4D 68/2014 / 4D_68/2014

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

4D_68/2014

Sentenza dell'8 ottobre 2014

I Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________, opponente.

Oggetto tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2014 dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 17 febbraio 2014 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha tassato la nota professionale dell'avv. B., nominata patrocinatrice d'ufficio di A. nell'ambito della procedura di conciliazione nella causa intentata contro l'avv. C., riconoscendo un onorario di fr. 870.-- e spese complessive di fr. 81.--; che con sentenza del 1° settembre 2014 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo inoltrato da A.; che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 12 settembre 2014 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che la sentenza impugnata verte unicamente sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile; che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenza 4D_102/2011 del 12 marzo 2012 consid. 1); che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF); che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2); che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio non limitata all'annullamento della decisione dell'autorità inferiore; che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente; che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 ottobre 2014

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Decisioni

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
4D_68/2014
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4D_68/2014, CH_BGer_004, 4D 68/2014
Entscheidungsdatum
08.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026