Incarto n. 14.2016.64
Lugano 28 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Bozzini e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa OR.2013.28 (contestazione dell’elenco oneri) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 settembre 2013 da
AP 1
contro
AO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sull’appello del 16 marzo 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l’11 febbraio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 6 luglio 2000 PI 1 procedeva in via di realizzazione del pegno immobiliare contro i fratelli RI 1 e PI 6 Mahdi per l’incasso dei propri crediti. Oggetto del pegno era la particella n. __________ RFD di __________, successivamente costituita in proprietà per piani, nonché gli affitti relativi all’immobile.
B. Il 17 marzo 2009, l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha depositato l’elenco oneri relativo alle (nuove) proprietà per piani n. __________ a __________ della particella di __________. Adito da AP 1, con sentenza del 24 settembre 2009 (inc. AC.2009.7) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la petizione, ordinando la rettifica dell’elenco oneri nel senso di ammettere il credito dell’AO 1 garantito dalle cartelle ipotecarie per fr. 2'903'983.33 anziché per fr. 2'984'983.33. Statuendo il 24 febbraio 2011, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha poi accolto parzialmente l’appello interposto dall’escusso contro la sentenza pretorile, riducendo ulteriormente il credito della banca a fr. 2'789'964.14 (inc. 12.2009.185). Il ricorso promosso AP 1 al Tribunale federale è stato respinto con decisione 13 settembre 2011 (inc. 5A_242/2011).
C. Il 10 luglio 2012 l’UEF di Bellinzona ha depositato l’elenco oneri per la seconda volta, indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, alla voce ipoteche convenzionali (sub 2), i seguenti crediti a favore dell’UBS SA:
“1. Prestito n. __________
Capitale, interessi, spese esecutive e rip.
Valuta 02.06.2009 1'491'947.45
./. riduzione ripetibili, come da sentenza
del 24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00
Totale 1'418'097.45
CHF 1'418'097.45 dal 03.06.2009 al 04.10.2012 236'802.85
Totale valuta 04.10.2012 1'654'900.30
Saldo debitore del conto costruzione
(compresi interessi, commissioni e
spese), valuta 02.06.2009 2'120'699.35
2'120'699.35 dal 03.06.2009 al 04.10.2012 354'127.74
Totale valuta 04.10.2012 2'474'827.09”
D. Con ricorso del 23 luglio 2012 a questa Camera quale autorità di vigilanza, RI 1 Mahdi ha contestato il conteggio degli interessi di mora relativi ai crediti della banca (sub A.1 e A.2), argomentando che gli stessi, in virtù del divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO), dovrebbero essere calcolati, per il prestito, su fr. 850'000.– (e non su fr. 1'418'097.45) e per il conto corrente di costruzione su fr. 1'150'000.– (e non su fr. 2'120'699.35). Il ricorrente ha inoltre evidenziato che nella rubrica “Altri Oneri” dell’elenco oneri (sub B) non sarebbero state indicate tutte le indennità assicurative ricevute per i danni allo stabile e altri eventuali danni. Alla voce “accessori” sarebbe poi occorso secondo lui menzionare le pigioni versate dai conduttori all’Ufficio. Nelle sue osservazioni del 10 agosto 2012 PI 1, pur senza riconoscere le argomentazioni del ricorrente, ma per evitare l’ulteriore procrastinarsi di una situazione che si protraeva da anni, ha accettato di conteggiare gli interessi in questione nella misura del 5% dal 3 giugno 2009 al 4 ottobre 2012 sui crediti sia di fr. 850'000.– sia di fr. 1'150'000.–, riducendo quindi le sue pretese per interessi rispettivamente da fr. 236'802.85 a fr. 141'938.35 e da fr. 354'127.74 a fr. 192'034.25.
Con sentenza del 27 agosto 2012 (inc. 15.2012.85) questa Camera ha respinto tutte le censure dell’escusso, ma preso atto della parziale acquiescenza contenuta nelle osservazioni dell’AO 1, ha ordinato la rettifica dell’elenco oneri per quanto riguarda gli interessi maturati dal 3 giugno 2009 al 4 ottobre 2012 secondo il nuovo conteggio della banca.
E. Contro tale sentenza AP 1 si è aggravato al Tribunale federale, che con pronunciato 15 luglio 2013, in parziale accoglimento del gravame ha annullato la sentenza impugnata “nella misura in cui modifica gli interessi di mora legali indicati nell’elenco oneri alle voci 2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica ipoteca convenzionali” e ha trasmesso la contestazione 23 luglio 2012 del ricorrente per esame all’UEF di Bellinzona.
F. Preso atto che in siffatta comunicazione AP 1 aveva contestato “gli interessi di mora legali indicati nell’elenco oneri alle voci 2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica ipoteche convenzionali”, il 3 settembre 2013 l’UEF di Bellinzona gli ha assegnato un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa dell’AO 1.
G. Con petizione del 25 settembre 2013 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di stralciare dall’elenco oneri tutte le posizioni iscritte a favore dell’AO 1. Con decisioni incidentali dell’8 gennaio 2015, il Pretore aggiunto ha da una parte accolto l’istanza dell’AO 1 di condannare l’attore a prestare una cauzione processuale di fr. 15'000.– e dall’altra respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da quest’ultimo. Entrambi i reclami interposti dall’attore sono stati respinti dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con sentenze del 2 luglio 2015 (inc. 13.2015.2 e 13.2015.3) e i suoi ricorsi al Tribunale federale sono stati ambedue dichiarati inammissibili l’11 settembre 2015 (inc. 5A_685/2015 e 5A_686/2015).
H. Statuendo nel merito con decisione dell’11 febbraio 2016, il Pretore aggiunto, a seguito della parziale acquiescenza della creditrice, ha parzialmente accolto la petizione ordinando la rettifica della voce “ipoteche convenzionali” dell’elenco oneri (sub 2) nel seguente modo:
“1. Prestito n. __________
Capitale, interessi, spese esecutive e rip.
Valuta 02.06.2009 1'491'947.45
./. riduzione ripetibili, come da sentenza
del 24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00
Totale 1'418'097.45
interessi di mora legali al 5% su
CHF 850'000.– dal 03.06.2009 al 04.10.2012 141'938.35
Totale valuta 04.10.2012 1'560'035.80
Conto corrente costruzione __________
Saldo debitore del conto costruzione
(compresi interessi, commissioni e
spese), valuta 02.06.2009 2'120'699.35
interessi di mora legali al 5% su CHF
1'150'000.– dal 03.06.2009 al 04.10.2012 192'034.25
Totale valuta 04.10.2012 2'312'733.60”
Il primo giudice ha posto le spese processuali a carico di AP 1 nella misura di fr. 7'500.– e dell’AO 1 nella misura di fr. 500.–, assegnando a quest’ultima un’indennità per ripetibili di fr. 15'000.–.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 marzo 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento della petizione, e in via subordinata la retrocessione degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Egli ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio con l’esenzione degli anticipi, delle cauzioni e delle spese processuali. Stante l’esito del giudizio odierno, l’appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di appuramento dell’elenco oneri (art. 140 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nel caso di specie, considerato che con la petizione AP 1 ha chiesto di stralciare dall’elenco oneri tutti i crediti dell’AO 1, il valore litigioso, diversamente da quanto pretende l’escusso nell’atto di appello, è pari all’importo del credito complessivo dell’AO 1 iscritto nell’elenco oneri, ovvero a fr. 4'125'919.– (art. 91 cpv. 1 CPC), sicché sotto questo aspetto, l’appello è senz’altro ricevibile. La legittimazione dell’appellante deriva dalla sua qualità di attore nella procedura di prima istanza.
Pronunciata in procedura ordinaria senza obbligo di conciliazione (art. 198 lett. e n. 6 CPC), la sentenza è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto, proposto il 16 marzo 2016 avverso la decisione impugnata notificata all’attore il 15 febbraio 2016, l’appello risulta tempestivo.
Il primo giudice ha rilevato che per dirimere la vertenza è sufficiente ribadire quanto ha già precisato la terza Camera civile del Tribunale di appello con il pronunciato del 2 luglio 2015 che conferma la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’escusso, ossia che “nell’ambito di un’azione di contestazione il giudice può decidere solo le contestazioni per le quali l’ufficio esecuzione e fallimenti ha avviato la procedura prevista dagli art. 106 segg. LEF” e quindi “la domanda di stralciare ulteriori voci dall’elenco oneri, proposta per la prima volta con la petizione, è tardiva e quindi inammissibile”. Unica domanda ricevibile contenuta nella petizione è dunque quella riferita alla contestazione degli interessi di mora, che il Pretore aggiunto ha risolto nel senso richiesto dall’attore, tenuto conto dell’acquiescenza della convenuta.
Con l’appello AP 1 sostiene che l’art. 140 LEF, in virtù del quale gli interessati possono contestare l’elenco oneri, non stabilisce prescrizioni particolari di forma e di contenuto relative alla contestazione dell’elenco oneri. In concreto la sua contestazione andava dunque ritenuta sufficiente nella procedura giudiziaria senza che si potesse considerare la stessa limitata nel senso indicato dal Pretore aggiunto. Egli rileva d’altronde che la riduzione operata dal primo giudice non è corretta: infatti gli interessi di mora del 5% dal 3 giugno 2009 al 4 ottobre 2012 sul credito di fr. 850'000.– corrispondono a suo dire a fr. 141'666.65 e non a fr. 141'938.35, mentre gli interessi sulla pretesa di fr. 1'150'000.– ammonterebbero solo a fr. 191'666.65 e non a fr. 192'034.25. L’appellante contesta anche il tasso applicato per il calcolo degli interessi di mora e la quantificazione del valore di causa, delle tasse, spese e ripetibili, e chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, facendo valere di essere attualmente al solo beneficio di una rendita AVS e di avere numerosi debiti.
Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si hanno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 in fine RFF). Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37 a 40 RFF. Ove la contesa concerna unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 39 ad § 28). La stessa regolamentazione si applica ance alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare (art. 156 LEF e 102 RFF). Scopo dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Stöckli/Duc, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 31 ad art. 138 LEF).
Nel caso specifico, con atto 23 luglio 2012 AP 1 ha contestato, per quanto di rilevanza in concreto, il conteggio degli interessi di mora riportato nell’elenco oneri alla voce “ipoteche convenzionali” (A.1 e A.2), argomentando che gli stessi, per il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO), dovrebbero essere calcolati per il prestito su fr. 850'000.– e non su fr. 1'418'097.45 e per il conto corrente di costruzione su fr. 1'150'000.– e non su fr. 2'120'699.35. Il 3 settembre 2013 l’Ufficio, riferendosi espressamente a tale contestazione, gli ha quindi assegnato un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa dellAO 1 (doc. D). Se non che con la petizione del 25 settembre 2013 AP 1 ha chiesto alla Pretura di stralciare dall’elenco oneri tutte le posizioni della banca. Ora, come già correttamente accertato dalla terza Camera civile del Tribunale di appello nella sentenza del 2 luglio 2015 (inc. n. 13.2015.3, consid. 5.3) – che non vincola né il primo giudice né la scrivente Camera, ma alle cui pertinenti considerazioni si può legittimamente rinviare –, solo le voci relative agli interessi moratori sono state tempestivamente contestate dal debitore nel termine di dieci giorni assegnato alle parti con la notificazione dell’elenco oneri (doc. B). Il termine impartito all’attore per promuovere l’azione di contestazione riguardava quindi solo questa voce e non anche le altre voci non esplicitamente contestate, da considerare riconosciute per l’esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 in fine RFF e sopra consid. 6).
Poiché nell’ambito di un’azione di contestazione il giudice può decidere solo le contestazioni per le quali l’ufficio d’esecuzione ha avviato la procedura prevista dagli art. 106 a 109 LEF (applicabile per il rinvio degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF; DTF 84 III 141, consid. 5), la domanda di stralciare dall’elenco oneri voci non contestate davanti all’UEF di Bellinzona, proposta per la prima volta con la petizione, è tardiva e quindi inammissibile, come tardiva e inammissibile è pure la richiesta contenuta nell’appello di ridurre a un tasso decisamente inferiore quello del 5% applicato agli interessi di mora, per tacere del fatto che lo stesso appellante nella contestazione del 23 luglio 2012 aveva espressamente riconosciuto la richiesta di “interessi di mora legali al 5%”. La stessa sorte tocca all’eccezione dell’errata “inclusione nell’elenco oneri del credito riferito alla situazione di __________, dell’applicazione da parte della presunta creditrice del tasso d’interesse per il credito di costruzione, malgrado la fine dei lavori di edificazione, dell’indicazione della pretesa di controparte che deve per contro essere compensata con il danno” da lui subito.
In merito alla questione degli interessi, AP 1 si limita ad affermare che gli importi menzionati nella sentenza impugnata non sono stati calcolati in modo corretto e a sostituirli con importi leggermente inferiori, senza però spiegare come sono stati calcolati. La censura si rivela pertanto irricevibile. Ad ogni buon conto, come indicato dalla creditrice nelle proprie osservazioni e come correttamente ripreso dal primo giudice nella decisione impugnata, gli interessi di mora del 5% calcolati dal 3 giugno 2009 al 4 ottobre 2012, ossia per 1219 giorni, su fr. 850'000.– danno fr. 141'938.35 (5% : 365 x 1219 x 850'000) mentre su fr. 1'150'000.– equivalgono a fr. 192'034.25 (5% : 365 x 1219 x 1'150'000), ovvero esattamente alle cifre riportate nell’elenco oneri. Oltre che inammissibile la censura si avvera pure infondata.
AP 1 contesta anche la quantificazione del valore di causa e pertanto delle tasse, spese e ripetibili stabilite dal Pretore aggiunto. A mente sua sarebbe inammissibile considerare quale valore di causa l’importo complessivo di fr. 4'129'727.39 allorquando il primo giudice non è entrato nel merito delle contestazioni da lui formulate, ritenendole irricevibili. Per l’appellante il valore di causa può essere solo quello riferito agli interessi di mora. Anche questa censura è inammissibile, poiché egli non ha quantificato le spese e le ripetibili che ritiene corrette, disattendo così i requisiti minimi di motivazione derivanti dall’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti; per i reclami: sentenze della CEF 14.2015.22 dell’11 maggio 2015 consid. 6 e 14.2015.206 del 4 febbraio 2016 consid. 5). In ogni caso, il primo giudice ha giustamente tenuto conto come valore litigioso dell’intero importo (di fr. 4'129'727.39) contestato dall’attore, pur stabilendo tassa di giustizia e ripetibili molto inferiori ai minimi delle tariffe applicabili (art. 7 cpv 1 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 3.1.1.5] e 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]). Avesse voluto limitare il rischio di pagare spese e ripetibili consistenti in caso di reiezione della petizione, AP 1 avrebbe del resto potuto (e dovuto) circoscrivere la sua contestazione al solo calcolo degli interessi, come fatto nel suo scritto 23 luglio 2012 all’UEF di Bellinzona.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 2 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria va infatti respinta, già perché l’appello era d’acchito privo di probabilità di successo (cfr. art. 117 lett. b CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'125'919.– (sopra consid. 1), supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio sono poste a carico dell’appellante.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).