Incarto n.. 11.95.00250
Lugano 26 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione 25 novembre 1993 da
ing. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 18 settembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 luglio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 23 ottobre 1995 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1951) e __________ __________ (1953) si sono sposati a __________ il __________ 1978. Dal loro matrimonio sono nati i figli __________ (1981), __________ (1984), __________ (1986) e __________ (1987). I coniugi vivono separati dal mese di ottobre 1993: la moglie è rimasta nell’ex abitazione coniugale con i figli; il marito ha preso in locazione un appartamento di 4 locali ad Ascona (doc. D). __________ __________ è ingegnere edile e lavora alle dipendenze della “__________ __________ _, __________ ”, di cui asserisce detenere il 55% delle azioni; la moglie, farmacista, durante il matrimonio ha svolto occasionali supplenze in diverse farmacie.
B. Il 22 settembre 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’11 ottobre seguente. Il 25 novembre 1993 il marito ha promosso causa di divorzio, proponendo di regolare le conseguenze accessorie con l’affidamento alla madre dei figli, per i quali ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 500.– dai 7 ai 12 anni, di fr. 600.– dai 13 ai 16 anni e di fr. 700.– dai 17 ai 18 anni, e con il riconoscimento della sua proprietà sul fondo n. __________ RFD __________, su cui sorge l’abitazione già coniugale nell’ambito dello scioglimento del regime matrimoniale. Nella risposta del 10 febbraio 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la separazione per tempo indeterminato, l’affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per ognuno dei figli fino al 17° anno d’età e di fr. 950.– successivamente, un contributo alimentare mensile per sé di fr. 3’000.– mensili, un importo non meglio precisato a titolo di scioglimento del regime matrimoniale, la restituzione di fr. 50’000.– da lei investiti nell’acquisto dell’abitazione coniugale, la costituzione di un diritto di usufrutto in suo favore sul fondo n. __________ RFD __________ e infine un importo di fr. 8’000.– a titolo di provvigione ad litem. Essa ha inoltre instato per l’adozione delle stesse misure in via cautelare.
C. All’udienza per la discussione, indetta l’8 marzo 1994, la convenuta ha confermato l’istanza di misure cautelari. Incontestato l’affidamento dei figli alla madre, l’attore ha offerto un contributo alimentare di fr. 745.– per __________ e di fr. 695.– ciascuno per __________, __________ e __________ e l’assegnazione dell’ex abitazione coniugale alla moglie, opponendosi per contro alle altre domande. Esperita l’istruttoria le parti hanno ribadito le rispettive posizione e richieste di giudizio alla discussione finale del 28 aprile 1994. Con decreto cautelare del 13 maggio 1994 il Pretore ha affidato i figli alla madre, ha fissato il contributo alimentare mensile per __________ in fr. 750.–, oltre fr. 170.– per la retta del Collegio __________, quello per __________, __________ e __________ in fr. 700.– ciascuno, ha assegnato l’abitazione coniugale alla moglie, con l’obbligo di sopperire alle spese ordinarie della casa e ha riconosciuto alla convenuta un contributo alimentare mensile di fr. 2’200.– per sé e una provvigione ad litem di fr. 6’000.–.
D. Nella replica e risposta riconvenzionale dell’11 marzo 1994 l’attore ha portato a fr. 745.– per __________ e a fr. 695.– ciascuno per __________, __________ e __________ l’offerta di contributo alimentare, opponendosi per il resto alla riconvenzione. La convenuta ha ribadito le sue domande con la duplica e replica riconvenzionale del 20 aprile 1994. Conclusa l’istruttoria, entrambe le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nel memoriale conclusivo del 22 giugno 1995 __________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio, l’opposizione alla riconvenzione e ha offerto per i figli un contributo alimentare di fr. 500.– fino all’11° anno d’età, di fr. 600.– dal 12° anno e di fr. 800.– a partire dal 17° anno, ai quali va aggiunta per la figlia __________ la retta del Collegio __________, di fr. 170.– mensili. Dal canto suo la moglie, nel memoriale del 13 giugno 1995, ha confermato le proprie domande di giudizio, aumentando il contributo alimentare mensile chiesto per la figlia a fr. 970.– fino ai 16 anni compiuti, rispettivamente a fr. 1’120.– dal 17° anno e quello chiesto in suo favore a fr. 3’675.– mensili. Essa ha inoltre fissato in fr. 257’046.– l’importo rivendicato a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. In via subordinata, qualora fosse pronunciato il divorzio, la convenuta ha aumentato a fr. 5’675.– il contributo alimentare per sé e ha postulato un’indennità per torto morale di fr. 20’000.–.
E. Statuendo il 14 luglio 1995, il Pretore ha respinto l’azione di divorzio e ha accolto parzialmente la riconvenzione. Dopo aver pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, egli ha affidato i figli alla madre, ha stabilito il contributo alimentare mensile per __________ in fr. 700.–, oltre la retta di fr. 170.– mensili del Collegio __________ fino al compimento del 16° anno di età e in fr. 935.– fino al compimento del 20° anno, quello per __________, __________ e __________ in fr. 610.–, rispettivamente in fr. 700.– mensili dal 12° al 16° anno di età e in fr. 935.– dal 17° al 20° anno di età. Egli ha inoltre posto a carico di __________ __________ un contributo alimentare mensile per la moglie di fr. 1’715.–, ridotto a fr. 1’215.– dalla data in cui egli avrà versato l’importo dovuto a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, ha assegnato in uso alla moglie l’abitazione coniugale proprietà del marito, ha condannato quest’ultimo a versare alla controparte, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale, l’importo di fr. 307’046.– oltre interessi (al 5% su fr. 87’546.– dal 10 febbraio 1994 al 12 giugno 1995 e su fr. 307’046.– dal 13 giugno 1995) e ha riconosciuto in proprietà della moglie le autovetture __________ e __________, come pure l’arredamento dell’abitazione coniugale. Le spese dell’azione principale e la tassa di giustizia di fr. 3’000.– sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 6’000.– a titolo di ripetibili, mentre quelle dell’azione riconvenzionale, con una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste in ragione di 1/3 a carico della moglie e in ragione di 2/3 a carico del marito, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
F. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 settembre 1995 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la pronuncia del divorzio e la reiezione della riconvenzione.
G. Nelle osservazioni del 23 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo chiede che l’attore sia tenuto a versare un contributo alimentare mensile di fr. 970.– (inclusa la retta mensile del Collegio __________), per __________ e __________, di fr. 800.– per __________ e __________ e di fr. 3’675.– per sé. In via subordinata e qualora il ricorso fosse accolto l’appellata postula il rinvio dell’incarto al primo giudice per un complemento di istruttoria sull’obbligo di versamento dei contributi alimentari. In via ancor più subordinata essa ripropone la richiesta di un contributo alimentare di fr. 5’675.– mensili e di un’indennità per torto morale di fr. 20’000.–.
H. __________ __________ ha concluso il 23 novembre 1995 per la reiezione dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Il Pretore, dopo aver negato l’esistenza di fattori oggettivi di disunione, ha respinto la petizione considerando che la relazione sentimentale allacciata dal marito con __________ __________ configura colpa preponderante e causale tale da non legittimarlo a chiedere il divorzio. L’appellante censura le conclusioni del primo giudice, asserendo che il grave turbamento delle relazioni coniugali sarebbe da ricondurre esclusivamente a motivi oggettivi, antecedenti la sua relazione extraconiugale, in specie a un profondo distacco intervenuto fra i coniugi, causato dalle differenze di carattere, gusti ed aspirazioni e da un disinteresse della moglie per la cura della casa e della propria persona. La relazione extraconiugale non sarebbe pertanto causale ai fini della disunione.
Secondo l’art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (cpv. 1); se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (cpv. 2). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 e ss.).
L’appellante non contesta di intrattenere una relazione extraconiugale con __________ __________. Egli ammette di vivere con quest’ultima e di provvedere “al suo mantenimento come se fosse mia moglie” (interrogatorio formale del 20 giugno 1994, domanda 7 foglio 14). Spettava quindi a lui dimostrare che il matrimonio era finito indipendentemente dalla propria colpa. Il coniuge che, lasciato il domicilio coniugale, allaccia una relazione stabile, si presume infatti essere responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio coniugale (Bühler/Spühler, op. cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 58 e 59). Va rilevato, a questo proposito, che il Tribunale federale e la dottrina sono unanimi nell’affermare che per sovvertire la presunzione le prove devono essere chiare, univoche e convincenti (SJ 1962, pag. 623; Bühler/Spühler, op. cit., n. 126 ad art. 142 CC).
a) Dal fascicolo processuale non si riscontrano elementi a comprova del fatto che l’unione coniugale fosse già in crisi prima dell’inizio della relazione extraconiugale tra l’attore e __________ __________. L’appellante si limita ripetutamente a sostenere che il matrimonio era già fallito prima dell’inizio della relazione, tanto che nel 1991 egli aveva deciso di separarsi dalla moglie. Non si conosce con precisione l’inizio della relazione extraconiugale e l’appellante stesso ammette che “è difficile situare cronologicamente il momento in cui la turbativa oggettiva ha raggiunto un’intensità tale da non poter più ragionevolmente esigere la continuazione dell’unione coniugale” (appello, pag. 5). Si sa soltanto che la moglie ha menzionato per la prima volta in uno scritto del 19 luglio 1993 di essere a conoscenza della relazione del marito, e ne ha parlato con la ragazza alla pari impiegata presso la famiglia nel periodo agosto 1992 - agosto 1993 (audizione testimoniale __________, pag. 2). Non è contestato che nel 1993 l’attore si è recato almeno due volte in Australia, mentre la sua attuale convivente, australiana, è venuta in Svizzera una volta, soggiornandovi un mese (interrogatorio formale dell’attore del 28 aprile 1994). La convenuta ha invero ammesso di essersi accorta che per il marito il rapporto di coppia non funzionava più nel dicembre 1991 (verbale del 29 settembre 1994, pag. 16) ma ciò non dimostra ancora che prima della nota relazione le relazioni coniugali fossero turbate in modo irreversibile.
b) L’istruttoria non ha confermato la consistenza dei rimproveri mossi dall’attore alla moglie. In particolare non risulta che essa abbia trascurato l’economia domestica. Dalle deposizioni delle tre ragazze alla pari impiegate presso la famiglia negli anni 1987/88, 1991/1992 e 1992/1993 è invece emerso che la convenuta ha sempre diretto l’economia domestica, impartendo le istruzioni alla ragazza alla pari, alla collaboratrice domestica incaricata delle pulizie e alla stiratrice addetta alle camicie da uomo (verbali __________, __________ e __________). Essa si occupava inoltre di tutti gli acquisti necessari alla famiglia, seguiva i quattro figli, coadiuvava la ragazza alla pari in determinati lavori domestici, come le pulizie ordinarie e quelle speciali (ad esempio la pulizia delle tende o della cantina), preparava talvolta i pasti, lavava e stendeva la biancheria e provvedeva alle mansioni domestiche nei fine settimana e in genere quando il personale domestico era in congedo. Una delle collaboratrici ha ricordato di aver sentito l’attore redarguire la moglie, senza però poter fornire dettagli sulla natura dei richiami (deposizione rogatoriale __________). La vita sociale della famiglia è apparsa normale fino al 1992/1993 e vi erano molti contatti con i parenti, che ricevevano e che venivano in visita. Il marito, dal canto suo, era molto attivo professionalmente e politicamente e non partecipava alla vita domestica. Nel periodo 1991/1992 egli arrivava a casa tardi la sera (deposizione __________) e nel 1992/1993 era spesso assente (deposizione __________), mentre la moglie era di regola sempre a casa la sera. La frattura coniugale è apparsa evidente agli occhi dei terzi solo nel 1992/1993: ancora nel 1991/1992 la ragazza alla pari ricorda che i coniugi pianificavano insieme i fine settimana e le vacanze sciistiche, trascorse insieme, (deposizione rogatoriale __________). La teste ha invero avuto l’impressione che i coniugi non avessero interessi comuni, ma ha evocato un’occasione in cui essi avevano trascorso insieme un fine settimana a Milano senza i figli. Quest’ultima collaboratrice ha riferito che la convenuta chiedeva la collaborazione del marito per la pianificazione dei fine settimana e che tale esigenza ha dato origine a discussioni almeno una volta. La collaboratrice che ha vissuto nella famiglia dall’agosto 1992 all’agosto 1993 ha invece constatato che non vi era vita sociale, a eccezione di una festa in giardino e delle visite occasionali di parenti, e che i coniugi conducevano vite separate e non si parlavano più (deposizione rogatoriale __________).
Il fratello dell’appellante ha riferito di lamentele del marito per come la moglie gestiva l’economia domestica e per il disordine che a volte regnava in casa. L’appellante ha anche riferito al fratello di non aver mai avuto un pasto caldo (audizione testimoniale del 6 dicembre 1994, pag. 18). Il teste ha confermato di aver constatato personalmente che in casa delle parti c’era spesso un certo disordine e ha evocato le differenze caratteriali tra il fratello, “tipo molto rigoroso e ordinato” e la moglie, che lasciava “correre” di più. A prescindere dal fatto che le lagnanze sui pasti caldi non sembrano corrispondere al quadro familiare tracciato dalle varie ragazze alla pari, che hanno illustrato un’economia domestica funzionante, non risulta comunque che l’attore abbia espresso le sue lamentele alla moglie per cercare di modificare l’andamento della gestione domestica. Non sembra per altro che egli se ne sia molto interessato, essendo poco presente in casa, come riferito da tutte le collaboratrici, per i molteplici impegni professionali e politici (__________e __________ in __________ __________).
c) Gli altri rimproveri mossi dall’attore alla moglie non hanno trovato alcun conforto nell’istruttoria di causa. La pretesa trascuratezza “nella cura della propria persona, sia dal profilo estetico sia dal profilo sessuale” si è rivelata essere la tendenza della convenuta a qualche chilo di troppo, accumulato con gli anni dopo i quattro parti. La convenuta ha ammesso che il marito era disturbato da tale circostanza e che talvolta le consigliava di vestirsi meglio, precisando però che egli non le aveva mai fatto capire di considerare il suo comportamento come una trascuratezza inaccettabile (interrogatorio formale, foglio 15). Nulla poi dimostra che la convenuta abbia dimostrato “menefreghismo nei confronti della vita sociale e professionale del marito”. La moglie ha contestato tali affermazioni dell’attore, precisando di aver partecipato attivamente alla campagna per le elezioni __________ __________ __________ e di aver sempre sostenuto il marito anche nelle decisioni professionali, come quella di aprire lo studio di __________ in proprio. L’attore, su quest’ultimo punto, ha ammesso che la moglie lo ha indirettamente sostenuto, quanto meno non opponendosi alla sua decisione (interrogatorio formale, foglio 14). In conclusione, pertanto, l’istruttoria non ha consentito di sostanziare i rimproveri mossi dall’attore alla moglie, rimasti allo stadio di mere affermazioni di parte.
d) Come si è visto in precedenza, spettava all’appellante provare che la sua relazione extraconiugale non era causale per la disunione. L’istruttoria non ha però messo in luce fattori oggettivi di disunione che abbiano concorso alla rottura dei rapporti coniugali, di modo che l’attore ha fallito nell’onere probatorio a suo carico. L’appellante sostiene che la moglie è rimasta al livello evolutivo del 1972 e che non ha saputo progredire nella sua funzione di moglie, ma non è riuscito a dimostrare concretamente il senso delle sue generiche affermazioni. Egli se n’è andato via da casa quando si è “stufato” (interrogatorio formale, foglio 14), disimpegnandosi unilateralmente dai propri doveri familiari. Soprattutto nei matrimoni di lunga durata, come nella fattispecie, ogni coniuge ha l’obbligo di far prova di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio per comporre i dissidi e deve fare il possibile per adattarsi all’altro, se le divergenze sono dovute a fattori caratteriali (DTF 116 II 15; Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 142 CC). L’attore ha disatteso tale suo dovere e tutto induce a credere che con la sua partenza ha portato all’unione coniugale un colpo fatale. In tali circostanze il Pretore poteva legittimamente concludere che la colpa preponderante della disunione risiedeva nel comportamento del marito, cui ha pertanto negato il divorzio.
II. Sull’appello adesivo
Il concetto di reddito comprende tutte le entrate conseguite da una persona come provento del proprio lavoro (Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 430). Non sempre il reddito effettivo è determinante; a seconda dei casi si dovrà prendere in considerazione il reddito ipotetico, più elevato, che l’interessato potrebbe ragionevolmente percepire dando prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a). Ora, nella fattispecie, i dati più attuali sono quelli esposti nella dichiarazione d’imposta 1993/1994 e nel certificato di salario 1993 agli atti (doc. B, incarto fiscale richiamato). È vero che l’attore ha cambiato genere di attività dal 1° gennaio 1993, modificando il suo statuto da indipendente a dipendente, ciò che ha comportato una riduzione del suo stipendio annuale. Non risulta tuttavia che questo cambiamento sia stato voluto per pregiudicare gli interessi della moglie nella futura procedura di divorzio né tantomeno che l’appellante abbia omesso deliberatamente di conseguire un maggior reddito per meri fini di causa. Un fattore che può aver giocato un ruolo non indifferente nel calo delle entrate dell’appellante è verosimilmente la crisi dell’edilizia, che notoriamente sta segnando in modo molto negativo tutto il settore edile ticinese. A giusta ragione pertanto il Pretore non ha ritenuto determinante il reddito figurante nella precedente notifica di tassazione 1991/1992, conseguito nel 1989 e 1990. Non vi sono del resto agli atti elementi che lascino supporre l’inesattezza del certificato di salario 1993, come del resto ammette la stessa appellante adesiva (appello adesivo, pag. 19). Essa ritiene che l’importo elevato di onorari, ammortamenti, debitori e lavori in corso indichi rilevanti disponibilità della società anonima, motivo per cui nel reddito dell’attore dovrebbe essere computato anche il reddito non distribuito di pertinenza della società anonima. L’argomentazione non può essere seguita, già per il fatto che l’istruttoria è del tutto silente sul valore e sul reddito distribuito dalla società anonima. Non bastano semplici supposizioni ed estrapolazioni di dati isolati dalla contabilità della società anonima per dimostrare l’esistenza di redditi non distribuiti e possibilità di un reddito superiore da parte di un dirigente aziendale. A tal fine si imponeva quanto meno una perizia sul valore economico della società anonima e sulle possibilità effettive di retribuzione dell’attore, che come si è visto non è stata né chiesta né eseguita. Né occorre eseguirla in questa sede, in virtù del principio inquisitorio e della massima ufficiale applicabili alla determinazione dei contributi alimentari per i figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 pag. 307), poiché non vi è agli atti alcun elemento che renda verosimile le argomentazioni dell’appellante adesiva. Non vi è quindi motivo per scostarsi dalle conclusioni sul reddito maritale cui è giunto il primo giudice.
a) Secondo la giurisprudenza in caso di cessazione della vita in comune ogni coniuge ha il diritto di mantenere - in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano - il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la comunione domestica non ha mai esercitato attività lucrativa
b) Dalla dichiarazione fiscale 1993/1994, che fa riferimento alla dichiarazione 1991/1992, risulta che il reddito annuo lordo percepito dall’appellata è stato di fr. 10’000.– negli anni 1991/1992 e di fr. 17’988.–, rispettivamente di fr. 19’007.–, negli anni 1989 e 1990. A giusta ragione pertanto il primo giudice ha computato alla moglie un reddito ipotetico mensile di fr. 1’000.– dall’attività lavorativa parziale che essa ha sempre svolto durante il matrimonio.
a) Per l’art. 276 cpv. 1 CC entrambi i coniugi devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC; 116 II 110; 83 II 358 consid. 1). La misura del contributo alimentare dev’essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a edizione, 1990, pag. 145 e segg.). Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 pag. 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 e ss.).
b) Per prassi costante di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento in: RDT 1996, 33), considerate un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle circostanze del caso concreto (DTF 122 V 125, 182; I CCA 20 ottobre 1995 in re K./K.; 17 agosto 1995 in re B./B.; 24 maggio 1995 in re R./R.). Come correttamente esposto dal primo giudice, gli importi desunti dalle raccomandazioni possono essere adeguati alle circostanze particolari della fattispecie, riducendoli per tener conto del minor costo della vita in una zona rurale rispetto alla zona urbana di Zurigo o aumentandoli quando il reddito della famiglia è superiore al reddito di riferimento delle citate raccomandazioni (attualmente di circa fr. 7’000.–). Per la fascia d’età dai 7 ai 12 anni, le citate raccomandazioni (edizione 1996, pubblicata in RDT 1996 pag. 33) prevedono un fabbisogno complessivo di fr. 960.–. Dedotto l’importo di fr. 225.– corrispondente alla voce “cura ed educazione”, fornita in natura dalla madre e quello di fr. 225.– per l’alloggio, si ottiene un fabbisogno in denaro di fr. 510.–. Nella fascia d’età superiore, dai 13 ai 16 anni, il fabbisogno in denaro ammonta a fr. 585.– (fabbisogno complessivo mensile di fr. 960.–, dedotti fr. 195.– per la cura e l’educazione in natura e fr. 195.– per l’alloggio) e nell’ultima fascia, a partire dai 17 anni, il fabbisogno mensile in denaro è di fr. 780. - (fabbisogno complessivo mensile di 1’095.–, dedotti fr. 120.– per la cura e l’educazione e fr. 195.– per l’alloggio). Visto che il reddito complessivo mensile dei genitori è di fr. 12’000.– ed è superiore al reddito di riferimento adottato dalle citate raccomandazioni, la maggiorazione del 20% rispetto al fabbisogno medio appare equa anche perché la voce “cura ed educazione”, nella misura in cui la madre è attiva professionalmente, dovrebbe essere dedotta solo in parte dal fabbisogno complessivo del figlio (I CCA del 12 marzo 1996 nella causa W. S. / S.). Il calcolo del primo giudice, che ha imposto al padre di stanziare per i figli un contributo alimentare in denaro di fr. 610.– nella fascia d’età dai 7 ai 12 anni, di fr. 700.– nella fascia d’età dai 13 ai 16 anni e infine di fr. 935.– dai 17 ai 20 anni, già comprensivo degli assegni familiari, cui si aggiunge per __________ la retta del Collegio __________, di attuali fr. 170.– mensili, merita quindi conferma.
a) La separazione a tempo indeterminato non scioglie il vincolo coniugale. In particolare non cessano gli obblighi di reciproca assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e di provvedere, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), in modo che i coniugi hanno il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita che avevano durante il matrimonio (Spühler/Frei-Maurer, in Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, introduzione ad art. 149-157 CC, n. 12 e 30; DTF 111 II 106). Il contributo alimentare per la moglie va fissato in linea di principio ripartendo in ragione di un mezzo ciascuno l’eventuale eccedenza risultante dalla differenza fra redditi e fabbisogni delle parti.
b) Il fabbisogno minimo dell’appellante adesiva è stato calcolato dal Pretore in fr. 2’690.– e non è contestato. Come si è visto, il suo reddito ipotetico è di fr. 1’000.– mensili (consid. 7). Anche il fabbisogno minimo dell’appellante, stimato in fr. 6’555.–, non è litigioso, mentre il suo reddito complessivo mensile è di fr. 11’000.–, come si è detto in precedenza (consid. 6). Deducendo dal reddito complessivo mensile della famiglia di fr. 12’000.– il fabbisogno complessivo di fr. 11’945.– (fr. 6’555.– per il marito, fr. 2’690.– per la moglie, fr. 870.– per __________ e fr. 610.– ciascuno per __________, __________ e __________), si ottiene un’eccedenza mensile di fr. 55.–, da ripartire a metà fra i coniugi.
c) Il contributo alimentare a favore della moglie si situa quindi matematicamente a fr. 1’717.– (fabbisogno fr. 2’690.– più fr. 27.– quota di eccedenza, meno reddito presumibile fr. 1’000.–), da arrotondare in fr. 1’715.–. L’importo stabilito dal primo giudice sfugge quindi alla censura e deve essere confermato, così come deve essere confermata la sua riduzione a fr. 1’215.– per tenere conto di un reddito dalla sostanza, a partire dal momento in cui il marito avrà versato alla moglie l’importo che le spetta a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.
L’appello adesivo, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’550.–
sono posti a carico di __________ __________ che rifonderà a __________ __________ fr. 2’000.– a titolo di ripetibili d’appello.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’550.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 2’000.– a titolo di ripetibili d’appello.
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________i, __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria