Incarto n. 15.2018.19
Lugano 17 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2018 di
CO 1, I- PI 3, I-__________ PI 4, I- PI 5, PI 6, PI 7, I- (ora RI 8 I-) (patrocinate dalle avv. PATR1 1 e PATR2 1, studio legale PA 2, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalle ricorrenti nei confronti di
PI 1, __________ (patrocinato dall’ PA 2, )
procedura che interessa anche la creditrice
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano a convalida del sequestro n. __________, eseguito l’11 giugno 2015 sulla scorta del decreto di sequestro 22 maggio 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, le società PI 1, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 (ora __________) hanno escusso RI 1 per l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 20 febbraio 2015.
B. Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 24 febbraio 2016 le società escutenti hanno chiesto la continuazione dell’esecuzione. Dopo aver eseguito il pignoramento l’8 giugno 2017, l’UE ha emesso il relativo verbale il 13 febbraio 2018, da valere quale attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF, siccome l’unico attivo pignorato risulta essere il fondo n. __________ RFD M, intestato alla moglie separata dell’escusso, PI 2, stimato in fr. 4'895'980.–. Tale atto menziona anche la partecipazione della moglie, quale creditrice pignorante per due pretese di fr. 1'372'903.70 e fr. 636'225.– oltre ad accessori. Nella rubrica denominata “Osservazioni” figurano i seguenti accertamenti svolti dall’Ufficio:
“In data 29 maggio 2017 la Banca PI 10 ci ha comunicato che dopo aver compiuto le necessarie ricerche è stata rilevata la relazione n. __________ con un saldo al 10.06.2015 di CHF. 18'819.00 intestata al debitore. Lo stesso istituto fa valere il diritto di pegno sulla totalità degli averi della relazione bancaria in virtù dell’atto di pegno sottoscritto dal signor PI 1 in data. 29.11.2000 e in virtù del diritto di pegno e di compensazione sancito dall’art. 5 delle condizioni generali.
Come da verbale di pignoramento stilato in data 20.06.2016 e dalla valutazione patrimoniale del 17.06.206 della società PI 5 la stessa risulta avere un saldo passivo pari a CHF. -445.07.
Come da verbale di pignoramento stilato in data 22.06.2016 presso la banca PI 9-L__________ ora banca PI 8-L__________ gli stessi dichiarano che presso il suddetto istituto non vi sono relazioni bancarie di titolarità della società PI 3. Inoltre dichiarano che il punto n. 12 del sequestro ossia mobili, crediti, diritti della PI 4 (c/o PI 9-L__________) ha dato esito negativo.
Con lettera del 22 giugno 2016 la Banca PI 16 ha comunicato che il sequestro/pignoramento è rimasto infruttuoso in quanto non esistono beni di proprietà del debitore.
Per tutte le posizioni sopra elencate il pignoramento risulta infruttuoso. (Documentazione visibile presso lo scrivente Ufficio).
Come a elenco titoli della dichiarazione fiscale 2015 risultavano beni non soggetti a imposta preventiva di CHF. 5'927'344.00, dichiarati dal debitore in fase di pignoramento non più esistenti (a titolo informativo a parte i conti sopra menzionati e infruttuosi figuravano solo quote di società all’estero)”.
C. Con ricorso del 26 febbraio 2018 le società escutenti si aggravano contro il verbale di pignoramento, chiedendo l’annullamento delle operazioni dell’UE nella misura in cui hanno condotto all’attestato provvisorio di carenza di beni e in ogni caso la riforma a compimento di tutte le verifiche necessarie a stabilire sia il reddito del debitore sia i beni patrimoniali appartenenti o riconducibili a lui, in Svizzera o all’estero, compresi quelli non più in suo possesso, ma che lo sono stati in un qualsiasi momento del periodo rilevante ai fini dell’azione revocatoria, ossia a partire dal maggio del 2010. A tal fine, le ricorrenti postulano che l’Ufficio interroghi nuovamente l’escusso, che verifichi di persona le sue dichiarazioni, sia pretendendo documentazione giustificativa, incluse le dichiarazioni fiscali per gli anni a partire dal 2010, sia ispezionando il suo asserito domicilio e ogni altro immobile a lui riconducibile, compresa la villa di M__________ e gli appartamenti di C__________, e infine che renda attenti al loro dovere d’informazione, sotto minaccia di pena, tutti i terzi nei confronti dei quali il debitore risulta aver in un qualsiasi momento a partire dal 2010 una pretesa di qualunque tipo.
D. Mediante osservazioni del 23 aprile 2018 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la reiezione, come pure PI 2 nelle sue dello stesso giorno, con cui chiede anche che le ricorrenti partecipino al pignoramento esclusivamente a titolo provvisorio.
E. Preso atto del ricorso, l’UE ha proceduto a ulteriori indagini, ordinando il 22 marzo 2018 a diversi istituti bancari (PI 5, PI 8, PI 10, PI 16 e PI 27) di produrre gli estratti completi di “tutte le relazioni bancarie appartenenti direttamente o indirettamente al citato debitore, nel periodo dal 01.01.2010 a tutt’oggi” ed eseguendo un nuovo interrogatorio dell’escusso il 28 marzo 2018. Alla luce dei documenti e delle informazioni ricevuti dalle banche e delle risposte fornite dall’escusso, con osservazioni del 23 maggio 2018 l’Ufficio ha infine riconfermato il provvedimento impugnato.
F. Tramite comunicazione del 5 giugno 2018 le ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione di un termine per l’inoltro di una replica, ciò che il presidente di questa Camera ha rifiutato mediante comunicazione del 21 giugno 2018, non ritenendo necessario un ulteriore scambio di allegati.
G. Il 26 giugno 2018 le società summenzionate hanno comunque presentato una replica spontanea, con cui contestano le osservazioni delle controparti e propongono nuovi accertamenti. PI 1 ha formulato una duplica spontanea il 12 luglio 2018, ribadendo la propria posizione e postulando che la replica delle ricorrenti sia dichiarata irricevibile. Altrettando ha fatto PI 2 con duplica spontanea del 12 luglio 2018. Le società hanno quindi risposto su tale aspetto con triplica spontanea del 30 luglio 2018. Con quadruplica spontanea dell’8 e del 10 agosto 2018 PI 2 e l’escusso hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, come pure le insorgenti con osservazioni del 23 agosto 2018.
H. Il 29 gennaio 2019 le ricorrenti hanno fornito per iscritto ulteriori indicazioni su determinati beni già oggetto del noto sequestro, asseritamente di pertinenza di PI 1, chiedendo l’assunzione della visura della società PI 17, mentre il 25 febbraio hanno domandato se nel frattempo il debitore aveva prodotto la dichiarazione dei redditi del 2016, come preannunciato nel corso del suo ultimo interrogatorio.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 14 febbraio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), l’ultimo giorno del termine essendo un sabato, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 febbraio 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.1 Ricevute le osservazioni al ricorso, il presidente dell’autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l’organo di esecuzione e fallimenti a un’udienza (art. 12 LPR). Se, come nel caso concreto, egli non fa uso di tale facoltà, al ricorrente non è nondimeno precluso il diritto di presentare una replica spontanea sulle osservazioni degli interessati e dell’organo esecutivo, senza riguardo al fatto che le stesse contengano allegazioni nuove o censure decisive. Tale facoltà deriva dal diritto delle parti a una procedura giudiziaria equa giusta gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 2 CEDU, che garantisce loro il diritto di essere sentiti e la parità delle armi. Per garantire alle parti un diritto di replica effettivo, l’organo giudicante deve attendere per emanare la decisione fino a quando può ammettere che il destinatario dell’ultima comunicazione abbia rinunciato a replicare (DTF 138 I 485 consid. 2.1), ciò che in linea di massima non può presumere prima che siano trascorsi dieci giorni dalla comunicazione (sentenze del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile 2013, pubblicata in: RSPC 2013, 460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid. 1.4; 5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3; 5D_81/2015 del 4 aprile 2016, pubblicata in: RSPC 2016, 295, consid. 2.3.3-2.3.4: per il ricorso giusta l’art. 17 LEF: 5A_905/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.2). Ad ogni modo la replica spontanea dev’essere presa in considerazione se al momento in cui perviene al tribunale la sentenza non è ancora stata pronunciata (sentenza già citata 5A_155/2013, consid. 1.5).
2.2 Nel caso in rassegna, la replica spontanea è quindi in sé ammissibile e dev’essere presa in considerazione ai fini del giudizio siccome è giunta alla Camera prima della sua pronuncia.
2.3 La replica spontanea è fondata su numerosi fatti e documenti nuovi (rispetto al ricorso) – per i primi si rinvia, riassuntivamente, ai punti da 23 a 25, e per i secondi agli allegati da 35 a 62 – e contiene richieste istruttorie nuove, intese a un terzo interrogatorio di PI 1 (cui si chiede di sottoporre 27 domande riportate nell’allegato 35) e all’assunzione d’informazioni da terzi (allegato 36) e autorità (allegato 37).
a) Orbene, con la replica spontanea non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3). Ciò vale sostanzialmente anche nella procedura di ricorso alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017 del 14 novembre 2017). Sono inammissibili senza eccezioni le nuove richieste, poiché sono per definizione tardive sotto il profilo dell’art. 17 cpv. 2 LEF.
b) La situazione, tuttavia, è diversa se l’ufficio d’esecuzione attua, come nella fattispecie, nuovi atti istruttori durante la procedura di ricorso (in casu interrogatorio complementare dell’escusso del 28 marzo 2018 e ulteriori accertamenti presso gli istituti bancari). Certo, se il loro esito non induce l’ufficio a modificare il provvedimento impugnato, un nuovo ricorso non è possibile. Dei fatti nuovi così accertati e dei nuovi documenti assunti dall’ufficio l’autorità di vigilanza deve però tenere conto d’ufficio (cfr. sopra ad 2.1). D’altronde, siccome il pignoramento non può considerarsi terminato prima della decisione sul ricorso, l’ufficio rimane tenuto, se del caso a richiesta dell’autorità di vigilanza, a verificare le (nuove) affermazioni dell’escusso qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (sotto, consid. 9). In questo senso sono ammissibili nuove richieste d’accertamento formulate dal ricorrente sulla scorta del complemento istruttorio attuato dall’ufficio, purché siano idonee a identificare beni dell’escusso non ancora accertati o informazioni su atti revocabili.
c) In concreto, le nuove misure istruttorie richieste dalle ricorrenti con la duplica spontanea sono quindi, di principio, ammissibili nella misura in cui si riferiscono a documenti assunti dall’UE dopo l’inoltro del ricorso. La loro pertinenza andrà valutata singolarmente nei rispettivi considerandi.
2.4 Prima occorre tuttavia verificare, alla luce del sistema dei gruppi di pignoramento (art. 110 LEF) e delle condizioni restrittive previste per il pignoramento di “beni nuovamente scoperti” (art. 115 cpv. 3 LEF), se in sede di ricorso il pignoramento può essere esteso senza limitazioni, come chiesto nella replica spontanea, a nuovi beni di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza nel frattempo, su tutti la quota di eredità spettante all’escusso in seguito al decesso, il 15 maggio 2018, del padre, __________, “uno degli uomini più ricchi di Italia”.
a) I creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo (art. 110 cpv. 1, 1° periodo LEF). Il pignoramento (detto “di base” o “principale”) è reputato eseguito non alla data indicata nell’avviso di pignoramento, ma al momento in cui è effettivamente eseguito e comunicato all’escusso (DTF 130 III 663 consid. 1.2 e 1.4) ed è completo, ossia alla data dell’ultimo atto se dura più giorni (DTF 106 III 113 consid. 2). Un eventuale ricorso contro il pignoramento di base non ha alcun influsso sul corso del termine di partecipazione, anche se al ricorso viene concesso l’effetto sospensivo (Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 110 LEF; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 110 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 34 ad art. 110 LEF).
L’ufficio deve poi man mano completare il pignoramento di base con uno o più pignoramenti complementari (Ergänzungspfändungen) in quanto siano necessari per coprire tutti i crediti del gruppo (art. 110 cpv. 1, 2° periodo). Il completamento è possibile senza limiti entro il termine di partecipazione di 30 giorni (DTF 24 I 759) oppure immediatamente dopo la sua scadenza in caso di ammissione di almeno una partecipazione (Jent-Sørensen op. cit., n. 37 ad art. 110; Wernli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 10 ad art. 110 LEF). Successivamente i creditori possono solo chiedere un pignoramento detto successivo (“Nachpfändung”) a norma dell’art. 115 cpv. 3 LEF se, da una parte, il pignoramento a favore del gruppo si è rivelato insufficiente (sicché il verbale di pignoramento vale attestato di carenza di beni provvisorio) e, dall’altra, il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF non è decorso per il richiedente (Jent-Sørensen op. cit., n. 38 ad art. 110).
Eccezionalmente un pignoramento complementare è ancora possibile dopo la fine del termine di partecipazione nell’ipotesi in cui un ricorso contro l’esecuzione del pignoramento di base o di un pignoramento complementare ritenuto insufficiente venga accolto (DTF 27 I 597 seg.). È discusso se, in tale ipotesi, il pignoramento complementare prevalga o meno su un (altro) pignoramento di base eseguito in precedenza a favore di un gruppo successivo. Il Tribunale federale si è espresso in senso affermativo nella decisione citata e ha lasciato la questione aperta in una decisione successiva (DTF 73 III 138), mentre Jent-Sørensen (op. cit., n. 40 ad art. 110) si pronuncia in senso opposto (con un rinvio a Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 110). Il quesito, invero, non si pone nel caso in esame, perché non sono state presentate domande di proseguimento dell’esecuzione dopo la scadenza del termine di partecipazione al (qui unico) gruppo.
b) Dall’impianto legale appena ricordato si deduce che un pignoramento complementare in sede di ricorso contro il pignoramento di base è possibile solo per beni che già erano del debitore alla scadenza del termine di partecipazione, mentre beni entrati nel suo patrimonio successivamente possono essere oggetto soltanto di un pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF.
Nella fattispecie, di conseguenza, le pretese dell’escusso nella successione del padre, deceduto il 15 maggio 2018, non possono essere pignorate nella procedura in esame, perché sono sorte dopo la scadenza del termine di partecipazione (10 luglio 2017). Solo un loro pignoramento successivo (art. 115 cpv. 3 LEF) sarebbe ipotizzabile. La richiesta formulata in questo senso dalle ricorrenti il 14 febbraio 2019 è stata respinta dall’UE, per perenzione del termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF, con provvedimento del 1° marzo 2019, contro il quale esse hanno interposto un ricorso attualmente pendente presso questa Camera (inc. 15.2019.21).
c) Secondo una sentenza del Tribunale federale (la già citata DTF 73 III 138), apparentemente condivisa da Jent-Sørensen (op. cit., n. 40 ad art. 110), il pignoramento complementare indebitamente omesso potrebbe essere “recuperato” solo finché il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF non sia scaduto. In realtà si confondono così due tipi di pignoramento diversi, quello complementare (art. 110 LEF) e quello successivo (art. 115 cpv. 3 LEF), che vanno invece distinti. Se il pignoramento di base o complementare è tempestivamente contestato con un ricorso, il pignoramento dovrà essere esteso, nella misura necessaria e a prescindere dal tempo trascorso, a tutti i beni del debitore che già esistevano prima della scadenza del termine di partecipazione. Per contro se il pignoramento di base o complementare non è contestato, o lo è tardivamente, ai creditori rimane unicamente la via del pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF.
d) Ne discende, nella fattispecie, che le domande d’informazione formulate dalle ricorrenti nella replica spontanea in merito agli “elementi emersi successivamente all’inoltro del Ricorso” (n. 23-25) sono di per sé ammissibili purché vertano su atti potenzialmente revocabili sorti prima del 10 luglio 2017 (scadenza del termine di partecipazione), ciò che risulta essere il caso (v. domande n. 4-6, 8 e 10-17, allegato 35), tranne che per la domanda n. 1 (sopra, consid. 2.4/b).
2.5 Per contro, sono tardive le domande di misure istruttorie volte ad acquisire informazioni su attivi potenzialmente esistenti durante il “periodo sospetto”, la cui pertinenza era già riscontrabile al momento dell’inoltro del ricorso, nella misura in cui sono state presentate solo con la replica spontanea. In linea di massima, infatti, incombe al procedente segnalare tempestivamente all’ufficio di esecuzione il proprio interesse a essere informato su tali attivi, perché spetterà poi a lui, e non all’ufficio, promuovere eventuali azioni revocatorie (v. sotto, consid. 9).
3.1 La prima censura è doppiamente irricevibile. È anzitutto tardiva, l’impugnazione del pignoramento dovendo intervenire entro 10 giorni dalla sua comunicazione (art. 17 cpv. 2 LEF). Ma soprattutto la contestazione del diritto del creditore di procedere in via esecutiva dev’essere fatta valere con opposizione al precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 3 LEF) e non con ricorso all’autorità di vigilanza. Nella fattispecie l’escusso non ha tuttavia interposto opposizione all’esecuzione in esame, contrariamente a quanto fatto dai debitori nella causa oggetto della sentenza del 27 marzo 2018 citata dal ricorrente.
3.2 Sulla seconda censura questa Camera si è già determinata con sentenza del 6 settembre 2016 (inc. 15.2016.70), appurando che l’esecuzione in esame non è nulla. Tale sentenza è passata in giudicato, il Tribunale federale avendo respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile interposto dall’escusso contro la stessa con decisione del 24 marzo 2017 (inc. 5A_680/2016), ragione per cui non si giustifica di chinarsi di nuovo sul tema.
4.1 Orbene, il pignoramento provvisorio è previsto solo nel caso in cui l’escutente ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv. 1 LEF e DTF 108 III 9), ciò che non è il caso delle ricorrenti dal momento che PI 1 non ha fatto opposizione. Forse la resistente intendeva limitare i diritti delle ricorrenti a una partecipazione provvisoria al pignoramento come quella prevista a favore del sequestrante che vede gli oggetti sequestrati pignorati a favore di terzi (art. 281 cpv. 1 LEF). Nel caso di specie, tuttavia, le ricorrenti non sono solo a beneficio di un sequestro, ma pure di un precetto esecutivo (a convalida) non colpito da opposizione, e quindi hanno pieno diritto di partecipare al pignoramento in via definitiva (art. 88 cpv. 1 e 89 LEF) su tutti i beni del debitore, visto che il foro del sequestro (art. 52 LEF) si confonde con il foro ordinario d’esecuzione (art. 46 LEF) (DTF 115 III 36 consid. 4; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 417).
4.2 Che la loro domanda d’esecuzione tendesse alla prestazione di garanzie non rimette in discussione la loro partecipazione al pignoramento, come risulta dalle sentenze 6 settembre 2016 di questa Camera e 24 marzo 2017 del Tribunale federale (citate sopra al consid. 3.2). Contrariamente a quanto insinua PI 2, quest’ultimo non si è determinato sulla censura riguardante un eventuale comportamento in mala fede delle società escutenti, ritenendola fondata su un fatto nuovo e insufficientemente motivata (consid. 3.4). Del resto, anche se l’esecuzione tendesse alla prestazione di garanzie le escutenti potrebbero chiedere legittimamente il pignoramento dei beni del debitore necessari a costituire le garanzie richieste (l’unica differenza con l’esecuzione volta a ottenere il pagamento di danaro è che la [ultima] fase di distribuzione è sostituita con un deposito). Le censure di PI 2 cadono quindi nel vuoto.
Prima di entrare nel merito del ricorso, occorre ancora rilevare che le considerazioni dei resistenti e delle ricorrenti concernenti la dichiarazione di manleva rilasciata in favore di PI 1 sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza e pertanto non verranno esaminate in questa sede. La via del ricorso giusta l’art. 17 LEF è invero preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2017.45 del 19 gennaio 2018).
Nel ricorso, le società escutenti rimproverano anzitutto all’UE di non aver proceduto “senza indugio” al pignoramento dei beni di PI 1 e alla notificazione del relativo verbale, come invece prevede la legge. Siccome esse si riservano di far valere i potenziali danni subiti nelle sedi opportune, non occorre dilungarsi oltre sulla censura. Comunque sia, il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).
Le ricorrenti si dolgono inoltre della partecipazione al pignoramento di PI 2, poiché – a loro detta – la domanda di proseguimento presentata da quest’ultima è tardiva. Rilevano in proposito che ove un ricorso contro il pignoramento sia respinto, la data di riferimento per la determinazione del gruppo di pignoramento non è quella effettiva di esecuzione del pignoramento, ma il momento in cui il pignoramento sarebbe dovuto essere eseguito se non fosse stato impugnato. Ne deducono che, nel caso specifico, fa stato la data di esecuzione prevista nel primo avviso di pignoramento, ovverosia il 5 aprile 2016 anziché la sua effettiva esecuzione avvenuta l’8 giugno 2017, sicché la domanda di proseguimento di PI 2 del 5 maggio 2017 è ampiamente tardiva ai fini della partecipazione al pignoramento.
La critica s’avvera infondata. Con ricorso del 14 marzo 2016 PI 1 aveva impugnato l’avviso di pignoramento – non il pignoramento – cui del resto l’Ufficio non ha potuto dar seguito, visto che la Camera aveva concesso l’effetto sospensivo al gravame il 15 marzo 2016 (inc. 15.2016.53). Inoltre, ciò che conta ai fini della partecipazione al pignoramento non è la data prevista dal relativo avviso, bensì l’esecuzione effettiva del pignoramento (art. 110 cpv. 1 LEF e sopra, consid. 2.4/a).
Nella restante parte del ricorso le società procedenti lamentano carenze negli accertamenti condotti dall’UE, sostenendo in generale che l’escusso non è stato interrogato in modo sufficientemente preciso e completo sull’esistenza o l’asserita inesistenza dei propri beni e che le sue dichiarazioni non sono sostenute da documentazione giustificativa, ma anzi sono contraddette da altri documenti agli atti. Nella duplica spontanea, esse si dolgono che le lacune evidenziate nel ricorso non sono state colmate dall’operato integrativo dell’UE ed evidenziano nuovi elementi emersi dopo il suo inoltro che a loro parere indiziano che PI 1 non è nullatenente contrariamente a quanto pretende. Chiedono di sottoporgli una lunga lista di domande supplementari (allegato 35), di chiedere alle banche e ad altri terzi (tra cui la moglie) informazioni complementari (allegato 36) e d’interpellare il Ministero pubblico e l’autorità fiscale (allegato 37). I resistenti, dal canto loro, si limitano a contestare genericamente le censure sollevate nel gravame, senza entrare in materia, ritenendo corretto l’operato dell’UE, in particolare in seguito alle nuove verifiche svolte dopo la presentazione del ricorso. Di seguito (consid. da 10 a 25) sono esaminate nel dettaglio le singole contestazioni delle ricorrenti.
In sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2016.53 del 7 luglio 2017, consid. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91). In vista di eventuali azioni revocatorie dei creditori, l’ufficio può finanche invitare il debitore a fornire informazioni sul periodo antecedente il pignoramento, in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” giusta gli art. da 286 a 288 LEF (DTF 135 III 665 consid. 3.2.2; 129 III 241 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale federale 7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2 e 7B.131/2001; sentenza della CEF 15.2015.27 del 10 agosto 2015, consid. 2.1).
Le ricorrenti si lamentano per prima cosa del fatto che l’UE si è limitato a interrogare PI 1 nei propri uffici, senza procedere a una verifica presso il suo domicilio di C__________ né svolgere accertamenti in particolare sull’autoveicolo ch’egli possiede in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione d’imposta del 2015 versata agli atti.
Ora, sta di fatto che l’UE non ha eseguito alcun sopralluogo presso il domicilio dell’escusso nemmeno nel corso delle indagini supplementari dopo il ricorso. Nelle osservazioni l’Ufficio ha indicato unicamente che dal 1° marzo 2018 “il debitore è domiciliato a G__________, con un canone di locazione di fr. 1'400.–”, ma neppure in tal caso ha documentato verifiche presso la nuova abitazione. Non potendo escludere a priori che ivi siano presenti beni pignorabili, l’operato dell’UE non è conforme alla legge, che pone a suo carico il dovere d’ispezionare il domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 89), tranne se secondo precedenti esperienze in tempi recenti si può escludere la presenza di beni pignorabili (sentenza della CEF 15.2016.118 del 3 maggio 2017 consid 5.1 e i rinvii; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 91). Sotto questo profilo, il ricorso è dunque fondato e l’incarto dovrà essere retrocesso all’UE per ulteriori accertamenti (sotto, consid. 26.1).
11.1 Dopo aver provveduto a ulteriori controlli, l’UE rileva nelle osservazioni che con scritti del 26 marzo e 16 aprile 2018 il patrocinatore della PI 5 ha comunicato che la sua cliente ha dismesso la propria attività di commerciante di valori immobiliari e ha trasferito gli incarti presso la PI 7 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018. Egli ha pure prodotto gli estratti dei conti correnti della PI 3 e della PI 6 per il periodo dalla loro apertura sino al 31 maggio 2015, ovvero sino al momento in cui il sequestro è stato notificato all’interessata, invitando nel contempo l’Ufficio a rivolgersi alla PI 7 per quanto attiene alla richiesta di produzione dei documenti d’apertura dei conti, comprese le relative note interne.
11.2 Come sostengono a ragione le società escutenti nella replica, il pignoramento non può limitarsi ai beni designati nel decreto di sequestro, ritenuto che nel caso di specie il foro del sequestro si confonde con il foro ordinario d’esecuzione (sopra, consid. 4.1), sicché i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo d’informare di lui (art. 91 cpv. 4 LEF), ovverosia il dovere d’indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF). L’Ufficio avrebbe quindi dovuto nuovamente invitare la PI 7, che pare essere subentrata alla PI 5, a fornire ogni informazione e documento riguardante eventuali beni pignorabili di proprietà dell’escusso o delle società a lui riconducibili, in particolare della PI 4, della PI 3 e della PI 6, per tutto il periodo sospetto giusta l’art. 288 cpv. 1 LEF, non solo quindi fino all’esecuzione del sequestro. Il ricorso si rivela pertanto fondato anche da questo punto di vista e giustifica nuovi accertamenti (allegati 35, quesito n. 12, e 36, quesito n. 5; sotto, consid. 26.2 e 26.4).
12.1 Nelle osservazioni l’organo esecutivo conferma di aver nel frattempo dato seguito alle richieste delle ricorrenti e di aver ottenuto dall’PI 8 gli estratti bancari inerenti al “periodo sospetto”. Dagli atti emerge invero che con comunicazione del 27 marzo 2018 la banca ha dato atto dell’esistenza di due relazioni intestate l’una al debitore e l’altra a quest’ultimo e a F__________, producendo gli estratti dal 1° gennaio 2010 sino alla chiusura dei conti.
12.2 Con la replica spontanea le società escutenti chiedono ulteriori approfondimenti all’UE nel senso di porre puntuali domande all’escusso segnatamente su alcune operazioni che figurano sugli estratti bancari. Benché nuova, la richiesta è ammissibile (sopra, consid. 2.3/c) e, ricordato l’esteso dovere d’informazione del debitore (sopra, consid. 9), merita accoglimento (allegato 35, quesiti n. 11 [terzo trattino, punto 3], 12 e 22; sotto, consid. 26.2). Non si giustifica invece la richiesta d’invitare l’PI 8 a produrre gli estratti del conto intestato al debitore dal maggio 2010 anziché dal 27 ottobre 2010, giacché dai documenti prodotti dalla banca figura che il conto è stato aperto proprio il 27 ottobre 2010, per tacere del fatto che la banca ha pure indicato nel suo scritto che “in assenza di movimentazione non viene generato alcun documento cartaceo”.
13.1 Sulla scorta dei nuovi accertamenti, con le osservazioni l’organo esecutivo ha prodotto lo scritto del 29 marzo 2018, con cui l’PI 10 gli aveva comunicato l’esistenza di due relazioni bancarie in capo al debitore, producendo i relativi estratti.
13.2 Come rilevano le società escutenti nella replica, dalla documentazione bancaria emergono nuovi elementi che meritano un approfondimento. In occasione del nuovo interrogatorio, l’Ufficio dovrà quindi porre puntuali domande all’escusso e, sussidiariamente, alla banca interessata sul bonifico e il prelievo d’ingenti importi avvenuti durante il “periodo sospetto” (allegato 35, quesiti n. 12 e 14), sull’esistenza di relazioni di deposito titoli, come la n. , che risulta dagli estratti del conto n. , e di conti intestati a società riconducibili al debitore, come ad esempio paiono essere la PI 11 e la PI 12, che già figuravano quali intestatarie dei conti posti sotto sequestro penale dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2), così come la PI 4, menzionata nel decreto di sequestro esecutivo n. __________ (sotto, consid. 26.3). PI 1 dovrà pure essere invitato a fornire ragguagli sull’esistenza di eventuali altri beni che pure emergono dagli estratti, segnatamente il fondo d’investimento denominato “ – ” (allegato 35, quesito n. 13), le azioni N, le azioni “M” n. __________ (allegato 35, quesito n. 17), le polizze d’assicurazione n. __________ e __________ (allegato 35, quesito n. 21), nonché la relazione bancaria presso la PI 14 (allegato 35, quesito n. 16; sotto, consid. 26.2).
L’UE avrebbe inoltre dovuto pignorare il credito derivante dagli averi depositati sulla relazione n. __________ e avviare contestualmente la procedura di rivendicazione, assegnando ai creditori e al debitore il termine per contestare il diritto di pegno fatto valere dall’PI 10, che pare plausibile in base all’atto di pegno prodotto con scritto del 26 maggio 2017 (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF; DTF 116 III 84 consid. 3). Anche da questo punto di vista, il ricorso è fondato e l’Ufficio dovrà dunque completare il suo operato (sotto, consid. 26.6).
14.1 Ora, sta di fatto che l’amministratore unico della AC 1 non si è determinato sull’esistenza di un’eventuale partecipazione di PI 1 nella società e che l’UE, nel verbale complementare del 28 marzo 2018, non ha interrogato il debitore in merito. Il pignoramento va completato su questi punti (sotto, consid. 26.2/b).
14.2 Dalla suddetta dichiarazione per cui il debitore non vanta alcun credito nei confronti della AC 1 si può escludere che la stessa detenga fiduciariamente una partecipazione nella PI 15 per conto di PI 1. Le ricorrenti non hanno fornito indizi che inducano a dubitarne. La questione di un pignoramento diretto di una simile partecipazione propria della AC 1 nella PI 15 si potrebbe porre solo se fosse accertata la partecipazione di PI 1 nella AC 1 e in ogni caso pare esclusa in assenza di circostanze particolari atte a giustificare di far astrazione dell’indipendenza giuridica della società svizzera (v. sentenza della CEF 14.2016.126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).
Le ricorrenti ritengono inoltre carenti le verifiche che l’UE ha eseguito presso la PI 16. Nella replica sostengono che lo scritto del 29 marzo 2018, che l’interessata ha prodotto dopo che l’UE l’aveva invitata a fornire maggiori informazioni, non è sufficiente, siccome menziona solo che “il debitore era unicamente amministratore di due società operative”, senza null’altro aggiungere. Secondo le società escutenti, l’UE avrebbe dovuto invitare la PI 16 a specificare se l’informazione si riferisce all’intero “periodo sospetto”, compresi eventuali conti o crediti nel frattempo estinti, e quali sono le società cui fa riferimento la banca. Su quest’ultimo punto la censura si rivela fondata. All’organo esecutivo va ordinato di chiarire quali sono le società dirette dal debitore e se percepisce rimunerazioni per il proprio operato (allegato 35, quesito n. 25; sotto, consid. 26.2). La seconda critica è invece ingiustificata. Nella propria richiesta del 22 marzo 2018, l’UE ha infatti chiaramente precisato il periodo (“sospetto”) per cui erano chieste le informazioni, sicché la risposta della PI 16 si riferisce ovviamente a tale periodo.
Le insorgenti chiedono altresì che l’UE interroghi il debitore e la PI 4 sulle azioni della società italiana PI 17, anch’esse oggetto del noto sequestro. A parere loro l’organo esecutivo non poteva limitarsi ad assumere informazioni dalla PI 18, presso la quale è domiciliata la predetta società, e a pignorare il diritto del debitore di ottenere il trasferimento delle azioni. Va dato loro atto che il pignoramento è incompleto pure su questo punto, ancorché per altri motivi.
Prima di tutto, l’UE ha dimenticato di riportare nel verbale di pignoramento impugnato il diritto di PI 1 di ottenere dalla PI 4 il (ri)trasferimento delle azioni della PI 17 (come indicato alla posizione n. 6 del verbale interno delle operazioni di pignoramento dell’8 giugno 2017). In secondo luogo, l’UE avrebbe dovuto invitare la PI 4 a consegnargli quelle azioni (art. 91 cpv. 4 e 100 LEF), sotto minaccia della pena prevista dall’art. 324 n. 5 CP (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 91; Jeandin, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 e 20 ad art. 91 LEF). Che la società svizzera – a propria detta – non ne abbia (più) il possesso non è d’ostacolo, poiché essa è tenuta a restituirle all’escusso e l’UE può esercitare il corrispettivo diritto, avendolo validamente pignorato (cfr. DTF 102 III 97 segg. e Gilliéron, op. cit., n. 37-38 ad art. 91), dal momento che non è possibile pignorare direttamente le azioni, in quanto apparentemente si trovano all’estero. Prima di conoscere l’esito di questa richiesta, per contro, accertamenti sul luogo di situazione delle azioni, sulla loro titolarità formale e sull’identità dei commercialisti che le custodirebbero all’estero – come proposti dalle ricorrenti nella replica e nello scritto del 29 gennaio 2019 – sono prematuri. Ove la società svizzera consegnerà i titoli, essi si sostituiranno al diritto di restituzione quale oggetto del pignoramento, mentre nel caso contrario la PI 4 dovrà motivare il suo rifiuto (DTF 102 III 102 già citata, consid. 4/b). La censura va quindi accolta solo parzialmente (sotto, consid. 26.2, 26.4 e 26.7).
La critica risulta fondata. Come già fatto per il fondo di M__________, l’organo esecutivo avrebbe dovuto pignorare tutti i mobili e le suppellettili non impignorabili (giusta l’art. 92 LEF) presenti all’interno dell’abitazione e, ove RI 1 dovesse rivendicarli, assegnare ai creditori il termine di venti giorni per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione, essendo i beni in questione in (co)possesso di lei (art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF e sotto, consid. 26.1).
18.1 In occasione del nuovo interrogatorio del 28 marzo 2018, PI 1 ha dichiarato di non percepire nulla dalle società italiane (PI 20, PI 21, PI 22, PI 25, PI 26 e PI 17), lussemburghesi (PI 23, PI 24, e PI 19) e svizzera (PI 19) indicate nella dichiarazione fiscale e precisato che le relative quote sono in mano a “vari commercialisti all’estero”. Riguardo all’immobile in Italia egli ha invece risposto che è attualmente disabitato e di proprietà degli eredi. Sulla scorta di tali dichiarazioni, l’UE ha rinunciato a ogni pignoramento, giacché “tutte le quote delle società italiane si trovano presso i vari commercialisti in Italia e dunque si ritiene non siano pignorabili” (osservazioni dell’UE del 23 maggio 2018, pag. 3).
Nella replica le società escutenti ribadiscono la propria tesi, evidenziando che il debitore non ha fornito indicazioni sul luogo in cui si trovano le quote sociali all’estero né sul nome dei fiduciari che le detengono. Secondo esse, l’UE avrebbe potuto pignorare perlomeno la pretesa dell’escusso in restituzione di tali valori.
18.2 Nel quadro di un’esecuzione in via di pignoramento, il debitore è tenuto a fornire indicazioni anche sui redditi e sui beni di cui dispone all’estero (DTF 114 IV 13, consid. 1), indipendentemente dal fatto che tali attivi possano essere in seguito oggetto di un pignoramento in Svizzera. Può infatti essere tenuto conto di questi attivi nel calcolo del minimo esistenziale secondo l’art. 93 LEF o per determinare se oggetti situati in Svizzera debbano essere considerati impignorabili giusta l’art. 92 n. 1 e 3 LEF (sentenze del Tribunale federale 6B_585/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 4.1 e 7B. 229/2005 del 20 marzo 2006, consid. 3.3.1). D’altronde, è necessario stabilire chi detiene effettivamente i beni asseritamente situati all’estero in vista di un eventuale pignoramento del diritto dell’escusso alla loro riconsegna (v. sopra, consid. 16).
a) Nella fattispecie, le verifiche dell’Ufficio risultano effettivamente incomplete per quanto concerne le quote sociali o le azioni delle società menzionate nella dichiarazione d’imposta 2015. Anzitutto, l’UE non ha posto domande sulla natura di tali beni, al fine di determinare se si tratta di cartevalori o pretese creditorie. Va infatti ricordato che i crediti nei confronti di terzi residenti all’estero sono pignorabili in Svizzera (sentenza 7B.229/2005 citata, consid. 3.3.2). Neppure ha preteso nome e indirizzo dei “commercialisti” e verificato se detengono tutte le quote in questione, segnatamente quelle delle società che non sono incorporate in Italia, come la PI 23, la PI 24 e le PI 19, una con sede in L__________ e l’altra in Svizzera, sebbene – va rilevato – quest’ultima sia stata radiata dal registro di commercio il 18 dicembre 2018.
b) L’UE dovrà dunque interrogare ancora l’escusso su tali aspetti e pignorare le sue eventuali pretese creditorie, comprese quelle in restituzione dei titoli, nei confronti dei terzi residenti all’estero (allegato 35, quesito n. 15; sotto, consid. 26.2).
18.3 Per quanto attiene all’automobile indicata nella dichiarazione fiscale del 2015 (allegato 25), nel nuovo interrogatorio l’escusso si è limitato ad affermare di non possedere “alcuno veicolo intestato”. Non ha fornito alcuna informazione sulla sorte di quello posseduto nel 2015. Una sua vendita o donazione rientrando nel “periodo sospetto”, egli dev’essere nuovamente interrogato circa le circostanze in cui se ne sia disfatto (allegato 35, quesito n. 18; sotto, consid. 26.2).
18.4 Il discorso è diverso riguardo infine all’immobile in Italia. L’Ufficio potrebbe tutt’al più pignorare eventuali crediti per pigioni. È quindi priva d’interesse la richiesta delle ricorrenti volta a interrogare un’altra volta l’escusso in merito alla donazione del fondo agli “eredi” (allegato 35, quesito n. 19), ch’egli ha indicato come attuali proprietari in occasione del suo secondo interrogatorio. D’altronde, il reddito di fr. 2'500.– annuo cui si allude nel ricorso non sembra pignorabile, giacché, secondo quanto indicato nella dichiarazione d’imposta relativa al 2015, si tratta del valore locativo e non di pigioni. Al riguardo, le ricorrenti non hanno fornito indizi concreti dell’esistenza di pigioni incassate da PI 1. Interrogarlo nuovamente a questo proposito sarebbe inutile.
19.1 Si conviene che la documentazione prodotta dalla banca è incompleta. Occorre tuttavia precisare che il “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria per dolo fa riferimento al massimo ai cinque anni che precedono l’avvio dell’esecuzione (art. 288 cpv. 1 e 288a n. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017, consid. 5), avvenuto nel caso concreto il 27 gennaio 2016. Di conseguenza la PI 27 è tenuta a fornire gli estratti delle relazioni intestate al debitore a partire dal 27 gennaio 2011, non dal 2010. L’UE dovrà invitare la banca a procedere in tal senso (allegato 36, quesito n. 8; sotto, consid. 26.4).
19.2 Per quanto attiene al pagamento degli interessi e dell’ammortamento relativi alla villa di __________, l’Ufficio esigerà invece chiarimenti al debitore e, sussidiariamente, a PI 2 (in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF), in occasione dei nuovi accertamenti da eseguire (sotto, consid. 26.3).
In merito alla censura inerente ai mancati accertamenti sul terzo pilastro del debitore, la cui esistenza, secondo le ricorrenti, è data dall’indicazione di un importo di fr. 6'213.– alla voce “oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio” della dichiarazione d’imposta 2015 (n. 12), basti osservare che la somma (annua) in questione non si riferisce in realtà ad averi del terzo pilastro “A” (da indicare alla cifra n. 11 della dichiarazione), bensì alla deduzione degli oneri assicurativi (premi della cassa malattia e di altre assicurazioni) e degli interessi di capitali a risparmio. Dato che non sono stati dichiarati redditi da sostanza mobiliare (v. n. 4 della dichiarazione), la deduzione in questione, vista anche la sua entità, si riferisce ovviamente solo ai premi della cassa malattia, sicché nessun accertamento complementare si avvera necessario. Su questo punto il ricorso è infondato.
Preso atto delle osservazioni dell’Ufficio, ove spiega di aver chiesto mediante rogatoria all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della regione __________ di pignorare diverse quote di comproprietà per piani site a C__________, e della vendita delle stesse, avvenuta il 14 giugno 2018 per fr. 2'080'000.– (allegato 65), le ricorrenti chiedono che venga pignorato il residuo della realizzazione, dopo deduzione di quanto corrisposto al creditore ipotecario procedente, ovvero circa fr. 400'000.–. A ben vedere, la domanda non può essere accolta così come formulata, ma solo nel senso che l’UE completerà il verbale impugnato con l’indicazione delle quote di comproprietà per piani di C__________, il loro valore di stima e la menzione della rogatoria all’autorità grigionese (sotto, consid. 26.7). Il provento della vendita non va invece registrato nel verbale di pignoramento, bensì nello stato di ripartizione.
Rilevata la manifesta discrepanza esistente tra, da un lato, gli impegni assunti dall’escusso in sede d’udienza di separazione del 20 maggio 2015, in cui si era assunto il mutuo di fr. 1'400'000.– circa garantito dai fondi di C__________ e contributi di mantenimento di circa fr. 40'000.– mensili per moglie e figli, e dall’altro la dichiarazione fiscale del 2015, che non menziona né redditi né alimenti e indica una sostanza di soli fr. 6'000'000.–, le ricorrenti esigono dall’UE “un maggiore approfondimento”, poi precisato nella replica spontanea, nel senso di chiedere all’escusso d’indicare la provenienza degli importi con i quali contava di assumere gli oneri della separazione, di spiegare la menzionata discrepanza e il suo stato attuale di pretesa indigenza (n. 47 segg. e allegato 35, quesito n. 3). Le domande sono legittime (v. sopra consid. 9) e vanno quindi sottoposte a PI 1 (sotto, consid. 26.2).
Quanto alla richiesta delle ricorrenti di assumere agli atti le dichiarazioni fiscali dell’escusso, con la documentazione allegata, richiamandole dall’escusso, dall’autorità fiscale e, per il 2012, dalla moglie (ricorso, n. 3/b e 132; replica spontanea n. 21/a e 126 segg.; allegati 35, quesito n. 2, 36, quesito n. 11 [primo trattino], e 37, quesito n. 1), per economia di procedura l’UE ne chiederà l’edizione all’autorità fiscale, ma limitatamente al periodo dal 2011 al 2017, il 2010 esulando dal “periodo sospetto” (sopra, consid. 19.1 e sotto, consid. 26.5). Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora stata inoltrata, l’UE ne chiederà il motivo all’escusso (allegato 35, quesito n. 2; sotto, consid. 26.6).
Ricordato che nel 2013 il Ministero pubblico ticinese, su richiesta della magistratura italiana, aveva sequestro attivi di PI 1 per fr. 30'000'000.–, le ricorrenti rimproverano all’UE di non avergli chiesto d’informare su quegli attivi e, con la replica spontanea, di non aver assunto dall’autorità penale informazioni al riguardo, o meglio l’indicazione dei conti correnti e delle relazioni d’affari sequestrati nel procedimento penale conclusosi con il decreto d’abbandono n. ABB __________ (n. 21/j e allegato 37, quesito n. 2). Anche su questo punto il ricorso è fondato e impone un complemento istruttorio, che per semplicità ed efficacia va operato direttamente presso l’autorità penale (allegato 37, quesito n. 2; sotto, consid. 26.5). I quesiti all’escusso (n. 7 e 8 dell’allegato n. 35) sono ridondanti.
Le domande d’informazione formulate dalle ricorrenti nella replica spontanea in merito agli “elementi emersi successivamente all’inoltro del Ricorso” (n. 23-25 e allegato 35, quesiti n. 4-6, 8 e 10-17) sono di per sé ammissibili (sopra consid. 2.4/c), tranne che per la domanda n. 1 (sopra, consid. 2.4/b), e appaiono pertinenti. Vanno quindi sottoposte all’escusso (sotto, consid. 26.2).
Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto va rinviato all’organo esecutivo affinché proceda ai complementi e accertamenti specificati qui sotto (art. 21 cpv. 4 LPR).
26.1 Anzitutto, l’UE effettuerà un sopralluogo dell’abitazione di PI 1 a G__________, verificando l’esistenza di eventuali beni pignorabili (sopra, consid. 10). Farà altrettanto per quanto attiene ai mobili e alle suppellettili presenti nella villa di M__________ e, all’occorrenza, avvierà la procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF; sopra, consid. 17).
26.2 Inoltre, l’Ufficio sottoporrà all’escusso la lista di quesiti preparata dalle ricorrenti (annessa all’odierno giudizio [allegato 35]), tranne i n. 1, 2, 7, 8, 19, 20 e 27 (v. sopra consid. 2.4/b, 16, 18.4, 20, 23 e 24), e gl’impartirà un termine per rispondere per iscritto e produrre i documenti richiesti e quelli a giustificazione delle sue risposte, ricordato il suo obbligo d’informazione (art. 91 cpv. 1 LEF). Rispetto alle richieste delle ricorrenti, l’UE terrà tuttavia conto delle considerazioni che seguono.
a) Il periodo per cui sono chieste le informazioni sarà più limitato di quello indicato dalle ricorrenti: dall’inizio del “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria per dolo, ovvero dal 27 gennaio 2011 (sopra, consid. 19.1), fino alla scadenza del termine di partecipazione, ossia il 10 luglio 2017 (sopra, consid. 2.4/b).
b) In merito al quesito n. 26, l’UE si limiterà a chiedere all’escusso se detiene un’eventuale partecipazione nella AC 1 (sopra, consid. 14).
26.3 L’organo esecutivo, inoltre, inviterà PI 1 a fornire informazioni e documenti giustificativi anche sulle relazioni di deposito titoli presso la banca PI 10, come la n. __________, che risulta dagli estratti del conto n. , e sui conti intestati a società a lui riconducibili, come ad esempio sembrano essere la PI 11 e la PI 12, che già figuravano quali intestatarie dei conti posti sotto sequestro penale dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2), così come la PI 4 (sopra, consid. 13.2). Chiederà pure all’escusso di dare spiegazioni e di produrre i giustificativi sul pagamento degli interessi e degli ammortamenti relativi alla villa di M (sopra, consid. 19.2).
26.4 L’UE sottoporrà altresì ai terzi indicati nella lista prodotta dalle ricorrenti quale allegato 36 i quesiti n. 5 (dal primo al quarto trattino; sopra, consid. 11.2) e 8 (sopra, consid. 19.1), rimasti inevasi nell’istruttoria svolta dopo il ricorso. Gli altri quesiti verranno invece loro posti soltanto nella misura in cui l’escusso non avrà risposto a tutte le domande a lui rivolte né prodotto tutti i documenti richiesti (sopra, consid. 26.2 e 26.3). Anche per tali verifiche il periodo per cui sono chieste le informazioni sarà però limitato dal 27 gennaio 2011 al 10 luglio 2017 (sopra, consid. 26.2/a). Anziché sottoporre alla PI 4 il quesito n. 27, l’UE la inviterà, per il tramite del suo nuovo gerente __________, __________, a consegnargli le azioni della PI 17 con la comminatoria della pena prevista all’art. 324 n. 5 CP (sopra, consid. 16).
26.5 L’Ufficio domanderà pure all’autorità fiscale l’edizione delle dichiarazioni fiscali dell’escusso dal 2011 al 2017. Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora essere stata inoltrata, esso ne chiederà il motivo all’escusso (allegato 35, quesito n. 2; sopra, consid. 23). L’UE interpellerà altresì il Ministero pubblico rivolgendogli le domande contenute nell’allegato n. 37 n. 2 (sopra, consid. 24).
26.6 L’organo esecutivo procederà inoltre al pignoramento del credito derivante dagli averi depositati sulla relazione n. __________ intestata all’escusso presso l’PI 10, assegnando ai creditori e al debitore il termine di venti giorni per contestare il diritto di pegno fatto valere dalla banca (sopra, consid. 13.2).
26.7 In funzione delle risposte dell’escusso e di quelle eventuali dei terzi e delle autorità, l’UE deciderà poi se sentire personalmente PI 1 una terza volta. Se del caso, l’organo esecutivo provvederà a pignorare, nei limiti della legge (art. 92, 93 e 97 cpv. 2 LEF), eventuali beni nuovamente scoperti. Infine, allestirà un nuovo verbale di pignoramento, menzionandovi riassuntivamente le misure istruttorie adottate, il diritto di PI 1 di ottenere dalla PI 4 il (ri)trasferimento delle azioni della PI 17, Milano (sopra, consid. 16), le quote di comproprietà per piani di C__________ (con il loro valore di stima e la rogatoria all’autorità grigionese, sopra, consid. 21) e gli eventuali nuovi beni pignorati.
26.8 Va ricordato infine che per tutti gli accertamenti svolti e ancora da svolgere la tassa per l’esecuzione del pignoramento può essere aumentata, se dura più di un’ora, di fr. 40.– per ogni mezz’ora supplementare (art. 20 cpv. 3 OTLEF) e che ne può essere richiesta una conveniente anticipazione alle procedenti (art. 68 cpv. 1 LEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi da 26.1 a 26.8.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano (con copia degli allegati 35, 36, 37, 42, 46 e 67, unitamente allo scritto delle ricorrenti del 29 gennaio 2019).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.