Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 6P.14/2006 6S.38/2006 /biz Sentenza del 28 maggio 2006 Corte di cassazione penale
Composizione Giudici federali Schneider, presidente, Wiprächtiger, Brahier Franchetti, giudice supplente, cancelliere Garré.
Parti A.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
B.________, opponente, patrocinata dall'avv. Diego Olgiati, Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto 6P.14/2006 Art. 9 e 32 Cost. (procedura penale, arbitrio, presunzione di innocenza),
6S.38/2006 Violenza carnale, atti sessuali con fanciulli,
ricorso di diritto pubblico (6P.14/2006) e ricorso per cassazione (6S.38/2006) contro la sentenza del 28 novembre 2005 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti: A. Nel 1968 A., nato a T. l'8 agosto 1940, sposava C., che aveva conosciuto a U. in occasione di un soggiorno lavorativo in quella città. Il 24 luglio 1969 dalla loro unione nasceva la figlia Isabelle. Rientrato con la famiglia in Ticino nel 1970, A.________ divorziava nel 1972. Nell'autunno di quell'anno conosceva E., con la quale si sposava nell'agosto del 1975 dopo un periodo di convivenza. Nel 1989 A. e la sua seconda moglie adottavano due bambine di origine colombiana, cresciute poi con loro a V.: F., nata il 9 settembre 1979, e B., nata il 18 gennaio 1986. Esse erano figlie di una prostituta tossicodipendente che le aveva abbandonate, per cui prima dell'adozione vivevano in un orfanotrofio di W.. Nell'agosto del 1998 F., nel frattempo divenuta maggiorenne, confidava alla madre adottiva di avere subito tempo addietro abusi sessuali da parte del padre adottivo. Pur non avendo denunciato il marito, un anno dopo M. si separava da lui, trasferendosi a X.________ con la figlia minore B.. Quest'ultima, che nel frattempo aveva iniziato a consumare massicciamente differenti sostanze stupefacenti e manifestava problemi comportamentali fino ad allora sconosciuti, nel settembre del 1999 cominciava a frequentare la terza classe alla locale Scuola media. Promossa nell'estate del 2000 su consiglio di classe, essa si iscriveva alla quarta media senza tuttavia portare a termine l'anno scolastico, visto che da Natale aveva praticamente smesso di seguire le lezioni. Sin dalla primavera i servizi sociali avevano invero tentato di collocarla presso una famiglia affidataria, ma il trasferimento era fallito dato che la ragazza non poteva sopportare la lontananza dalla madre. Nel marzo del 2001 M. si rivolgeva quindi alla Commissione tutoria regionale per essere aiutata a gestire la figlia, poi ricoverata il 26 aprile 2001 in forma coatta nella comunità G.. Durante tale ricovero, il 20 agosto 2001, B. comunicava allo psicologo del centro di non sentirsi a proprio agio quando il padre la visitava, raccontando di episodi in cui questi l'avrebbe percossa, soprattutto allorché rincasava di notte in ritardo. Essa accennava anche a un fatto che la tormentava, risalente ai suoi dodici anni. Invitata a precisare se avesse subito un abuso sessuale, essa finiva per ammetterlo e in un successivo colloquio del 24 agosto 2001 riconosceva finanche di avere avuto un rapporto sessuale completo. Alla sorella F., incontrata il 3 settembre 2001, essa confidava di essere stata violentata dal padre adottivo sul letto di casa quando aveva dodici anni. Prima di rientrare la sorella maggiore rivelava a H., direttrice del centro, di essere stata a sua volta abusata ripetutamente da A.________ e di averne poi parlato con la madre quando aveva diciotto anni decidendo tuttavia di lasciar perdere ma esortando il padre a non comportarsi nello stesso modo con la sorellina. Il 5 settembre 2001 B.________ sporgeva denuncia alla magistratura dei minorenni e A.________ veniva arrestato il giorno seguente. Interrogato egli negava i fatti oggetto della denuncia di B., ammettendo tuttavia di avere ripetutamente commesso abusi sessuali a danno della figlia F., per un periodo di alcuni mesi situato nel 1991 oppure nel 1992, e aggiungendo che in una circostanza, nel 1980/ 1981, aveva commesso atti sessuali a danno della figlia Isabelle, fatti questi che non hanno però dato luogo a condanna penale per intervenuta prescrizione giusta il previgente diritto. Sentita nuovamente il 19 settembre 2001, B.________ confermava le sue accuse, ribadite ancora durante un confronto dell'11 febbraio 2001 con il padre, in presenza del difensore di quest'ultimo e del Procuratore pubblico. Il 3 maggio 2002 A.________ veniva scarcerato e il 9 ottobre 2003 posto in stato di accusa dal Procuratore pubblico per violenza carnale in concorso con atti sessuali su fanciulli, in particolare per avere, a V., presso l'abitazione familiare, nel corso del mese di ottobre 1998, dopo un litigio causato dal mancato rispetto dell'orario fissatole per il rientro a casa, raggiunto la figlia che si trovava nella sua camera sotto le coperte e, sedutosi sul bordo del letto, dicendole che le voleva bene e parlandole male della madre che accusava di averli abbandonati, iniziato ad accarezzarla dapprima sulle spalle poi sui seni e, infilandole la mano sotto il pigiama, fra le gambe, indi a fronte dell'opposizione della vittima, usando violenza in particolare trattenendola con forza per un braccio sul letto, sfilandole con forza il pigiama e togliendosi a sua volta la parte inferiore del training e le mutande, bloccandola con il peso del proprio corpo, costretto la figlia che urlava "basta" a subire la congiunzione carnale (con penetrazione completa), sfruttando anche la situazione particolare in cui la vittima si trovava (assenza della madre dal domicilio, rapporto di filiazione adottivo, differenza di età e di forza fisica, incapacità di reagire della figlia), che ne minavano la capacità di opporre resistenza concreta. B. Statuendo il 17 luglio 2004, la Corte delle assise criminali in Lugano riteneva l'accusato autore colpevole dei reati ascrittigli, accertando che nell'ottobre del 1998 egli aveva obbligato la figlia B. a subire la congiunzione carnale nell'abitazione familiare di V.________ nei modi descritti nell'atto di accusa. In applicazione della pena il Tribunale gli infliggeva cinque anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, condannandolo inoltre a rifondere alla figlia, costituitasi parte civile, fr. 25'000.-- per torto morale e fr. 35'000.-- per spese legali e di patrocinio. C. Il 28 novembre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso interposto dal condannato contro la decisione della Corte di merito. D. A.________ insorge mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone in entrambi l'annullamento. E. La CCRP rinuncia a presentare osservazioni ai ricorsi. Non sono state chieste altre osservazioni.
Diritto:
Già in gran parte irricevibili nella forma, le censure del ricorrente si rivelano insostenibili anche nella sostanza. I giudici di merito si sono infatti scrupolosamente chinati sui diari della vittima, giustamente sottolineando come essi vadano letti nella loro integralità e non estrapolando qua e là passaggi che, letti da soli, potrebbero diventare fuorvianti (v. sentenza di primo grado pag. 65). Essi sono solo un tassello dell'intera ricostruzione dei fatti. Il ricorrente enfatizza la portata di singoli frammenti del diario della giovane, in particolare quelli relativi ai flash di memoria di avvenimenti verificatisi in Colombia prima dell'adozione, sostenendo che la giovane si sarebbe confusa ed avrebbe proiettato sul padre violenze da lei subite nel suo paese di origine, nella sua primissima infanzia. Orbene la debolezza di questa tesi difensiva emerge già solo se si considera la notevole mole di materiale raccolto e valutato con cura dall'autorità giudiziaria per verificare l'attendibilità dei ricordi della vittima: i riscontri incrociati fra le testimonianze delle figlie, le testimonianze degli operatori sociali ai quali la giovane confidò la violenza subita, i confronti tra accusato e vittima, la perizia di credibilità, le numerose contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dell'accusato, tutti elementi che permettevano di concludere, senza arbitrio, che il vissuto descritto dalla giovane nei vari interrogatori fosse autentico e non potesse essere frutto di confusioni. I giudici di merito hanno altresì fondato la propria argomentazione su convincenti basi metodologiche, indicando con rigore tutti gli elementi da prendere in considerazione a fronte di un processo indiziario in ambito di reati contro l'integrità sessuale, non mancando di confrontarsi con la più recente giurisprudenza in merito del Tribunale federale (v. sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3). Muovendo da queste rigorose premesse di metodo la Corte di merito ha pertinentemente rilevato la lunga e sofferta elaborazione attraverso la quale la vittima è passata prima di riuscire ad esternare il suo vissuto traumatico a delle persone di fiducia e, in seguito, alla magistratura. Il suo racconto è apparso, in tutte le fasi processuali, privo di contraddizioni di rilievo o di imprecisioni che possano inficiarne la credibilità. Credibilità confermata anche dalla perizia della dottoressa I., che ha negato la presenza nella personalità della giovane di disturbi psichici o elementi tali da ritenere che essa abbia potuto mentire. Esplicitamente confrontata in aula agli estratti di diario su cui il ricorrente insiste nella sua tesi difensiva, la psichiatra non ha per altro accennato a cambiare la sua opinione, ma ha anzi ribadito come l'esame di tale materiale non abbia fatto altro che confermarla nelle sue conclusioni. A fronte di questo solido castello probatorio, l'autorità giudiziaria era legittimata, senza per questo violare i diritti costituzionali sollevati nell'impugnativa, a ritenere superfluo un complemento di perizia sulla base dei diari in parola. 4. Giudicato arbitrario è anche l'assunto stante il quale il ricorrente non può beneficiare di sconti di pena dato il suo comportamento processuale, segnatamente per non avere ammesso le proprie responsabilità. Simile conclusione violerebbe in maniera inammissibile il diritto di ogni imputato di tacere ed eventualmente anche di mentire (ricorso pag. 39 e seg.). La pena risulterebbe inoltre arbitrariamente rigorosa e vi sarebbe una manifesta disparità di trattamento rispetto ad altri casi simili (ricorso pag. 40 e segg.). 4.1 Nella misura in cui il ricorrente contesta la commisurazione della pena in quanto tale, il ricorso di diritto pubblico è inammissibile, poiché in base a prassi costante del Tribunale federale le critiche in questo ambito vanno di regola fatte valere tramite ricorso per cassazione. La commisurazione della pena va infatti effettuata secondo l'art. 63 CP. Una disuguaglianza ingiustificata di trattamento suole ledere i criteri ivi stabiliti. Solo eccezionalmente è esperibile al proposito il ricorso di diritto pubblico (di natura sussidiaria), per esempio nei rarissimi casi in cui pene determinate di per sé in modo conforme ai criteri contemplati in detto articolo dessero luogo ad un'obiettiva ingiustificata disuguaglianza di trattamento (DTF 116 IV 292). Perché nel caso concreto sarebbe data una simile eccezione non viene spiegato dal ricorrente. Sotto questo profilo il ricorso di diritto pubblico è pertanto inammissibile. 4.2 Per quanto riguarda il diritto dell'imputato di non rispondere, deducibile dall'art. 14 n. 3 lett. g Patto Onu II e dall'art. 6 n. 1 CEDU (v. in proposito DTF 131 IV 36 consid. 3.1; 130 I 126 consid. 2.1 e rinvii), l'autorità cantonale non ha disconosciuto al ricorrente tale diritto, ma ha semplicemente preso atto che il suo comportamento processuale non induceva a riduzioni di pena (v. sentenza di primo grado pag. 128). La mancata ammissione delle proprie responsabilità non ha comportato un aggravamento della posizione dell'accusato, ma è stata considerata in maniera neutra dai giudici ticinesi, per cui la censura, già di per sé inammissibile perché implicitamente volta ad ottenere un'interpretazione dell'art. 63 CP conforme alle suddette convenzioni e come tale da fare valere mediante ricorso per cassazione (v. DTF 113 IV 56 consid. 4), è comunque destituita di fondamento e va disattesa. 5. Ricorso per cassazione (6S.38/2006) 5.1 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). La Corte di cassazione del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). 5.2 Il ricorrente rimprovera alla CCRP di avere violato il diritto federale per averlo ritenuto autore colpevole, in concorso ideale con il reato di violenza carnale ex art. 190 cpv. 1 CP, di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell'art. 187 n. 1 cpv. 1 CP (ricorso pag. 5). Egli argomenta che l'art. 187 CP costituisce una lex specialis fondata sull'età e voluta per tutelare i minori in assoluto (ricorso pag. 6). Si impone pertanto di ammettere che, quando gli articoli 189 e 190 CP si applicano in presenza di un minore, essi assorbano integralmente la fattispecie prevista dall'articolo 187 CP, le cui condizioni di applicazione sono peraltro molto meno restrittive. Ritenuta quindi l'applicazione alternativa dell'art. 187 CP e dell'art. 190 CP, i principi del concorso ideale giusta l'art. 68 CP risultano del tutto incompatibili con la fattispecie in esame, nella quale il ricorrente intravede peraltro più una pluralità di azioni che un'unità come invece ritenuto nel giudizio impugnato (ricorso pag. 5). Il ricorrente chiede quindi al Tribunale federale una modifica della sua giurisprudenza, nel senso di un allineamento a quella relativa al concorso improprio fra art. 219 CP e gli art. 189 CP e/o 190 CP di cui in DTF 126 IV 136, da cui consegue che il ricorrente dovrà venire prosciolto dall'accusa di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell'art. 187 n. 1 cpv. 1 CP (ricorso pag. 7). 5.3 Nella misura in cui sostiene che la fattispecie denota una pluralità di azioni e non un comportamento unico, il ricorrente rimette in discussione in maniera per altro generica e vaga gli stessi accertamenti dell'autorità cantonale, la quale ha chiaramente basato il suo giudizio su di un singolo fatto, avvenuto, come assodato in maniera giudicata costituzionalmente corretta nell'esame del parallelo ricorso di diritto pubblico, nell'ottobre 1998 a V. nell'abitazione familiare. Nel merito di questo argomento non è dunque possibile entrare nel quadro di un ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1, 273 cpv. 1 lett. b, 277bis cpv. 1 PP). 5.4 Per quanto riguarda invece le censure ammissibili in questa sede, ovvero quelle di diritto federale relative alla concorrente applicazione degli art. 190 e 187 CP, l'autorità cantonale ha rilevato come il Tribunale federale ravvisi concorso ideale fra dette norme, per cui non spetta ad essa scostarsi da un orientamento di giurisprudenza invalso e consolidato, per tacere dalla circostanza che la gravità degli atti commessi e la colpa dell'imputato non mutano, con o senza concorso (sentenza impugnata pag. 19). 5.5 Contrariamente a quanto proposto dal ricorrente non vi è motivo per cambiare la giurisprudenza su cui si sono correttamente basati i giudici ticinesi. Come il Tribunale federale ha già avuto occasione di illustrare in DTF 124 IV 154 consid. 3a, le norme in questione tutelano differenti beni giuridici: l'art. 187 CP si prefigge di garantire un normale e armonioso sviluppo psicofisico dei fanciulli, preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali, mentre gli art. 189 e 190 CP proteggono, a prescindere dall'età della vittima, la libera determinazione in materia sessuale. Qualora atti sessuali con una persona minore di sedici anni adempiano contemporaneamente le fattispecie legali della coazione sessuale o della violenza carnale va pertanto ammesso il concorso (DTF 122 IV 97 consid. 2a; 119 IV 309 consid. 7). Questa è altresì l'opinione dottrinale dominante (v. Stefania Suter-Zürcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlung mit Kindern nach Art. 187 StGB, tesi, Zurigo 2003, pag. 240 e seg.; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6a ed., Berna 2003, § 7 n. 23; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8a ed., Zurigo 2003, pag. 431; Peter Hangartner, Selbstbestimmung im Sexualbereich - Art. 188 bis 193 StGB, tesi sangallese, Bamberg 1998, pag. 244; Trechsel, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 22 ad art. 187; v. del resto anche FF 1985 II 968), mentre non convincono le contrarie posizioni di minoranza parzialmente riportate nel gravame (v. Philipp Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, tesi, Zurigo 1994, pag. 381; Günther Arzt, Zur Verjährung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, in Festgabe Schnyder, Friburgo 1995, pag. 18), non da ultimo poiché comportano il rischio di banalizzare la gravità stessa della duplice offesa cui sono confrontati i fanciulli vittime di reati di questo genere: offesa violenta all'integrità sessuale in quanto tale, che va protetta a prescindere dall'età, e offesa al loro diritto di crescere in maniera sana senza essere prematuramente esposti ad esperienze sessuali che minano seriamente il loro normale sviluppo psicofisico (v. Katrin Hartmann, Violence et exploitation sexuelle, in Les droits de l'enfant: et les filles?, Sion 2003, pag. 125 e seg.; L'abus sexuel des enfants en Europe, a cura di Corinne May-Chahal e Maria Herczog, Editions du Conseil de l'Europe 2003; Gottfried Fischer/Peter Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 2a ed., Monaco/Basilea 1999, pag. 258 e segg; Frédérique Gruyer/Martine Fadier-Nisse/Pierre Sabourin, La violence impensable. Inceste et maltraitance, Parigi 1991, pag. 18 e segg.). Si tratta di una duplice offesa ben evidente nel caso specifico, viste le dolorose conseguenze che la violenta aggressione ha avuto nello sviluppo della giovane vittima, la quale del resto, come accertato dall'autorità cantonale, prima di allora non aveva manifestato particolari problemi comportamentali, mentre proprio dopo i fatti qui in esame è entrata in un tunnel di tossicodipendenza e di disagio molto preoccupanti, da cui potrà uscire solo a prezzo di grande sofferenza (v. Else Michaelis-Arntzen, Die Vergewaltigung aus kriminologischer, viktimologischer und aussagepsychologischer Sicht, 2a ed., Monaco 1994, pag. 37 e segg.; Pia Thormann, Zur Situation der Frau als Opfer einer Vergewaltigung, in Sexualdelinquenz/Délinquance sexuelle, a cura di Jörg Schuh e Martin Killias, Coira/Zurigo 1991, pag. 130 e segg.; Carola Reetz, Sexuelle Gewalt gegen Frauen, in Gewalt im Alltag/Violence au quotidien, a cura di Jörg Schuh, Grüsch 1990, pag. 157 e segg.). In questo senso è destituita di fondamento la pretesa applicazione analogica della giurisprudenza in materia di concorso improprio fra violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP) da una parte e i reati di cui agli art. 189 e 190 CP dall'altra, atteso che tutte le componenti di illiceità e disvalore dell'art. 219 sono contenute negli art. 189 e 190 CP, i quali assorbono pertanto il primo reato in termini di specialità (DTF 126 IV 136), mentre nel caso degli art. 190 e 187 CP non può esistere tale rapporto di specialità visto che l'offesa è portata a due beni giuridici differenti, non compresi l'uno nell'altro. 5.6 Da quanto sopra discende che, ammettendo concorso ideale fra la fattispecie dell'art. 190 CP e quella dell'art. 187 CP, l'autorità cantonale non ha violato il diritto federale per cui il ricorso per cassazione va respinto. 6. Sulle spese Le spese di entrambi i ricorsi seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e art. 278 cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 4000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale. Losanna, 28 maggio 2006 In nome della Corte di cassazione penale del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: