5A 686/2015 / 5A_686/2015

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

5A_686/2015

Sentenza dell'11 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Pretura del Distretto di Bellinzona, piazza Governo 2, 6500 Bellinzona.

Oggetto assistenza giudiziaria (appuramento dell'elenco oneri),

ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2015 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che nel quadro di un'azione di appuramento dell'elenco oneri promossa da A.________ nei confronti di B.________ SA, con decisione 8 gennaio 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha negato all'attore il gratuito patrocinio; che con sentenza 2 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro tale decisione pretorile; che secondo il Tribunale d'appello la censura del reclamante di insufficiente accertamento della sua indigenza da parte del Pretore aggiunto (v. art. 117 lett. a CPC) risulta infondata: il giudice di prime cure non ha infatti nemmeno esaminato tale requisito, ma ha negato il gratuito patrocinio già a motivo dell'assenza di chance della causa, e comunque l'impossibilità di accertare l'indigenza va ricondotta alla sola responsabilità di A., il quale non ha né sostanziato né documentato la sua istanza; che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha pure confermato la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'azione introdotta dal reclamante appare sin dall'inizio e in larga misura priva di probabilità di esito favorevole (v. art. 117 lett. b CPC) : gran parte delle sue contestazioni dell'elenco oneri risultano infatti tardive e pertanto inammissibili, mentre l'unica contestazione proponibile è già stata evasa dalla parziale acquiescenza di B. SA; che con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a riproporre le medesime obiezioni formulate davanti all'istanza precedente (segnatamente la critica di carente accertamento circa la sua indigenza), omettendo del tutto di confrontarsi con le numerose e dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio; che pertanto l'impugnativa manifestamente non soddisfa le suesposte esigenze di motivazione; che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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Entscheidungsdatum
11.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026