Incarto n. 11.96.00069 11.97.00164
Lugano 27 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 settembre 1994 da
, __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 aprile 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello del 4 settembre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 31 maggio 1996 dal medesimo Pretore;
Se dev’essere accolto l’appello del 22 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 agosto 1997 dal medesimo Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1922) e __________ __________ (1938), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ __________ 1988. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi si sono conosciuti grazie a un’inserzione sul Corriere __________ che __________ __________ aveva fatto pubblicare nel mese di __________ 1985, qualche anno dopo il decesso della prima moglie. Il 17 marzo 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 maggio successivo.
B. A seguito delle istanze presentate il 21 aprile e il 3 maggio 1994 da __________ __________, rispettivamente il 26 aprile 1994 da __________ __________, con decreto cautelare del 2 gennaio 1995 il Pretore ha – in particolare – assegnato l’appartamento n. __________ dello stabile in via __________ __________ a __________ alla moglie e il n. __________ al marito, ha vietato alla moglie di usufruire dell’appartamento a __________, respingendo una richiesta di blocco sui suddetti immobili, ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 5’215.– mensili, ha ordinato il blocco di una cassetta di sicurezza intestata alla moglie presso __________ __________ __________ __________ a __________ e ha ordinato lo sblocco delle relazioni bancarie n. __________e __________intestate al marito presso __________ __________ __________ __________ e la __________ __________ di __________.
Un’istanza di misure provvisionali presentata dalla moglie il 5 luglio 1995, intesa al blocco delle relazioni bancarie n. __________presso __________ __________ __________ __________ a , n. __________ “ ” presso la __________ __________ __________ __________ di __________ e presso la Banca __________ __________ __________ a __________ è stata respinta dal Pretore con decreto del 16 aprile 1996. Insorta contro tale decreto con un appello del 29 aprile 1996, __________ __________ conclude perché il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 31 maggio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello (inc. ..).
C. Nel frattempo, con petizione del 5 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio per colpa della moglie, l’accertamento della sua proprietà sul patrimonio coniugale e sul contenuto della cassetta di sicurezza intestata alla moglie presso __________ __________ __________ __________ di __________, l’attribuzione dell’ap-partamento coniugale situato in via __________ __________ a __________, offrendo alla moglie un contributo di fr. 2’700.– mensili. __________ __________ si è opposta, il 3 febbraio 1995 alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la separazione, il versamento di un contributo alimentare di fr. 10’385.– mensili (fr. 8’385.– mensili in via subordinata), il pagamento di fr. 600’000.– in liquidazione del regime matrimoniale, l’accertamento della sua proprietà sul contenuto della nota cassetta di sicurezza a lei intestata presso __________ __________ __________ __________ di __________ e su diversi oggetti posti nell’appartamento di __________ e l’assegnazione per la durata della separazione dell’appartamento coniugale. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale.
D. Durante l’istruttoria, il 15 aprile 1996, __________ __________ ha presentato un’istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova, alla quale si è opposto il marito. Con decreto del 31 maggio 1996 il Pretore ha respinta l’istanza, negando all’eventuale appello effetto sospensivo. Insorta contro tale decreto con un appello del 4 settembre 1996, __________ __________ conclude perché il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza.
E. Ultimata l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo dell’11 giugno 1997 __________ __________ ha riconfermato le proprie domande di giudizio, riducendo a fr. 2’600.– mensili l’offerta di contributo alimentare per la moglie. __________ __________ ha presentato anch’essa un memoriale conclusivo, dell’11 giugno 1997, in cui ha chiesto la pronuncia del divorzio, un contributo alimentare di fr. 10’385.– mensili, l’importo di fr. 2’250’000.– a titolo di indennità per perdita di aspettative ereditarie, fr. 100’000.– per torto morale e fr. 600’000.– in liquidazione del regime dei beni, oltre l’accertamento della sua proprietà sul contenuto della nota cassetta di sicurezza, su tutto il mobilio e le suppellettili dell’appar-tamento in via __________ __________ a __________, con obbligo per il marito di riconsegnarle tutti gli effetti personali depositati nell’appar-tamento di __________. Il dibattimento finale si è tenuto l’11 giugno 1997.
F. Statuendo il 14 agosto 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della petizione, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo di fr. 1’771.20 mensili, oltre l’importo di fr. 191’500.–, ha accertato la comproprietà dei coniugi sull’arre-do dell’appartamento coniugale, ha riconosciuto la proprietà esclusiva del marito sul contenuto della nota cassetta di sicurezza intestata alla moglie, salvo alcuni oggetti di proprietà di quest’ultima, ha respinto la pretesa della moglie per un importo in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla convenuta di liberare l’appartamento coniugale di __________, con l’obbligo di versare al marito una pigione di fr. 800.– per il periodo tra il passaggio in giudicato della sentenza e lo sgombero effettivo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste per un decimo a carico del attore e per nove decimi a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 7’500.– per ripetibili. Il Pretore ha per contro respinto l’azione riconvenzionale. Le spese della riconvenzione, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.– sono state poste a carico di __________ __________, tenuta a versare al marito fr. 8’000.– per ripetibili.
G. __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 nel quale chiede la pronuncia del divorzio, un contributo alimentare di fr. 10’835.– mensili vita natural durante (fr. 5’385.– mensili, rispettivamente fr. 600’000.– in via subordinata), la somma di fr. 100’000.– a titolo di risarcimento per torto morale, fr. 2’250’000.– per perdita di aspettative successorie, fr. 600’000.– in liquidazione del regime dei beni, il riconoscimento della sua proprietà su tutti gli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza e dell’arredamento dell’appartamento di __________, con obbligo per il marito di restituirle tutti i suoi effetti personali depositati nell’appartamento di __________. Il 25 settembre successivo __________ __________ ha comunicato di mantenere anche l’appello presentato il 4 settembre 1996 contro il decreto pretorile del 31 maggio 1995. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 1997 __________ __________ propone di respingere entrambi gli appelli e di confermare le decisioni impugnate.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello in materia di restituzione in intero
II. Sull’appello di merito
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (art. 142 cpv. 1 CC). Che in concreto il matrimonio sia definitivamente fallito è fuori di dubbio, nessuna riconciliazione essendo intervenuta dal 1994 ed entrambi le parti aderendo al principio del divorzio. Litigiosa è la responsabilità della disunione, che la moglie addossa al marito, chiedendo il rigetto dell’azione principale e l’accoglimento della sua riconvenzione. In realtà la questione di sapere se la responsabilità del marito sia “preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 1 CC è di poco rilievo, giacché in concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato da entrambe le parti. Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali che ha portato alla turbativa, e se, per rapporto a tale colpa, la responsabilità della moglie appaia insignificante o quanto meno lieve (ancorché causale), rispettivamente grave ma non causale (art. 151 cpv. 1 CC).
Il Pretore, esclusa una colpa del marito, ha considerato che il marito stesso, offrendo un contributo alimentare sulla base dell’art. 152 CC, riteneva la moglie coniuge innocente. Quanto alle accuse che la moglie muoveva al marito, egli le ha ritenute non dimostrate, così come non poteva essere imputato all’attore l’avvio della causa di divorzio, promossa a seguito di un alterco tra i coniugi durante il quale la moglie ha minacciato il marito con un coltello. Infine egli ha rilevato che, foss’anche intima la relazione del marito con __________ __________, tale relazione è posteriore all’insorgere della turbativa e al fallimento del tentativo di conciliazione. Per finire il Pretore, riscontrata la manifesta, grave, profonda e irreversibile turbativa, ha accolto la domanda di divorzio presentata dal marito e ha negato alla moglie qualsiasi pretesa da lei vantata sulla base dell’art. 151 CC.
Dopo una lunga esposizione di fatti intesi a dimostrare la propria innocenza, l’appellante rimprovera al marito di avere disatteso gli obblighi del matrimonio, segnatamente di avere denotato scarsa amorevolezza e comprensione sin dalla celebrazione del matrimonio. Essa riconosce la generosità materiale del coniuge, ma sostiene che costui le ha fatto mancare quell’affetto che, come moglie esemplare, essa si sarebbe attesa. Infine essa afferma che il marito avrebbe violato i suoi doveri di fedeltà allacciando una relazione con __________ __________.
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma deve essere causale per la disunione (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce invece sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennità (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
Dal fascicolo processuale non risulta a quando risalgono le difficoltà coniugali. L’attore ha addotto che subito dopo il matrimonio sono insorti attriti (v. anche verbale tentativo di conciliazione), prima a causa di un altro uomo, poi per le continue e pressanti richieste pecuniarie di parenti brasiliani della moglie e per la presenza di un amico brasiliano che frequentava la famiglia. La moglie contesta ciò e asserisce che la turbativa è da ascrivere al coniuge, che senza validi motivi ha cercato di allontanarla, addossandole ogni difetto.
a) Dall’istruttoria è emerso che i coniugi litigavano frequentemente. Le cause dei dissapori erano dovute, in parte, al fatto che il marito mal sopportava la presenza di ex amici e parenti brasiliani della moglie (deposizioni dei cognati __________ e __________ __________o). Certo, tra quest’ultima e tali __________ e __________ vi sarà anche stata semplice amicizia, ma in una persona schiva e introversa come il marito tale comportamento disinvolto ha verosimilmente alimentato sospetti, favorendo contrasti suscettibili di degenerare in litigi. Anche le richieste economiche della moglie, la quale voleva che le fossero intestate le proprietà immobiliari del marito, non sembrano affatto estranee agli alterchi (deposizione __________ __________ e __________ __________). Simili motivi sono stati per altro all’origine di un primo intervento dei rispettivi legali (doc. E e F dell’inc. __________/__________conc.). Per finire i diverbi sono sfociati in vie di fatto (deposizione __________ __________) e sono culminati nell’episodio del 13 marzo 1994, in occasione del quale la moglie ha minacciato il marito con un coltello (deposizione __________ e __________ __________). Ciò ha indotto l’attore a presentare il 17 marzo successivo istanza per il tentativo di conciliazione.
b) Dall’esterno, nondimeno, la coppia appariva normale e tranquilla (deposizioni __________ __________, __________ __________, __________ __________ e padre __________), nel senso che tra i coniugi non sembravano esserci tensioni né litigi (deposizioni __________ __________, __________ __________, padre __________ e dott. __________). I testimoni hanno descritto la moglie come una persona più espansiva e più sociale del marito (), una donna allegra, frizzante ed esuberante (), mentre il marito è stato descritto come un uomo spento, apatico e che seguiva la moglie “come un cagnolino” (), piuttosto chiuso (), di difficile contatto (padre __________) e poco partecipe alle discussioni (____________________o). La separazione dei coniugi è comunque stata una sorpresa (deposizione __________ __________, __________ __________, dott. __________). Sulla causa del dissesto matrimoniale i testimoni non sono stati in grado di esprimersi (salvo i cognati __________ e __________ __________), sicché i rimproveri rivolti dalla moglie al marito non trovano conferma.
c) L’attore ha pacificamente un carattere schivo, introverso e possessivo. L’indole di una persona è tuttavia, in linea di principio, un fattore congenito e oggettivo. Diviene colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per moderare tale intemperanze (Spühler/ Frei-Maurer, op. cit., n. 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami; DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240). Soggetti non più giovani sono notoriamente poco capaci di modificare la loro natura e forti differenze di età fra i coniugi – in concreto 16 anni – accentuano già dal profilo oggettivo le diversità di carattere (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 56 e piuttosto n. 58 ad art. 142 CC). Nel caso in esame non consta che il marito sia trasceso in eccessi né risulta che l’appellante si sia lamentata del marito (deposizione __________ __________). Quanto all’indole schiva, possessiva e introversa, essa non può considerarsi una colpa. Le circostanze in cui gli sposi si sono conosciuti e il modo è stato celebrato il matrimonio – per vero atipiche – denotano semmai come l’unione sia stata impostata su fragili basi, ma non permettono di attribuire una colpa al marito. La presunta relazione con __________ __________ evocata dalla moglie è cominciata – al proposito non v’è dubbio – dopo la separazione dei coniugi ed è pertanto estranea alla disunione. Ciò posto, non si può dire che il comportamento del marito sia stato causale per il naufragio dell’unione. Mancano dunque i presupposti per la concessione di prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 CC, indipendentemente dal fatto che la moglie sia coniuge innocente. Su questo punto l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.
Miglior sorte non ha neppure la pretesa di riparazione morale. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, a quest’ultimo può essere aggiudicata invero un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Nella fattispecie l’appellante, oltre a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave pregiudizio morale, neppure sostiene di avere patito tribolazioni di intensità e gravità tali da non poter essere sopportate nelle circostanze del caso (Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., n. 784), non bastando generiche sofferenze per le difficoltà venutesi a creare dopo lo scioglimento del matrimonio. Per di più l’indennità per torto morale può essere chiesta solo al coniuge colpevole, ciò che il marito non è.
a) Per quanto riguarda l’alloggio, giovi ricordare che l’art. 152 CC protegge il beneficiario solo dall’indigenza, senza garantirgli il livello di vita avuto durante la comunione domestica. Per calcolare la rendita deve essere inserito nel fabbisogno di ogni coniuge l’onere di alloggio presumibile per persona sola (Spycher, Unterhaltungsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156). Sotto questo profilo un canone di locazione di fr. 1’000.– mensili per una persona sola a __________ assicura un alloggio dignitoso. Le spese per l’acqua, e gli oneri domestici in genere, non rientrano, per invalsa giurisprudenza di questa Camera, nel fabbisogno familiare, essendo già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5).
b) In merito all’onere fiscale va premesso che il Pretore ha assegnato alla moglie una pensione in parte sotto forma di rendita (fr. 1’771.20 mensili) e in parte sotto forma di capitale (fr. 191’500.–). Contrariamente a quanto l’appellante pretende, nel Cantone Ticino il versamento di un contributo alimentare capitalizzato esclude il diritto alla deduzione e costituisce quindi un’operazione fiscale neutra, nel senso che non si impone al beneficiario né si deduce dal reddito del debitore (Pedroli, Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale in: RDAT I/1998 pag. 498 n. 3.27 con riferimenti). Ciò posto, tenuto conto anche del fatto che solo gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili (art. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIDF), l’importo di fr. 250.– stabilito dal Pretore resiste alla critica.
c) L’appello su questo punto dovendo essere respinto, non occorre esaminare le altre censure sul fabbisogno del marito, il quale non contesta la possibilità di far fronte al pagamento del contributo per la moglie.
Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Spühler/ Frei-Maurer, op. cit., n. 44 e 47 ad art. 158 CC). Non è dato di vedere dunque in base a quale elemento oggettivo l’appellante fondi la pretesa di fr. 600’000.–. Il credito al quale un coniuge ha diritto per lo scioglimento del regime matrimoniale corrisponde all’aumento, ossia alla differenza fra il valore totale degli acquisti di un coniuge, inclusi i beni reintegrati, i compensi e i debiti che gravano tali beni (art. 210 cpv. 1 CC). In concreto l’appellante non ha dimostrato il valore delle rispettive masse patrimoniali, limitandosi a sostenere l’esistenza di un generico aumento di valore. Quanto al contributo prestato per la riattazione dell’appartamento di __________ (collaborazione con l’architetto nella scelta dei materiali, artigiani e imprese), ciò non può essere assimilato alla fornitura di un servizio o un lavoro tale da giustificare una partecipazione al plusvalore dell’art. 206 cpv. 1 CC (cfr. Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 340 con riferimenti). Per quanto riguarda il miglioramento della salute del marito, infine, nessuna prova reca la dimostrazione che esso sia in diretta relazione con l’aumento del di lui patrimonio.
Per l’art. 200 cpv. 1 CC chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova. Secondo consolidata giurisprudenza, se il marito ha dato alla moglie monili che non sono gioielli di famiglia, egli non ha il diritto di ottenerne la restituzione, giacché gli stessi si presumono donati. La donazione può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che gli oggetti non sono stati acquistati da un coniuge per un collocamento di capitali ma sono destinati all’uso esclusivo dell’altro coniuge. Se queste due condizioni sono adempiute, la presunzione deve essere, in assenza di elementi giustificanti una conclusione diversa, che la consegna degli oggetti è avvenuta a titolo di donazione e non a titolo di semplice comodato (DTF 85 II 70). In concreto l’appellante ritiene che, sebbene i gioielli appartenessero alla prima moglie dell’attore, questi non le ha mai limitato l’uso degli stessi (appello, pag. 32). Ciò non basta per ritenere tuttavia che la volontà del marito fosse quella di donare i gioielli medesimi. Per di più, sul consenso al trasferimento degli oggetti da una cassetta di sicurezza all’altra le parti divergono (interrogatori formali del 18 luglio 1994). La sentenza pretorile merita dunque conferma anche su questo punto.
Per quanto riguarda l’arredo dell’appartamento coniugale, l’appellante, pur ammettendo che la sua proprietà non è dimostrata, non illustra le ragioni che dovrebbero confortare la tesi contraria. Insufficientemente motivato, su questo punto l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato il cpv. 5 CPC). In difetto di una domanda di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la richiesta di lasciare l’appartamento coniugale entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza è anch’essa irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
L’appellante chiede che l’ordine al marito di consegnarle i suoi effetti personali trovantisi ancora nell’appartamento di __________ sia impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP, esclusa dal Pretore. Dal fascicolo processuale risulta però che l’attore non si oppone alla restituzione di tali beni. Chiede soltanto di avere un elenco degli oggetti e un preavviso per il loro ritiro (risposta riconvenzionale, pag. 19; osservazioni, pag. 30). Non risultano elementi che facciano realmente presumere un’eventuale resistenza dell’attore all’esecuzione dell’ordine impartitogli dal primo giudice (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 285), la richiesta dell’appellante deve essere respinta.
III. Sull’appello in materia provvisionale (inc. ..__________)
IV. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello in materia di restituzione in intero è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
L’appello di merito è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.– per ripetibili.
L’appello in materia provvisionale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria