Incarto n. 13.2015.45
Lugano 14 luglio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza di condono 15 dicembre 2014 di
IS 1
chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all'inc. 13.2014.34 emessa il 1° settembre 2014 dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello (dispositivo n. 2: spese processuali);
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con decisione 1° settembre 2014 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto – per quanto ricevibile – il reclamo presentato da IS 1 il 6 marzo 2014 avverso la decisione 17 febbraio 2014 con cui il Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio sud, concessole il gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura di conciliazione che la opponeva all'avv. __________, ha provveduto a tassare la nota professionale del legale designatole quale patrocinatore d'ufficio. Contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 100.–.
Con istanza 15 dicembre 2014, e sollecito 15/16 giugno 2015, IS 1 chiede ora il condono giusta l'art. 112 cpv. 1 CPC delle menzionate spese processuali, affermando di non avere mezzi economici per potervi fare fronte.
È qui anzitutto da esaminare la competenza ad occuparsi della domanda di condono in oggetto.
L'art. 112 cpv. 1 CPC prevede che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. La legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e la legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) sono silenti sull'argomento. L'art. 27a LTG (in vigore dal 14 novembre 2014), in virtù del quale il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare del tutto o in parte le tasse e le spese, è infatti applicabile unicamente alla giustizia penale (vedi art. 425 CPP e art. 27a LTG; Messaggio n. 6823 del Consiglio di Stato del 25 giugno 2013 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura civile e del codice di procedura penale federali e proposte di adeguamento pag. 14, e relativo Rapporto n. 6823R della Commissione della legislazione del 27 agosto 2014 pag. 9).
3.1 A chi spetti tale competenza, se all'autorità giudiziaria o ad altri, neppure è definito in modo univoco. La versione francese dell'art. 112 CPC, analogamente al testo italiano, prevede che “Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires”. Diversa è invece la versione tedesca per la quale “Gerichtskosten können gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. Se, seguendo il testo italiano la competenza spetta al giudice e secondo il testo in francese più genericamente, ma comunque, al tribunale, la versione tedesca non indica invece alcuna autorità competente.
3.2 Neppure un esame della genesi della norma permette di chiarire definitivamente la questione. L'avamprogetto della commissione peritale (del giugno 2003) prevedeva, all'art. 93 che “la riscossione delle pretese per spese processuali può essere sospesa oppure, in caso di indigenza duratura della parte gravata, abbandonata dal tribunale adito”, rispettivamente “che le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement depourvue de moyens, renoncer aux créances en frais de tribunal” e, ancora: “Forderungen aus Gerichtskosten können vom Gericht gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. La competenza era quindi, in un primo tempo, attribuita ai tribunali.
3.3 Nel corso della procedura di consultazione per l'elaborazione del CPC i cantoni Vallese, Turgovia, Soletta, Sciaffusa, Giura e Appenzello esterno proponevano di non attribuirne a priori la competenza decisionale sulle domande di dilazione/condono ai soli tribunali, lasciando ai cantoni la facoltà di determinare l'autorità competente e, segnatamente, di affidare l'incombenza a un'autorità amministrativa.
3.4 Nel messaggio del 28 giugno 2006, i testi italiano e francese risultano modificati solo dal punto di vista redazionale. L'art. 110 (ora art. 112) prevede che “per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono”, rispettivamente che “le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires./span>. Nella versione tedesca la competenza del tribunale è invece scomparsa: “Gerichtskosten können gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”.
3.5 Il rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto della commissione peritale del giugno 2003 spiegava nelle tre versioni che era competente il tribunale (“il tribunale può sospendere …, … le tribunal peut accorder un sursis …, … kann das Gericht … stunden”). La modifica del testo di legge è stata considerata anche nel messaggio, tant'è che il messaggio in italiano (pag. 6671) e in francese (pag. 6910) indicano ancora la competenza dell'autorità giudiziaria, mentre nel testo in tedesco quest'indicazione è sparita (“Gerichtskosten können gestundet oder erlassen werden”: pag. 7299). In sede di dibattito parlamentare la questione della competenza non è stata oggetto di discussione.
3.6. Per i motivi che precedono, tocca ai Cantoni definire la competenza, ma anche la procedura per l'esame di domande di dilazione o di condono delle spese processuali (Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art.112; Jenny in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 112; Rüegg in Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 1a ad art. 112). In considerazione di quanto testé illustrato, è da ritenere che la competenza per l'evasione delle domande di condono possa essere attribuita anche ad autorità amministrative (Jenny, op. cit., n. 3 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 1 ad art.112; contra: tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 112). In mancanza di una specifica normativa, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l'autorità che ha (fra l'altro) fissato le spese processuali ad essere competente per deciderne il condono (Rüegg, op. cit., n. 1a ad art. 112; tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112). Di modo che, in concreto, sulla domanda può pronunciarsi la terza Camera civile.
4.1 Il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112), esponendolo ad un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112). Il richiedente non va favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all'obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell'aiuto (Rüegg, op. cit., n. 1 ad art. 112; Jenny, op. cit., n. 2 e 6 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 2 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112). Il condono è comunque escluso se l'indigenza è stata causata dal richiedente medesimo, mentre che, se temporanea, può giustificare una dilazione (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112).
5.1 Certo non v'è dubbio che l'interessata versa al momento in una situazione di indigenza, tant'è che beneficia dell'aiuto finanziario erogato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Del resto le sue difficoltà finanziarie avevano appunto giustificato anche la concessione del gratuito patrocinio nel contesto della procedura di conciliazione che l'ha opposta all'avv. __________ (sopra, consid. 1). Le relative domande di gratuito patrocinio che hanno accompagnato la procedura di reclamo davanti a questa Camera prima, e quella di ricorso al Tribunale federale poi, contro la tassazione della nota professionale del suo patrocinatore d'ufficio sono state tuttavia entrambe respinte a prescindere dal presupposto di indigenza, e meglio per mancanza di possibilità di esito favorevole dei gravami (l'uno respinto e, rispettivamente, l'altro dichiarato inammissibile: III CCA 1° settembre 2014 [inc. n. 13.2014.34) consid. 11; sentenza del Tribunale federale 8 ottobre 2014 [4D_68/2014] pag. 3), e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese processuali.
5.2 IS 1 beneficia di prestazioni assistenziali dall'ottobre 2011, e ha quindi documentato la sua oggettiva indigenza. Tuttavia questo non consente di escludere a priori una prospettiva futura positiva, e meglio che il pagamento delle spese processuali da condonare – fissate dalla decisione 1° settembre 2014 (sopra, consid. 1) – resti per l'interessata comunque sostenibile a fronte di un lasso di tempo spalmato su dieci anni. E, di fatto la stessa richiedente non pretende il contrario, laddove dichiara di non potervi far fronte “attualmente” (domanda di condono 15 dicembre 2014 e sollecito di condono 15/16 giugno 2015, nel mezzo). A maggior ragione se solo si pensa che l'interessata non si preoccupa nemmeno di illustrare la sua situazione personale e, a comprova della propria buona volontà, neppure accenna a sforzi intrapresi nell'ottica di un miglioramento economico futuro rispettivamente tenta di confortare una propria oggettiva impossibilità ad agire in tal senso. Né risultano agli atti indicazioni che la riguardano dal profilo esecutivo (ad es. estratto UE). Tutti aspetti questi essenziali ai fini di una prognosi sui prossimi dieci anni. La stessa decisione di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi da febbraio a giugno 2015 ne subordina peraltro il rinnovo all'invio di giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento della pigione per gli stessi mesi insieme all'esito delle ricerche di lavoro effettuate in quel periodo, oltre all'estratto dettagliato del conto postale o bancario dal 1° novembre 2014 al 31 maggio 201(5).
5.3 Nel caso di specie si è confrontati ad una persona che, nata il 31 ottobre 1968, è ancora relativamente giovane e – per quanto dato di sapere – abile al lavoro. In assenza di altri elementi nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono di spese processuali. Peraltro ritenere il contrario significherebbe in concreto legittimare il raggiro dei presupposti già considerati e specificati da questa Camera nel contesto della decisione 1° settembre 2014 (inc. n. 13.2014.34 consid. 11) per non ammettere IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio. In particolare, allora questa Camera aveva fra l'altro reso attenta l'interessata che “il diritto di accesso ad una giustizia equa non legittima l'utilizzo ad oltranza dell'istituto del gratuito patrocinio per avvalersi in modo indistinto e reiterato di strumenti giudiziari che, per il fatto di essere finanziati dall'ente pubblico e dalla collettività, impongono un atteggiamento responsabile e di rigore”. Aggiungasi per il resto che, a fronte di un siffatto scenario, non è nemmeno stata considerata l'eventualità di soprassedere già a quel momento al prelievo di spese processuali.
Vista la particolarità del caso di specie, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali per questa procedura, non senza ricordare all'istante che un suo atteggiamento più responsabile e ragionevole avrebbe evitato un inutile dispendio di denaro e che, in futuro, non potrà sempre e necessariamente confidare sull'indulgenza ancora una volta qui riservatale.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di condono 15 dicembre 2014 di IS 1 è respinta.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Notificazione:
– IS 1 .
Comunicazione all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).