Incarto n. 17.2015.218+ 17.2016.10+31+32
Locarno 11 marzo 2016/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Attilio Rampini e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 novembre 2015 e confemata con dichiarazione di appello 11 gennaio 2016 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
e sull’appello incidentale 13 gennaio 2016 presentato dal
PP 1
contro la sentenza emanata il 3 novembre 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno nei confronti dell’appellante principale (motivazione scritta intimata il 29 dicembre 2015)
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con atto d'accusa 16 settembre 2015 a AP 1 sono stati imputati i seguenti reati:
“1. ripetuto furto aggravato (per mestiere) per avere, nel periodo 03.12.2009 - 20.07.2015, in 6 occasioni, a __________, __________ e __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, operando, in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 34'733.75, refurtiva non recuperata;
e meglio,
1.1. il 03/04.12.2009, tra le ore 15.00 e le ore 07.30, a __________, in via __________, forzando l'entrata secondaria ed un cassetto di una camera (la n. 5), sottratto, ai danni dell'PC 1, denaro, un apparecchio di videosorveglianza e una centrale filodiffusione, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 20'078.75;
1.2. il 08.07.2010, tra le ore 03.35 e le ore 03.45, a __________, in via __________, forzando la porta dell'ufficio ed un cassetto di una camera (la n. 5), sottratto, ai danni dell'PC 1, denaro, un portamonete, un orologio a pendolo e 2 candelabri per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 5'120.00;
1.3. il 07/08.07.2015, tra le ore 17.15 e le 05.00, a __________, in via __________, forzando la porta d'entrata dell'ufficio e 2 casseforti, tentato di sottrarre, ai danni delPC 2, cose mobili altrui; reato non portato a termine in quanto disturbato da terzi e quindi datosi alla fuga;
1.4. il 14/15.07.2015, tra le ore 22.00 e le ore 06.45, ad __________, in via __________, forzando la porta d'entrata principale, tentato di sottrarre ai danni dellaPC 3, __________, cose mobili altrui;
1.5. il 15.07.2015, tra le ore 03.38 e le ore 03.44, ad __________, in __________, forzando una cassaforte, sottratto, ai danni dell’PC 4, denaro contante ed un passaporto per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 9'402.00;
1.6. il 20.07.2015, tra le ore 03.45 e le ore 03.55, a __________ in via __________, forzando la porta d'emergenza e la porta dell'ufficio, sottratto, ai danni dell'PC 1, denaro per un valore di CHF 133.00 e gioielli vari per un valore non quantificato dall'accusatore privato;
segnatamente,
2.1. nelle circostanze di cui al punto 1.1., causato all'PC 1, la rottura del cilindro della porta d'entrata secondaria, del cassetto di un mobile nella camera n. 5, per un valore di danno denunciato di CHF 602.55;
2.2. nelle circostanze di cui al punto 1.2., causato all'PC 1, la rottura della porta dell'ufficio e del cassetto di un mobile nella camera n. 5, per un valore di danno non quantificato dall'accusatore privato;
2.3. nelle circostanze di cui al punto 1.3., causato al PC 2, la rottura del cilindro della porta terrazza, della porta blindata del locale cassaforte e del cassetto del bancone della ricezione, per un valore di danno denunciato di CHF 3'472.20;
2.4. nelle circostanze di cui al punto 1.4., causato alla PC 3, la rottura del cilindro della porta principale, per un valore di danno denunciato di CHF 200.00;
2.5. nelle circostanze di cui al punto 1.5., causato all'PC 4, la rottura della cassaforte per un valore di danno denunciato di CHF 1'000.00;
2.6. nelle circostanze di cui al punto 1.6., causato PC 1, la rottura del cilindro della porta d'emergenza e della porta scorrevole, per un valore di danno denunciato di CHF 1'166.00;
B. Con sentenza 3 novembre 2015, la Corte delle assise correzionali di Locarno ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato per mestiere (in parte tentato), ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata) per i fatti:
dell’8 luglio 2010 ai danni dell’PC 1 di __________ (dispositivi n. 1.1.1, 1.2.1 e 1.3),
del 7/8 luglio 2015 ai danni del PC 2 di __________ (dispositivi n. 1.1.2, 1.2.2 e 1.3),
del 15 luglio 2015 ai danni dell’PC 4 (dispositivi n. 1.1.3, 1.2.3 e 1.3),
del 20 luglio 2015 ai danni dell’PC 1 di __________ (dispositivi n. 1.1.4, 1.2.4 e 1.3).
La Corte ha, invece, prosciolto AP 1 dalle imputazioni contenute nell’AA in relazione ai fatti del 3/4 dicembre 2009 ai danni dell’PC 1 di __________ e del 14/15 luglio 2015 ai danni della PC 3 di __________ (dispositivo n. 2).
In applicazione della pena, la Corte di prime cure ha condannato l’imputato alla pena detentiva (a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflittegli con sentenza 7 febbraio 2013 delle Assise correzionali di Bellinzona e con DA del 28 luglio 2014 e del 5 marzo 2015 del MP del Canton Ticino) di 12 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. La Corte ha, inoltre, posto a carico del condannato la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali. Il primo giudice ha, pure, rinviato gli accusatori privati al foro civile per le loro pretese di corrispondente natura e ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione di una catenina a forma di anello in metallo e di un cellulare Samsung (con carta SIM e caricatore) per i quali ha ordinato il dissequestro.
C. Contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Con dichiarazione d'appello 11 gennaio 2016, egli ha precisato di impugnare i dispostivi n. 1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.3 (laddove relativo ai fatti di cui al pto 1.2 AA) nonché 3 del giudizio impugnato e di contestare:
la sua condanna per i fatti dell’8 luglio 2010 chiedendo di essere prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.2 e 2.2 e 3 (in relazione al pto. 1.2) dell’AA;
il valore della refurtiva del furto da lui commesso il 15 luglio 2015 presso l’PC 4 ad __________ e dei relativi danni denunciati dall’accusatore privato (pto. 1.5 e 2.5 dell’AA);
la commisurazione della pena.
AP 1 ha, inoltre, protestato tasse e spese di giudizio della sede d’appello. Non ha presentato istanze probatorie.
D. Con dichiarazione d'appello incidentale 13 gennaio 2016, il procuratore pubblico ha dichiarato di impugnare i dispositivi 2 e 3 del giudizio di primo grado, chiedendo che l’imputato venga ritenuto autore colpevole anche per i fatti del 3/4 dicembre 2009 ai danni dell’PC 1 di __________ e del 14/15 luglio 2015 ai danni della PC 3 di __________ (pti. 1.1, 1.4, 2.1, 2.4 e 3 in relazione ai pti. 1.1 e 1.4 AA) e, di conseguenza, venga condannato alla pena detentiva di 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Nemmeno il procuratore pubblico ha presentato istanze probatorie.
E. Il pubblico dibattimento d’appello è stato esperito il 26 febbraio 2016. A conclusione dell’istruttoria dibattimentale e della discussione:
il procuratore pubblico ha postulato la conferma integrale dell’AA e la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
AP 1 ha postulato:
il suo proscioglimento dall’imputazione di furto (e reati connessi) di cui ai pti. 1.2, 2.2 e 3 (in relazione al pto. 1.2) dell’AA;
la riduzione del valore della refurtiva e del danno di cui ai pti. 1.5 e 2.5 dell’AA ad un importo di fr. 2'050.- rispettivamente di fr. 300.-;
la riduzione della pena detentiva a 3 mesi e 12 giorni (corrispondenti al periodo intercorso tra il suo arresto e il giudizio di primo grado).
Ritenuto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 81, pag. 192 seg.; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
L’imputato: vita e precedenti penali
“ Sono nato a __________ e fino all'età di 12 anni ho vissuto a __________ dopodiché sono ritornato a __________ dove ho vissuto fino a 20 anni con mio nonno. Qui ho frequentato gli ultimi anni delle scuole medie e l'apprendistato quale meccanico di precisione. Ho vissuto pochissimo con i genitori perché non s'interessavano di me e per questo sono andare (recte andato) a vivere con il nonno. Mio papà era ingegnere; quando avevo 12 anni è deceduto. La mamma non so cosa faceva, non la vedevo mai. Ho un fratello che non vedo e non sento da anni. Ricordo veramente poco dei miei genitori perché sin dai primi anni di vita sono stato messo in diversi istituti della svizzera francese. All'età di 20 anni, dopo aver fatto la recluta, sono andato a vivere da solo nel Canton __________. Durante il servizio militare ho conseguito la licenza di meccanico di aeroplani. Al termine del servizio ho preso impiego in un aeroporto privato del Canton __________ a __________, dove ho lavorato per circa cinque o sei anni. All'età di circa 28 anni ho aperto un'officina a Zurigo, sempre in qualità di meccanico di precisione; ho pure effettuato dei corsi di aggiornamento in Germania. In quel periodo ho poi conosciuto delle persone che mi hanno portato a fare delle cose sbagliate. Ricordo che il gruppo di amici con i quali pure eravamo andati in vacanza insieme un giorno mi chiama mostrandomi una cassaforte e chiedendomi di aprirla. È da lì che è iniziato tutto. Fino a quel giorno lì io non avevo mai aperto una cassaforte. Questi amici mi hanno portato verso la cattiva strada ed ho iniziato a fare furti. Dopo essere stato arrestato, ho dovuto chiudere l'officina e al mio rilascio ho poi ripreso a lavorare. Solitamente lavoravo nei garage come dipendente. Devo dire che io ho sempre cercato di non frequentare i posti dove andavano i delinquenti; erano purtroppo questi che mi contattavano chiedendomi di fare delle cose per loro ed in particolare aprire le casseforti che loro avevano già sottratto. Non so come mai, ma la voce girava in tutta la Svizzera, su questa mia particolare capacità e per questo era difficile evitare determinati personaggi. L'ultimo impiego è stato ad Agno, dal 2000 al 2003, presso una ditta di metalcostruzioni dopodiché sono andato a stabilirmi in Italia. In Italia ho diversi contatti e li avevo già da tempo, per questo sono riuscito a trovare un lavoro in nero, riparavo la strumentazione delle navi e parzialmente anche i motori. Questo fino al 2006/2007 quando sono stato fermato dalle Guardie di finanza. All'età di 65 anni ho iniziato a percepire l'AVS pari a CHF 640.00. ADR che avevo la cassa pensione che ho ritirato al momento della pensione; mi son fatto versare l'intero importo pari a circa CHF 4000.00 su di un conto italiano. Mi sono sposato quando avevo circa 26 o 27 anni con __________; matrimonio che è durato al massimo un anno. Non andavamo d'accordo. (…) È mia intenzione ritornare in Svizzera stabilmente e per questo motivo trascorro le giornate in Ticino o nella Svizzera tedesca in cerca di qualche lavoretto."
L’imputato ha, inoltre, dichiarato di non avere altre entrate oltre alla rendita AVS, di non possedere né beni mobili né immobili e di non avere né debiti né esecuzioni pendenti né attestati di carenza beni (cfr. AI 5, pag. 3).
con sentenza 09.07.1991, l’Obergericht di Appenzello esterno lo ha condannato a 7 anni di reclusione per ripetuto furto (commesso per mestiere), sottrazione di cose senza fine di lucro, ripetuto danneggiamento, ripetuta truffa, ripetuta violazione di domicilio e ripetuta infrazione alla LF contro l’inquinamento delle acque;
con sentenza 19.11.1998, l’Instruktionsgericht del Bezirk Visp (VS) lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per ripetuto furto (commesso per mestiere), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e istigazione alla ricettazione;
con sentenza 25.10.2005, il Kantonsgericht di San Gallo gli ha inflitto una pena detentiva di 3 mesi per furto, danneggiamento e violazione di domicilio;
con sentenza 26.04.2006, il Kantonsgericht di Glarona lo ha condannato a una pena detentiva di 8 mesi per complicità in furto, pena a valere quale pena aggiuntiva a quella pronunciata il 25.10.2005;
con decreto d’accusa 1.12.2008, il Verhöramt di Obvaldo gli ha inflitto una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 140.- l'una per furto, danneggiamento e violazione di domicilio;
con sentenza 8.05.2009, il Verhöramt di Nidvaldo lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 140.- l'una per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e violazione di domicilio;
con sentenza 7.02.2013, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona lo ha condannato ad una pena detentiva di 6 mesi per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio; come emerge dal citato giudizio AP 1, in questa occasione, aveva commesso, tra il 3 ottobre 2010 e il 14 maggio 2012, a ________, ______, ______ e ______, 4 furti per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 76'197.80 e aveva, inoltre, causato danni per complessivi fr. 8'000.- (cfr. sentenza TPC del 7 febbraio 2013, inc. 72.2012.150);
con decreto d’accusa 28.07.2014, il Ministero pubblico ticinese gli ha inflitto una pena detentiva di 6 mesi per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio; in questa occasione l’appellante aveva commesso, tra il 25 novembre 2013 e il 25 aprile 2014, a _______ e ad ______, 3 furti per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 16'187.95 e aveva, inoltre, causato danni per complessivi fr. 15'121.- (cfr. DA n. 210/2014 del 28 luglio 2014);
con decreto d’accusa 5 marzo 2015, il Ministero pubblico ticinese lo ha infine condannato ad una pena detentiva di 4 mesi per furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio; l’appellante era stato ritenuto autore colpevole di avere commesso, il 2 febbraio 2015, a Ponte Brolla, un furto per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 68'000.- e di avere, inoltre, causato danni per complessivi fr. 2’000.- (cfr. DA n. 91/2015 del 5 marzo 2015).
Nessun precedente risulta, invece, dal casellario giudiziale italiano (cfr. AI 13).
Inchiesta
Il giudizio di primo grado
“ con la precisazione che l'ammontare del danno espresso ai pti. 2.3, 2.5 e 2.6 dell'AA è contestato. Con riferimento al furto di cui al pto. 1.5 dell'AA, l'imputato contesta anche la refurtiva, considerata eccessiva. La difesa precisa che agli atti non ci sono prove a sostegno del valore della refurtiva e del danno denunciati. Chiede l'applicazione del principio in dubio pro reo e la riduzione degli importi. Per quanto concerne il pto. 1.6 dell'AA, l'imputato contesta di aver rubato gioielli come pure l'ammontare del danno (cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 3).
“ gli indizi per i punti 1.4. e 1.1. non sono sufficienti per concludere che l'imputato abbia commesso quanto gli viene rimproverato. In effetti si tratta di modus operandi estremamente poco originale, rispettivamente, per la prima imputazione, è insufficiente l'indizio costituito dal fatto che, l’8.07.2010 sempre Io stesso imputato vi avrebbe (nel medesimo albergo, ndr.) poi commesso un altro furto. Con il che la Corte ha concluso, per queste due imputazioni, con un giudizio di proscioglimento. Diverso è il discorso per il furto di cui al punto 1.2. In effetti l'analisi delle riprese video consente, a non averne dubbio, di concludere che la persona ritratta è proprio AP 1. Al di là di ogni ulteriore considerazione va quindi concluso che egli sia l'autore di quanto gli viene imputato. D'altro canto, che egli sia poco credibile, lo dimostra anche il fatto che, per i furti ammessi, ha comunque tenuto a sottolineare che la persona ripresa non sarebbe lui, senza peraltro indicare, se così fosse, di chi si tratterebbe tanto più che egli ha sempre sostenuto di aver agito in solitaria. (…) Per quel che riguarda l'ammontare della refurtiva e dei danni, è appena il caso di rilevare che non vi sono indizi che facciano anche soltanto dubitare della buona fede delle vittime, con il che la semplice contestazione dell'entità e degli ammontari da parte dell'imputato, senza elementi che ne suffragano la credibilità, cade nel vuoto. (…). Per quel che è degli importi dei danneggiamenti, pur dando atto agli accusatori privati di aver prodotto gran parte delle fatture, è stato disposto il rinvio al foro civile poiché a questa Corte non è noto se gli stessi siano già stati risarciti dalle rispettive compagnie assicurative così come, nel caso di cui al punto 1.6., l'ammontare dei gioielli non è nemmeno stato quantificato” (sentenza impugnata, consid. 3.2. e 3.3, pag. 11-12).
Appelli
9.1. Dopo attento esame delle tavole processuali, anche questa Corte, come quella di primo grado, ritiene non sussistere alcun elemento, in atti, utile a suffragare il coinvolgimento dell’imputato nel furto commesso la notte del 3/4 dicembre 2009 ai danni dell’PC 1. Non vi sono, in primo luogo, indizi che permettono di situare AP 1 a __________ il giorno in cui si è verificato il reato: non vi sono testimoni e nessuna traccia di DNA (cfr. AI 15 e AI 17, pag. 2) o di altro tipo a lui riconducibile è stata rilevata dalla polizia scientifica nell’albergo. Diversamente da quanto indicato nel rapporto di polizia (cfr. AI 17, pag. 2), non è poi possibile ritenere che il modus operandi, il periodo, l’ora e il tipo di refurtiva siano elementi talmente caratteristici dell’agire di AP 1 da risultare indizianti.
Al riguardo si rileva che:
il modus operandi (sostanzialmente lo scasso della porta d’entrata e di un cassetto all’interno della camera n. 5) è quello utilizzato da una gran parte dei ladri che operano sul nostro territorio;
nemmeno la refurtiva (denaro, un apparecchio di videosorveglianza digitale e una centrale di filodiffusione) appare atta a connotare, individualizzandolo, l’agire dell’imputato;
non risulta dalle sentenze relative ai suoi precedenti in Ticino (cfr. consid. 5) che, nel periodo in cui è si verificato il furto in esame, e meglio nel dicembre del 2009, AP 1 abbia compiuto altri furti nel nostro Cantone (né a __________, né altrove) e, quindi, non vi è prova della sua presenza nel nostro Cantone.
In relazione all’asserito indizio secondo cui AP 1 sarebbe già stato sul luogo del delitto in due precedenti occasioni (cfr. pto 1.2 e 1.6 dell’AA) si osserva, infine, quanto segue:
in primo luogo, come si vedrà nel considerando seguente, gli atti non permettono di ritenere AP 1 autore colpevole del reato commesso l’8 luglio 2010 (pto. 1.2 dell’AA);
in ogni caso, la circostanza secondo cui una persona ha commesso uno o due furti in un albergo - presa sé stante ed in assenza di altri riscontri probatori - non permette di dimostrare il coinvolgimento dell’imputato in un ulteriore furto commesso nella medesima struttura.
Visto quanto precede, questa Corte conferma l’assoluzione dell’imputato dall’accusa di furto di cui al pto. 1.1 AA.
nell’albergo non sono state rinvenute tracce (di DNA o di altro tipo) riconducibili a AP 1;
l’imputato non è riconoscibile nel filmato in atti;
diversamente dal modus operandi di AP 1, l’autore del furto di cui al pto. 1.2 dell’AA non ha scassinato la porta d’entrata tramite la tecnica dello strappo del cilindro, ma ha usato una chiave nascosta che era a disposizione del panettiere.
10.1. Detto che nell’albergo non sono state reperite tracce di DNA o di altro tipo riconducibili a AP 1, collegare il furto all’imputato è difficile. E questo perché risulta dagli atti che l’autore del reato, da un lato, si è introdotto all’interno dell’hotel utilizzando “la chiave nascosta sopra la porta secondaria utilizzata dal panettiere per la consegna del pane” e, dall’altro, una volta all’interno, si è recato direttamente, senza entrare in altre camere della struttura, nella camera nr. 5, locale in uso al proprietario dell’albergo che era solito depositarvi il denaro contante “in attesa di fare i pagamenti o di versarlo in banca o in posta” (cfr. verbale d’interrogatorio di __________ 7 dicembre 2009, AI 17, allegato 3, pag. 3 e Rapporto di constatazione furto, AI 17, allegato 4, pag. 2) nonostante non risulti che l’utilizzo della camera nr. 5 come ufficio fosse riconoscibile dall’esterno (ad esempio con delle indicazioni apposte sulla porta). Questi elementi indiziano fortemente che l’autore fosse qualcuno che conosceva bene, non soltanto i luoghi, ma anche il loro utilizzo e le abitudini di chi lavorava nell’albergo. E, dunque, indiziano fortemente l’estraneità di AP 1 nella misura in cui nulla indica che egli fosse già stato all’interno dell’hotel o che sapesse della presenza di cospicue somme di denaro depositate all’interno della camera n. 5. Il primo giudice ha ritenuto che il filmato in atti (cfr. CD allegato all’AI 17) è elemento sufficiente ad accertare che è stato l’imputato a commettere quel furto. L’opinione non è condivisa da questa Corte per i seguenti motivi. Nel filmato si vede una persona che indossa un cappello da pescatore e uno zaino. L’unico elemento che lega queste immagini a AP 1 è il fatto che l’autore indossava un cappello simile a quello che l’imputato portava al momento del furto di cui al pto. 1.6 dell’AA (cfr. i fotogrammi allegati al Rapporto d’arresto, AI 1) di cui egli ha ammesso la paternità. Questo elemento costituisce, certo, un indizio. Ma, da un lato, è l’unico indizio (ciò che non basta a fondare un giudizio di condanna, essendo a tal scopo necessari più indizi, cioè fatti certi, che correlati logicamente nel loro insieme consentano deduzioni precise e rigorose, cfr. STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2) e, dall’altro, trattasi di un indizio a bassa valenza probatoria, ritenuto che il cappello ritratto nel filmato è di foggia comune e considerato, oltretutto, che il filmato in questione risale a quattro anni prima di quello riferito al furto ammesso dall’imputato. Dalle immagini non emergono altri elementi che potrebbero ricondurre a AP 1: gli abiti indossati dal ladro sono diversi da quelli portati dall’imputato durante il furto (ammesso) di cui al pto. 1.6 dell’AA (in un caso indossava pantaloni lunghi e nell’altro corti e ciò nonostante entrambi i reati sono stati commessi in estate) e non è possibile verificare né se i due uomini avessero le stesse movenze (del filmato relativo al furto di cui al punto 1.6 dell’AA vi sono in atti solo alcuni fotogrammi) né se avessero la stessa statura. Aggiungasi che l’uomo ritratto nel filmato in atti si muoveva in modo particolarmente agile, ciò che, in linea di principio, esclude che esso potesse essere una persona che, come AP 1, all’epoca dei fatti aveva già superato ampiamente i 60 anni. Nemmeno la circostanza secondo cui, in entrambi in filmati, si vede il ladro coprirsi il volto (comportamento certamente non ascrivibile al solo AP 1) è sufficiente per concludere che si trattava della medesima persona, ritenuto oltretutto che, in un caso, l’autore si nascondeva il viso con la mano, mentre nell’altro con un foulard bianco. Infine, neppure è dimostrato che, in quel periodo (ovvero nel 2010), AP 1 - che sembra avere l’abitudine (probabilmente a causa della trasferta dal luogo di residenza a quello “di lavoro”) di raggruppare i propri colpi in un arco temporale ravvicinato - abbia messo a segno altri furti in Ticino. In questo contesto probatorio, il solo indizio costituito dal cappello simile, per foggia, a quello indossato da AP 1 durante il furto di cui al pto. 1.6 AA, non basta per attribuire all’imputato, con un sufficiente grado di certezza (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b), la paternità del furto qui in discussione. Ne discende che, su questo punto, l’appello di AP 1 merita accoglimento ed egli deve essere prosciolto dalle imputazioni di cui ai pti. 1.2, 2.2 e 3 (in relazione al pto. 1.2) dell’AA.
11.1. Anche in questo caso, la scrivente Corte ritiene che gli elementi in atti non permettono di suffragare il coinvolgimento dell’imputato nel furto commesso ai danni della PC 3 di __________. Innanzitutto, anche in questo caso, non risulta dagli atti che siano state rinvenute - sul luogo del furto - tracce di DNA o di altro tipo riconducibili all’imputato e nemmeno risultano testimonianze di persone che hanno assistito al tentativo di furto. Secondo l’ipotesi accusatoria, dimostra la riconducibilità dei fatti qui in discussione a AP 1, il fatto che egli, la medesima notte, ha commesso il furto presso l’PC 4 (cfr. pto. 1.5 AA), struttura che - come indicato nel Rapporto di polizia (AI 17, pag. 7 e 10, cfr. anche www.googlemaps.ch) - dista soli 400 m dalla PC 3 A mente del procuratore la probabilità che, durante la medesima notte, ad __________, in un raggio di 400 m, fossero in azione due ladri è talmente bassa da permettere di concludere che l’autore dei due furti fosse la stessa persona, ovvero AP 1. Per la scrivente Corte - così come già per il tribunale di primo grado - in assenza di altri riscontri probatori, la circostanza evidenziata dalla pubblica accusa non è sufficiente per concludere, con tranquillante sicurezza, che AP 1 è l’autore del furto di cui al pto. 1.4 AA. La possibilità che, ad __________, vi fossero contemporaneamente due ladri in azione non è infatti ipotesi tanto peregrina e ciò, a maggior ragione, se si considera che i due furti sono comunque stati commessi in due alberghi non propriamente confinanti (distano, come visto, 400 m) e che, oltretutto, sono stati perpetrati con modalità differenti: in un caso tramite lo strappo del cilindro e nell’altro tramite la forzatura della vetusta porta scorrevole che dava sul giardino (cfr. AI 17, pag. 6-7). Senza dimenticare che - come a ragione sostenuto dalla Difesa - la fascia oraria in cui è stato commesso il furto di cui al pto. 1.4 è molto ampia (dalle 22’00 del 14 luglio 2015 alle 06’45 del 15 luglio 2015) per cui la corrispondenza temporale è solo ipotetica. Ne discende che, anche per questo episodio, la prima Corte conferma il giudizio di assoluzione formulato dal giudice di prime cure.
Al riguardo si rileva quanto segue.
a. Nell’AA, il procuratore pubblico ha indicato per ogni episodio di furto/danneggiamento il valore della refurtiva e dei danni denunciata dagli AP (ovvero quella risultante dai formulari di polizia in atti, cfr. formulari “descrizione oggetti” e “descrizione danni”, allegati all’AI 17), indicando, con ciò, che nessun accertamento al riguardo era stato fatto.
b. Il primo giudice, nonostante abbia, nella sostanza, scritto di ritenere attendibili le dichiarazione degli AP sui valori loro sottratti e sui danni da loro patiti (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 12), non ha concretizzato tale sua opinione con una decisione sull’ammontare della refurtiva e dei danni nella misura in cui, nei dispostivi n. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 e 1.2.4 si fa unicamente riferimento (come già il PP nell’atto di accusa) alla “refurtiva denunciata” rispettivamente al “danno denunciato” e, soprattutto, nella misura in cui gli AP sono stati rinviati al foro civile per le loro pretese di corrispondente natura (cfr. dispositivo n. 4, passato in giudicato).
c. Visto quanto precede la censura sollevata dall’appellante non ha motivo d’essere. Il primo giudice, come visto, ha semplicemente indicato nei dispositivi n. 1.1.3 e 1.2.3 che la refurtiva denunciata è di fr. 9'402.00 e che il danno denunciato è di fr. 1'000.-. Ciò che non può essere messo in dubbio, poiché corrisponde a quanto emerge dagli atti (cfr. al riguardo i formulari “descrizione oggetti” e “descrizione danni”, in allegato 8 all’AI 17).
Su questo punto l’appello di AP 1 deve quindi essere disatteso
furto, oltre che per i fatti descritti ai pti. 1.3 e 1.6 AA (condanne passate in giudicato), per i fatti di cui al pto. 1.5 AA;
danneggiamento, oltre che per i fatti descritti ai pti. 2.3 e 2.6 AA (condanne passate in giudicato), per i fatti di cui al pto. 2.5 AA;
violazione di domicilio (pto. 3 AA) per i fatti descritti ai pti. 1.3, 1.5 e 1.6 AA (condanne passate in giudicato).
Aggravante dell’aver agito per mestiere
“ adempie tutti i requisiti dell’aggravante per mestiere, trovando, nella sua attività delittuosa, parte del suo sostentamento ed essendo, ormai, divenuto un ladro abituale” (cfr. sentenza impugnata, consid.5 pag. 14).
14.1. L’aggravante del furto commesso per mestiere (art. 139 cifra 2 CP), a differenza dell’analoga aggravante in materia di stupefacenti e di riciclaggio di denaro (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup e art. 305 bis CP), non esige né cifre d’affari, né guadagni importanti (STF 6B_180/2013 del 2 maggio 2013, consid. 2). Secondo la giurisprudenza, essa è data quando risulta - dal tempo e dai mezzi consacrati agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che l’autore esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (cfr. STF 6B_180/2013 del 2 maggio 2013, consid. 2; 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2.1; DTF 123 IV 116; 119 IV 129; 117 IV 65; 116 IV 319 consid. 4).
Il delinquere per mestiere presuppone, quindi, una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 139, n. 90).
In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (cfr. sentenze CARP 17.2011.71-72 del 29 settembre 2001, consid. 30 e 17.2014.169 del 16 ottobre 2014, consid. 11 che citano Niggli/Riedo, in op. cit. ad art. 139, n. 108).
14.2. Come visto, AP 1 è autore colpevole di 3 furti (di cui uno tentato), commessi tra il 7 e il 20 luglio 2015, che gli hanno fruttato una refurtiva del valore complessivo denunciato di fr. 9'535.-. Che l’imputato - nel perpetrare i menzionati reati - abbia agito con l’intenzione di ottenere un reddito regolare con cui integrare la sua rendita AVS è pacifico se solo si considera quanto da lui dichiarato al procuratore pubblico e ai giudici di primo e secondo grado:
“ Spero tanto che la mia situazione con l'AVS venga risolta in modo tale da poter beneficiare del contributo che mi spetta e quindi in questo modo avere sufficiente denaro per vivere. Se ho commesso dei furti, ribadisco l'ho fatto per problemi economici; in Italia mi viene versato un importo minore di CHF 640.00 perché anche l'autorità italiana mi tassa. Con un simile importo mensile è difficile vivere” (AI 19, pag. 6);
“ ho una pensione di fr. 640.- mensili, questo non mi aiuta a cambiare "mestiere", sebbene sono consapevole che sarebbe ora” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 3);
“ se ho rubato è perché con la rendita AVS non riuscivo ad arrivare a fine mese” (verbale dib. d’appello, pag. 5).
Del resto l’intenzione di AP 1 di delinquere per provvedere al suo mantenimento è palese anche se si considera che egli, solo tra febbraio 2013 e marzo 2015, ha commesso ulteriori 8 furti per una refurtiva denunciata complessiva di (almeno) fr. 160'385 (cfr. sentenza TPC del 7 febbraio 2013, inc. 72.2012.150 e DA n. 210/2014 del 28 luglio 2014 e n. 91/2015 del 5 marzo 2015).
Nemmeno può essere poi messo in dubbio, vista la nutrita serie di condanne per furto da lui inanellate nel corso degli ultimi 25 anni (cfr. consid. 5), che l’imputato
Ne discende che AP 1 ha realizzato gli estremi dell’art. 139 cifra 2 CP.
Commisurazione della pena
In occasione del dibattimento d’appello, la difesa ha chiesto la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 3 mesi e 12 giorni (corrispondente al periodo intercorso tra il suo arresto e il giudizio di primo grado). Dal canto suo, il procuratore pubblico ha chiesto che l’imputato venga condannato a 16 mesi di detenzione. (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 5).
Procedendo alla commisurazione della pena, la prima Corte ha considerato quanto segue:
“ … di tutta evidenza la colpa dell'imputato è grave. Il suo curriculum penale ne fa un ladro incallito. Egli nemmeno ha dimostrato di trovarsi in condizioni particolarmente disagiate, da non riuscire a provvedere al proprio sostentamento in altro modo. D'altro canto la rendita AVS di fr. 640.- al mese, non è certo inferiore a quanto percepiscono molte persone anziane che vivono in Italia, dove lui vive attualmente e che ciononostante conducono una vita onesta. AP 1, ormai in età AVS, potrebbe infatti vivere, come fanno tante persone nelle sue condizioni, grazie alla rendita del primo pilastro e ad eventuali prestazioni complementari di cui verosimilmente avrebbe diritto se vivesse in Svizzera. Preferisce invece vivere come meglio crede, ora in Italia, salvo ogni tanto fare qualche incursione sul suolo patrio a commettere dei furti. Inutile credere che, in queste condizioni, l'imputato intenda ravvedersi se solo si pensi che dall'ultima scarcerazione al primo furto successivamente commesso (punto 1.3.) sono trascorse poche settimane. Attenuanti non ve ne sono, se non l'anzianità, nella misura in cui il tempo che rimane ha un valore maggiore rispetto a una persona più giovane. Tutto ciò considerato, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflittegli il 07.02.2013 dalle assise correzionali di Bellinzona e il 28.07.2014 rispettivamente il 05.03.2015 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 12 mesi” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 14).
a. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Sui principi applicabili alla commisurazione della pena si rinvia a quanto indicato, per esempio, nelle sentenze CARP 17.2015.127 del 1° ottobre 2015, consid. 13; 17.2014.129 del 28 gennaio 2015, consid. 20; 17.2013.174 del 4 giugno 2014 consid. 8.2.b (principi correttamente ripresi dal primo giudice al consid. 5 della sentenza impugnata).
b. L’art. 139 cifra 2 CP dispone che chiunque si rende colpevole di furto per mestiere è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. I reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e di violazione di domicilio (art. 186 CP) sono, invece, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
c. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
Essendo caduta l’imputazione di cui al punto 1.2 dell’AA e riferendosi pertanto questa condanna unicamente al periodo dal 7 al 20 luglio 2015, la pena, diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, non è aggiuntiva ex art. 49 cpv. 2 CP.
Una sospensione condizionale della pena non entra in considerazione, ritenuto che i molteplici trascorsi penali dell’imputato impongono di tutta evidenza la formulazione di una prognosi negativa.
Confische e dissequestri
Rinvio al foro civile
Tassazione della nota d’onorario
a. Del tempo complessivo esposto appaiono adeguate 10 ore e 50 min. che vengono tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 1’950.-.
Non vengono invece approvate 3 ore per i seguenti motivi:
i 7 colloqui di mezz’ora ciascuno con l’assistito sono eccessivi: vengono quindi ammessi 4 colloqui per complessive 2 ore, tempo più che sufficiente per decidere dei contenuti dell’appello, peraltro limitato a poche puntuali contestazioni;
visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 7 trasferte al carcere esposte nella nota per complessive 3 ore e 30 min.: ammesse sono unicamente 4 trasferte Lugano-Cadro e ritorno per complessive 2 ore.
b. Le spese sono approvate per fr. 134.-, ritenuto che - conformemente a quanto indicato sopra - non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr. 39.-) relative a 3 delle 7 trasferte presso il carcere esposte nella nota.
c. L’IVA assomma a fr. 166,75.
Tassa di giustizia, spese ed indennità
Considerato che non vi è spazio per un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP essendo AP 1 al beneficio di un difensore d’ufficio e che nemmeno vi è spazio per un’indennità ex art 429 cpv. 1 lett. c CPP vista l’entità della pena inflitta, l’istanza ex art. 429 CPP postulata dalla Difesa (cfr. istanza 26 febbraio 2016, doc. CARP X) è respinta.
Per una svista, questa decisione non è stata ripresa nel dispositivo trasmesso alle parti il giorno del dibattimento. L’errore viene corretto ora con il suo inserimento nel dispositivo (cfr. pto. 1.5).
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP, 40, 47, 50 e 51 CP, 139 cifra 2, 144 cpv. 1, 186 CP, nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.2, 1.1.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.3 (in relazione ai fatti di cui ai punti 1.3, 1.5 e 1.6 dell’AA), 4, 5 e 6 della sentenza 3 novembre 2015 della Corte delle assise correzionali di Locarno sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuto furto aggravato per mestiere (in parte tentato), per avere, nel periodo 7/8.07.2015 - 20.07.2015, in 3 occasioni, a __________, __________ e __________, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, denaro e merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 9'535.00;
e meglio, oltre che per i furti di cui ai dispositivi n. 1.1.2 e 1.1.4 del giudizio impugnato (passati in giudicato),
per avere il 15.07.2015, tra le ore 03.38 e le ore 03.44, ad __________, in __________, forzando una cassaforte, sottratto, ai danni della PC 4, denaro contante ed un passaporto per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 9'402.00;
1.1.2. ripetuto danneggiamento, per avere, al fine di commettere i furti di cui ai punti 1.3, 1.5 e 1.6 dell’AA, causato danni per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 5'638.20;
e meglio, oltre che per i danneggiamenti descritti ai dispositivi n. 1.2.2 e 1.2.4 del giudizio impugnato (passati in giudicato),
per avere nelle circostanze di cui al punto 1.1.1 di questo giudizio, causato all'PC 4 la rottura della cassaforte per un valore di danno denunciato di CHF 1'000.-;
1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
furto aggravato per mestiere (in parte tentato) di cui ai pti. 1.1 1.2. e 1.4 dell’AA;
danneggiamento di cui ai pti. 2.1, 2.2 e 2.4 dell’AA;
violazione di domicilio di cui al pto. 3 dell’AA con riferimento alle circostanze di luogo e di tempo di cui ai pti. 1.1. 1.2 e 1.4 dell’AA.
1.3. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi da dedurre il carcere preventivo sofferto.
1.4. La nota professionale 23 febbraio 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
onorario fr. 1'950.00
spese fr. 134.00
IVA fr. 166.75
Totale fr. 2'250.75
e posta a carico dello Stato.
1.4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.4.3. Visto il grado di accoglimento dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/5 di fr. 2'250.75.
1.5. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti per 4/5 a carico dello Stato e per 1/5 a carico dell’appellante che, tuttavia, è esonerato dal loro pagamento in applicazione dell’art. 425 CPP.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.