Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2016.100
Entscheidungsdatum
27.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2016.100

Lugano 27 gennaio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 31 ottobre 2016 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 18 ottobre 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, su istanza del ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Su istanza di RI 1, con decreto del 18 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________in __________, sino a concorrenza di fr. 12'285.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2016 su fr. 12'285.– e dal 13 luglio 2016 su fr. 321.–.

B. In fase di esecuzione del sequestro, il 25 ottobre 2016, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia:

Redditi

Debitore

fr.

4'050.00

85.36%

Coniuge

fr.

660.00

14.64%

Totale

fr.

4'050.00

100.00%

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figli Affitto

fr. fr.

720.00 1'210.00

Costi di trasferta

fr.

646.00

Pasti fuori domicilio Ricerca impiego moglie

fr. fr.

211.00 162.00

Altri

fr.

85.00

Totale

fr.

4'564.00

Esso ha di conseguenza determinato in fr. 3'895.55 il minimo vitale del debitore (4'564.– x 85.36%). Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 25 ottobre 2016 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.

C. Con ricorso del 31 ottobre 2016, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo che venga riformato, nel senso di ridurre i costi di trasferta da fr. 646.– a fr. 580.– mensili e di togliere dal minimo esistenziale della famiglia dell’escusso le poste di fr. 1'210.– per l’affitto, di fr. 85.– alla voce altri e di fr. 162.– per le spese di ricerca d’impiego della moglie.

D. Preso atto delle motivazioni del ricorso, avvalendosi della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17 cpv. 4 LEF, con osservazioni del 9 dicembre 2016 l’UE ha parzialmente riconsiderato la decisione impugnata riducendo i costi di trasferta a fr. 580.– mensili e stralciando dal minimo vitale della famiglia dell’escusso fr. 85.– alla voce altri e fr. 162.– per le spese di ricerca d’impiego della moglie, addivenendo al seguente calcolo del minimo vitale della famiglia dell’escusso:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figli Affitto (spese mutuo)

fr. fr.

720.00 1'100.00

Riscaldamento

fr.

110.00

Costi di trasferta Pasti fuori domicilio

fr. fr.

580.00 211.00

Totale

fr.

4'251.00

Visto l’esito del calcolo, l’UE ha posto sotto sequestro la quota di salario dell’escusso eccedente il suo minimo di esistenza determinato in fr. 3'628.00 (fr. 4'251.– x 85.36%) mensili, notificando questa decisione al datore di lavoro dell’escusso e a quest.ltimo lo stesso 9 dicembre 2016. Le parti non hanno impugnato il provvedimento appena menzionato.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato al patrocinatore del reclamante il 27 ottobre 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Nella fattispecie, come visto, con la nuova decisione del 9 dicembre 2016 l’UE ha accolto tre delle quattro censure sollevate dal ricorrente contro il calcolo del minimo esistenziale del 25 ottobre 2016. Ora, in caso di riconsiderazione parziale l’autorità di vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1). Nel caso in rassegna questa Camera deve quindi ancora pronunciarsi sulla quarta censura volta a togliere dal minimo vitale della famiglia dell’escusso l’importo di fr. 1'210.– computato per l’affitto e le spese di riscaldamento.

  3. Al riguardo, il ricorrente si duole che il debitore non ha prodotto il contratto di locazione e che il documento giustificativo ch’egli allega a comprova del canone di locazione in realtà non menziona alcun riferimento alla locazione. Inoltre l’importo di € 1'000.– è stato erroneamente convertito in fr. 1'210.– sulla scorta di un tasso di cambio superiore a quello effettivo.

4.1 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse all’immobile. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pub­blico e nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (cfr. punto II/1 della Tabella). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid. 3/b; 119 III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), rispettivamente non prima di 6 mesi nell’ipotesi di un carico eccessivo di interessi ipotecari (cfr. DTF 129 III 526 ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16 settembre 2014 consid. 5).

4.2 Nel caso in esame il debitore non risulta pagare alcun canone di locazione ma neppure è proprietario – né lo è la moglie – della casa attualmente adibita ad abitazione coniugale.

a) Infatti come si evince dal contratto preliminare di vendita del 30 marzo 2016 stipulato dalla moglie quale parte “promissaria acquirente”, costei si è obbligata ad acquistare (mentre la parte “promittente venditrice” si è obbligata a vendere) un fabbricato ad uso civile nel Comune di __________ al prezzo di € 290'000.–. Nell’atto notarile è stato previsto che tale importo debba essere soluto dalla parte promissaria acquirente nel seguente modo:

a) € 1'000.– a titolo di caparra confirmatoria entro il 30 aprile 2016;

b) € 12'500.– a titolo di caparra confirmatoria entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

c) € 12'500.– a titolo di caparra confirmatoria entro 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

d) € 60'000.– a titolo di acconto prezzo, infruttiferi di interessi, mediante 60 rate mensili di € 1'000.– ciascuna, a partire dal 1° luglio 2016;

e) € 204'000.– a saldo al momento della stipula dell’atto di vendita definitivo.

Dal contratto emerge che il possesso derivato, e quindi l’effettivo utilizzo, dell’unità immobiliare sarebbe passato alla moglie il 4 aprile 2016 (art. 6).

b) Orbene è di tutta evidenza che le rate mensili di € 1'000.– che la moglie sta versando alla venditrice conformemente all’art. 3 lett. d) del contratto preliminare di vendita permettono alla famiglia dell’escusso di abitare nell’immobile di __________ già dal 4 aprile 2016, dispensandoli dal pagare l’affitto di un altro alloggio, che sennò avrebbe dovuto essere riconosciuto nel computo del minimo vitale. Del resto nel sostentamento assolutamente necessario – vitale – contemplato all’art. 93 LEF rientra il bisogno di alloggio in generale (Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personalité, 1992, n. 325 segg.), qualunque sia la forma ch’esso assuma. Le rate di acconto per l’acquisto di un appartamento che l’escusso già occupa con la famiglia prima del trapasso di proprietà devono essere computate nel minimo esistenziale fino all’importo corrispondente al canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete. Questo perché altrimenti, privandolo della possibilità di far fronte agli impegni assunti, il contratto preliminare decadrebbe di diritto con la conseguenza che l’escusso e la sua famiglia dovrebbero abbandonare la casa attualmente occupata (art. 7) e cercare un’abitazione adeguata alle loro necessità e possibilità, corrispondendone il relativo canone.

c) In concreto il ricorrente non allega – e ancora meno dimostra –che nel luogo o nella regione in cui l’escusso attualmente abita, egli possa trovare un’abitazione ad uso di una famiglia di quattro persone a un costo inferiore a € 1'000.– mensili. La decisione dell’UE resiste quindi alla critica.

d) Per quanto attiene al tasso di conversione in franchi svizzeri, il ricorrente omette di considerare che la somma di fr. 1'210.– computata dall’UE comprende non solo la suddetta rata mensile di € 1'000.– ma pure € 100.– mensili per le spese di riscaldamento dell’abitazione (fattura n. __________ del 9 settembre 2016 della __________), che non appaiono eccessive e devono quindi essere riconosciute. Il tasso di cambio usato dall’UE risulta così dell’1.10 (fr. 1'210/€ 1'100), per nulla “superiore a quello effettivo”, che il ricorrente del resto non quantifica. Anche su questo punto il ricorso è infondato, sicché va respinto nella misura in cui non è divenuto senza oggetto.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

6

III

  • art. 57 III

LEF

LPR

  • art. 3 LPR

LTF

OTLEF

Gerichtsentscheide

11