Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2022.200
Entscheidungsdatum
22.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2022.200

Lugano 22 marzo 2023/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente Giovan Maria Tattarletti Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 25/26.7.2022 presentato da

RE 1 RE 2 RE 3 RE 4 RE 5 RE 6 RE 7 RE 8 RE 9 RE 10 RE 11 RE 12 RE 13 tutti patr. da: PR 1

contro

il decreto di non luogo a procedere (parziale) 6.7.2022 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale promosso a seguito della loro denuncia 24/25.11.2021 nei confronti di PI 3, __________, PI 1, __________, PI 2, __________, PI 4, __________ e ignoti (tutti patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di truffa, concorrenza sleale e falsità in documenti (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 11/12.8.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, concludenti per la reiezione del gravame;

vista la replica 29.8.2022 dei reclamanti e la duplica 14/15.9.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4;

considerato che il procuratore pubblico, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 24/25.11.2021 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8, RE 9, RE 10, RE 11, RE 12 e RE 13 hanno sporto “denuncia penale” nei confronti di “ignoti, correi e complici, da indentificare nel contesto delle attività commerciali di __________ Sagl (…)” e in via sussidiaria nei confronti di __________ Sagl per titolo di truffa, concorrenza sleale, falsità in documenti e uso illecito di segni pubblici (art. 28 LPSt). Essi avrebbero deciso, nel corso del 2016, di iscriversi a dei corsi di fisioterapia in lingua italiana presso la __________ Sagl. Prima della loro iscrizione si sarebbero tuttavia sincerati che i titoli di studio rilasciati dall’istituto, sarebbero poi stati riconosciuti a livello europeo. Essi avrebbero, a loro dire, ricevuto anche delle rassicurazioni in tal senso. Dopo aver frequentato i corsi ed aver pagato le rette, si sarebbero però accorti che tutte le procedure di riconoscimento dei loro titoli di studio sarebbero state respinte dalle autorità __________, con cui __________ Sagl avrebbe intrattenuto una collaborazione (scritto 24/25.11.2021, AI 4, inc. MP __________).

Si rileva che già in data 4/5.12.2018 al Ministero pubblico era giunta una segnalazione anonima con “richiesta di intervento immediato” da parte di alcuni studenti della __________ Sagl: ”(…) Siamo ex studenti __________: molti di noi avrebbero ottenuto in questi anni una laurea convalidata dalla __________ e della __________ ma non hanno ottenuto nessuna autorizzazione al lavoro in __________ e quindi siamo di fatto costretti a operare in nero su territorio __________ con rischi concreti sia per noi che per i pazienti in quanto impossibilitati ad aprire partita iva o a stipulare una copertura assicurativa (…). False sono state anche le loro rassicurazioni che la __________ si era accreditata a __________ e che il nostro titolo sarebbe stato rilasciato direttamente da __________. (…)” (AI 1, inc. MP __________). Con decisione 29.12.2020, dopo aver interpellato la Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, e dopo aver consultato il sito internet della __________ Sagl, il procuratore pubblico Claudio Luraschi aveva emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di quest’ultima e di PI 3 (presidente), __________ e __________ (presidi) e l’avv. __________ (patrocinatore di __________ Sagl). In merito al reato di truffa il magistrato inquirente aveva precisato che “(…) sebbene le comunicazioni fatte online non siano completamente chiare ed esenti da contraddizioni, dalle stesse, in particolare nella sezione del sito dedicata al riconoscimento dei titoli, è facilmente evincibile che i diplomi degli istituti __________ e __________ non siano per sé equipollenti rispetto a titoli universitari __________ e/o __________, e che il riconoscimento di detti diplomi negli altri Paesi è subordinato alle condizioni e alle procedure previste dal singolo Stato, il quale può richiedere di sostenere ulteriori corsi (…). In siffatte circostanze, visto quanto già dichiarato dalla __________ Sagl sul suo sito internet, non si può ritenere che gli studenti siano stati ingannati in modo astuto sul valore e i diritti conferiti dai titoli di studio conseguibili (…)” (decreto di non luogo a procedere 29.12.2020, p. 6, NLP __________). Per quanto concerneva il reato di cui agli art. 23 cpv. 1 LCSl e art. 3 cpv. 1 lit. b LCSl, il procuratore pubblico ha constatato l’assenza di una valida querela ex art. 30 CP.

b. Con decisione 9.12.2021 il magistrato inquirente Daniele Galliano ha respinto l’istanza di riapertura del procedimento in difetto dei presupposti giusta l’art. 323 CPP. Ha rilevato che nella loro “denuncia penale” del 24/25.11.2021 i denuncianti non avevano allegato “fatti nuovi”, ovvero fatti che non potevano essere noti al Ministero pubblico in data 29.12.2020: essi avrebbero, a dire del procuratore pubblico, ripercorso nuovamente la vicenda arricchendola unicamente di nuovi dettagli. A titolo abbondanziale il procuratore pubblico ha rilevato che anche nel merito i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati dai denuncianti non erano, a suo dire, adempiuti.

c. Con gravame 20/21.12.2021 i denuncianti si sono aggravati davanti a questa Corte contro la pronuncia del pubblico ministero chiedendone l’annullamento: “(…) il decreto NLP __________ fa riferimento a fatti diversi rispetto a quelli riportati in denuncia dai qui reclamanti. In particolare, la denuncia 15 dicembre 2018 è stata sporta da anonimi studenti, in ogni caso non dai reclamanti, i primi facenti parte di una classe diversa e che avevano seguito un percorso di studi diverso, a fronte di diverse indicazioni (…)” (reclamo 20/21.12.2021, p. 9). A loro dire i fatti alla base delle due denunce inoltrate al ministero pubblico sarebbero stati diversi e pertanto il magistrato inquirente avrebbe dovuto aprire una nuova istruzione.

Nel merito, per quanto concerne il reato di truffa, i reclamanti avevano affermato che __________ Sagl aveva sempre affermato, anche sul suo sito internet, che i corsi ed i titoli da lei offerti erano validi e legittimi, “(…) garantendo di fatto la loro validità ed inducendo futuri studenti ad iscriversi e a pagare ingenti rette (…)” (reclamo 20/21.12.2021, p. 13). A loro dire vi sarebbe anche stata una violazione dell’art. 23 LCSl, dell’art. 28 LPSt, della LPSU e della LPSan.

d. Con sentenza 23.6.2022 questa Corte ha accolto il reclamo sopraindicato, annullando il decreto 9.12.2021 e rinviando gli atti dell’incarto penale al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti (CRP 60.2021.389).

Questa Corte ha in particolare considerato:

“(…). Da quanto emerge dagli atti il procuratore pubblico non ha verificato se le parti fossero le medesime e se gli ex-studenti anonimi fossero, in qualche modo, riconducibili ai qui reclamanti. Non si comprende peraltro neppure dalla denuncia anonima, in modo chiaro, a quale corso erano iscritti i denuncianti e quale laurea avrebbero ottenuto tramite __________ Sagl, né quali e da chi fossero state date delle rassicurazioni agli studenti in merito alla validità dei titoli conseguiti. Nessun accertamento è stato fatto nel 2018/2019 (tranne lo scritto al DECS) e nessun accertamento è stato fatto nel 2021.

Si rileva dunque che né i denuncianti né i denunciati (almeno in parte) risultano gli stessi; appare pertanto almeno controverso il fatto che il procuratore pubblico oggi titolare dell’inchiesta, abbia decretato di non riaprire un procedimento penale in base alla denuncia 24/25.11.2021, che però riguardava parti diverse. L’art. 323 CPP non appare, visto quanto precede, applicabile nella fattispecie in esame; il magistrato inquirente avrebbe dovuto aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire (come del resto ha fatto parzialmente in via abbondanziale nel suo decreto 9.12.2021) il merito della denuncia (…)” (sentenza 23.6.2022, p. 10 s.).

e. La sentenza è stata notificata al procuratore pubblico il 27.6.2022 ed il successivo 6.7.2022, senza lo svolgimento di alcun accertamento, il magistrato inquirente ha emanato un decreto di non luogo a procedere (parziale) (NLP __________).

Il procuratore pubblico ha dapprima espresso le sue perplessità in merito alla precedente sentenza di questa Corte, affermando che la stessa non era, a suo dire, sufficientemente motivata (sollevando una violazione del principio di essere sentito), lamentandosi del fatto che quest’autorità non si era espressa sul merito della fattispecie e si era limitata all’analisi dell’art. 323 CPP: “(…) occorre (…) emanare la presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera, ma non vi è certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in caso di reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).

Egli ha poi analizzato la qualità di accusatore privato dei denuncianti affermando che gli stessi “(…) possono essere certamente considerati accusatori privati per il reato di truffa (…) e concorrenza sleale (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 4). Al contrario essi non potevano essere, a suo dire, considerati accusatori privati in relazione al reato di falsità in documenti, “(…). Posto come i denuncianti non hanno sostenuto, in denuncia, di essere stati tratti in inganno mediante l’utilizzo di documentazione fittizia (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 4).

Nel merito il procuratore pubblico ha negato l’applicazione dell’art. 146 CP affermando che __________ Sagl, e per essa i denunciati, avrebbe fornito i corsi ai denuncianti ed avrebbe fatto di tutto per ottenere il riconoscimento dei diplomi presso le autorità __________, facendo anche “appello” contro la decisione di diniego: “(…) ne consegue che la tesi secondo cui fin dall’inizio (…) gli imputati avrebbero ingannato gli studenti già sapendo che i titoli di studio non sarebbero stati riconosciuti appare insostenibile e non può essere seguita (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 6). Inoltre difetterebbe, a dire del magistrato inquirente, il requisito dell’inganno astuto: “(…). Infatti, gli studenti avevano a disposizione una vasta scelta di altri istituti (o università statali) (…) che offrivano un percorso di studi in fisioterapia. (…). I denuncianti non spiegano per quale motivo hanno scelto __________, piuttosto che scegliere una scuola più rodata e riconosciuta o un’università statale (…). A parere dello scrivente, chi sceglie un percorso accademico più facile e tortuoso (frequentare dei corsi presso un istituto accademico svizzero per ottenere un riconoscimento a __________) accetta che al momento del riconoscimento del titolo vi possano essere dei problemi e che alla fine il diploma non venga riconosciuto. E ciò a prescindere dalle eventuali rassicurazioni ricevute, dato che dagli atti emerge chiaramente che (perlomeno) sul sito internet di __________ non veniva offerta alcuna garanzia in merito al riconoscimento del diploma (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 6).

In merito al reato di cui all’art. 23 LCSl (reato a querela di parte), il procuratore pubblico ha dichiarato che la querela sporta il 24.11.2021 sarebbe stata tardiva in quanto i denuncianti avrebbero saputo già a maggio 2020 che le autorità __________ avevano rifiutato di riconoscere i loro diplomi. Da ultimo il magistrato inquirente ha precisato che “(…) né dalla denuncia penale né nei successivi allegati i denuncianti hanno mai chiarito quali sarebbero i documenti falsi con riferimento al reato di cui all’art. 251 CP (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 7).

In conclusione il procuratore pubblico ha emanato il decreto di non luogo a procedere (parziale) in oggetto, limitatamente però ai reati di truffa, concorrenza sleale e falsità in documenti (in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dall’anno 2016 al 24/25.11.2021). Per quanto riguarda il reato di uso illecito di segni pubblici di cui all’art. 28 LPSt e infrazione alla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero di cui all’art. 63 LPSU, il magistrato inquirente ha dichiarato che “(…) l’inchiesta invece prosegue in quanto sono necessari ulteriori accertamenti con altre Autorità (…). Tuttavia, in relazione a queste fattispecie i qui denuncianti non possono essere considerati accusatori privati (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 8).

f. Con reclamo 25/26.7.2022 i denuncianti si aggravano contro la pronuncia del pubblico ministero adducendo che il magistrato inquirente “(…) a dispetto della sentenza CRP (…) a. non ha verificato se i primi denuncianti fossero gli stessi rispetto ai qui reclamanti; inoltre, (…), egli b. non ha aperto un nuovo incarto e c. non ha valutato / accertato / approfondito la fattispecie, limitandosi invece – in assenza di qualsiasi atto istruttorio – a ripetere le elucubrazioni prettamente giuridiche addotte precedentemente con il primo NLP (…), ignorando di fatto le chiare istruzioni ricevute (…)” (reclamo 25/26.7.2022, p. 8). A dire dei reclamanti il reato di truffa sarebbe adempiuto in quanto __________ Sagl avrebbe, fin dall’inizio, comunicato, tramite il proprio sito internet e durante le conversazioni con gli studenti, informazioni incomplete in merito alla validità del titolo, facendo credere che essa era un istituto universitario riconosciuto in Svizzera e all’estero, e che al termine degli studi sarebbe stato loro rilasciato un diploma con garanzia di validità in tutti i paesi dell’UE, in Svizzera e in 35 paesi del Commonwealth. Affermazioni che si sarebbero poi rivelate tutte inveritiere: “(…) le informazioni che hanno determinato gli studenti ad iscriversi a __________ si rivelano per quel che sono state: un inganno astuto sulle credenziali e le potenzialità dell’istituto (…)” (reclamo 25/26.7.2022, p. 11).

In merito ai reati di concorrenza sleale e di falsità in documenti i reclamanti contestano le argomentazioni del magistrato inquirente e si riconfermano con quanto esposto nel precedente reclamo.

g. Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni dei denunciati e della replica e della duplica, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

  1. 1.1.

A norma degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP avverso il decreto di non luogo a procedere è dato il rimedio del reclamo. L’impugnativa va inoltrata alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), e, con la stessa, si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento, e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) ed ancora l’inadeguatezza del provvedimento contestato (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere formulato in forma scritta, deve essere motivato (con rinvio agli art. 396 cpv. 1 e 385 CPP) e deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato in data 25/26.7.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 6.7.2022 è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3.

1.3.1.

In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2.

Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Per l’art. 115 cpv. 1 CPP è danneggiata la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

1.3.3.

1.3.3.1.

Per quanto i reclamanti titolari dei beni giuridici tutelati dall’art. 146 CP e dall’art. 23 LCSl, siano personalmente, direttamente e attualmente lesi dalle condotte di rilevanza penale imputate ai denunciati, essi sono legittimati a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del decreto di non luogo a procedere.

1.3.3.2.

I reati secondo gli art. 251/253 CP tutelano, oltre a beni giuridici collettivi [ossia la fiducia particolare in un documento (che ha valore probatorio nei rapporti giuridici) e la lealtà nelle relazioni commerciali], anche beni giuridici di natura individuale (una persona potendo essere reputata danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione TF 6B_1321/2019 del 15.1.2020 consid. 3.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., vor art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 1]: i reclamanti sono legittimati all’impugnativa giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP per quanto personalmente, direttamente ed attualmente lesi dalle condotte di asserita rilevanza penale dei denunciati/querelati.

1.4.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo all’esame sono rispettate. Il reclamo è ricevibile in ordine.

  1. Per essere accolto il reclamo contro un decreto di non luogo a procedere devono sussistere sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), apparire adempiuti (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), non essere intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) e non si deve giustificare di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP). Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

  2. 3.1.

3.1.1.

Il magistrato inquirente, nell’atto impugnato, ha formulato rilievi relativi alla precedente decisione di questa Corte, emessa il 23 giugno 2022 (CRP 60.2021.389). Egli ha in particolare ritenuto, dimenticando che le sentenze delle autorità superiori vanno ossequiate e non discusse, come occorra: “(…) emanare la presente decisione impugnabile, al fine di suscitare (si spera ma non vi è certezza) una decisione motivata della CRP sul merito della vicenda in caso di reclamo ed avere qualche indicazione su come proseguire. Si premette però che il diritto di essere sentito (…) esige che l’Autorità superiore si confronti con le censure sollevate, e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione, perlomeno per i punti essenziali. Questa garanzia impone all’Autorità di motivare il suo giudizio. (…). Ciò dovrebbe valere anche in concreto, oltretutto se solo si considera che se la Corte si fosse espressa (ma anche solo a titolo abbondanziale) sulle argomentazioni di merito invocate nella decisione del 09 dicembre 2021, oggi questi argomenti sarebbero esauriti, a vantaggio della sicurezza del diritto e dell’economia processuale, e non da ultimo del principio di celerità (…)” (decreto di non luogo a procedere 6.7.2022, p. 3).

Va qui rilevato come il magistrato inquirente debba rammentare quali siano il suo ruolo ed i suoi compiti. Egli non può attendersi dall’autorità superiore che questa allestisca a suo uso una lista dei compiti da svolgere. Ciò svilirebbe e sminuirebbe la portata del suo ruolo di magistrato. Quando una sentenza della Corte dei reclami penali annulli e rinvii gli atti dando indicazioni generali, la loro concretizzazione tocca esclusivamente al magistrato inquirente, ciò a salvaguardia della possibile successiva verifica dell’operato dell’inquirente cui potrebbe nuovamente essere chiamata questa Corte. La separazione delle specifiche funzioni lo impone.

3.1.2.

Nel suo precedente decreto del 9.12.2021 il procuratore pubblico, visto quanto esposto nella denuncia 24/25.11.2021, aveva valutato che né dalla stessa, né dai suoi allegati, emergevano “fatti nuovi” rispetto a quanto denunciato nel 2018, atti a giustificare una riapertura del procedimento penale giusta l’art. 323 CPP. Tuttavia, da quanto risultava dagli atti, il procuratore pubblico non aveva verificato se le parti fossero le medesime e se gli ex-studenti anonimi fossero, in qualche modo, riconducibili ai qui reclamanti. Peraltro neppure dalla denuncia anonima si poteva comprendere, in modo chiaro, a quale corso erano iscritti i denuncianti e quale diploma avrebbero ottenuto tramite __________ Sagl, né quali rassicurazioni, da parte di chi, fossero state date agli studenti in merito alla validità dei titoli conseguiti. Nessun accertamento era stato fatto nel 2018/2019 (tranne lo scritto al DECS) e nessun accertamento era stato svolto nel 2021.

Né i denuncianti né i denunciati (almeno in parte) risultavano gli stessi della denuncia del 2018. L’art. 323 CPP, a mente di questa Corte, non era applicabile nella fattispecie in esame, non trattandosi di una riapertura. In questo senso la Corte dei reclami penali ha quindi annullato la decisione impugnata indicando al magistrato inquirente di aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire il merito della denuncia, ciò che doveva avvenire con le modalità che sono note o dovrebbero essere note al procuratore pubblico.

3.2.

3.2.1.

Giusta l’art. 4 CPP, nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1); è fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14 (cpv. 2). Indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche, comprese le parti nel processo. L’indipendenza secondo il cpv. 1 dell’art. 4 CPP riguarda tutte le autorità penali previste dal CPP, e pertanto anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12 CPP, in particolare il pubblico ministero (CR CPP - J-M. VERNIORY, 2. ed., art. 14 n. 9).

L’indipendenza costituisce un elemento essenziale per l’equilibrato esercizio dell’azione penale e vale, quindi, anche nei confronti delle autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato caso, se non nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un rimedio processuale previsto dalla legge. Anche la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua influenza dipende solo dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza interna. La dottrina citata (CR CPP - J-M. VERNIORY, op. cit., art. 4 n. 20) rammenta come, ad eccezione della Polizia e delle autorità in materia di contravvenzioni, “il n’apparaît justement guère compatible avec l’indépendance judiciaire telle que prévue par les instruments internationaux de prévoir une surveillance au sens strict (c’est à dire pouvoir donner des instructions, de type hiérarchique) des organes de justice“. Questo al di fuori di un’alta sorveglianza esercitata dal Cantone sul potere giudiziario e svolta, in Ticino, dal Consiglio della Magistratura. Non occorre, in questa sede, ulteriormente approfondire questi temi che il magistrato inquirente conosce.

3.2.2.

Giusta l’art. 397 cpv. 2 CPP quando accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Riservati i casi di accoglimento del reclamo contro un decreto di abbandono, rispettivamente per denegata o ritardata giustizia, di cui all'art. 397 cpv. 3 e 4 CPP, di principio la giurisdizione di reclamo se annulla la decisione impugnata non può impartire istruzioni all'autorità che deve nuovamente chinarsi sul caso. Ciò non significa tuttavia che essa non possa indicare le esigenze che l'autorità inferiore dovrà ossequiare, le modalità di tale ossequio spettando all’autorità inferiore stessa.

Il principio dell’indipendenza di cui all’art. 4 CPP permette dunque ad un’autorità superiore di impartire istruzioni ad un’autorità inferiore solo per quanto previsto dalla legge, ed in modo limitato. L’autorità inferiore è però vincolata dalla decisione che le rinvia il caso (decisione TF 6B_694/2016 del 22.3.2017; DTF 138 IV 205).

3.2.3.

Nella fattispecie all’esame i reclamanti avevano inoltrato una denuncia penale in data 24/25.11.2021 nei confronti di ignoti “(…) correi e complici, da identificare nel contesto elle attività commerciali di __________ Sagl (…)” (denuncia penale 24/25.11.2021, AI 4). Essi erano infatti totalmente all’oscuro del fatto che fosse già stato emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ Sagl, di PI 3 e di altre persone legate alla società (decreto di non luogo a procedere 29.12.2020, NLP __________). Il procuratore pubblico ha interpretato la nuova denuncia come una richiesta di riapertura del procedimento giusta l’art. 323 CPP e, con scritto 9.12.2021 (recante quale numero di incarto nuovamente NLP __________), ha ritenuto che non fossero adempiute le condizioni per la riapertura del medesimo procedimento penale e questo per l’assenza di “fatti nuovi”.

Questa Corte, ha considerato affrettato l’agire del magistrato e, ritenuta l’inapplicabilità dell’art. 323 CPP al caso [lo scritto 24/25.11.2021 dei qui reclamanti (AI 4) non era da interpretare come una richiesta di riapertura del procedimento, ma una denuncia penale], ha accolto il reclamo annullando il decreto del procuratore pubblico con rinvio degli atti allo stesso affinché procedesse nei suoi incombenti. In altri termini il magistrato inquirente doveva dar seguito alla denuncia, aprendo un nuovo incarto (e non più facendo riferimento al decreto di non luogo a procedere citato), procedendo alle necessarie valutazioni, agli accertamenti imposti dalle circostanze ed eseguendo gli approfondimenti opportuni a fronte dell’esposto. Ciò che non è stato fatto.

3.3.

3.3.1.

Il magistrato inquirente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, affermando che la decisione 23.6.2022 di questa Corte non fosse sufficientemente motivata.

3.3.2.

La lamentela è decisamente tardiva e non può essere fatta valere in questa sede. Va comunque evidenziato come questa Corte abbia analizzato se vi fosse stata, da parte del procuratore pubblico, una violazione dell’art. 323 CPP. Dopo aver constatato che il magistrato inquirente aveva mal interpretato e valutato lo scritto 24/25.11.2021, non avendo verificato se le parti fossero le medesime e non avendo egli eseguito alcun accertamento, ha annullato il decreto e rinviato l’incarto al medesimo procuratore pubblico per i suoi incombenti, tra cui quello di aprire un nuovo incarto. Non si comprende dunque per quale motivo questa autorità avrebbe dovuto chinarsi anche sul merito della fattispecie, trattata “(…) a titolo meramente abbondanziale (…)” dal magistrato inquirente nel suo decreto 9.12.2021 (p. 3 ss.).

  1. Nel caso in esame, in considerazione di quanto sopra, a titolo meramente abbondanziale, si rileva che già in data 17.12.2018 il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, aveva affermato, prendendo posizione sulla segnalazione anonima 4/5.12.2018, che “(…) riscontriamo da parte della __________ modalità di comunicazione false e ingannevoli sul loro sito internet. Infatti nella pagina del sito dedicata al corso di fisioterapia __________ si legge: ‘Il diploma di laurea rilasciato dalla __________ ha valore legale in Svizzera ed in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea’. Leggi anche ‘riconoscimento del titolo’. Questa affermazione è falsa poiché il diploma erogato dall’Università __________ , come del resto precisato nella pagina ‘riconoscimento del titolo’, è valido solo nel paese in cui ha sede l’università, l’. Per la validità in Svizzera e nei paesi europei è necessario intraprendere la procedura di riconoscimento che soggiace alle normative dei singoli paesi (…)” (scritto 17.12.2018, AI 3).

Dalla denuncia penale emerge poi che gli studenti sarebbero stati più volte rassicurati in merito alla validità del titolo a livello Svizzero e a livello europeo, sia attraverso dei colloqui con gli organi di __________ Sagl, sia attraverso degli scambi di posta elettronica con gli stessi (doc. AA, AI 4).

I reclamanti imputano, in sostanza, ai denunciati di aver ottenuto la loro iscrizione (con il conseguente pagamento delle rette) con l’inganno facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ Sagl era un’università svizzera e che al termine dei loro studi avrebbero ottenuto un titolo di valore universitario, valido in Svizzera e a livello europeo inducendoli così in errore. Sulla base di tale errore, gli studenti avrebbero pagato la retta, compiendo, così, un atto che potrebbe rivelarsi pregiudizievole al loro patrimonio. Tuttavia nessun accertamento è stato eseguito dal magistrato inquirente che non ha analizzato ed accertato quali garanzie e informazioni erano state date agli studenti, quali le prestazioni fornite dalla società e quali gli oneri economici previsti ed imposti agli studenti. Il procuratore pubblico ha unicamente negato che un eventuale inganno (di cui all’art. 146 CP) potesse essere considerato astuto. Egli non si è soffermato sulle eventuali indicazioni e promesse che i qui reclamanti descrivono come credibili, fatte con modalità e inserite in un contesto che, a loro dire, non necessitava ulteriori verifiche. Le analogie con un precedente caso trattato dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) il 15.5.2019 e citato anche dal qui procuratore pubblico (inc. CARP __________) sono evidenti. Il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto aprire un nuovo incarto e valutare / accertare / approfondire il merito della denuncia per riprendere i termini impiegati nel precedente giudizio di questa Corte, noto al procuratore pubblico.

  1. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti adeguate indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il decreto di non luogo a procedere (parziale) 6.7.2022 (NLP __________) del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.

§§ Gli atti dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà complessivamente ai reclamanti, CHF 1'200.-- (milleduecento) a titolo di indennità.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro t

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera

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