Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2023.20
Entscheidungsdatum
25.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2023.20

Lugano 25 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Grisanti e Giamboni

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (azione di contestazione della rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27 novembre 2019 dalla

AO 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

AP 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sull’appello del 1° marzo 2023 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel dicembre 2011, il Ministero pubblico del Canton Ginevra ha decretato il sequestro (penale), presso la PI 4, tra l’altro, del conto n. __________ e del contenuto delle cassette di sicurezza n. __________ e __________, tutti intestati a AP 1.

B. Con istanza del 12 febbraio 2018 diretta contro il marito di AP 1, PI 1, la AO 1 (in séguito AO 1) ha chiesto al Tribunale di prima is­tanza del Canton Ginevra di decretare il sequestro secondo la LEF di “tous avoirs et toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, accréditifs, garanties ban­caires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux, etc., au nom de AP 1, mais dont le vé­ritable titulaire est le débiteur, en main de: (I) PI 2 […], Genève, (II) PI 3 […], Zürich, et notamment le compte __________ et les sous-comptes __________, __________, __________ et __________, et les car­tes de crédit __________ et __________ et les com­ptes qui y sont liés, (III) PI 4 […] Lugano, et notamment” il conto già citato, “la carte de crédit __________ et le com­pte qui y est lié” nonché il contenuto delle cassette di sicurezza, il tutto fino a concorrenza di fr. 11'420'701.–. Quale titolo del credito la AO 1 ha indicato il giudizio emesso il 28 febbraio 2012 dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Commercial Court) di Londra e quale causa di sequestro il possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti del debitore (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

Il Tribunale ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno stesso, eseguito il giorno successivo dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) per quanto riguarda i beni da sequestrare situati a Lugano presso la PI 4.

C. Il 5 marzo 2018, l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro (n. __________).

D. Con istanza del 16 marzo 2018, AP 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro allo stesso Tribunale di Ginevra, che l’ha respinta con decisione del 27 maggio 2019.

E. Poiché AP 1 aveva rivendicato il conto presso la PI 4, la carta di credito con i conti d’appoggio e il contenuto delle cassette di sicurezza, ritenuto ch’essi fossero in suo “possesso risp. compossesso”, il 6 novembre 2019 l’UE ha impartito alla AO 1, conformemente a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF, un termine di venti giorni per proporre contro di lei un’azione di contestazione della rivendicazione dinnanzi al giudice di merito, avvertendola che se non l’avesse fatto la pretesa sarebbe stata riconosciuta nella procedura di sequestro in corso.

F. Il 27 novembre 2019, la AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione di contestazione della rivendicazione. Con risposta del 28 gennaio 2020, AP 1 ha chiesto la reiezione della petizione, presentando al contempo un’istanza di sospensione del procedimento (art. 126 CPC) fino alla definizione di un procedimento penale aperto contro PI 1 dal Ministero pubblico ginevrino. L’attrice, nelle osservazioni del 17 giugno 2020, si è opposta alla sospensione del procedimento e nella replica del 3 agosto 2020 si è riconfermata nelle sue conclusioni. Nella duplica del 2 ottobre 2020, la convenuta ha pure ribadito le proprie conclusioni. All’udienza in videoconferenza del 19 gennaio 2021, le parti sono rimaste sulle rispettive, antitetiche posizioni. Hanno fatto lo stesso nelle memorie conclusive, del 25 e 26 febbraio 2021.

G. Nelle more del procedimento civile, con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il Ministero pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrato e la loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa nel procedimento penale); ha poi disposto il dissequestro del contenuto delle cassette di sicurezza e la sua restituzione a AP 1, non appena il decreto fosse passato in giudicato.

H. Statuendo con decisione del 30 gennaio 2023 il Pretore ha dapprima respinto l’istanza di sospensione del procedimento, quindi ha accolto la petizione, accertando che AP 1 non è la reale “proprietaria” del conto sequestrato, della carta di credito e del conto d’appoggio né del contenuto delle cassette di sicurez­za e neppure “di ogni altra relazione” di cui ella è titolare presso la PI 4 “in quanto risultano in realtà essere di proprietà e/o spettanza” del marito. Di conseguenza, il Pretore ha respinto la rivendicazione della convenuta o “qualsivoglia pretesa” da lei formulata su tali beni e ha confermato il sequestro pronunciato dal Tribunale di Ginevra. Ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 7'500.– e un’indennità di fr. 27'000.– a favore dell’attrice.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° marzo 2023 per ottenere la riforma dei dispositivi n. 3 e 4 nel senso di dichiarare la petizione inammissibile, in subordine di respingerla, di constatare ch’ella è la reale proprietaria del contenuto delle cassette di sicurezza, di confermare la sua rivendicazione con conseguente liberazione dei beni depositati e la loro sottrazione dalla procedura esecutiva promossa dalla AO 1 nei confronti di PI 1, di stral­ciare il dispositivo n. 3.3 e di addebitare alla controparte tassa, spese e ripetibili di prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

L. Il 24 marzo 2023, l’appellante ha trasmesso copia del verbale di pignoramento allestito dall’UE il 16 marzo 2023.

M. Con osservazioni dell’11 maggio 2023, la AO 1 ha chiesto in via preliminare di far ordine alla controparte di produrre il testo integrale del decreto d’accusa emesso il 30 giugno 2022 contro PI 1 senza censure né annerimenti, quindi di concederle un congruo termine per prendere posizione sul documento integrale e, in via principale, di respingere l’appello, in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili.

N. Con replica spontanea del 23 maggio 2023, AP 1 ha preso posizione sulla richiesta di produrre il noto documento e per il resto si è riconfermata nella sua posizione. Con la replica ha prodotto una lettera del Ministero pubblico.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni sequestrati (art. 109, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il ricorso in esame è ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC, il valore litigioso, stabilito dal Pretore in fr. 450'000.– e non contestato dalle parti – anzi, confermato esplicitamente da AP 1 (reclamo, n. 2) – superando ampiamente la soglia dei fr. 10'000.–.

1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 31 gennaio 2023, il termine d’im­­pugnazione è scaduto giovedì 2 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

1.3 All’appello sono allegati tre documenti (da 3 a 5) oltre alla sentenza impugnata (doc. 1) e al suo tracciamento (doc. 2).

1.3.1 L’estratto del conto sequestrato (doc. 3) e la copia dell’ordinanza penale emessa il 30 giugno 2022 contro il marito dell’appellante (doc. 4) non sono determinanti per la decisione, le parti concordan­do sui fatti ch’essi dovrebbero provare, ossia il completo “svuotamen­to” del conto, rispettivamente la confisca degli averi sul contro sequestrato e la loro assegnazione all’PI 7 (sotto consid. 4.2.2.2). La loro ammissibilità può quindi restare indecisa, il secondo documento essendo ad ogni modo identico a un documento (n. 22) già ammesso in prima sede (consid. 4.2.1). La sua irrilevanza giustifica d’altronde la reiezione della richiesta preliminare della AO 1 te­sa alla produzione di una versione del decreto d’accusa senza can­cellazioni (le quali, comunque sia, non riguardano la confisca e l’as­­segnazione degli averi depositati sul conto, chiaramente indicate nel dispositivo n. 5). Per gli altri beni rivendicati, l’ordinanza penale, anche senza cancellazioni, si avvera senza interesse (v. sot­to consid. 5.3.2 e 8.2).

1.3.2 Il verbale delle operazioni di pignoramento del 15 febbraio 2023 (doc. 5) e il verbale di pignoramento del 16 marzo 2023 (doc. 6) prodotto dall’appellante con lo scritto del 24 marzo 2023 sono documenti nuovi. L’appellante ritiene dati i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ma motiva la sua allegazione solo in merito al secon­do verbale, rilevando che non aveva la possibilità di produrlo in prima sede dal momento che è stato emesso solo dopo l’emana­zione della sentenza impugnata. Nelle osservazioni, la AO 1 obiet­ta che la pretesa di essere proprietaria del contenuto delle cassette implica giocoforza quella di conoscerli, sicché l’appellante avrebbe potuto e dovuto produrne il dettaglio già in prima sede. Nella replica, l’appellante non si pronuncia su tale obiezione.

In sé, i due verbali sono ammissibili poiché l’appellante li ha prodotti non appena li ha ricevuti, ricordato che in appello i nova devono essere addotti in occasione del primo scambio di allegati (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_451/2020 del 31 marzo 2021 consid. 3.1.1). L’appellante non poteva d’altronde produrli dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto del­le circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC) siccome si tratta di veri nova, ossia di documenti creati dopo la fase di deliberazione in prima sede, il cui sorgere non dipende dalla volontà dell’appellante (al contrario dei cosiddetti “nova potestativi”: DTF 146 III 416 consid. 5.3, pag. 422, in merito all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2023.29 del 2 maggio 2023 consid. 1.2.1). È invece uno pseudo-novum l’allegazione che l’appellante intende dimostrare con questi documenti, ovvero la natura “femminile” o “da donna” degli oggetti depositati nelle cassette di sicurezza. Poiché se ne professa proprietaria, ella non poteva non conoscere il contenuto delle cassette già prima della loro apertura da parte dell’UE il 26 gennaio 2023 e prima dell’inizio della deliberazione in prima sede. Non avendo l’appellante fatto prova della diligenza ragionevolmen­te esigibile tenuto conto delle circostanze, presentandola già in prima sede, l’allegazione si avvera inammissibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC) e i verbali di pignoramento senza rilievo ai fini del giudizio odierno.

  1. Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzio­ne nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin/Strub, Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). La stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione di un diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; DTF 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017 consid. 2; Staehelin/Strub, op. cit., n. 5 ad art. 106).

A prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’uf­ficio d’esecuzione sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova grava sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 82 consid. 2). Il terzo rivendicante deve dimostrare i fatti atti a sostanziare la sua pretesa – comunque presunta se è iscritta nel registro fondiario – e il creditore e/o il debitore devono provare i fatti sui quali poggia la loro contestazione (DTF 117 II 124 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 8.2.2 [non riprodotto in DTF 144 III 541] e della CEF 14.2020.55 del 4 gennaio 2021, consid. 2, massimato in RtiD 2022 II 739, n. 48c; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 109 LEF). Se il contestatore dimostra fatti idonei a creare seri dubbi sulla realtà del diritto rivendicato, spetta al terzo precisare e motivare la legittimità della propria pretesa (DTF 117 II 124 consid. 2; citata 14.2020.55 consid. 2).

  1. Nella sentenza impugnata, il Pretore ha constatato che AP 1 aveva fornito la prova di essere titolare dei beni rivendicati, in quanto titolare dei conti e delle cassette di sicurezza ogget­to del sequestro, sicché andava esaminato se la AO 1 aveva por-tato controprove sufficienti a indebolire la prova principale, tali da far nascere dubbi non irrilevanti sulle pretese della convenuta. Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto assodato che nel 2012 il marito era stato condannato a pagare £ 8'745'464.– alla creditrice, ma ha considerato che la questione da risolvere fosse piuttosto se l’ex moglie aveva funto per lui da “prestanome”, consentendogli di dissimulare i suoi attivi, ciò che non risultava comprovato, da sé solo, né da un provvedimento cautelare del 23 ottobre 2017 (Free­zing Injunction) intesa al blocco dei beni del marito e dell’ex moglie, né da una decisione cautelare del 1° marzo 2018 volta al blocco solo dei beni dell’ex moglie, stante, appunto, la loro natura cautelare. È giunto alla medesima conclusione per altri due documenti, ovvero un atto di un giudice della High Court of Justice di Londra privo di dispositivo condannatorio della parte convenuta e la decisione di reiezione dell’opposizione al sequestro LEF, che hanno ambedue valore solo indiziario, nella misura in cui non sono decisioni in cui la rivendicante è stata “dichiarata debitrice dell’attrice con riferimento agli averi rivendicati”.

Il Pretore ha tuttavia reputato che da quei documenti, unitamente ad altre due Freezing Injunctions del 28 settembre 2017 e 8 febbraio 2018, emerge un insieme d’indizi sufficienti a dimostrare che la rivendicante ha aiutato il marito a dissimulare i suoi beni, “intestandoli a suo nome (anche) nelle relazioni bancarie” sequestrate, o quanto meno a revocare in dubbio l’argomento di lei secondo cui “in tutti questi agiti delittuosi dell’ex marito ella non c’entrava per nulla”. Concludente in tal senso è altresì una segnalazione della PI 4 all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) per sospetti di attività di riciclaggio di denaro effettuate da PI 1 attraverso le relazioni bancarie della convenuta presso quella banca. Il giudice precedente ha menzionato inoltre una risoluzione del consiglio d’amministrazione dell’PI 5, di cui PI 1 era il presidente, che ha conferito alla rivendicante una procura su un conto da aprirsi sempre presso la PI 4, sul quale sono stati versati fr. 1'500'000.–, poi girati sul conto sequestrato, con contestuale chiusura del conto dell’PI 5. Con riguardo al conto d’appoggio, il primo giudice ha rilevato che anch’esso è indicato nella segnalazione al MROS, in base alla quale il conto è da ricondurre alla PI 6, a sua volta riconducibile a PI 1, come risulta dalle altre due decisioni cautelari. Il Pretore ha infine giudicato che i documenti prodotti dalla rivendicante non consentono di “tracciare” (grazie al cosiddetto “paper trail”) gli averi depositati sulle relazioni sequestrate, in particolare non dimostrano che gli averi le spettassero già negli anni ’80, tantomeno alla luce del fatto che sul documento di apertura del conto sequestrato sta scritto che la sussi-stenza della rivendicante sarebbe stata garantita dal suo patrimonio famigliare e dall’attività del marito.

I. Della rivendicazione del conto (n. __________) sequestrato

  1. AP 1 critica dapprima l’argomento del Pretore secondo cui il sequestro esecutivo sarebbe “pre-vigente” al sequestro penale, osservando come il secondo sia cronologicamente anteriore al primo. Ad ogni modo ella contesta che un sequestro esecutivo possa “sopravvivere” a una confisca, ossia “non annichilirsi”, facendo riferimento all’art. 44 LEF, che esclude l’applica­zione della LEF alla realizzazione di beni confiscati in virtù di leggi penali o fiscali, e sostiene che proprio sulla base di tale disposizione lo Stato o il danneggiato godono di un diritto di distrazione sui beni toccati dalla confisca, a discapito degli altri creditori. Ora, poiché con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il Ministero pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrati e la loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa), relativamente a questo bene, la procedura di contestazione della rivendicazione è diventata priva di oggetto. Di conseguenza, al momento della pronuncia della decisione impugnata, il 30 gennaio 2023, l’appellata non ave­va alcun interesse degno di protezione all’ottenimento di una decisione, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’azione per carenza del relativo presupposto processuale.

La AO 1 ribatte che il richiamo dell’art. 44 LEF è errato, poiché il procedimento penale non mirava alla “realizzazione” dei beni rivendicati, bensì alla loro assegnazione all’PI 7, tant’è che la confisca è stata preceduta (anche) da un sequestro penale in vista di confisca. Aggiunge che il procedimento penale non mirava affatto ad accertare la titolarità dei beni rivendicati.

4.1 Il giudice entra nel merito dell’azione solo se sono dati i presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC; sentenze della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c, e 14.2017.97 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). Non deve però ricercare sua sponte i fatti che fondano i presupposti processuali nelle procedure in cui si applica la massima attitatoria (DTF 141 III 294 consid. 6.1; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 4 ad art. 60 CPC; Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 10 ad art. 60 CPC), bensì quelli che ostacolano la ricevibilità, senza tuttavia essere tenuto a condurre indagini approfondite (sentenza del Tribunale federale 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, RSPC 2018, 86 n. 2061, consid. 3.4.2; Copt/ Chabloz in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 60 CPC, con una critica al n. 4). Spetta alle parti allegare e contestare i fatti determinanti, in linea di principio fino al termine delle arringhe finali o alla scadenza del termine per presentare le conclusioni scritte, il giudice potendo però tenere conto d’ufficio di allegazioni o mezzi di prova successivi se la loro tardiva invocazione non è abusiva (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 60). I fatti ostativi possono però essere prodotti fino all’inizio della deliberazione della senten­za in virtù dell’art. 229 cpv. 3 CPC (Domej in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 60 CPC; Williseger in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 48 ad art. 229 CPC). I presupposti processuali – e in particolare l’interesse degno di protezione – devono di principio essere dati al più tardi al momento dell’emanazione del giudizio (DTF 140 III 159 consid. 4.2.4; Copt/ Chabloz, op. cit., n. 6 ad art. 60; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 e n. 13 ad art. 60; Gehri, op. cit., n. 5 ad art. 60).

4.2 Nel caso in esame, ancora alla fine della fase dibattimentale l’at­trice poteva far valere un interesse degno di protezione sul conto sequestrato, tanto che nelle sue conclusioni scritte del 25 febbraio 2022 la convenuta chiedeva di respingere l’azione e non di dichiararla irricevibile. Lo ha fatto solo con l’istanza dell’11 luglio 2022, con la quale ha postulato l’assunzione agli atti dell’Ordonnance pé­nale emanata il 30 giugno 2022, con cui il Ministero pubblico ginevrino ha disposto la confisca del conto sequestrato a favore del­l’PI 7 e la restituzione del contenuto delle cassette di sicurez­za a lei (convenuta). Ritenendo adempiuti i presupposti dell’art. 229 CPC, il Pretore ha accolto l’istanza, assumendo l’ordinanza quale doc. 22 (dispositivo n. 2), pur considerando che ciò non significava che la causa fosse diventata priva di oggetto, “stante la già menzionata pre-vigenza del sequestro esecutivo, che resta di attualità”.

4.2.1 Ci si potrebbe invero chiedere se le allegazioni contenute nell’i­­stanza dell’11 luglio 2022 e l’ordinanza annessa erano davvero ricevibili ai sensi dell’art. 229 CPC. In tutte e tre le ipotesi contemplate (ai cpv. 1-3) i nova sono ammissibili solo fino alla deliberazione, o meglio prima dell’inizio della deliberazione (DTF 138 III 788 consid. 4.2, pag. 790), o ancora, in altri termini, prima della fine della fase dibattimentale (Sogo/Naegeli in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 10b e 18 ad art. 229 CPC; Heinzmann/Pasquier in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 13 e 19 ad art. 229 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 229; contra: Trez­zini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 30 ad art. 229 CPC, che però non motiva il regime più favorevole riconosciu­-to ai nova giusta i cpv. 1 e 2 rispetto a quelli del cpv. 3). Orbene, nel verbale del 19 gennaio 2021 (act. V) il Pretore aveva deciso che la causa era matura per il giudizio, che sarebbe stato emanato dopo la presentazione delle memorie conclusive. Tuttavia, poiché il presupposto dell’interesse degno di protezione va esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa, di principio anche se il suo difetto non è stato rilevato dal giudice precedente (DTF 133 III 539, consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_176/2019 del 2 settembre 2019, consid. 4.3; Copt/Chabloz, op. cit., n. 7 ad art. 60), appare invero sensato ammetterne l’allegazione e la dimostrazione fino all’emanazione del giudizio, tanto più che, in concreto, l’attrice non ha contestato formalmente la decisione del Pretore di assumere agli atti l’Ordonnance pénale del 30 giugno 2022 (limitandosi a criticare la forma parziale del documento prodotto).

4.2.2 Ciò posto, è però errata la motivazione addotta dal Pretore per ammettere la sussistenza di un interesse dell’attrice dopo la confisca del conto sequestrato e la sua assegnazione all’PI 7.

4.2.2.1 Giusta l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ot­tobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali; tale è il caso, tra l’altro, per la confisca di valori patrimoniali giusta gli art. 70 cpv. 1 e 72 CP. In virtù dell’art. 44 LEF, la decisione di confisca di valori patrimoniali conferisce dunque allo Stato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) dei beni confiscati (sentenza del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio 2020, consid. 3.2.1) in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; sentenze della CEF 15.2018.96 del 23 aprile 2019 consid. 3 e 15.2014.138 del 23 marzo 2015 consid. 5, RtiD 2015 II 880 n. 48c e riferimenti citati). Fatti salvi casi di manifesta illiceità che determinano la nullità della confisca, le autorità di esecuzione e fallimenti e i creditori possono contestare la decisione di confisca solo con i rimedi di diritto previsti dal diritto penale (DTF 131 III 652 consid. 3.1). La confisca penale rende indisponibile il valore patrimoniale confiscato, di modo che il suo pignoramento, sequestro o inserimento nella massa fallimentare, anche se è stato decretato prima di un eventuale sequestro penale ordinato a garanzia della confisca (DTF 131 III 652 consid. 3.1), diventa privo d’oggetto senza che lo Stato debba rivendicare il suo diritto di distrazione nel senso degli art. 106 segg. LEF (citata 5A_133/2019 consid. 3.2.1 e 3.2.2).

La confisca penale, a ben vedere, non opera in sé un trasferimen­to della proprietà o titolarità del valore patrimoniale confiscato nel patrimonio dello Stato, ma gli conferisce solo il potere di disporne (DTF 137 IV 33 consid. 9.4.4; decisione del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio 2020, consid. 3.1.2; imprecise: citate 15.2018.96 consid. 3 e 15.2014.138 consid. 5), come visto senza riguardo ai diritti dei creditori nell’esecuzione per debiti o nel fallimento. Solo la realizzazione del valore confiscato, la sua assegna­zione (senza preventiva realizzazione) al danneggiato (art. 73 cpv. 1 lett. b CP) o la devoluzione allo Stato, in linea di massima dopo la scadenza del termine quinquennale assegnato alla parte lesa o ai terzi per chiedere la restituzione in ripristino della situazione legale (art. 70 cpv. 1 e 4 CP; Hirsig-Vouilloz in: Commentaire romand, Code pénal I, 2ª ed. 2017, n. 46 ad art. 70 CP), lo fanno uscire dal patrimonio dell’imputato per farlo entrare in quello del­l’aggiudicatario o acquirente, rispettivamente del danneggiato o dello Stato.

4.2.2.2 Per quanto attiene alla fattispecie, non è contestato, e risulta dal­l’Ordonnance pénale (doc. 22), che gli averi sul conto sequestrato (e su un altro conto presso la PI 4 il cui riferimento è cancellato) sono stati non solo confiscati, ma anche assegnati all’PI 7 (e a essa trasferiti, tranne la parte versata alla PI 6 in forza di un suo diritto di pegno), di modo che non fanno più parte del substrato esecutivo, ma neppure del patrimonio dell’escusso (né di quello – a dire di lei – dell’appellante). Il sequestro LEF è così diventato senza oggetto, come pure la procedura di contestazione della rivendicazione di AP 1, ciò che il Pretore avrebbe dovuto accertare d’ufficio (art. 60 CPC), dichiarando l’azione irricevibile (art. 59 al. 1 CPC).

4.2.2.3 È irrilevante al riguardo che il procedimento penale mirasse all’as­segnazione all’PI 7 degli averi sul conto, e non alla loro “realizzazione” o alla determinazione della loro titolarità. Fatto sta che l’oggetto del sequestro e della causa di rivendicazione è venuto meno, come, di conseguenza, l’interesse giuridicamente protetto dell’attrice.

4.2.2.4 La AO 1 ritiene di aver tuttora un interesse degno di protezione, giuridico e di fatto, a far constatare che PI 1 è il vero titolare o avente diritto economico degli averi, a prescindere dalla loro assegnazione all’PI 7, poiché in caso di accoglimento del­l’azione, potrebbe far valere nei confronti di lui un credito risarcitorio per il danno subìto a causa dell’assegnazione degli averi alla banca.

Essa misconosce però che la procedura di rivendicazione o di con­testazione della rivendicazione non serve ad accertare in modo definitivo chi è titolare del diritto rivendicato o di cui è contestata la rivendicazione, bensì a stabilire se di tale diritto si deve oppure no tenere conto nell’esecuzione (DTF 144 III 198 consid. 5.1.1), l’esame della titolarità avvenendo solo in via incidentale (sentenza del Tribunale federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001), ovvero senza effetto di giudicato al di fuori dell’esecuzione in cui è pronunciata (DTF 116 III 111 consid. 4/c, pag. 119), perlomeno se l’attore, come nella fattispecie, non ha convenuto il debitore (sentenza della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017, consid. 7, e sotto consid. 8.1). Anche sotto questo profilo la AO 1 non ha pertanto alcun interesse degno di protezione a un esame della petizione nel merito, per tacere del fatto che non è dato di capire quale interesse concreto possa avere a far valere un credito risarcitorio contro PI 1 allorquando è titolare di un credito già accertato giudizialmente e posto in esecuzione.

4.2.3 Stabilita la decadenza dell’interesse degno di protezione dell’at­trice, non si può non rilevare che nemmeno l’appellante aveva alcun interesse degno di protezione a impugnare la decisione laddove respinge la sua rivendicazione e conferma il sequestro del conto (dispositivi n. 3.2 e 3.3), dal momento che il provvedimento è diventato senza oggetto. Vanta però ancora un interesse a contestare l’accertamento della “proprietà” del conto a favore di PI 1 (dispositivo n. 3.1) e il dispositivo (n. 4) sulle spese e ripetibili (v. sotto consid. 8 e 9).

II. Della rivendicazione del contenuto delle cassette di sicurezza

  1. AP 1 lamenta che il Pretore non ha speso una parola sul motivo per cui il contenuto delle cassette di sicurezza apparterebbe ad PI 1, invece che a lei, e, di conseguenza, invoca una violazione del suo diritto di essere sentita. Ad ogni mo­do, ella ricorda di essere l’unica controparte della PI 4 nel contratto di locazione delle cassette di sicurezza e sostiene che in qualità di conduttrice è l’esclusiva posseditrice di ciò che vi è custodito, sicché, richiamato l’art. 930 cpv. 1 CC sulla presunzione della proprietà in favore del possessore di una cosa mobile, considera pacifico di essere presunta proprietaria dei beni. Afferma che in forza di tale presunzione, valida quale prova, sarebbe spettato alla AO 1 fornire la controprova, ciò che però essa non ha fatto, giacché in merito non ha formulato alcuna considerazione, tutte le sue allegazioni riferendosi invece al conto sequestrato, né ha fornito alcun mezzo di prova, se non un atto giudiziario diverso da una decisione (doc. P), che il primo giudice ha giustamente valutato non vincolante proprio per questa sua mancante qualità. Ag-giunge che l’unico collegamento tra le cassette e il conto seque-strato è il fatto che il loro nolo viene addebitato sul conto, circostanza che giudica insufficiente a ritenere che i beni appartengano in realtà a suo marito. Il primo giudice avrebbe pertanto dovuto respingere l’azione.

5.1 Giusta l’art. 8 CC, chi vanta un diritto ha l’onere di provare i fatti dai quali lo deduce. È il caso anche per la proprietà di una cosa mobile o di un animale. Per adempiere il proprio onere probatorio, il sedicente proprietario, se ha acquistato la proprietà a titolo derivativo (art. 714 cpv. 1 CC), deve provare che tutti i precedenti proprietari, fino a chi ha acquistato la proprietà a titolo originario, era­no realmente tali. Poiché una simile prova è di regola molto difficile, se non impossibile (probatio diabolica), per alleggerire l’onere probatorio del sedicente proprietario, la legge gl’impone provvisoriamente – ossia riservata una successiva confutazione – di provare soltanto il valido ottenimento del possesso (art. 714 cpv. 2 e 930 cpv. 1 CC) (tra altri: Ernst/Zogg in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 2 ad art. 930-937 CC; Stark/Linden­mann, Berner Kommentar – Der Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4a ed. 2016, n. 3 e 23 ad art. 930-937 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 13 ad art. 930 CC;), motivo per cui, secondo l’art. 930 CC, si presume che il possessore di una cosa mobile ne sia anche il proprietario (cpv. 1) e che ogni precedente possessore è stato proprietario al tempo del suo possesso (cpv. 2).

La presunzione vale però solo se le circostanze in cui il possesso è stato ottenuto, considerate nel loro insieme (ad es. Ernst/Zogg, op. cit., n. 20 ad art. 930), consentono di concludere che il possessore ne è realmente proprietario, fatta salva una successiva confutazione. Così, il possesso ottenuto violentemente, clandestinamen­te (DTF 68 II 24 consid. 4) oppure equivocamente esclude la presunzione (DTF 141 III 7 consid. 4.3; sentenze del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 8.2.2 [non pubblicato in DTF 144 III 54] e della CEF 14.2016.121 del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 739 n. 41c, consid. 5, e 14.2015.7 del 29 aprile 2015, consid. 6, massimata in RtiD 2015 II 922 n. 67c). L’ottenimen­­to del possesso è equivoco segnatamente quando le circostanze in cui è avvenuto sono poco chiare oppure quando è suscettibile di più spiegazioni. In tal caso, il possessore non può limitarsi a invocare la presunzione. Si può esigere ch’egli alleghi e sostanzi le circostanze in cui ha ottenuto il possesso (DTF 141 III 7 consid. 4.3; citate 5A_113/2018 consid. 8.2.2 e 14.2016.121 consid. 5), fornen­do perlomeno un “inizio” di prova (sentenza del Tribunale federale 5A_480/2020 del 19 novembre 2020, consid. 3.2), in particolare quando è in grado di farlo meglio di chi contesta la presunzione (sentenza del Tribunale federale 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, consid. 6.2). Ad ogni modo, chi contesta la presunzione de­ve allegare e provare le circostanze che confutano il valido ottenimento del possesso; non deve però provarle con il grado della certezza se le circostanze allegate dal possessore depongono di primo acchito contro la presunzione (DTF 141 III 7 consid. 4.3; citata 5A_ 113/2018 consid. 8.2.2).

Per decidere su di un’azione di rivendicazione, nell’esecuzione in via di pignoramento o di sequestro occorre prendere in considerazione i rapporti di proprietà, e se del caso di possesso, al momento del pignoramento o del sequestro (cfr. DTF 123 III 367 consid. 3/b; citate 14.2016. 121 consid. 5 e 14.2015.7 consid. 6). Il giudice dispone al riguardo di un ampio potere d’apprezzamento (art. 4 CC; fra tanti: Ernst/ Zogg, op. cit., n. 20 ad art. 930).

5.2 Nella fattispecie, la motivazione del Pretore appare effettivamente lacunosa con riguardo alla proprietà del contenuto delle cassette di sicurezza. Dopo aver dato atto alla convenuta di aver dimostra­to di essere proprietaria dei beni sequestrati nella sua qualità di titolare delle cassette di sicurezza (pag. 2 in fondo), egli ha ritenu­to che l’insieme dei documenti prodotti dall’attrice costituisse una sufficiente controprova del chiaro coinvolgimento della convenuta nelle faccende dell’ex marito e del suo contributo a dissimularne i beni, “intestandoli a suo nome (anche) nelle relazioni bancarie” sequestrate (pag. 5). I documenti presi in considerazione dal giudice precedente (le Freezing Injunctions [doc. D, E, H e I] e le decisioni del giudice della High Court of Justice di Londra [doc. P, §§ 159-163]] e di reiezione dell’opposizione al sequestro LEF [doc. Q]) non si riferiscono però esplicitamente alle cassette di sicurezza, o quanto meno il Pretore non ha specificato in quale modo essi indizierebbero un diritto di proprietà dell’ex marito sui beni poi depositati nelle cassette intestate all’ex moglie.

Il diritto di essere sentita della convenuta si appalesa quindi violato, ma siccome l’appellante non chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al primo giudice, bensì unicamen­te di riformarla, nulla osta a che la Camera si pronunci essa stessa nel merito (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC) sulla base dei fatti accertati dal Pretore, di cui le parti non chiedono un complemento (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC a contrario), e delle allegazioni, in fatto e in diritto, rinnovate dalle parti in seconda sede. Di principio, non spet­ta infatti all’autorità di ricorso ricercare nell’incarto di primo sede mezzi di attacco, di difesa o di prova non riproposti in seconda sede (cfr. DTF 144 III 394 consid. 4.2; sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid. 6.4/c).

5.3 Nelle osservazioni all’appello, la AO 1 sostiene che la produzione del dettaglio dei beni custoditi soltanto in seconda sede è tardiva e che se l’appellante ignorava il contenuto delle cassette prima dell’allestimento dei verbali censurati ciò confermerebbe che il ve­ro proprietario è l’ex marito. Aggiunge ch’ella non ha giustificato il modo di acquisto dei beni né ha prodotto le relative fatture, ancorché sia impensabile che non le abbia conservate, giacché trattasi di beni di lusso.

5.3.1 Dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominante già esposta in precedenza (sopra consid. 5.1) si può dedurre che il rivendicante non deve comprovare solo di essere di fatto il possessore del bene rivendicato, ma altresì, in riduzione teleologica del testo indiscriminato dell’art. 930 cpv. 1 CC, il carattere giuridicamente regolare del suo possesso, ovvero univoco, non violento e non clandestino (sul doppio oggetto della prova della base della presunzione: Ernst/ Zogg, op. cit., n. 28 ad art. 930); si parla anche di possesso “qualificato” (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6a ed. 2019, titolo ai n. 501 segg.; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 930) per opposizione alla semplice detenzione (v. Stark/Lindenmann, Berner Kommentar – Der Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4a ed. 2016, n. 50-51 ad art. 930-937 CC, che distinguono tra possesso [“Besitz”] giusta l’art. 930 CC e detenzione [“Gewahrsam”] nel senso degli art. 107 cpv. 1 n. 1 e 108 cpv. 1 n. 1 LEF). La prova del carattere qualificato del possesso presuppone perlomeno che chi lo invoca a dimostrazio­ne dell’affermato diritto di proprietà ne esponga la causa e in caso di contestazione ne fornisca la prova (già citate DTF 141 III 7 consid. 4.3 e 5A_113/2018 consid. 8.2.2). Sarebbe del resto nella maggior parte dei casi impossibile per il creditore verificare e contestare la regolarità del possesso del rivendicante se questi potesse non indicarne la causa. È pertanto solo se il rivendicante ha allegato sufficienti spiegazioni sull’origine del suo possesso che sorge l’o­ne­re per chi contesta la rivendicazione di portare controprove circa eventuali vizi del possesso (Steinauer, op. cit., n. 505; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 930).

5.3.2 Nel caso in rassegna AP 1 non ha mai spiegato l’origine del suo affermato possesso. Solo in sede di appello ella ha prodotto due verbali con la lista dei beni custoditi, ma a prescindere dall’inammissibilità delle sue tardive allegazioni (sopra consid. 1.3.2) neppure in tale occasione ha dato indicazioni sul modo in cui è venuta in possesso degli oggetti né sulle circostanze del loro deposito nelle cassette di sicurezza, malgrado l’attrice aves­se sostenuto in prima sede che erano di proprietà dell’ex marito. Non ha, in altri termini, dimostrato di averne il possesso qualificato giusta l’art. 930 cpv. 1 CC né, dunque, di esserne la proprietaria. La decisione 30 giugno 2022 del Ministero pubblico ginevrino di levare il sequestro delle cassette di sicurezza e di restituirgliene il contenuto (doc. 4 accluso all’appello, dispositivo n. 6) non fornisce, nelle sue parti non cancellate, indicazioni sull’origine del suo possesso, che in ogni caso potevano – e quindi dovevano – essere addotte dalla convenuta già in prima sede. Nella sua generalità, anche l’allegazione secondo cui il regime matrimoniale tra lei e il marito era quello della separazione dei beni non basta a capire come ella ha acquistato il possesso degli oggetti rivendicati. La decisione impugnata va pertanto confermata nel suo esito.

III. Della rivendicazione della carta di credito e del conto d’ap­poggio

  1. A proposito della carta di credito, AP 1 asserisce che la prima non ha alcun valore intrinseco, salvo il materiale di cui è composta, tanto più se è collegata, come in concreto, a un conto vuoto; essa è pertanto impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 LEF (recte: cpv. 2 circa l’impignorabilità dei beni dal valore inferio­re alle spese di realizzazione). Precisa che la carta è già bloccata dal 2011. Da ultimo, afferma che “anche a voler ritenere che la carta di credito sia riconducibile a PI 6, non si capisce come una carta riconducibile a una società possa diventare di proprietà di una persona fisica, ancorché legata a quest’ultima società, oltretutto nell’ambito di una procedura ex art. 106 segg. LEF che neppure coinvolge la precitata società”. Il Pretore avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile, subordinatamente respingere l’azione con riferimento alla carta.

6.1 A parte il fatto che la questione della pignorabilità non rientra nella competenza del giudice chiamato a dirimere una controversia di rivendicazione (citata 14.2016.121, consid. 7; Bohnet/Christinat, Actions civile, vol. I: CC et LP, 2a ed. 2019, n. 2a ad § 71; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF) e non può essere discussa da un terzo non parte alla procedura esecutiva (sentenza della CEF 14.2021.141 del 15 apri­le 2022, RtiD 2022 II 738 n. 47c, consid. 5), l’appellante non spie­ga quale interesse giuridicamente protetto possa avere a rivendicare un oggetto di cui essa stessa sostiene l’assenza di valore di realizzazione. L’appello è inammissibile su questo punto.

6.2 Comunque sia, l’appellante non allega né dimostra di essere stata in possesso della carta di credito al momento del sequestro e siccome il verbale di sequestro non è stato prodotto non è neanche possibile determinare se e in mani di chi l’ufficio d’esecuzione l’ab­bia sequestrata. Ella pare considerare possibile che fosse “ricon-ducibile” alla PI 6 e non all’ex marito. Pare dimenticare che incombeva a lei dimostrare di esserne la proprietaria o quanto meno la regolare posseditrice. Anche nel merito l’appello sarebbe risultato al riguardo privo di possibilità di successo.

  1. L’appellante non rivendica più il conto d’appoggio cui è legata la carta di credito, ambedue oggetto del sequestro LEF, che allega essere vuoto (appello ad n. 15). La decisione appellata può quindi rimanere invariata su questo punto.

IV. Della contestazione dell’accertamento di proprietà

  1. Da ultimo, AP 1 rimprovera al primo giudice di aver “constatato che [ella] non risulta essere la reale proprietaria […] ogni altra relazione aperta a [suo] nome nei libri della PI 4 a Lugano in quanto risultano in realtà essere di proprietà e/o spettanza del Signor PI 1” (dispositivo n. 3.1). Secondo lei, il Pretore si è pronunciato su beni diversi da quelli oggetto della procedura di contestazione della rivendicazione e ha violato il suo diritto di essere sentita, poiché non ha specificato a quali beni si riferisse.

La AO 1 obietta di aver sempre, coerentemente, chiesto prima il sequestro, poi l’accertamento dell’appartenenza ad PI 1 di tutti i suoi averi presso la PI 4, conosciuti o sconosciuti che fossero, e di aver ottenuto quanto richiesto. Aggiunge che è oramai chiaro che l’appellante aveva acceso un altro conto presso la PI 4, “conto che tuttavia è stato volontariamente censurato/annerito dall’appellante”.

8.1 Per sua natura, la rivendicazione non serve ad accertare in modo definitivo chi è titolare del diritto rivendicato o del diritto di cui è contestata la rivendicazione, bensì a stabilire se della pretesa del terzo rivendicante si deve oppure no tenere conto nell’esecuzione (art. 107 cpv. 5 e 108 cpv. 3 LEF; sopra consid. 4.2.2.4). Il dispositivo principale deve quindi, in linea di massima, solo stabilire se il bene pignorato o sequestrato è svincolato dal pignoramento o dal sequestro, oppure se dev’esserne tenuto conto nel proseguo dell’ese­cuzione. Parte della dottrina e la giurisprudenza di questa Camera ammette che il giudice possa statuire anche sulla questione materiale della proprietà o titolarità del diritto patrimoniale rivendicato a condizione che l’attore (o il convenuto in via riconvenzionale) abbia formulato una conclusione espressa al riguardo e che il debitore sia stato convenuto (sentenza della CEF 14.2016.199 del 27 gennaio 2017 consid. 4.1, massimata in RtiD 2017 II 900 n. 63c; Bohnet/Christinat, op. cit., n. 5-7 ad § 71; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 51 ad § 24; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 61 ad art. 106 LEF; non si pronunciano: DTF 140 III 355 consid. 2.3.3, pag. 363; Vock/Meister-Mül­ler, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.4 ad § 19, pag. 189; contra: A. Staehelin/Strub in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 e 30 ad art. 109 LEF; Zondler in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 1 ad art. 109 LEF; Rohner in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 109 LEF).

Nel caso concreto, l’escusso PI 1 non è parte della procedura di rivendicazione, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda di accertamento del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati. L’appellante ha un interesse legittimo a far annullare il relativo dispositivo (n. 3.1) per quanto attiene ai beni custoditi nelle cassette di sicurezza, onde evitare che passi in giudicato anche all’infuori dell’esecuzione. La censura va dunque accolta.

8.2 Sempre per la sua natura, l’azione di rivendicazione può vertere solo su beni pignorati o sequestrati rivendicati da terzi. Non risulta che l’appellante abbia rivendicato altri conti o attivi presso la PI 4 all’infuori di quelli finora menzionati. Il Pretore non doveva pertanto statuire su “ogni altra relazione” aperta a nome dell’appellan­­te nei libri della banca, che pur risultando oggetto del decreto di sequestro (che usa l’avverbio “notamment” in merito agli attivi di AP 1 presso la PI 4) non sono appunto rivendicati. La richiesta della AO 1 volta a conoscere il numero dell’altro conto confiscato esula dalle questioni che rientrano nella competenza della Camera in questa sede; va sottoposta semmai all’uffi­cio d’esecuzione.

V. Della conclusione, delle spese e ripetibili e del valore litigioso

  1. Riassumendo, l’appello, nella misura in cui è ricevibile (ciò che non è il caso della censura relativa alla carta di credito [consid. 6.1]), va parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata va riformata nel senso di un suo accoglimento parziale, limitatamente ai beni custoditi nelle cassette di sicurezza (consid. 5.3.2), alla carta di credito e al conto d’appoggio, mentre la petizione va dichiarata irricevibile con riguardo al conto sequestrato (consid. 4.2.3) e annullato il dispositivo n. 3.1 sull’accertamento della proprietà dei beni rivendicati (consid. 8.1).

  2. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). L’appellante risulta vincente sulla questione del conto sequestrato, ma con un guadagno nullo dal profilo patrimoniale, dal momento che gli averi sono stati confiscati a favore di terzi, e su quella dell’accertamento della proprietà dei beni rivendicati, ancorché con un vantaggio concreto molto limitato, sicco­me i beni custoditi andranno verosimilmente realizzati, mentre la carta di credito e il conto d’appoggio non hanno secondo la stessa appellante alcun valore; soccombe invece per quanto riguarda gli altri beni rivendicati. Tutto sommato, le soccombenze di ambedue le parti si equivalgono, anche tenuto conto del dispendio lavorativo dedicato dalle stesse e dai giudici di prima e seconda sede alle diverse questioni controverse.

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 450'000.– (sopra consid. 1), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 3 e 4 della decisione impugnata sono annullati e così riformati:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è parzialmente accolta.

3.1 Di conseguenza, la pretesa di AP 1 sulla carta di credito n. __________ e sul conto bancario al quale la carta è legata, aperto presso la PI 4, nonché sul contenuto delle cassette di sicurezza n. 14 e 20 a lei intestate presso la stessa banca, non è riconosciuta nella procedura di sequestro n. __________ eseguito dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.

3.2 La pretesa di AP 1 sul conto n. __________ oggetto del sequestro n. __________, come il sequestro stesso, sono senza ogget­to.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 7'500.–, da anticipare dall’at­­trice, sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 11'000.– relative al presente giudizio sono poste a carico delle parti metà ciascuno, com-pensate le ripetibili. La AO 1 è tenuta a rifondere a AP 1 la metà dell’anticipo di fr. 11'000.– da lei prestato.

  3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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