Incarto n. 12.2019.216
Lugano 31 gennaio 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per giudicare il ricorso per nullità 20 dicembre 2019 inoltrato da
RI 1 rappr. dal RA 1
contro il lodo arbitrale 19 novembre 2019 della Commissione speciale di ricorso ai sensi dell’art. 52 del Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino (CCL-ROCA), chiamata a statuire sul ricorso contro la decisione 3 aprile 2019 della Commissione paritetica cantonale delle Case per anziani nella vertenza che oppone la ricorrente alla
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente la nullità della decisione impugnata in virtù del vecchio art. 36 lett. h e f CIA (legge abrogata il 1. gennaio 2011);
rilevato che il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
A partire dal 1. gennaio 2018 ella ha ridotto il grado di occupazione all’80%, con uno stipendio lordo mensile di fr. 3'992.70.
Il nuovo contratto di lavoro sottoscritto a tal fine nel dicembre 2017 sanciva esplicitamente l’applicabilità al rapporto di lavoro del Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani e altri enti del Canton Ticino (CCL-ROCA) e con esso le parti riconoscevano la Commissione paritetica, rispettivamente la Commissione speciale di ricorso, quali tribunali arbitrali competenti a dirimere qualsiasi contestazione derivante dal rapporto lavorativo.
In data 16 novembre 2018, la CO 1 ha notificato ad RI 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro.
Con decisione 3 aprile 2019 la suddetta Commissione paritetica ha respinto integralmente il ricorso.
In occasione dell’udienza di discussione del 19 novembre 2019 la ricorrente ha informato l’autorità giudicante d’aver trovato un nuovo impiego, chiedendo quindi di limitare il giudizio alla richiesta di indennizzo. Dal canto suo, l’istituto per anziani si è opposto alla richiesta rilevando la legittimità della disdetta e sottolineando come la dipendente non avesse sofferto alcun danno economico poiché, avendo subito un infortunio ed essendo stata colpita da una malattia durante il termine di disdetta, lo stipendio le era stato versato sino a fine luglio 2019.
Con decisione 19 novembre 2019, la Commissione speciale ha respinto il ricorso, prescindendo dal caricare tasse e spese e dall’assegnare ripetibili.
In data 4 gennaio 2020 ella ha parallelamente depositato di fronte al Tribunale federale un ricorso contro la stessa decisione (inc. TF 4A_3/2020).
Il CCL-ROCA, applicabile alla fattispecie in base agli accordi contrattuali conclusi tra le parti, regola anche la trattazione delle vertenze tra personale impiegato nelle case per anziani e il datore di lavoro, istituendo una Commissione paritetica cantonale (art. 51) e, quale seconda istanza di giudizio, una Commissione speciale di ricorso (art. 52).
La procedura cui soggiacciono i ricorsi alla Commissione speciale (CSR) è quella della terza parte del CPC, cioè quella che regola l’arbitrato (art. 353 seg. CPC) e il lodo emanato è impugnabile ai sensi degli art. 389 seg. CPC (art. 52 CCL-ROCA).
L’art. 389 cpv. 1 CPC stabilisce che il lodo arbitrale è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. Un’eccezione a questo principio è possibile solo se le parti, tramite una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo, hanno stabilito che il lodo può essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’art. 356 cpv. 1 CPC (art. 390 CPC).
È quindi completamente errato e finanche difficilmente giustificabile, soprattutto per un patrocinatore professionista, il richiamo a queste normative effettuato con il ricorso.
Ne deriva che la scrivente seconda Camera civile del Tribunale d’appello non è competente per dirimere la vertenza. Il ricorso è di conseguenza inammissibile (art. 59 cpv. 1 CPC).
Quale deroga a questa norma, l’art. 115 CPC stabilisce che, in caso di malafede o temerarietà processuali, le spese possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite.
Se, tuttavia l’atteggiamento processuale temerario o in malafede è da imputare esclusivamente al patrocinatore della parte, trova applicazione l’art. 128 cpv. 3 CPC, che prevede la possibilità di infliggergli una multa disciplinare fino a fr. 2'000.-.
Il Tribunale federale ha spiegato già tempo fa, con riferimento ad una norma cantonale analoga, che una sanzione è giustificata qualora la persona da sanzionare moltiplica le procedure inutili o si ostina a sostenere dei mezzi infondati (STF 4P.38/2005 del 3 maggio 2005, consid. 3.3.2; DTF 120 III 107 consid. 4b e 111 Ia 148 consid. 4). In altre parole, il litigante temerario è colui che agisce o si difende in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o con un’imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire ingiusta la propria domanda o risposta.
Nella fattispecie la temerarietà dell’azione è manifesta così come lo è il fatto che non sia imputabile alla parte stessa, RI 1, che essendo residente in Italia e non avendo conoscenze specifiche di diritto elvetico, si è affidata al RA 1. In effetti, in base a una valutazione della situazione di fatto e di diritto giudiziosa e certamente esigibile, soprattutto da parte di un patrocinatore professionista come il RA 1, sarebbe potuto emergere con facilità che un ricorso a un’istanza cantonale non era proponibile. A qualsiasi rappresentante minimamente diligente non poteva non essere noto che il CIA e le relative norme cantonali sono state abrogate da ben 9 anni e che da allora a fare stato sono quelle del CPC, che regolano in maniera inequivocabile la questione della competenza a statuire sui ricorsi contro le sentenze della Commissione speciale di ricorso.
Detto ciò, a confermare la temerarietà e la leggerezza del comportamento processuale del rappresentante della lavoratrice contribuisce pure il fatto che questi abbia trasmesso, praticamente simultaneamente, il ricorso contro la decisione contestata a due tribunali differenti (Tribunale d’appello ticinese e Tribunale federale) senza preoccuparsi di verificare quale dei due è in realtà competente.
A fronte di un simile atteggiamento, si giustifica di infliggere al RA 1 e, per esso, al suo segretario __________ D__________ quale estensore del ricorso, una multa di fr. 300.-.
Per contro, in assenza di una colpa imputabile a RI 1, non sussistono gli estremi per l’applicazione dell’art. 115 CPC. Pertanto non vengono prelevate spese processuali, né si riconoscono ripetibili alla RI 1, alla quale il ricorso nemmeno è stato intimato.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Il ricorso 20 dicembre 2019 di RI 1 è inammissibile.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si riconoscono ripetibili.
Al RA 1 e, per esso, a __________ D__________ è inflitta una multa ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC di fr. 300.-.
Notificazione:
Comunicazione alla Commissione speciale di ricorso ai sensi dell’art. 52 CCL-ROCA, CP 748, Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).