Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2016.68
Entscheidungsdatum
19.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2016.68

Lugano 19 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 18 agosto 2015 dalla

CO 1, (patrocinata dall’avv. PA 2,) e dall’ avv. CO 2,

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 21 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 (in seguito “il trust”) e la Comunione ereditaria fu J__________ __________ (composta dalla moglie __________ __________ e dai tre figli __________, __________ e __________), per cui agiva l’esecutore testamentario avv. CO 2, hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 740'000.– oltre agli interessi del 5% dall’11 agosto 2014, indicando quale titolo di credito: “Contratto di prestito (mutuo 312 ss CO) avente per oggetto l’importo di CHF 740'000.–. Termine di restituzione giunto infruttuosamente allo scadere in data 11.08.2014”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 agosto 2015 il trust e l’avv. CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 settembre 2015. In sede di replica e di duplica rispettivamente del 23 ottobre e del 10 novembre 2015, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 10 marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità di fr. 3'700.– a favore delle istanti.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto 23 marzo 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 12 aprile 2016, il trust e l’avv. CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 l’11 marzo, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, l’avviso di pignoramento provvisorio del 16 marzo 2016 (doc. 2) accluso al reclamo è un documento nuovo e pertanto irricevibile, che va estromesso dall’incarto.

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto che la convenzione confidenziale (“Vertrauliche Vereinbarung”), sottoscrit­ta il 9 marzo 2007 da RE 1 e da __________ F__________, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione, poiché dallo stesso si deduce che all’escusso è stato concesso e già versato un mutuo di fr. 740'000.–, considerando “irrilevante” il fatto che il riconoscimento di debito sia stato inserito nel contesto di un accordo di compravendita relativo ad altre e diverse questioni per le quali – almeno apparentemente – solo il trust sembra essere la parte contrattuale e non invece il defunto __________ F__________, che ha sottoscritto l’accordo per il trust. Decisivo per il primo giudice non è di sapere se F__________ abbia firmato il contratto di mutuo per sé, in veste di rappresentante della sua società o per entrambi, ma il fatto che l’escusso abbia riconosciuto di aver ricevuto la somma e di essere così debitore sia nei confronti del trust che di __________ F__________.

Pur riconoscendo che dal tenore dell’accordo non era possibile dedurre in che misura le parti avessero contribuito a trasferire l’importo in mutuo a RE 1, il Pretore ha nondimeno concluso che entrambi i mutuanti fossero vincolati da un rapporto di società semplice, e ciò anche a fronte della denominazione di “Gesamtdarlehen” presente nell’accordo. Egli non ha pertanto seguito la tesi dell’escusso secondo cui il mutuo non sarebbe stato disdetto dalla società ma solo dal defunto F__________ tramite il suo esecutore testamentario, ritenendo quest’ultimo legittimato ad agire per tutti i soci e ciò anche sulla base della procura conferitagli dal trust. Osservando infine come la compensazione del mutuo col ricavo della vendita del quadro oggetto della “Vertrauliche Vereinbarung” fosse stata indicata quale mera possibilità di restituzione e non come condizione, il magistrato ha in definitiva accolto l’istanza.

  1. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver ritenuto che il defunto __________ F__________ avesse sottoscritto la convenzione a titolo personale anziché quale procuratore della fondazione __________ F__________ (in seguito “la fondazione”) e del trust, società quest’ultima che appartiene alla fondazione e non a __________ F__________. I suoi eredi (per il tramite dell’esecutore testamentario) – a detta del reclamante – non possono quindi vantare alcun credito personale nei suoi confronti, l’unica sua controparte essendo il trust. Egli contesta d’altron­­de l’esistenza di una società semplice tra __________ F__________ e il trust, osservando che se le parti fossero effettivamente vincolate in tal senso l’esecutore testamentario avrebbe dovuto agire per entrambe e non – come si evince dallo scambio di corrispondenza agli atti – chiedendo la restituzione del mutuo unicamente a nome e per conto della comunione ereditaria sul conto bancario intestato a quest’ultima. Ribadendo infine che la restituzione del mutuo è subordinata alla vendita del quadro, non ancora avvenuta, e considerata la mancata disdetta da parte del trust che il reclamante ritiene essere la sua unica controparte contrattuale, egli conclude per l’inesigibilità del credito posto in esecuzione.

  2. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629 consid. 2 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 3.2).

5.2 Nel caso concreto, non è contestato che la firma in calce alla convenzione del 9 marzo 2007 (doc. B) sia stata apposta, oltre che da __________ F__________, anche da RE 1. Controverse nella fattispecie sono anzitutto l’identità tra escutenti e creditori della pretesa menzionata al punto 5 del suddetto accordo, così come la sua esigibilità.

5.3 La clausola su cui gli istanti fondano la loro pretesa è contenuta in un contratto di compravendita (la “Vertrauliche Vereinbarung” appunto) tra la fiduciaria (“Treuhand”) CO 1 in veste di acquirente (“Käufer”) e rivenditrice (“Wiederkäufer”) da una parte e RE 1 in qualità di venditore (“Verkäufer”) dall’altra, avente per oggetto un quadro di M__________. Secondo il punto 5 del contratto il mutuo complessivo di fr. 740'000.– concesso al venditore fino a quel momento dal trust o da __________ F__________ per diversi investimenti ed esborsi può essere compensato dalla fiduciaria con il prodotto della vendita spettante al venditore in caso di rivendita (“Das bis heute dem “Verkäufer” von der “Treuhand” oder von Herrn __________ F__________ gegebene Gesamtdarlehen von 740'000.– SFR für diverse Investitionen und Auf­wendungen kann von der “Treuhand” im Wiederverkaufsfalle mit dem “Verkäufer” zustehenden Verkaufserlös verrechnet werden”, doc. B).

a)Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dal­l’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4).

b) Nella fattispecie neppure l’escusso contesta di avere ricevuto fr. 740'000.– a titolo di mutuo né di essere obbligato a restituirli. Sostiene però che l’unico creditore nei suoi confronti – e quindi la sola parte contrattuale cui è tenuto a rimborsare il mutuo – sia il trust, poiché, a suo dire, __________ F__________ avrebbe sottoscritto l’accordo solo in veste di procuratore della fondazione e del trust e non a titolo personale. Sennonché questa sua conclusione non trova conferma nel punto 5 dell’accordo, il cui testo precisa, come visto, che il mutuo assommante fino a quel momento a complessivi fr. 740'000.– (“Gesamtdarlehen von 740'000.– SFR”) era stato concesso dalla società o (“oder”) da “J__________ F__________”. Ciò non lascia ombra di dubbio sul fatto che entrambi hanno contribuito alla costituzione del mutuo, seppure in una rispettiva proporzione non precisata. Nulla cambia a questa conclusione lo scritto 13 gennaio 2015 della fondazione (doc. 2 prodotto dall’escusso in prima sede), da un canto perché si tratta di una rivendicazione a favore della stessa dichiarante, quindi senza valore probatorio, e dall’altro perché riguarda soltanto l’acqui­­sto del quadro e non il mutuo. Fatto sta, comunque sia, che il reclamante, firmando la convenzione, ha riconosciuto che parte del mutuo era stato fornito da __________ F__________.

c) Secondo il Pretore i mutuanti sono vincolati da un rapporto di so­cietà semplice perché si sono ritenuti entrambi creditori del mutuo e sarebbero così titolari in comune del credito di restituzione del mutuo in virtù dell’art. 544 cpv. 1 CO. Tale conclusione sarebbe corroborata dal fatto che RE 1 ha riconosciuto di avere ricevuto i soldi dall’una o dall’altro e che le parti hanno usato l’espressione “Gesamtdarlehen”, lasciando così intendere che i mutuanti fossero creditori “zu gesamter Hand”.

In realtà, il convenuto non ha precisato a chi avrebbe dovuto restituire gli importi ricevuti e nulla di preciso è dato di sapere sullo scopo del mutuo, effettuato per diversi investimenti ed esborsi (“für diverse Investitionen und Aufwendungen”), né soprattutto se tale scopo era comune ai mutuanti. D’altronde è dubbio che la locuzione “Gesamtdarlehen” si riferisca al fatto che i mutuanti siano titolari in comune del credito di restituzione o ne siano creditori in solido (nel senso di “Gesamtgläubiger”), ma pare più probabile che l’espressione faccia riferimento al fatto che il mutuo è stato concesso in più fette (da due creditori diversi), che sommate ammontano a fr. 740'000.–. Del resto lo stesso esecutore testamentario, in prima battuta, non ha accennato all’esistenza di una società semplice tra il trust e il defunto (v. scritto 24 giugno 2014 a RE 1, doc. E). Sia come sia, essendo il credito divisibile, si deve presumere che i mutuanti siano creditori “parziali” e possano quindi esigere la restituzione unicamente della parte della somma da loro stessi prestata (v. sentenza della CEF 14.2001.94 del 23 gennaio 2002, con rinvii).

È quindi discutibile l’interpretazione oggettiva – una questione di diritto (DTF 129 III 707 consid. 2.4 citata nella sentenza della CEF 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 732 n. 49c consid. 7.3/b) – data dal Pretore al punto 5 della convenzione, sicché non poteva considerarla un valido titolo di rigetto (sopra consid. 5.3/a). Non è infatti certo che sussista identità tra gli escutenti indicati sul precetto esecutivo – il trust e l’esecutore testamentario (quale “Prozessstandschafter”, v. DTF 116 II 131 consid. 3/b; Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1183a) per conto degli eredi – e i creditori del mutuo menzionati nella convenzione, ossia le stesse persone ma non in comune. Non è nemmeno noto l’importo prestato da ognuno, ciò che osta­colerebbe pure il rigetto delle opposizioni in esecuzioni per ipotesi inoltrate separatamente dal trust e dall’esecutore testamentario. Il titolo invocato dall’istante si presta dunque a diverse interpretazioni, lasciando sussistere un dubbio che non può ritenersi irrilevante e che va semmai sciolto in una causa di merito. Già per questo motivo il reclamo merita accoglimento.

5.4 Pur volendo seguire la tesi della società semplice, comunque sia, il reclamo non avrebbe miglior sorte, poiché non risulta dagli atti che il credito di rimborso fosse esigibile al momento dell’av­­vio dell’esecuzione, ovvero alla data della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenza della CEF 14.2013.18 del 13 marzo 2013 consid. 3.2; STAEHE­LIN, op. cit., n. 77 ad art. 82 con numerosi riferimenti). E ciò per i seguenti motivi.

a) Trattando la questione dell’esigibilità della pretesa, il Pretore ha ammesso che l’avv. CO 2 ha disdetto il mutuo senza dichiarare di agire anche a nome e per conto del trust, ma ha ritenuto che ciò fosse facilmente desumibile dal fatto ch’egli aveva richiesto la restituzione dell’intero importo di fr. 740'000.– e potesse agire per tutti i soci in virtù dell’art. 543 cpv. 3 CO, come poi confermato dalla procura conferitagli dal trust nella causa in esame.

b) Ora, la disdetta di un contratto dev’essere formulata da una persona legittimata a rappresentare la parte per cui agisce e una ratifica sana un difetto di legittimazione solo se interviene a un momento in cui la parte che riceve la disdetta non aveva già sollevato dubbi al riguardo, poiché secondo il Tribunale federale la controparte ha il diritto di sapere senza incertezze durante l’inte­­ro periodo di disdetta che il contratto sta per terminare (DTF 128 III 135 consid. 2/b).

c) Nel caso specifico, da una parte la disdetta significata dall’ese­­cutore testamentario il 24 giugno 2014 (doc. E) non era per nulla chiara per quanto riguarda la parte mutuante e la sua legittimazione – era addirittura errata – e dall’altra RE 1 ha espresso dubbi al riguardo (scritto 11 agosto 2014, doc. 4). La validità della disdetta pare quindi dubbia, mentre la ratifica del­l’operato dell’esecutore testamentario da parte del trust (scritto del 9 febbraio 2015, doc. F), comunicata al convenuto meno di sei settimane prima della notifica del precetto esecutivo, il 20 febbraio (doc. G), non soddisfa il termine stabilito dall’art. 318 CO, sicché manca certezza altresì in punto all’esigibilità del credito posto in esecuzione. Anche per questo motivo il reclamo risulta fondato e la sentenza impugnata da riformare nel senso della reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per l’istante di sottoporre il litigio al giudice ordinario (sopra consid. 2).

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 740'000.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è respinta.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 90.–, già anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà al convenuto fr. 3'700.– per ripetibili.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’avv. CO 2, che rifonderà al reclamante fr. 4'000.– per ripetibili.

  4. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 38 LEF
  • art. 82 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

14
  • DTF 139 III 301
  • DTF 139 III 447
  • DTF 138 III 375
  • DTF 136 III 530
  • DTF 136 III 58728.10.2010 · 392 Zitate
  • DTF 136 III 629
  • DTF 132 III 142
  • DTF 129 III 707
  • DTF 128 III 135
  • DTF 116 II 13101.01.1990 · 151 Zitate
  • DTF 103 Ia 52
  • DTF 84 II 651
  • 5A_247/201315.10.2013 · 1.141 Zitate
  • 5A_741/201303.04.2014 · 145 Zitate