Incarto n. 11.95.00215

Lugano 2 marzo 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 2295 (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera (già n. 9823 della Pretura del Distretto di Bellinzona) promossa con petizione del 6 luglio 1981 da

C__________ G__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

K__________ G__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione presentata il 31 maggio 1995 da K__________ G__________ contro la sentenza emessa il 15 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Riviera;

  1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 4 giugno 1995 da C__________ G__________ contro la medesima sentenza;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. K__________ G__________ (1927) e C__________ I__________ (1934) si sono sposati a Contone il 10 giugno 1957. Dalla loro unione sono nati M__________ (1960), F__________ (1961) e M__________ (1966), deceduta nel 1985. Il marito era macchinista presso le Ferrovie federali svizzere, mentre la moglie, sarta di formazione, non ha esercitato attività lavorativa durante il matrimonio. Il 15 maggio 1981 essa ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10 giugno successivo.

B. Il 6 luglio 1981 C__________ G__________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l’affidamento di M__________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo mensile indicizzato di

fr. 400.– per la figlia e di fr. 1’700.– per sé, la restituzione di alcune suppellettili e della mobilia domestica, il versamento di

fr. 100’000.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali, concedendo al marito l’abitazione coniugale. Contestualmente essa ha postulato l’adozione di misure provvisionali. Con decreto del 14 agosto 1981, confermato da questa Camera il 23 ottobre 1981 (inc. 9823), il Pretore ha affidato M__________ al padre, ha assegnato l’abitazione coniugale al marito e ha obbligato quest’ultimo a versare alla moglie un contributo mensile di fr. 1’600.– (inc. provvisionale, act. II). I coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 1981.

C. Nella sua risposta del 4 settembre 1981 K__________ G__________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha chiesto il divorzio, l’affidamento della figlia M__________ e l’assegnazione dell’abitazione coniugale. La moglie si è opposta alla riconvenzione. Nei successivi allegati ogni parte ha confermato le proprie allegazioni e proposte di giudizio.

In pendenza di causa l’assetto cautelare è stato oggetto di svariate modifiche. Il contributo alimentare per la moglie, in particolare, è stato fissato dal Pretore in fr. 1’150.– mensili dal 1° marzo 1988 (inc. provvisionale, act. XXXIII), da questa Camera in

fr. 1’422.70 dal 1° luglio 1990 (sentenza del 15 aprile 1991, inc. 93/90) e, sempre da questa Camera, in fr. 1’350.– mensili dal

1° settembre 1992 il 2 novembre 1993 (I CCA 105/93).

D. Nel frattempo, nel 1987, a seguito ad un incidente, K__________ G__________ è stato riconosciuto parzialmente invalido con il diritto a una mezza rendita AI e a una rendita INSAI. C__________ G__________ è stata posta anch’essa al beneficio di una mezza rendita AI. Dal 1° settembre 1992 i coniugi percepiscono una rendita di vecchiaia per coniugi.

E. Durante l’istruttoria il Pretore del Distretto di Bellinzona si è astenuto e l’incarto è stato trasmesso al Pretore del Distretto di Riviera. Ultimata l’assunzione delle prove, nel suo allegato conclusivo C__________ G__________ ha confermato la domanda di separazione per tempo indeterminato, ha postulato un contributo alimentare di fr. 1350.– mensili (ridotto a fr. 850.– nel caso in cui fosse stata accolta la sua pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali) e fr. 195’630.– in liquidazione del regime dei beni. Subordinatamente, qualora fosse stato pronunciato il divorzio, essa ha avanzato le medesime richieste pecuniarie. K__________ G__________ ha ribadito, nel suo memoriale, la domanda di divorzio e di attribuzione dell’abitazione coniugale, chiedendo la condanna della moglie al pagamento di fr. 120’000.– in liquidazione del regime dei beni e in risarcimento di aspettative ereditarie, come pure la restituzione di fr. 80’000.– per contributi alimentari versati in eccesso pendente causa. Al dibattimento finale del 20 giugno 1994 le parti hanno riaffermato le loro posizioni.

F. Statuendo il 15 maggio 1995, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha obbligato K__________ G__________ a versare alla moglie fr. 85’000.– in liquidazione del regime dei beni, ma ha respinto le altre pretese pecuniarie della moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 5’000.–, sono state poste per un quarto a carico di K__________ G__________ e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 15’000.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza citata C__________ G__________ è insorta, il 4 giugno 1995 postulando la separazione a tempo indeterminato e un contributo mensile di fr. 1‘350.– (fr. 1’082.– nel caso in cui le siano riconosciuti fr. 131’520.–, rispettivamente fr. 87’100.–, in liquidazione del regime dei beni). Subordinatamente essa aderisce al divorzio, ma sollecitata un contributo mensile di fr. 1’831.– (ridotto a fr. 1’557.– nel caso in cui le siano riconosciuti fr. 131’520.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali) e un importo – non cifrato – della quota di libero passaggio del marito. Nel frattempo anche K__________ G__________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 31 maggio 1995 nel quale chiede che nulla sia dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni o quanto meno, in subordine, che il suo obbligo sia limitato a fr. 45’700.–. Nelle rispettive osservazioni, ogni parte conclude per il rigetto dell’appello avversario.

Considerando

in diritto: I. Sull’appello di C__________ G__________

  1. Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad art. 142 CC).

  2. È indubbio che nella fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant’è che la moglie stessa ha postulato la separazione. Litigiosa è la responsabilità nella disunione. Il Pretore ha ritenuto che entrambi i coniugi sono responsabili della turbativa: il marito per avere trascurato e schernito la moglie, ma soprattutto per avere infuso nei figli un sentimento di odio verso di lei; la moglie, per la sua indifferenza verso la famiglia, per il suo egoismo e, principalmente, per avere compromesso il rapporto con i figli. Il primo giudice ha escluso nondimeno una colpa preponderante del marito, reputando le responsabilità di quest’ultimo compensate da quelle della moglie e dai fattori oggettivi di dissidio. La disunione – a suo avviso – si riconduce sostanzialmente al diverso approccio dei coniugi verso la prole e all’incapacità della moglie di gestire la relazione con i figli, ciò che ha inciso negativamente anche sul rapporto di coppia.

  3. L’appellante sostiene che la responsabilità esclusiva della disunione incombe al marito e che il suo difficile rapporto con i figli non è la causa della turbativa, bensì la conseguenza del comportamento anticoniugale del convenuto. Essa nega altresì ogni colpa nella disunione e contesta di avere fallito nel suo ruolo di madre, affermando che i problemi e le difficoltà con i figli sono stati ingigantiti, esasperati e strumentalizzati dal marito.

Dalle deposizioni testimoniali risulta che nell’aspetto i ragazzi si presentavano bene, che verso terzi l’appellante non è mai apparsa una madre severa e che, anzi, essa ha cercato di mantenere relazioni con i figli anche dopo la loro partenza da casa. Dall’istruttoria emerge altresì – e tuttavia – che tra la madre e i figli si sono instaurati rapporti conflittuali, i quali hanno portato per finire alla disunione familiare. M__________ ha riferito che sin dal 1977, durante i suoi rientri da __________ dove svolgeva l’ap-prendistato, i genitori litigavano perché la sorella minore non parlava più con la madre e perché essi non andavano d’accordo sugli orari di rientro dell’altra sorella, F__________. Circa i suoi rapporti con la madre, egli ha detto che questa era troppo severa, anche per piccolezze, di modo che evitava di rivolgersi a lei. Egli ha descritto la genitrice come una donna piuttosto autoritaria, che tendeva a impuntarsi, a usare il battipanni anche senza motivo, e ha ricordato i diverbi pressoché quotidiani con lei prima di partire da casa (1975). Pur senza rancore, egli ha dichiarato di non voler più avere niente a che fare con la madre (deposizione del 12 aprile 1984, act. XVI). In precedenza, su invito del padre, M__________ aveva in sostanza affermato le stesse cose in un memoriale (dichiarazione del 12 aprile 1981, incarti richiamati n. 3).

F__________, da parte sua, ha rammentato che le principali divergenze tra genitori riguardavano il comportamento con i figli. Essa ha riferito di non avere dialogo né confidenza con la madre, la quale esigeva che lei facesse le pulizie, le impediva senza motivo di uscire la sera, non le aveva mai insegnato lavori domestici, era infastidita se lei si interessava di cucina e proibiva anche l’uso della macchina per cucire. Dissidi tra i genitori si sono manifestati inoltre a proposito della sorella minore. F__________ ha anche ricordato di essere stata sgridata e spesso picchiata, sicché – pur senza rancore – essa prova oggi per la madre solo indifferenza (deposizione del 12 aprile 1984, act. XVI). Anche F__________, su invito del padre, ha riassunto la propria situazione e i cattivi rapporti con la madre in un memoriale (dichiarazione del 12 maggio 1981, incarti richiamati n. 4).

M__________ ha lasciato scritto nel suo diario (doc. 1 dell’inc. provvisionale 6 agosto 1985) che la madre le faceva osservazioni banali e scene tali “da farla sembrare una bestia rara” (27 dicembre 1979), che dopo critiche, commenti e lagne, una volta l’ha schiaffeggiata fino a farla sanguinare, mentre altre volte le ha dato della svergognata (2 gennaio 1980), finché – dopo un breve miglioramento – la situazione familiare è precipitata perché la madre “pensa come meglio piace a lei e come sia il suo ordine” (4 febbraio 1980). Rivolgendosi alla sorella F__________, M__________ ha detto di odiare viepiù una madre ricattatrice (doc. 321) e di volersi sottrarre “alle sgrinfie di quella befana” (doc. 323). L’assistente sociale , il quale aveva incontrato M nel mese di luglio 1980, ha riferito che questa, resasi conto come i genitori si fossero totalmente estraneati, alla fine del 1979 si era allontanata del tutto dalla madre, la quale non era in grado di capirla e con la quale aveva solo un rapporto superficiale. Egli ha rilevato inoltre che durante il colloquio M__________ non aveva mai denotato né interesse né preoccupazione per la madre (documenti richiamati, 2).

Nelle circostanze descritte è senz’altro lecito ritenere che i rapporti tra la madre e i figli erano deteriori. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, per altro, dal fascicolo processuale non risulta che durante la vita in comune il marito abbia interferito negativamente sul rapporto tra lei e i figli. Egli ha invitato i ragazzi a redigere le citate dichiarazioni in giudizio, ma a prescindere dal fatto che il contenuto è stato poi confermato davanti al Pretore, l’appellante non pretende che essi abbiano raccontato il falso.

  1. Accertato come nell’esercitare il suo ruolo di madre l’attrice ha incontrato serie difficoltà, ciò non basta tuttavia per concludere che tale stato di cose fosse dovuto a colpe o a negligenze. Del resto non consta, né è stato preteso, che l’attrice abbia impedito l’adempimento di obblighi o diritti parentali, abbia trascurato i figli, abbia provato avversione nei confronti loro o abbia turbato il rapporto di fiducia tra i ragazzi e il padre (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 89 e 90 ad art. 142 CC). Molto più verosimile è che il diverso atteggiamento verso l’educazione dei figli (madre più severa, padre più accondiscendente) ha inciso per finire sui rapporti coniugali. Entrambi i genitori hanno cercato, in altri termini, di assolvere i propri compiti educativi, ma in modo radicalmente diverso e per finire inconciliabile. Se mai si può rimproverare alle parti di non aver saputo affrontare il problema interno, persistendo ognuna nei propri atteggiamenti. Ma ciò non è sufficiente per ravvisare una colpa specifica della sola madre.

  2. D’altro lato, contrariamente all’opinione dell’appellante, nella fattispecie non può nemmeno essere imputata al marito una colpa preponderante. Come si è detto (consid. 1), per essere preponderante una colpa deve essere più grave di tutti gli altri elementi di dissidio, ossia superare per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione. Il primo giudice ha accertato che nel caso in esame la principale causa di turbativa si ricollega al conflitto sull’educazione dei figli, che per finire ha minato l’unione in modo insanabile.

a) In concreto i dissidi risalgono all’adolescenza di M__________ e F__________ (1977/78). Anzi, discussioni erano sorte già prima circa il soggiorno dei figli presso i nonni paterni (replica, pag. 8; duplica, pag. 5), discussioni in seguito alle quali i coniugi hanno cominciato a dormire separati (deposizioni M__________ e F__________ G__________, act. XVI). M__________ ha poi ricordato – come detto – che nel 1979/80, durante i suoi rientri a , i litigi erano peggiorati e riguardavano anche la sorella M. F__________, partita da casa nel 1980, ha confermato che a suo parere i dissapori tra genitori erano dovuti al diverso approccio educativo. Nel marzo del 1980 il padre e la figlia M__________ hanno cominciato a mangiare ognuno per contro proprio, poiché la figlia si rifiutava di sedere allo stesso tavolo della madre (interrogatorio formale del 12 maggio 1982, act. XIII).

Nel luglio del 1980, quando la moglie è stata ricoverata in ospedale per un intervento alla mano, il marito e la figlia M__________ sono partiti in vacanza. P__________ e M__________ C__________ hanno ricordato un colloquio avuto con i coniugi di qualche tempo dopo la citata degenza ospedaliera, durante il quale le parti avevano ammesso le tensioni familiari (deposizione 5 luglio 1985 di M__________ e P__________ C__________, act. XIX). R__________ I__________, fratello della moglie, ha detto che sua madre, qualche tempo prima di morire (giugno 1980), gli aveva confidato che le parti non andavano più d’accordo, ciò che l’attrice gli aveva confermato. Egli ha soggiunto che la sorella si lamentava perché il marito si assentava da casa senza avvertimento, non le comunicava gli orari di lavoro, mangiava da solo, cercava di aizzarle contro i figli, al punto che essi vivevano praticamente separati in casa. D__________ I__________, l’altro fratello dell’appel-lante, ha cominciato anch’egli a subodorare difficoltà coniugali prima che morisse sua madre, una volta in cui aveva visto l’appellato insieme con un’altra donna (deposizioni del 4 dicembre 1984, act. XVIII). Infine, dal 5 novembre 1980 la moglie si è rifiutata di preparare pasti – vegetariani – per il marito (interrogatorio formale dell’attrice del 12 maggio 1982, act. XIII). Le tensioni dovute ai disaccordi sull’educazione dei figli avevano finito così per acuire le incomprensioni al punto da allontanare definitivamente i genitori. Al più tardi alla fine del 1980 la disunione era dunque consumata.

b) In seguito la situazione è ancora peggiorata. Il marito non ha più indicato alla moglie i propri turni di lavoro e si è assentato da casa anche con M__________ (gennaio 1981), non ha più rivolto la parola alla consorte (aprile 1981), ha chiesto ai figli e ai propri genitori di scrivere una dichiarazione contro la moglie (aprile 1981, doc. H e documenti richiamati doc. 3 e 4), ha inviato a quest’ultima una raccomandata intimandole di cercarsi un’attività lavorativa (giugno 1981, doc. F1), ha mandato la figlia M__________ a lavorare senza avvisare la madre (giugno 1981). Infine, alla morte di M__________ (20 marzo 1985), egli non ha comunicato alla moglie il luogo dove erano state sparse le ceneri. Tali comportamenti incresciosi – se non addirittura poco civili – si situano però a un momento in cui la turbativa coniugale era ormai irrimediabile. Del resto, l’allora Pretore del Distretto di Bellinzona ha ricordato di avere raggiunto il convincimento che si trattava di una situazione degradata da lungo tempo, fors’anche dal matrimonio, e sicuramente non la conseguenza di fatti ben circoscritti verificatisi negli ultimi tempi prima dell’inizio della causa (deposizione M__________ D__________, incarto provvisionale act. XXI). Anche il dott. __________, amico e medico della famiglia, ha rilevato che il dissidio era di lunga data e che si è acuito nel 1980; egli ha inoltre aggiunto che il fatto per l’attrice di non rendersene conto era dovuto al suo desiderio di non vedere “che le cose andavano storte” (lettera del 28 luglio 1981 nei documenti richiamati).

c) Per di più, l’attrice ha un carattere introverso e poco interessato alle cose della vita, mentre il convenuto è descritto come una persona intelligente, colta e brillante, con amicizie qualificate. Ciò non ha sicuramente agevolato l’intesa fra i coniugi, ma non può ascriversi a colpa né dell’uno né dell’altro. L’indole di una persona è un fattore congenito e oggettivo. Diviene colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per moderare tale intemperanze (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami; DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240). Estremi del genere non risultano in concreto. In particolare non consta che il marito sia trasceso in eccessi, né che l’appellante si sia mai lamentata al proposito.

d) La disunione tra le parti si rivela, in ultima analisi, la conseguenza di un logorio interno al quale le parti non sono state in grado di porre rimedio e che per finire è diventato insanabile. Hanno contribuito a tale stato di cose la grande diversità di carattere, dalla quale sono derivate concezioni educative diametralmente opposte. Le eventuali colpe del marito passano in secondo piano. In questa sede l’appellante chiede che si sentano nuovamente i figli, ma non ve n’è alcuna necessità. I figli hanno già riferito, con dovizia di particolari, sulla situazione familiare e sui rapporti tra i genitori, ognuno nel corso di due audizioni e con memoriali scritti (doc. richiamati). A ragione il Pretore ha escluso perciò una colpa preponderante del convenuto e ha pronunciato il divorzio. L’appello su questo punto deve pertanto essere respinto.

  1. Il Pretore ha negato alla convenuta il diritto a un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 CC, ritenendola coniuge colpevole nella disunione per avere disatteso un suo preciso dovere coniugale fallendo nell’educazione dei figli. L’appellante contesta tale conclusione e chiede il versamento di un’indennità a tale titolo in quanto coniuge meno colpevole.

a) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una colpa nel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, nota 700 pag. 140; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 CC, risulta sufficiente che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugale, che, se del caso unitamente ad altri fattori abbia condotto alla turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave, né preponderante, né esclusiva (Spühler/Frei-Maurer op. cit., n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

b) In concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, questa non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). Nella fattispecie si è già rilevato che la turbativa è dovuta sostanzialmente alla diversità di carattere dei coniugi e dalle diverse concezioni per l’educazione dei figli, mentre mancano le prove per concludere che il comportamento del marito sia stato causa del naufragio coniugale. Ciò premesso, non difettano i presupposti per la concessione di un contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC, indipendentemente dalla circostanza che la moglie possa essere ritenuta coniuge innocente. Su questo punto l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.

  1. Il Pretore ha inoltre negato alla moglie una pensione alimentare sulla base dell’art. 152 CC poiché essa non si trova in grave ristrettezza. L’appellante assevera di percepire unicamente una rendita AVS di fr. 485.– mensili e di avere un fabbisogno di fr. 2’024.75. Essa rivendica, fondandosi sul metodo per il calcolo dell’eccedenza in sede provvisionale (art. 145 cpv. 2 CC), un’indennità di fr. 1’831.–; in via subordinata, nel caso in cui dovesse poter riscuotere di fr. 131’520.– in liquidazione del regime dei beni, un contributo di fr. 1’557.–.

a) L’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

b) In concreto giova subito ricordare che nella misura in cui motiva la richiesta di fr. 1’831.– mensili con calcoli fondati sul criterio dell’eccedenza mensile e sulle disponibilità dei coniugi (appello, pag. 26 seg.), l’appellante si diffonde in argomenti estranei ai principi che governano la fissazione di un contributo alimentare giusta l’art. 152 CC. Per il resto il fabbisogno della moglie deve essere fissato in fr. 2’025.– mensili, come lei stessa indica (appello, pag. 26). Quanto alla rendita AVS, dal 1° gennaio 1995 – data alla quale è entrata in vigore la decima revisione – le rendite percepite dai coniugi non subiscono alcun mutamento in caso di divorzio (si vedano le Direttive sulle rendite 5687), contrariamente a quanto pretende l’appellante. Il reddito dell’appellante consiste quindi, oggi come in futuro, in una mezza rendita di vecchiaia di fr. 1’455.– mensili. Inoltre l’attrice otterrà, come si vedrà in appresso, un importo di fr. 108’685.– a titolo di liquidazione del regime dei beni, il quale produrrà un reddito che si può ragionevolmente presumere – a medio termine – nel 3%, che è quanto si può prospettare oggi impiegando un capitale a medio termine, onde un reddito del capitale di fr. 272.–. Inoltre non si deve dimenticare che la moglie è proprietaria della particella n. __________ RFD di , composta di 4685 m2 di terreno agricolo, il cui valore di stima varia da fr. 830’000.– (perizia __________ act. provvisionale XLV), a fr. 1’378’300.– (perizia , act. provvisionale LXVII), fondo che è dato in affitto al fratello D I per fr. 300.– annui (interrogatorio formale attrice del 30 marzo 1993, act. provvisionale LXXI). Se non che, un coniuge deve anche far rendere adeguatamente il proprio patrimonio (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, pag. 307 nota 5.183 con riferimento a DTF 66 II 1). Se appena la moglie affittasse il terreno a prezzi di mercato (o lo vendesse), si può ragionevolmente concludere che essa sarebbe in grado di colmare l’ammanco mensile. Essa non può dunque essere considerata indigente.

  1. L’appellante chiede, per la prima volta con l’appello, che le venga riconosciuta una quota della prestazione di uscita acquisita dal marito durante il matrimonio. Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una richiesta di indennità fondata sulla perdita di aspettative previdenziali non deve necessariamente essere cifrata (DTF 121 III 299). Anzi, la determinazione di siffatta indennità è governata per diritto federale sia nel quadro dell’art. 151 cpv. 1 sia in quello dell’art. 152 CC, dal principio inquisitorio (Werro in: AJP 5/1996 pag. 219 a metà, punto 2). Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 (DTF 124 III 56 consid. bb; 121 III 299 consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest’ultima prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Resta il fatto che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di uscita ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere diritto a prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52). Nella fattispecie si è appena visto che l’interessata non può valersi legittimamente né dell’una né dell’altra norma. Le sue fonti di reddito, per altro, non appaiono destinate a ridursi nemmeno a lungo termine (essa percepisce già una mezza rendita AVS). Essa non può quindi invocare l’art. 22 cpv. 1 LFLP.

  2. Il Pretore, stabilito che liquidazione del regime dei beni era retta dalle cessate norme sull’unione dei beni, ha obbligato il convenuto a versare alla moglie fr. 85’000.–, corrispondenti a un terzo del valore del fondo n. __________ RFD di __________ (abitazione coniugale) donato dal convenuto ai figli il 30 novembre 1981. L’ap-pellante chiede che tale importo sia aumentato a fr. 131’520.– per tenere conto del valore venale della particella al momento della sentenza di primo grado.

a) Contrariamente all’attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime dell’unione dei beni era determinante il momento in cui il principio del divorzio acquisiva forza di giudicato (Rep. 1986, 267 con riferimenti; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, nota 66 ad art. 154 CC; Knapp, Le régime matrimonial de l’union des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 seg.). Per ragioni di procedura tale giorno si identificava con il termine dell’istruttoria, momento ultimo in cui il giudice poteva accertare la fattispecie (Rep. 1985, 288). Eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa influivano quindi sull’ammontare della sostanza coniugale e, di riflesso sulla liquidazione, non esistendo un diritto dell’uno o dell’altro coniuge a che la sostanza coniugale rimanesse intatta (Bühler/Spühler, op. cit., nota 70 ad art. 154 CC), salvo che il marito – agendo con evidente abuso – cagionasse una diminuzione della medesima.

b) Come si è detto, il 31 novembre 1981, il convenuto ha donato ai figli la particella n. __________ RFD di __________. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’alienazione di un bene a favore di un terzo (anche di un erede) a titolo gratuito e senza il consenso dell’altro coniuge costituisce un atto manifestamente abusivo qualora il bene alienato appartenesse – come in concreto – alla massa degli acquisti. In tal caso nel calcolo dell’aumento si considera, contabilmente, un credito corrispondente al valore del bene alienato (Lemp in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota 34 e 40 ad art. 214 CC; Knapp, op. cit., pag. 271 nota 812). In linea di principio, poi, nulla impedisce che le parti si dipartano concordemente da una data diversa da quella legale (DTF 116 II 237). Ove non ravvisi – come in concreto – una concorde volontà delle parti, il giudice deve statuire nondimeno in base a dati che siano il più vicino possibile al momento dell’emanazione della sentenza (Bühler/Spühler, op. cit., nota 66 ad art. 154 CC). In concreto il momento in cui è avvenuta l’alienazione induce senz’altro a ritenere che il negozio giuridico fosse destinato a pregiudicare la partecipazione dell’altro coniuge. Il valore della particella in questione deve perciò, contrariamente a quanto ha stabilito il primo giudice, essere fissato in fr. 408’761.– (perizia arch. __________ pag. 7).

  1. L’attrice ritiene inoltre che dalla sostanza coniugale debba essere dedotta unicamente l’ipoteca di fr. 14’200.– e si oppone alla deduzione di fr. 20’000.–, corrispondenti a un investimento del convenuto per l’acquisto della casa operato con soldi donatigli dai genitori.

Come per la determinazione del valore dell’immobile, l’ammon-tare dell’aggravio ipotecario deve essere definito al momento della liquidazione del regime dei beni. Tenuto conto che il 30 giugno 1986 l’ipoteca residua ammontava a fr. 25’000.– (doc. 34 [doc. L]) e che sul marito gravava un onere ipotecario di fr. 1’200.– annui (sentenza 2 novembre 1993 di questa Camera), il carico ipotecario da dedurre va fissato in fr. 16’600.–.

Per quanto concerne l’importo di fr. 20’000.–, incombeva al coniuge che rivendica un bene come un proprio apporto fornire la prova, altrimenti il bene rientra nella massa degli acquisti (art. 196 cpv. 1 vCC; Bühler/Spühler, op. cit., nota 101 ad art. 154 CC). In concreto il marito ha prodotto una dichiarazione del 19 maggio 1982 in cui i suoi genitori attestano di avergli donato fr. 20’000.– per acquistare l’abitazione di __________ (inc. corrispondenza diversa: diversi, n. 4). Dall’estratto del libretto di risparmio allegato alla citata dichiarazione risulta tuttavia che essi hanno prelevato la somma il 6 dicembre 1957, mentre nell’atto di compravendita del 20 novembre 1957 figura che al momento di firmare il rogito il compratore ha versato seduta stante fr. 19’000.– (doc. 1, 4° foglio). Il marito deve dunque aver tratto da altra fonte i mezzi per l’acquisto dell’immobile. E siccome egli non è riuscito a dimostrare quanto gli incombeva, tale importo non può essere considerato come un suo apporto. Ciò non toglie, con ogni evidenza, che la somma ricevuta dai genitori debba essere considerata come un debito del marito e vada pertanto dedotta dalla sostanza coniugale (Knapp, Le régime matrimonial de l’union des biens, Neuchâtel 1956, n. 800, pag. 267).

In conclusione, come si vedrà ancora in seguito, l’appello deve essere parzialmente accolto per quanto riguarda la pretesa in liquidazione del regime, che deve essere fissata in fr. 108’685.–.

II. Sull’appello di K__________ G__________

  1. L’appellante ritiene che la moglie non abbia diritto ad alcuna liquidazione del regime dei beni poiché, avendo egli donato ai figli il noto immobile, il valore dello stesso non entrava più nella sostanza coniugale. Ora, non vi è dubbio che il convenuto poteva alienare il bene (art. 195 cpv. 2 e 202 vCC). Tuttavia, come si è appena visto (consid. 9b), nel caso in cui un’alienazione del genere avvenga a titolo gratuito, senza il consenso dell’altro coniuge e il bene alienato apparteneva – come in concreto – alla massa degli acquisti, la liberalità va considerata come abusiva. Dal fascicolo processuale risulta che la moglie, sia prima sia dopo la donazione, ha sempre subordinato l’assegnazione della casa al marito al versamento di un’adeguata liquidazione (petizione, pag. 7) e ha sempre denunciato il comportamento del convenuto come lesivo delle sue legittime aspettative (conclusioni, pag. 23; v. anche decreto del 23 agosto 1983, inc. provvisionale, act. X). Inoltre, come ha rilevato anche il primo giudice, il convenuto non ha dato alcuna seria giustificazione a sostegno della donazione, avvenuta appena qualche mese dopo l’inizio della procedura di stato. L’apprezzamento del Pretore sfugge pertanto alla critica.

  2. L’appellante, dipartendosi da un valore dell’immobile calcolato al momento della donazione di fr. 275’500.–, chiede di dedurre l’importo di fr. 30’000.– corrispondente all’onere ipotecario gravante lo stabile al quel momento. Inoltre sostiene che dalla sostanza coniugale debba essere dedotto un importo attualizzato al 1981 (corrispondente al denaro da lui versato al venditore) e le spese notarili, per un totale di fr. 62’310.– . Le argomentazioni sono già state vagliate in precedenza (consid. 10) e non meritano perciò altra disamina.

  3. Da ultimo l’appellante postula una deduzione di fr. 46’107.–, corrispondenti al valore delle migliorie dell’immobile da lui finanziate fino all’alienazione del medesimo. Ora, ogni coniuge acquisisce il diritto al compenso degli investimenti finanziati dai propri apporti. Ciò vale solo però se l’intervento che ha determinato l’aumento di valore eccede la normale manutenzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 28 ad art. 154 CC con riferimenti di giurisprudenza; Rep. 1986 pag. 268 consid. 1). Nella fattispecie le spese sono servite all’ampliamento della cantina, all’adattamento del serbatoio dell’olio combustibile, l’allacciamento alle canalizzazioni comunali, alla posa di finestre, tende da sole e rolladen, alla sistemazione di pannelli solari, all’arredamento della cucina, alla creazione di un posteggio e alla sostituzione della caldaia (perizia __________, pag. 12 seg.). Tali opere eccedono l’ordinaria manutenzione. Si tratta di interventi straordinari e necessari o quanto meno utili, destinati cioè a mantenere o ad aumentare il valore del bene (Wiederkehr, Die Berücksichtigung der Wertsteigerungen der eingebrachten Güter bei der Vorschlagsberechnung, Zurigo 1966, pag. 91 seg.). Il compenso deve essere fissato così secondo l’incidenza dell’investimento sul valore del bene stesso, non secondo l’entità del mero intervento (Wiederkehr, op. cit., pag. 93). Si giustifica perciò di dedurre tali spese dalla sostanza coniugale.

  4. In definitiva, la spettanza della moglie a norma dell’art. 214 cpv. 1 vCC ammonta a fr. 108’685.–, pari a un terzo dell’aumento calcolato su una sostanza coniugale di fr. 408’761.–, dedotti fr. 16’600.– (consid. 10a), fr. 20’000.– (consid. 10b) e fr. 46’107.– (consid. 13). L’appello del marito deve dunque essere respinto.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). L’attrice ottiene una maggiore liquidazione del regime dei beni, ma soccombe sul resto. Si giustifica pertanto di porre a suo carico tre quarti dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri processuali dell’appello del marito restano integralmente a suo carico, con obbligo di versare alla moglie un congruo importo per ripetibili. L’esito della procedura di appello non incide apprezzabilmente sulla ripartizione degli oneri di prima sede, né la valutazione del Pretore, che ha considerato l’attrice preponderantemente soccombente, risulta essere un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3, pubblicata nel Bollettino dell’Ordine degli avvocati, n. 14 pag. 12). Non vi è quindi ragione per scostarsene.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello di C__________ G__________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

A titolo di liquidazione del regime dei beni K__________ G__________ verserà a C__________ G__________, entro tre mesi dal passaggio in giudicato del presente giudizio, l’importo di fr. 108’685.–.

Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 2’550.–

da anticipare dall’appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per il resto a carico di K__________ G__________. C__________ G__________ rifonderà alla controparte fr. 2’500.– per ripetibili ridotte di appello.

  1. L’appello di K__________ G__________ è respinto.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1’550.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.

  1. Intimazione:

–,;

–,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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