Incarto n. 15.2018.44
Lugano 18 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 maggio 2018 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati nei confronti del ricorrente da
PI 3, PI 1, (rappresentati dallo RA 1, ) PI 2, (rappresentato dalla RA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Preso atto dei decreti di sequestro emessi nei confronti di RI 1 dalla PI 3 e dal PI 1 il 4 aprile 2018 sino a concorrenza di fr. 167'996.80 e dal PI 2 e dal PI 1 il 6 aprile 2018 sino a concorrenza di fr. 330'902.55, il 6 aprile 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha determinato la quota sequestrabile dei redditi di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Lavoro
fr.
7'448.00
Rendita LPP Rendita AVS
fr. fr.
1'162.00 1'852.00
Totale
fr.
10'462.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'340.00
Assicurazione malattia
fr.
420.00
(Considerato solo LAMal)
Contributi di mantenimento
fr.
3'660.00
(Convenzione 20.04.2018, fr. 4'400.00 ./. fr. 740.00 rendita per figli)
Totale
fr.
6'620.00
Tenuto conto di un’eccedenza mensile sequestrabile indicativa di fr. 3'842.–, il 24 aprile 2018 l’UE ha diffidato la PI 4, istituto di previdenza professionale del debitore sequestrato, a versargli l’intera rendita di fr. 1'162.– ogni mese dal 19 aprile 2018 e RI 1 a pagargli fr. 2'680.– al mese dal 24 aprile 2018. Il 26 aprile l’Ufficio ha quindi emesso i verbali di sequestro.
B. Con ricorso dell’8 maggio 2018 RI 1 si aggrava contro i verbali di sequestro, chiedendo di rettificare il minimo d’esistenza da fr. 6'620.– a fr. 11'759.10. Egli postula inoltre il conferimento dell’effetto sospensivo nel senso di levare il sequestro del conto n. __________ a lui intestato presso l’agenzia di Locarno della banca PI 5.
C. Con ordinanza del 17 maggio 2018, accertato che il conto indicato dal ricorrente fa parte dei beni sequestrati menzionati nei decreti di sequestro, sebbene non figuri sul verbale di sequestro, il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al gravame, nel senso di limitare i sequestri del conto in questione al saldo al 6 aprile 2018, sotto deduzione di eventuali spese indispensabili dell’escusso maturate in precedenza e non ancora pagate, determinate dall’Ufficio secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza.
D. Con osservazioni del 30 maggio 2018, reputando di aver agito correttamente, l’organo esecutivo postula la reiezione del gravame. I creditori sequestranti sono invece rimasti silenti.
E. Il 26 luglio 2018 il presidente della Camera ha assegnato all’insorgente un termine di 10 giorni, prorogato in seguito sino al 20 agosto 2018, per produrre i documenti giustificativi delle spese di cui quest’ultimo aveva chiesto l’aggiunta nel proprio minimo esistenziale e gli allegati all’istanza 24 aprile 2018 di omologazione della convenzione di divorzio. RI 1 vi ha dato seguito il 20 agosto 2018, producendo diversi documenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dei verbali di sequestro avvenuta il 29 aprile 2018, il ricorso presentato l’8 maggio 2018 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato (o sequestrato) in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile (o sequestrabile), le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente sostiene anzitutto di essere affetto da una grave malattia che lo obbliga a periodici interventi medici e spese farmaceutiche, motivo per cui non può fare a meno dell’assicurazione integrativa dell’PI 6 di fr. 519.20 al mese. Egli pretende pertanto che tale spesa sia aggiunta al premio dell’assicurazione malattie obbligatoria di fr. 420.– mensili.
3.1 Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2017.57 del 6 settembre 2017, consid. 8.1).
3.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti presenti nell’incarto e dai documenti prodotti da RI 1 unitamente al ricorso che il premio dell’assicurazione malattie obbligatoria a suo carico corrisponde a fr. 420.– mensili, come correttamente determinato dall’UE (v. panoramica dei premi al 1° gennaio 2018, doc. N). A questa somma non possono essere aggiunti i fr. 519.20 ch’egli paga per l’assicurazione malattie complementare perché, come visto (sopra, consid. 3.1), solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale.
3.3 Per quanto attiene alle spese legate alla salute non rimborsate dall’assicurazione malattie obbligatoria, dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2017 rilasciato dall’PI 6 (doc. O) emerge che nel 2017 RI 1 ha partecipato ai costi di malattia e infortunio nella misura di fr. 2'166.35, ossia di circa fr. 180.50 mensili. Questo importo pare comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spese non coperte dalla stessa e dalla partecipazione del debitore sequestrato alle spese assicurate. Dal gennaio all’aprile 2018 egli ha partecipato ai costi medico-sanitari in ragione di fr. 759.40, vale a dire fr. 189.85 al mese (v. doc. 1 allegato allo scritto del 20 agosto 2018 di RI 1). Dagli atti risulta inoltre che il debitore sequestrato, nato il 12 novembre 1938, soffre di una cardiopatia ischemica cronica e di una sindrome linfoproliferativa, per le quali deve assumere diversi medicinali e sottoporsi a continue visite mediche (v. certificato medico del 23 ottobre 2017, doc. Q e anche doc. P e R). A fronte di tali circostanze, in applicazione della giurisprudenza sopra evocata (sopra, consid. 3.1) si giustifica di riconoscere a RI 1 un importo medio di fr. 190.– al mese a titolo di spese legate alla salute. Come si vedrà (sotto, consid. 9), ciò non ha però alcun effetto sull’esito del ricorso, perché l’importo delle spese legate alla salute è inferiore alla quota dei contributi alimentari a favore della moglie del debitore sequestrato che l’UE ha erroneamente computato in eccesso (sotto, consid. 4.3).
4.1 Vero è che l’Ufficio ha dedotto senza motivo dal contributo alimentare a favore della moglie, stabilito in fr. 4'400.– in base alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 20 e 21 aprile 2018 (doc. F), la rendita mensile per figli di fr. 740.– che l’Istituto delle assicurazioni sociali ha versato a RI 1 nel 2017 (v. certificato fiscale del 2017 rilasciato quell’Istituto nel febbraio 2018). Orbene, l’organo esecutivo avrebbe potuto tutt’al più defalcare la rendita per figli dall’eventuale contributo di mantenimento a favore della figlia, non invece da quello della moglie. Andrebbero dunque riconosciuti fr. 4'400.– a titolo di contributi alimentari, anziché fr. 3'660.–.
4.2 Sennonché, sotto riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (sentenza della CEF 15.2002.70 del 3 luglio 2002 consid. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 107 III 76 consid. 1; 111 III 19 consid. 6; 121 III 22 consid. 3/a; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128 ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 e 29 ad art. 93 LEF). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere presunto qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (DTF 111 III 19 consid. 6/a) – riservata comunque la facoltà dell’Ufficio di riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (DTF 130 III 45 segg.; già citata sentenza della CEF 15.2002.70, consid. 2.4) –, l’ufficio d’esecuzione deve tenere conto nel calcolo del minimo di esistenza degli obblighi alimentari dell’escusso nei confronti del coniuge e dei figli solo se egli dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.) giusta gli art. 163 CC, rispettivamente 276 segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a chi sono dovuti a norma dell’art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (sentenze della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012 consid. 5.2, massimata in RtiD 2012 II 905 n. 65c e 15.2008.42 del 30 giugno 2008 consid. 2 e 2.1, massimata in RtiD 2009 I 731 n. 65c). Per la parte non indispensabile della sua pretesa, il creditore di alimenti non dev’essere avvantaggiato rispetto agli altri creditori (fatto salvo il privilegio dell’art. 219 cpv. 4, 1a classe lett. c LEF).
4.3 Orbene, nella fattispecie si evince dalla documentazione allegata all’istanza di divorzio del 24 aprile 2018, prodotta dal ricorrente in risposta all’ordinanza 26 luglio 2018 del presidente della Camera, che la moglie PI 10 dispone di redditi per complessivi fr. 2'673.– mensili (oltre alla rendita AVS di fr. 20'076.– [doc. 5], pari a fr. 1'673.– mensili, ella dichiara proventi da attività lucrativa indipendente accessoria di fr. 1'000.– mensili [doc. 4 e 10 foglio 6]) a fronte di spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF di complessivi fr. 2'850.– (minimo di base di fr. 1'200.– [Tabella ad I/1], metà del canone di locazione di fr. 2'500.– dell’appartamento che condivide con la figlia [doc. 6] e premio LAMal di fr. 398.80 [doc. 9]). Come si vedrà (sotto consid. 5), infatti, dal punto di vista esecutivo il mantenimento della figlia PI 7 non può essere posto a carico dei genitori. L’ammanco di fr. 177.– mensili (fr. 2'673.– ./. fr. 2'850.–) risultante dai dati appena esposti (mentre la convenzione di divorzio fa addirittura stato di un’eccedenza di fr. 718.30, doc. F accluso al ricorso, ad 8/a) è ampiamente coperto dal supplemento di fr. 3'660.– ammesso dall’UE, il quale, anzi, basta anche a coprire il costo medio di fr. 190.– mensili per spese legate alla salute (sopra consid. 3.3). Nel risultato la censura in esame va così respinta.
5.1 Secondo il punto II/6 della Tabella, per i figli maggiorenni “agli studi” sono riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzione) fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale principio trae origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l’insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso ch’egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2°; sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1; sentenza della CEF 15.2014. 25 del 22 giugno 2014, consid. 3.1).
5.2 Nel caso in esame, in occasione dell’esecuzione del sequestro RI 1 ha dichiarato che sua figlia ha 23 anni e sta svolgendo una seconda formazione scolastica (verbale interno delle operazioni di sequestro del 6 marzo [recte: aprile] 2018, pag. 2), ciò che del resto ha ribadito in sede di ricorso (ricorso, pag. 6, ad 6: “la figlia PI 7, che in precedenza svolgeva attività di aiuto dentista, si è iscritta e studia ancora attualmente in una scuola di Zurigo a tempo pieno per conseguire il diploma di igienista dentaria”). Orbene, avendo PI 7 già concluso una prima formazione (scolastica o professionale), che le consentirebbe di esercitare l’attività di aiuto dentista, l’UE ha agito conformemente alla legge laddove non ha ammesso nel minimo esistenziale il contributo di mantenimento di fr. 510.–. Dal profilo del diritto esecutivo, tale spesa non può infatti essere considerata assolutamente indispensabile giusta l’art. 93 LEF, e questo nonostante il debitore sequestrato sia tenuto a pagarla in base alla convenzione di divorzio. Sotto quest’aspetto, il ricorso si rivela dunque infondato.
L’insorgente pretende che nel minimo vitale siano pure computati i contributi AVS/AI/IPG ch’egli sostiene di pagare attualmente in ragione di fr. 420.– mensili. La sua pretesa si rivela però priva d’oggetto. Nella determinazione dei redditi l’Ufficio ha infatti già tenuto conto di tali contributi sulla scorta dei libri contabili relativi al periodo dal gennaio al marzo 2018 che RI 1 ha prodotto in occasione del suo interrogatorio, detraendo dai ricavi dell’attività lucrativa indipendente del debitore sequestrato di complessivi fr. 36'336.– i costi di fr. 17'742.–, che già comprendono i contributi AVS/AI/IPG nella misura di circa fr. 3'847.– (ovverosia fr. 1'282.– al mese). Alla somma così ottenuta di fr. 18'594.– l’UE ha aggiunto fr. 3'750.– relativi allo stipendio che RI 1 ha percepito nello stesso periodo dalla PI 8. Il totale è stato poi diviso per 3, ciò che ha condotto l’Ufficio a stabilire in fr. 7'448.– il reddito medio mensile da lavoro del debitore sequestrato. I contributi in questione non possono così essere conteggiati una seconda volta, per tacere del fatto che l’UE li ha comunque riconosciuti in una misura ben superiore (fr. 1'282.–) a quanto pretende ora l’insorgente (fr. 420.–).
Il ricorrente fa valere infine che per il conseguimento del reddito da indipendente deve sopportare spese fisse indispensabili per l’affitto dell’ufficio presso la PI 8 (fr. 1'500.–), lo stipendio della segretaria PI 9 (fr. 950.–), il telefono, le trasferte dai clienti, il vitto fuori casa e le assicurazioni (circa fr. 500.– mensili). Egli pretende di conseguenza che tali costi siano aggiunti al minimo d’esistenza.
Anche queste pretese sono però senza oggetto, l’UE avendo – pure in questa circostanza – già considerato le spese in questione nell’accertamento dei redditi di RI 1. Risulta infatti dagli atti che nelle spese di totali fr. 17'742.– per il periodo dal gennaio al marzo 2018 (v. sopra, consid. 6) sono inclusi i costi per il ristorante e l’alloggio fuori casa (fr. 2'283.40), la pigione pagata alla PI 8 per la locazione dell’ufficio (fr. 4'500.–), i costi per gli autoveicoli (fr. 1'041.45), le spese telefoniche e postali (fr. 893.40) così come lo stipendio a favore della segretaria PI 9, definito come “prestazioni a terzi” (fr. 2'850.–). Non solo. L’UE ha inoltre computato le “spese amministrative” (fr. 116.–), le “spese generali” (fr. 110.–), le “tasse e i contributi” (fr. 943.95) e i “regali ai clienti” (fr. 1'102.25). Ora, a prescindere dalla questione di sapere se tutte le predette spese siano assolutamente indispensabili per il conseguimento del reddito da attività indipendente e se siano state effettivamente pagate, l’Ufficio ha in concreto ammesso nel minimo vitale più di quanto chiede ora il ricorrente. Ancora una volta non si giustifica di computare due volte le stesse spese.
Relativamente alle osservazioni contenute nello scritto 20 agosto 2018 del ricorrente, a prescindere dalla loro tempestività occorre ricordare, a scanso di equivoci, che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 140 III 440 consid. 4.4.1 e i rinvii; Tabella ad V) e che in caso di modifica dei dati del calcolo del minimo esistenziale successiva all’esecuzione del pignoramento – segnatamente ove i redditi dell’escusso siano diminuiti – le parti possono chiederne la revisione all’UE (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2).
Riassumendo, l’unica censura fondata del ricorso – riguardante l’aggiunta di fr. 190.– al mese per spese legate alla salute (sopra, consid. 3.3) – non può essere accolta perché la somma in questione è integralmente compensata con i fr. 3'660.– conteggiati dall’Ufficio per contributi alimentari a favore della moglie, che in ampia misura non potevano essere computati nel minimo esistenziale del marito (sopra, consid. 4.3). Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), che si applica solo all’esito finale e non alle singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 8.3 e riferimenti citati), non è necessario stabilire in quale misura il supplemento per gli alimenti dovrebbe essere (ulteriormente) ridotto. Basta constatare come, nel risultato, il calcolo eseguito dall’UE resista alla critica. Onde la reiezione del ricorso.
Circa la domanda di revoca del sequestro del conto del ricorrente presso l’UBS AG n. __________ – formulata invero solo in via provvisoria – conformemente all’ordinanza del 17 maggio 2018 sulla domanda di effetto sospensivo l’indomani l’UE ha comunicato alla banca di limitare il sequestro del conto al saldo al 6 aprile 2018 e di revocarlo per quanto attiene alle entrate successive. Il ricorrente può quindi continuare a adoperarlo per la sua attività professionale e per i suoi pagamenti privati. Non invocando egli altri motivi che giustificherebbero di revocare il sequestro anche per il saldo al 6 aprile 2018, il ricorso, nella misura in cui non è diventato senza oggetto, va respinto anche su questo punto.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – , , .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.