Incarto n. 52.2023.414
Lugano 8 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2023 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2023 (n. 4626) del Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del 15 febbraio 2023 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 novembre 2018 la dr. med. RI 1 è stata ammessa all'esercizio della professione di medico nel Cantone Ticino. Essa è titolare di un titolo federale di perfezionamento in pediatria ed esercita la propria attività di medico quale indipendente presso il suo studio di __________.
B. a. Il 1° aprile 2021 la dr. med. RI 1 ha visitato per la prima volta la piccola a (2013), in seguito al riacutizzarsi di una congiuntivite allergica. In quell'occasione la madre spiegò alla pediatra di essersi rivolta a lei poiché, in seguito al suo recente trasferimento nel __________, le era divenuto scomodo far ancora capo allo studio pediatrico n-, con sede a __________, per le cure della figlia, anche perché era ormai prossima a partorire un'altra bambina. A causa del peggioramento della situazione, nel mese di giugno del 2021 la dr. med. RI 1 ha nuovamente visitato a, facendola poi convocare d'urgenza da una collega allergologa che a sua volta, dopo avere preso visione dello stato di salute della bambina, ha indirizzato quest'ultima da un collega oftalmologo.
b. Ad inizio luglio 2021 la madre di a ha portato la sua secondogenita, nata poche settimane prima, dalla dr. med. RI 1 per un controllo pediatrico ordinario. In quell'occasione essa ha informato il medico di vivere separata dal padre di a e dell'esistenza di una situazione conflittuale con quest'ultimo. Le ha quindi confidato le sue preoccupazioni per la figlia primogenita alla luce delle difficoltà che la stessa incontrava durante il tempo che trascorreva con il papà ed ha quindi chiesto alla dr. med. RI 1 se alla visita di controllo della crescita, già prevista per il 12 luglio 2021, avrebbe potuto prestare attenzione allo stato emotivo di a.
c. Alla data convenuta la dr. med. RI 1 ha effettuato la visita di bilancio di a in presenza della madre. Interpellata in merito ai suoi interessi e passatempi, la bambina ha tra l'altro esternato dei sentimenti di rabbia, tristezza e senso di solitudine dovuti al rapporto con il padre z che a suo dire non le permetteva di frequentare dei corsi di danza e che spesso la lasciava giocare da sola quando lei invece cercava la sua compagnia. Il 16 luglio 2021 la dr. med. RI 1 ha quindi allestito un certificato medico nel quale ha riferito della situazione di disagio emotivo che le aveva esternato a in occasione della predetta visita, sottolineando in particolare quanto confidatole da quest'ultima riguardo alla relazione con il padre. Essa concludeva il proprio scritto auspicando che a potesse essere ascoltata in Pretura nell'ambito del procedimento civile che opponeva i suoi genitori affinché potesse esprimere le sue emozioni e i suoi bisogni in modo da poter soddisfare le richieste di relazione-affettività che presenta.
C. a. Con scritto dell'11 agosto 2021 z si è rivolto alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) per segnalare l'agire della dr. med. RI 1, responsabile a suo dire di avere allestito un documento temerario e mendace che pregiudica e denigra il tempo trascorso con la figura paterna dinnanzi a mia figlia a . Descritta la sua situazione familiare (autorità parentale congiunta, custodia alternata della figlia e designazione da parte di entrambi i genitori dello studio medico , quali pediatri di riferimento della bambina), il segnalante ha rilevato come la madre avesse portato a sua insaputa a dalla dr. med. RI 1, la quale, senza interpellarlo, le aveva prescritto una cura antibiotica. Quest'ultima, a suo dire, si era inoltre prestata a raccogliere acriticamente le dichiarazioni della bambina in merito ai loro rapporti personali, per poi trascriverle in un documento che la madre aveva prodotto in Pretura allo scopo di facilitarla nella pratica di separazione in corso e di permetterle in questo modo di ottenere l'affidamento esclusivo della bambina e un maggior contributo di mantenimento, a scapito del padre.
b. Il 20 settembre 2021 la CVSan ha dunque aperto nei confronti della dr. med. RI 1 un procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 24 della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL 801.100), trasmettendogli la predetta denuncia per osservazioni e richiamando la documentazione sanitaria concernente il caso in questione.
c. Il 22 settembre 2021 il medico ha respinto ogni addebito. Riassunti i fatti, ha affermato che sino agli inizi del precedente mese di luglio non era assolutamente al corrente della situazione familiare di a , in quanto la madre in precedenza non le aveva mai fatto alcun accenno al conflitto in essere con il padre z, né le aveva riferito delle disposizioni giudiziarie che erano state adottate in merito all'autorità parentale congiunta e all'affidamento alternato della bambina. Ha quindi spiegato di avere raccolto le dichiarazioni di a riguardo ai suoi rapporti con il padre in occasione della visita di bilancio tenutasi presso il suo studio il 12 luglio 2021, senza che la madre, pure presente all'incontro, avesse in qualche modo cercato di influenzare la bambina. Ha quindi spiegato di avere allestito il certificato medico del 16 luglio 2021 non certo per denigrare il padre, ma con l'intenzione di portare all'attenzione dell'autorità giudiziaria lo stato di disagio emotivo-affettivo che a le aveva manifestato in relazione al tempo trascorso in compagnia del padre e che a suo avviso andava chiarito per il suo benessere.
D. Con decisione del 15 febbraio 2023 il DSS, facendo proprie le conclusioni a cui era pervenuta la CVSan nel suo avviso dell'11 gennaio 2023, ha risolto di pronunciare nei confronti della dr. med. RI 1 una sanzione disciplinare consistente in un avvertimento per aver violato i propri obblighi professionali. In sostanza, il Dipartimento ha ritenuto che il medico avesse violato il proprio dovere di agire in modo accurato e coscienzioso (art. 40 lett. a della legge sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006; LPMed; RS 811.11).
E. Con giudizio del 4 ottobre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dalla dr. med. RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. Dopo avere disatteso le censure di natura procedurale sollevate dall'insorgente, l'Autorità di ricorso si è allineata a quanto ritenuto dal DSS, considerando che il comportamento tenuto dal medico configurasse una violazione dei suoi obblighi professionali, segnatamente quello di agire in modo accurato e coscienzioso. Ha quindi concluso che il provvedimento adottato fosse correttamente commisurato alle circostanze del caso e rispettoso del principio della proporzionalità.
F. Contro quest'ultima pronuncia la dr. med. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento, unitamente a quello della decisione dipartimentale da essa tutelata. Censura la violazione del suo diritto di essere sentita per non avere potuto esprimersi oralmente davanti alla CVSan. Rileva inoltre che nel suo scritto del 20 settembre 2021, con cui le veniva chiesto di prendere posizione in merito alla segnalazione di z, la CVSan le aveva prospettato la possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed, mentre che poi la procedura disciplinare è sfociata in un provvedimento sanzionatorio fondato sulla disattenzione dell'art. 40 lett. a LPMed. Nel merito contesta di aver violato i propri doveri professionali ritenuto come nello specifico caso si sarebbe limitata a evidenziare una situazione di disagio psicologico della bambina, come era suo obbligo fare nella sua veste di medico curante, e di avere riportato in maniera oggettiva quanto riferitole dalla sua paziente senza che la madre, presente alla visita, avesse in qualche modo tentato di influenzarla. Sostiene di non poter essere ritenuta responsabile dell'uso strumentale che la madre ha fatto del certificato da lei allestito in sede giudiziaria.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione è pervenuto il DSS, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan. La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. La ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto esprimersi oralmente davanti alla CVSan.
2.2. La censura è infondata. Né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (STA 52.252.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid. 1, 52.2005.238 dell'8 marzo 2006 consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011 consid. 1.3 e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati). Circostanza, questa, che nel caso di specie si è senz'altro verificata, avendo potuto la ricorrente esprimersi con osservazioni del 22 settembre 2021 sulla richiesta dell'Autorità di prime cure di prendere posizione in merito alla segnalazione che era stata introdotta da z nei suoi confronti. Il semplice fatto che l'art. 6 del regolamento della CVSan preveda che quest'ultima può sentire oralmente il denunciante o il denunciato non significa ancora che la medesima abbia un obbligo in tal senso. D'altra parte non risulta dagli atti che l'insorgente avesse formulato alla CVSan una simile domanda. A chiusura delle sue osservazioni del 22 settembre 2021 essa si era limitata a dichiarare di essere a completa disposizione della CVSan per ulteriori informazioni e chiarimenti, senza formulare alcuna precisa richiesta di essere sentita personalmente.
3.2. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3). In linea di massima, dal diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le parti di esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4). Soltanto quando l'autorità prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e poteva presupporre la pertinenza, il diritto di essere sentito esige che sia data loro la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 131 V 9 consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1, 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF 2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1).
3.3. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
3.4. In concreto è ben vero che nella lettera con la quale la CVSan ha trasmesso alla ricorrente copia della segnalazione inoltrata nei suoi confronti da z e le ha chiesto di esprimersi in proposito veniva fatto riferimento ad una possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed. Ciononostante, la Commissione ha sanzionato la dr. med. RI 1 per non avere nell'occasione rispettato gli obblighi professionali che le scaturiscono dall'art. 40 lett. a LPMed. Ora, così facendo, la CVSan ha indebitamente modificato l'oggetto del procedimento disciplinare, senza preventivamente avvertire la ricorrente di questa circostanza e senza quindi darle la possibilità di esprimersi su tale rimprovero. In questo modo essa ha dunque violato il diritto di essere sentita dell'insorgente. Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, la lesione può nondimeno essere considerata sanata, atteso che la dr. med. RI 1 ha potuto difendersi compiutamente davanti all'Esecutivo cantonale, autorità ricorsuale dotata di pieno potere d'esame al punto da poter rivedere anche l'adeguatezza della decisione impugnata (art. 69 cpv. 1 lett. c LPAmm), e ancora in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. pure STA 52.2022.24 del 9 giugno 2022 consid. 2).
4.2. L'art. 40 lett. a LPMed è una norma di portata generale che necessita di un'ampia interpretazione ai fini della sua applicazione concreta, dal momento che definisce gli obblighi del medico che agisce sotto la propria responsabilità. Lo scopo di questa disposizione è innanzitutto quello di prevenire delle violazioni delle regole dell'arte di natura squisitamente tecnica. Essa contempla pure un obbligo generale per il medico di intrattenere delle relazioni adeguate alle circostanze con i pazienti, con le autorità (ivi comprese quelle disciplinari e giudiziarie), con i colleghi e gli altri professionisti attivi in ambito sanitario, così come pure con qualsiasi terza persona e di rispettare i principi dell'etica. L'attività che il medico assoggettato alla LPMed è chiamato a svolgere non è in effetti unicamente di carattere sanitario, nel senso stretto del termine. Si pensi, ad esempio, all'attività d'insegnamento o all'elaborazione di perizie. Nell'esercizio della propria professione è soprattutto nelle relazioni con i pazienti che il medico può trovarsi confrontato con delle questioni che esulano dallo stretto ambito sanitario. Il medico rappresenta sovente per i propri pazienti e per le loro famiglie una sorta di confidente a cui rivolgersi per chiedere consiglio. In questo contesto il medico non si limita a fornire consulenze in ambito terapeutico o su questioni che attengono strettamente alla salute, ma viene sovente interpellato anche su problemi psicologici o che vertono su determinate scelte di vita di carattere generale. In questi casi egli deve di regola astenersi da ogni intromissione negli affari familiari dei suoi pazienti. La fiducia che questi ultimi ripongono nei suoi confronti può mettere il medico in situazioni delicate e condurlo ai di là dei limiti impostigli dal suo ruolo professionale, se non presta la necessaria attenzione. Il medico deve evitare di intromettersi per pura curiosità nella vita privata del paziente e della sua famiglia, limitandosi ad acquisire le informazioni che gli sono necessarie per poter comprendere il problema di cui si sta occupando. In quest'ottica si deve escludere che egli possa utilizzare informazioni ottenute nel corso dello svolgimento della sua attività professionale per dei fini personali. Per evitare questo genere di situazioni, il medico non deve mai trascurare il suo dovere di imparzialità. Di fronte ad una situazione conflittuale che tocca un proprio paziente è tenuto ad analizzare i fatti e a dispensare i propri consigli senza mai schierarsi a favore di una parte o dell'altra. Può cercare di fare opera di conciliazione, senza comunque mai cercare di erigersi a giudice della situazione. In particolare, di fronte ad un caso di divorzio o di separazione che riguarda un suo paziente il medico non deve mai prendere la parte dell'uno o dell'altro partner, soprattutto laddove ci sono in gioco questioni legate alla custodia dei figli. In termini generali il medico deve astenersi dall'intervenire negli affari personali dei suoi pazienti che riguardano questioni estranee all'ambito sanitario: in altre parole egli non deve immischiarsi, senza alcuna valida ragione medica, nelle questioni personali o familiari, così come pure nella vita privata dei suoi pazienti. Il rischio di disattendere questo principio aumenta, nei casi in cui il medico, spinto dalla situazione di disagio o di sofferenza manifestatagli dal paziente, può essere tentato di intervenire in questioni che esulano dall'ambito professionale all'interno del quale è stato chiamato ad operare, agendo comunque nella sua funzione di operatore sanitario. Ciò è segnatamente il caso quando un medico si presta a redigere dei certificati che si fondano su fatti che gli sono stati riportati esclusivamente dal suo paziente, ma che egli non ha avuto modo di verificare. Ciò potrebbe condurlo ad allestire, in dispregio alle regole di prudenza a cui deve attenersi, un certificato suscettibile in seguito di prestarsi a delle interpretazioni tendenziose (per tutto quanto precede cfr: Yves Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II: Le médecin et les soignantes, Berna 2021, § 5088 segg.).
4.3. Nel caso di specie, come esposto in narrativa, la ricorrente ha visitato per la prima volta a , in qualità di sua nuova paziente, per un problema di salute agli occhi di natura allergica, senza essere a conoscenza del suo quadro familiare e prestando fede alle informazioni fornitele dalla madre che l'aveva accompagnata alla consultazione. Ad inizio luglio 2021 essa è però stata resa edotta da quest'ultima dell'esistenza di una situazione familiare conflittuale, dovuta alla procedura di separazione dal padre della bambina a quel tempo pendente in Pretura. In quell'occasione alla dr. med. RI 1 è inoltre stato riferito il fatto che i genitori disponevano dell'autorità parentale congiunta e della custodia alternata della figlia e che essi avevano designato lo studio n quale suo pediatra di riferimento. A partire da quel momento la ricorrente aveva pertanto il dovere di informare il padre del fatto che, su richiesta della madre, aveva assunto il mandato di pediatra della bambina e di orientarlo su tutto quanto dal profilo sanitario, era accaduto ed era stato programmato a sua insaputa. E questo anche perché a quel momento essa aveva già previsto per il 12 luglio seguente una visita di bilancio in occasione della quale, su specifica richiesta della madre, aveva dato la propria disponibilità ad ascoltare a in merito agli asseriti problemi relazionali con il papà. Omettendo di fare ciò, la ricorrente è senz'altro venuta meno ai suoi doveri professionali. Il semplice fatto che, una volta venuto a conoscenza della situazione, il segnalante non abbia avuto alcunché da ridire circa le cure che erano state fornite alla figlia e abbia per atti concludenti acconsentito che la medesima continuasse ad essere seguita dall'insorgente non basta a sanare del tutto la chiara omissione nella quale quest'ultima era incorsa. È infatti verosimile che, vista la situazione e al fine di garantire che la figlia fosse adeguatamente seguita sul piano medico, z abbia preferito ratificare l'incarico che la madre di ia aveva conferito alla ricorrente, piuttosto che porre il proprio veto e rischiare così di innescare una ulteriore situazione conflittuale per la quale soltanto la bambina avrebbe pagato il prezzo. Resta comunque il fatto che quest'ultimo doveva essere subito informato dalla ricorrente del fatto che aveva preso a carico a quale sua paziente e soprattutto che la madre della medesima le avesse chiesto di valutare dal profilo psicologico degli aspetti della figlia che lo riguardavano in prima persona. Ma al di là di ciò quello che più conta dal punto di vista deontologico è che la ricorrente, dopo la visita del 12 luglio 2021, ha allestito un documento, intestato quale certificato medico, nel quale, in luogo di riportare in modo completo e scientifico le risultanze della consultazione o di diagnosticare un eventuale problema di salute riscontrato nella paziente e di prescriverne la cura, si è limitata ad evidenziare, sulla base di quanto le era stato riferito nell'occasione da a, i sentimenti di rabbia e tristezza che provava nei confronti del padre, formulando l'auspicio che la bambina fosse sentita in Pretura nell'ambito della vertenza che opponeva tra di loro i suoi genitori. Ora, fermo restando che è senz'altro compito di qualsiasi pediatra occuparsi anche degli aspetti psicologici, emotivi e comportamentali dei suoi pazienti, nel caso di specie non vi è chi non veda come la ricorrente abbia nell'occasione chiaramente oltrepassato i limiti del suo mandato terapeutico, redigendo un documento che, al di là della sua intestazione, in verità aveva ben poco da spartire con un certificato medico, nel senso proprio del termine, e che in buona sostanza si riduceva ad un semplice appello all'indirizzo della Pretura di sentire a, affinché essa potesse riferire anche in quella sede davanti al giudice delle sue difficoltà relazionali con il padre. Stante il conflitto in essere a quel tempo tra i genitori della bambina, alla ricorrente non poteva obiettivamente sfuggire che un simile scritto, redatto tra l'altro senza nemmeno aver preventivamente sentito z, potesse essere utilizzato - come poi è avvenuto - in sede giudiziaria dalla madre di a - unico genitore ad averne ricevuta copia - per le proprie finalità processuali. Agendo nel modo appena descritto la ricorrente ha quindi disatteso i suoi doveri professionali. In particolare essa si è incautamente intromessa, seppur per via indiretta e in maniera forsanche involontaria, nel contenzioso civile che era a quel tempo in corso tra i genitori della sua paziente, senza che ciò fosse dettato da sufficienti ragioni mediche. Viste le criticità dal profilo psicologico emerse nel corso della visita di bilancio della bambina non era certo attraverso una richiesta come quella formulata alla Pretura che la ricorrente avrebbe potuto in qualche modo aiutare dal profilo medico la sua paziente. A fronte del disagio emotivo manifestato da a, la ricorrente, in quanto sua pediatra, avrebbe piuttosto dovuto esporre il problema ad entrambi i genitori, proponendo loro, se del caso, di far beneficiare la bambina del necessario sostegno psicologico per il tramite di uno specialista. Ora, è vero che, come sostenuto nel ricorso, il medico non può essere ritenuto responsabile dell'uso finale che verrà fatto dei suoi certificati. Come indicato dalla dottrina a cui l'insorgente fa riferimento, ciò vale però soltanto se nel redigerne il contenuto il medico si è attenuto al proprio dovere di accertare i fatti in maniera veritiera e oggettiva. Egli non deve però fingere di non essere a conoscenza o di ignorare il potenziale uso improprio che un paziente potrebbe fare di un certificato; deve dunque rimanere vigile e agire professionalmente, senza nascondersi dietro un'ignoranza volontaria (in questo senso cfr.: Donzallaz, op. cit., § 5092). Ora, nel caso di specie non vi sono elementi che permettano di affermare che gli accertamenti effettuati dalla ricorrente in merito alle condizioni psicologiche della sua paziente fossero inesatti o che gli stessi potessero essere stati influenzati in maniera decisiva dalla madre, presente durante la visita. A prescindere dal fatto che, alla luce delle tensioni familiari in atto, sarebbe comunque stato più opportuno procedere all'audizione di a senza la costante presenza della mamma, al fine di meglio garantire la genuinità delle sue dichiarazioni, va detto che, consegnando a quest'ultima un certificato che attestava l'esistenza di problemi relazionali tra figlia e papà e nel quale veniva chiesto in maniera ferma alla Pretura di sentire di persona la bambina per permetterle di esternare la propria situazione di disagio, la ricorrente non poteva non rendersi conto che tale documento si sarebbe facilmente prestato ad essere utilizzato per dei secondi fini e in particolare per cercare di influire sulla procedura giudiziaria in corso tra i genitori di a. In siffatte circostanze, non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che con il suo agire, l'insorgente sia venuta meno ai suoi doveri deontologici intromettendosi, seppur per via indiretta, in una vicenda privata che coinvolgeva i genitori della sua paziente, senza che sussistessero delle necessità dal profilo medico-terapeutico di agire in questo modo per tutelare la salute di quest'ultima.
5.1. Giusta l'art. 41 cpv. 1 LPMed, ogni Cantone designa un'autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul territorio cantonale una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale. Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali e può delegare determinati compiti alle associazioni professionali cantonali competenti (cpv. 2). In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della LPMed o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'art. 43 cpv. 1 LPMed stabilisce che l'autorità di vigilanza può ordinare a titolo di misure disciplinari: un avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.- (lett. c); un divieto d'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo (lett. d); un divieto definitivo d'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale per l'intero campo d'attività o per una parte di esso (lett. e). La multa e il divieto d'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale possono essere cumulati (cpv. 3).
5.2. Scopo principale delle misure disciplinari previste dalla LPMed è quello di mantenere l'ordine nella professione, di assicurarne il funzionamento corretto, di salvaguardarne il buon nome e la fiducia dei cittadini nei confronti della professione, così come di proteggere il pubblico contro quei membri che potrebbero non disporre delle necessarie qualità. Le misure disciplinari non mirano in primo luogo a punire il destinatario, bensì a condurlo ad adottare in futuro un comportamento conforme alle esigenze della professione e a ristabilire il funzionamento corretto della stessa (DTF 149 II 109 consid. 9.1, 148 I 1 consid. 12.1, 143 I 352 consid. 3.3). La pronuncia di una sanzione disciplinare tende quindi unicamente alla salvaguardia dell'interesse pubblico (DTF 149 II 109 consid. 9.1, 148 I 1 consid. 12.1).
5.3. La responsabilità disciplinare è una responsabilità fondata sulla colpa (DTF 149 II 109 consid. 9.2, 148 I 1 consid. 12.2 e rif.). Quest'ultima gioca un ruolo decisivo per la commisurazione della sanzione e quindi nella valutazione della proporzionalità della misura. Non basta pertanto che un comportamento sia oggettivamente illecito, ma occorre che al suo autore possa essere imputata una colpa soggettiva. Tale colpa può essere commessa senza intenzione, per negligenza, per incoscienza e dunque anche per semplice ignoranza di una norma. Per quanto riguarda la sua intensità minima, secondo costante giurisprudenza, solo violazioni significative degli obblighi professionali giustificano l'applicazione del diritto disciplinare (DTF 149 II 109 consid. 9.2, 144 II 473 consid. 4.1). Questa regola non può tuttavia essere intesa nel senso che l'atto in questione debba essere di gravità qualificata per rilevare del diritto disciplinare. Certo, l'applicazione di questo diritto non si giustifica per violazioni molto lievi e non ripetute degli obblighi professionali. Tuttavia, il fatto che il catalogo delle possibili sanzioni inizi con un semplice avvertimento autorizza l'autorità di vigilanza a farvi già ricorso per violazioni meno gravi, poiché si tratta di rendere attento il professionista delle potenziali conseguenze di un comportamento. Il diritto disciplinare mira quindi a evitare la futura commissione di tali atti, con le conseguenze che questi possono comportare (DTF 149 II 109 consid. 9.2, 148 I 1 consid. 12.2). Non occorre inoltre la realizzazione di un risultato concreto, rispettivamente di un danno, ma è sufficiente la mera esposizione a pericolo di un bene giuridico (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2).
5.4. Il DSS, in quanto autorità preposta all'esercizio della vigilanza sugli operatori che esercitano una professione medica universitaria, gode di un ampio potere discrezionale nella scelta della misura disciplinare (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2; STF 2C_506/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 7.1, 2C_747/2022 citata consid. 12.2). Deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità, della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2 e rimandi). Occorre quindi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della professione. L'Autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il medico ha svolto la sua professione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. per analogia STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 6.1 e riferimenti, concernente una causa in materia di disciplina notarile; Donzallaz, op. cit., § 5745 segg.).
5.5. Nel caso di specie si deve considerare che la sanzione è tutto sommato debitamente commisurata alla gravità della violazione rimproverata alla ricorrente. Quest'ultima ha infatti infranto in maniera piuttosto evidente i propri doveri professionali. Sebbene ciò non abbia comportato delle conseguenze per la salute della sua paziente, con il suo comportamento essa è venuta meno ai suoi obblighi di prudenza e di riservatezza che le imponevano di non intromettersi nelle vicende private che concernevano i genitori di quest'ultima e in questo senso ha pure disatteso la fiducia che il padre poteva legittimamente riporre in una persona che esercita una professione medica. A favore dell'insorgente depone il fatto che al momento dell'accaduto non disponeva ancora di una lunga esperienza professionale e che con ogni verosimiglianza essa ha agito per negligenza, senza rendersi pienamente conto delle conseguenze del suo atto. Inoltre l'insorgente non era ancora mai stata oggetto di sanzioni disciplinari. Alla luce di quanto sopra esposto, la misura pronunciata nei confronti della ricorrente rientra nell'ampio margine discrezionale che va riconosciuto all'Autorità in questo ambito e va pertanto confermata. La sanzione così commisurata, che è la più blanda tra le misure previste dalla legge, risulta senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e segnatamente, del tipo e della gravità della violazione commessa, nonché della colpa ascrivibile all'insorgente. La stessa appare quindi tutto sommato sufficiente a richiamarla al rispetto dei doveri professionali che sono stati in concreto disattesi. Ne discende che l'avvertimento inflitto alla ricorrente merita di essere confermato.
6.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dalla ricorrente, restano a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente Il cancelliere