Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2021.346
Entscheidungsdatum
19.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2021.346

Lugano 19 luglio 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 15/16.11.2021 presentato da

avv. PR 1, , in qualità di esecutore testamentario della successione †,

contro

la decisione 3.11.2021 con la quale il procuratore pubblico Francesca Nicora gli ha negato la qualità di accusatore privato nel procedimento penale inc. MP __________ promosso da †__________ nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti;

visto che con decisione 16.11.2021 questa Corte ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

richiamate le osservazioni 17/18.11.2021 di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________), 23.11.2021 del magistrato inquirente e 9/10.12.2021 di PI 2;

vista la replica 12/13.1.2022 dell’esecutore testamentario e le dupliche 21/24.1.2022 del procuratore pubblico e 21/24.1.2022 di PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 4.10.2021 __________ (attivo professionalmente nella fornitura di attrezzature medico-ospedaliere a livello internazionale) ha sporto una denuncia penale nei confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________).

Denunciante e denunciata avrebbero intrattenuto una lunga relazione sentimentale, iniziata a fine anni ‘80, e terminata nel corso del 2017. A causa di problemi giudiziari insorti in __________ nel 2000, __________ avrebbe deciso di intestare formalmente il suo patrimonio a PI 2, restandone egli tuttavia proprietario, creditore, beneficiario economico ed amministratore. La denunciata avrebbe detenuto per conto del denunciante una sostanza mobiliare ed immobiliare complessiva pari a circa CHF 6'000'000.--.

Tuttavia tra il 2017 ed il 2019 le vertenze civili e penali aperte nei confronti del denunciante in __________ e per le quali egli aveva “protetto” il suo patrimonio affidandolo alla compagna, si sono risolte positivamente. Egli avrebbe dunque deciso di attivarsi al fine di recuperare il suo patrimonio intestato a PI 2. Quest’ultima in un primo tempo avrebbe dichiarato di nulla avere, per poi indicare di nulla dovere.

Da qui la denuncia penale in oggetto per appropriazione indebita.

A dire di __________ inoltre “(…) questa intestazione fiduciaria degli attivi del denunciante, ha portato la denunciata a dichiarare al cospetto degli istituti bancari, di essere l’avente diritto economico, contrariamente alla verità, cosicché essa ha pure adempiuto il reato di falso in documenti (…)” (denuncia 4.10.2021, p. 9).

b. Nel febbraio 2020 ad __________ è stato diagnosticato un cancro ai polmoni e al fegato al quarto stadio, con ridotte aspettative di vita. Pertanto nel suo esposto 4.10.2021 egli ha richiesto di essere sentito al più presto per confermare le proprie dichiarazioni indicate in denuncia.

c. __________ è stato dunque sentito dal magistrato inquirente in data 11.10.2021 (AI 4, inc. MP __________). Egli, oltre a confermare quanto già esposto in denuncia, ha precisato di non essere mai stato sposato con la denunciata (interrogatorio 11.10.2021, p. 1, AI 4). Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione penale nei confronti di PI 2 per i reati di appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 5).

Il 20.10.2021 il denunciante è deceduto.

d. Prima dell’interrogatorio del fiduciario di PI 2, avvenuto il 27.10.2021, quest’ultima, per il tramite del suo avvocato, ha prodotto un certificato di matrimonio contratto tra lei ed __________ a __________ in data 18.8.1994 (All. A, verbale di interrogatorio 27.10.2021, AI 12). Essa ha dunque avanzato alcune questioni pregiudiziali all’attenzione del magistrato inquirente ed in particolare l’esclusione dall’interrogatorio del fiduciario __________, dell’avv. PR 1, nel frattempo nominato dal de cuius esecutore testamentario: “(…) essendo il signor __________ deceduto egli non ha più qualità di parte e, di conseguenza, la presenza dell’avv. PR 1 non può essere ammessa. Rileva inoltre che __________ e PI 2 erano marito e moglie (…). (…) sulla posizione dell’esecutore testamentario rileva che essa è ancor più rispetto a quella del patrocinatore di un defunto incompatibile con le regole applicabili in materia di partecipazione al procedimento penale. L’esecutore testamentario deve si agire nell’interesse della successione, ma anche degli eredi. E fra gli eredi, visto che matrimonio vi è stato figura anche la moglie denunciata, non è quindi accettabile che l’esecutore testamentario, oggi, in sede penale partecipi con la veste di accusatore privato nei confronti di una persona i cui interessi egli stesso deve difendere (…)” (verbale di interrogatorio 27.10.2021, p. 1 ss., AI 12).

Sentite le parti, il procuratore pubblico ha deciso di procedere all’interrogatorio di __________ ma limitatamente alla perquisizione avvenuta nei suoi uffici concernente, fra gli altri, le relazioni bancarie di PI 2, e alla questione pregiudiziale sollevata da quest’ultima; il magistrato inquirente ha dunque ammesso la partecipazione di tutti i presenti (verbale di interrogatorio 27.10.2021, p. 3, AI 12).

e. Con istanza 28.10.2021 PI 2 ha chiesto al magistrato inquirente una decisione formale in merito al quesito posto pregiudizialmente dell’effettiva qualità di parte dell’esecutore testamentario, avv. PR 1: “(…) non è in discussione il fatto che __________, purtroppo deceduto, non possa (più) essere parte al procedimento; ma nemmeno può esserlo l’esecutore testamentario, il cui mandato è di agire nell’interesse degli eredi. __________ e PI 2 erano però sposati. PI 2 è quindi erede di __________. Di conseguenza, oggi, l’avv. PR 1, esecutore testamentario, contemporaneamente, rappresenta e denuncia PI 2. Il conflitto di interessi è evidente (…)” (scritto 28.10.2021, AI 17).

f. Con decisione 3.11.2021 il magistrato inquirente ha accolto l’istanza sopraindicata, non riconoscendo all’esecutore testamentario della successione di †__________, nonché patrocinatore di quest’ultimo, avv. PR 1, la qualità di accusatore privato (decisione 3.11.2021, p. 3, AI 22).

Il procuratore pubblico ha dapprima ricordato che con il suo decesso __________ avrebbe perso la propria qualità di parte in favore della figlia __________ “(…) da cui l’impossibilità per l’avv. PR 1 di partecipare al procedimento in oggetto come ‘mero’ patrocinatore del de cujus (…)” (decisione 3.11.2021, p. 2). Egli ha inoltre precisato che, giusta la giurisprudenza, l’esecutore testamentario avrebbe il potere di agire a proprio nome come attore o convenuto, al posto della comunità ereditaria, in procedure giudiziarie che concernono la successione, tuttavia egli non avrebbe la facoltà di far valere propri diritti materiali derivanti dalla sua qualità di esecutore testamentario. Inoltre quest’ultimo non sarebbe personalmente toccato “(…) quando un’infrazione è commessa nei confronti della comunità ereditaria; per tali motivi un suo intervento in qualità di accusatore privato in questi procedimenti penali è possibile unicamente sotto l’egida (…) [dell’art. 121 CPP]” (decisione 3.11.2021, p. 2). Ritenuto dunque che nel presente procedimento ad †__________ sarebbe subentrata la figlia, in applicazione dell’art. 121 CPP, la quale, per il momento, sarebbe “unico membro certo della comunione ereditaria”, il magistrato inquirente ha escluso la qualità di accusatore privato dell’esecutore testamentario.

g. Con scritto 15/16.11.2021 l’avv. PR 1, in qualità di esecutore testamentario della successione †__________, ha interposto reclamo contro la predetta decisione.

Egli afferma di avere chiaramente interesse a poter prendere parte alla procedura penale nei confronti di PI 2, in proprio nome e per conto degli eredi che da quest’ultima sono stati danneggiati nelle proprie aspettative successorie, posto come l’agire dell’imputata si oppone diametralmente alle ultime volontà del de cuius ed agli interessi economici della comunione ereditaria. Egli inoltre aggiunge che “(…) giusta l’art. 121 cpv. 2 CPP, chi subentra nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono l’attuazione dell’azione civile. (…). Nella fattispecie risulta quindi evidente che, per permettere agli eredi danneggiati sul piano civile di far valere le proprie pretese nell’ambito penale, si rende necessario – almeno in questo stadio della procedura – l’intervento dell’esecutore testamentario, al quale deve essere garantito l’accesso agli atti, il diritto alla prova ed il diritto di essere sentito, il diritto di porre domande all’imputato (preteso) erede, limitatamente agli aspetti civilistici (…)” (reclamo 15/16.11.2021, p. 12). Negare ciò porterebbe, a suo dire, a dei risultati “inaccettabili” privando di fatto la figlia del de cuius, __________ e gli altri eredi “(…) di tutelare i loro interessi nell’ambito dell’azione civile, tagliando inoltre fuori dalla procedura eredi che, non potendo essere definiti dei congiunti ai sensi dell’art. 110 CP, non avrebbero nemmeno diritto all’azione penale (…)” (reclamo 15/16.11.2021, p. 12).

h. Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del magistrato inquirente e di PI 2, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; decisioni TF 6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019 del 29.3.2019 consid. 2.1.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 15/16.11.2021 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 3.11.2021, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3.

1.3.1.

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

L'Alta Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.).

1.3.2.

L’avv. PR 1, quale esecutore testamentario di †__________, al quale è stata negata la qualità di accusatore privato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017).

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

In applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

L'aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell'interessato [messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (di seguito: Messaggio), in FF 2006 p. 989 ss., p. 1076]. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l'esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è stato effettivamente compromesso nei suoi diritti dai reati, sempre che il danno subito sia il risultato diretto dell’azione delittuosa (decisione TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

2.2.

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

2.3.

Il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

2.4.

La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).

  1. 3.1.

Giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP, se il danneggiato (art. 115 CPP) muore senza avere rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP subentrano nei suoi diritti nell’ordine della successibilità (art. 457 – 462 CC). L’art. 121 cpv. 1 CPP limita quindi la legittimazione attiva degli eredi ai congiunti ex art. 110 cpv. 1 CP [(coniuge, partner registrato, parenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, genitori adottivi, fratelli e sorelle adottivi e figli adottivi) norma esaustiva e da interpretare restrittivamente (decisioni TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.7 e 1B_11/2017 del 26.4.2017).

Con riferimento alla questione a sapere se i congiunti di una persona danneggiata deceduta abbiano il diritto a partecipare solamente all'azione civile oppure (cumulativamente o alternativamente) all'azione penale, il Tribunale federale si è espresso in favore di quest’ultima tesi.

Nella sentenza 1B_57/2014 del 20.10.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 162, al consid. 4.9.3. il Tribunale federale ha statuito a favore di una successione completa dei congiunti sia nell'azione penale, sia nell'azione civile, senza trattare approfonditamente la questione.

Nella successiva sentenza 6B_827/2014 del 1°.2.2016, parzialmente pubblicata in DTF 142 IV 82, al consid. 3.2. l'Alta Corte ha confermato questa prassi, rilevando che la formulazione aperta del testo di legge dell'art. 121 cpv. 1 CPP, secondo cui i congiunti subentrano “nei diritti” del danneggiato defunto, suggerisce una successione per legge completa.

I congiunti di un danneggiato defunto sono dunque legittimati, nell’ordine di successibilità, a partecipare al procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un’azione penale e un’azione civile. Questa norma disciplina la successione processuale penale di terze persone nei diritti del danneggiato deceduto, ovvero segnatamente nel diritto di costituirsi accusatore privato o, qualora sia già avvenuta la costituzione di accusatore privato, nei diritti di parte e procedurali connessi con una tale posizione (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 1/7).

Sulla questione a sapere se i congiunti, nel subentrare alla persona lesa deceduta ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 CPP, debbano agire insieme oppure se ognuno di essi possa partecipare al procedimento penale con un'azione indipendente, il Tribunale federale, sempre nella sentenza DTF 142 IV 82, al consid. 3.3.1., ha rilevato che, riguardo all'azione civile, gli eredi sono legittimati a partecipare al procedimento penale in via adesiva unicamente insieme. In effetti i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima (art. 602 cpv. 2 CC) e, in difetto di altre disposizioni, l'esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa richiedono l’unanime decisione dei proprietari (art. 653 cpv. 2 CC). Pertanto, oltre alle effettive disposizioni di legge, sono inammissibili tutti gli atti giuridici che possano comportare rischi di svantaggio per la collettività o i suoi membri. Secondo la giurisprudenza, una deroga al principio dell'azione congiunta è riconosciuta se un credito appartenente all'eredità nei confronti di singoli coeredi è fatto valere da tutti gli altri eredi, perché in questo caso tutti gli eredi sono parti del processo e possono discutere le loro reciproche rivendicazioni legali (DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2. e rif.).

Riguardo all'azione penale, invece, al consid. 3.3.2. l'Alta Corte ha statuito che non è necessario che gli eredi procedano in comune: ciascun congiunto di una persona lesa defunta può costituirsi da solo accusatore privato nel procedimento penale relativamente all'azione penale. In questo caso non vi è alcun rischio che la comunione degli eredi, rispettivamente gli altri eredi siano svantaggiati dalle azioni di un solo erede, poiché non si va a disporre di un diritto della comunione ereditaria. Inoltre, potrebbe manifestarsi il caso in cui solamente il congiunto più vicino, dal profilo affettivo, alla persona lesa deceduta possa essere interessato ad ottenere una condanna dell'imputato. In tal caso, ottenere un approccio congiunto da parte di tutti gli eredi potrebbe essere difficile, soprattutto nel caso di comunioni ereditarie più grandi. Se tale approccio congiunto costituisse un requisito, in caso di persistente comportamento penalmente rilevante risulterebbe anche una distinzione, nel diritto di agire del singolo erede, di difficile comprensione. Ad esempio, nel caso di reati contro il patrimonio, tutti gli eredi dovrebbero agire congiuntamente per costituirsi accusatori privati nell'azione penale, con riguardo ai fatti penalmente rilevanti antecedenti la morte del de cuius. Nel caso di atti criminosi successivi alla morte del de cuius a danno della comunione ereditaria, invece, ciascun erede potrebbe sporgere denuncia penale individualmente e quindi partecipare al procedimento penale in qualità di accusatore privato. Per questi motivi, appare giustificato che ciascun congiunto, da solo, di una persona lesa defunta possa costituirsi accusatore privato nel procedimento penale relativamente all'azione penale (DTF 142 IV 82 consid. 3.3.2.).

3.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e lo stesso tenore della legge (art. 121 cpv. 1 CPP) è quindi escluso agli eredi (non congiunti) di subentrare nei diritti del de cuius nell’azione penale (DTF 140 IV 162).

  1. 4.1.

In materia di diritto successorio, giusta l'art. 537 cpv. 1 CC la successione si apre con la morte di chi lascia l'eredità. Per l'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura.

L'art. 602 CC prevede che quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (cpv. 1). I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.).

La comunione ereditaria è una comunione giuridica senza personalità giuridica, che – in assenza di capacità giuridica – non può essere titolare di diritti e obblighi e non può costituirsi parte in un procedimento: titolari di diritti e doveri sono in effetti i singoli eredi che devono tuttavia agire insieme e non possono procedere individualmente per la successione (decisione TF 6B_309/2015 del 19.11.2015 consid. 3.3.; DTF 142 IV 82 consid. 3.3.1.; 141 IV 380 consid. 2.3.2.). Essi costituiscono un litisconsorzio necessario (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).

Gli eredi devono dunque agire insieme o attraverso un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), di un esecutore testamentario (art. 518 CC) o di un amministratore ufficiale della successione (art. 554 CC).

La giurisprudenza ammette un’unica eccezione a tale principio: nel caso in cui alcuni eredi facciano valere dei diritti successori contro tutti gli altri eredi. In questo caso infatti tutti gli eredi sono parte alla procedura e possono far valere i loro diritti reciproci (DTF 141 IV 380).

Se il reato è stato compiuto a danno della comunione ereditaria, danneggiato è ciascun erede. Se invece il reato è stato commesso a pregiudizio del de cuius, i suoi eredi sono soltanto indirettamente lesi (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.): essi non hanno, in altre parole, un danno diretto.

4.2.

La possibilità di un congiunto di partecipare quale accusatore privato ad un procedimento penale al posto del defunto danneggiato è in ogni caso limitata dal diritto materiale, in quanto il diritto alla riparazione del danno subito dal de cuius è concesso alla comunione ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC), e deve dunque essere invocato davanti al giudice da tutti gli eredi essendo un litisconsorzio necessario. L'art. 121 cpv. 1 CPP non deroga a questo principio (DTF 142 IV 82 consid. 3.3.2.).

Di conseguenza, a meno che la comunione ereditaria sia composta di soli congiunti di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, che beneficiano così dei diritti procedurali garantiti dall'art. 122 cpv. 1 CPP, le pretese civili davanti al giudice penale non possono essere esercitate da un solo congiunto, in mancanza di una legittimazione attiva. Gli eredi che non sono congiunti secondo questo disposto, non hanno legittimazione attiva (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).

4.3.

Poiché non tutti gli eredi, come visto, rientrano nella definizione di congiunti di cui all'art. 110 cpv. 1 CP, un'applicazione letterale dell'art. 121 CPP impedisce, nel caso di una comunione ereditaria mista, composta sia da congiunti secondo l'art. 110 cpv. 1 CP, sia da altri eredi (legittimi o istituiti) o di una comunione ereditaria composta solo da eredi non congiunti, di far valere in via civile adesiva delle pretese ereditate; dal profilo del diritto materiale, esse, come già sopraindicato, possono infatti essere fatte valere, quale litisconsorzio necessario, solamente da tutti gli eredi congiuntamente. In base dunque al testo della legge, è sufficiente che uno degli eredi (membro della comunione ereditaria del de cuius) non disponga della qualità di congiunto, per far sì che non sia ammessa l’azione civile in via adesiva nel procedimento penale e che gli eredi siano obbligati ad agire davanti alle autorità civili (decisione TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022).

Varie opinioni dottrinali invitano (nel caso in cui la comunione ereditaria sia composta da eredi congiunti e da eredi che non rientrano nella definizione dell'art. 110 cpv. 1 CP) a fare un’eccezione a tale principio permettendo alle comunioni ereditarie miste di essere ammesse a subentrare nella partecipazione all'azione civile adesiva (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 121 CPP n. 5; L. DROESE, Die Akteneinsicht des Geschädigten in der Strafuntersuchung vor dem Hintergrund zivilprozessualer Informationsinteressen, p. 42 s.; A.M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: État des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II p. 133; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12; R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, in: LBR – Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Band / Nr. 143, 2020, n. 386 ss.).

Questa problematica verrà trattata in seguito.

4.4.

Riassumendo dunque, in base all’art. 121 cpv. 1 CPP, unicamente i congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP possono subentrare nei diritti del de cuius e sono dunque legittimati a partecipare al procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un’azione penale (ciascuno singolarmente) e un’azione civile (tutti insieme).

  1. L’art. 121 cpv. 2 CPP prevede che chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile (art. 122-126 CPP).

Con l'art. 121 cpv. 2 CPP il legislatore ha inteso privilegiare (parzialmente) le persone fisiche e giuridiche subentrate per legge nei diritti del danneggiato (cosiddetta surrogazione risp. cessione giuridica di pretese di natura civile; DTF 140 IV 162 consid. 4.9.4.; decisione TF 6B_549/2013 del 24.2.2014 consid. 3.2.1.; Messaggio, FF 2006 p. 1079). Queste persone non possono partecipare all'azione penale, ma hanno diritto di partecipare all'azione civile in via adesiva e possono far valere quei diritti procedurali direttamente connessi all'attuazione delle pretese civili, ad esempio consultando gli atti necessari per fondare l'azione civile (Messaggio, FF 2006 p. 1079). In tal modo, il legislatore ha normato una sostanziale differenza tra pretese civili acquisite, da un canto, per negozio giuridico (ad esempio la cessione di un credito e la ripresa di un debito: art. 164 ss., 757 cpv. 2 CO, art. 260 LEF) e pretese, d'altro canto, passate al successore legale, quale persona fisica o giuridica, direttamente per norme di regresso di diritto privato o pubblico (DTF 140 IV 162 consid. 4.9.5. e rif.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 3-5, 15; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 121 CPP n. 8b).

La surrogazione legale include, in particolare, i diritti di regresso dello Stato contro gli imputati dopo i pagamenti di compensazione e soddisfazione alle vittime di crimini (art. 7 cpv. 1 LAV), così come il diritto privato e delle assicurazioni sociali (art. 72 cpv. 1 LPGA, art. 56a cpv. 1 LPP), la responsabilità privata, il diritto di responsabilità dello Stato, i diritti di regresso del diritto fallimentare, o ancora la surrogazione prevista in leggi cantonali inerenti l’assicurazione degli immobili o del fuoco (cfr. DTF 139 IV 310). Per contro il trasferimento di patrimonio legato ad una fusione è un caso di cessione volontaria e non di surrogazione legale, e, di conseguenza, l’art. 121 cpv. 2 CPP non è applicabile (DTF 140 IV 162), così come nel caso della cessione dei diritti della massa giusta l’art. 260 LEF (DTF 140 IV 155).

Nella già summenzionata recente sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto, senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali legati alle conclusioni civili. L’Alta Corte ha così lasciato intravedere (senza però decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da soli eredi non congiunti di partecipare all’azione civile in via adesiva.

Anche in questo caso si vedrà meglio in seguito.

  1. 6.1.

Nel caso in esame la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate vanno applicate e sussunte alla persona dell’esecutore testamentario sulla base dei fatti seguenti.

6.1.1.

In data 4.10.2021, __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________). Il denunciante è deceduto il 20.10.2021.

6.1.2.

Con testamento pubblico del 15.9.2021 il de cuius ha nominato suo esecutore testamentario l’avv. PR 1 “(…) con il compito di dar seguito alle mie volontà e permettere ai miei eredi ed alla legataria di ottenere quanto a loro qui lascio con il presente testamento (…)” (doc. CRP 14, p. 3). Nell’atto ha nominato suoi eredi il nipote (2014) [in merito agli averi depositati su di un conto presso __________ SA, non detenuto dall’imputata], la figlia [per la restante successione] e una legataria [in merito ad alcune azioni anch’esse non detenute da PI 2], ricordando nel contempo che “(…) – per le note vicende occorsemi in __________ – parte della mia sostanza è stata affidata ed è ancora oggi detenuta per mio conto malgrado ne abbia già richiesto la restituzione, a PI 2 (…)” (doc. CRP 14, p. 2). Con un ulteriore testamento olografo di data 24.9.2021, †__________ ha dichiarato che “(…) nell’ipotesi in cui PI 2, voglia vantare pretese ereditarie in ragione di una asserita qualità di erede e nella sventurata ipotesi in cui ciò fosse riconosciuto per erronei ed infondati motivi, con la presente disposizione la diseredo, integralmente ai sensi dell’art. 477 codice civile Svizzero (…)” (doc. CRP 14).

6.1.3.

Con decisione 3.11.2021 il magistrato inquirente ha negato all’avv. PR 1 quale esecutore testamentario di †__________ la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________. Da qui il presente reclamo.

6.2.

Innanzitutto si deve precisare che non è stato ancora accertato chi siano gli eredi di †__________, visto il presunto matrimonio tra quest’ultimo e PI 2 e la susseguente sua diseredazione da parte del de cuius. Tale questione deve essere evasa dalle competenti autorità civili.

Inoltre si rileva che gli eredi di †, ritenuto che i reati sarebbero stati perpetrati a danno dello stesso quando era ancora in vita (e non pertanto della comunione ereditaria, costituitasi successivamente), sono soltanto indirettamente lesi (art. 115 cpv. 1 CPP). Essi non possono quindi costituirsi accusatori privati giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP. Tuttavia, in applicazione dell’art. 121 cpv. 1 CPP essi possono subentrare, se congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP, nei diritti processuali di †, tra i quali quelli connessi alla qualità di accusatore privato. Unica congiunta (ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) presente nel testamento del de cuius è pertanto la figlia PI 1, che subentra dunque nei suoi diritti nell’azione penale.

6.3.

__________, come già sopraindicato, ha però nominato, nel suo testamento pubblico del 15.9.2021, l’avv. PR 1 quale suo esecutore testamentario.

6.3.1.

L’esecutore testamentario (art. 518 CC) è il soggetto indicato dal defunto in una disposizione di morte (testamento o patto successorio), affinché questi compia le sue ultime volontà. Egli non agisce nel proprio interesse, ma nell’interesse del de cuius. Come già sopraindicato, in quanto l’amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dell’art. 518 CC, l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece degli eredi (cfr. DTF 116 II 131). Durante tutta la durata del suo mandato, l’esecutore testamentario ha il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa; tali poteri sono dunque tolti agli eredi.

In quanto l’amministrazione dei beni della successione gli sia stata conferita ai sensi dell’art. 518 CC, l’esecutore testamentario è legittimato a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato. In materia civile, contrariamente che in ambito penale, un esecutore testamentario, come un curatore fallimentare, ha un diritto esclusivo di azione. Non agisce nel proprio interesse, ma deve realizzare le ultime volontà della persona lesa deceduta.

L’esecutore testamentario può agire in suo proprio nome e quale parte in luogo della comunione ereditaria.

6.3.2.

Nel caso in esame l’avv. PR 1, quale esecutore testamentario, non fa valere propri diritti materiali e non è personalmente toccato dall’infrazione commessa ai danni della comunione ereditaria. Non avendo subito un danno diretto dal presunto agire di PI 2 è dunque unicamente in base all’art. 121 CPP che gli potrebbe essere riconosciuta la qualità di accusatore privato.

Tuttavia, vista l’interpretazione restrittiva della legge fatta dalla giurisprudenza (e ancora riconfermata nella sentenza TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022), l’esecutore testamentario (non essendo congiunto ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP) non può essere ammesso a subentrare nei diritti del de cuius nel procedimento penale giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Tale conclusione è coerente con quanto sopraindicato: sarebbe infatti contrario allo scopo dell’art. 121 cpv. 1 CPP ammettere quale accusatore privato in ambito penale l’esecutore testamentario di una comunione ereditaria composta da eredi anche non congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP (comunione ereditaria mista) non potendo quest’ultima, come già visto, secondo la dottrina e giurisprudenza in vigore, far valere le sue pretese giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

Per contro, nel caso in cui la comunione ereditaria fosse composta esclusivamente da eredi congiunti, l’esecutore testamentario sarebbe ammesso a rappresentarli nell’azione civile.

  1. 7.1.

Il reclamante postula tuttavia l’applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP affermando che “(…) l’esecutore testamentario (…) ha chiaramente interesse a poter prendere parte alla procedura penale nei confronti di PI 2, in proprio nome e per conto degli eredi che da quest’ultima sono stati danneggiati nelle proprie aspettative successorie, posto come l’agire dell’imputata si oppone diametralmente alle ultime volontà del de cujus ed agli interessi economici della Comunione ereditaria. (…). Nella fattispecie risulta quindi evidente che, per permettere agli eredi danneggiati sul piano civile di fare valere le proprie pretese nell’ambito penale, si rende necessario (…) l’intervento dell’esecutore testamentario, al quale deve essere garantito l’accesso agli atti, il diritto alla prova ed il diritto di essere sentito, il diritto di porre domande all’imputato (preteso) erede, limitatamente agli aspetti civilistici. Negare ciò porterebbe a dei risultati inaccettabili, privando di fatto PI 1 e gli altri eredi di tutelare i loro interessi nell’ambito dell’azione civile, tagliando inoltre fuori dalla procedura eredi che, non potendo essere definiti dei congiunti ai sensi dell’art. 110 CP, non avrebbero nemmeno diritto all’azione penale (…)” (reclamo 15/16.11.2021, p.11 s.).

7.2.

Ora, come già sopraindicato, il successore in diritto di una persona fisica o giuridica danneggiata dev'essere considerato quale danneggiato indiretto, che di massima, riservati i casi eccezionali dell'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP, non può costituirsi quale accusatore privato nel procedimento penale.

Con l'art. 121 cpv. 2 CPP, il legislatore ha previsto una seconda eccezione (oltre quella dell’art. 121 cpv. 1 CPP) al principio secondo cui i successori in diritto (quali semplici danneggiati indiretti) non hanno qualità di parte nel processo penale, segnatamente (limitatamente ai diritti procedurali per far valere in via adesiva l'azione civile) per persone fisiche e giuridiche, che, per legge, succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale rispettivamente surrogazione.

7.3.

Ora occorre interpretare l’art. 121 CPP giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo di legge regola il subentro di un erede del de cuius in ambito penale e civile, mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva dell’art. 121 cpv. 1 CPP, già sopra menzionata, non può tuttavia portare all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne l’azione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381).

Peraltro nella sua recente sentenza, più volte sopraindicata, il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità, limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del contendere (decisione TF 6B_1266/2020 del 25.4.2022 consid. 3.8.).

Giungendo a tale conclusione, sarebbero dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.

Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza l’esecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dell’esecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dall’esecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nell’ambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).

La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).

Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 429).

7.4.

All’avv. PR 1, quale esecutore testamentario di †__________, deve dunque essere riconosciuta la legittimazione ad agire civilmente e di disporre dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile giusta gli artt. 122-126 CPP.

  1. Il gravame è accolto.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. All’avv. PR 1 vengono riconosciute congrue ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previ

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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