Incarto n. 15.2016.118
Lugano 3 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2016 della
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento e l’attestato di carenza di beni emesso il 25 novembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’CO 1 l’11 luglio 2016, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso del proprio credito di fr. 100'000.– oltre agli accessori.
B. Il 25 novembre 2016 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore AVS
fr.
3'830.00
Debitore consulenze
fr.
700.00
Totale
fr.
4'530.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento 1° figlio
fr.
600.00
Supplemento 2° figlio
fr.
400.00
Affitto
fr.
1'400.00
Cassa malati debitore
fr.
333.65
Cassa malati moglie
fr.
231.00
Cassa malati 1° figlio
fr.
75.00
Cassa malati 2° figlio
fr.
75.00
Totale
fr.
4'814.65
C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo e non avendo rinvenuto altri beni pignorabili, il 25 novembre 2016 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza beni, motivando la propria decisione nel seguente modo:
“L’Ufficio non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. Affitto fr. 1'400.– mensile, CM Lamal x tutta la famiglia fr. 714.65, la moglie di 2° letto è casalinga, non versa alimenti alla moglie di 1° letto, rendita AVS + rendita figli 3'830.– mensile + guadagno consulente in proprio fr. 700.– mensile (impignorabile non raggiunge il minimo vitale)”.
D. Con ricorso del 7 dicembre 2016, l’RI 1 chiede di far ordine all’Ufficio di procedere a un accertamento approfondito del patrimonio del debitore e di redigere un nuovo verbale di pignoramento.
E. Con osservazioni 8 febbraio 2017 l’UE afferma di aver eseguito correttamente il pignoramento e conferma di non avere accertato l’esistenza di beni da pignorare, pur avendo provveduto, il 30 gennaio 2017, a nuovamente interrogare l’escusso, il quale ha dichiarato che l’unica relazione bancaria da lui detenuta è quella già nota all’Ufficio. Egli non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 novembre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Nel caso di specie, la ricorrente osserva che l’escusso è iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico dell’__________, ma dagli atti non risulta possibile stabilire se egli percepisca dalla società uno stipendio né in quale misura. La ricorrente chiede quindi che il verbale di pignoramento sia completato con l’indicazione anche delle fonti di reddito dell’attività lucrativa dipendente, oltre a quelle dell’attività indipendente già menzionate. La ricorrente si duole inoltre che l’Ufficio non abbia accertato in modo sufficientemente dettagliato se il debitore è proprietario di beni finanziari, benché a mente sua vi siano “motivi fondati” in tal senso. Nel verbale manca infatti qualsiasi descrizione o elenco dei crediti, titoli, conti postali o bancari di cui il debitore è titolare, così come manca l’accertamento che le cose mobili rimaste in suo possesso, ad esempio quelle a domicilio o quelle necessarie perlomeno alla sua attività indipendente, siano effettivamente impignorabili.
Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere.
4.1 Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 4.1 e i rimandi).
4.2 In concreto, la ricorrente pretende che il debitore abbia altre fonti di reddito e disponga di mezzi finanziari (crediti, titoli, conti postali e bancari) che non figurano nel verbale di pignoramento. Non fornisce però alcun indizio in merito a tali presunti attivi. E da parte sua l’escusso, reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, in sede di pignoramento ha dichiarato di non percepire altre entrate oltre a quelle dichiarate e di non possedere altri conti se non quello presso la Banca , indicato all’Ufficio e sul quale confluisce la rendita AVS utilizzata per far fronte alle spese riconosciute nel proprio mimino vitale. A fronte di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti che facciano ritenere ch’egli possieda relazioni bancarie o altre entrate che potrebbero essere sottoposte a pignoramento, l’ufficio, come visto, non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche e può attenersi alle indicazioni fornitegli dal debitore. La censura della ricorrente deve essere pertanto disattesa. Anche la circostanza che l’escusso figurava iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale dell’A non merita ulteriore approfondimento, dal momento che la Pretura del Distretto di Lugano ne ha pronunciato il fallimento a far tempo dal 25 novembre 2016. È pertanto di tutta evidenza che da tale giorno egli non può (più) percepire dalla società retribuzione alcuna.
5.1 Orbene l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispezionare il domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 91 LEF; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 89). Il funzionario (“cursore”) deve verificare personalmente, sul posto, i beni indicati dall’escusso o dall’escutente (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 17 ad art. 89; sentenza dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città del 10 febbraio 2009, BlSchK 2011, pag. 153 consid. 3.2), il contenuto del verbale di pignoramento rivestendo al riguardo valore di prova a tenore dell’art. 9 cpv. 1 CC solo per quanto accertato dal funzionario stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_698/2009 consid. 4.6). Può prescindere da un’ispezione del domicilio solo se secondo precedenti esperienze si può escludere la presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono necessarie verifiche in loco di tanto in tanto (Gilliéron, op. cit. loc. cit.; cfr. pure sentenza della CEF 15.2009.95 del 16 novembre 2009 consid. 6.3).
5.2 Prima di rilasciare l’attestato di carenza beni l’UE avrebbe dovuto pertanto accertare l’esistenza di eventuali mobili pignorabili anche presso il domicilio dell’escusso, quali ad esempio gioielli, opere d’arte, oggetti di arredamento e così via (sentenza della CEF 15.2003.159/160 del 22 gennaio 2004, RtiD 2004 II 744 n. 85c), ricorrendo se necessario all’assistenza dell’autorità di polizia per farsi aprire i locali e i ripostigli in caso di assenza o di renitenza dell’escusso (art. 91 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF già citata). Limitatamente a questo punto il ricorso merita di conseguenza accoglimento.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 È annullato il verbale di pignoramento e attestato di carenza beni emesso il 25 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________.
1.2 È fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di ultimare le operazioni di pignoramento procedendo a un’ispezione del domicilio di PI 1 e di allestire un nuovo verbale di pignoramento, riportandovi il contenuto del verbale annullato, completato con l’esito dei suoi accertamenti effettuati al domicilio dell’escusso.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.