DTF 127 I 38, DTF 125 IV 58, DTF 124 IV 86, 6P.14/2006, 6P.51/2003
Incarto n. 10.2006.160 DA 1024/2006
Bellinzona 21 dicembre 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
in detenzione preventiva dal 28 aprile all’11 maggio 2005 per un totale di 12 giorni,
prevenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli,
per avere, nel mese di luglio 2004 presso il proprio domicilio a __________ e tra la fine di dicembre 2004 e inizio gennaio 2005, a __________ presso il domicilio del fratello __________, in almeno due circostanze palpato sopra e sotto i vestiti il pene del nipote minorenne LESA 1 (3 marzo 1995);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 1024/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di (due) anni (art. 55 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
È ordinato il dissequestro della cassetta Sony (rappol. all. 26).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, il Procuratore pubblico e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;
sentito il Procuratore pubblico, il quale ha postulato la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando come non si possa che giungere alla conclusione che la vittima abbia detto la verità. Egli ha illustrato come non fosse né pensabile che il bambino abbia frainteso gli atti dell’imputato, né che egli abbia dichiarato il falso per colpire il padre o lo zio, né tanto meno, che si sia prestato ad una congiura della madre nei confronti della famiglia paterna. D’altro canto ha osservato come l’imputato e la sua cerchia abbiano mentito e avvolto i fatti in un velo di omertà totale. Dopo aver esposto nel dettaglio le motivazioni per le quali si sarebbe dovuto dare credibilità alla versione accusatoria, il Procuratore pubblico si è soffermato sulla commisurazione della pena, che egli ha ritenuto congruo fissare in tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Da ultimo egli ha rinunciato a chiedere la pena accessoria dell’espulsione, in considerazione dell’imminente entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento integrale del proprio assistito, sostenendo come il bambino abbia accusato lo zio di aver commesso atti in realtà mai commessi, su istigazione della madre e con il chiaro intento di colpire la famiglia paterna. Egli ha poi evidenziato quelle che a suo modo di vedere devono ritenersi delle incongruenze atte a sollevare più di un dubbio circa la veridicità delle dichiarazioni della vittima: l’imputato non potrebbe più bere alcool, se non in quantità molto limitate, da tempo, da quanto cioè è stato operato. Inoltre non sarebbe comprensibile il fatto che quanto avvenuto nel luglio 2004 sia emerso solo dopo i fatti del dicembre 2004 e non subito. Altrettanto strane sarebbero le contraddizioni del fanciullo nel descrivere l’autore del reato: prima ha parlato di un amico, poi di un vicino e un cugino. Dubbio è pure che un ragazzo con problemi mentali come quelli di LESA 1, che fatica a costruire discorsi coerenti, esponga i fatti in maniera così logica e congruente: non sembra sia farina del suo sacco, ma piuttosto la ripetizione robotica delle parole inculcategli dalla madre. Inoltre il piccolo, avendo dei problemi di “décalage” con la realtà, l’avrebbe sfalsata anche in questo caso. Dall’altra parte invece, a suo dire, vi sarebbero le dichiarazioni dell’imputato, sempre lineari e confermate da quelle dei testi sentiti. Tutto ciò, combinato con altre incongruenze che egli ha descritto, non può che far sorgere dubbi tali da imporre, in applicazione del principio in dubio pro reo, l’assoluzione del prevenuto;
sentito da ultimo l'accusato, che ha ringraziato le autorità svizzere e si è dichiarato convinto che la verità sarebbe uscita;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
L’imputato è autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
Può essere ordinato il dissequestro della cassetta Sony sequestrata dalla Polizia il 29 aprile 2005?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
Egli è giunto nel nostro Paese nel 1999 con la propria famiglia composta dalla moglie e da 4 figli.
Dopo aver frequentato le scuole elementari per 8 anni ed essere stato costretto a lavorare come contadino la terra lasciatagli dai genitori prematuramente scomparsi, nel 1989 e 1990 ha servito nei ranghi dell’allora esercito jugoslavo. In seguito ha aperto un negozio di generi alimentari che ha gestito con la moglie sino al 1999, anno in cui è scoppiata la guerra ed è stato costretto ad espatriare.
L’imputato ha due fratelli ed una sorella, tutti residenti in Svizzera. La sorella __________ è stata la prima a trasferirsi nella Confederazione, circa 16 anni fa, seguita dal fratello __________, nel 1990 circa e poi da __________.
Da quando si trova in Svizzera ACCU 1 non ha mai lavorato. Inizialmente poiché non gli era concesso a causa della sua condizione di richiedente l’asilo; in seguito, a suo dire, per dei problemi di salute che lo avrebbero costretto a sottoporsi ad un’operazione multipla allo stomaco.
Il piccolo LESA 1 è stato affidato alla madre, con la quale si è inizialmente trasferito presso la culla __________ a __________. In un secondo tempo, dall’agosto 2000, la donna ha affittato un appartamento a __________, nel quale vive tuttora.
Dopo un periodo di grosse difficoltà relazionali, i rapporti tra i due genitori si sono lentamente stabilizzati, anche grazie all’aiuto di specialisti e di un curatore ai sensi dell’art. 308 CCS, il signor __________, che hanno funto e fungono da intermediari e conciliatori.
Il signor __________ si è risposato con __________, ora __________, conosciuta nel 2000, dalla quale ha avuto una figlia, nata il 23 giugno 2003. La loro famiglia vive a __________.
La misura si è resa necessaria in quanto le autorità preposte avevano constatato nel bambino delle importanti difficoltà d’apprendimento che ne avevano comportato un ritardo scolastico di rilievo. In modo particolare egli presentava dei problemi di elaborazione della realtà e di dislessia, avendo difficoltà nel comporre le frasi, nell’effettuare un discorso coerente, e, se preso alla sprovvista, nel rispondere in maniera logica alle domande che gli venivano poste (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio 2005, rispettivamente del 15 febbraio 2005, di __________ e di __________).
L’accompagnamento della vittima da parte di servizi specializzati era, ed è, giustificato anche dal fatto che la madre ha grosse difficoltà nell’imporsi nel suo ruolo sul figlio, che sarebbe divenuto, nei suoi confronti, un “enfant roi” (cfr. summenzionato verbale di interrogatorio di __________).
A detta della signora __________, il piccolo le avrebbe narrato di essere stato ripetutamente importunato dallo zio, che lo avrebbe toccato nella zona dei genitali ed avrebbe espresso il desiderio di potersi sfogare con lo specialista che lo seguiva a scuola: “«Maman, __________ (recte: __________) il m’a mailtraité pendant toute la nuit, il m’a embêté, il m’a touché.». Là je lui ai demandé à quel endroit et LESA 1 a mis sa main sur son sexe pour me montrer car il n’osait pas le dire. J’ai alors dit: «au petit zizi?» et LESA 1 m’a répondu que oui. Il tremblait encore. LESA 1 m’a encore dit «Maman, je vais tout raconter à __________»” (cfr. suo verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005, pag. 2).
Udite queste pesanti parole, la madre si è immediatamente recata con il figlio dal curatore, non riuscendo però a trovarlo. Negli uffici era comunque presente un collega di quest’ultimo, che li ha invitati a calmarsi e assicurando loro che il curatore li avrebbe contattati il giorno seguente (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005 di __________, pag. 3).
Come preannunciato, la sera del 5 gennaio 2005, al suo rientro in istituto, LESA 1 ha subito detto ad uno degli operatori sociali presenti che aveva qualcosa di importante da comunicare ad __________, l’educatore di riferimento che lo segue sin dal marzo 2003.
L’incontro tra i due ha potuto avvenire solo il mattino seguente. LESA 1 ha così potuto svelare al signor __________ di avere subito durante le vacanze a __________ delle molestie sessuali da parte dello zio (da lui erroneamente indicato come un amico del padre) ACCU 1, che gli avrebbe toccato a più riprese il pene, incurante delle sue proteste.
Il 7 gennaio 2005 l’educatore ha stilato un brevissimo rapporto scritto all’attenzione della direttrice dell’istituto scolastico, nel quale ha riportato le parole del bambino: “J’ai eu un problème quand j’étais en vacances, il y avait plein de monde dans l’appartement. ACCU 1 (un copain à papa) n’arrêtait pas de me toucher le zizi, je lui ai dit d’arrêter mais il ne m’écoutait pas, il avait bu beaucoup de bière. Je n’ai rien osé dire a papa.” (cfr. atto istruttorio n. 53).
Nel frattempo gli operatori sociali in questione hanno avuto modo di interloquire con il signor __________ e con la madre della vittima, che li ha informati che la persona descritta dal bambino era in realtà lo zio ACCU 1.
Con scritto 18 gennaio 2005 il curatore ha informato l’Ufficio cantonale vallesano per la protezione dei fanciulli di quanto dichiarato dal piccolo ACCU 1, auspicando la denuncia dell’autore alle competenti autorità penali. Con istanza 20 gennaio 2005 indirizzata al Tribunale d’istruzione penale di __________, l’Ufficio ha quindi postulato l’avvio di un’indagine penale sui fatti (cfr. atto istruttorio n. 53). Di qui la presente procedura, deferita per competenza al Ministero pubblico ticinese.
Più precisamente, il minorenne, dopo aver indicato in ACCU 1 l’autore dei gesti ed aver detto che quest’ultimo qualche volta abusa di alcool, ha risposto come segue alle domande degli inquirenti:
“E.B. : Et puis il t’a embêté. Il faut que tu m’explique comment il t’embête.
LESA 1 : Des fois il me touche le zizi. Pis je lui ai dit «ça suffit», pis il continue, alors …
E.B. : Tu es où quand il te fait ça ?
LESA 1: Des fois chez lui, des fois chez mon papa.
E.B. : Je veux dire, dans quelle pièce de l’appartement ça se passe, dans l’appartement, dans la voiture, au salon, dans une chambre ?
LESA 1: Dans une chambre, dans la chambre de ma sœur et de moi.
E.B. : Et qui est là quand il fait ça ?
LESA 1: Personne.
E.B. : Vous êtes que les deux ?
LESA 1: Oui.
E.B. : C’est à quel moment que ça se passe, tu est habillé, tu es comment ?
LESA 1: Je suis habillé, comme d’habitude comme je suis maintenant là. Et pis de fois quand je me met en pyjama, il fait aussi comme ça.
E.B. : Il fait comment ?
LESA 1: Ben quand je suis au lit, lui il me touche aussi le zizi.
E.B. : Quand tu est au lit ?
LESA 1: Oui.
E.B. :Parce que tu dors comment, tu est habillé comment quand tu dors ?
LESA 1: En pyjama.
E.B. :En pyjama, alors il fait comment pour te toucher le zizi. Il fait par-dessus le pyjama ou sous le pyjama?
LESA 1: Sous. Ouais, il met comme ça (fait un geste avec la main), pis après me touche voilà.
E.B. : Et il fait quoi exactement ? Qu’est qu’il fait avec ton zizi ?
LESA 1: Je ne sais pas, j’en sais rien.
E.B. : Mais il fait quoi, il le caresse, il le secoue, qu’est qu’il fait ?
LESA 1: Euh, euh il le secoue.
E.B. : Et est-ce que tu lui as dit que tu n’aimais pas ça ?
LESA 1: Euh, oui je l’ai dit beaucoup de fois.
E.B. : Et comment il réagit lui, quand tu lui dis ça ?
LESA 1: Il continue.
E.B. : Tu n’appelles pas ton papa, ou quelqu’un ?
LESA 1: J’osais pas dire à mon papa.
E.B. : Ca s’est passé combien de fois ?
LESA 1: Quand j’étais, quand c’était les vacances de Noël.
E.B. : Pis ça s’était passé déjà une fois avant les vacances de Noël ?
LESA 1: Ouais. Oui, ça fait depuis longtemps.
E.B. : Longtemps déjà ?
LESA 1: Oui.
E.B. : Avant tu m’as dit que ça s’était passé chez lui, chez ACCU 1. C’était où ça ?
LESA 1: C’était quand mon papa il était venu me chercher un jour, je sais plus quand c’était.
E.B. : Vous êtes allés ou ?
LESA 1: On était allés a __________ pour voir…
E.B. : A __________ Pour voir ACCU 1?
LESA 1 : Oui ACCU 1 pis des copains.
E.B. : Parce que ACCU 1 il habite à __________?
LESA 1: Oui il habit à __________.
E.B. : Pis là tu as aussi eu des problèmes avec lui ?
LESA 1: Oui avec ACCU 1.
E.B. : Il t’a fait quoi là ?
LESA 1: Après il a recommencé comme, comment il faisait, il me touchait le zizi. Pis après m’engueulait parce que son fils il faisait que de m’embêter. Il m’engueulait tellement fort.
E.B. : Tu peux me dire quand c’était que tu était à __________?
LESA 1: Je sais plus. C’était … c’était …
E.B. : Est-ce que c’était encore l’hiver, c’était l’été ?
LESA 1: Je crois que c’était le mois de juillet, quand j’avais fini le camp, les vacances avec l’institut quand j’avais fini. J’ai été une semaine chez ma maman, pis deux semaines chez mon papa.
(…)
E.B. : Ca s’est passé dans quelle pièce de l’appartement ?
LESA 1: Heu, au salon.
E.B : Au salon. Et il y avait qui d’autre dans le salon ?
LESA 1: Personne.
E.B : Vous étiez que les deux ?
LESA 1: Oui.
E.B. : Elles étaient où toutes les autres personnes ? Sa femme …
LESA 1: Ils étaient à la cuisine.
E.B : Et il t’a touché le zizi. Toi tu étais habillé comment ?
LESA 1: J’étais habillé comme …
E.B. : Tu étais déjà en pyjama ou bien ?
LESA 1: Non. Pas en pyjama.
E.B. : Et il t’a fait comment, par-dessous le pantalon ou bien ?
LESA 1: … s … le pantalon (pas bien audible)
L’insp. insiste pour savoir si c’était sur ou sous les pantalons. Finalement LESA 1 dit que c’était sur le pantalon.
E.B. : Et il faisait quoi sur le pantalon ?
LESA 1: Il voulait, il voulait le secouer. Pis j’ai dit ça suffit, pis voilà.
E.B : Alors, si on résume, ça c’est passé deux fois qu’il t’a embêté, une fois à __________ et une fois juste avant Noël, au __________.
LESA 1: Exactement.
E.B. : Est-ce qu’il y a eu d’autres reprises ?
LESA 1: Non, seulement ça. ” (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005 della vittima).
Sentito una seconda volta in data 29 marzo 2005, LESA 1 ha confermato alla polizia che ACCU 1 quello che ha definito un vicino di suo padre, gli ha toccato il pene; nel contempo è stato in grado di riconoscerlo in maniera distinta tra le foto segnaletiche che gli sono state sottoposte. Al termine dell’audizione la madre ha precisato agli agenti che in realtà non si trattava di un semplice vicino, ma del fratello del padre del bambino (cfr. verbale di interrogatorio relativo).
Questa versione dei fatti è stata modificata da entrambi i testi nella loro deposizione di fronte al Procuratore pubblico, al quale hanno, da un lato, ribadito che l’imputato ha canzonato la vittima simulando la sua circoncisione, ma, dall’altro, hanno recisamente negato che egli lo avesse tastato nella zona genitale, asserendo che si sarebbe limitato a strofinargli le mani sulle gambe (cfr. loro verbali di interrogatorio del 4 maggio 2005).
Al dibattimento __________ ha fatto un ulteriore passo in dietro, dicendo che il fratello non avrebbe mai parlato di “sünet” con il bambino. Egli ha giustificato le sue precedenti dichiarazioni con il fatto che era confuso.
La signora __________ ha per contro gettato completamente la maschera, confessando al giudice di avere inventato la storia della circoncisione per cercare di aiutare il cognato.
Ad eccezione delle prime allegazioni, risultate false, nessuno dei due ha saputo fornire informazioni utili al chiarimento della fattispecie.
7.Dal canto suo l’imputato ha sin dall’inizio negato categoricamente di aver toccato il nipote nelle parti intime, nemmeno per scherzo, così come di aver mai parlato di “sünet” con lui: “Assolutamente non ho mai toccato LESA 1 sulle parti intime” e “Non mi è mai passato per la testa di toccare mio nipote sulle parti intime. Non l’ho mai fatto e non lo farò mai” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 29 aprile 2005, pag. 5); inoltre:
“D6: Con LESA 1 avete mai scherzato su questo fatto?
R6: No, anche perché se ne parli ad un bambino gli metti paura.
D7: La sera del 31 dicembre 2004 avete scherzato con LESA 1 sulla possibilità di praticargli il sünet al momento?
R7: No, assolutamente no perché non abbiamo parlato del sünet quella sera.” (cfr. stesso verbale, pag. 7).
Questa linea non è mai stata modificata durante tutto il procedimento.
Uniformità di vedute tra il signor ACCU 1 e la cerchia dei suoi parenti è emersa anche in relazione a quella che secondo loro sarebbe la vera origine della procedura penale qui in oggetto. Secondo la loro interpretazione ci si troverebbe qui di fronte ad una congiura della madre della vittima, che avrebbe sfruttato quest’ultima per accusare ingiustamente la parte più vulnerabile della famiglia del padre, cioè lo zio ACCU 1 che, godendo del semplice statuto di richiedente d’asilo, arrischierebbe di dover abbandonare la Svizzera. In questo modo ella avrebbe tentato, con successo, di staccare il figlio dal genitore e, soprattutto, dai suoi cari.
Scopo della norma è quello di garantire un normale ed armonioso sviluppo fisico e psichico dei minorenni preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali (cfr. DTF 98 IV 202).
Un atto sessuale ai sensi della legge è da ritenersi tale solo se gli si può attribuire in maniera inequivocabile una connotazione di carattere prettamente sessuale. Determinante è la valutazione oggettiva data al gesto, mentre risultano essere ininfluenti, dal punto di vista penale, gli apprezzamenti soggettivi che l’autore e la vittima conferiscono allo stesso, in modo particolare le motivazioni che hanno spinto al comportamento controverso, rispettivamente l’interpretazione datagli dalle persone coinvolte (cfr. DTF 125 IV 58, 62).
Problemi nella ponderazione dell’adempimento dei presupposti oggettivi del reato sorgono di fronte ai cosiddetti atti ambivalenti, cioè quelli che, se da un lato non possono essere ritenuti sessualmente neutri, dall’altro non possono nemmeno essere definiti sessuali con certezza assoluta (Philipp Meier, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 187, n. 26, con riferimento in particolare agli esami ginecologici ed alla pulizia di un bambino o una persona incapace di discernimento).
Sono ad esempio considerati atti sessuali: l’accoppiamento, la penetrazione orale o anale, l’introduzione di oggetti nella vagina o nell’ano, lo sfregamento degli organi sessuali dell’autore contro gli organi genitali o il petto della vittima, il palpeggiamento del pene, della vagina o dei seni scoperti o infilando le mani sotto gli abiti, il toccare prolungatamente o in maniera intensiva un organo sessuale maschile o femminile sopra i vestiti, i baci con la lingua, così come l’afferrare anche solo brevemente e molto leggermente i genitali di un bambino da sopra i vestiti (Philipp Meier, op. cit., art. 187, n. 10).
In effetti le testimonianze del padre del bambino e quelle di sua moglie - che inizialmente hanno sostenuto di aver assistito a dei palpeggiamenti effettuati nel contesto della simulazione di una circoncisione - non solo sono state rinnegate da chi le ha rese, ma non avevano addirittura alcun riscontro concreto con quanto descritto dal piccolo LESA 1, che ha sempre parlato di toccamenti avvenuti di nascosto e non in presenza di terze persone, o addirittura di tutta la famiglia, come asserito dai due testi.
A fronte di simili risultanze istruttorie, il giudice si trova qui costretto a dover effettuare un per nulla evidente apprezzamento delle due esposizioni.
La ponderazione del credito da concedere alle esternazioni della vittima ed a quelle, contrastanti, dell’accusato è parte della valutazione delle prove, nell’ambito della quale il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (cfr. DTF 6P.51/2003 del 10 settembre 2003, consid. 7.2.).
Pure non più controverso è che l’accusato e la propria famiglia abbiano soggiornato per più notti a __________ durante le festività natalizie 2004/2005.
Infine, come è chiaramente emerso al dibattimento, è da escludere che sia mai stato toccato l’argomento della circoncisione (“sünet”) di fronte alla vittima, così come che sia stato mimato il relativo intervento.
Le risultanze dell’istruttoria dibattimentale permettono di escludere che l’imputato abbia commesso dei gesti che avrebbero potuto essere mal interpretati dalla vittima. In effetti, venendo a cadere la versione della simulazione scherzosa della circoncisione, risultata essere stata inventata dal padre di LESA 1 e sua moglie per aiutare il prevenuto, cade pure ogni ipotesi di equivoco.
La descrizione fatta dal bambino riporta palpeggiamenti e piccole scrollate (“sécouer”) effettuate non solo da sopra, ma addirittura passando la mano sotto i vestiti (in modo particolare il pigiama) e non di fronte a testimoni, ma nella riservatezza della sua stanza da letto o di un salone vuoto (cfr. suo verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005). Simili azioni non sono travisabili.
Anzitutto non va dimenticato che LESA 1 è un fanciullo di 11 anni (10 al momento dell’interrogatorio), con un piccolo ritardo mentale e problemi d’espressione e per tale motivo collocato in una scuola speciale.
Nonostante tutti gli operatori sociali sentiti abbiano parlato di difficoltà nel costruire un discorso logico e nell’esprimersi con coerenza, le dichiarazioni rilasciate di fronte agli inquirenti sono chiare, lineari, prive di contraddizioni e con precisi riscontri temporali e di luogo.
Il bambino non è stato assolutamente imboccato dall’ispettore che lo ha interrogato, ma ha parlato spontaneamente e schiettamente, come si può ben vedere dalle riprese video dell’audizione. La stessa cosa aveva fatto con la madre e con l’educatore al quale ha rivelato quanto avvenuto al suo rientro dalle vacanze in __________ ad inizio 2005 (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005 di __________, il quale ha addirittura dichiarato di non aver posto alcuna domanda la giovane).
L’attaccamento e l’amore della vittima nei confronti del padre __________, che egli vedeva come un idolo e dal quale ha sempre espresso il desiderio di tornare, anche dopo la denuncia (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005 di __________), inducono ad escludere con certezza che egli abbia mentito per ferirlo.
Analogo discorso vale nei confronti dello zio qui a processo: LESA 1 aveva un buon rapporto con lui e sapeva quanto suo padre gli era legato, per cui non vi era alcun motivo per accusarlo ingiustamente. Inoltre egli poteva facilmente prevedere che attaccando ACCU 1 avrebbe creato dei problemi anche al genitore.
Seppur sia innegabile che il divorzio dei genitori della vittima - per le motivazioni che ne sono state all’origine (violenza del padre nei confronti della madre), le modalità (molto litigioso) e le pesanti conseguenze (rottura dei rapporti tra i coniugi costretti a far capo ad un curatore per la tutela degli interessi del figlio) - abbia creato un certo astio tra di loro, non si deve dimenticare che il tempo ha permesso di smussare un po’ gli angoli (cfr. verbale di interrogatorio del 28 aprile 2005 di __________, pag. 2: “I problemi tra me e la mia ex moglie sono andati avanti per circa due anni, poi bene o male quando il divorzio è diventato effettivo, le cose si sono messe a posto”).
Inoltre è risultato che la madre si sia sempre comportata correttamente e che addirittura non fosse d’accordo di portare gli avvenimenti all’attenzione delle autorità penali con una denuncia, ma volesse solo fare in modo che suo figlio fosse tutelato (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio 2005 di __________, pag. 2: “Elle ne voulait pas de cette dénonciation et voulait seulement protéger son fils.”). Ma non solo: ella non ha nemmeno voluto costituirsi parte civile e non ha avanzato alcuna richiesta di risarcimento.
Non va tralasciato poi che la madre ha parlato in maniera positiva con gli agenti interroganti dei rapporti tra il bambino ed il padre.
L’istruttoria non ha neppure permesso di individuare moventi particolari che potrebbero avere indotto la donna ad ordire intrighi a danno dell’imputato. Anzi, semmai vi sono indizi che inducono a credere che una simile ipotesi sia del tutto illogica, ritenuto che lei ed il prevenuto si sono visti una sola volta, per di più molti anni or sono.
Non sussiste dunque alcun fondamento per dubitare che la madre possa aver tramato contro il signor ACCU 1 usando il figlio. Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto che la signora __________ è una donna debole, che ha grosse difficoltà ad imporsi su LESA 1 nel suo ruolo di madre ed a farsi rispettare. Gli operatori sociali hanno infatti attestato che il piccolo è quasi un bambino dittatore nei confronti della donna (“un enfant roi”, cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005 di __________, pag. 1, e verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio 2005 di __________); pertanto è irrealistico pensare che egli possa essersi sottomesso supinamente alle richieste della madre.
A questo va aggiunto il fatto che anche le particolarità caratteriali e di sviluppo mentale del fanciullo contribuiscono a renderne impossibile il controllo da parte di terze persone, così come invece vorrebbero far credere i congiunti dell’imputato.
Tutto ciò risulta evidente da una semplice analisi della registrazione video del suo interrogatorio.
Se in quasi due anni dall’inizio della procedura nulla di nuovo o contraddittorio è emerso, significa che le esternazioni della vittima si fondano su basi solide che rispecchiano la realtà.
Prova ne è che quanto descritto alla polizia riprende esattamente quello che egli aveva in precedenza raccontato alla madre ed all’educatore (cfr. loro verbali di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005 e del 15 febbraio 2005), senza che sia stata in alcun modo calcata la mano o siano stati inutilmente gonfiati gli eventi. Nonostante egli abbia avuto più opportunità per farlo, ha tenuto a precisare che i palpeggiamenti sono stati perpetrati solo in occasione delle vacanze di luglio 2004 a __________ e di dicembre 2004/gennaio 2005 a __________ e secondo le modalità già descritte (cfr. suo verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005, pag. 5).
La posizione di ACCU 1 è stata semplice e lineare durante tutta la procedura: egli ha costantemente negato ogni addebito, contestando pure di essere un bevitore ed accusando, come visto in precedenza, la madre del bambino di aver complottato nei suoi confronti, rispettivamente il piccolo di mentire.
Egli si è però ben guardato dal produrre certificati medici con i quali attestare la sua impossibilità di far uso di alcolici per motivi di salute conseguenti l’operazione chirurgica che egli sostiene aver subito negli scorsi anni.
Altrettanto incomprensibile risulta essere la mancata richiesta di sentire la madre della vittima o la vittima stessa in occasione del dibattimento. Nonostante le strategie processuali non possano essere ritenute elementi a carico del prevenuto, sono spesso un indicatore che può trovar spazio nell’ambito della valutazione complessiva.
A far sorgere dei forti dubbi circa la plausibilità della versione fornita dall’accusato contribuisce anche l’atteggiamento assunto da suo fratello __________, dalla di lui moglie __________, dalla sorella __________ e dal signor __________. Tutti loro hanno fatto cerchio attorno a ACCU 1, rifiutando recisamente anche solo l’idea che egli possa aver commesso simili gesti ed arrivando fino al punto, oltre che di far pressione sul minore con una telefonata e minacciare le autorità (cfr. atto istruttorio n. 55), di commettere essi stessi un reato di natura penale dichiarando il falso alla polizia ed al Procuratore pubblico, inventando la storia della parodia della circoncisione e negando che la famiglia del prevenuto si sia trattenuta per più notti a __________ in occasione del Capodanno. Non risulta facile capire per quale ragione essi si siano sentiti in dovere di coprire il congiunto con tutti i mezzi, cercando di costruirgli degli alibi, se non con la motivazione che le dichiarazioni della vittima si riferiscono a fatti realmente accaduti.
Al dibattimento è poi stata pure avanzata, senza alcun elemento a suffragio, l’insinuazione che il bambino abbia l’abitudine di mentire.
Questo esito tiene in debita considerazione la dottrina e la giurisprudenza relative all’applicazione del principio “in dubio pro reo”, in base al quale un giudice non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dei dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (cfr. DTF 6P.14/2006 del 28 maggio 2006 consid. 3.6.). In effetti tale massima non impone che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza, ritenuto che semplici dubbi astratti o teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili ed addirittura inevitabili, e che una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a).
Nella presente fattispecie simili dubbi non sono insorti e questo giudice è convinto, da un lato, della fondatezza delle accuse formulate dal piccolo LESA 1 e, dall’altro, che il prevenuto abbia mentito negando i fatti.
Parimenti, nemmeno l’accertamento dell’esistenza degli estremi soggettivi pone particolari difficoltà: l’imputato ha sicuramente agito intenzionalmente; negligenza o dolo eventuale non sono qui nemmeno ipotizzabili, visti gli estremi e le peculiarità del caso.
Di conseguenza ACCU 1 deve essere ritenuto autore e colpevole di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 cpv. 1 CPS.
Nella scelta del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione, art. 187 cpv. 1 CPS - e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 63, n. 16): egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive.
Nella fattispecie va anzitutto tenuto conto dell’effettiva portata dei gesti commessi, che si sono limitati a dei palpeggiamenti e a delle scrollate. Pur rappresentando un comportamento imperdonabile e disdicevole, quanto rimproverato al prevenuto si situa tra i casi di minor gravità previsti dalla fattispecie in discussione.
A favore dell’imputato gioca pure la sua incensuratezza ed il comportamento rispettoso nei confronti delle autorità.
Sull’altro piatto della bilancia sono invece da porre la colpa, piena, del signor ACCU 1, persona adulta che ha agito nei confronti di un bambino, per sua natura debole ed incapace di reagire, mettendone in pericolo, per fini meramente egoistici e di appagamento personale, il diritto di crescere in maniera sana, senza dover essere prematuramente esposto ad esperienze sessuali che ne possono minare il normale sviluppo psicofisico.
Inoltre non va trascurato il fatto che egli ha sempre negato ogni addebito ed ha cercato di infangare sia la figura della madre della vittima che quella del bambino stesso, definendolo un bugiardo.
Una pena di tre mesi di detenzione appare dunque commisurata ed equa. Alla stessa può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni, ritenuti adempiti i requisiti dell’art. 41 cpv. 1 CPS. In effetti, indipendentemente dal fatto che l’accusato ha strenuamente e sino all’ultimo respinto gli addebiti nei suoi confronti, il dibattimento ha permesso comunque di appurare come egli abbia preso coscienza della serietà degli stessi e del fatto che essi hanno conseguenze di rilievo non solo per l’autore, ma soprattutto per la vittima.
visti gli art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
atti sessuali con fanciulli, art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel mese di luglio 2004, rispettivamente a __________ tra la fine di dicembre 2004 e inizio gennaio 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1024/2006 del 13 marzo 2006;
condanna ACCU 1
alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
ordina il dissequestro della cassetta Sony sequestrata dalla Polizia il 29 aprile 2005;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Office pour la protection de l'enfant du Canton Valais, Sierre,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale