Incarto n. 11.98.00147
Lugano 26 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 febbraio 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 agosto dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 15 ottobre 1998 da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1947) ed __________ __________ (1949) si sono sposati a __________ il ____________________ 1974. Dall’unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati di fatto nell’ottobre del 1990. Il marito è psicoanalista con studio a __________. Durante la vita in comune la moglie non ha svolto attività lucrativa, salvo negli ultimi due anni precedenti la separazione. Un primo tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie è decaduto infruttuoso nel dicembre del 1992. Nel 1994 __________ __________ ha conseguito un diploma di psicomotricista presso l’Università __________ di __________ e attualmente è occupata sporadicamente in svariate attività.
B. Il 10 maggio 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un nuovo tentativo di conciliazione, fallito il 18 giugno 1996. Il 18 febbraio 1997 egli ha promosso azione di divorzio, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili dal marzo al giugno 1997, di fr. 2’000.– mensili fino al dicembre 1997 e di fr. 1’000.– mensili fino al giugno 1998, chiedendo la restituzione di disegni eseguiti da suo padre e rivendicando le casse acustiche dell’impianto stereo domestico. Nella sua risposta del 9 maggio 1997 __________ __________ ha aderito al divorzio e non si è opposta alla consegna degli oggetti citati, ma ha chiesto un contributo alimentare mensile di fr. 4’000.– vita natural durante. Nei successivi atti scritti le parti hanno riaffermato le loro domande, la convenuta reclamando inoltre la somma di fr. 34’800.– quale indennità di salario dal 1974 al 1983 sulla base dell’art. 165 CC e una provvigione ad litem di fr. 5’000.–. Esperita l’istruttoria, nei rispettivi memoriali conclusivi le parti hanno ribadito le loro domande, la moglie rinunciando in ogni modo alla pretesa fondata sull’art. 165 CC. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 27 maggio 1998.
C. Con sentenza del 12 agosto 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 2’500.– mensili vita natural durante (riducibile proporzionalmente qualora la beneficiaria avesse conseguito un reddito mensile netto superiore a fr. 1’096.– fino al 30 marzo 1999 e a fr. 736.– in seguito) e ha ordinato alla convenuta la restituzione dei disegni e delle note casse acustiche. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello nel quale chiede che, concessale una provvigione ad litem di fr. 2’500.– (in subordine il beneficio dell’assistenza giudiziaria), il contributo alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 3’596.– mensili fino al 30 marzo 1999 e a fr. 3’296.– mensili in seguito. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo insta per la riduzione del contributo come da egli offerto in prima sede. Il 24 novembre 1998 __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Il Pretore, ravvisata una colpa del marito nella disunione, ha riconosciuto alla moglie un’indennità di fr. 2’500.– mensili a vita sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. A tal fine egli ha accertato il reddito lordo del marito in fr. 109’743.– annui (media del 1995, 1996 e 1997). Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha calcolato quello della moglie in fr. 3’596.– mensili fino al 30 marzo 1999 e in fr. 3’296.– dipoi, senza determinare quello del marito. Ne ha desunto, il primo giudice, che l’indennità avrebbe dovuto essere ridotta proporzionalmente qualora la beneficiaria avesse guadagnato più di fr. 1’096.– netti mensili fino al 30 marzo 1999, rispettivamente fr. 736.– in seguito.
L’appellante chiede che il contributo alimentare copra almeno il suo fabbisogno minimo, calcolato in fr. 3’596.– mensili fino al 30 marzo 1999 e in fr. 3’296.– mensili in seguito, sostenendo che il reddito del marito permetterebbe tali versamenti. Ora, l’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Per quanto riguarda l’ammontare del contributo, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico subìto dal coniuge innocente, e tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente – come in concreto – quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 2a edizione, n. 207). L’ammontare dipende poi dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n. 32 segg. ad art. 151 CC). Esso deve garantire al coniuge innocente, in linea di principio, lo stesso tenore di vita che quest’ultimo avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3). Resta il fatto, in ogni modo, il coniuge debitore non può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb).
Nella fattispecie il Pretore ha accertato unicamente, come detto, il reddito medio lordo del marito di fr. 109’743.– lordi (doc. LL, MM e NN), senza calcolare il suo fabbisogno minimo.
a) Per quel che è del reddito netto del marito, dal fascicolo processuale risulta che nell’ultima dichiarazione fiscale l’inte-ressato medesimo ha indicato un reddito netto da attività indipendente di fr. 54’470.– annui nel 1995 e di fr. 63’295.– nel 1996 (doc. OO), per una media dunque di fr. 58’882.50 annui e di fr. 4’906.85 mensili. La situazione nel 1997 non consta del resto essere mutata apprezzabilmente (doc. NN).
b) Il fabbisogno minimo del marito può essere stabilito in fr. 2’413.– mensili. Esso comprende il minimo vitale per persona convivente (fr. 925.–: v. interrogatorio formale dell’attore, risposta n. 15), la locazione e il riscaldamento (fr. 770.–: doc. A e B), la cassa malati (fr. 322.–, come la moglie), il premio di assicurazione per l’economia domestica (fr. 22.–: doc. H), le spese di trasferta (fr. 86.–: costo abbonamento autopostale __________ -__________) e l’onere fiscale (fr. 288.–: doc. Z). Ciò posto, con un reddito di fr. 4’906.85 mensili il marito è in grado di versare alla moglie, senza intaccare il proprio fabbisogno minimo, una rendita di fr. 2’500.– mensili (arrotondati).
c) Il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2’997.– mensili fino al 30 marzo 1999 e fr. 2’697.– mensili in seguito, cui ha aggiunto una maggiorazione del 20% in applicazione analogica dei criteri dell’art. 152 CC, per un totale di fr. 3’596.–, rispettivamente fr. 3’236.– mensili. Ora, tale metodo di calcolo non può essere condiviso. L’indennità basata sull’art. 151 cpv. 1 CC garantisce al coniuge innocente, in linea di principio, lo stesso tenore di vita ch’egli avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3), mentre l’art. 152 CC garantisce solo il fabbisogno indispensabile, ovvero – di regola – al minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49). Il supplemento del 20% non è di alcuna pertinenza ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC. Sia come sia, in concreto non è il caso di ridefinire il calcolo del Pretore. Come si è visto, infatti, senza intaccare il suo fabbisogno minimo il marito è in grado di erogare solo un contributo di fr. 2’500.–, importo addirittura inferiore al fabbisogno minimo della moglie. L’appello, destituito di fondamento, deve essere dunque respinto.
II. Sull’appello adesivo
Il marito si duole che il Pretore gli abbia imputato una colpa nella disunione per avere allacciato nel 1987 una relazione fuori del matrimonio. In realtà – egli sostiene – la turbativa è dovuta a problemi di sterilità, che nei suoi confronti ha provocato frustrazione e rabbia della moglie, la quale si è adagiata nel ruolo di “madre mancata”, senza grandi aspettative, assumendo viepiù atteggiamenti di sconcertante passività e inerzia, commiserando sé stessa.
La nozione di “colpa” nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con quella di “colpa preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1997, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D’altro lato un comportamento causale non deve essere per forza la sola e unica fonte di turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Spühler/Frei-Maurer, in Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce sull’ammontare del contributo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
Nella fattispecie è pacifico che nel 1987 il marito ha allacciato una relazione extraconiugale durata fino al 1992 (interrogatorio formale dell’attore, risposta n. 4; deposizione __________ __________). Contrariamente a quanto egli sembra ritenere, per giurisprudenza costante chi commette adulterio si presume avere provocato la rottura del vincolo coniugale, salvo dimostrare la mancata causalità del suo comportamento per la disunione (DTF 108 II 25 consid. 2a; Bühler/Spühler, op. cit., n. 126 ad art. 142 CC). Incombeva dunque al marito, in concreto, provare che la sua relazione con __________ __________ non è all’origine della disunione.
a) Che la sterilità del marito abbia contribuito a minare l’unione è possibile. Dall’istruttoria non è emerso però – come pretende l’appellante – che le relazioni coniugali fossero profondamente turbate e scosse già nel 1987. __________ __________ ha testimoniato che marito e moglie apparivano un po’ lontani e “mancavano di complicità”, che la moglie denotava inoltre una certa passività e carenza di energia, precisando di avere visto i coniugi una decina di volte prima del 1987, pur conoscendoli da una quindicina d’anni. __________ __________ ha riferito di avere constatato problemi di coppia, ma non molto gravi, dovuti in parte alla mancanza di figli. Essa ha inoltre assistito a un episodio durante il quale la moglie, inattiva professionalmente, non aveva avuto il tempo di preparare il pranzo per una gita in montagna. __________ __________, che ha incontrato i coniugi in due occasioni, ha dichiarato di averli trovati depressi e ha descritto la moglie come una persona tranquilla, silenziosa e non particolarmente felice. __________ __________ ha raccontato di avere avuto in un primo momento l’impres-sione di una coppia perfetta, ma di avere saputo in seguito, da confidenze della moglie, che quest’ultima era molto triste per l’incapacità di avere figli e che tale problema aveva portato a profonde discrepanze nel rapporto coniugale anche a causa degli esami e delle pratiche alle quali i coniugi si erano sottoposti per risolvere il problema. __________ __________ ha detto di avere frequentato varie volte casa __________ e di avere constatato una certa passività di carattere della moglie, oltre una certa difficoltà di lei a gestire la casa e l’ospitalità; egli ha inoltre riferito di tensioni e di un certo nervosismo negli anni 1986/87. __________ __________, cugino del marito, riteneva la moglie una brava casalinga, e ha riferito di non avere mai sentito lamentele da parte del marito né di essersi accorto di problemi, tanto di essere rimasto sorpreso nell’apprendere la relazione extraconiugale del cugino. __________ __________ ha detto da parte sua che aveva sempre considerato molto unita la coppia poiché tra i coniugi vi erano molte affinità e che i dissapori o le incomprensioni erano normali e comuni a tante altre coppie; anch’essa è rimasta molto stupita scoprendo la relazione extraconiugale del marito.
Dato quanto precede non si può ragionevolmente concludere che nel 1987 la turbativa coniugale fosse irrimediabile o anche solo grave. I rimproveri del marito si riferiscono sostanzialmente a episodi isolati, la cui incidenza sui rapporti coniugali è relativa. Quanto al carattere di una persona, esso è in linea di principio un fattore oggettivo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., note 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami). In concreto non risulta che la scarsa energia della moglie sia degenerata in forme depressive che avrebbero compromesso l’unione coniugale. Tanto meno se si pensa che l’appellante non consta essersi mai lamentato del carattere della moglie prima del 1987 e che tale carattere non gli ha impedito di tornare dalla stessa una volta chiusa la relazione con __________ __________. Per di più, nei matrimoni di lunga durata ogni coniuge deve dar prova di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio, soprattutto per comporre i dissidi e superare le diversità dovute a fattori di carattere (DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 239).
b) L’appellante fa valere che la moglie lo ha poi perdonato, tant’è che dopo la relazione con __________ __________ egli ha tentato di riconciliarsi con lei, frequentandola, pernottando presso di lei qualche volta e avendo in qualche occasioni rapporti intimi. Il fatto è che, fallita la riconciliazione, nel 1993/94 egli ha cominciato un’altra relazione con una terza donna, insieme alla quale vive tuttora (interrogatorio formale dell’attore, risposte n. 12 e 14). In circostanze siffatte, si volesse supporre un perdono della moglie per quanto riguardava la prima relazione adulterina, ciò non può dirsi per la seconda.
c) I problemi coniugali, per quanto risulta dagli atti, trovano origine anche nell’impossibilità oggettiva di avere figli ed è possibile che la moglie ne abbia ritenuto responsabile il marito, sterile, dopo il fallimento dei tentativi di procreazione artificiale. Nulla consente di ritenere però che nel 1987 il matrimonio, pur turbato, fosse ormai senza speranze. La relazione adulterina del marito ha svolto in realtà un ruolo eminentemente causale nella disgregazione del matrimonio. Ne discende che l’apprezzamento del Pretore merita conferma e che su questo punto l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.
a) Nel caso in esame la convenuta aveva, al momento del divorzio, 49 anni e il matrimonio durava da 24 anni, ancorché i coniugi fossero separati da 8 anni. Dal fascicolo processuale risulta che la moglie ha lavorato quale venditrice presso “__________ __________ ” di __________ __________ dal 1987 (risposta, pag. 2) fino al 30 aprile 1991 (doc. 56); in seguito, negli anni 1992 e 1993 è stata educatrice volontaria supplente presso l’__________ di __________. Dal gennaio 1993 e per un periodo di sei mesi, essa ha svolto lo stesso incarico, conseguendo un reddito di fr. 929.25 mensili (doc. 57). Nel 1992 essa ha cominciato a frequentare l’Università __________ di __________ dove ha conseguito, nel dicembre 1994, un diploma di psicomotricista. Non trovando impiego, essa si è iscritta alla disoccupazione riscuotendo indennità fino al settembre 1995 per complessivi fr. 11’124.– e prodigandosi senza esito nella ricerca di un posto di lavoro (doc. 1-43). Dal 15 gennaio al 30 giugno 1996 essa ha ottenuto un incarico per il doposcuola presso le scuole di __________ con uno stipendio globale di fr. 595.– (risposta, pag. 6) e contemporaneamente, dal febbraio 1996 all’agosto successivo, ha lavorato presso l’asilo nido di __________ conseguendo un reddito di fr. 1’722.– lordi (doc. 1 e 59). Dal giugno al dicembre 1997 ha continuato a percepire indennità di disoccupazione (doc. 60-64), cominciando a lavorare quale docente presso il Servizio del sostegno pedagogico nell’ambito di un programma occupazionale, per metà tempo alla scuola di __________ e per l’altra metà a __________ (doc. 66–70; interrogatorio formale del 24 marzo 1998, pag. 3), conseguendo uno stipendio giornaliero di fr. 156.75.
b) Tenuto conto del fabbisogno dell’ex moglie, non contestato non si intravedono elementi tali da lasciar concludere con un minimo di attendibilità che la convenuta sia in grado di colmare l’ammanco mensile in modo autonomo. Intanto, tenuto conto del fatto che dottrina e giurisprudenza pongono il 45° anno di età quale ultimo limite per l’obbligo di riprendere un lavoro, non può essere pretesa dalla convenuta un’estensio-ne dell’attività attuale, tanto meno se si pensa che l’appel-lante è in grado di erogare l’indennità a suo carico senza particolari problemi. Inoltre dagli atti si evince che, nonostante la sua buona volontà, l’interessata non è riuscita a trovare un’occupazione stabile che le consenta di poter contare su un reddito tale da metterla al riparo dall’indigenza. Alla luce degli accertamenti che precedono, tutto ben ponderato, non si può ragionevolmente pretendere quindi che la convenuta aumenti la sua attività lavorativa, di modo che non si giustifica di limitare la durata della rendita. Dovesse la situazione finanziaria dell’ex moglie migliorare, l’appellante potrà sempre chiedere una modifica del suo obbligo contributivo (art. 153 cpv. 2 CC). L’appello adesivo deve dunque essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tasse di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di __________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario