Incarto n. 11.98.00127

Lugano 11 settembre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 febbraio 1997 da


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 agosto 1998 presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ __________ (1948) e __________ __________ (1950) si sono sposati a __________ il ____________________ 1971. Dal matrimonio sono nati __________ (1971) e __________ (1975). Il marito è alle dipendenze della __________ __________ __________ __________, la moglie lavora a tempo parziale per l’impresa di __________ __________ a . Il 21 giugno 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e poco dopo ha lasciato l’abitazione coniugale di __________ per andare a vivere prima da un’amica e poi per conto proprio a . Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 9 settembre 1996. Con decreto cautelare del 21 marzo 1997 il Pretore ha imposto al marito un contributo alimentare di fr. 1’608.50 mensili fino al 16 dicembre 1996 e di fr. 1’823.50 in seguito. L’obbligo per il marito di versare una provvigione ad litem di fr. 5’000.– e un contributo straordinario di fr. 5’000.– per arredare il nuovo appartamento della moglie sono stati confermati da questa Camera con sentenze del 15 aprile 1997 (inc. .. e ..).

B. Il 18 febbraio 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di pronunciare il divorzio, ha postulato un contributo indicizzato mensile di fr. 2’680.– vita natural durante, il trasferimento al suo istituto di previdenza di fr. 79’700.– dalla prestazione d’uscita acquisita dal marito e il versamento di fr. 71’769.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 28 marzo 1997 __________ __________ __________ ha aderito al divorzio e ha offerto alla moglie un importo imprecisato in liquidazione del regime matrimoniale, senza contributi alimentari. In esito al secondo scambio di atti scritti le parti hanno sostanzialmente mantenuto le loro domande, il convenuto chiedendo in sede di duplica il rimborso di fr. 10’000.– da lui versati alla moglie quale provvigione di causa e per arredare il nuovo appartamento.

C. Esperita l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo del 24 marzo 1998 in cui ha ribadito la domanda di divorzio, ha chiesto un contributo mensile indicizzato di fr. 2’385.– vita natural durante, il trasferimento al suo istituto di previdenza di fr. 77’585.– dalla prestazione d’uscita acquisita dal marito e fr. 71’548.– in liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale conclusivo __________ __________ __________ ha confermato la propria adesione al divorzio, senza contributi alla moglie, e ha postulato la suddivisione a metà della mobilia domestica; subordinatamente egli ha offerto un contributo di fr. 800.– mensili per dieci anni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

D. Con sentenza del 10 luglio 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato __________ __________ __________ a versare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 1769.– mensili fino al 64° anno della beneficiaria e di fr. 883.– in seguito (vita natural durante), ha assegnato a __________ __________ un capitale di fr. 77’582.– da prelevare dalla prestazione di libero passaggio acquisita dal marito, ha liquidato il regime dei beni obbligando il marito a versare la somma di fr. 1964.55 e ha accertato la comproprietà in ragione di metà ciascuno del mobilio domestico. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un appello del 31 agosto 1998 nel quale chiede di essere liberato dal contributo alimentare e dal versamento della somma come partecipazione al capitale di libero passaggio in favore della moglie; in via subordinata postula la limitazione del contributo alimentare fino al pensionamento della beneficiaria. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e insta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è, come tale, passata in giudicato. Litigiosa rimane la rendita d’indigenza a favore dell’attrice. Il Pretore, esclusa una colpa del marito nella disunione, ha ritenuto anche la moglie coniuge innocente, rilevando che la crescente disarmonia caratteriale tra i coniugi ha finito per generare un’incompatibilità caratteriale e, dunque, una causa oggettiva di disunione. L’appellante contesta tale conclusione, facendo valere che la moglie non ha espressamente rivendicato la propria innocenza, ma si è limitata a definirlo colpevole della disunione, e che l’incompatibilità di carattere riscontrata dallo psicologo __________ è sconfessata da altri testimoni, per i quali l’unione era del tutto normale. Reputa pertanto che la moglie non possa essere considerata innocente, avendo abbandonando senza motivo il tetto coniugale.

  1. L’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. L’innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, anche a norma dell’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se comporta in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/ Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC). Per essere causale il comportamento colpevole non deve costituire per forza l’unica colpa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii).

  2. Dal fascicolo processuale risulta che la moglie ha lasciato il domicilio coniugale dopo avere introdotto l’istanza per il tentativo di conciliazione (21 giugno 1996). Contrariamente a quanto crede l’appellante, tale circostanza non configura abbandono del tetto coniugale, giacché dopo la revisione del diritto sugli effetti del matrimonio, entrata in vigore il 1° gennaio 1988, proposta l’azione (nel Ticino: l’istanza per il tentativo di conciliazione, che crea litispendenza), ognuno dei coniugi può sospendere la comunione domestica per la durata del processo (art. 145 cpv. 1 CC). Nella fattispecie la moglie ha solo fatto uso, pertanto, di una facoltà offertale dalla legge.

  3. La questione è di sapere, nella fattispecie, se alla moglie vada imputata una colpa causale nella disunione. Dall’istruttoria risulta che i coniugi trascorrevano spesso le vacanze con amici e parenti, i quali non hanno mai constatato tensioni né litigi, al punto che la separazione è stata per loro una sorpresa (deposizioni __________, __________, __________ e __________ __________ __________). Da parte sua lo psicologo __________ __________ ha riferito che alla fine del 1995 e all’inizio del 1996 la moglie si è recata presso il Servizio medico-psicologico di __________, dolendosi di un grave disagio coniugale in atto ormai da parecchio tempo. Egli ha precisato che l’interessata si era rivolta a lui già nel 1989, e che nel 1995 la situazione si era aggravata, le attività che dovevano renderle sopportabile la permanenza a casa (corsi di inglese, palestra, restauro di mobili) non avendo dato l’esito sperato. Le difficoltà tra i coniugi, dovute alla mancanza di colloquio, si erano anzi acuite al punto che la moglie aveva paura e donotava finanche sintomatologie di tipo psicosomatico. Pur avendo riportato quanto raccontato dalla moglie, lo psicologo ha rilevato di non avere avuto dubbi sulla sincerità di lei. Che fra i coniugi vi fossero problemi è stato peraltro confermato anche da __________ __________, la quale intendeva organizzare le ferie estive del 1996 con i coniugi __________. L’attrice le aveva risposto di essere in crisi familiare. Anche __________ __________ ha riferito che qualche tempo dopo una vacanza in Sicilia trascorsa con i coniugi __________, l’attrice gli aveva confidato di essere in crisi con il marito, mentre quest’ultimo non ne parlava poiché – secondo il teste – rifiutava la realtà o quanto meno pensava di far rientrare la crisi.

Dall’istruttoria è emersa perciò l’esistenza di una turbativa coniugale, tant’è che il convenuto non si è opposto al divorzio. Non risulta invece che il dissidio fosse riconducibile al comportamento dell’uno o dell’altro coniuge. In circostanze siffatte non si può dunque ravvisare una colpa causale della moglie. Certo, nei matrimoni di lunga durata (in concreto 27 anni), ogni coniuge deve far prova di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio per comporre i dissidi e superare le diversità dovute a fattori di carattere (DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 239). Non intraprendere sforzi sufficienti può significare dunque venir meno ai doveri del matrimonio. Nella fattispecie tuttavia l’interessata si è sforzata fino all’ultimo di “aggiustare il matrimonio” (deposizione __________), di modo che non si possono imputarle colpe e non vi è motivo per negarle una pensione di indigenza. Quanto all’am-montare e alla possibilità per il convenuto di erogare una simile prestazione, su tali questioni non sussiste litigio.

  1. L’appellante contesta l’obbligo di versare all’appellata una parte del capitale d’uscita da lui accumulato durante il matrimonio presso la sua cassa pensione. Ora, secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP (RS 831.42), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinata a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’inden-nizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb, 121 III 299 consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest’ultima prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Resta il fatto che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di uscita ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere diritto a prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52). Nella fattispecie, come si è visto, il diritto a un contributo d’indigenza è dato, e con esso anche il diritto al trasferimento di una quota di libero passaggio.

  2. L’appellante sostiene che, comunque sia, l’attrice non ha dimostrato che si troverà nel bisogno al momento del pensionamento, prova che avrebbe dovuto essere recata con una perizia. Egli contesta inoltre di dover versare la metà del capitale di uscita. Il Pretore ha accertato, da parte sua, che al momento del pensionamento l’interessata riceverà una rendita AVS pari, al massimo, allo stipendio computabile (fr. 1’769.– mensili) e che con tale rendita essa non sarà in grado di coprire neppure il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 3’065.– mensili). Durante il matrimonio inoltre la moglie ha lavorato poco e a tempo parziale, ciò che lascia presumere con ragionevole certezza e senza necessità di perizie che all’età della pensione essa si ritroverà con una lacuna previdenziale notevole. Del resto l’appellante non pretende che l’attrice sia in grado di costituirsi, negli ultimi anni della sua attività lavorativa, una previdenza professionale tale da metterla al riparo dall’indigenza. Ciò posto, il Pretore ha accertato che con la rendita AVS e la presumibile rendita della cassa pensione di fr. 886.– mensili, il convenuto deve ancora versare un contributo alimentare di fr. 883.– mensili per far sì che l’attrice si ritrovi a vivere, in sostanza, con il fabbisogno minimo garantitogli dall’art. 152 CC. Nelle circostanze descritte la decisione di assegnare alla moglie la metà del capitale di libero passaggio acquisito dal marito appare senz’altro ragionevole e merita conferma.

  3. Dato quanto precede, la domanda subordinata intesa a limitare il versamento del contributo alimentare fino al pensionamento dell’attrice deve essere respinta. Un contribuito di indigenza è, in linea di principio, vitalizio, anche se con grande riserbo si applica la giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1 CC su una possibile limitazione della rendita (DTF 114 II 9 consid. 7a con richiami; cfr. pure 115 II 432 consid. 5; Rep. 1997 pag. 58). In concreto, con un’entrata di soli fr. 2’555.– mensili (rendita AVS più rendita della cassa pensione) la moglie non è in grado di coprire il suo fabbisogno senza il contributo del convenuto. Non intravedendo elementi da cui si possa desumere che dopo il pensionamento la beneficiaria sia in grado di ricrearsi una situazione suscettibile di metterla al riparo dall’indigenza, non si giustifica di limitare la durata della rendita. L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto.

  4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Quanto all’assistenza giudiziaria postulata dall’attrice, l’attribuzione di ripetibili rende la domanda senza oggetto.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr. 50.–

fr. 800.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili di appello.

  1. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.

  2. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

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