Incarto n. 15.2016.7
Lugano 3 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale emesso il 20 gennaio 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 39'413.40.
B. Dopo aver interrogato l’escussa, il 20 gennaio 2016 l’UE ha allestito un nuovo calcolo del suo minimo di esistenza in sostituzione del precedente del 4 dicembre 2015, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore/rice
fr.
4'109.00
Totale
fr.
4'109.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'300.00
Trasferte
fr.
20.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Quota sindacale
fr.
24.00
Totale
fr.
2'755.00
Eccedenza pignorabile fr. 1'354.00
C. Con ricorso del 1° febbraio 2016 RI 1 chiede l’annullamento del calcolo allestito il 20 gennaio 2016 e l’allestimento a cura della Camera di un nuovo calcolo che tenga conto in modo motivato delle considerazioni di lui, la verifica della validità dello stralcio dai ruoli di questa Camera di un suo ricorso del 7 dicembre 2015 (inc. 15.2015.97), la valutazione dell’agire dell’UE e in particolare del suo capo, l’appuramento del motivo per cui l’UE ha segnalato il suo interessamento per l’alloggio occupato dall’escussa, l’intimazione all’UE dell’ordine di rispettare la facoltà di visionare i giustificativi necessari al calcolo del minimo esistenziale e l’allestimento di un resoconto sugli importi non pignorati a causa del riconoscimento di supplementi ingiustificati per spese di riscaldamento, di prodotti farmaceutici, di trasferta e di pasti fuori domicilio dall’ottobre del 2013.
D. Con osservazioni 16 febbraio 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 1 non si è espressa.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 20 gennaio 2016 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente critica il calcolo del minimo esistenziale dell’escussa chiedendo di detrarne le prestazioni in natura da lei percepite dal datore di lavoro, contesta la spesa di fr. 1'300.– computata per l’alloggio, postulando la produzione del contratto di locazione completo e dei giustificativi di versamento della pigione da ottobre 2015 ad oggi, propone la cancellazione del supplemento per pasti fuori domicilio, l’escussa potendo pranzare e cenare presso la mensa dell’ente ospedaliero cantonale a prezzi estremamente bassi, e domanda di sostituire il supplemento di fr. 20.– mensili per le trasferte da casa al luogo di lavoro in automobile con il prezzo dell’abbonamento Arcobaleno.
Per quanto riguarda anzitutto la richiesta formulata da RI 1 intesa a verificare la validità della decisione 12 gennaio 2016 (inc. 15.2015.97) con cui questa Camera ha stralciato dai ruoli il suo ricorso del 7 dicembre 2015, gli si ricorda ch’egli, come espressamente indicato in quella decisione, poteva presentare contro la stessa ricorso in materia civile al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione. Non avendolo fatto, detta decisione è passata in giudicato e non può ora essere rimessa in discussione, per di più presso la medesima autorità giudiziaria che l’ha prolata. Ad ogni modo, avendo egli chiesto nel ricorso (a pag. 5) il rinvio della causa all’UE perché procedesse a “riadegurare” il pignoramento, la decisione dell’organo esecutivo di annullare il provvedimento per riesaminare il caso di fatto accoglieva la richiesta di lui, come scritto dalla Camera nella decisione del 12 gennaio 2016, per tacere del fatto che, sia come sia, rendeva senza oggetto il ricorso.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’ abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid. 3b; 119 III 73 consid. 3c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16 settembre 2014 consid. 5).
5.1 Nella fattispecie il ricorrente espone di aver chiesto all’UE il 9 dicembre 2015 il giustificativo riguardante la spesa di fr. 1'300.– computata per l’affitto e di aver ricevuto un documento presumibilmente mascherato dall’ufficio, “incompleto, discordante e curiosamente stilato dalla debitrice”, oltre a un ordine permanente, che a suo dire non attesta che la conduttrice provvede al versamento della pigione, bensì dimostra unicamente un ordine impartito alla banca. RI 1 chiede “che si produca il nuovo contratto di affitto completo, così da poter determinare la proporzione del canone locativo alla situazione finanziaria della debitrice, appurando anche un’eventuale e possibile comunione domestica, nonché, valutare la distanza dal posto di lavoro ed il primo termine utile di disdetta”. Egli postula inoltre che si forniscano i giustificativi dell’effettivo versamento della pigione da ottobre 2015 a oggi, così da poter verificare la periodicità della spesa.
5.2 Orbene, l’escussa ha in realtà già prodotto all’UE il nuovo contratto di locazione completo, relativo al monolocale di mq 40 ch’essa occupa da sola ad __________, sulla base del quale è stato inserito nel suo minimo esistenziale il canone locativo di fr. 1'300.– mensili comprensivo delle spese accessorie (v. punto 24 del contratto). Si potrebbe discutere se il mascheramento dei dati relativi al locatore, al numero di locali, alla superficie e all’ubicazione dell’appartamento sull’esemplare del contratto di locazione consegnato al ricorrente (v. scambio di posta elettronica 9-11 dicembre 2015 accluso al ricorso) era giustificato. Non è però necessario chiarire la questione in questa sede, poiché nella fattispecie l’esemplare ricevuto era ad ogni modo sufficiente per valutare se la spesa è indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF: menziona infatti l’importo del canone, la destinazione dell’ente locato ad abitazione familiare per una sola persona e le condizioni della locazione, in particolare l’inclusione delle spese accessorie nel canone. Che l’escussa ci viva da sola risulta d’altronde anche dal suo interrogatorio, che non menziona alcun coniuge o partner (verbale interno di pignoramento).
Quanto alla discrepanza tra i termini di disdetta indicati ai punti 3 (3 mesi) e 24 (4 mesi), a parte il fatto ch’essi non sono necessariamente contraddittori (il secondo è infatti esplicitamente riferito al solo locatore, sicché il primo potrebbe essere stato pattuito unicamente a favore dell’inquilina), la questione non è di rilievo in questa sede poiché il ricorrente non ha postulato né quantificato, nelle sue “richieste”, la riduzione dell’importo delle spese d’alloggio da prendere in considerazione nel minimo esistenziale. Non incombe all’autorità di vigilanza di verificare d’ufficio il calcolo dell’ufficio su punti che non sono chiaramente censurati (v. art. 7 cpv. 3 lett. a Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]), tranne se la decisione è nulla (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che però si può verificare praticamente solo a favore dell’escusso in caso di manifesta violazione crassa del suo minimo esistenziale sul piano materiale o temporale (v. Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 65-66 ad art. 93 LEF e i rinvii).
5.3 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3/a; 120 III 17 consid. 2/c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenze della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 3.2 e 15.2014.5 del 25 febbraio 2014 consid. 2, con i rinvii). Ciò vale anche per le spese di locazione (v. punto II/1 della Tabella).
Nel caso specifico PI 1 ha versato agli atti la ricevuta 26 settembre 2015 con la quale i locatori attestano la ricezione di fr. 1'300.– quale pagamento anticipato del canone dell’ottobre del 2016, ossia per il primo mese di locazione, l’ordine permanente datato 1° ottobre 2015 dato alla propria banca di bonificare fr. 1'300.– mensili al locatore, l’avviso di addebito di fr. 1'300.50 del 2 dicembre 2015 sul conto di lei sempre a favore del locatore nonché la ricevuta per il versamento di fr. 1'300.– il 4 gennaio 2016 a saldo dell’affitto dello stesso mese, documenti dai quali emerge con sufficiente certezza che l’escussa faccia regolarmente fronte a suoi oneri locativi.
5.4 In definitiva, il ricorso si rivela pertanto infondato sulla questione del supplemento per spese di locazione.
6.1 Nella fattispecie l’UE ha ammesso un supplemento di fr. 211.– mensili per pasti fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per pasto principale). Il ricorrente ne chiede invece lo stralcio dal minimo di esistenza dell’escussa, ricordando che l’onere accresciuto per pasti fuori casa è la differenza tra il costo del pranzo a domicilio e il costo del pranzo fuori domicilio. Orbene, a suo parere, PI 1 può consumare i pasti alla mensa del datore di lavoro (l’Ente ospedaliero cantonale) a un prezzo non superiore a quanto già contemplato nel minimo di esistenza di base per le spese di alimentazione.
6.2 A sostegno delle proprie affermazioni RI 1 ha prodotto il listino prezzi dei ristoranti presso l’EOC, dal quale emerge effettivamente che l’escussa può consumare i pasti sul luogo di lavoro a un prezzo estremamente conveniente, di circa fr. 7.– per volta, equivalente ai costi della preparazione di un pasto al domicilio, ricordato che nel minimo vitale di base le spese di alimentazione sono prese in considerazione a concorrenza del 42% dell’importo totale (sentenza della CEF 15.2007.69 del 19 settembre 2007 consid. 3.2/b, riassunta in RtiD 2008 I 1084 n. 64c). Per questo motivo non si giustificava di riconoscere alla debitrice spese supplementari per pasti fuori casa. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso si rivela fondato sotto questo profilo.
6.3 RI 1 chiede inoltre che venga allestito un resoconto in merito al mancato pignoramento dall’ottobre del 2013 della parte del reddito dell’escussa corrispondente alle spese per pasti fuori domicilio riconosciutele (a torto) dall’UE. Ora, il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.). Nel caso concreto, nella misura in cui tende all’ottenimento d’informazioni (un “resoconto”) su quote di salario già versate all’escussa e che con ogni verosimiglianza sono state nel frattempo spese, il ricorso non può conseguire alcun fine esecutivo pratico, concreto e attuale nell’ambito dell’esecuzione forzata in corso ed è pertanto a tal riguardo irricevibile.
7.1 Nel caso specifico, dal calcolo del minimo d’esistenza del 20 gennaio 2016 trasmesso al ricorrente lo stesso giorno (scambio di posta elettronica dal 18 al 25 gennaio 2016 annesso al ricorso) emerge che l’Ufficio ha computato nel minimo d’esistenza un supplemento di fr. 20.– mensili per spese di “trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato”, calcolato nel seguente modo: “- km 8 al giorno (secondo tabella distanze chilometriche del TCS) x media mensile giorni lavorativi 21.7 x consumo medio veicolo 8% x costo benzina fr. 1.33 = fr. 18.50 arrotondato a Fr. 20.00 per usura veicolo”. Siccome l’automobile non figura nel verbale come impignorabile e necessario alla debitrice per l’esercizio della sua professione, il ricorrente sostiene che l’UE avrebbe dovuto computare le spese effettive dimostrabili di utilizzo dei mezzi pubblici, ch’egli quantifica in fr. 269.10 annui, pari al costo dell’abbonamento Arcobaleno annuo per la zona percorsa dalla debitrice con l’agevolazione aziendale concessa dall’EOC (sconto del 35%).
7.2 Sta di fatto, in realtà, che l’autoveicolo cui fa capo PI 1 per recarsi al lavoro risulta prestatole dal padre (fax 3 dicembre 2015 dell’escussa all’UE), motivo per cui non figura nel verbale di pignoramento. Quanto all’importo di fr. 269.10 annui che il ricorrente chiede di sostituire a quello inserito nella decisione contestata, corrisponde a fr. 22.41 mensili ed è quindi superiore a quanto riconosciuto dall’ufficio (fr. 20.–). Il ricorso si rivela pertanto senza oggetto su questo punto.
Il ricorrente chiede pure che le prestazioni in natura fornite dal datore di lavoro alla debitrice (contributo per vitto fuori casa e abiti da lavoro) siano dedotte dal minimo esistenziale di base conformemente al punto V/1 della Tabella. A torto. Innanzitutto, sebbene l’escussa abbia la possibilità di consumare i pasti presso il proprio datore di lavoro a un prezzo di favore, comunque li deve pagare in una misura che può essere reputata corrispondente a quello che sarebbe il suo onere se essa mangiasse al domicilio (v. sopra consid. 6.2). D’altronde, come risulta dal verbale interno per le operazioni di pignoramento del 25 marzo 2010, l’escussa è attiva presso l’EOC in qualità di segretaria, motivo per il quale essa non dispone di una divisa di servizio che renda completamente superfluo l’acquisto di abiti privati, il cui costo è computato nel minimo di base. In altre parole i contributi del datore di lavoro non consentono all’escussa di realizzare alcun risparmio sui costi di vitto e di abbigliamento computati nel minimo di base. La censura non merita quindi accoglimento.
RI 1 chiede ancora di valutare l’agire dell’UE, segnatamente del suo capo, e la serietà e correttezza del suo operato, di appurare su quale base il proprio interessamento per i giustificativi delle spese dell’escussa è stato segnalato alla polizia, di analizzare tutti gli allegati prodotti, d’intimare all’UE di autorizzarlo a visionare i giustificativi necessari a verificare il calcolo del minimo d’esistenza e di obbligarlo ad allestire un resoconto in merito al mancato pignoramento della parte del reddito dell’escussa corrispondente ai supplementi per spese di riscaldamento, di prodotti farmaceutici, di trasferta e di pasti fuori domicilio riconosciuti dall’UE, a suo parere a torto, dall’ottobre del 2013. Sono tutte richieste irricevibili.
9.1 Già si è detto, in effetti, che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (sopra consid. 6.3). Sono ricevibili soltanto domande di ricorso motivate, presentate tempestivamente contro provvedimenti chiaramente identificati (v. art. 7 cpv. 3 lett. a-b, cpv. 4 lett. a e art. 8 cpv. 1 LPR). Non è il caso delle richieste, generiche e indeterminate, rivolte all’operato del capo dell’UE o all’analisi degli “allegati prodotti”. Quanto al postulato resoconto si riferisce ad atti irreversibili (sopra consid. 6.3).
9.2 È d’altronde indeterminata la richiesta di visione degli atti, che comunque non risulta essergli stata preclusa, ed è comunque priva d’interesse concreto per quanto attiene al contratto di locazione (v. sopra consid. 5.2). Infine, il ricorrente non adduce elementi da cui si possa dedurre che l’UE abbia segnalato il suo comportamento alla polizia.
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'300.00
Trasferte
fr.
20.00
Quota sindacale
fr.
24.00
Totale
fr.
2'544.00
Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il pignoramento del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso alla quota che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 2'544.– (anziché fr. 2'755.–), oltre alla tredicesima mensilità.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di pignorare la quota del reddito mensile di PI 1 che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 2'544.–, oltre alla tredicesima mensilità.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.