Incarto n. 17.2016.193 17.2017.122

Locarno 6 giugno 2017/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 maggio 2016 da

AP 1

rappr. da DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 ottobre 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 19 ottobre 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A.Sabato 16 giugno 2012 in via __________, nel comune di __________, alle ore 11:30, PC 1 (nato il __________), in sella alla sua bicicletta da corsa, è stato vittima di un incidente della circolazione che ne ha comportato il decesso.

Quel giorno egli stava pedalando “a ruota” dell’amico __________, pure lui in sella ad una bicicletta da corsa, quando la sua ruota anteriore è entrata in contatto con quella posteriore di quest’ultimo, facendolo improvvisamente cadere a terra.

Qualche istante prima, dietro di loro, era sopraggiunta AP 1 alla guida di una Mercedes Benz classe A 170 __________, che, proprio nel momento della caduta al suolo di PC 1, ha iniziato la manovra di sorpasso dei due ciclisti.

In questo modo, il ciclista si è ritrovato con la parte superiore del corpo proprio davanti al veicolo dell’imputata, che nulla ha potuto fare per evitarlo.

Accortasi dell’incidente, l’imputata ha fermato l’auto in uno spiazzo a pochi metri dall’impatto e ne è prontamente scesa per accertarsi delle condizioni di salute dell’uomo.

Essendo stato sin da subito evidente che il ciclista si era ferito in maniera seria, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di Lugano, PC 1 è stato operato d’urgenza per un grave trauma toracico accompagnato da ingenti perdite ematiche. Malauguratamente la toracotomia con aspirazione del sangue dal cavo pleurico e la laparotomia non hanno permesso di salvare il paziente che, poco dopo, alle 13:30, è spirato a causa di un arresto cardiaco (AI 17).

Sui fatti è stato tempestivamente promosso un procedimento penale contro ignoti. L’inchiesta che ne è scaturita ha comportato l’esame in dettaglio delle posizioni delle varie persone coinvolte.

B. Con decisione 16 settembre 2013, il procuratore pubblico PP 1 ha decretato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di AP 1 (art. 319 CPP). Nei considerandi si può leggere come alla base di questa risoluzione vi sia stato il fatto che gli accertamenti oggettivi (scientifici) sulla dinamica dell’incidente non avessero permesso di definire la posizione esatta della vettura al momento della caduta del ciclista - segnatamente la distanza laterale tra i due - e la sua velocità. Inoltre ha influito il fatto che non fosse stato possibile confermare, sempre da un punto di vista tecnico-scientifico, che ci sia stato un investimento con sormontamento del ciclista da parte della Mercedes-Benz dell’appellante (consid. 8 della decisione, che si trova in atti tra l’AI 91 e l’AI 92). Per il magistrato “l’ipotesi più accreditata sulla dinamica dell’incidente è che il ciclista, per cause sconosciute e non accertabili, ha dapprima tamponato l’amico che lo precedeva per poi cadere a terra in mezzo alla carreggiata sul suo fianco sinistro. L’imputata, che a quel momento era già in fase di sorpasso (o all’inizio della manovra di sorpasso) e quindi in prossimità del ciclista, ha colpito l’uomo con l’angolo anteriore destro dell’auto, sormontandolo parzialmente all’altezza dell’emitorace sinistro” (consid. 8 della decisione).

Statuendo su reclamo delle AP PC 2 ePC 3, con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte dei reclami penali (CRP) ha annullato il decreto di abbandono del 16 settembre 2013 e ritornato gli atti al magistrato inquirente affinché approfondisse maggiormente alcuni estremi della fattispecie. In modo particolare per determinare, nei limiti del possibile, la distanza laterale tra l’automobile e il ciclista, la velocità del veicolo ed altri aspetti oggettivi, per poi esaminare se l’imputata ha violato le norme di prudenza che si imponevano nelle circostanze concrete e, in caso di risposta positiva, la sussistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato.

C. Dopo aver effettuato gli approfondimenti d’inchiesta indicati dalla CRP e valutato nuovamente la fattispecie, con decisione del 10 dicembre 2014 (AI 135), il procuratore pubblico ha, per la seconda volta, decretato l’abbandono della procedura nei confronti di AP 1. A suo modo di vedere, gli accertamenti oggettivi sono rimasti insufficienti per riuscire a determinare la posizione del veicolo al momento della caduta della vittima e per accertare che questa sia stata investita da esso. Inoltre, la distanza laterale tra automezzo e biciletta è risultata essere elevata. L’ipotesi più accreditata della dinamica dell’incidente è quindi rimasta quella indicata nel precedente decreto di abbandono (AI 135, pag. 15). Per il magistrato, circolando ad una velocità inferiore ai 50 km/h e avendo mantenuto una distanza sufficiente, non vi sarebbero indizi di una violazione di norme della circolazione stradale. Viste le caratteristiche del luogo in cui è avvenuto l’incidente e le circostanze specifiche, secondo il procuratore nemmeno si imponeva una prudenza accresciuta. In modo particolare, non vi sarebbero gli estremi per imporre all’imputata un divieto imperativo di sorpasso dei ciclisti (AI 135, pag. 16).

Anche contro questo decreto PC 3 e PC 2 hanno interposto reclamo alla CRP.

Con sentenza del 12 febbraio 2015 (AI 144), l’autorità di ricorso ha accolto l’istanza ed annullato anche il secondo decreto di abbandono, ritornando gli atti al magistrato inquirente affinché procedesse ad emanare un decreto d’accusa o a promuovere l’accusa nei confronti di AP 1. In effetti, per i giudici della CRP, la fattispecie in esame è tutt’altro che chiara, sicché, in applicazione del principio “in dubio pro duriore” (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; STF 6B_152/2014 del 6 gennaio 2015 consid. 3.1; 6B_699/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 3.1.) si impone la promozione dell’accusa.

Contestualmente al gravame è pure stata formulata un’istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico, respinta dalla CRP.

D. Il 15 aprile 2015 la procuratrice pubblica PP 1 ha così emanato l’atto d’accusa n. 41/2015, con il quale ha ritenuto l’appellante autrice colpevole di:

“omicidio colposo

per avere, in data 16.06.2012, verso le ore 11.30, a __________, circolando sulla via __________ in direzione di __________, alla guida del veicolo Mercedes-Benz A 170 targato , entrando in contatto, durante una manovra di sorpasso, con il ciclista PC 1 () che proseguiva nella sua stessa direzione, provocato a quest’ultimo, per imprevidenza colpevole, lesioni tali da causarne il decesso;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art. 117 CP”.

E. Con sentenza 13 maggio 2016 (motivazione intimata il 13 ottobre 2016), la giudice della Pretura penale ha confermato integralmente l’atto d’accusa. L’imputata è stata, di conseguenza, condannata alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 50.- l’una, per complessivi fr. 2'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, cui ha cumulato una multa di fr. 400.-. Inoltre AP 1 è stata condannata al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 10'800.-. Gli accusatori privati sono stati rinviati al foro civile per le loro eventuali pretese. Infine, con il dispositivo n. 4 il Pretore ha stabilito che la tassazione della nota d’onorario del difensore d’ufficio, nonché la quantificazione degli indennizzi ai sensi dell’art. 433 CPP sarebbe stata decisa con atti separati.

Con decreto 12 ottobre 2016, la giudice della Pretura penale ha approvato la nota professionale dell’avv. DI 1 per fr. 7'477.90.

Con un ulteriore decreto, datato 13 ottobre 2016, la giudice ha, poi, condannato AP 1 a rifondere, quale indennità ai sensi dell’art. 433 CPP, fr. 9'940.- a PC 4 e PC 5 e fr. 8'753.40 a PC 2.

F. Contro la sentenza di prime cure, l’imputata ha interposto appello con tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1, mediante dichiarazione d’appello del 19 ottobre 2016, ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di condanna 13 maggio/14 ottobre 2016 e di impugnare pure il decreto 13 ottobre 2016 relativo alla condanna all’indennizzo degli accusatori privati. Nel suo scritto, l’imputata ha precisato di ricorrere contro i dispositivi n. 1., 2., 4. e 5 della sentenza di merito, postulando il suo proscioglimento dall’accusa di omicidio colposo e l’annullamento dei dispositivi relativi alla pena, al pagamento di tasse e spese di giustizia ed agli indennizzi degli AP. Inoltre ha, appunto, chiesto l’annullamento del decreto del 13 ottobre 2016 concernente la quantificazione di questi indennizzi ai sensi dell’art. 433 CPP.

G. Non sono state introdotte istanze probatorie.

H. Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 1. dicembre 2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), prodotta in data 20 dicembre 2016 (doc. CARP XII). L’allegato della prevenuta è stato intimato alle altre parti, alle quali è stato fissato un termine per eventualmente prendere posizione.

Con scritto datato 9 gennaio 2017 il giudice della Pretura penale ha comunicato di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (doc. CARP XVI).

PC 5 e PC 4 hanno prodotto le loro osservazioni in data 10/11 gennaio 2017 (doc. CARP XVII). Il procuratore pubblico lo ha fatto l’11/12 gennaio 2017 (doc. CARP XVIII), PC 3 e PC 2 il 30/31 gennaio 2017 (doc. CARP XX).

Ritenuto in fatto e in diritto

L’imputata

  1. AP 1, agente immobiliare alle dipendenze di una società con sede in Ticino, è nata il __________ in Italia, a __________, comune nel quale attualmente vive con la sua famiglia. Dal marito, che svolge la sua stessa professione, ha avuto due figlie ormai maggiorenni, ma ancora agli studi.

Il suo reddito mensile netto è di fr. 2'345.- (su 13 mensilità), cui si aggiungono le provvigioni sugli affari immobiliari procacciati. Al dibattimento di primo grado ha indicato che, per il 2015, ha ricevuto a tale titolo un compenso di circa fr. 10'000.- (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 2).

L’appello

  1. Con il suo appello, la ricorrente ha in primo luogo eccepito una violazione del principio accusatorio, in quanto la delimitazione dei fatti del DA effettuata dalla PP in occasione del dibattimento all’imprevidenza colpevole consistente nel mancato rispetto delle distanze con il ciclista che ha cagionato l’entrata in contatto con questo, è stata negletta, avendo il giudice di prime cure dapprima scartato l’ipotesi di una violazione delle distanze prescritte e, poi, fondato la condanna su una violazione delle norme di sicurezza in base alle quali, in quella tratta, si imponeva di attendere che la strada diventasse più larga prima di effettuare il sorpasso.

La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata.

Sul merito, AP 1 ha contestato l’accertamento dei fatti effettuato nella sentenza impugnata. In effetti, a suo dire, non ha potuto essere sufficientemente provato che la vittima sia stata sormontata dal suo veicolo. Pure contestato, atteso che sia la velocità dell’automobile che le distanze dai ciclisti erano conformi alle disposizioni di legge, è che le condizioni della strada e le altre circostanze specifiche imponessero una maggior prudenza, una guida particolarmente difensiva e un’attenzione aumentata.

La sentenza impugnata contiene in proposito una contraddizione che ne evidenzia l’erroneità: da un lato, la giudice ha accertato che la distanza minima per il sorpasso è stata abbondantemente rispettata e, dall’altro, ha concluso che l’imputata avrebbe dovuto attendere l’allargamento della strada per disporre di più spazio. La larghezza della carreggiata, per l’insorgente, era più che sufficiente per effettuare il sorpasso di due ciclisti in totale sicurezza: basti pensare che, oltre ad aver rispettato con ampio margine la distanza di sicurezza, a sinistra del suo veicolo vi era ancora uno spazio di un metro. Nessuna circostanza, dunque, imponeva di rinunciare al superamento in quel punto. Nella fattispecie deve trovare applicazione il principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCStr.

Neppure realizzato è il presupposto della sussistenza di un nesso di causalità adeguato tra la presunta omissione e il tragico evento. In effetti, il comportamento di due ciclisti che circolano a 25 km/h con la ruota anteriore dell’uno praticamente attaccata a quella posteriore dell’altro costituisce un atto talmente azzardato da relegare in secondo piano la (eventuale e contestata) colpa della ricorrente. Soprattutto tenuto conto che la vittima non aveva particolare esperienza come ciclista e che non era particolarmente allenato. A costituire la causa più probabile della sua morte è stato il comportamento della vittima, che ha relegato su un piano secondario quello di AP 1, inteso come l’eventuale investimento.

Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2016, ha, in primo luogo, chiesto di respingere l’eccezione di violazione del principio accusatorio. Sul merito, ha richiamato le sue considerazioni contenute nella decisione di abbandono, sottolineando come non si debba arrivare a spingere l’interpretazione delle norme della LCStr e del CP sino al punto da sostenere a priori la colpa di chi guida un’automobile poiché già solo il fatto di mettersi al volante costituisce un rischio potenziale per sé stessi e gli altri. Dal suo punto di vista, l’imputata, viste le circostanze, non doveva prendere in considerazione che il ciclista cadesse, non essendovi indizi che lasciassero pensare ad un tamponamento tra le due biciclette. Tenuto conto della tipologia della strada, dell’andamento regolare dei ciclisti, dell’assenza di traffico, dello spazio sufficiente tra l’automobile e i ciclisti e della velocità di guida, non si può riconoscere una negligenza nel comportamento dell’appellante, che deve dunque venire prosciolta.

Le AP PC 2 e PC 3, con allegato del 30 gennaio 2017, hanno negato sussistere una violazione del principio accusatorio: la fattispecie su cui si è fondata la giudice è la stessa indicata nell’atto d’accusa. D’altronde l’iter processuale, che ha chiamato in causa ben due volte la CRP, ha permesso di chiarire esattamente quali fossero le imputazioni ed i comportamenti contestati alla prevenuta.

Sui fatti, le AP hanno in primo luogo rilevato come il contatto tra lo pneumatico dell’automobile e la vittima sia stato provato dalle tracce rinvenute sul cerchione. I referti medici, poi, riferiscono chiaramente di un sormontamento del corpo di PC 1 da parte del veicolo.

Con riferimento alle omissioni ascritte a AP 1, l’insieme delle circostanze avrebbe imposto all’imputata una guida particolarmente prudente e un’attenzione accresciuta considerato che il manto stradale era dissestato, che la strada subiva un restringimento a causa del muretto e che i due ciclisti procedevano “ruota a ruota”. Il principio dell’affidamento non sgrava l’imputata dalle sue colpe: se ella avesse guidato prestando l’attenzione accresciuta che le circostanze esigevano, non avrebbe sorpassato i due ciclisti in un punto pericoloso e non si sarebbe trovata nell’impossibilità oggettiva di scansare il corpo del signor PC 1. Un’eventuale (da loro contestata) concolpa del ciclista non è tale da interrompere il nesso causale adeguato. Il fatto che, circolando ruota a ruota su una strada dissestata e disseminata di buche, potesse portare uno dei ciclisti a cadere non è un fatto straordinario e imprevedibile.

Gli AP PC 5 e PC 4, dal canto loro, hanno, alla stregua delle altre parti, postulato la reiezione dell’eccezione di violazione del principio accusatorio. Anche per loro il fatto che la CRP abbia indicato esattamente nella sua decisione del 12 febbraio 2016 quali fossero le negligenze da ascrivere all’imputata rende impensabile che ella non sapesse quale fosse l’oggetto del procedere.

Nel merito, anche dal loro punto di vista il comportamento imprevidente dell’imputata è tale da rendere corretta la condanna sancita in prima sede: ella ha infranto il principio generale di prudenza deducibile dall’art. 26 LCStr, non avendo debitamente tenuto conto delle circostanze che imponevano una rinuncia al sorpasso in quel tratto di strada. A prescindere da questo, anche se il superamento fosse stato fattibile, la distanza di 155 cm non sarebbe stata adeguata. Tra l’altro, a questo proposito, gli AP rilevano come il sorpasso, in realtà, sia stato effettuato a una distanza di 99 cm, non di 155 cm.

Infine, l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato è, anche per i genitori della vittima, assodato.

Eccezione di violazione del principio accusatorio

  1. Nell’atto d’accusa del 15 aprile 2015 - ripreso tale e quale nel dispositivo n. 1 della sentenza impugnata - le negligenze addebitate alla signora AP1 sono state definite, laconicamente, come “per un’imprevidenza colpevole”. Questa locuzione, generica e sintetica, non consente di definire sufficientemente gli addebiti mossi alla conducente, sicché avrebbe dovuto essere accompagnata da una descrizione precisa delle negligenze rimproveratele e considerate causa (o concausa) del decesso della vittima.

In effetti, il principio accusatorio (art. 9 CPP, art. 29 cpv. 2, art. 32 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 3 lett. a CEDU) impone, tra le varie cose, che il testo dell’atto d’accusa sia allestito in maniera tale da consentire all'imputato di conoscere con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). In particolare, esso deve quindi contenere un’indicazione, succinta ma precisa, dei fatti contestati all’imputato, con la specificazione di dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art. 325 cpv. 1 CPP; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015, 6B_779/2014 dell’11 dicembre 2014, consid 1.1; 6B_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2; sentenza CARP 17.2015.72 del 26 ottobre 2015, consid. 2).

Nella fattispecie, questi criteri minimi non sono stati rispettati.

In simili circostanze, non potendo la lacuna essere sanata e l’accusa circoscritta in maniera sufficiente, facendo capo ad altri atti di causa, si imporrebbe un annullamento della sentenza in disamina ed un rinvio al Procuratore pubblico per la completazione ai sensi di legge dell’atto d’accusa. Tuttavia, vi si rinuncia, tenuto conto dell’esito della presente causa.

Investimento del ciclista da parte dell’imputata

  1. Come visto, l’appellante non ha rimesso in discussione tutti i fatti, ma si è limitata a puntuali eccezioni.

La prima contestazione, in merito all’accertamento dei fatti è che non è stato a suo avviso dimostrato che vi sia stato un investimento con sormontamento, anche solo parziale, del ciclista da parte dell’automobile da lei guidata. In effetti, a suo dire, sulla carrozzeria non sono state riscontrate tracce di contatto tra la bicicletta e la Mercedes.

  1. L’obiezione non può essere accolta.

E’ vero che gli unici segni rinvenuti sull’automobile della prevenuta riconducibili ad un possibile impatto con la vittima sono costituiti da “una traccia di contatto con profilo tipo puntinato” rinvenuta sul cerchione anteriore destro, il cui disegno generale è compatibile con la trama del tessuto della maglia da ciclista indossata dalla vittima (AI 31, foto n. 6 e 7). Vero è pure che il prelievo effettuato su tale impronta sottoposto ad esame biologico del DNA non ha permesso di estrarre nessun profilo DNA atto al confronto.

Ciononostante, questo accertamento oggettivo costituisce un importante indizio, considerato che il segno compatibile con la maglia è stato rinvenuto proprio su quella ruota che, per posizione, avrebbe potuto entrare in contatto con il ciclista.

Inoltre, sulla maglietta di PC 1, proprio sul fianco destro, sono state riscontrate delle macchie di colore nero che gli esperti della polizia scientifica hanno ritenuto essere il risultato di un contatto con una superficie nerastra “verosimilmente la polvere presente sul cerchione della ruota destra anteriore della vettura di AP 1” (AI 31, foto n. 15). La traccia, esaminata dagli inquirenti, non ha evidenziato elementi concordanti con il profilo del battistrada, della spalla e del fianco esterno del copertone della ruota anteriore dell’auto dell’imputata. Tuttavia, si trova in corrispondenza della parte del corpo dove vi sono i più evidenti ematomi (AI 31, foto n. 16).

Anche questo, seppur da solo non determinante, costituisce un indizio a favore della tesi del sormontamento. Anche perché non si vede in quale altro modo una macchia del genere si sia potuta produrre, se non come ipotizzato dagli agenti della scientifica.

  1. La relazione medico legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di PC 1 del 19 giugno 2012 (AI 10), stabilisce, fatto incontestato, che la causa del decesso è riconducibile ad un “politraumatismo scheletrico-viscerale comportante gravi lesioni della gabbia toracica e del parenchima polmonare che hanno determinato uno shock emorragico e una insufficienza polmonare acuta. Inoltre la lesione vertebrale ha verosimilmente causato i danni del sistema nervoso centrale con aggravamento del quadro clinico.” (AI 10, pag. 12).

I medici hanno poi aggiunto che:

“per quanto riguarda la dinamica dei fatti, possiamo affermare che l’entità delle lesioni viscerali riportate, soprattutto la frattura vertebrale e le molteplici fratture costali, oltre alle escoriazioni figurate al dorso, sono indicative di un impatto ad elevata energia contro l’emitorace sinistro dell’uomo.

In base ai dati circostanziali disponibili appare dunque altamente probabile che l’autovettura abbia impattato contro il torace dell’uomo; in particolare appare verosimile che le lesioni siano state prodotte da un sormontamento parziale del torace dell’uomo (localizzato all’emitorace sinistro) da parte dell’autovettura.

Nel caso in esame non è però possibile stabilire quali siano le lesioni direttamente ed esclusivamente dovute alla caduta e quali invece quelle derivanti da un eventuale successivo evento lesivo. Infatti, potenzialmente, la caduta stessa poteva determinare le lesioni costali”. (AI 10, pag. 12 seg.).

Pur non essendo conclusiva, anche la relazione medica costituisce un indizio di rilievo a carico dell’imputata.

  1. Il compagno di gita della vittima, __________, che si trovava in sella alla bicicletta con la ruota posteriore della quale PC 1 è entrato in contatto prima di cadere, ha dichiarato esplicitamente di aver visto l’automobile urtare il corpo dell’amico:

“Dichiaro che nel momento di voltarmi vedevo che PC 1 cadeva a terra sul suo fianco sinistro in mezzo alle due carreggiate.

Io rimanevo voltato indietro e vedevo che una vettura che sopraggiungeva andava a collidere contro il corpo del mio amico.

(…) D2: ha visto chiaramente l’urto tra la vettura ed il corpo di PC 1?

R2: si l’ho visto.

D3: In che maniera è avvenuto l’urto?

R3: Ho visto che la vettura andava a collidere con la sua parte anteriore destra contro il corpo di PC 1. In seguito il corpo di PC 1 andava a finire sul lato destro della carreggiata, rispetto al nostro senso di marcia.

D4: E’ sicuro di aver visto che la vettura che seguiva ha colliso contro il corpo del suo amico PC 1?

R4: Si, ripeto di aver visto che la vettura che seguiva ha colliso contro il corpo.

(…) D10: L’agente interrogante mi fa prendere atto che al PS dell’Ospedale Civico di Lugano dichiaravo di non essere sicuro della collisione tra la vettura e la macchina, mentre durante il verbale d’interrogatorio ha dichiarato di essere certo del contrario. Cosa ha da dire in merito?

R10: Sul posto dell’incidente io dicevo alla conducente della vettura che l’aveva toccato. Da parte sua lei diceva che non vi era stata una collisione. A questo punto io iniziavo a dubitare della mia versione, pur convinto e sicuro che fra i due una collisione vi è stata.” (PG del 16 giugno 2012, AI 27, pag. 2 seg. e pag. 5).

Queste dichiarazioni sono state confermate anche di fronte al Procuratore pubblico il 24 maggio 2013 (AI 80):

“Ad un certo punto ho sentito la ruota di PC 1 toccare la mia ruota posteriore, se non sbaglio ho sentito due colpi. Mi sono girato sulla sinistra per vedere cosa fosse successo e ho visto PC 1 cadere a terra sul suo lato sinistro, al centro della carreggiata. La bici era vicino a lui perché le scarpe si trovavano ancora nei pedalini. Fino a quel momento non mi sono spaventato perché mi sembrava fosse una caduta normale; può succedere di perdere l’equilibrio e cadere senonché subito dietro arrivava un’auto; non ricordo né la marca né il tipo di autovettura, ma ho visto che l’auto colpiva PC 1 che già si trovava a terra con la sua bicicletta.

(…) L’autovettura lo ha colpito con la parte anteriore destra. L’auto si trovava abbastanza sulla sinistra e lo ha preso con il suo angolo destro e meglio nel punto in cui si trova il fanale. Ho visto bene che l’auto ha colpito all’altezza della spalla sinistra di PC 1; di più non so dire perché gli eventi sono accaduti in una frazione di secondo. Ho visto comunque il corpo di PC 1 che dalla sua posizione a terra veniva rimbalzato sulla sua destra facendo il giro in pratica di 180 gradi.

Mi viene chiesto se l’autovettura ha sormontato il corpo di PC 1 o meno e io rispondo di no. Ho visto che dopo il colpo il corpo è rimbalzato facendo un giro su se stesso.” (MP 24 maggio 2013, AI 80 pag. 4).

Le deposizioni, perentorie ed inequivocabili, sono credibili e sono confermate, oltre che dalla tipologia delle lesioni, dalla posizione finale del corpo della vittima, che è stata risbattuta sul lato destro della carreggiata (AI 125, foto 1 segg.).

  1. Per tutto quanto precede, si può qui accertare che l’automobile ha urtato il corpo di PC 1, subito dopo che questi è caduto a terra, scaraventandolo dal centro verso il lato destro della corsia, di marcia dei protagonisti.

Non dimostrato è, invece, che vi sia stato un sormontamento nel vero senso della parola. Sormontamento che, d’altro canto, nemmeno è stato considerato dal primo giudice, che si è limitato a parlare di una “collisione tra l’auto e il ciclista”.

Un sormontamento parziale - che coincide piuttosto con uno schiacciamento parziale del corpo con la ruota o la parte anteriore dell’automobile, sino al momento in cui l’impatto orizzontale ha prevalso ed ha comportato lo spostamento del corpo verso la posizione finale - tuttavia, è del tutto compatibile con l’urto qui accertato.

Circostanze del sorpasso e dovere di prudenza

  1. Per la difesa (e per il Procuratore pubblico), assodato che i limiti delle distanze previste dalla giurisprudenza per il sorpasso di una bicicletta da parte di un’automobile sono stati rispettati, tenuto conto che i due ciclisti procedevano a velocità regolare e non avevano dato adito a dubbi circa la padronanza del veicolo e della strada, la manovra attuata dalla signora AP 1 non ha infranto i suoi doveri di prudenza e, tanto meno, le regole della circolazione.

Prima di valutare l’esistenza o meno di una negligenza colpevole, è opportuno approfondire le circostanze fattuali nelle quali il sorpasso è avvenuto.

  1. Pur non essendo stata ordinata
  • incomprensibilmente, vista la natura delle contestazioni e la gravità del caso - alcuna perizia giudiziaria sulla dinamica dell’incidente, grazie alla quale si sarebbe potuto disporre di dati oggettivi rilevanti per l’esame della fattispecie, si può dare per assodato, poiché sostanzialmente non contestato da nessuna delle parti, che:

· i due ciclisti procedevano ruota a ruota ad una velocità di circa 25 km/h;

· la loro andatura era stata, fino al momento della caduta, regolare, fluida e senza deviazioni improvvise;

· nel punto in cui è avvenuto l’incidente, la strada si restringe a causa di un muretto a confine con la stessa: era larga 5.80 m prima del muretto e 5.35 m dall’inizio dello stesso (AI 31, foto 1-4 e 15; all’AI 109, che riporta le misure rilevate il giorno dell’incidente, si parla di 6.45 m e 5.43 m);

· la strada al momento dell’infortunio, in quel tratto, era dissestata (“molto dissestata” a detta del teste __________, MP del 24 maggio 2013, AI 80, pag. 4), nel senso che il fondo asfaltato era reso irregolare dai numerosi rappezzi, come evidente dalle fotografie di cui all’AI 31 e dall’annotazione: “Su questo tratto di strada erano in corso dei lavori di asfaltatura e la carreggiata risultava dissestata” (AI 31, commento a foto n. 1);

· la distanza tra il lato destro (specchietto) dell’auto e il ciclista era di 1.65 m, se si considera la larghezza della strada di 5.43 m (AI 109), rispettivamente di 1.57 m (AI 121) se si considera che l’imputata ha sostenuto che la distanza tra il ciglio sinistro della strada e il suo veicolo era di 1 m (cfr. calcoli effettuati nella sentenza impugnata, consid. 15.5., pag. 14);

· le biciclette circolavano ad una distanza di circa 55 cm dal muretto (misurata dal telaio, AI 125 foto n. 8);

· PC 1 è caduto a terra finendo con il corpo a ridosso della linea divisoria tra le due corsie e l’ha invasa parzialmente con la parte dal torace in su (AI 125, foto n. 9-13);

· l’automobile dell’imputata era larga 1.97 m (AI 109), specchietti laterali compresi; il manubrio della bicicletta 45/46 cm (AI 125, foto 8; AI 109).

Oltre a ciò si può qui accertare che, dalle fotografie dell’AI 109, il fondo stradale era, sì, irregolare, ma non vi erano buche nel punto in cui è stato effettuato il sorpasso, solamente delle pezze di catrame. Inoltre, prima del muretto, sulla corsia percorsa dai protagonisti, l’asfalto era in buono stato (AI 109, foto 1).

  1. A bocce ferme, con il senno di poi, è evidente che la manovra di sorpasso, a fronte di una caduta come quella verificatasi, non andava effettuata poiché nel rovinare a terra, la vittima si è spostata a tal punto sulla sua sinistra, da non lasciare spazio a sufficienza all’automobile, che non ha potuto evitare l’investimento.

La valutazione delle condizioni nelle quali la manovra è avvenuta, non deve tuttavia essere viziata da questa costatazione, poiché questo costituirebbe un hindsight bias che arrischierebbe di falsare la bontà del giudizio.

Per l’esame delle circostanze concrete e la sussunzione, occorre partire dalle norme base e dalla relativa giurisprudenza.

12.1. In base al principio dell'affidamento, dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a; STF 6B_388/2009 del 22 ottobre 2009 consid. 3.4.1,). In quest’ultima evenienza, infatti, è richiesta particolare prudenza (art. 26 cpv. 2 LCStr)

12.2. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr).

Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della densità del traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della visibilità e di tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225 consid. 2; 116 IV 230 consid. 2; 103 IV 101 consid. 2b). A dipendenza delle circostanze, può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).

Il conducente deve, poi, prendere in considerazione la possibilità che una situazione diventi pericolosa, segnatamente quando si scorgono bambini o anziani (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.2), oppure quando vi sono altri elementi o segnali indicatori della possibilità che sussista un rischio di incidente (quali la morfologia della strada, situazioni climatiche, visibilità ridotta, comportamenti atipici da parte di altri utenti della strada, segnalazioni ufficiali o da parte di terzi, eccetera).

12.3. A norma dell’art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. Per l’art. 7 cpv. 2 ONC, il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.

L’obbligo di mantenere una distanza sufficiente vale nei confronti di tutti gli utenti della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o veicoli che ne siano sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni, non solo in caso di incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio ravvicinato (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3).

12.4. Giusta l’art. 35 cpv. 2 LCStr, è consentito fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso.

L’art. 35 cpv. 3 LCStr stabilisce che chi sorpassa deve avere particolare riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Questo implica, tra le altre cose, che, prima della manovra, venga mantenuta una distanza sufficiente dal mezzo da superare, che durante la manovra si mantenga una distanza laterale sufficiente da esso e che anche al momento del rientro si lasci sufficiente spazio.

Per la giurisprudenza, per determinare se lo spazio laterale è adeguato, bisogna considerare la velocità raggiunta con la manovra di sorpasso, così come le altre circostanze concrete, quali le condizioni della strada o di visibilità, oppure anche il tipo di utente della strada da superare, rispettivamente il suo comportamento, riconoscibile o prevedibile (STF 6B_576/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 4.2).

Sorpassare dei ciclisti ad una distanza inadeguata può metterne seriamente in pericolo la sicurezza, poiché potrebbe venirne compromessa la stabilità e potrebbero cadere (ibidem). In questo senso, la giurisprudenza richiede un’attenzione maggiorata da parte del conducente che vuole superare quando il ciclista (ad esempio, perché ubriaco) ha un’andatura basculante (ibidem e DTF 81 IV 85 consid. 4). In questa situazione, l’automobilista deve concedere una distanza sufficiente per consentire al ciclista di proseguire il suo viaggio senza mettere in pericolo sé stesso o altri (DTF 86 IV 107 consid. 3).

In letteratura è richiesta una distanza tra l’auto e la bicicletta superiore al metro (STF 6B_576/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 4.2, e rinvii. Tra di essi vi è quello alla letteratura germanica, che parla di uno spazio di 1.5 - 2 m).

Nella DTF 81 IV 88 è stato stabilito che una distanza di 60 cm tra lo specchietto laterale dell’automobile e il ciclista, rispettivamente di 90 cm tra lo specchietto e la ruota della bicicletta, può essere considerata sufficiente per un sorpasso a 30/40 km/h su strada dritta, quando non sussistono segnali che inducano a dover prevedere una deviazione del ciclista verso sinistra (DTF 86 IV 107 consid 4). Questo spazio deve essere raddoppiato a fronte di un ciclista ebbro (DTF 81 IV 85 consid. 4).

Il rispetto di questa distanza permette di poter contare su uno spazio tale da costituire una buona “zona cuscinetto”, che consente al ciclista di cambiare repentinamente traiettoria per evitare un ostacolo e poi rientrare sulla sua linea di marcia, senza conseguenze.

A titolo indicativo, si ricorda che nei Paesi a noi vicini vale di norma una distanza minima di 1.5 m (in Italia tale distanza sta per essere inserita nel Codice della Strada, art. 148, sulla scorta di un decreto legislativo in discussione alle Camere: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47607.pdf ).

  1. Nel caso concreto, la distanza tra l’automobile e il ciclista era, come detto, di almeno 1.57 m, quindi, di principio, sufficiente e adeguata secondo i dettami della giurisprudenza.

Dalle immagini in atti (AI 125) si può tuttavia rilevare come la bicicletta distesa a terra ed il corpo del ciclista ancora in sella (sagoma) occupino, da soli, uno spazio di 176 cm (la bicicletta è alta 106 cm, foto 14, e la parte del busto sporgente è di 70 cm, foto 13). Ne deriva che a fronte di una caduta al suolo - anche solo ipotizzata senza spostamento laterale verso sinistra della bicicletta (quasi impossibile da realizzarsi) - lo spazio ritenuto idoneo dalla giurisprudenza non consentirebbe (e non ha qui consentito) di scongiurare del tutto un incidente, perché inferiore di 20 cm a quello complessivamente occupato a terra dal ciclista ed il suo mezzo.

Si potrebbe così pensare che la regola del TF citata in precedenza, possa essere considerata valida solo se non si deve tenere in considerazione che il ciclista possa con alta verosimiglianza cadere.

  1. Da approfondire è quindi se, viste le circostanze specifiche, l’imputata, nell’accingersi a superare PC 1, avrebbe dovuto tenere in considerazione un rischio accresciuto di una perdita d’equilibrio con conseguente caduta al suolo o, almeno, deviazione importante e radicale della traiettoria.

Prima dell’incidente AP 1 si era trovata, su una strada stretta, dietro a due ciclisti che, a loro volta, in base agli accertamenti effettuati grazie all’inchiesta penale, si muovevano “ruota a ruota” in sella alla loro bicicletta da corsa a una velocità di 25 km/h.

Evidentemente, così facendo, i due uomini stavano infrangendo crassamente le norme della circolazione (art. 34 cpv. 4 LCStr). Malauguratamente, nonostante la sua pericolosità, circolare “a ruota” è una pratica piuttosto comune tra ciclisti, poiché consente loro di risparmiare energie ed aumentare la velocità di crociera. Se, però, in gara - in una situazione, quindi, dove i partecipanti sono tutelati dal blocco del traffico e dal dispositivo di sicurezza - ciò è eccezionalmente consentito, su strade normali la sua frequenza non rende questa prassi lecita né meno rischiosa.

In effetti, muoversi su una strada trafficata, con le ruote delle biciclette quasi attaccate una all’altra, comporta il rischio che il ciclista dietro finisca per toccare inavvertitamente la ruota di quello davanti e possa, quindi, perdere l’equilibrio e cadere a terra. Il rischio è aumentato dal fatto che chi si trova dietro ha una visuale molto limitata, pressoché nulla, poiché ostacolata dal ciclista che lo precede. Per lui non è dunque possibile prevedere sempre i cambiamenti di direzione e pertanto dipende spesso dalla comunicazione tempestiva da parte di chi guida il gruppo. Comunicazione che avviene secondo schemi consolidati tra ciclisti.

Evidentemente, con il progressivo aumento dello spazio lasciato tra chi precede e chi segue, il rischio diminuisce in proporzione.

  1. Detto ciò, pretendere che in circostanze come quelle in cui si è trovata la prevenuta si potesse e dovesse tenere in considerazione un elevato rischio di totale perdita di controllo del mezzo o di caduta al suolo da parte di uno dei due ciclisti, sarebbe eccessivo e risulta essere improponibile.

In effetti, in casu, non vi erano, per l’appellante, fondati motivi per ipotizzare una situazione di pericolo accresciuto.

In primo luogo, va rilevato che non è dimostrato che l’appellante si fosse resa conto, o potesse rendersi conto, della reale distanza tra la ruota posteriore di __________ e quella anteriore di PC 1. Anzi, con ogni verosimiglianza tale fatale contiguità avrebbe potuto essere notata solo al momento del passaggio accanto ai due uomini. Posizione che, tuttavia, per la signora AP1, non ha mai potuto essere raggiunta, considerato che la vittima le è caduta davanti.

Ne deriva che è accertato che AP 1 non ha visto che i due ciclisti procedevano “ruota a ruota”.

Oltre a ciò bisogna tenere conto che:

· indubbiamente l’automobile è rimasta pochi istanti dietro ai due ciclisti sicché l’imputata ha potuto notarne il comportamento solo per un breve lasso di tempo;

· in quei frangenti, come in precedenza, __________ e PC 1 non avevano palesato alcun tipo di difficoltà nel padroneggiare i loro velocipedi, avendo sino a quel punto circolato in maniera normale, fluida, senza cambiamenti di direzione particolari;

· entrambi i ciclisti erano debitamente equipaggiati e vestiti e nulla poteva indurre a pensare che fossero dei principianti, o che non fossero allenati e in grado di circolare come stavano facendo;

· la situazione dell’asfalto, in quella tratta, era insoddisfacente, ma non grave al punto da poter far cadere un ciclista. Di grosse buche, come accennato, sulle foto non se ne vedono;

· la strada era, in quel punto, diritta e la rientranza dovuta al muretto, di circa 50 cm, poteva essere gestita in maniera scorrevole senza problemi dai due ciclisti, senza necessità di brusche manovre, che tra l’altro non risultano essere state effettuate.

In simili circostanze, con la corsia di contromano libera come nella fattispecie, non vi erano elementi da cui l’appellante doveva dedurre che il sorpasso non poteva essere effettuato, se non a condizione, ovviamente, di rispettare la distanza minima di 1 metro e 50 cm.

Non essendovi stati elementi che potevano indurre a considerare un rischio accresciuto di caduta, non è possibile immaginare un obbligo di rispetto di una distanza laterale maggiorata, quale ad esempio quella corrispondente allo spazio occupato dal corpo del ciclista e la sua bicicletta (superiore a 1 metro e 76 e quindi, verosimilmente, tenuto conto dello spostamento, vicina ai 2 metri). Di riflesso, neppure si poteva imporre alla prevenuta di attendere sino a quando la carreggiata sarebbe stata più larga, poiché già dove ha iniziato la manovra erano date le condizioni per poterla portare a compimento nel pieno rispetto delle norme legali.

Sostenere il contrario, risulterebbe estremamente rigoroso e costituirebbe, in pratica, la formalizzazione quasi totale di un divieto di sorpasso di ciclisti su strade come quella in questione.

Di conseguenza si può qui accertare che la signora AP 1 ha rispettato i suoi doveri di diligenza e le norme della circolazione stradale.

  1. L'art. 117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

La punibilità per omicidio colposo presuppone, dunque, una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.3; DTF 129 IV 119 consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.3; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 3.1; DTF 122 IV 133 consid. 2a; 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 30).

Stante quanto accertato in precedenza, a AP 1 non può essere rimproverata alcuna imprevidenza colpevole. Pertanto, l’appello deve essere accolto e l’imputata prosciolta dall’accusa.

Pretese degli accusatori privati

  1. Tecnicamente, l’imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado ed il decreto 13 ottobre 2016 (doc. CARP III). Tuttavia, né il rinvio al foro civile degli accusatori privati, né la confisca e la distruzione degli effetti personali della vittima sono stati contestati con eccezioni specifiche.

Il decreto 13 ottobre 2016 è stato impugnato con la richiesta di annullamento della condanna al pagamento dell’indennizzo sulla base dell’auspicato proscioglimento. In merito alle prestazioni fatturate ed a quelle riconosciute non sono invece state sollevate contestazioni particolari.

Il decreto del 12 ottobre 2016, relativo alla tassazione della nota d’onorario dell’avv. __________, non è stato impugnato.

  1. A futura memoria si rileva come le modalità adottate dalla giudice della Pretura penale per statuire sulle indennità a favore degli AP, sulle quali si è pronunciata con separato decreto, sono errate. In effetti, in applicazione dell’art. 81 cpv. 4 CPP, il dispositivo della decisione di merito deve contenere, tra le altre cose, anche le decisioni circa le indennità ex art. 433 CPP. Le relative pretese devono essere sottoposte al tribunale prima della fine del dibattimento. A tal fine il giudice ha l’obbligo di rendere attenti gli accusatori privati del loro diritto, se ne sono dati i presupposti, di ottenere un’indennità e del loro obbligo di quantificare le pretese (STF 6B_965/2013 del 3 dicembre 2013).

Prevedere una procedura separata su tali aspetti, come avvenuto nella fattispecie, non è corretto.

Ciononostante, a titolo eccezionale, si prescinde da un rinvio per sanare l’errore, potendosi la problematica risolvere con il presente giudizio.

  1. Stante il proscioglimento della signora AP 1, le istanze di indennizzo degli accusatori privati devono essere respinte ed il decreto 13 ottobre 2016 della giudice della Pretura penale va annullato. Anche su questo punto, dunque, l’appello è accolto.

  2. La nota del patrocinatore d’ufficio di PC 3 deve essere tassata in considerazione del fatto che egli ha nel contempo patrocinato anche la sorella, non al beneficio del gratuito patrocinio.

Sino alla data del decreto, 12 ottobre 2016, le prestazioni complessive riconosciute dalla Pretura penale per il patrocinio delle sorelle PC 2 e PC 3 sono state di fr. 16'231.30.

Per la procedura d’appello in quanto tale, a partire dal 23 novembre 2016, sono state fatturate 18.67 ore, a fr. 180.- l’una, che corrispondono a, arrotondati, fr. 3'360.00. Vista la mole di lavoro, l’importo appare adeguato e può essere integralmente approvato. Ad esso vanno aggiunti fr. 336.- di spese (10% forfetario) e l’IVA di fr. 295.70, per complessivi fr. 3'991.70. La metà di esso viene tassata come nota d’onorario in qualità di patrocinatore d’ufficio, mentre l’altra metà resta a carico di PC 2.

Indennità ex art. 429 CPP

  1. Con la motivazione d’appello, AP 1 ha introdotto anche un’istanza volta al riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP, quantificata in fr. 27'332.65, di cui fr. 25'035.- di onorario (71.53 ore e a fr. 350.- / h), fr. 273.- di spese e fr. 2'024.- di IVA.

  2. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

Sui presupposti per l’applicazione dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9 dicembre 2013.

Questa Corte, in applicazione del principio della dipendenza della rimunerazione dalla complessità della fattispecie, ritiene che la tariffa qui applicabile sia quella per i casi semplici di fr. 280.- orari.

Nel complesso, tenuto conto soprattutto del numero di telefonate e dell’intensa corrispondenza, il dispendio orario indicato viene ridimensionato in 68 ore.

L’onorario è dunque quantificato in fr. 19'040.-, cui si sommano le spese di fr. 273.- e l’IVA di fr. 1'545.05. Di conseguenza, a AP1 è riconosciuta un’indennità per ingiusto procedimento di fr. 20'858.05.

Sulle spese

  1. Gli oneri processuali di prima sede e del presente gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati allo Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 9, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg., 325, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 433 e 429 CPP;

12, 34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP;

26, 31, 32, 34, 35 LCStr

3, 4, 7 ONC

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di AP 1 è accolto.

Di conseguenza, ricordato che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è passato in giudicato:

2.1. AP 1 è prosciolta dall’accusa di omicidio colposo.

2.2. La tassa di giustizia e le spese della procedura di primo grado sono poste a carico dello Stato.

  1. Il decreto 13 ottobre 2016 della Pretura penale (inc. 82.2015.1) è annullato e le istanze di indennizzo delle accusatrici private PC 2 e PC 3 sono respinte.

  2. A AP 1 è riconosciuta un’indennità per ingiusto procedimento (art. 429 CPP) di fr. 20'858.05.

  3. Sono ordinate la confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977).

  4. La nota professionale 30 gennaio 2017 dell’avvocato __________ concernente le prestazioni fornite per la procedura d’appello a favore di PC 3 è approvata per:

  • onorario fr. 1'680.00

  • spese fr. 168.00

  • IVA (8%) fr. 147.85

Totale fr. 1'995.85

e posta a carico dello Stato.

6.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

6.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

6.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, PC 3 sarà chiamata a rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura d’appello, art. 135 cpv. 4 CPP.

  1. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 2'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2016.193
Entscheidungsdatum
06.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026