente alla revisione della LCStr. Le nuove disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2013 hanno, infatti, inasprito in modo alquanto significativo le violazioni alla LCStr per eccessi di velocità. b)Giusta l’art. 16d cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se: a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo. Un’analoga disposizione vale per il rilascio della licenza di condurre giusta l’art. 14 cvp. 2 lett. d LCStr. Nell’evenien- za non è contestato che il ricorrente sia incorso in una violazione grave delle regole della LCStr. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza in vigore fino al 31 dicembre 2012 era portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Così, il caso era oggettivamente grave quando il superamento della velocità autorizzata era di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 cons. 2b e confermata nelle sentenza 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, cons. 2). In base a tale principio, e considerato nell’evenienza un superamento della velocità massima consentita sull’autostrada di 87 km/h, l’infrazione va qualificata come grave. L’istante non ha contestato a ragione la richiesta di essere sottoposto a indagine onde accertare la propria idoneità alla guida, ma il provvedimento in seguito adottato. Un conducente come l’istante che supera il limite consentito in una misura tanto grossolana lascia in effetti sussistere seri dubbi sulla sua idoneità alla guida per la sicurezza degli utenti della strada. Non va dimenticato che dalla foto radar agli atti la vettura era seguita a brevissima distanza da un altro veicolo, per cui effettivamente che si trattasse di una corsa tra amici o di un sorpasso a

  • 6 - fortissima velocità, la situazione di pericolo non era solo astratta ma riguardava giocoforza anche altri utenti. E’ vero che la casistica in materia di applicabilità dell’art. 16d cpv. 2 lett. c LCStr si riferisce in generale a delle reiterate infrazioni alla LCStr (vedi PH. WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2011, marginale 47 all’art. 16d LCStr). Nell’evenienza però, malgrado le campagne di sensibilizzazione fatte negli ultimi anni e l’enorme pubblicità negativa riservata dai media agli eccessi di velocità, il comportamento assunto dall’istante lasciava effettivamente sussistere seri dubbi sulla sua idoneità alla guida per motivi caratteriali, per cui l’accertamento ordinato era del tutto giustificato. Parimenti non contestata è nell’evenienza la necessità di applicare una sanzione amministrativa come il ritiro della patente. Per il ricorrente, la revoca della licenza di condurre avrebbe però dovuto limitarsi ad un ritiro di 12 mesi e non alla misura decretata. c)La legislazione sulla circolazione stradale distingue la revoca per ammonimento dalla revoca di sicurezza. Se la prima ha uno scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331 cons. 6.4.2, 127 II 300 cons. 3d, 121 II 22 cons. 3a), la seconda mira ad escludere dalla circolazione quei conducenti che per motivi medici e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per motivi caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a motore, per cui difettano dell'idoneità alla guida. Conformemente alla sua funzione, la licenza di condurre, in caso di provvedimento di sicurezza, viene revocata per tempo indeterminato e la riammissione alla guida avviene solo se il conducente adempie le condizioni fissategli dalle autorità, è in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida ed è trascorso un eventuale periodo di sospensione (art. 17 cpv. 3 LCStr). Poiché lo scopo della disposizione è quello di garantire per il futuro la sicurezza degli utenti della strada, questa misura non presuppone necessariamente una violazione

  • 7 - colpevole della normativa in materia di circolazione. Di regola, una revoca per sicurezza esclude poi che al provvedimento possa essere concesso l’effetto sospensivo (vedi sulla questione PH. WEISSENBERGER, op. cit., marginale 3 all’art. 16d LCStr). In questo senso pertanto, se meritasse conferma la revoca per motivi di sicurezza, come ritenuto dall’ufficio della circolazione e poi dal DGSS, le relative condizioni poste alla stessa sarebbero parimenti giustificate.

  1. a)Nell’evenienza in oggetto, il giudizio sull’idoneità alla guida dell’istante, dopo la grave infrazione commessa, è stato affidato ad un esperto in psicologia del traffico. Come giustamente addotto dal DGSS la valutazione fatta da una persona specialmente formata a questo riguardo ha indubbiamente un accresciuto valore probatorio rispetto al parere di un professionista consultato privatamente o del medico curante, per quanto evidentemente non sussistano ragioni per dubitare della sua attendibilità. In ragione della diversità dell'incarico assunto, infatti (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (sentenza del Tribunale federale 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008 cons. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante tenderà ad attestare, in caso di dubbio, in favore del suo assistito (sentenza del Tribunale federale 8C_828/2007 del 23 aprile 2008). Anche il fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza del Tribunale federale 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, cons. 3.4 e rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Nel caso di specie occorre però anche sottolineare che il medico curante è consulente dell’ufficio della circolazione e quindi reputato godere di una particolare sensibilizzazione
  • 8 - in materia di sicurezza degli utenti della strada. Inoltre, dal profilo meramente teorico, la capacità diagnostica e interpretativa dello specialista in psichiatria e psicologia consultato privatamente dall’istante può essere ritenuta più autorevole di quella dell’esperto in psicologia della circolazione, anche se, per gli analoghi motivi già esposti relativamente al medico curante, anche il perito consultato a titolo privato va ritenuto difendere tendenzialmente, inconsciamente o meno, il proprio cliente. Inoltre, lo psichiatra e psicoterapeuta consultato nel corso del gennaio 2013 non ha fondato il proprio giudizio sulle specifiche problematiche legate alla sicurezza del traffico, aspetto che invece l’esperto in psicologia della circolazione era tenuto meglio conoscere. Ne consegue che il semplice fatto di avere due diversi pareri agli atti, stilati da persone vicine all’istante, non è come tale già proprio a confutare l’attendibilità della valutazione operata, se la stessa dovesse rivelarsi convincente e andasse esente da contraddizioni. b)Non è contestato che un errore di data e una sbagliata menzione del nome del peritando riprodotto su di un documento non siano elementi tali da inficiare la validità di fondo della perizia del 3 ottobre 2012 (recte: 3 dicembre 2012). Dal profilo materiale, a detta dell’istante una evidente contraddizione risulterebbe già dal fatto che nell’ambito della prima parte dalla visita, decisamente più oggettivabile della seconda, la sua personalità sarebbe risultata perfettamente nella norma, mentre nella valutazione fatta dall’esperto le sue carenze caratteriali risulterebbero a dir poco preoccupanti. In effetti, dall’esame in base ai test Scala SCL 90 per le dimensioni della sofferenza percepita a livello sintomatologico e dal Test della figura di Rey per le funzioni cognitive, la personalità dell’istante risultava essere nella norma. La scala SCL 90 valuta il disagio psichico dal momento che misura tanto i sintomi internalizzanti (quali depressione, somatizzazione, manifestazioni di ansia) quanto quelli esternalizzanti

  • 9 - (quali aggressività, ostilità, impulsività), arrivando quindi a coprire quasi interamente lo spettro psicopatologico. Nella seconda parte dell’esame invece, aveva luogo un colloquio con il peritando. Sulla base delle concrete risposte fornite, l’esperto concludeva ad una incapacità per il soggetto di valutare i rischi della strada che egli sottovaluterebbe, mentre sopravvaluterebbe le proprie capacità di controllo dell’ambiente e della propria condotta. Questo meccanismo sarebbe legato anche ad un ipertrofismo del concetto di sé e approderebbe ad un certo egocentrismo. Inoltre, l’istante avrebbe un approccio alla norma e alla regola da rispettare di carattere soggettivo ed arbitrario e faticherebbe ad approfondire i propri comportamenti alla guida, mancando di capacità di introspezione. In base a tali osservazioni, l’esperto concludeva alla inidoneità alla guida per almeno 24 mesi a partire dalla data dell’esame psicologico, cha ha avuto luogo a sei mesi circa dal rilevamento radar. c)Di per sé, non è dato concludere ad una aperta contraddizione tra questi due aspetti dell’esame, solo per il fatto che nell’uno la persona risulti nella norma, mentre dal colloquio emergano deficit caratteriali legati al comportamento sulla strada. E’ però evidente che il primo aspetto non dovrebbe essere considerato del tutto dissociato o comunque irrilevante per la seconda parte della valutazione. Dei risultati diametralmente opposti possono dar adito a qualche dubbio sulla coerenza del risultato. Non è comunque del tutto insolito che un giovane apparentemente nella norma possa avere un comportamento sulle strade di tipo aggressivo, infantile o comunque riprovevole, senza per questo soffrire di un vero e proprio scompenso psicopatologico rilevabile dai test. Le risultanze dei test dipendono poi anche in parte dalla sincerità di cui il soggetto dà prova nel rispondere alla diverse domande. E’ d’altro canto evidente che la descrizione fatta dallo specialista in psicologia della strada dopo un colloquio di neppure un’ora, lascia apparire fortemente deficitari dei tratti

  • 10 - del carattere dell’istante che invece lo psichiatra considera del tutto normali, dopo due consultazioni. Dalla perizia del 23 gennaio 2013 l’istante risulta essere una persona consapevole della gravità dell’infrazione commessa, dotata di autocritica, di competenze introspettive e di capacità di elaborazione e deduzione. Questa valutazione viene apertamente condivisa anche dal medico di fiducia dell’ufficio della circolazione, che ritiene inoltre la valutazione fatta da B._____ troppo severa e pregiudizievole. Come giustamente evidenziato dal medico curante nel rapporto dell’8 agosto 2013, il severo giudizio espresso dallo psicologo era sicuramente anche in parte frutto di un malinteso. L’istante soffre indiscutibilmente di problemi al rachide dorsale che rendevano necessaria una riformazione professionale. Con decisione 12 marzo 2013, l’assicurazione per l’invalidità (AI) assumeva del resto tali costi per la riqualifica del ricorrente quale assistente tecnico edile. Nella versione fornita dallo psicologo nella propria perizia (anche se antecedente alla decisione dell’AI) tale situazione assume una collocazione del tutto negativa, nel senso che all’esperto non era comprensibile come una persona impiegata quale muratore e quindi in un’attività pesante in abito edilizio potesse cercare “di farsi scartare” dal militare per disturbi alla schiena. Qualche dubbio quindi sul quadro della persona dell’istante fattasi dall’esperto sussiste. d)Nella perizia del 23 gennaio 2013 poi, l’istante riferiva che lo psicologo lo avesse più volte apostrofato di delinquente e pirata della strada e che il colloquio si fosse svolto in ambiente ostile e intimidatorio. Sia l’ufficio della circolazione che il dipartimento convenuto non hanno ritenuto necessaria alcuna indagine suppletiva al riguardo. In principio, però se tali esternazioni dovessero corrispondere alla realtà, esse sarebbero state proprie a compromettere già dall’inizio il clima dell’indagine, che necessariamente non poteva basarsi che in minima parte su dati

  • 11 - oggettivabili, bensì risultare dalla valutazione della personalità dell’istante che era tenuta a farsi il perito. Se poi il peritando fosse stato effettivamente apostrofato in tal modo, è evidente l’inammissibile partito fin dall’inizio preso dallo psicologo. e)Nella valutazione peritale del 3 dicembre 2012, l’inidoneità caratteriale era reputata data per almeno 24 mesi da tale data e ritenuto necessario un “seguito strutturato presso un istituto specializzato come per il Ticino è il iQ center by T.: un percorso di presa a carico individuale di almeno due sedute al mese per almeno 18 mesi”. Come è apparso sui media ticinesi durante la seconda metà del mese di settembre 2013, dopo 15 anni che hanno segnato la crescita del servizio, B. ha lasciato la direzione di T., il servizio ticinese di cura dall'alcolismo e da altre dipendenze. Da tali dati non sfugge che l’esperto in oggetto fosse anche il direttore della struttura che ospita uno dei possibili centri di “recupero” di un’eventuale idoneità alla guida dell’istante. Si pone allora almeno di striscio la questione dell’imparzialità dell’esperto. Il perito che mette a disposizione dell’amministrazione o del giudice le sue conoscenze specifiche, deve essere imparziale. La persona del perito è da reputare prevenuta, quando sussistono - dal punto di vista oggettivo - circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità, mentre non è necessario che il perito sia effettivamente prevenuto o che abbia un interesse diretto ad una certa definizione della causa. Nel caso in esame, il dipartimento convenuto reputa la censura infondata, in quanto nel provvedimento preso la misura non è stata ordinata presso detto centro. Questa argomentazione nulla giova però nell’ambito della tematica sollevata in precedenza. La questione che qui si pone è quella legata all’indipendenza di un esperto, che in pratica consiglia quale misura di recupero (si parla di almeno due sedute al mese per almeno 18 mesi) la struttura che all’epoca presiedeva. Poiché il dott. C. reputava addirittura esagerata, inopportuna e potenzialmente controproducente

  • 12 - questa misura sorgono effettivamente seri dubbi sull’oggettività della valutazione effettuata e la conformità della misura di recupero imposta dallo psicologo. f)La serie di critiche rivolte all’accertamento psicologico a fondamento del ritiro della patente a scopi di sicurezza sono per questo giudice in parte motivate e lasciano effettivamente sorgere dei seri dubbi sull’affidabilità della perizia. Contrariamente però a quanto preteso dall’istante, non è dato in questa sede concludere all’adeguatezza del ritiro della patente per solo dodici mesi, sanzione da facto già scontata. Per questo giudice, l’idoneità alla guida dell’istante, anche se per i motivi esposti in precedenza non può essere esclusa sulla base della perizia psicologica agli atti, non può neppure essere ammessa in base alla documentazione presentata ed alla condotta assunta prima e dopo l’infrazione. Ne consegue che gli atti vanno rinviati all’ufficio della circolazione affinché ordini l’allestimento di una nuova misura onde definire l’idoneità alla guida dell’istante e decida di conseguenza. 4.Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]), per cui vanno messe a carico del dipartimento convenuto. Quest'ultimo deve inoltre in virtù dell'art. 78 cpv. 1 LGA rifondere all’istante, patrocinato da un avvocato, le spese necessarie occasionate dal presente procedimento. Dalla nota d’onorario introdotta il 16 settembre 2013, vanno detratte le spese di patrocinio riferite al periodo antecedente la decisione dipartimentale del 22 luglio 2013. Ne consegue che il tempo dedicato alla pratica di ricorso davanti al Tribunale amministrativo ammonta a 8 ore e 10 minuti, che considerata una tariffa oraria di fr. 240,-- comporta un onorario di fr. 1’960.--. I relativi costi del procedimento, dedotte le spese di cancelleria

  • 13 - già reputate incluse nell’onorario, sono di fr. 10.--. Complessivamente pertanto le ripetibili ammontano a fr. 2'127.60 (IVA compresa).

  • 14 - Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vengono ritornati all’Ufficio della circolazione dei Grigioni affinché, proceduto agli ulteriori accertamenti necessari, emani una nuova decisione. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.1'500.--

  • e le spese di cancelleria difr.344.-- totalefr.1'844.-- il cui importo sarà versato dal Cantone dei Grigioni (Dipartimento giustizia, sicurezza e sanità) entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Il Dipartimento giustizia, sicurezza e sanità è tenuto a statuire di nuovo sulla ripartizione delle spese e ripetibili dell’istanza dipartimentale. 4.Il Cantone dei Grigioni versa a A._____ fr. 2'127.60 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 5.[Vie di diritto] 6.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

3

LCStr

LGA

  • art. 78 LGA

Gerichtsentscheide

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