Incarto n. 17.2012.83

Locarno 12 agosto 2013/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Damiano Stefani, giudice presidente, Giovanni Celio e Stefano Manetti

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nella procedura d’appello dipendente dagli annunci 26 e 27 aprile 2012 confermati con dichiarazioni di appello 22 giugno 2012 e 16 luglio 2012 presentate da

A. _______

avverso la sentenza 19 aprile 2012 emanata nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali;

esaminati gli atti;

ritenuto che: A. Con sentenza 19 aprile 2012 (inc. 72.2010.150) la Corte delle assise criminali ha dichiarato A. _______ autore colpevole di:

  1. appropriazione indebita aggravata

siccome commessa come gerente di patrimoni, in più occasioni, a [...], nel periodo [...], a scopo di indebito profitto, agendo nella sua qualità di amministratore unico di ACPR 11, in danno di vari clienti che avevano conferito fondi e titoli a detta società,

1.1. per essersi appropriato di complessivi fr. 2'998'583.- di pertinenza di clienti;

1.2. per avere in tre occasioni, tra luglio 2000 e marzo 2005, messo a pegno di impegni di ACPR 11 tre cartelle ipotecarie di pertinenza di clienti del valore nominale di complessivi fr. 537'890.- mettendo in pericolo in tale misura il patrimonio dei clienti;

1.3. per avere dal novembre 1998, messo a pegno di impegni di ACPR 11 con la Banca [...]titoli di pertinenza di clienti, di modo che azioni di pertinenza di una cliente sono stati realizzati dalla banca il 9 novembre 1998, con un danno per la cliente di € 837'746.35, risarcito in misura di fr. 410'000.-;

  1. appropriazione indebita

per essersi, a [...], nel periodo [...], in qualità di amministratore dei condomini ACPR 9 e ACPR 10, in più occasioni, a scopo di indebito profitto, indebitamente appropriato di complessivi fr. 205'128.- pagati dai comproprietari a titolo di spese condominiali e fondo di rinnovamento;

  1. amministrazione infedele aggravata

siccome commessa a scopo di indebito profitto,

per avere,

3.1. nel [...], a [...], agendo nella sua qualità di amministratore unico di ACPR 11, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei suoi clienti, ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri, danneggiando in tal modo il loro patrimonio per complessivi fr. 2'100'000.-;

3.2. nel periodo 2007-2009, nella sua qualità di amministratore dei condomini ACPR 9 e ACPR 10, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei comproprietari, ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri, danneggiando in tal modo il loro patrimonio per complessivi fr. 206'271.-;

  1. falsità in documenti

per avere, a [...]e [...], tra il [...]e il [...], nelle circostanze 4.1.-4.7. dell’atto d’accusa, al fine di nuocere al patrimonio e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato, rispettivamente fatto formare, documenti falsi e fatto uso dei suddetti documenti, a scopo d’inganno.

La pena a suo carico è stata fissata in 2 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (di 31 giorni, dal 23 marzo al 22 aprile 2010). L’esecuzione della stessa è stata sospesa per 27 mesi, con un periodo di prova di due anni. Per il resto, ovvero per 6 mesi, è stata ordinata l’espiazione.

Egli è pure stato condannato a pagare un risarcimento compensatorio allo Stato di fr. 5'099'982.- ed € 837'746.-.

Con la sentenza sono parimenti state riconosciute le pretese risarcitorie degli accusatori privati nella seguente misura, ritenuto che per ulteriori rivendicazioni essi sono stati rinviati al competente foro civile:

· fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 per i titolari della relazione [...];

· fr. 2'694'566.- oltre interessi al 5% dal 10 agosto 1998 su fr. 1'029'566.-, dal 21 maggio 2003 su fr. 600'000.- e dal 1. agosto 1998 su fr. 1'065'000.- per il titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...], [...];

· fr. 540'028.- per il titolare della relazione [...];

· fr. 192'989.- per la titolare della relazione [...];

· fr. 234'172.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2008, oltre a fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9;

· fr. 177'227.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2009, oltre fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10.

Il risarcimento compensatorio summenzionato è stato devoluto in favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati ammessi dalla Corte.

Con la sentenza di condanna sono infine state ordinate le seguenti misure:

  • la confisca di fr. 295'808.55 e di fr. 2'500.- oltre che dei saldi attivi dei conti di ACPR 11 in liquidazione presso la Banca [...],presso la Banca [...],di F.2.2. in liquidazione presso la Banca [...].

Questi importi, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, sono stati devoluti a favore degli accusatori privati di cui sopra, in proporzione ai rispettivi crediti in capitale, senza computo di interessi e spese legali;

  • il dissequestro dei fondi fol PPP [...]e PPP [...]del fondo base di [...]in favore dell’Ufficio esecuzione di [...]affinché proceda alla loro realizzazione.

Sull’eventuale eccedenza della realizzazione, dopo soddisfacimento dei creditori ipotecari, è stato pronunciato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio indicato in precedenza. Tale eventuale eccedenza va in seguito devoluta in favore degli accusatori privati citati in proporzione dei rispettivi crediti in capitale, senza computo di interessi e spese legali;

  • il dissequestro in favore della Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10 e della Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 9 della documentazione sequestrata concernente i condominii in questione. E’ fatto carico agli amministratori, senza aggravio di spese per lo Stato, di individuare nella massa della documentazione sequestrata quella di loro pertinenza;

  • il mantenimento del sequestro conservativo su tutti gli altri beni ed oggetti sequestrati, indicati nell’atto d’accusa, ivi compresi in particolare le cartevalori, nonché le opere d’arte e i mobili, a garanzia del risarcimento compensatorio. L’eventuale provento dell’eventuale realizzazione di questi beni va in seguito devoluto, dedotte le spese, in favore degli accusatori privati di cui sopra in proporzione dei rispettivi crediti di capitale, senza computo di interessi e spese legali.

B. In data 26 aprile 2012 A. _______ ha annunciato l’intenzione di appellare la sentenza. Il 16 luglio 2012 egli ha introdotto la dichiarazione d’appello specificando che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della procedura (appello parziale e limitato ad alcune parti del giudizio), è impugnata l’intera sentenza di primo grado e che, protestate tasse, spese e ripetibili di appello, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e così riformata:

“1. A. _______ è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa n. [...]del 20 dicembre 2010, così come da qualsiasi altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.

Le istanze di indennizzo degli accusatori privati ed eventuali loro pretese di diritto civile sono integralmente respinte.

E’ ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro, a favore di A. _______, rispettivamente a favore di coloro che furono destinatari degli ordini di sequestro.

Tassa di giustizia e disborsi sono a carico dello Stato, che rifonderà a A. _______ l’importo di fr. … a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP.”.

Contestualmente alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha notificato tre nuove prove, e meglio le audizioni testimoniali di [...], del signor [...]e dell’avv. [...].

Il 27 aprile 2012 anche il compianto procuratore pubblico ha annunciato la sua volontà di appellare, confermata con la dichiarazione del 22 giugno 2012, con la quale ha chiarito che la sua impugnazione concerne unicamente la commisurazione della pena e la concessione della sospensione condizionale parziale alla stessa, in quanto chiede che a A. _______ sia comminata una pena di tre anni di detenzione da espiare.

C. In data 21 settembre 2012 l’avv. DI 1 ha comunicato alla scrivente Corte che i precedenti patrocinatori d’ufficio dell’accusato hanno deciso di rimettere il mandato in quanto il rapporto di fiducia tra loro ed il cliente è venuto meno ed ha postulato la ratifica del suo subingresso nel mandato di patrocinio d’ufficio. Richiesta implicitamente accolta.

Il 17 dicembre 2012 il difensore ha informato il tribunale della sua intenzione di limitare l’appello ad alcuni aspetti, mentre per gli altri i fatti possono essere considerati ammessi. In modo particolare ha dichiarato di non contestare i punti n. 1.1.-1.6. e 2 dell’AA, di non contestare nei fatti il punto n. 3.2. dell’AA, ma di riservarsi di verificare se esista un danno per i condomini, di contestare la rilevanza penale della fattispecie di cui al punto n. 4.1. dell’AA. In tal modo rimette in discussione i dispositivi n. 1, 3.1., 3.2., 4, 5, 7, 8 e 11 del dispositivo della sentenza.

Il 7 gennaio 2013 lo stesso avv. DI 1 ha inviato una nuova precisazione, specificando che il punto 8 del dispositivo relativo alle confische avrebbe necessitato di particolare approfondimento. Contestualmente, onde poter far luce sulla questione, ha invitato la Presidente a voler accertare, per mezzo di una richiesta al Ministero pubblico, l’origine degli importi sequestrati per contanti e di quelli risultanti sui vari conti bancari indicati nel dispositivo della sentenza, precisando anche dove gli importi relativi alle vendite degli appartamenti del condominio ACPR 9 siano finiti, ritenuto che ai tempi l’Ufficio fallimenti e il Ministero pubblico si erano accordati affinché l’avv. DI 1 versasse il denaro al Ministero pubblico e non all’Ufficio fallimenti presso il quale era stato aperto il fallimento della succursale svizzera della ACPR 8.

Con decreto del 28 febbraio 2013 l’istanza probatoria del 16 luglio 2012 è stata respinta, mentre quella del 7 gennaio 2013 è stata accolta, sicché è stato ordinato al Ministero pubblico di produrre un rapporto sull’origine del denaro sequestrato e sulla destinazione di quello incassato dalle vendite degli appartamenti.

Il 15 marzo 2013, la difesa ha formulato un’ulteriore istanza probatoria, chiedendo di prevedere la presenza dell’allora responsabile dell’EFIN TE 1 durante tutto il dibattimento per aiutare ad affrontare i punti di fatto da esaminare e per il reperimento degli atti che sono alla base dell’accusa. Con decreto del 7 maggio 2013 l’istanza è stata accolta e la presenza del commissario TE 1 è stata ordinata nella forma dell’audizione testimoniale.

D. Con scritti 12 giugno 2013, rispettivamente 14 giugno 2013, gli avv. RAAP 4, RAAP 3 e RAAP 2, hanno formalmente postulato l’assegnazione ai loro assistiti degli importi e beni confiscati conformemente a quanto stabilito dall’art. 73 cpv. 1 CP, e dichiarato di cedere allo Stato la relativa quota dei loro crediti, art. 73 cpv. 2 CP.

L’avv. RAAP 3 e l’avv. RAAP 2 hanno parimenti preannunciato la loro assenza al dibattimento, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Esperito il pubblico dibattimento il 18 e 19 giugno 2013 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello dell’accusato e l’accoglimento, pure integrale, del suo appello;

  • il patrocinatore degli accusatori privati Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 9 e Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10 ha chiesto la conferma dei dispositivi n. 5.5., 5.6., 7., 8., 9., 10. e 11., con cessione della relativa quota del proprio credito allo Stato ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 CP. Ha precisato che dalla parte di provento da dare agli AP si dovrà dedurre quanto essi hanno già percepito. Non si è opposto alla richiesta della difesa dell’imputato volta a che fr. 479'006.- vengano riconosciuti di spettanza della ACPR 8;

  • A. _______ ha confermato le richieste di giudizio così come esposte nella dichiarazione d’appello e negli scritti che vi hanno fatto seguito ;

Ritenuto in fatto

ed in diritto

I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.2).
  1. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

II. L’accusato e le sue società

  1. A. _______ è nato il [...] a [...], in [...], dove suo padre, ufficiale veterinario dell’esercito fascista, era stato distaccato insieme alla madre. Nel 1943 la famiglia [...]ha lasciato l’Africa per rientrare in patria, a Catania, ove è restata sino al 1950, quando si è spostata a Vicenza per un paio d’anni e, poi, a Roma, per concludere il suo periplo tornando alla capitale siciliana.

Proprio a Catania, nell’anno scolastico 1958-1959, l’imputato ha conseguito la maturità scientifica e, nel 1965, si è laureato in economia e commercio presso la locale università.

A. _______ è cittadino [...]e, dal 1996, [...]. E’ divorziato, ha un figlio, [...], ormai adulto, che vive a [...], un fratello, AB1, trasferitosi in Ticino nel 2009 ed una sorella che risiede ancora a Catania.

Egli è incensurato.

Professionalmente, l’imputato ha avuto una parabola che egli stesso ha così riassunto:

“ Devo dichiarare che da quando ho iniziato a lavorare ho avuto 10 anni di successo, poi, arrivato in Svizzera, 20 anni di grande successo, poi 10 anni di vicissitudini e, infine, 10 anni drammatici. Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato isolato anche da un punto di vista sociale oltre che da quello economico e lavorativo.”

(verbale dib. appello 18 giugno 2013, pag. 3).

Prendendo spunto da questa frase, appare opportuno analizzare l’istoriato della carriera del prevenuto e delle sue società suddividendolo nelle sue varie fasi. In questo modo sarà possibile disporre degli elementi necessari a poter comprendere le circostanze che hanno portato alla commissione dei reati.

A. Gli inizi in Italia e l’arrivo in Ticino

Conseguita la laurea, nel 1966, A. _______, dopo una breve tappa intermedia a Milano, è emigrato a Roma, divenendo responsabile di un gruppo di agenti pubblicitari della [...]. Nel 1970 è diventato responsabile della sede capitolina della F.3.3., una società del [...].

Nel 1972-73, poiché a suo dire in Italia le condizioni politiche per la gestione patrimoniale erano peggiorate, non essendo più possibile investire in titoli e valuta esteri, il prevenuto ha deciso di tentare nuove vie. In occasione di una visita a Lugano, dove il gruppo F.3.3. aveva da poco aperto ACPR 11 (iscritta a RC l’11 agosto 1972) si è reso conto che la piazza finanziaria svizzera, in generale, e luganese, in particolare, era molto interessante, e così ha chiesto ed ottenuto di essere trasferito in Ticino quale direttore generale della ACPR 11 al posto di quello attivo a quel momento, che faceva la spola tra Lugano e Torino e che è quindi rientrato alla sede principale.

ACPR 11 aveva inizialmente 3 dipendenti e si occupava solo di attività amministrativa e contabile, mentre quella fiduciaria era svolta dalla F.3.3.. Il suo scopo iscritto a registro di commercio era

“L'assunzione e l'esecuzione di mandati fiduciari di ogni genere, in particolare la gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari, l'amministrazione, la contabilità e la stesura di bilanci di società, l'attuazione di depositi fiduciari, la domiciliazione di società; l'assistenza, la consulenza per operazioni di finanziamento per conto di terzi; la partecipazione a società e imprese commerciali, industriali e finanziarie. La promozione immobiliare, la consulenza tecnica immobiliare, la direzione lavori, la progettazione, le perizie immobiliari. La consulenza assicurativa.”.

Il primo consiglio d’amministrazione era composto dall’avv. [...], presidente, A. _______, vicepresidente e delegato e [...], membro. Nel 1998 al primo è subentrato, in veste di presidente, [...], mentre al terzo l’avv. [...](VI dell’avv. [...], T9, pag. 1; invero sull’estratto RC consultabile in internet non compaiono i nomi di [...]e [...], ma le affermazioni del teste sono credibili e confermate da A. _______).

In seguito A. _______ è stato raggiunto in Ticino dall’amico ed ex direttore generale di F.3.3..

A gennaio del 1978, sempre sotto il cappello di F.3.3., su richiesta delle autorità elvetiche, è stata costituita la [...], che ha rilevato l’attività di F.3.3..

Dopo un paio d’anni, A. _______ e [...] hanno acquistato da F.3.3., ceduta dagli [...] ad un gruppo bancario, le due società ticinesi.

Con l’introduzione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1984, il prevenuto ha ottenuto l’autorizzazione quale fiduciario finanziario, commerciale ed immobiliare.

B. L’ascesa di ACPR 11 sotto la conduzione di A. _______

Nel 1982 i due soci hanno deciso di percorrere strade separate. Ritenuto che a quel momento, oltre alla gestione patrimoniale per conto terzi, ACPR 11 si occupava delle attività immobiliari svizzere, mentre [...] gestiva il patrimonio immobiliare negli Stati Uniti, A. _______ ha rilevato la prima lasciando ad [...] la seconda.

Nella sua nuova avventura, il prevenuto è stato inizialmente accompagnato dall’avv. [...] e dal fiduciario [...], i quali, dopo un aumento del capitale azionario, sono entrati a far parte della società con una quota del 18%, rispettivamente 10%.

Il grosso del capitale iniziale era stato fornito al 99% da clientela italiana, giunta attraverso la mediazione di consulenti legati a F.3.3.. In seguito l’acquisizione è stata curata da A. _______, per il tramite di commercialisti del Nord Italia (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).

I prodotti offerti dalla società erano sostanzialmente investimenti fiduciari bancari, fiduciari F.1.1., titoli azionari e obbligazionari (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).

C. L’operazione immobiliare [...]

Già nel 1978, quindi ancora sotto la proprietà F.3.3., l’imputato ha iniziato la grossa operazione immobiliare F.1.1., cioè quella relativa alla rivalorizzazione della grande proprietà situata sulla [...], in territorio di [...], un tempo appartenuta al principe [...], nell’ambito della quale sono stati ristrutturati o costruiti a nuovo l’omonimo [...] ed i condominii ad esso collegati: la [...], la Residenza [...], Il ACPR 10, ACPR 9, la Residenza [...], l’Hotel Residenza [...], l’hotel [...], i terreni Residenza [...]e Residenza [...].

L’affare è stato interamente gestito da A. _______, con l’assistenza dell’avv. [...].

Come dichiarato dall’imputato stesso:

“ F.1.1. si è capitalizzata negli anni ‘78/’80 con un capitale azionario iniziale di 12 mio di franchi messo F.3.3. da e quindi da me. In seguito, vi è stato un aumento di capitale sottoscritto da clienti sino ad arrivare a credo 24 mio di franchi. Siamo a metà degli anni ‘80. Poi la liquidità è stata accresciuta con fiduciari F.1.1. che venivano remunerati al tasso di mercato. Questi fiduciari sono stati comprati dai clienti ACPR 11. L’avv. [...], in rappresentanza di [...], è entrato come finanziatore nella seconda metà degli anni ’80, investendo 20 mio di franchi in fiduciari F.1.1.. La liquidità immessa in F.1.1. è arrivata sino a 60 mio di franchi di cui 48 di clienti e 12 miei.

(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).

D. Le società connesse a ACPR 11

Nell’orbita di ACPR 11 si sono trovate, oltre a F.1.1., altre società riconducibili all’appellante e da lui costituite, quali la F.4.4., la F.2.2., F.5.5., [...] e F.3.3. (decisione 24 novembre 2004 della CFB, AI 1, pag. 2).

[...], fondata nel 1984, era una società che si occupava, come lo dice la ditta stessa, della concessione di leasing, in modo particolare su veicoli a motore. Essa ha avuto un’attività abbastanza limitata nel tempo ed è stata radiata nel novembre del 2010 in applicazione delle disposizioni dell’art. 155 ORC.

F.4.4., fondata a fine 1991, deteneva tutte le 500 azioni di ACPR 11 e, dopo l’intervento della commissione federale delle banche (CFB) di cui si dirà in seguito, si è occupata della gestione dei condominii. Con decreto del 13 giugno 2006 è in seguito stata dichiarata in fallimento.

La F.2.2. era una società che A. _______ ha rilevato con altra ditta ([...]) dall’avv. [...] nel 2006, alla quale, dopo aver cambiato il nome, ha affidato il capitale azionario della F.4.4.. Essa ha poi sostituito quest’ultima nell’amministrazione dei condominii. La F.2.2. è stata messa in fallimento il 9 settembre 2010.

[...] si occupava della gestione dell’albergo [...]ed è stata radiata dal registro di commercio il 6 aprile 2009, dopo essere stata messa in liquidazione.

F.3.3. era una società di proprietà di A. _______ e AB1(per l’80%, rispettivamente 20%) utilizzata dalla ACPR 11 per la sottoscrizione e la gestione in via fiduciaria di azioni e obbligazioni F.1.1..

F.5.5., era un veicolo societario esterno a ACPR 11, cioè una società che serviva a A. _______ per determinate operazioni, come illustrato dal commissario TE 1 (verb. dib. d’appello, pag. 9). Il capitale azionario ammontava a fr. 2'500'000.- e l’azionariato era inizialmente molto diversificato. Sulla situazione al momento della commissione dei reati si dirà in seguito.

E. L’apice

Con il tempo ACPR 11, anche grazie, oltre a quelle immobiliari, ad alcune operazioni finanziarie azzeccate, quali l’appoggio all’entrata in borsa della [...]che ha reso un buon 20%, molti investitori si sono avvicinati a A. _______ ed alla sua società, tanto che essa è giunta ad amministrare, a fine anni ’80, gli averi di ben 200 clienti ed un patrimonio di circa fr. 110/120 milioni (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).

Con le sue attività di gestione patrimoniale, amministrazione immobiliare, amministrazione di società e con un ufficio tecnico e di direzione lavori proprio, il gruppo ACPR 11 è arrivato ad avere sino a 40 dipendenti.

F. Investimenti F.6.6.

A partire dal 1983 ACPR 11 ha proposto ai suoi clienti, tra le varie cose, investimenti fiduciari nella F.6.6., una società canadese del [...], con uffici nelle principali città del paese, che finanziava progetti immobiliari garantiti da ipoteche di 1° e 2° rango, prevalentemente su centri commerciali, parchi di divertimento e strutture alberghiere.

Il gruppo F.6.6. ha goduto di grande considerazione a livello internazionale sin dagli inizi degli anni ’80 ed era considerato solido ed in continuo sviluppo fino a quando, inaspettatamente, il 26 febbraio 1992 non ha chiesto una moratoria concordataria, procedura che si è poi conclusa con la pronuncia, il 9 luglio 1992, del fallimento con effetto retroattivo al 26 marzo 1992 (rapporto EFIN, AI 587, pag. 8).

Il fallimento è stato anche per ACPR 11 un fulmine a ciel sereno, F.6.6. non vi erano mai stati problemi di sorta e, soprattutto, che pochi mesi prima dello stesso aveva ricevuto un rapporto dalla società di revisione F.7.7. che ne attestava la solidità e la solvibilità.

A quel momento l’ammontare complessivo investito dai clienti ACPR 11 in fiduciari F.6.6. ammontava a circa fr. 6 Mio:

“ Sono venuto a conoscenza dell’esistenza della società F.6.6. dal signor [...] presentatomi dall’avv. [...], quest’ultimo vice presidente di F.6.6.. [...] mi è stato presentato nell’ ’82. In seguito, dopo aver esaminato attentamente la società e la sua attività (l’esame è stato effettuato da me e dai responsabili della gestione), abbiamo deciso di cominciare ad investire con dei fiduciari. Questi investimenti sono stati effettuati sull’arco di quasi 10 anni fino al fallimento della società. In questi anni, F.6.6. ha sempre regolarmente pagato gli interessi e rimborsato il capitale, con un tasso di un punto in più rispetto a quello praticato dalle banche. [...], che era un mio collaboratore commerciale, privilegiava gli investimenti su F.6.6.. Per quanto mi concerne, avevo invece una predilezione per F.1.1. perché erano clienti di questa società. Rilevo che, al momento del fallimento, la maggior parte dei clienti rimasti scoperti erano gestiti da [...], anche se poi, come responsabile della società, ho dovuto affrontarli io. Al momento del fallimento gli investimenti ammontavano ad un controvalore di circa 6 mio di franchi.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).

Essendo stato l’avv. [...] vice presidente di F.6.6. e contemporaneamente presidente di ACPR 11, parte della clientela di quest’ultima ne ha dedotto un coinvolgimento colpevole nella vicenda, tanto che sono state inoltrate delle denuncie penali nei confronti di A. _______, quindi). Nonostante esse si siano concluse con dei decreti di non luogo a procedere, il danno d’immagine per la società è stato rilevante.

Per far valere i propri diritti e cercare di recuperare il denaro perso, ACPR 11 ha convenuto in giudizio di fronte al foro canadese la società di revisione F.7.7., facendosi patrocinare dallo studio legale [...] di [...], cui si appoggiava l’avv. [...]. La causa campione si è conclusa dopo molti, troppi, anni (nell’incipit i giudici hanno premesso: “it is time to put an end to the longest running judicial saga in the legal history of Quebec and Canada”, doc. CARP L) con la sentenza del 14 aprile 2011, con la quale è stata riconosciuta la violazione dei doveri professionali e contrattuali da parte di F.7.7. nell’allestimento degli audit 1988, 1989 e 1990 nonché delle lettere di valutazione del 1991 su F.6.6. e con la quale la convenuta è stata condannata a risarcire il danno patito dall’attore.

Nell’ambito della procedura di fallimento di ACPR 11, l’imputato ha ottenuto la cessione delle pretese nei confronti di F.7.7., ad eccezione di quelle di pertinenza di ACPR 4, ma la possibilità per lui di farle effettivamente valere appare incerta:

“ A tutti i clienti abbiamo chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad avviare una causa contro la F.7.7., procedura che è tutt’ora aperta. Mi sono recato tre volte a Montreal per testimoniare. Il tutto a spese della ACPR 11. Da quanto ho saputo dall’avv. [...] e come confermato dall’avv. DI 1, si è conclusa una causa pilota che ha visto soccombere F.7.7. per cui si sono aperti gli spazi per procedere con tutte le rivendicazioni. La massa fallimentare di ACPR 11 ha ceduto a ACPR 4 la sua quota parte relativa a tali pretese ed a me quelle degli altri clienti. Il problema con il quale mi trovo confrontato è che per mancanza di mezzi finanziari non so se mi sarà possibile far valere questi diritti.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 12).

G. Investimenti in F.8.8.

L’altra vicenda che ha messo in difficoltà ACPR 11, cagionando importanti perdite finanziarie, è quella relativa all’acquisto delle azioni della F.8.8., società messinese leader mondiale nella produzione di aliscafi, quotata in borsa dal 1987.

La vicenda è stata ripercorsa con sufficiente chiarezza al dibattimento d’appello:

“ Sulla questione F.8.8. inizio col dire che ero amico di [...]e conoscente di [...]. I due fratelli che avevano ereditato dal padre il 40% ciascuno del pacchetto azionario della società leader nella costruzione di aliscafi. In seguito, [...]riuscì a convincere il fratello a farsi cedere la quota per arrivare alla maggioranza. Dopo altre piccole vendite, a [...] è rimasto il 20%. Questa quota è stata portata da noi, ACPR 11, a titolo fiduciario e inserita come proprietà di [...] nel 1990.

Ad un certo punto, nel 1991, [...] decise di uscire completamente dalla società e, a seguito di una trattativa svolta da [...] (braccio destro di [...]), ha venduto a [...] tutto il suo pacchetto azionario del 51%. Quest’ultima società ha, poi, rilevato contemporaneamente anche il 10% di [...]. [...] ha finanziato interamente l’operazione con un prestito fattole da [...] dando in garanzia i titoli F.8.8..

Sapendo che F.8.8. aveva in bilancio 70 miliardi di Lire di liquidità e contando sulla solidità della sua attività, memore dell’esperienza [...], ho deciso di acquisire sul mercato il 7% del pacchetto azionario F.8.8. e di immetterlo nel portafoglio dei clienti, esattamente come era già stato fatto per [...]. Ovviamente i clienti erano informati ed erano contenti dell’operazione.

A richiesta del PP preciso che si trattava di titoli della F.8.8. e non della F.8.8.. La gestione era tutta in mano a [...] che, ad un certo punto, ha ceduto la sua partecipazione nella [...] per un importo di 70 miliardi di Lire, atto che ha prosciugato tutta la liquidità della società. Il valore effettivo di [...] era circa un settimo dell’importo corrisposto. Saputo ciò, ci siamo subito recati da [...] per comunicare loro il nostro dissenso a quest’operazione. Con quest’ultima siamo riusciti a concludere poi un accordo per il quale, a nostra semplice richiesta, in qualsiasi momento, [...] ci avrebbe parzialmente o totalmente riacquistato le azioni F.8.8. in nostra (ACPR 11 e [...]) proprietà per l’importo di 8’750 Lire per azione a fronte di un valore di mercato tra le 6’000 e le 7'000 Lire. Questo accordo è stato concluso senza che fosse necessario procedere per vie legali. Nel contempo ci era pure stato assicurato che [...] sarebbe divenuto vice presidente della Holding, cosa poi avvenuta all’assemblea successiva. Poco meno di un anno dopo, però, viene dichiarato il fallimento della [...]. Per noi è stato come un fulmine a ciel sereno.

Per nostra fortuna [...] è stata poi acquistata dalla [... ]che ha quindi rilevato anche il contratto concluso con noi, non so se coscientemente o meno. Per il tramite del nostro avvocato di Milano, dello studio [...], abbiamo esercitato il diritto di vendita e la [...] ha chiesto un lodo arbitrale sulla questione che ha portato ad un accordo bonale in data 24 luglio 1996 in base al quale [...] ci avrebbe corrisposto un importo di 15 miliardi di Lire di cui 4 anticipati immediatamente e il resto pagando 1,1 miliardo all’anno. I 4 miliardi e la prima rata sono stati regolarmente pagati. In seguito [...] si è recata dal nostro legale annunciando il rischio di fallimento e proponendo di chiudere la vertenza con un pagamento unico di 4 miliardi a saldo. Io ero contrario ma, avendo [...] la maggioranza, mi sono dovuto chinare alla sua volontà e quindi la proposta è stata accettata. Questi importi sono confluiti sul conto ACPR 11 “Gestione” della [...] di Milano nel quale c’era una linea di credito a favore di [...] per 10 miliardi (acceso quando le azioni erano quotate in borsa ed il valore era 30 miliardi). I clienti ACPR 11 che avevano investito in [...] hanno ricevuto contabilmente la loro quota parte ma de facto i soldi sono rimasti al [...][...] di Milano, tant’è che [...]è debitore nei confronti di ACPR 11 “Gestione” per un importo di 4’250'000.- franchi. Io ho tentato di rintracciare [...]e di convincerlo a saldare il debito ma, pur avendo potuto parlargli due volte, non ci sono riuscito.”

(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 12 seg.).

H. L’inizio del declino di ACPR 11

A partire dal 1996, dopo le vicende F.6.6. e [...], che ne hanno compromesso notevolmente la nomea, ACPR 11 ha avuto un’erosione di clienti e, in pratica, oltre a non avere più capitali in gestione, si è ritrovata in una situazione di mancanza di liquidità. Per tentare di sopravvivere, ha dovuto così concentrare la sua attività sull’immobiliare e sulla gestione alberghiera:

“ Fatto sta che, dopo queste vicende, ACPR 11 si è trovata in difficoltà poiché non disponeva più della liquidità per soddisfare alcuni clienti e per rinnovare i fiduciari.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 13).

I. Le modifiche nell’azionariato F.1.1. e la destituzione di

A. _______

Come spiegato da A. _______ al processo d’appello, nel 1993 alcuni suoi clienti erano stanchi dell’operazione F.1.1., avviata ormai da dieci anni, e avevano chiesto di disinvestire per importi considerevoli (fr. 18 mio, secondo l’avv. [...], VI 12 settembre 2006, pag. 3, T9). Già confrontato con la necessità di recuperare liquidità a seguito delle perdite subite con F.6.6. e F.8.8., l’imputato si è trovato così in una difficile situazione, che ha potuto essere sbloccata grazie all’intervento dell’avv. [...], che ha preso contatto con [...], un industriale farmaceutico romano, cliente suo e del fiduciario [...], e gli ha proposto di rilevare buona parte delle posizioni in F.1.1. di ACPR 11 e di F.3.3. Interessato all’affare, questi, tramite la società [...] a lui facente capo, ha di conseguenza versato a ACPR 11 fr. 9 mio e poi, in varie tranches, ulteriori fr. 14 mio (VI 12 settembre 2006, pag. 3, T9).

L’operazione è avvenuta attraverso l’acquisto di obbligazioni zero coupons convertibili e ordinarie F.1.1. a scadenza quinquennale emesse nel 1993 (fr. 18 mio convertibili e fr. 6 mio ordinarie) e nel 1994 (fr. 6 mio convertibili e fr. 3 mio ordinarie, cfr. rapporto EFIN pag. 11, AI 587), di cui si parlerà più in dettaglio al momento dell’analisi delle singole fattispecie.

Nel 1998 vi è stata un’assemblea generale straordinaria degli azionisti di F.1.1., presieduta dall’avv. [...], alla presenza di [...] e A. _______ (doc. CARP L, all. C), in occasione della quale è stata anzitutto decisa una diminuzione radicale del capitale da fr. 60 mio a fr. 12 mio, mediante riduzione del valore nominale delle azioni da fr. 10'000.- a fr. 2'000.-. In secondo luogo, preso atto che il 3 agosto 1998 sarebbe scaduto il prestito obbligazionario ordinario zero coupons di fr. 6 mio e che alcuni investitori in obbligazioni ordinarie zero coupons scadenti il 3 agosto 1999 hanno chiesto di essere rimborsati anticipatamente, gli azionisti hanno deciso di emettere nuove obbligazioni convertibili per fr. 8'090'000.-, sottoscritte da [...]per fr. 5'950'000.- e da [...](riconducibile all’avv. [...] o altri suoi clienti) per il resto. L’imputato, viste le sue difficoltà economiche, non è stato in grado di sottoscrivere alcunché.

Alla trattanda “eventuali” [...], a nome degli azionisti da lui rappresentati, ha chiesto che fosse votata una risoluzione di principio con la quale si decideva di sostituire A. _______ nelle società partecipate con una persona di fiducia. [...]e [...] hanno accolto la proposta, mentre ACPR 11 si è opposta.

Su questo il prevenuto ha dichiarato:

“ Nel 1998 c’è stata un’assemblea di F.1.1. che ricordo essere stata molto dibattuta durante la quale è stata dapprima decisa la conversione obbligatoria di tutte le obbligazioni convertibili che sono divenute azioni, al valore di 10'000.- franchi per azione. Le obbligazioni ordinarie sono state rimborsate: quelle scadenti nel ’98 al valore di 10'000.- franchi l’una, oltre gli interessi maturati, mentre quelle che sarebbero scadute ad inizio ‘99 sono state pagate pro rata. Fatta l’operazione di conversione, il capitale era di 60 mio di franchi. Il signor [...], che curava gli interessi di [...], ha prodotto una perizia dell’arch. [...] che concludeva che il capitale F.1.1. avrebbe dovuto essere ridotto di almeno l’80% in quanto il patrimonio era, a suo dire, sovrastimato. Non so su quali basi avesse effettuato le sue valutazioni, ma ritengo che abbia dato troppo peso alle perdite dell’albergo, quindi al reddito rispetto alla sostanza. Io mi sono battuto contro questa proposta, ma purtroppo l’avv. [...] vi si è associato a [...] e quindi ho dovuto soccombere e quindi vi è stata la riduzione del capitale sociale da 60 mio a 12 mio di franchi. All’assemblea è poi stata decisa l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile di franchi 8'090'000.-. Queste obbligazioni sono poi state trasformate in azioni il 2 aprile 2001 con capitale finale di 20'090'000.-. Io non avevo un centesimo e non ho potuto sottoscrivere le azioni che sono andate in mano a [...].” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).

Ancora quell’anno 1998 l’imputato è stato estromesso dalla conduzione di F.1.1. e, in seguito, pure dalla gestione dell’albergo, sicché gli era rimasta unicamente l’amministrazione dei condominii. Ciò ha comportato un’ulteriore riduzione del personale, a 3 sole unità (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. pag. 13; VI 12 settembre 2006 di [...], pag. 4, T9).

A partire da fine 2002, poi, A. _______ ha ceduto a [...], società riconducibile a [...], la quasi totalità della sua quota F.1.1.:

“ Ho deciso, a partire dal 2003 di vendere le azioni F.1.1. a [...] perché avevo bisogno di liquidità e perché nella società non contavo più niente. A seguito dell’esito dell’assemblea del 30 luglio 1998 io sono stato escluso dalla gestione di F.1.1. che è stata assunta inizialmente dall’avv. [...]e poi da [...]. Inoltre, [...]è stata messa in liquidazione ed è stato tolto a [...]il mandato di gestione dell’albergo. Ritengo che ciò sia avvenuto in maniera non corretta. Io mi sono opposto a queste decisioni. Sono convinto che avrei avuto anche dei buoni argomenti dal punto di vista legale, ma purtroppo la mia situazione economica non mi consentiva di far capo ad un avvocato.”. (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).

L. L’intervento della [...]e la messa in liquidazione di ACPR 11

Già il 29 aprile 1997 la ACPR 11 aveva inoltrato all’allora Commissione federale delle banche (CFB, la cui attività, dal 2009, è stata rilevata dalla FINMA) un annuncio cautelativo ai sensi dell’art. 50 della Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM). In questo suo scritto ACPR 11 aveva dichiarato di non ritenersi assoggettata alla LBVM, ritenuto che essa disponeva di un mandato fiduciario per la gestione di titoli quotati, la cui maggioranza corrispondeva ad azioni della società F.8.8., sospesa dal listino della borsa di Milano.

Con scritto del 25 agosto 1997 la CFB ha informato la società che, per poter decidere, le sarebbe stato necessario conoscere il numero di clienti della società. Tali informazioni sono state fornite con uno scritto di data 24 settembre 1997, nel quale ACPR 11 ha dichiarato di gestire circa 200 clienti, di cui però solo 19 avevano investimenti in titoli quotati. Su richiesta della CFB, il 16 dicembre 1997, ACPR 11 ha specificato che i clienti per i quali essa deteneva valori mobiliari ai sensi della LBVM erano 18, mentre per gli altri essa si limitava a detenere titoli di società che svolgevano esclusivamente attività di servizio, senza acquistare o vendere valori mobiliari di alcun tipo. Sulla scorta di questi dati, a fine anno 1997, la CFB ha confermato il non assoggettamento dell’attività di ACPR 11 alla LBVM (cfr. resoconto in decisione 24.11.2004 della CFB, AI 1, pag. 2 segg.).

Dopo questa sua prima presa di posizione negativa, l’autorità federale di vigilanza sulle banche è stata chiamata nuovamente a chinarsi sulla questione dell’assoggettamento di ACPR 11 alla LBVM su segnalazione 9 novembre 2000 dei titolari della relazione n. 5034, che avevano depositato presso la società fr. 350'000.-, utilizzati per acquistare i titoli della F.1.1..

Esperite ulteriori indagini, la CFB ha accertato che, in effetti, ACPR 11 aveva in realtà negoziato valori mobiliari per più di 20 clienti, ciò che ne faceva un commerciante di valori mobiliari per conto di clienti ai sensi dell’art. 3 OBVM (AI 1, pag. 6). Inoltre, pur lasciando aperta la questione poiché non determinante ai fini dell’esito della procedura, la commissione federale, avendo constatato che la società ha utilizzato gli averi depositati dai suoi clienti per finanziare delle società immobiliari, ha ritenuto verosimile che la stessa esercitasse un’attività di tipo bancario ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (AI 1, pag. 7).

Il tutto senza mai essersi sottoposta alla necessaria procedura di ottenimento della relativa licenza.

Preso atto di dette infrazioni, del fatto che ACPR 11 non adempiva in alcun modo le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare, di quello che non era possibile sanare la situazione, nonché del fatto che una liquidazione volontaria non poteva entrare in considerazione, la CFB ha ordinato, con decisione 24 novembre 2004, lo scioglimento e la liquidazione coattiva della ditta, che - incomprensibilmente incurante di qualsiasi possibilità di conflitto d’interessi, ricordata la vertenza giudiziaria contro F.7.7. per l’operazione F.6.6.- ha affidato alla società [...]([...], creata nel 1998 dalla fusione di F.7.7. con [...]), Lugano (AI 1, pag. 11).

Il 27 aprile 2005 la CFB ha poi decretato l’apertura del fallimento (AI 10).

La messa in liquidazione e in fallimento è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 14 febbraio 2006, con la quale ha respinto i ricorsi di ACPR 11 contro le decisioni della CFB (AI 182).

La procedura di fallimento è stata chiusa solo 6 anni dopo, con decisione della FINMA del 21 settembre 2011 e la società è stata radiata dal RC il 28 settembre 2011.

M. La fine della gestione dei condominii

Dopo l’intervento della CFB del dicembre 2004, l’amministrazione dei condominii è stata assunta dalla F.4.4., in seguito sostituita dalla F.2.2..

Per finire, A. _______ ha perso anche quest’ultimo mandato di amministrazione condominiale, che i comproprietari hanno deciso di affidare all’avv. RAAP 4 il 3 novembre 2009 (AI 1, inc. 2009.10826).

N. La situazione attuale

Attualmente A. _______ si trova in una situazione molto difficile, sia da punto di vista economico, che da quello sociale. Isolato da buona parte degli amici dei tempi migliori (al processo ha dichiarato, con una certa enfasi ma comunque senza distaccarsi molto dalla realtà, di essere visto come un appestato), riesce finanziariamente a sopravvivere solo grazie all’aiuto dei parenti, che colmano i vuoti che la sua indennità AVS non riesce a coprire. L’appartamento in cui dimora è stato venduto all’asta ed egli dovrà ben presto trovarsi una nuova sistemazione abitativa, impresa che si sta rivelando più complicata di quanto si potesse ipotizzare:

“ Abito da solo in via [...] a [...], ma l’appartamento è stato venduto all’asta il [...] per cui sto cercando una nuova sistemazione in un appartamento sussidiato. Ricerca che al momento risulta difficile perché sul mercato non ve ne sono di disponibili. Ricevo, come da documentazione prodotta oggi dal mio difensore, un contributo AVS di fr. 1'650.- al quale si aggiungono circa fr. 150.- di pensione IMPS. Ho fatto richiesta per ottenere la prestazione complementare e con decisione 7 maggio 2013 mi è stata rifiutata dallo IAS. La questione è ancora pendente perché il mio legale ha fatto opposizione. Riesco a sopravvivere solo grazie all’aiuto compassionevole di mio fratello, di mio figlio e di mia sorella. Sono ancora amministratore della [...] che è la società dietro l’operazione F.8.8.. [...] non ha mai avuto nessuna attività, ma era semplicemente una holding detentrice del portafoglio di azioni F.8.8..

Non sono più iscritto all’ordine dei fiduciari cantonali. Avevo ottenuto le tre autorizzazioni, fiduciario finanziario, commerciale e immobiliare. Ho esecuzioni per circa 6 mio di franchi.

(…) Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato isolato anche da un punto di vista sociale oltre che da quello economico e lavorativo. La mia vita all’interno del condominio è molto difficile.

(…) A domanda dell’avv. RAAP 4 rispondo che non mi sono trasferito prima dall’appartamento in cui vivo, che riconosco essere sproporzionato rispetto alle mie esigenze, perché con le scarse entrate su cui posso contare non mi era e non mi è, come dimostrano i fatti, possibile trovare una soluzione abitativa.”

(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. pag. 2 seg.)

A. _______ è incensurato.

III. Inchiesta penale e sentenza di primo grado

  1. Il 28 febbraio 2005 la CFB ha sporto denuncia penale nei confronti di A. _______ per i titoli di amministrazione infedele, art. 158 CP, omissione della contabilità, art. 166 CP, disobbedienza a decisione dell’autorità, art. 292 CP, e carente diligenza in operazioni finanziarie, art. 305 ter CP.

Fondamentalmente, alla base della decisione di segnalazione vi è stata la constatazione da parte di [...] dell’esistenza di estratti conto di clienti ACPR 11, dai quali risultava che presso la società era stato depositato l’importo di fr. 70'388'769.- e che la stessa, oltre a ciò, deteneva, in proprio nome ma per conto di clienti, valori mobiliari non quotati per fr. 13'532'051.- e valori mobiliari quotati per fr. 82'699.-. La presenza di tali capitali, tuttavia, non risultava né dai bilanci di ACPR 11 per il 2003 e 2004, né dagli estratti delle relazioni bancarie conosciute intestate alla ditta (AI 3).

La procedura che ne ha fatto seguito ha necessitato l’intervento dell’équipe finanziaria del Ministero pubblico, incaricata dal magistrato inquirente di esperire indagini in merito agli averi dei due grossi clienti che hanno denunciato la situazione: ACPR 4, per i conti [...], [...], [...], [...], [...], e [...], [...].

Il rapporto stilato dagli esperti dopo attento e laborioso esame della documentazione ha consentito di accertare non solo l’esistenza di irregolarità nella gestione degli averi riconducibili ai clienti summenzionati, tali da indurre a ritenere dati gli estremi della commissione di reati a loro danno, ma pure quella di altri delitti commessi nei confronti di ulteriori persone che avevano affidato denaro alla società dell’imputato.

Sulla scorta del referto peritale è stato così allestito l’atto d’accusa del 20 dicembre 2010.

Con sentenza 19 aprile 2012 (inc. 72.2010.150) la Corte delle assise criminali, chinatasi sulla fattispecie, ha sostanzialmente confermato le imputazioni proposte dalla pubblica accusa, dichiarando A. _______ autore colpevole di appropriazione indebita aggravata, appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti, per i fatti descritti nell’AA, prosciogliendolo unicamente dall’imputazione di falsità in documenti per quelli indicati al punto n. 4.8. dello stesso.

La pena è stata fissata in 2 anni e 9 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni in ragione di 27 mesi, mentre per i restanti 6 mesi è stata ordinata l’espiazione. Inoltre, come menzionato in precedenza, è stato posto a suo carico un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- e € 837'746.-.

  1. Come riportato nei considerandi introduttivi, il nuovo patrocinatore di difesa ha chiarito che l’impugnazione verte unicamente su alcuni aspetti della sentenza, mentre non sono contestate le condanne per buona parte delle fattispecie di cui A. _______ è stato ritenuto colpevole.

In relazione all’accusa di cui al punto n. 1.2. AA, preso atto che già in occasione dell’interrogatorio del prevenuto al processo di primo grado il PP ha corretto la data di commissione del reato da 9 novembre 1998 a gennaio 2000, la difesa ha precisato di non opporsi a tale modifica nonostante la sentenza impugnata riprenda ancora il dato errato.

Con riferimento all’atto d’accusa, che riporta in maniera più dettagliata i fatti imputati al prevenuto rispetto al dispositivo della decisione della Corte delle assise criminali, sono così da considerarsi passati in giudicato e dunque non più da approfondire i seguenti reati:

“1. Appropriazione indebita aggravata siccome commessa nella sua qualità di gerente di patrimoni,

per avere,

(…) allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto

agendo per il tramite della società di gestione patrimoniale ACPR 11, nel frattempo dichiarata fallita dall'allora Commissione federale delle banche, di cui era amministratore unico, agendo di fatto quale dominus dirigenziale ed operativo della società,

impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da clienti, segnatamente:

1.1. in relazione al cliente titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...] e [...], che, nel periodo [...], gli aveva affidato in gestione averi patrimoniali al netto dei rimborsi pari ad un controvalore di fr. 6'931'441.44, investiti:

  • in prestiti fiduciari alla società F.6.6., in relazione al quale il cliente ha riportato la perdita integrale dell'investimento per un controvalore di fr. 2'114'936.65;

  • in prestiti obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1.;

  • nell'acquisto delle PPP [...] e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9, acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;

  • nell'acquisto delle PPP [...]e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9, acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;

  • nell'acquisto di azioni della società F.8.8., dal valore azzerato a seguito del fallimento della società;

  • in investimenti fiduciari presso diverse banche,

1.1.1. nel periodo agosto 1998 - gennaio 2000, distratto il rimborso che spettava al titolare delle predette relazioni di complessivi fr. 1'029'566.-, relativo al prestito obbligazionario 1994-1999 F.1.1. pervenuto sui conti della ACPR 11 (fr. 983'114.- il 31 luglio 1998 sul conto 259.721.016 rubrica Raccolta e fr. 46'452.- il 10 agosto 1998 sul conto n. 101'059 della Banca [...]), utilizzando i fondi distratti nella misura di fr. 670'869.50 per rimborsare altri clienti e, per la parte restante, per far fronte al pagamento di spese della ACPR 11

1.1.2. in data 21 maggio 2003 venduto il certificato azionario n. [...] di 312 azioni F.1.1. di proprietà del titolare delle suddette relazioni alla [...] per Il prezzo di fr. 600'000.-, incassato a contanti, danneggiando il patrimonio del cliente almeno per tale importo;

1.2. in data 9 novembre 1998 (recte gennaio 2000), messo a pegno indebitamente presso la Banca [...] a garanzia di un credito lombard di fr. 2'960'000.- concesso a ACPR 11, il deposito titoli di quest'ultima, composto per il 95% da azioni [...], detenute a titolo fiduciario per conto della cliente M.D. ([...]), ritenuto che, a seguito del deterioramento della situazione finanziaria di ACPR 11, il 9 ottobre 2000 la Banca Popolare di Sondrio ha escusso il pegno, vendendo le 26'000 azioni [...] della suddetta cliente, danneggiando in tal modo il patrimonio della cliente per almeno € 837'746.35,

atteso che, nel marzo 2005, la cliente ha percepito un risarcimento parziale di CHF 410'000.-;”

“1.6. nel corso dell'anno 2000, distratto le liquidità dei clienti [...] e [...] per complessivi CHF 733’017.-, ritenuto che, durante l'interrogatorio del 28 agosto 2002 dell'accusato davanti all'allora PG Marcellini dipendente dalla denuncia presentata dai clienti, nell'intento di occultare le malversazioni, egli ha dichiarato falsamente che i fondi sarebbero stati depositati su un conto intestato a ACPR 11 presso UBS SA, versando agli atti il falso estratto bancario descritto al punto n. 4.5;”

“2. appropriazione indebita

per avere,

(…)

nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10, per il tramite delle società di cui era azionista unico, amministratore e dominus dirigenziale ed operativo, ovvero di ACPR 11 (decretata fallita il 27 aprile 2005), rispettivamente di F.4.4. (dichiarata fallita il 13 giugno 2008) e [...](decretata fallita il 9 settembre 2010),

allo scopo di procacciare a sé e alle predette sue società un indebito profitto,

impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati, segnatamente:

2.1. nel periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi CHF 36'347.- a lui affidate dai comproprietari del condominio ACPR 9 per il fondo di rinnovamento,

2.2. nel periodo 2005 - ottobre 2009, per aver distratto gli anticipi sulle spese condominiali, corrisposti dai comproprietari del condominio ACPR 9 per complessivi CHF 89'048.-, destinandoli nella misura di CHF 37'985.- a favore di ACPR 11, nella misura di CHF 18’273.- a favore di F.4.4. e per la parte restante a favore di F.2.2.,

2.3. nel periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi CHF 79'733.- versate dai comproprietari del condominio ACPR 10 per il fondo di rinnovamento,

impiegando in tal modo indebitamente la somma complessiva di CHF 205'128.-, di cui CHF 125'395.- in danno del condominio ACPR 9 e CHF 79’733.- in danno del condominio Il ACPR 10;”.

IV. L’appello dell’imputato e quello del PP

  1. Con la dichiarazione d’appello e le precisazioni che vi hanno fatto seguito dopo il cambiamento di difensore, l’imputato ha chiarito di:

· non contestare il reato di cui al punto n. 1.2. dell’AA ma di mettere in dubbio gli accertamenti circa il danno cagionato;

· contestare la punibilità per i reati di cui ai punti n. 1.3.-1.5. dell’AA limitatamente alla cartella ipotecaria di [...], cioè del cliente ACPR 1, per carenza degli estremi soggettivi del reato;

· contestare i punti n. 1.7. e 1.8. dell’AA, con l’eccezione del cliente [...], poiché si tratta di azioni F.1.1. che erano in sua legittima disponibilità economica;

· contestare la fattispecie di cui al punto n. 3.1. dell’AA limitatamente al calcolo dell’entità economica del reato, che per il punto n. 3.1.1., da fr. 1’450'000.- va ridotta a 1'185'000.- e, per il punto 3.1.2., da fr. 650'000.- a fr. 33'549.-, cioè il corrispettivo dei clienti [...] (per tutti i suoi conti) e [...]. Prima di tutto ciò, nondimeno, va verificata la prescrizione per entrambi i reati, i quali sono soggetti alle regole precedenti la modifica legislativa del 2002;

· non contestare nei fatti il punto 3.2. dell’AA, riservandosi di valutare se esiste effettivamente un danno per i condomini, poiché i loro diritti nei confronti dei proprietari morosi non gli sembrerebbero essere stati annullati dalle cosiddette “compensazioni”, la cui ammissibilità doveva essere palese per tutte le parti coinvolte e non solo per A. _______;

· contestare la rilevanza penale della fattispecie di cui al punto n. 4.1. dell’AA, non essendo stata allestita nessuna falsa attestazione a firma M.P.P.;

· chiedere di considerare, nella commisurazione della pena e nella valutazione degli aspetti soggettivi dei reati, gli sforzi di risarcimento fatti da A. _______, nonché le controindicazioni che si sarebbero manifestate alla messa in fallimento di ACPR 11, viste le importanti posizioni creditorie aperte in Canada nei confronti dei revisori di F.6.6., il credito risarcitorio ipotizzato nei confronti dell’avv. [...]e in Italia i crediti per la vertenza F.8.8., messe in pericolo da comportamenti sbrigativi, inaccettabili e costosissimi dei liquidatori di ACPR 11 nominati dalla allora CFB;

· chiedere una sensibile riduzione della pena detentiva, da sospendere integralmente;

· chiedere modifiche dei punti della sentenza relativi alle pretese risarcitorie degli accusatori privati, alla ripartizione del risarcimento compensatorio, alle confische e devoluzioni, nonché al sequestro conservativo.

  1. Il procuratore pubblico ha invece postulato l’aumento della pena detentiva a 3 anni, da espiare.

L’appropriazione indebita di cui al punto n. 1.2. AA

  1. Questo reato di per sé non è contestato, avendo il prevenuto accettato la condanna. Tuttavia, a mente della difesa, l’indicazione della fattispecie sarebbe errata in relazione alla quantificazione del danno, che a suo avviso non sussisterebbe: la quotazione delle azioni [...]al momento della vendita era notevolmente inferiore a quella considerata nell’AA, sicché dalla vendita sarebbero stati incassati molto meno dei € 837'746.35 per cui il risarcimento di fr. 410'000.- effettuato nel 2005 coprirebbe integralmente lo scoperto.

Si tratta di un’argomentazione nuova, che non era stata avanzata di fronte alla Corte di primo grado dai precedenti difensori di A. _______.

Da quanto asserito dall’accusa, le azioni [...] sarebbero state vendute in due tranches da 13'000 azioni l’una il 9 ottobre 2000 ed il 20 novembre 2000 dalla Banca [...], con un ricavo di € 837'746.35, cioè ad una quotazione media di circa € 32.22.

Le tabelle fornite dalla difesa (doc. CARP LXXIV, doc. 2 e 3) attestano una quotazione a fine gennaio, dopo un mese dall’entrata in borsa della società, di € 25/26 (doc. CARP L, all. E). A suo dire, non vi sarebbero agli atti dati precisi circa il valore delle azioni al momento della loro vendita.

Tale argomentazione non può essere condivisa. In effetti, grazie ad una analisi più approfondita della documentazione presente nell’incarto - ritenuto che nell’aprile del 2000 c’è stato uno stock split 10 a 1 per cui dalle 3000 azioni si è passati a 30'000 - è possibile individuare i giustificativi delle due vendite (rapporto EFIN, all. 53, plico C, AI 587), i quali - ancorché non di facile lettura - attestano che le vendite sono avvenute ad un valore unitario di borsa di € 30.95 la prima (per complessivi € 402'350.-, da cui poi sono state dedotte le spese) e di € 34.111 la seconda (per € 443'451.19, lordi).

Di conseguenza non si può che giungere alla conclusione che la quantificazione del danno effettuata in prima sede e dalla pubblica accusa sono corrette.

Le contestazioni avanzate dal prevenuto non possono pertanto trovare spazio alcuno e la decisione di primo grado su questo punto deve essere considerata ineccepibile.

L’appropriazione indebita aggravata delle cartelle ipotecarie di cui ai punti n. 1.3.- 1.5.

  1. Il reato prospettato nell’AA ai punti 1.3. – 1.5. concerne l’indebita messa a pegno di tre cartelle ipotecarie di clienti:

“1.3. nel corso del mese di luglio 2000, poiché ACPR 11 presentava sorpassi rispetto al valore di anticipo sul credito lombard di cui al punto n. 1.2., e la Banca richiedeva garanzie supplementari, indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate fiduciariamente presso ACPR 11:

  • cartella ipotecaria lI grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella Ipotecaria Il grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

1.4. il 19 dicembre 2000, mediante convenzione sottoscritta con la cliente M.D., che vantava un credito nei confronti di ACPR 11 per il rimborso di 26'000 azioni [...](messe indebitamente a pegno dall'accusato nelle circostanze descritte al punto n. 1.2.), 2000 azioni Sharp e 1000 azioni [...], indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo fiduciario presso ACPR 11:

  • cartella ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] dei Comune di [...])

danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

1.5. il 10 marzo 2005, mediante convenzione sottoscritta con [...] a garanzia di un mutuo di CHF 1'000'000.- (utilizzato nella misura di CHF 410'000.- per il risarcimento della cliente M.D. nelle circostanze indicate al punto n. 1.2.), indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo fiduciario presso ACPR 11:

  • cartella ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])

danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio”.

  1. Anche in questo caso il prevenuto ha riconosciuto i fatti dal punto di vista oggettivo e, almeno in relazione alla cartella ipotecaria di pertinenza del cliente ACPR 4, anche da quello soggettivo.

In relazione alla messa a pegno della cartella ipotecaria del cliente [...], l’imputato ha eccepito essere stato vittima di un errore (errore di diritto), trovandosi tale carta valori nella sua cassaforte unitamente alle altre delle quali poteva disporre. Al dibattimento ha tuttavia asserito che tale pecca deve essere a lui addebitata e ha pertanto accettato la condanna.

Per la cartella ipotecaria del cliente [...], per contro, ha sollevato l’eccezione di mancanza di intenzionalità. A suo avviso egli si era ritenuto legittimamente in diritto di disporre della stessa in quanto il cliente era un debitore moroso che l’aveva precedentemente concessa in garanzia per i pagamenti dei canoni leasing relativi all’acquisto di due Mercedes effettuato dalla sua società, [...], e finanziati dalla [...].

  1. Poiché, de facto, l’unica contestazione concretamente sollevata concerne la condanna per l’appropriazione commessa sulla cartella di [...], ci si limita qui ad analizzare soltanto questa fattispecie.

In prima sede, la Corte ha confermato le condanne per i reati commessi con tale carta valori, avendo concluso che la tesi difensiva avanzata dall’accusato non era stata in alcun modo suffragata da prove (sentenza impugnata, pag. 23 seg. 9).

Nel suo appello, A. _______ ha ricordato che già il 12 giugno 2008 aveva prodotto documentazione attestante la concessione dei prestiti leasing e la messa a garanzia degli stessi di 48 azioni della ACPR 8 e della CI gravante la PPP [...](AI [...]) e che quindi, contrariamente a quanto preteso nella sentenza della Corte delle assise criminali, la posizione debitrice del cliente era già stata documentata in corso di istruttoria. Essendosi trovato il cliente in questione in arretrato con i pagamenti sia dei contributi condominiali che delle rate leasing ed essendo [...]fallita il 7 maggio 1996, egli era dunque legittimato a disporne liberamente.

Al processo d’appello, sulla questione, l’imputato ha dichiarato:

“ Il signor ACPR 1, cioè [...], era un cliente che aveva sottoscritto una partecipazione ai ACPR 8 utilizzando la società [...]. Successivamente ACPR 1acquistò due Mercedes facendo capo ad un leasing presso [...]e utilizzando la sua società [...]. Poiché non dava sufficienti garanzie gli è stato chiesto di mettere a garanzia del credito leasing la sua partecipazione alla società ACPR 8. Il signor ACPR 1ad un certo punto sparì dalla circolazione e non pagò più nulla divenendo quindi nei confronti di [...]creditore moroso. Ricordo che ACPR 1ebbe due o tre incontri con l’avv. [...]nei confronti del quale si era addirittura dichiarato creditore senza fare cenno al suo debito con [...]. Questo debito era superiore al valore della partecipazione in ACPR 8. Trascorso molto tempo l’avv. [...], prendendo atto che l’incasso del leasing era impossibile, mi consigliò di realizzare il pegno e di saldare lo scoperto. Ciò venne fatto da F.3.3. che diede i soldi a ACPR 11 che li trasferì a [...]rimborsando il credito. F.3.3. si ritrova in mano il certificato azionario e la cartella ipotecaria. Solo in un secondo tempo mi fu detto dal PP che questo modo di agire non era proceduralmente legalmente ineccepibile e che si sarebbe dovuti passare per il tramite dell’UEF. Dal punto di vista economico si è comunque rivelato efficace. Io ho seguito quanto consigliatomi dall’avv. [...]. Avendo un legale non mi sono posto il problema.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 16).

Quello costituito con la dichiarazione 7 maggio 1991 del cliente [...](AI 388), la cui autenticità non è stata contestata, rappresenta un pegno mobiliare ai sensi degli art. 884 segg. CC. A norma di legge, la realizzazione di un pegno manuale può avvenire attraverso esecuzione in via di realizzazione del pegno, art. 891 CC e art. 41 LEF in relazione con art. 151 segg. LEF, oppure con una realizzazione a trattative private (Thomas Bauer, BSK ZGB II, 4 ed., art. 891, n. 19 segg.). Presupposto per poter svolgere quest’ultima procedura è l’esistenza di un accordo tra debitore e creditore.

E’ nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi del pegno in difetto del pagamento, art. 894 CC.

E’ indubbio che la dichiarazione 7 maggio 1991 non costituisce un’autorizzazione a procedere alla realizzazione a trattative private della cartella ipotecaria.

A. _______, rispettivamente le società da lui amministrate, non aveva quindi alcun diritto di disporre del bene mobile affidato. L’averlo fatto nelle tre circostanze summenzionate costituisce un’appropriazione indebita.

L’accusato non ha mai sostenuto, se non al dibattimento d’appello, di aver agito poiché così consigliato dall’avv. [...]. Già per ciò solo questa tesi non appare credibile.

Ma anche se così fosse, non si può riconoscere al prevenuto un errore sull’illiceità del suo agire ex art. 21 CP.

In effetti, la giurisprudenza ha già più volte avuto modo di chiarire che non è possibile sollevare l’errore in diritto quando l’autore ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento (STF 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, consid. 3.1. e cit). Detto altrimenti, l’eccezione può avere successo solo se anche una persona mediamente coscienziosa e scrupolosa, nelle stesse circostanze e con le stesse conoscenze dell’autore, avrebbe potuto sbagliarsi.

Nel caso in esame, A. _______ aveva conoscenze sufficienti per sapere o dover sapere che un pegno manuale non può automaticamente finire nelle mani del creditore qualora il debitore cada in mora e non vi siano più possibilità d’incasso dello scoperto. Egli, laureato in economia e commercio, ha ottenuto nel 1984 l’autorizzazione cantonale di fiduciario finanziario, commercialista ed immobiliare. Inoltre, già dal 1978 aveva avviato la grossa operazione immobiliare del complesso [...].

Essendo stata l’emissione di cartelle ipotecarie ed il loro utilizzo “pane quotidiano” della sua attività professionale da molto tempo, al momento della commissione dei reati in discussione (che, non va dimenticato, è avvenuta per la prima volta nel 2000, ma per l’ultima nel 2005), ed essendo stato il prevenuto in possesso di ottime credenziali professionali, non è pensabile che egli non fosse a conoscenza dei rudimenti della realizzazione dei pegni manuali. Se anche, dunque, fosse stato consigliato erroneamente da un giurista, egli avrebbe dovuto accorgersi dello sbaglio o quantomeno rendersi conto che era necessario procedere ad ulteriori verifiche. L’errore in diritto, semmai vi è stato, sarebbe stato per lui sicuramente evitabile.

Di conseguenza, anche per la messa a pegno della cartella [...], sono dati gli estremi per una condanna per appropriazione indebita.

L’appropriazione indebita aggravata di cui ai punti n. 1.7. e 1.8 dell’AA

  1. Il procuratore pubblico, con l’atto d’accusa, punti n. 1.7. ed 1.8., ha postulato la condanna di A. _______ per il titolo di appropriazione indebita aggravata per avere, il 1. dicembre 2003, venduto alla [...] il certificato azionario n. [...]di 180 azioni della F.1.1. - 100 delle quali di proprietà del cliente F.5.5., 27 del cliente [...], 39 di quello [...]e 14 di quello [...] - al prezzo a contanti di fr. 350'000.-, ed il certificato azionario n. [...]di 143 azioni della F.1.1. - 40 delle quali di proprietà di F.5.5., 12 del cliente [...]e 91 di quello [...]- per un prezzo a contanti di fr. 286'000.-, senza che questo denaro venisse ripartito tra gli aventi diritto, avendo in questo modo danneggiato il patrimonio dei clienti.

Come accennato, il prevenuto riconosce l’appropriazione indebita solo con riferimento alle quote del cliente [...], mentre per il resto sostiene di aver agito poiché legittimato a disporre dei titoli: F.5.5. era una società praticamente in mano a lui; [...] è stato rimborsato e non ha mai avanzato pretese; [...] e [...] sono clienti che avevano ceduto le loro azioni a F.3.3. a titolo oneroso tempo prima del gennaio 2003 e che erano stati dunque integralmente rimborsati.

Su questo punto, la sentenza impugnata, accertando la colpevolezza di A. _______, si è così espressa:

“(…) La vendita dei certificati azionari risulta dal rapporto EFIN (Al 587, pag. 49 e 50), ma in sede d'inchiesta la fattispecie non è stata compiutamente chiarita con l'accusato. Sottopostagli per la prima volta il 15 gennaio 2010 (V 16), egli si è avvalso della facoltà di non rispondere (pag. 7) e solo alla fine del verbale 22 aprile 2010 il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa al prevenuto per il motivo di queste due vendite (V 17, pag, 7).

Al dibattimento il prevenuto ha ammesso le vendite dei titoli (ed evidentemente anche di non avere consegnato denaro ai titolari indicati nell'atto di accusa), ma ha contestato la loro attribuzione ai singoli clienti così come indicata nell'atto di accusa e poc'anzi trascritta, così come ha contestato, almeno parzialmente, l'esistenza di un obbligo di risarcimento, e con ciò, di conseguenza, la natura indebita dell'appropriazione (verbale d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato, pag. 2):

“… sui punti 1.7 e 1.8 dell’AA ritengo che il prezzo incassato avrebbe dovuto essere pagato al solo [...] in quanto le 14 azioni di [...] sono tuttora esistenti (fanno parte del certificato di 26 azioni di cui si è detto stamane). [...], [...] e [...] hanno effettuato una cessione in favore di F.3.3. a titolo oneroso. Mentre che per quanto riguarda le azioni F.5.5., contrariamente a quanto avevo dichiarato nel verbale 4 aprile 2006 (V4, p. 3) affermo oggi che F.5.5. apparteneva per intero a F.3.3. e non solo per I'88%''.

Da questa dichiarazione dell'accusato si evince quanto meno l'ammissione dell'appropriazione commessa in danno del cliente [...], mentre che per il resto il prevenuto non può essere seguito laddove da un lato (per il cliente [...]) revoca in dubbio l'attribuzione delle azioni ai singoli clienti fatta dall'EFIN dopo minuzioso lavoro di ricerca (Al 587, pag. 52-55) e d'altro canto invoca a proprio favore l'esistenza di pregressi accordi di cessione delle azioni in questione con taluni clienti ([...], [...]e [...]) senza però fornire alcuna prova del suo dire.

In una simile situazione, a fronte oltretutto di un accusato privo di credibilità per avere reiteratamente mentito, la Corte non ha ravvisato nelle argomentazioni difensive motivo per discostarsi dagli accertamenti peritali, in base ai quali il comportamento del prevenuto deve essere qualificato come illecito, costitutivo dell'ascritto reato di appropriazione indebita aggravata.

La Corte nel valutare la portata di questa imputazione ha comunque tenuto conto, ridimensionandone notevolmente la portata, del fatto che F.5.5. era soggetto indirettamente riconducibile, almeno economicamente, all'accusato medesimo, ciò che non toglie comunque la qualità di illecito all'atto di appropriazione commesso in danno di un'entità giuridicamente di per sé stante, della cui formale esistenza non si può fare astrazione.”

(sentenza impugnata, pag. 27 seg.).

  1. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo la norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2).

Sussiste appropriazione indebita aggravata ed il colpevole è punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione sino al 31 dicembre 2006), allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22 consid. 1b), o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV 182 seg.), art. 138 cifra 2 CP.

Sotto l’aspetto oggettivo dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, p. 206 e ss).

Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011, consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF 118 IV 34; DTF 106 IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49).

Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 45). L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio, riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Basler Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).

L’azione punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidatagli. Ciò significa che l’autore deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene, almeno temporaneamente. Queste intenzioni devono essere espresse, anche per atti concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97). Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede semplicemente ad una restituzione della cosa entro i termini oppure non si rispettano le condizioni poste dal proprietario.

Si può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In questo senso è data appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).

Trattandosi di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP - che come accennato, per loro natura, una volta trasferiti ad una terza persona diventano parte del suo patrimonio per mescolanza, anche se di fatto essa non è titolare del diritto su di loro, per cui, non è ipotizzabile un atto di appropriazione fisica come per gli oggetti mobili - occorre, affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo abbia impiegato, senza averne il diritto, a proprio profitto o a profitto di un terzo, i valori patrimoniali affidati. L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle istruzioni impartite.

L’elemento caratteristico di questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 1.3.; DTF 121 IV 23 consid. 1c).

Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore (Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).

  1. Dal profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).

Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta Ersatzbereitschaft; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

Il presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; DTF 81 IV 128 consid. 2).

Determinante per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se la stessa era oggettivamente ammissibile. Ciò che è risolutivo è unicamente sapere quali fossero le sue intenzioni al momento dell’appropriazione.

In questo contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. A far stato è solo la coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento. Se essa manca poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi vedere riconoscere l’errore sui fatti, art. 13 CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a).

L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.

  1. Nel caso che ci occupa, può considerarsi accertato e non contestato che A. _______, agendo in seno a ACPR 11, ha utilizzato, con il loro consenso, parte del denaro affidatogli dai propri clienti per investimenti in prestiti obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1..

Come accennato in precedenza, questa società, negli anni 1993 e 1994, ha in effetti emesso 4 prestiti obbligazionari zero coupons, due dei quali ordinari, per complessivi fr. 9'000'000.-, e due convertibili, per complessivi fr. 24'000'000.-, acquistati sostanzialmente da due gruppi di investitori: uno facente capo a ACPR 11 ed uno all’avv. [...].

Per meglio comprendere cosa fosse F.1.1. ed in quale contesto il prevenuto si è mosso, appare opportuno riprendere uno stralcio della deposizione 26 gennaio 2007 di [...], dipendente di ACPR 11 dal 1983 al 1999 (pag. 3, V8):

“ Nel momento in cui sono entrato in ACPR 11 l’operazione [...] era già partita. Si stavano costruendo i primi condomini. Credo che la residenza ACPR 9 fosse già stata terminata, perché sin dall’inizio sono andato ad abitare in un appartamento di questa residenza. Sono state poi completate le altre due residenze: [...] e [...], nonché i due hotel ([...]e [...]). Ai clienti è stato proposto l’acquisto di appartamenti nelle tre residenze, senza intestazione formale a Registro Fondiario, bensì mediante assegnazione di certificati azionari della società proprietaria nonché attribuzione di cartelle ipotecarie gravanti le singole PPP. Mentre nelle residenze [...]e [...] i sottoscrittori abitavano direttamente l’appartamento loro assegnato, nella residenza ACPR 9, vista anche la diversa tipologia di appartamenti, quasi tutti gli appartamenti assegnati venivano poi locati per conto del cliente sottoscrittore; ACPR 11 gestiva direttamente l’affittanza.

(…) So che F.1.1. è la società holding a capo delle varie società proprietarie dell’operazione immobiliare [...]. Non sono in grado di dire nulla di più preciso rispetto a F.1.1.. Mi viene chiesto se sono a conoscenza del fatto che F.1.1. aveva emesso delle obbligazioni convertibili e rispettivamente obbligazioni ordinarie.(…) Sapevo che erano state emesse ma non conoscevo né il rendimento né il funzionamento. (…) Sapevo, dall’esame delle singole posizioni dei clienti, che taluni di loro avevano in portafoglio obbligazioni F.1.1..”.

All’interno di ACPR 11 i certificati azionari non sono stati mai attribuiti ufficialmente ai singoli clienti; ogni volta che ACPR 11 riceveva una richiesta da uno di loro di consegnare azioni F.1.1. detenute fiduciariamente, veniva assegnato un certificato azionario contenente il numero di azioni corrispondente oppure si procedeva allo splitting di un certificato esistente (rapporto EFIN, pag. 30 e pag. 53, AI 587).

A seguito della conversione dei prestiti obbligazionari ai clienti ACPR 11 denominati [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] e [...] sono state consegnate, nelle mani della società, complessivamente 1'050 azioni di F.1.1., corrispondenti ad un capitale di fr. 10'500'000.- (rapporto EFIN, pag. 37, AI 587).

Parallelamente, altre 700 azioni F.1.1., per il corrispettivo di fr. 7'000'000.- sono state depositate fiduciariamente sul conto F.3.3. presso la ACPR 11. Di questo gruppo fanno parte i clienti [...], [...], [...]e [...](rapporto EFIN, pag. 39, AI 587).

Di questi, che interessano per la presente procedura sono i clienti F.5.5., che aveva diritto a 171 azioni, avendo acquistato obbligazioni convertibili per fr. 1'710'000.-, [...], per 12 azioni (in cambio di fr. 120'000.-), [...]per 27 azioni (fr. 270'000.-), [...] per 14 azioni (fr. 140'000.-) e [...]per 143 azioni (fr. 1'430'000.-).

  1. Parte di queste azioni sono state restituite ai rispettivi aventi diritto, così che, al 30 giugno 2002, delle 1'750 azioni dei clienti ACPR 11, solo 821 restavano ancora fisicamente nelle mani della società (rapporto EFIN, pag. 41, AI 587).

I magistrati inquirenti hanno potuto accertare che, oltre alle consegne di titoli F.1.1. ai clienti ACPR 11, sono state effettuate delle vendite di una parte di essi a terzi (cfr. tabella a pag. 45 rapporto EFIN, AI 587). Le 5 vendite sono state concluse tra A. _______ (venditore) e la società ..., rappresentata dal dott. [...](rapporto EFIN, pag. 48 e allegato 30 allo stesso, AI 587). Tra di esse ve ne sono due nelle quali sono stati rilevati gli estremi dell’appropriazione indebita.

La prima di queste è avvenuta in data 29 gennaio 2003 ed ha avuto per oggetto il certificato azionario n. 60 al portatore, relativo a 143 azioni al portatore di F.1.1. di proprietà dei clienti ACPR 11 F.5.5. (40 azioni), [...](12 azioni) e [...] (91 azioni). Il prezzo concordato è stato di fr. 2'000.- cadauna, per complessivi fr. 286'000.-, versati sul conto di ACPR 11 il 31 gennaio 2003 (rapporto EFIN, allegato n. 30, AI 587).

La seconda, conclusa il 2 dicembre 2003, riguardante il certificato azionario al portatore n. 87, concernente 180 azioni al portatore di F.1.1. di proprietà dei clienti F.5.5. (100 azioni), [...](27 azioni), [...](39 azioni) e [...](14 azioni), sempre al prezzo unitario di fr. 2'000.-, per un totale di fr. 360'000.-, versati il 3 dicembre 2003 sul conto di ACPR 11.

Il motivo della cessione a titolo oneroso delle azioni è stato così illustrato:

“ Ho deciso, a partire dal 2003 di vendere le azioni F.1.1. a [...] perché avevo bisogno di liquidità e perché nella società non contavo più niente.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).

Le alienazioni onerose delle azioni sono avvenute sulla scorta di due contratti scritti, entrambi contenenti, alla lett. c delle premesse, la precisazione

“ Il dott. A. _______ dichiara di essere proprietario di questi titoli e di poterne quindi liberamente disporre senza alcun vincolo né limitazione.” (rapporto EFIN, allegato 30, AI 587).

  1. In merito a queste vendite, il prevenuto ha avuto modo di precisare:

“ Faccio notare che il rimborso delle obbligazioni anticipatamente fu fatto su delibera assembleare degli azionisti nella quale la maggioranza votò per la conversione anticipata. Faccio altresì rilevare che ACPR 4 aveva espresso, prima di non farsi più vivo per alcuni anni, di incrementare l’investimento F.1.1. in quanto espresso in CHF mentre gli investimenti F.6.6. erano in altre divise. A seguito dell’abbattimento di capitale delle azioni F.1.1. l’importo di competenza del gruppo ACPR 4 era pari a CHF 600'000.-. Il signor TE 1 sostiene che le azioni del gruppo ACPR 4 siano state cedute il 21 maggio 2003 a ... per conto dell’azionista di maggioranza, mentre io ricordo di aver ceduto alla [...]solo azioni appartenenti a F.3.3.. A mio parere tutti i clienti azionisti della F.1.1. sono stati rimborsati (ovviamente ad eccezione di ACPR 4) o hanno ricevuto le azioni di loro spettanza.

(…) Per quanto riguarda le vendite a [...]prendo atto delle date e degli importi delle azioni F.1.1. cedute così come ritengo che le 32 azioni attualmente presso il Ministero pubblico appartengano in quanto a 31 azioni alla F.5.5. e 1 al gruppo ACPR 4. Per quanto riguarda l’attribuzione delle azioni cedute, salvo ovviamente quelle attribuite a ACPR 4, le altre sono attribuite a F.3.3. in quanto ripeto tutti gli altri azionisti sono stati o rimborsati o hanno ricevuto le azioni di loro pertinenza.” (VI 22 aprile 2010, pag. 6, VI 17).

Al dibattimento di primo grado, A. _______ si è così espresso:

“ sui punti 1.7. e 1.8. dell’AA ritengo che il prezzo incassato avrebbe dovuto essere pagato solo a [...] in quanto le 14 azioni di [...] sono tutt’ora esistenti (fanno parte del certificato di 26 azioni di cui si è detto stamane). [...], [...] e Attila hanno effettuato una cessione in favore di F.3.3. a titolo oneroso. Mentre che per quanto riguarda le azioni F.5.5., contrariamente a quanto dichiarato nel verbale 4 aprile 2006 (V4 p. 3) affermo oggi che F.5.5. apparteneva per intero a F.3.3. e non solo per l’88%.”

(verbale di interrogatorio di prima sede dell’imputato, pag. 2).

Il referto EFIN chiarisce che alla [...] sono stati venduti certificati azionari in 5 occasioni, e meglio, il 13 dicembre 2002 quello n. 61 per 54 azioni, il 21 gennaio 2003 il n. 63 di 100 azioni, il 29 gennaio 2003 il n. 60 di 143 azioni, il 21 maggio 2003 il n. 86 di 312 azioni e il 2 dicembre 2003 il n. 87 di 180 azioni (pag. 45 e segg., AI 587).

  1. Essendo per lo meno riconosciuta l’appropriazione indebita a danno di [...], resta da vagliare la posizione degli altri clienti indicati nell’AA.

La posizione più importante, relativa a complessivamente 140 azioni, è quella di F.5.5.. A detta dell’imputato, questa società era interamente riconducibile a lui e pertanto non può essere considerata un terzo danneggiato.

Sul suo azionariato, A. _______ - prima di rimangiarsi tutto al processo di primo grado - ha precisato che il capitale azionario era di fr. 2'500'000.-, suddiviso in azioni da fr. 5'000.- ciascuna, ed era stato inizialmente suddiviso su un numero di azionisti relativamente ampio (doc. D allegato al VI 4 aprile 2006, V4).

Questo ha trovato conferma nella deposizione del teste TE 1, responsabile delle indagini per l’EFIN:

“ Ho esaminato F.5.5. e, consultando il mio documento che produco (doc. dib. appello 6), rilevo che si trattava di un veicolo societario le cui azioni erano state vendute a diversi clienti che si ritrovano elencati nella mia ricostruzione. C’è una tabella più recente con il partitario di ogni cliente (cfr. allegato 44 B al rapporto EFIN), che produco seduta stante, dalla quale risulta che al 31.12.1997 avevano partecipazione nella società F.5.5.:

[...] 120 azioni per un valore di 600'000.- franchi

[...] 30 azioni per un valore di 150'000.- franchi

[...]

(ovvero A. _______) 250 azioni per un valore di 1'250'000.- franchi

[...] 50 azioni per un valore di 250'000.- franchi

[...] 10 azioni per un valore di 50'000.- franchi

[...] 10 azioni per un valore di 50'000.- franchi

[...] 10 azioni per un valore di 50'000.- franchi

[...] 20 azioni per un valore di 100'000.- franchi

Per un totale di 500 azioni che avevano un nominale di fr. 5'000.- ergo un capitale azionario di 2,5 mio di franchi.”

(VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 9).

Poi, col tempo, sempre secondo A. _______, la maggior parte di questi ha venduto, soprattutto alla società F.3.3., che aveva dal canto suo ottenuto i fondi per acquistare da AB1.

Al 4 aprile 2006 gli azionisti erano F.3.3. (che, come visto, apparteneva per l’80% all’imputato e per il 20% al fratello AB1), [...](riconducibile all’imputato), ... del gruppo [...], ... dei signori [...]e .... Il gruppo F.3.3. /A. _______ deteneva pertanto l’88% del capitale azionario (VI 4 aprile 2006, pag. 3, V 4).

L’8 giugno 2007 (V 10, pag. 1), A. _______ ha riconosciuto essere di proprietà del cliente ... un certificato azionario F.5.5. di fr. 50'000.- e si è dichiarato d’accordo con la restituzione immediata dello stesso all’avente diritto.

Inoltre è stato accertato - e riconosciuto dall’imputato solo in un secondo tempo (AI 664) - che anche il cliente [...]era azionista, detenendo 30 azioni di F.5.5., acquistate a fr. 150'000.- (VI 22 aprile 2010, pag. 3, V 17 e allegato n. 1 al rapporto di trasmissione del 14 aprile 2010, riportante la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2004, AI 626).

Questa situazione corrisponde con gli accertamenti effettuati dal perito del Ministero Pubblico:

“ Faccio rilevare che, secondo i miei appunti allestiti in base a quanto detto dalla PP, risulterebbe che i clienti [...] (per il certificato azionario 22 di 10 azioni) e [...] (per il certificato azionario 28 di 50 azioni) hanno avanzato rivendicazioni al Ministero pubblico per F.5.5..

Non sono, comunque, in grado di dire a chi appartenesse F.5.5..”

(VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 9).

  1. In base alle dichiarazioni ed ammissioni dello stesso prevenuto, può darsi per assodato che il compenso ottenuto dalle due vendite dei certificati azionari n. 60 e n. 87 di F.1.1., di fr. 350'000.- rispettivamente fr. 286'000.- non sia stato riversato ai legittimi proprietari delle azioni, ma utilizzato per far fronte agli impegni di ACPR 11, a quel momento a corto di liquidità (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).

Pure provato, nonché riconosciuto da A. _______, è che vi sia stata da parte sua un’appropriazione indebita qualificata nei confronti del cliente [...].

Per il resto, la ricostruzione effettuata dall’EFIN, che conferma i fondamenti dei punti n. 1.7. e 1.8. dell’AA, appare solida, affidabile e corretta.

In effetti, seppur non vi sia a disposizione - caratteristica di tutta la procedura - della documentazione che permetta l’attribuzione diretta delle azioni vendute, i periti sono riusciti ad identificare gli aventi diritto fondandosi sull’esame dell’evoluzione dei certificati azionari di F.1.1. Nonostante sia stata utilizzata l’espressione “ragionevolmente” prima di indicare i nomi dei clienti danneggiati dalla vendita, l’accertamento è solido:

“ Con riferimento al termine ragionevolmente utilizzato nel quinto paragrafo a pag. 50 del mio rapporto, rilevo che l’attribuzione delle azioni ai clienti indicati è stata effettuata in quanto è stata riscontrata una correlazione tra l’importo degli investimenti da loro effettuati e i certificati azionari. Ragionevolmente significa che io non dispongo di un documento di ACPR 11 che mi attesta questo, quindi è una mia deduzione.” (VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 10).

L’affidabilità delle emergenze peritali è stata approvata dal prevenuto che nulla ha eccepito in merito alle attribuzioni delle azioni.

Le affermazioni difensive in base alle quali i clienti [...], [...] e [...] avrebbero ceduto le proprie azioni a F.3.3. a titolo oneroso e sarebbero così stati da tempo indennizzati, non sono state in alcun modo sostanziate né, per lo meno, rese verosimili.

Non credibile è, inoltre, l’asserzione secondo la quale 14 azioni di [...] sarebbero parte del certificato azionario n. 62 di 26 azioni F.1.1. rinvenuto in cassaforte della ACPR 11 e sequestrato dalla magistratura. Oltre a non essere stata dimostrata, questa censura sollevata al dibattimento di primo grado, risulta incongruente se rapportata con quanto esposto dallo stesso imputato poco prima, quando ha sostenuto che 13 di quelle 26 azioni sono di spettanza del cliente ACPR 4. Già solo con un esame superficiale si può percepire che il conto non torna (farebbe 27, ove l’errore di un’unità a cifre basse ha la sua rilevanza) e si può comprendere come A. _______ faccia affermazioni prive del minimo fondamento fattuale.

Si può dare pertanto per assodato che, con le due operazioni di vendita, l’imputato si è appropriato indebitamente del denaro dei clienti qui più volte citati. Questa conclusione è valida anche con riferimento agli averi di F.5.5., innanzitutto poiché, formalmente, si tratta di una persona giuridica con una propria autonomia e con propri diritti e, poi, perché essa non apparteneva integralmente al prevenuto, ma solo, nella migliore delle ipotesi, in ragione dell’88%.

Senza contare che la quota di spettanza di F.3.3. era al 20% di pertinenza del fratello AB1, che non risulta abbia dato formalmente il suo accordo all’immissione del provento delle vendite in ACPR 11.

Soggettivamente A. _______ ha sempre avuto una chiara visione della situazione ed ha agito intenzionalmente.

Sulla scorta di queste considerazioni, la condanna per i reati indicati ai punti n. 1.7. ed 1.8. AA deve essere confermata integralmente, preso atto anche che l’aggravante del reato non è stata rimessa in discussione.

L’amministrazione infedele aggravata di cui al punto n. 3.1. AA

  1. Al punto n. 3.1.1. AA il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato per il reato di amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel corso del mese di luglio 1998, impartito istruzioni affinché la F.1.1. trasferisse l’importo di fr. 1'450'000.- relativo al rimborso del prestito obbligazionario 1993-1998 ordinario F.1.1. al cliente [...], che non aveva partecipato all’investimento ma che vantava una pretesa di risarcimento nei suoi confronti di fr. 2'100'000.-, malgrado il rimborso spettasse ai clienti investitori [...], per fr. 90'000.-, [...], per fr. 120'000.-, [...], per fr. 120'000.-, [...], per fr. 20'000.-, [...]per fr. 35'000.- e al titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...], [...], per complessivi fr. 1'065'000.-, danneggiando in questo modo il loro patrimonio nella misura degli importi dovuti.

Al punto n. 3.2.1. AA, inoltre, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A. _______ per amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel corso del mese di agosto 1999, impartito istruzioni affinché F.1.1. trasferisse l’importo di fr. 650'000.- relativo al rimborso del prestito obbligazionario 1994-1999 al cliente [...], che non aveva partecipato all’investimento ma che vantava una pretesa di risarcimento nei suoi confronti di fr. 2'100'000.-, malgrado il rimborso spettasse ai clienti investitori [...] per 58'710.-, [...] per fr. 16'774.-, [...] per fr. 10'484.-, [...] per fr. 33'548.-, [...] 2 per fr. 113'225.-, [...] per fr. 291'451.-, [...] per fr. 4'194.-, [...] per fr. 65'000.-, [...] per fr. 23'065.- e [...] per fr. 33'549.-, danneggiando in tal modo il loro patrimonio per le somme indicate.

  1. In prima sede i giudici hanno confermato la condanna sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“Già si è visto (punto 1.1.1 AA, considerando 7) che a partire dal 1998 ACPR 11 ha ricevuto da F.1.1. il rimborso dei due prestiti obbligazionari quinquennali a suo tempo stipulati per conto di vari clienti sottoscrittori di RAAP 4 (prestito 1993-1998 e 1994-1999). E' tuttavia accaduto, sia nel luglio del 1998 che nell'agosto del 1999, che per una parte del rimborso (fr. 1'450'000.- nel luglio 1998, punto 3.1.1 AA; fr. 650'000.- nell'agosto. 1999, punto 3.1.2 AA), spettante ai vari clienti investitori indicati ai punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'atto di accusa, l'accusato abbia chiesto a F.1.1. di effettuare il pagamento in favore di un terzo soggetto, il cliente di ACPR 11 [...], che nulla aveva investito nell'operazione F.1.1., e che pertanto nulla avrebbe dovuto ricevere in questo modo, ma che vantava un credito di fr. 2'100'000.- nei confronti di ACPR 11, soluto appunto con i due predetti accrediti di fr. 1'450'000.- e fr. 650'000.-.

La fattispecie è ampiamente descritta alle pagine 17-22 e 26-31 del rapporto EFIN (Al 587) ed è pertanto da ritenere in tal senso accertata, mentre che misterioso rimane il motivo del credito di [...]nei confronti di ACPR 11. In effetti, il 2 giugno 2009 lo studio che all'epoca aveva patrocinato [...], e per esso l'avv. [...], aveva indicato al Procuratore pubblico che (AI 571, punto 1, pag. 1):

"in data 30 aprile 1998 l'avv. [...], in qualità di patrocinatore di un suo cliente, convenzionalmente indicato con il nome di [...], sottoscrisse una convenzione con il signor A. _______ avente sostanzialmente per oggetto la cessione di titoli obbligazionari della società F.1.1. per un totale di CHF 2'100'000.-'.

Messa così, parrebbe di capire che [...]avrebbe venduto al A. _______ obbligazioni F.1.1. al prezzo di fr. 2.1 milioni o viceversa che tale "cessione" sarebbe stata fatta da A. _______ a [...], sempre al prezzo di fr. 2.1 milioni. Basta invece dare un'occhiata alla convenzione per capire innanzitutto che l'accusato agiva come rappresentante di ACPR 11 e non a titolo personale, ma soprattutto che la convenzione non verteva sulla cessione dei titoli al prezzo di fr. 2.1 milioni, e che vi era invece, per causa non menzionata, un pregresso debito di tale importo di ACPR 11 nei confronti di [...]che veniva soluto mediante la dazione dei titoli ed in attesa del loro rimborso da parte della debitrice del prestito obbligazionario. Dall'esame della ulteriore documentazione messa a disposizione [...](in specie la raccomandata 17 giugno 1997 dell'avv. [...]a ACPR 11 parrebbe comunque che la causa del credito sia l'avvenuta sparizione, o comunque l'indisponibilità alla restituzione, degli averi a suo tempo conferiti dal cliente per essere investiti a termine in via fiduciaria presso primarie banche. Parrebbe pertanto

  • senza che la questione abbia in alcun modo influenzato il presente giudizio - che le ipotesi di reato di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2 AA, siano state commesse per porre rimedio ad una precedente appropriazione indebita commessa in danno di [...]. L'imputazione a carico dell'accusato è giustamente quella di amministrazione infedele, aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, avendo qui il prevenuto, manifestamente, agito in danno degli interessi legittimi dei clienti sottoscrittori dei prestiti obbligazionari F.1.1., avendo egli disposto mediante istruzione alla debitrice (è esplicitamente ammesso quanto meno l'ordine relativo al pagamento di fr. 1'450.-; cfr. verbale V 17, pag.
  1. che il rimborso avesse (ingiustificatamente) ad avvenire nelle mani di [...].”

(sentenza impugnata, pag. 28 seg.).

  1. In primo luogo, A. _______ ha sollevato l’eccezione della prescrizione per entrambi i capi di imputazione, i quali, soggetti alle disposizioni in vigore al momento dei fatti, gli sarebbero stati prospettati per la prima volta oltre 10 anni dopo.

Nel merito, l’imputato non ha contestato i fatti, e meglio di aver proceduto al trasferimento dei due importi citati da F.1.1. al cliente [...], ma ha messo in dubbio che il danno scaturito da questa operazione corrisponda complessivamente a fr. 2'100'000.-, come stabilito in prima sede. In effetti, a suo dire, esso sarebbe limitato alle posizioni dei clienti [...], [...], [...], [...], [...]e [...], per fr. 1'185'000.- + fr. 33'549.-.

  1. In base all’art. 70 vCP in vigore sino al 1 ottobre 2002, l’azione penale si prescriveva in dieci anni se al reato era comminata, come nel nostro caso, la reclusione o la detenzione sopra i tre anni. La prescrizione era interrotta da ogni atto d’istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d’arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall’esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso d’interruzione cominciava a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno l’azione penale era prescritta in tutti i casi (prescrizione assoluta) quando il termine ordinario era superato della metà, art. 72 cifra 2 vCP.

Secondo le norme attualmente in vigore, per contro, l’azione penale per i reati in discussione si prescrive in quindici anni, art. 97 cpv. 1 CP. Se prima della scadenza di tale termine è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue, art. 97 cpv. 3 CP.

In virtù della lex mitior, risulta qui applicabile il vecchio diritto poiché più favorevole all’imputato, prevedendo una prescrizione ordinaria più breve di quella attuale ed una prescrizione assoluta non interrotta dalla decisione di prima istanza.

  1. I fatti imputati al prevenuto al punto n. 3.1.1. AA sono stati genericamente collocati nel tempo come commessi nel mese di luglio 1998. In virtù del principio in dubio pro reo, si deve dedurre, da una simile indicazione, che essi sono avvenuti ad inizio luglio. Ne deriva che, se non al momento del dibattimento, a quello dell’emanazione della presente sentenza dalla commissione del reato sono trascorsi 15 anni.

Di conseguenza, si deve pertanto reputare intervenuta la prescrizione assoluta a norma dell’art. 72 cifra 2 vCP, sicché la relativa condanna viene a cadere.

  1. Diverso è il discorso per il capo d’imputazione di cui al punto n. 3.1.2. AA, poiché l’atto penalmente punibile è stato commesso ad inizio luglio 1999, ossia 14 anni fa.

Visto il tempo trascorso, la prescrizione assoluta è dunque esclusa, ma entra in considerazione quella ordinaria, decennale.

Agli atti vi sono due estensioni dell’accusa del 2 aprile 2008 e 18 novembre 2008 (AI 551) in cui si prospetta al prevenuto l’amministrazione infedele ai danni di ACPR 4.

Che vi fossero delle indagini in atto sui rimborsi dei due prestiti obbligazionari ordinari F.1.1., è chiarito comunque sia almeno dall’e-mail del commissario TE 1 del 19 giugno 2008 al GIAR Edy Meli (AI 501). Indipendentemente dal fatto che l’EFIN fosse o meno stata in chiaro a quel momento sugli estremi della fattispecie, è certo che tali atti hanno interrotto la prescrizione ordinaria. Neppure questa entra dunque in considerazione, per cui occorre esaminare nel merito la fondatezza della relativa accusa.

  1. Gli estremi dell’operazione controversa sono illustrati con chiarezza nel rapporto EFIN:

“Rimborso prestito obbligazionario 1993-1998 ordinario

(…) Il 30 aprile 1998 l’avv[...], in qualità di patrocinatore del cliente titolare della relazione [...]presso ACPR 11 ha sottoscritto una convenzione con il signor A. _______ avente per oggetto la cessione di titoli obbligazionari della società F.1.1. – Panama per un totale di fr. 2'100'000.- essendo la ACPR 11 debitrice nei confronti del cliente della medesima somma. I titoli obbligazionari vengono consegnati all’avv. [...] il medesimo giorno, dall’avv. [...], che a quel tempo era membro del CdA di ACPR 11 il quale li aveva ricevuti da ACPR 11 il 30 aprile 1998 (…)

Il 31 luglio 1998 la F.1.1. ha bonificato allo studio dell’avv. [...]la somma di fr. 1'450'000.- relativa al rimborso di obbligazioni ordinarie 1993-1998 (…).

(…) Dall’analisi della documentazione sequestrata non abbiamo riscontrato delle attribuzioni ufficiali di certificati obbligazionari ai singoli clienti. Nelle situazioni patrimoniali e negli estratti conto dei clienti non si è mai fatto riferimento ad alcun certificato obbligazionario ma vi è unicamente l’indicazione del valore nominale di obbligazioni in portafoglio. Confrontando però i certificati obbligazionari consegnati dall’avv. [...] con gli investimenti obbligazionari registrati nella contabilità clienti troviamo una correlazione per valore nominale fra i certificati e le singole contabilizzazioni nelle schede clienti. Il taglio di questi certificati era quindi correlato con le posizioni dei clienti e meglio come dimostrato nella tabella seguente

(…)

In concomitanza con la registrazione contabile del 23 settembre 1998 relativa al di fr. 1'450'000.- rimborso al cliente [...], sui movimenti bancari abbiamo rilevato i seguenti trapassi di fondi fra il conto [...] intestato a F.3.3. ed il conto [...] intestato a ACPR 11 presso la [...]

(…)

Questi due trapassi in sostanza non hanno nessun effetto sulla liquidità in quanto le operazioni si compensano. Esse avevano verosimilmente lo scopo di creare un movimento di denaro che richiedesse una registrazione contabile e che permettesse quindi di effettuare la registrazione sull’estratto conto del cliente [...].

Osserviamo che il cliente [...] non ha mai posseduto titoli F.1.1..

(…) In conclusione l’importo di fr. 1'450'000.- bonificato al cliente [...], per il tramite dell’avv. [...], in realtà era di spettanza dei seguenti clienti di ACPR 11

[...] fr. 90'000.-

[...] fr. 120'000.-

[...] fr. 120'000.-

[...] fr. 20'000.-

[...] fr. 35'000.-

[...] fr. 60'000.-

[...] fr. 200'000.-

[...] fr. 245'000.-

[...] fr. 315'000.-

[...] fr. 245'000.-

Totale fr. 1'450'000.-.”

(rapporto EFIN, pag. 17 segg., AI 587)

(…)

Rimborso prestito obbligazionario 1994-1999 ordinario

(…) La quota rimanente, pari a fr. 650'000.- è stata invece bonificata l’11 agosto 1999 all’avv. .... A seguito del pagamento l’avv. [...]aveva ritornato per l’annullamento i seguenti certificati obbligazionari ordinari F.1.1. 1994-1999, cedutigli da ACPR 11 nella convenzione del 30 aprile 1998 (…), ad estinzione del debito della società nei confronti del suo cliente [...]:

(…)

L’identificazione dei clienti ai quali spettavano questi certificati obbligazionari non è in questo caso possibile poiché non vi è correlazione fra le registrazioni contabili negli estratti conto dei clienti, ed in particolare in quelle del cliente ACPR 4, e le tabelle ricapitolative relative all’attribuzione dei certificati obbligazionari ai clienti (…).

Sulla base delle registrazioni contabili nelle schede clienti, tutti i clienti di ACPR 11 avrebbero ottenuto il rimborso delle obbligazioni F.1.1.. Come detto in realtà una quota pari a fr. 650'000.- non è stata incassata da ACPR 11 ma è stata utilizzata per rimborsare, via lo studio [...], [...], [...], il cliente 1683 [...]che, ricordiamo, non ha mai investito in obbligazioni F.1.1..”

(rapporto EFIN, pag. 28 seg., AI 587).

Il calcolo e l’individuazione dei clienti che hanno subito un danno dal mancato riversamento dei fr. 650'000.- è stato così fatto dall’EFIN partendo dall’elenco di coloro che hanno investito nel prestito obbligazionario ordinario F.1.1. 1994-1999, che ammontava a complessivi fr. 2'620'000.- (rapporto EFIN, pag. 26, AI 587), facendo riferimento alle registrazioni contabili negli estratti conto dei clienti. Da questo importo è stato dedotto il rimborso anticipato di fr. 1'070'000.-, per giungere ad una rimanenza di fr. 1'550'000.-, dalla quale sono stati poi sottratti i pagamenti F.1.1. del 10 agosto 1999 (fr. 800'000.-) e 27 agosto 1999 (fr. 100'000.-), per giungere ad un ammontare non bonificato a ACPR 11 di fr. 650'000.-, corrispondente al 42% della rimanenza. Sulla scorta di questa percentuale è stato infine calcolato il residuo non incassato dagli investitori, che è risultato essere quello indicato nell’AA al punto n. 3.1.2. (rapporto EFIN, pag. 30 e seg., AI 587).

  1. A. _______ si è espresso principalmente facendo riferimento al primo rimborso. Ciononostante le sue dichiarazioni sono utili per contestualizzare anche quanto avvenuto nel 1999:

“Mi viene prospettato in relazione al rimborso del prestito obbligazionario ordinario F.1.1. ’93-’98 che, su mie disposizioni nel luglio 1998, la F.1.1. ha bonificato complessivamente fr. 1'450’000.-, di cui fr. 120'000.- erano di spettanza del cliente [...]. Per questo fatto mi è già stata promossa l’accusa il data 15 gennaio 2010.

Prendo atto della verifica che ha fatto il signor TE 1. Non ho nulla da obiettare. Confermo di aver dato l’istruzione a F.1.1. di bonificare fr. 1'450'000.- a favore dell’avv. [...]che tutelava gli interessi del cliente [...]. L’ho fatto in attesa di incassare gli altri ricavi che sarebbero derivati da F.1.1.. Dichiaro che a mio giudizio anche il cliente [...]è stato rimborsato, anche se non mi ricordo quando. A mio giudizio tutti i clienti sono stati rimborsati ad eccezione del cliente ACPR 4.

Il signor TE 1 fa rilevare come risulta, dall’allegato 1 del rapporto (…) la posizione del cliente [...]è attiva al 31 dicembre 2003 e al 31 ottobre 2004 con un valore complessivo di fr. 228'000.-. A quel momento la situazione di liquidità di ACPR 11 era gravemente compromessa, il che rende sufficientemente credibile che [...]non risulta essere stato rimborsato.

Rilevo che dal 2004 a oggi nessuno si è mai manifestato nei miei confronti a rivendicare alcunché.”

(VI 22 aprile 2010, pag. 1 seg., V17).

Di fronte alla Corte delle assise criminali non risulta che l’accusato abbia contestato i reati di cui ai punti n. 3.1.1. e 3.1.2.. Al processo d’appello ha aggiunto:

“Fatto sta che, dopo queste vicende, ACPR 11 si è trovata in difficoltà poiché non disponeva più della liquidità per soddisfare alcuni clienti e per rinnovare i fiduciari. In modo particolare faccio riferimento ai clienti ACPR 6, ACPR 4 e [...]. Quest’ultimo era quello che si era fatto avanti in maniera più pressante per il tramite dell’avv. [...]. Nei confronti di [...]ho reagito dandogli in garanzia obbligazioni ordinarie di F.1.1.. Questa operazione è avvenuta anche attraverso l’avv. [...]al quale avevo in precedenza dato azioni F.1.1. per 3 mio, nominali, per garantire un prestito ottenuto da un amico/cliente per USD 800'000 e DEM 350'000.”

e

“Nel 1998 ho concluso un accordo con l’avv. [...]in base al quale gli ho dato in garanzia obbligazioni ordinarie F.1.1. a garanzia del saldo del dovuto nei confronti di [...]. Il mio avvocato mi ricorda che le obbligazioni ordinarie erano da me state prima date all’avv. [...]che poi le ha consegnate all’avv. [...]in base a tale accordo. Il cliente dell’avv. [...], sulla scorta di questa operazione, è stato completamente tacitato.”

(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 13 e pag. 14).

  1. Giusta l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.

La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il cpv. 3 del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

L’adempimento della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, n. 9 segg. ad art. 158; Stefan Trechsler, Praxiskommentar, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).

L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una Garantenstellung”, ovvero una funzione di garante.

Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).

L’autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o sorvegliarne la gestione. E’, quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela.

Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1 pag. 126, 123 IV 17 consid. 3b pag. 21, 120 IV 190 consid. 2b pag. 192). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF del 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b).

La norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7° ed., § 19 n. 10). Quest’ultima possibilità concerne in modo particolare i casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante, senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem.

Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll“, STF 18 gennaio 2003, 6S.711/2000, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b pag. 21).

Un gestore patrimoniale è il classico caso di persona tenuta in base ad obblighi contrattuali a tutelare gli interessi pecuniari altrui (DTF 120 IV 190, consid. 2b).

Perché vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una tale trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, in altre parole, quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse.

Atti conformi ai doveri di gestione, anche se comportano dei rischi, non ne rappresentano una violazione (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 158). In effetti, le attività commerciali e di amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire assumendo questo rischio può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (DTF 105 IV 89, consid. 2b e 2c). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 19, n. 13). In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un esito negativo.

Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).

Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).

Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid. 3; DTF 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124, consid. 4.1.), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid. 2b).

Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 13 gennaio 2011, 6B_223/2011, consid. 3.3.3 e sentenza 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).

  1. Che l’aver ordinato a F.1.1. di versare direttamente al cliente [...] del denaro di spettanza di altri clienti rappresenti un atto di amministrazione infedele è indiscutibile ed incontestato, trattandosi di un atto contrario ai doveri di amministratore che lede in maniera determinante gli interessi ed il capitale di costoro.

Pure riconosciuto, come visto, è che il reato sia stato commesso ai danni dei clienti [...], [...], [...], [...], [...], per l’operazione prescritta, e [...]per quella che ancora ci interessa. Per contro dibattuto è che siano stati danneggiati i clienti [...], [...], [...], [...], per la prima, e [...], [...], [...], [...], [...], [...]e [...], per quella del 1999.

In merito alla ricostruzione effettuata dall’EFIN per il rimborso del prestito obbligazionario ordinario 1993-1998 di fr. 1'450'000.- non vi sono dubbi: se non fosse intervenuta la prescrizione, essa sarebbe stata sufficientemente precisa, sostanziata e affidabile, da poter fungere da fondamento per la conferma della condanna nei termini indicati dall’AA, punto n. 3.1.1. e, quindi, dalla sentenza di primo grado.

La stessa cosa vale anche per il rimborso del prestito obbligazionario di fr. 650'000.-, poiché gli accertamenti fatti dagli esperti, nonostante abbiano richiesto un ragionamento più complicato, sono risultati essere, oltre che contabilmente e matematicamente esatti, credibili e fondati.

Soggettivamente, come evidente dalle dichiarazioni sopra riportate, l’imputato ha agito in piena coscienza di quanto stava facendo, cedendo a delle pressioni, legittime, abilmente effettuate su di lui dall’avvocato del cliente [...](che indubbiamente ha efficacemente difeso gli interessi del suo assistito), sapendo che in questo modo sottraeva del denaro agli aventi diritto.

La condanna per il capo d’imputazione 3.1.2. deve essere così integralmente confermata.

D’altronde, nel merito, il prevenuto non ha sollevato che generiche contestazioni, senza chinarsi sufficientemente nel dettaglio sulle posizioni della pubblica accusa da poter insinuare il tarlo del dubbio nella scrivente Corte e senza fornire elementi che potessero consentire una lettura diversa degli eventi.

L’amministrazione infedele aggravata di cui al punti n. 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3. AA

  1. Il punto n. 3.2.1. dell’AA chiede la condanna di A. _______ per il reato di amministrazione infedele aggravata per avere, nel periodo 2007-2009, indebitamente compensato spese condominiali dovute da condomini alla comunione dei comproprietari ACPR 9, contabilizzando le poste come debito della società ACPR 8, dichiarata fallita il 3 marzo 2010, e meglio per avere:
  • indebitamente compensato spese condominiali per fr. 19'016.50, dovute al condominio dalla comproprietaria [...], con interessi dovuti dall’accusato A. _______ alla di lei madre [...], in relazione a due finanziamenti di complessivi fr. 1'170'000.- da questa concessigli nella primavera 2005,

  • indebitamente compensato spese condominiali per fr. 11'528.85, dovute al condominio dal comproprietario [...], con importi di natura fiscale da lui anticipati per conto della società ACPR 8 al momento dell’acquisto della sua unità di PPP,

  • tra il 20 gennaio 2009 e il 24 settembre 2009, compensato senza valida causa, spese dovute dai condomini [...]e [...]per complessivi fr. 19'850.-,

arrecando così al condominio ACPR 9 un pregiudizio patrimoniale di fr. 50'395.55.

Il punto n. 3.2.2. ne chiede la condanna per avere, nel periodo 2006-2009, indebitamente compensato spese condominiali dovute dal condomino [...]alla comunione dei comproprietari ACPR 10, con interessi da lui (A. _______) dovuti sui due finanziamenti indicati al punto n. 3.2.1., contabilizzando le poste come debito della società ACPR 8, arrecando un pregiudizio al condominio di fr. 97'494.-, stante l’intervenuto fallimento della società debitrice.

Con il punto n. 3.2.3. AA, poi, il procuratore pubblico ha chiesto la condanna di A. _______ anche per avere, nel periodo 2007- ottobre 2009, intenzionalmente omesso di intraprendere tutte le misure idonee a salvaguardare il patrimonio del condominio ACPR 9, in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali per fr. 58'381.- da parte della società ACPR 8, in particolare trascurando di far iscrivere, nei termini di legge, le ipoteche legali sulle unità condominiali di proprietà della suddetta società, arrecando un danno al condominio ACPR 9 di fr. 58'381.-, stante l’intervenuto fallimento della società.

Il pregiudizio totale causato da queste omissioni e manovre è stato di fr. 206'271.-, di cui fr. 108'777.- a scapito del condominio ACPR 8 e di fr. 97'494.- a detrimento del condominio ACPR 10.

  1. Con la sentenza impugnata, la Corte delle assise criminali ha confermato l’accusa e condannato l’imputato anche per questi fatti, con le seguenti motivazioni:

“L'amministrazione infedele aggravata dì cui al punto 3.2.1 AA

AI prevenuto è inoltre contestato di avere commesso un secondo tipo di reato nei confronti dei comproprietari dei condomini da lui amministrati, e meglio quello di amministrazione infedele, aggravata siccome commessa a fine di indebito profitto.

Al punto 3.2.1 AA è infatti descritto come A. _______ nel periodo 2007-2009 abbia danneggiato gli interessi dei comproprietari del condominio ACPR 9 omettendo di incassare le spese condominiali da taluni di essi, compensando (indebitamente) tali debiti di questi condomini con crediti di vario genere che essi vantavano nei suoi confronti.

La circostanza è anche in questo casa stata accertata peritalmente (AI 62, punto 4.1.2, pag. 6), sino a concorrenza di fr. 50'395.55, importo rettamente indicato nell'atto di accusa.

In sede di istruttoria predibattimentale l’accusato ha ammesso queste compensazioni, tenendo a sottolineare la loro ineluttabilità, nel senso che esse gli sarebbero state richieste o addirittura imposte dai suoi creditori.

Al dibattimento egli ha comunque dato atto di questi fatti, giustificandosi con l’asserita intenzione di sistemare queste situazioni al momento della vendita dei suoi residui appartamenti, cosa che non avrebbe più potuto fare con l'apertura del procedimento penale (verbale d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato, pag. 2).

L'imputazione è in ogni caso corretta, sia in fatto che in diritto, e merita perciò integrale conferma.”

(sentenza impugnata, pag. 31).

“L'amministrazione infedele aggravata di cui al punto 3.2.2 AA

Si tratta della medesima imputazione, riferita però al condominio ACPR 10 nel periodo 2006-ottobre 2009, alla cui comunione dei comproprietari l'accusato ha arrecato un danno di fr. 97'494.- compensando le spese condominiali dovute da un condomino con interessi passivi che A. _______ gli doveva in remunerazione di un ingente prestito personale concessogli da quel condomino. I fatti sono anche in questo caso stati accertati peritalmente (Al 62, punto 4.2.2, pag. 10) e sostanzialmente ammessi dal prevenuto, ragione per cui anche questa imputazione deve essere confermata.” (sentenza impugnata, pag. 32).

“L'amministrazione infedele aggravata di cui al punto 3.2.3 AA

L'ultima imputazione di amministrazione infedele aggravata addebita al prevenuto di avere intenzionalmente omesso, nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9, di fare iscrivere un'ipoteca legale per fr. 55'381.- di spese condominiali impagate da parte della società ACPR 8 sulle PPP di pertinenza della società medesima.

Palese in questo caso il conflitto di interessi tra A. _______ amministratore del condominio, e quindi tenuto a salvaguardare gli interessi della comunione dei comproprietari sua mandante, e A. _______ proprietario economico della società in mora con il pagamento delle spese condominiali.

La circostanza, così come gli importi in discussione, sono accertati dal rapporto EFIN (Al 62, punto 4.1.2, pag. 6 e 7). Avere privilegiato gli interessi della società (e quindi i propri) a detrimento di quelli dei condomini è in effetti un atto di amministrazione infedele, così come rettamente contemplato dall'atto di accusa, che merita pertanto conferma anche su questo punto.”

(sentenza impugnata, pag. 32).

  1. Sulla questione l’imputato, al dibattimento di primo grado, ha in effetti dichiarato:

“A. _______ complessivamente sulle imputazioni relative al mancato incasso di spese condominiali e all’appropriazione di importi di denaro per i condomini, riconosce i fatti ma dichiara di avere avuto l’intenzione di appianare tutti i conti col provento della vendita di 5 appartamenti. Vi sono state per talune vendite delle plusvalenze delle quali non ho potuto disporre perché sono state messe sotto sequestro.”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 2).

E’ pertanto assodato che il prevenuto ha compensato spese condominiali dovute alla comunione dei comproprietari ACPR 9, nella misura indicata dal punto n. 3.2.1. dell’AA, per complessivi fr. 50'395.- (cfr. anche i dettagliati riferimenti in rapporto EFIN 4/2010 del 13 luglio 2010, pag. 8 seg., cubo 12, AI 62).

Pure appurato è che la società ACPR 9 aveva un debito per contributi condominiali relativi ad appartamenti nell’omonimo condominio a lei intestati, ammontante a fr. 58'381.-, che lo stesso non è mai stato saldato e che la vendita di buona parte delle PPP formalmente intestate alla società ACPR 8 non ha consentito il rientro dell’esposizione nei confronti della comunione dei comproprietari, ritenuto che la società è fallita e che A. _______ non ha chiesto l’iscrizione delle ipoteche legali sulle particelle in questione (rapporto EFIN 4/2010 del 13 luglio 2010, pag. 6 seg., cubo 12, AI 62).

  1. Il prevenuto sostiene che non vi sia stato un pregiudizio per i condomini, poiché i crediti di quest’ultimi nei confronti dei comproprietari morosi non sembrerebbero, a prima vista, essere stati annullati dalle cosiddette “compensazioni”, la cui ammissibilità doveva essere palese per tutte le parti coinvolte e non solo per A. _______.

In effetti, come visto in precedenza, uno dei presupposti dell’art. 158 CP è che, a seguito della violazione del dovere di diligenza, sia insorto un danno (DTF 120 IV 193 consid. 2b).

Il nocumento cagionato dalla mancata iscrizione delle ipoteche legali è palese e non può essere messo in discussione, essendo la società ACPR 8 fallita.

Per il resto, si può nella fattispecie dare per assodato che la compensazione dei contributi condominiali con dei crediti che nulla avevano a che vedere con la comunione dei comproprietari, ha rappresentato per quest’ultima una mancata entrata di fr. 50'395.55, e dunque un pregiudizio economico non indifferente.

Il danno è concreto e pesante. La tesi difensiva, secondo la quale sussisterebbe, comunque sia, un credito nei confronti dei condomini che hanno dato seguito alle direttive dell’imputato, non può essere seguita. In effetti non si può paragonare un mancato incasso con l’insorgenza di un credito - il cui rimborso non è mai certo al cento per cento sino a quando i soldi non sono rientrati - e sostenere che si annullano. In questo modo gran parte dei reati patrimoniali previsti dal codice penale non sussisterebbe più. A titolo di esempio, alquanto esplicativo, basta a tal proposito ricordare che il tribunale federale ha riconosciuto dati gli estremi dell’amministrazione infedele nel caso di un segretario comunale che non aveva proceduto all’incasso delle imposte da alcuni cittadini, nonostante anche in quel caso, verso i contribuenti morosi, il credito dell’ente pubblico ha continuato a sussistere (DTF 81 IV 228).

D’altronde un pregiudizio temporaneo è sufficiente ed il fatto che non siano entrati dei contributi condominiali al momento in cui essi avrebbero dovuto venire saldati, è incontestato.

Questa conclusione non è indebolita in alcuna maniera, va precisato, dal fatto che la comunione dei comproprietari abbia avuto la possibilità - per i contributi degli ultimi tre anni - di far iscrivere l’ipoteca legale sui fondi dei condomini rimasti, loro malgrado, morosi, art. 712 i CC, oppure di procedere alla ritenzione sulle cose mobili contenute negli appartamenti di loro proprietà, art. 712 k CC.

Per tutto quanto precede, anche la condanna di A. _______ per i reati di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2. e 3.2.3. deve essere integralmente confermata.

La falsità in documenti del punto n. 4.1 AA

  1. L’imputato chiede pure il proscioglimento dalla condanna per falsità in documenti di cui al punto n. 4.1. dell’AA, con il quale gli è stato imputato di avere

“in data che non ha potuto essere accertata,

allo scopo di occultare le malversazioni messe in atto ai danni della parte civile titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...]e [...],

allestito la falsa attestazione a firma M.P.P., datata 23 ottobre 1992, con la quale figurava che il cliente, in un urto con la verità, dava scarico a ACPR 11 per l’attività svolta “anche sulla base del mandato a Voi affidato a mezzo F.3.3.”,

consegnando suddetta falsa attestazione durante l’interrogatorio dell’8 settembre 2005 a supporto della sua falsa dichiarazione, secondo la quale il cliente avrebbe chiuso la sua posizione, mentre il cliente lo stava rincorrendo da anni nell’intento di ottenere il rimborso dei suoi averi.”.

L’appello su questo punto è stato giustificato con il fatto che non sussiste alcuna falsa dichiarazione a firma M.P.P..

  1. In prima sede la Corte, sulla questione, si è così espressa:

“Il prevenuto in occasione dell'interrogatorio dell'8 settembre 2005 (V 2) ha tentato di giustificare la propria posizione nei confronti del cliente titolare delle relazioni denominate [...], [...], [...], [...]e [...]a mano di una dichiarazione di scarico sottoscritta dal cliente (che ha peraltro negato di avere sottoscritto un simile testo; cfr. verbale V 7, pag. 8).

La dichiarazione è un falso materiale e l'accusato ha ammesso in aula di averla utilizzata in modo apocrifo (verbale d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato, pag. 2), ragione per cui questo capo di imputazione merita conferma.” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 33).

  1. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251, n. 8, pag. 1054). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850).

b. La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

c. Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 251, n. 109, pag. 250).

d. Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 119, pag. 253 e riferimenti; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 129, pag. 254).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 48 e segg., pag. 1613 e segg.; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 251, n. 139, pag. 256).

Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).

e. La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).

Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii) oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

f. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86, pag. 1633).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251, pag. 1634).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP, n. 173 e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 90 e segg., pag. 1635 e segg.).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 251, n. 172, pag. 264). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 88, pag. 1634).

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art. 251, n. 87-89, pag. 1634).

  1. E’ insindacabile che in occasione del suo interrogatorio dell’8 settembre 2005 il prevenuto ha prodotto il documento in questione, allegato al verbale quale doc. G (V 2).

Pure assodato è che questa attestazione rappresenti un falso materiale.

Sullo stesso, ACPR 4 si è così espresso:

“Non ho mai modificato i miei rapporti di base con ACPR 11. Escludo di aver sottoscritto delle dichiarazioni di scarico nei confronti di ACPR 11. Mi viene sottoposta la dichiarazione 23 ottobre 1992 (…). Come ho già detto (…), riconosco la mia firma, ma non ho mai apposto una firma in calce ad una dichiarazione di questo tipo. Nessuno, né [...]né il dottor A. _______ mi hanno sottoposto per firma un testo di questo tenore. Rilevo che non ho l’abitudine di sottoscrivere documenti senza leggerli, né firmo “in bianco”. Escludo che nel 1992 qualcuno mi abbia parlato di una società F.3.3. Non ho firmato alcun ordine di chiusura relativo ai miei 5 conti. Non ho mai chiesto né al signor [...]né al signor A. _______ né ad altri in ACPR 11, non avendone la necessità né l’intenzione, di intestare fiduciariamente le mie 5 relazioni ad una società prestanome.”

(dichiarazioni contenute nel VI 25 gennaio 2007, pag. 8, V 7).

Al dibattimento di primo grado l’appellante ha dato atto di averlo usato sapendo che era un falso:

“A. _______ al punto 4.1. da atto di aver utilizzato in modo apocrifo l’8 settembre 2005 lo scritto 23 ottobre 1992.”

(verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2).

Nella sua arringa, inoltre, l’allora difensore di A. _______ ha dichiarato che l’imputazione di falsità in documenti era riconosciuta per tutti gli episodi tranne per quello relativo al verbale assembleare (verbale del dibattimento, pag. 7).

In appello, il nuovo patrocinatore ha precisato che il punto n. 4.1. AA è contestato solo parzialmente, nel senso che l’utilizzo del documento è ammesso, mentre il suo allestimento è negato.

Tenuto conto del fatto che l’imputato stesso ha riconosciuto di aver falsificato o fatto falsificare dei documenti per nascondere i suoi malaffari in almeno altre sette occasioni (una delle quali non è, rettamente, stata ritenuta adempiere i presupposti per la condanna per falsità in documenti, trattandosi di mera bugia scritta) e che ACPR 4, in maniera lineare e credibile, congruente con le ulteriori emergenze di causa relative alle modalità di amministrazione dei suoi beni da parte dell’appellante, ha negato di aver mai sottoscritto una dichiarazione come quella sottoposta agli inquirenti l’8 settembre 2005, si può legittimamente concludere che la stessa sia stata allestita da A. _______ allo scopo di farne poi uso quale elemento a suo scarico.

A fronte di simili accertamenti non si può che confermare anche la condanna per falsità in documenti ai sensi del punto n. 4.1 dell’AA.

A titolo abbondanziale, si osserva come per la condanna per falsità in documenti sarebbe stato sufficiente anche il solo utilizzo della dichiarazione di scarico. Essendo lo stesso contemplato nei fatti indicati nell’AA, punto n. 4.1., non sussisterebbe alcun problema di mutazione dell’accusa (art. 333 CPP). La piena coscienza del prevenuto circa la falsità dei contenuti dell’atto è comprovata dalle sue stesse dichiarazioni in relazione al cliente ACPR 4 rese a verbale 8 settembre 2005 (pag. 3 seg., V 2), poi ritrattate il 25 gennaio 2007 (V7). Anche qualora si potesse ritenere il documento realmente allestito dal cliente stesso, il reato sarebbe quindi stato ugualmente adempito poiché l’imputato, sapendo che questo possedeva contenuti non corrispondenti alla realtà e che, nella migliore delle ipotesi (qui non creduta valida), era stato redatto per poter chiudere dei conti ed intestarli fiduciariamente a F.3.3., l’ha certamente utilizzato con gli inquirenti per dimostrare quella che a quel momento era la sua verità, e cioè che ACPR 4 non era l’avente diritto economico della relazione [...], mentre lo erano lui ed il fratello, tramite F.3.3., alla quale il cliente l’aveva ceduta senza compenso.

Commisurazione della pena

  1. L’appellante A. _______, sulla scorta delle proprie richieste di proscioglimento, ma anche a prescindere dalle stesse, chiede un ridimensionamento della pena, da contenersi nel massimo legale che ne consente la sospensione integrale, cioè nei 24 mesi.

Con la sua dichiarazione d’appello 22 giugno 2012, l’allora procuratore pubblico ha chiesto che la pena venga aumentata dai 33 mesi decretati in prima sede, sospesi in ragione di 27 mesi per un periodo di prova di 2 anni, a 36 mesi di detenzione, da espiare. La rivendicazione è stata riproposta anche dal magistrato che le è subentrato, seppur in maniera meno convinta. In effetti, in requisitoria, egli ha, da un lato, riconosciuto che il rischio di recidiva è basso e, dall’altro, affermato che non vi è una prognosi favorevole, e ciò soprattutto tenuto conto che l’accusato non si è distanziato dai suoi comportamenti delinquenziali.

  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc. 6B_434/2012, consid. 1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4).

  1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

  1. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, inc. 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc. 6B_585/2008, consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. L’appropriazione indebita semplice è punita, a norma dell’art. 138 cifra 1 CP, con una pena detentiva sino a 5 anni o con la pena pecuniaria. Se il colpevole ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio per il quale ha ottenuto l’autorizzazione di un’autorità, la pena prevista è la detenzione sino a dieci anni o la pena pecuniaria.

L’amministrazione infedele commessa per procurare a sé o ad altri indebito profitto, quindi aggravata, è sanzionata con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria, art. 158 cifra 2 CP, esattamente come lo è la falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

Per il cpv. 2 dello stesso disposto, invece, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 82, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).

  1. Occorre, dunque, determinare la colpa di A. _______ in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

  2. Qualificante la colpa di A. _______ è, dapprima, l’ammontare complessivo dei valori oggetto dei reati a lui addebitati, tenuto conto del fatto che l’accusa di amministrazione infedele aggravata di cui al punto n. 3.1.1. AA, per complessivi fr. 1'450'000.-, è caduta per intervenuta prescrizione.

Egli si è indebitamente appropriato di beni patrimoniali per un ammontare vicino ai fr. 5'000’0000.- ed ha amministrato contrariamente ai suoi doveri ed a fini di lucro, averi dei clienti creando loro un danno per oltre fr. 850’000.-, denaro che, in entrambi i casi, non ha più potuto essere confiscato.

Pure da tener presenti sono le modalità con cui il reo ha agito, preso atto che egli lo ha fatto ai danni di persone che si erano completamente affidate a lui, mettendo nelle sue mani cospicue somme di denaro e conferendogli mandati di gestione, fondandosi anche sul buon nome professionale e personale che egli era riuscito - legittimamente visti i successi ottenuti - a crearsi sulla piazza Luganese.

Alla gravità per l’entità plurimilionaria delle malversazioni, si aggiunge quella della loro reiterazione e frequenza su un arco temporale che supera i dieci anni.

Di peso è poi anche il fatto che le infrazioni non si sono arrestate neppure dopo l’apertura del procedimento penale.

A. _______, fondamentalmente, ha agito per salvare la sua creatura ACPR 11, ma lo ha fatto facendo volutamente astrazione dalla situazione reale, operando contro ogni logica, anteponendo la propria testardaggine e quindi i propri interessi a quelli dei clienti ed agli obblighi contrattuali (e morali) che aveva nei loro confronti.

L’accettazione del fallimento di una carriera, di una vita, di un progetto è difficile per tutti, ma da un professionista ci si può, e deve, aspettare che disponga della freddezza e della correttezza necessaria per sapere quando fermarsi e come comportarsi per limitare i danni a chi ha riposto la propria fiducia in lui.

In questo contesto, non può essere dimenticato che nonostante le difficoltà economiche, l’imputato ha continuato a percepire dalla ditta considerevoli mezzi finanziari che gli hanno consentito di mantenere un tenore di vita non più giustificato.

Se da un lato, quindi, egli ha agito per cercare di tenere a galla la società con la speranza di poter poi coprire tutte le falle, dall’altro è stato mosso, in buona parte, da motivi egoistici.

Ciò posto, con riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità, non si può certo concludere che l’animus delinquendi sia stato stimolato da sue particolari ristrettezze economiche. I fatti hanno dimostrato come per A. _______ non fosse a suo tempo difficile trovare persone disposte ad aiutarlo economicamente, anche con importi considerevoli, e come egli avesse una rete di conoscenze interpersonali di alto profilo che, ad una richiesta di aiuto, avrebbero indubbiamente saputo come consigliarlo o su chi indirizzarlo per poter individuare le misure da adottare per evitare il peggio. A ciò si aggiunge il fatto che per formazione ed esperienza, A. _______ disponeva di competenze a sufficienza per comprendere quale era la reale situazione in cui si trovava e per sapere quando fermarsi. Di conseguenza, la commissione dei reati è stata il frutto di una scelta scellerata ma non obbligata, ed avrebbe indubbiamente potuto essere evitata, cosa che certamente avrebbe limitato i danni al minore dei mali.

Sulla scorta di queste considerazioni, la colpa del prevenuto può essere definita medio grave, per cui, visto il quadro edittale in cui ci si muove per il reato ascrittogli, si giustifica una base di pena di due anni e 9 mesi.

Quali circostanze legate all’autore, va anzitutto considerato che egli nel corso di tutta l’inchiesta non ha collaborato, se non in minima parte, ed ha mentito su più punti, anche in maniera sfrontata, producendo addirittura documentazione falsa agli inquirenti, per arrivare a riconoscere almeno parzialmente le proprie colpe solo al dibattimento di primo grado.

A tal proposito è esemplificativo quanto dichiarato dal teste TE 1 e ciò che il prevenuto ha ribattuto:

“Ricordo che, in occasione della perquisizione domiciliare, il signor A. _______ aveva chiesto di assentarsi per andare in bagno e poi è stato scoperto mentre cercava di occultare un plico di fogli in un comodino del bagno. Che ha visto questa cosa è l’ispettore [...]che me l’ha confermato anche poco fa.

Il signor A. _______, su richiesta del presidente, conferma questo fatto precisando che si trattava di faldoni non compromettenti e non rilevanti per la procedura penale.”

(VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 8).

In sede d’appello il suo comportamento è stato per contro collaborante.

Ciò induce a ritenere che non ci si trova di fronte ad una persona che ha realmente elaborato la vicenda e cercato di trarne degli insegnamenti, ma semplicemente ad un reo che, se ha ammesso qualcosa, lo ha fatto solo per migliorare la propria posizione processuale o perché l’evidenza dei fatti non gli ha lasciato spazi.

A. _______, poi, non si è fatto nessun problema a continuare ad abitare, senza versare alcunché ai condomini, nell’appartamento della Residenza [...]intestato alla [...], società da tempo insolvente, sfruttando in maniera più che discutibile degli spazi lasciati aperti dall’intersecarsi della procedura penale con quelle di altra natura. Si tratta di un atteggiamento di comodo che aggrava la sua posizione e che mal si concilia con un ravvedimento.

Contrariamente a quanto fatto dalla Corte di prima sede, l’incensuratezza non può essere considerata un elemento a favore del prevenuto, ritenuto come il Tribunale federale abbia chiarito che essa ha un effetto neutro nella commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6).

Da considerare favorevolmente sono per contro la vita meritoria anteriore, nonché la sua età, 73 anni, che lo rende particolarmente sensibile alla pena, osservato che un’incarcerazione risulta essere per una persona anziana molto più pesante di quanto non lo sarebbe per un normale adulto. Non condivisibile è invece l’opinione della Corte delle assise criminali, per la quale deve essere ritenuto elemento a discarico l’aver saputo creare a favore dell’economia locale posti di lavoro ed una struttura alberghiera di prim’ordine, poiché, primariamente, questi investimenti sono stati - legittimamente – effettuati con spirito imprenditoriale, mentre l’indiscutibile apporto alla comunità ticinese ne è una mera conseguenza.

La difesa ha chiesto che nel commisurare la pena si tenga conto degli sforzi fatti dal prevenuto per cercare di contenere le perdite, limitare il numero delle persone lese e risarcire il danno.

A tal proposito egli ha dichiarato:

“In merito alle immissioni di capitali e denaro da me fatte per cercare di contenere i debiti delle società e per acquisire partecipazioni di terzi, ricordo innanzitutto che al momento in cui [...] è entrato in F.1.1. rilevando il 40% l’importo da noi incassato è stato utilizzato in parte per rilevare le posizioni di alcuni clienti e in parte per pagare dei debiti di F.3.3.. Probabilmente gli 800'000.- franchi sono una riserva che nasceva da questa cessione. Rilevo che nel 1993 ho ceduto a [...], come F.3.3., un buon 7% di azioni F.1.1. dimezzando la mia partecipazione in detta società. [...] è stato in due tempi: la prima nel 1993 e poi la seconda quando è stata venduta la [...] nel 2003. Nel 2004 ho immesso buona parte della liquidazione della LPP: questa era complessivamente di circa 700'000.- franchi dei quali 50'000.- li ho trattenuti per me, mentre i restanti 650'000.- franchi sono stati immessi. Per il dettaglio rinvio alla tabella di cui all’allegato I del doc. L dell’inc. CARP.

Nel 2005, su imput della [...], ho ottenuto un finanziamento da un amico, [...], di 1'200'000.- franchi, dei quali 410'000.- franchi sono stati utilizzati per rimborsare [...]e gli altri immessi direttamente sul conto ACPR 11 che a quel tempo era già in mano del liquidatore [...]. [...] mi aveva assicurato che con l’immissione di questa liquidità si sarebbe evitato il fallimento di ACPR 11. Se così non fosse, sarei stato un pazzo ad immettere liquidità in una società che dicevano stava fallendo. Nonostante la mia immissione di denaro, la CFB ha poi dichiarato il fallimento di ACPR 11.

In seguito, vi è stata la cessione dei quattro appartamenti ACPR 9 avvenuta nel 2008/2010.

La differenza tra il prezzo incassato e il denaro necessario per liberare le cartelle ipotecarie, risultante essere di 479'006.- franchi, è stata trasferita dall’avv. DI 1 al Ministero pubblico. Il Ministero pubblico con questa operazione è poi riuscito a recuperare le due cartelle ipotecarie di 224'000.- e 170'000.- franchi che sono state restituite a ACPR 4 e [...]. Lo scopo da me perseguito con queste vendite, senza voler sminuire l’importanza dei reati commessi, era quello di recuperare denaro sufficiente da immettere nei tre condominii al fine di coprire la liquidità sottratta e quindi sanare la situazione debitoria. Di questo ne ho parlato con i condomini e con l’avv. RAAP 4 che mi è subentrato nell’amministrazione.

Come noto, mi sono poi stati sequestrati tutti i beni personali comprese le opere d’arte e da ultimo è stato messo in vendita l’appartamento [...] numero 8 del quale avevo la disponibilità.

A domanda del PP rispondo che a F.3.3. dovrebbero esserle rimaste delle azioni, poche, di F.1.1. che sono quelle sequestrate dal Ministero pubblico da cui vanno dedotte le 14 rivendicate dal cliente [...]. Per il resto, non vi sono né liquidi, né titoli, né immobili. Mi sono dissanguato, non ho più nulla.”

(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 17).

Le immissioni in ACPR 11 degli averi di cassa pensione di A. _______ sono attestate dalla documentazione prodotta con scritto dell’8 aprile 2013 (doc. CARP L, all. G).

Il finanziamento dell’amico [...]è stato ottenuto, almeno in parte, commettendo il reato di appropriazione indebita delle cartelle ipotecarie (punto n. 1.5. AA), sicché non può godere di considerazione.

Le vendite degli appartamenti sono state effettuate grazie al competente intervento dell’avv. DI 1 ed il risultato, bisogna darne atto, è stato buono, viste le difficili circostanze nelle quali sono avvenute.

Il fatto che il prevenuto non abbia più nulla, poiché tutto gli è stato sequestrato, è solo la conseguenza dei reati commessi e delle perdite finanziarie cagionate alle vittime.

In definitiva, dunque, sgravano la posizione di A. _______ unicamente il suo contributo, per il tramite del legale, alla vendita degli appartamenti e la cessione dei capitali LPP.

L’attenuante specifica del lungo tempo trascorso non può nella fattispecie trovare applicazione ritenuto come gli ultimi reati siano stati commessi nel 2009 e come dai primi fatti, che effettivamente sono prossimi alla prescrizione risalendo a quasi 15 anni or sono, egli non abbia, appunto, tenuto buona condotta (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010; DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158).

Se ne deve tuttavia tenere conto quale attenuante generica, ma di una certa rilevanza, poiché la predominanza dei reati più importanti è molto lontana nel tempo.

In base a questi elementi, favorevoli, appare corretto procedere ad una riduzione della pena base a 2 anni.

  1. L’accusa chiede con l’appello che questa pena sia interamente da espiare.

Giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni, se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. Nonostante la norma non lo preveda espressamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell’ambito dell’art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (STF 6B_527/2011 2011 del 22 dicembre, consid. 3.1.; DTF 134 IV 60 consid. 7.4.).

Qualora la prognosi sul comportamento futuro dell’autore non fosse sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno parziale dell’esecuzione della pena. Per contro una prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale possa avere qualche effetto sull’autore, la pena deve essere espiata integralmente (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1.).

Al fine di poter formulare una prognosi sul comportamento futuro dell’autore, il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, della vita anteriore dell’autore, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento dell’emanazione della sentenza. Egli deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti a determinare il carattere dell’autore e le sue prospettive di cambiamento (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1.).

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, nonché del fatto che A. _______ non ha più l’autorizzazione professionale di fiduciario, che, vista la sua notorietà sulla piazza ticinese, si ritrova con la reputazione rovinata, che ha un’età avanzata, ha a suo tempo dichiarato di voler limitarsi alle consulenze e, dopo la sua liberazione, si è comportato correttamente, non vi sono elementi per formulare una prognosi negativa.

Preso atto degli estremi oggettivi, soggettivi e personali della fattispecie, appare corretto sospendere condizionalmente la pena per un periodo di prova di 5 anni.

Risarcimento compensatorio, sequestro conservativo e confische

  1. Con il suo appello, l’accusato ha pure chiesto l’annullamento dei dispositivi n. 3.2., 5, 7, 8 e 11 della sentenza 19 aprile 2012, postulando che gli averi ivi indicati vengano dissequestrati a suo favore.

In relazione al dispositivo n. 3.2., con cui A. _______ è stato condannato al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- ed € 837'746.-, la difesa ha chiesto in via principale che venga annullato poiché non produce alcun beneficio e complica inutilmente la posizione dei creditori. In via subordinata, se si vuol mantenere tale condanna, chiede che ne vengano levate le somme messe a disposizione come sequestro sostitutivo, cioè i fr. 479'006.15 rimasti dalla vendita degli appartamenti, che devono essere restituiti alla ACPR 8. In via ancor più sussidiaria ha chiesto che tali averi vengano attribuiti come risarcimento direttamente alla ACPR 8 in liquidazione, quale parte lesa.

Delle pretese risarcitorie decretate al dispositivo n. 5 della sentenza appellata, l’accusato ha riconosciuto integralmente quella di fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1994 a favore di [...] (5.1.) e quella di fr. 177'227.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2009 oltre fr. 6'000.- per spese legali a favore della ACPR 10 (5.6.).

Nel principio ha pure ammesso l’obbligo di indennizzo di ACPR 4 di cui al dispositivo 5.2., ma ha chiesto che venga ridimensionato in base alle risultanze della procedura.

Sulle pretese della Comunione dei Comproprietari della ACPR 9 (5.5.) vale quanto sopra riportato.

Infine, il prevenuto ha chiesto la reiezione delle rivendicazioni dei titolari dei conti [...]e [...] (5.3. e 5.4.), poiché si deve tenere conto di quanto già hanno ricevuto.

Pretese risarcitorie degli accusatori privati

  1. Le richieste di indennizzo avanzate da ACPR 4, sono da confermare integralmente, così come quantificate al punto n. 5.2. del dispositivo della sentenza 19 aprile 2012. In effetti, nonostante l’imputato sia stato prosciolto dall’accusa di cui al punto n. 3.1.1. AA, cioè da un reato che ha cagionato a questo accusatore privato un danno accertato di fr. 1'065'000.-, questa Corte ha la possibilità, ed il dovere, di pronunciarsi sulle sue relative pretese in base all’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP. Tale norma stabilisce che il giudice debba statuire sull’azione civile in via adesiva anche qualora assolva l’imputato, se la fattispecie è matura per la pronuncia.

Ora, i reati di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2. sono stati ammessi esplicitamente da A. _______ per lo meno per quanto concerne proprio il titolare delle relazione [...], [...]; [...], [...]e [...]. In tal modo, dal punto di vista civile, la questione è più che chiara.

Per il dettaglio della quantificazione si rinvia al considerando n. 43 della sentenza impugnata, i cui contenuti sono qui condivisi integralmente.

  1. Essendo le pretese dei clienti [...](ACPR 6) e ... incontestate, così come ammessa è l’appropriazione indebita commessa a loro danno (punto n. 1.6. AA), si rimanda anche per esse alle riflessioni ed ai calcoli di prima sede (consid. n. 44 della sentenza impugnata).

In data 6 luglio 2005 A. _______, in rappresentanza, oltre che di sé stesso, di ACPR 11 e della Residenza [...], ha sottoscritto una convenzione con il legale dei signori [...], con la quale ha fornito a garanzia del loro credito, due cartelle ipotecarie di secondo e terzo rango gravanti la PPP [...]RFD di Lugano, cioè l’appartamento nel quale è vissuto negli ultimi anni e che è stato venduto all’asta nel maggio 2013 (AI 407).

Qualora i due accusatori privati avessero ottenuto, nella ripartizione della cifra netta incassata dall’UE, un indennizzo, questo dovrà essere computato a diminuzione del danno e, di riflesso, del risarcimento loro dovuto.

  1. Le pretese risarcitorie della Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9 non sono di per sé messe in discussione, di modo che il punto n. 5.5. del dispositivo può essere fondamentalmente confermato.

A detta dell’accusato, la confisca del ricavo delle vendite degli appartamenti a suo tempo effettuate permetterà l’integrale pagamento delle pretese della Comunione dei comproprietari (doc. dib. 1).

Come vedremo successivamente, una simile misura non è attuabile, per cui non si può far altro che riconoscere il credito nel dispositivo. Evidentemente, se la società in liquidazione dovesse in seguito recuperare parte del denaro che è messo sotto sequestro cautelativo e questo dovesse essere destinato alla Comunione dei comproprietari a riduzione dello scoperto, se ne dovrà tener conto.

Risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- ed € 837'746.- e sequestri conservativi

  1. Appurato che il provento dei reati commessi da A. _______ non ha potuto essere confiscato, la Corte di prime cure ha ritenuto dati gli estremi per porre a suo carico un risarcimento compensatorio ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP.

In applicazione dei combinati art. 70 cpv. 1 e 71 cpv. 1 CP, essa ha così stabilito l’obbligo per l’imputato di pagare allo Stato un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- ed Euro 837'746.-, importo da cui va dedotto quanto ha potuto essere confiscato.

In applicazione dell’art. 73 CP, tale importo è poi stato devoluto agli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti dal tribunale penale (sentenza impugnata, consid. 37).

Sotto sequestro penale sono stati posti denaro contante per fr. 295'808.05 e fr. 2'500.-, oltre al saldo attivo dei conti bancari di ACPR 11 in liquidazione presso la Banca [...]e la Banca [...], nonché quelli di F2.2. in liquidazione presso la Banca [...](sentenza impugnata, consid. 38).

Inoltre è stato ordinato il sequestro conservativo sull’eventuale eccedenza derivante dalla realizzazione dei due fondi fol. PPP 9516 e 26764 del fondo base part. 2715 RFD di Lugano, sequestrati dal magistrato inquirente e dissequestrati dalla Corte delle assise criminali a favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano, affinché proceda alla loro realizzazione (sentenza impugnata, consid. 39).

Infine, un sequestro conservativo è pure stato ordinato sugli altri beni sequestrati indicati nell’AA, comprese le cartevalori, le opere d’arte ed i mobili, a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio allo Stato, fermo restando che l’eventuale provento della loro eventuale realizzazione, dedotte le spese, deve essere devoluto in favore degli accusatori privati (sentenza impugnata, dispositivo n. 11).

  1. Giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell’esecuzione del risarcimento - e meglio, del risarcimento equivalente ordinato ex art. 71 cpv. 1 CP dal giudice quando i valori soggetti a confisca non sono più reperibili - l’autorità inquirente o il giudice del merito (Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 71; Madleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaraire Romand, n. 32 ad art. 71) può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato anche se non sono direttamente provento di reato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.

La misura del sequestro conservativo ha effetto, dopo la crescita in giudicato della sentenza, sin quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori confiscati per le vie esecutive (N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I , ZH 1998, § 2/art. 59 CP n. 172-174; Trechsel, K.K., n. 20 ad art. 59 CP citati in STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003). In questo senso, dunque, l’art. 71 cpv. 3 CP statuisce un motivo di sequestro supplementare rispetto a quelli elencati dall’art. 271 LEF (Florian Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., n. 14 ad art. 70/71), anche se, invero, l’aggiunta della cifra n. 6 a quelle del primo capoverso dell’art. 271 LEF consente di agire in maniera analoga sulla scorta di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, quale è una sentenza passata in giudicato.

Così come precisato dal TF, l’art. 71 cpv. 3 CP (art. 59 n. 2 cpv. 3 vCP) costituisce, unitamente all’art. 73 CP, la base legale per il trasferimento ad opera del giudice del beneficio del sequestro conservativo disposto sui beni dell’interessato dallo Stato agli accusatori privati quale garanzia delle loro pretese risarcitorie (STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003).

Presupposto irrinunciabile affinché ciò possa avvenire è l’esistenza di una pretesa risarcitoria dello Stato ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP assegnata, su sua richiesta, al danneggiato in forza dell’art. 73 CP.

A norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque, un ruolo sostitutivo della confisca (“Ersatzforderung”) e, in quanto tale, non può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi, essere ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99 ad art. 70-72).

Il risarcimento equivalente soggiace, quindi, alle stesse condizioni della confisca (Schmid, op. cit., n. 105 ad art. 70-72). Ciò significa che il giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve accertare che l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che valori patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio dell'accusato (DTF 1B_185/2007 cit.) o di un terzo. Questi indebiti profitti possono configurarsi mediante un aumento degli attivi, ma anche con una diminuzione dei passivi (Schmid, op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; Baumann, Basler Kommentar, n. 53 ad art. 70-71; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I, n. 7 ad art. 71), rispettivamente con una mancata diminuzione degli attivi o un mancato aumento dei passivi.

L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un risarcimento quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

  1. Nel suo scritto del 5 marzo 2013 (doc. CARP XXXI), il PP ha potuto chiarire che, in definitiva, sono ancora posti sotto sequestro valori per fr. 298'308.55 + fr. 181'297.20 + fr. 376.83 + CAD 61'202.29.

L’importo provento dei reati per i quali A. _______ viene ora condannato è di fr. 4'990'375.- (tenuto conto del cambio medio €/FRS di 1.60 del gennaio 2000 e dei fr. 410'000.- già restituiti, di cui al punto n. 1.2. AA).

Di conseguenza il risarcimento compensatorio a favore dello Stato - sulla cui legittimità non occorre addentrarsi, visto l’adempimento dei presupposti summenzionati - può essere quantificato in arrotondati fr. 4'455'311.- (tenuto conto di un tasso di cambio medio attuale CAD/FRS 0.90).

  1. Come accennato, per l’imputato, il provento delle vendite delle PPP no [...], [...], [...] e [...] (fondo base [...]) del Comune di [...], che hanno generato al netto di due cartelle ipotecarie (fr. 170'000.- e fr. 224'000.-) un ricavo di fr. 479'006.15, dev’essere riconosciuto di spettanza della società I ACPR 8 in fallimento e va pertanto assegnato a quest’ultima.

La richiesta non può essere accolta, poiché non sussistono gli estremi per poter procedere in tal senso.

Dall’analisi degli eventi che hanno portato alla vendita degli appartamenti ed al sequestro del provento emerge in effetti in maniera lampante come, a seguito anche di mancanze da parte dell’Ufficio Fallimenti di [...], no DI 1, non vi sia in questa sede nessuna possibilità di dissequestrare tale importo e reintegrarlo nella massa fallimentare della società.

A suo tempo, nell’ambito del procedimento penale a carico di A. _______, la Procuratrice pubblica, con provvedimento di sequestro 14 settembre 2006, giusta i combinati previgenti art. 161 cpv. 1 CPP-TI e 59 cifra 1 e 2 CP, aveva disposto, fra l’altro, il blocco a Registro fondiario delle suddette PPP intestate a I ACPR 8 (AI 222).

In seguito, quest’ultima, è stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del distretto di Lugano del 3 marzo 2010 a far tempo dal 4 marzo 2010.

A. _______ risulta a Registro di commercio del Canton Ticino tutt’ora iscritto come presidente e amministratore della predetta succursale.

La situazione debitoria al 3 settembre 2010 della ACPR 8 è indicata nello scritto di pari data inviato dall’Ufficio fallimenti di [...] all’allora magistrato titolare dell’inchiesta (AI 667).

Come già esposto, in precedenza, nel corso del 2007-2008, le PPP no. [...], [...], [...] e [...], di pertinenza della società ACPR 8 in fallimento, sono state vendute, a trattative private, per il tramite del difensore dell’imputato, previo assenso del Procuratore pubblico nonché delle allora parti civili ed hanno fruttato fr. 479'006,15 al netto delle cartelle ipotecarie (cfr. AI 372; 374; 405; 411; 470; 477; 478; 479; 482; 483; 488; 499; 500; 503; 508; 512; 517; 526; 538; 552; 554; 637; 639; 653; cfr. anche doc. CARP XLVIII e LVI).

Nell’ambito del procedimento penale a carico di A. _______, la ACPR 8 si è costituita parte civile in data 11 maggio 2010 (AI 636). Ciononostante, essa, attraverso il suo rappresentante, l’UF di Viganello, quanto meno fino allo scritto del 17 aprile 2013 di cui si dirà in seguito, non ha mai avanzato pretese civili nei confronti del signor A. _______ e, tantomeno, le ha quantificate. Non risulta, in particolare, agli atti alcuna rivendicazione di averi di spettanza della ACPR 8 da ripartire fra i legittimi creditori dell’AP ACPR 8 non ancora tacitati.

Con sentenza 19 aprile 2012 la Corte delle assise criminali, al dispositivo n. 5, non ha, di conseguenza, riconosciuto l’esistenza di pretese civili dell’ACPR 8, come invece ha fatto a favore di altri AP che hanno quantificato i loro crediti.

La prima Corte, al dispositivo n. 6, ha rinviato al foro civile ogni altra rivendicazione risarcitoria dei soggetti costituitisi AP, fra i quali vi è l’AP ACPR 8.

Come visto, i primi giudici, al dispositivo n. 8, hanno ordinato la confisca di fr. 295'808.55 e di fr. 2'500.-, oltre che dei saldi attivi dei conti di ACPR 11 in liquidazione presso [...],presso Banca [...],di F.2.2. presso Banca [...], devolvendo il relativo ammontare, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, agli accusatori privati di cui al dispositivo n. 5.

Pur riferendosi parte del dispositivo n. 8 agli averi, provenienti al netto dalle alienazioni delle PPP no. [...], [...], [...]e [...] (cfr. scritto PP 5 marzo 2013: doc. CARP XXXI), di spettanza (almeno dal profilo formale) dell’AP ACPR 8ACPR 8 non ha presentato alcun annuncio di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP.

L’unica parte processuale che ha impugnato il dispositivo n. 8 della sentenza di primo grado è stato A. _______ il quale ha chiesto che i ricavi degli appartamenti della ACPR 8 siano confiscati a favore del fallimento medesimo e dei suoi creditori.

Ora, legittimate a ricorrere contro una decisione sono le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Tale interesse presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (Mini in Codice di procedura penale (CPP) Commentario, Zurigo 2010, ad art. 382, n. 5, pag. 706 e seg.; Schmid Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 382, n. 2, pag. 737 e ad art. 399, n. 2, pag. 769 s; Lieber in Kommentar Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 7 ss, pag. 1843 ss). La lesione deve pertanto toccare la persona o il patrimonio del postulante (Mini in op. cit., ad art. 382, n. 7, pag. 707). L’appellante deve avere un proprio interesse all’annullamento o alla modifica della decisione che intende contestare.

La violazione dell’interesse di un altro soggetto giuridico è insufficiente a costituire una legittimazione ad agire (DTF 131 IV 191, consid. 1.2.1 con riferimenti).

La decisione in merito alla sussistenza di un interesse ad impugnare attiene alla ricevibilità e non alla fondatezza nel merito del ricorso stesso (Calame in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 382, n. 2 s., pag. 1723 s.).

Nel caso in questione, a prescindere dalla relativa fondatezza nel merito della richiesta, spettava all’AP ACPR 8 vantare un interesse giuridicamente protetto volto a ottenere il ricavo netto proveniente dalle vendite delle PPP no. [...], [...], [...]e [...]. Essa, tuttavia, non ha a tempo debito impugnato il dispositivo numero 8 della sentenza di primo grado. Sue eventuali pretese civili sono, pertanto, decadute limitatamente all’ambito penale.

Irrilevante, già solo perché tardivo, è lo scritto 17 aprile 2013 con cui l’Ufficio dei fallimenti ha comunicato al Ministero pubblico di associarsi alla richiesta scritta dell’imputato volta al dissequestro dei fondi di pertinenza dell’AP ACPR 8 (doc. CARP LX in rel. a doc. CARP LVI).

D’altro canto, A. _______ è il solo ad aver tempestivamente impugnato il dispositivo n. 8. Tuttavia, egli non è titolare di un interesse giuridicamente protetto che lo legittimi a pretendere la suddetta devoluzione a favore dell’AP ACPR 8.

Del resto, questa Corte non può d’ufficio esaminare la fondatezza nel merito di una questione di natura civile mai legittimamente sollevata dalle parti.

Ne deriva che, non avendo queste interposto ricevibile annuncio d’appello contro il dispositivo n. 8, esso è da ritenersi, per la ACPR 8, passato in giudicato giusta l’art. 437 cpv. 1 lett. a CPP.

La questione sulla fondatezza giuridica della spettanza all’AP ACPR 8 può, pertanto, rimanere aperta.

L’appello di A. _______ su questo punto è irricevibile.

  1. In prima sede il saldo del denaro proveniente dalla vendita degli appartamenti di cui alle PPP no [...], [...], [...] e [...] (fondo base [...]) del Comune di [...], di fr. 479'006.15, è stato confiscato (dispositivo n. 8).

La misura non può essere tuttavia confermata. In effetti possono essere sottoposti a confisca, a norma dell’art. 69 CP, unicamente gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere un reato o erano destinati ad esserlo, oppure quelli che costituiscono il prodotto di un reato, se essi compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.

Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP, inoltre, sono confiscabili i valori patrimoniali prodotto di reato o destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato.

Secondo il principio della specialità, solamente i valori patrimoniali che costituiscono la remunerazione o il risultato diretto dell’infrazione possono essere confiscati. Se il valore direttamente ottenuto dall’infrazione principale è una cosa mobile o immobile, solo questa potrà venire confiscata, ma non eventuali valori sostitutivi. Fanno eccezione i casi in cui valori patrimoniali destinati alla circolazione (quali biglietti di banca, divise, chèques, effetti di cambio, o averi in conto) sono stati trasformati ad una o più riprese in valori analoghi: essi restano confiscabili fintanto che il loro movimento può essere ricostruito in maniera certa e documentata, cioè finché sussiste una traccia documentale (“Papierspur”, “paper trail”; Madleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, in PJA 2007, pag. 1376 segg., III A 3).

Nel caso specifico, gli appartamenti in questione erano in possesso della società ACPR 8 già da molto tempo prima della commissione dei reati e non vi è traccia alcuna che indichi che possano costituire un provento di reato ai sensi di legge ed essere di riflesso sottoposti a confisca penale.

Essi erano tuttavia di proprietà di una persona giuridica riconducibile al prevenuto e possono pertanto essere fatti oggetto di un sequestro conservativo a tutela del risarcimento compensatorio ordinato a favore dello Stato, art. 71 cpv. 3 CP.

Assegnamenti ai danneggiati

  1. La Corte delle assise criminali ha devoluto agli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti il risarcimento compensatorio a favore dello Stato (dispositivo n. 7 della sentenza impugnata).

Questa disposizione è stata contestata dall’imputato sia in maniera generica, sia come conseguenza della sua opposizione al risarcimento compensatorio.

  1. L’art. 73 cpv. 1 CP prevede che se, a seguito di un crimine o un delitto, qualcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: la pena pecuniaria o la multa (lett. a), gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione dedotte le spese (lett. b), le pretese di risarcimento (lett. c) o l’importo della cauzione preventiva prestata (lett. d).

Come espressamente indicato dal testo della norma, si può procedere in tal senso esclusivamente a fronte di un’esplicita richiesta del danneggiato. Non d’ufficio.

Al fine di evitare che la persona lesa si possa arricchire ottenendo, da un lato, il risarcimento del credito cedutogli dallo Stato e, dall’altro, quello del suo credito personale, l’art. 73 cpv. 2 CP precisa che l’assegnazione al danneggiato può avvenire solo alla condizione che questi ceda allo Stato la relativa quota del suo credito.

La cessione del proprio diritto allo Stato deve essere effettuata dal danneggiato prima che il giudice statuisca sull’assegnazione ai sensi dell’art. 73 CP. Così come precisato dal TF, in mancanza di una simile dichiarazione, non si può procedere all’assegnazione, poiché non esiste alcun mezzo giuridico che permetta di costringere in un secondo tempo il danneggiato ad effettuarla e nemmeno è possibile ottenerla per legge (STF 6B_190/2010 del 16 luglio 2010, consid. 2.1.).

La massima Corte federale ha lasciato aperta la questione a sapere se il giudice ha un dovere d’informazione nei confronti del danneggiato in merito al suo diritto di ottenere gli assegnamenti di cui all’art. 73 CP, precisando che esso potrebbe derivare dall’obbligo di assistenza del giudice quando la persona lesa non è cognita di questioni legali e non è assistita da un avvocato (STF 6B_190/2010 del 16 luglio 2010, consid. 2.1.).

  1. Con riferimento al giudizio di prime cure, va rilevato che non vi è agli atti alcuna richiesta di assegnazione, da parte degli accusatori privati favoriti dalla devoluzione, prima del dibattimento di fronte alla Corte delle assise criminali, se non quella formulata dall’avv. RAAP 2 per i suoi clienti (datata 16 aprile 2012, doc. TPC 58) ma soprattutto che nessuno di essi, nonostante fossero già a quel momento tutti assistiti da giureconsulti, ha effettuato la preventiva cessione dei rispettivi crediti allo Stato. Di conseguenza, al momento dell’emanazione della sentenza qui in disamina, non erano dati i presupposti legali per decretare la cessione agli accusatori privati.

In vista del dibattimento di secondo grado, per contro, tutti gli accusatori privati interessati hanno formulato richiesta di assegnazione, rispettivamente di cessione allo Stato delle loro pretese per gli importi riconosciuti, colmando in tal modo la lacuna formale. Di conseguenza, sussistendo ora i presupposti previsti dall’art. 73 CP, è possibile assegnare loro il risarcimento compensatorio dello Stato.

L’adozione di questa misura, che in prima sede non poteva essere ordinata, non rappresenta ora una violazione del divieto della reformatio in peius, poiché la posizione del prevenuto non viene in alcun modo peggiorata, non mutando per lui nulla se le pretese di risarcimento e i valori confiscatigli vengono attribuiti alle vittime dei suoi reati piuttosto che allo Stato.

  1. Con riferimento al dissequestro dei fondi PPP [...] e PPP [...]del fondo base [...] RFD del Comune di [...], è richiamata la decisione 20 agosto 2012 di questa Corte, con cui è stato accertato il passaggio in giudicato della seguente parte del dispositivo n. 9 della sentenza qui impugnata:

“E’ ordinato il dissequestro dei fondi fol. PPP [...]e PPP [...]del fondo base [...]RFD di Lugano in favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano affinché proceda alla loro realizzazione.”,

nonché dell’obbligo, in prima linea, di soddisfacimento dei creditori ipotecari con gli importi realizzati. Preso atto che la realizzazione delle due particelle è avvenuta poco prima del dibattimento d’appello e del fatto che alla scrivente Corte non è stata (incomprensibilmente) più fornita alcuna informazione da parte dell’UE di Lugano, è in questa sede unicamente necessario determinarsi circa la destinazione dell’eventuale eccedenza, che deve essere sottoposta a sequestro conservativo a tutela del pagamento del risarcimento compensatorio a favore dello Stato e, in seconda battuta, proporzionalmente devoluta a favore degli accusatori privati le cui pretese di risarcimento sono state riconosciute.

Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. Visto l’esito dei loro appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata sono accollati all’imputato in ragione di tre quarti, mentre il restante quarto è posto a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al procedimento d’appello, consistenti in fr. 3’500.- per tassa di giustizia e fr. 4’500.- a titolo di spese sono pure posti a carico del prevenuto in ragione di tre quarti, mentre il restante quarto è addebitato allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non si riconoscono agli accusatori privati ripetibili per il procedimento d’appello.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220 e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

2, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 138, 158, 251 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di A. _______ è parzialmente accolto.

2.L’appello del procuratore pubblico è respinto.

  1. Di conseguenza,

ricordato che i punti 2, 6, 10 e 12 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato

A. _______ è dichiarato autore colpevole di:

3.1. appropriazione indebita aggravata

siccome commessa nella sua qualità di gerente di patrimoni,

per avere,

in più occasioni, a Lugano,

nel periodo agosto 1998-marzo 2005

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto

agendo per il tramite della società di gestione patrimoniale ACPR 11, nel frattempo dichiarata fallita dall'allora Commissione federale delle banche, di cui era amministratore unico, agendo di fatto quale dominus dirigenziale ed operativo della società,

impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da clienti, segnatamente:

3.1.1. in relazione al cliente titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...]e [...], che, nel periodo aprile 1989/ dicembre 1996, gli aveva affidato in gestione averi patrimoniali al netto dei rimborsi pari ad un controvalore di fr. 6'931'441.44, investiti:

  • in prestiti fiduciari alla società F.6.6., in relazione al quale il cliente ha riportato la perdita integrale dell'investimento per un controvalore di fr. 2'114'936.65;

  • in prestiti obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1.;

  • nell'acquisto delle PPP [...]e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 8, acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai certificati azionari della società ACPR 8 n. 15 e n. 21;

  • nell'acquisto delle PPP [...]e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 8, acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai certificati azionari della società ACPR 8 n. 15 e n. 21;

  • nell'acquisto di azioni della società F.8.8., dal valore azzerato a seguito del fallimento della società;

  • in investimenti fiduciari presso diverse banche;

3.1.1.1. nel periodo agosto 1998 - gennaio 2000, distratto il rimborso che spettava al titolare delle predette relazioni di complessivi fr. 1'029'566.-, relativo al prestito obbligazionario 1994-1999 F.1.1. pervenuto sui conti della ACPR 11 (fr. 983'114.- il 31 luglio 1998 sul conto 259.721.016 rubrica Raccolta e fr. 46'452.- il 10 agosto 1998 sul conto n. 101'059 della Banca [...]), utilizzando i fondi distratti nella misura di fr. 670'869.50 per rimborsare altri clienti e, per la parte restante, per far fronte al pagamento di spese della ACPR 11;

3.1.1.2. in data 21 maggio 2003 venduto il certificato azionario n. 86 di 312 azioni F.1.1. di proprietà del titolare delle suddette relazioni alla [...]per Il prezzo di fr. 600'000.-, incassato a contanti, danneggiando il patrimonio del cliente almeno per tale importo;

3.1.2. nel gennaio 2000, messo a pegno indebitamente presso la Banca [...] a garanzia di un credito lombard di fr. 2'960'000.- concesso a ACPR 11, il deposito titoli di quest'ultima, composto per il 95% da azioni [...], detenute a titolo fiduciario per conto della cliente M.D., ritenuto che, a seguito del deterioramento della situazione finanziaria di ACPR 11, il 9 ottobre 2000 la Banca [...] ha escusso il pegno, vendendo le 26'000.- azioni Tiscali della suddetta cliente, danneggiando in tal modo il patrimonio della cliente per almeno € 837'746.35,

atteso che, nel marzo 2005, la cliente ha percepito un risarcimento parziale di fr. 410'000.-;

3.1.3. nel corso del mese di luglio 2000, poiché ACPR 11 presentava sorpassi rispetto al valore di anticipo sul credito lombard di cui al dispositivo n. 3.1.2., e la Banca richiedeva garanzie supplementari, indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate fiduciariamente presso ACPR 11:

  • cartella ipotecaria lI grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella Ipotecaria Il grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria Il grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

3.1.4. il 19 dicembre 2000, mediante convenzione sottoscritta con la cliente M.D., che vantava un credito nei confronti di ACPR 11 per il rimborso di 26'000 azioni [...](messe indebitamente a pegno dall'accusato nelle circostanze descritte al dispositivo n. 3.1.2.), 2000 azioni [...]e 1000 azioni [...], indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo fiduciario presso ACPR 11:

  • cartella ipotecaria II grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria 11 grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria Il grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]dei Comune di [...])

danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

3.1.5. il 10 marzo 2005, mediante convenzione sottoscritta con [...]a garanzia di un mutuo di fr. 1'000'000.- (utilizzato nella misura di fr. 410'000.- per il risarcimento della cliente M.D. nelle circostanze indicate al dispositivo n. 3.1.2.), indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo fiduciario presso ACPR 11:

  • cartella ipotecaria II grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria II grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella 598 del Comune di [...])

  • cartella ipotecaria Il grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio.

3.1.6. nel corso dell'anno 2000, distratto le liquidità dei clienti [...]e [...]per complessivi fr. 733’017.-, ritenuto che, durante l'interrogatorio del 28 agosto 2002 dell'accusato davanti all'allora PG Marcellini dipendente dalla denuncia presentata dai clienti, nell'intento di occultare le malversazioni, egli ha dichiarato falsamente che i fondi sarebbero stati depositati su un conto intestato a ACPR 11 presso UBS SA, versando agli atti il falso estratto bancario descritto al punto n. 4.5;

3.1.7. il 29 gennaio 2003, venduto alla [...]per il prezzo di fr. 286'000.-, incassato a contanti, il certificato azionario n. 60 di 143 azioni della F.1.1. di proprietà dei seguenti clienti:

  • per 40 azioni di F.5.5.

per 12 azioni di [...]

per 91 azioni di [...]

danneggiando in tal modo il patrimonio dei clienti;

3.1.8. il 1° dicembre 2003, venduto alla [...]per il prezzo di fr. 350'000.-, incassato a contanti, il certificato azionario n. 87 di 180 azioni della F.1.1. di proprietà dei seguenti clienti:

  • per 100 azioni di F.5.5.

per 27 azioni di [...]

per 39 azioni di [...]

per 14 azioni di [...]

danneggiando in tal modo il patrimonio dei clienti;

3.2. appropriazione indebita

per avere,

in più occasioni, a Lugano,

nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10, per il tramite delle società di cui era azionista unico, amministratore e dominus dirigenziale ed operativo, ovvero di ACPR 11 (decretata fallita il 27 aprile 2005), rispettivamente di F.4.4. (dichiarata fallita il 13 giugno 2008) e F.2.2. (decretata fallita il 9 settembre 2010),

allo scopo di procacciare a sé e alle predette sue società un indebito profitto,

impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati, segnatamente:

3.2.1. nel periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi fr. 36'347.- a lui affidate dai comproprietari del condominio ACPR 9 per il fondo di rinnovamento,

3.2.2. nel periodo 2005 - ottobre 2009, per aver distratto gli anticipi sulle spese condominiali, corrisposti dai comproprietari del condominio ACPR 9 per complessivi fr. 89'048.-, destinandoli nella misura di fr. 37'985.- a favore di ACPR 11, nella misura di fr. 18’273.- a favore di F.4.4. e per la parte restante a favore di F.2.2.,

3.2.3. nel periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi fr. 79'733.- versate dai comproprietari del condominio ACPR 10 per il fondo di rinnovamento,

impiegando in tal modo indebitamente la somma complessiva di fr. 205'128.-, di cui fr. 125'395.- in danno del condominio ACPR 9 e fr. 79’733.- in danno del condominio ACPR 10;

3.3. amministrazione infedele aggravata,

siccome commessa per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

3.3.1. nella sua qualità di amministratore unico e dominus dirigenziale ed operativo di ACPR 11, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei clienti che avevano affidato in gestione i loro fondi, ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri, danneggiando in tal modo il patrimonio dei seguenti clienti:

3.3.1.1. nel corso del mese di agosto 1999, impartito istruzioni affinché F.1.1. trasferisse l'importo di fr. 650'000.- relativo al rimborso del prestito obbligazionario 1994 - 1999 F.1.1. al cliente [...], che non aveva partecipato all'investimento ma che vantava una pretesa di risarcimento nei suoi confronti come indicato al punto n. 3.1.1., malgrado il rimborso spettasse ai seguenti clienti investitori: [...]per fr. 58'710.-, [...] per fr. 16'774.-, [...] per fr. 10'484.-, [...] per fr. 33'548.-, [...] per fr. 113'225.-, [...] per CHF 291'451.-, [...] per fr. 4'194.-, [...] per fr. 65'000.-, [...] per fr. 23'065.- e [...] per fr. 33'549.-, danneggiando in tal modo il loro patrimonio per le somme indicate;

3.3.2. nella sua predetta qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei comproprietari, ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri di amministratore, danneggiando in tal modo il patrimonio dei proprietari dei due condomini, segnatamente,

3.3.2.1. nel periodo 2007-2009, indebitamente compensato spese condominiali dovute da condomini alla comunione dei comproprietari ACPR 9, contabilizzando le poste come debito della società ACPR 9, dichiarata fallita il 3 marzo 2010, ovvero:

  • indebitamente compensato spese condominiali per fr. 19'016.50, dovute al condominio dalla comproprietaria [...], con interessi dovuti dall'accusato A. _______ alla di lei madre [...], in relazione a due finanziamenti di complessivi fr. 1'170'000.- da questa concessigli nella primavera 2005,

  • indebitamente compensato spese condominiali per fr. 11'528.85, dovute al condominio dal comproprietario [...][...], con importi di natura fiscale da lui anticipati per conto della società ACPR 9 al momento dell'acquisto della sua unità di PPP,

  • tra il 20 gennaio 2009 e il 24 settembre 2009, compensato senza valida causa, spese dovute dai condomini [...], [...]e [...]per complessivi fr. 19'850.20,

arrecando al condominio ACPR 9 un pregiudizio patrimoniale di fr. 50'395.55.-;

3.3.2.2. nel periodo 2006 - ottobre 2009, indebitamente compensato spese condominiali, dovute dal condomino [...] alla comunione dei comproprietari ACPR 10, con interessi dovuti dall'accusato A. _______ sui due finanziamenti descritti al punto n. 3.3.2.1., contabilizzando le poste come debito della società ACPR 9, arrecando un pregiudizio al condominio di fr. 97'494.-, stante l'intervenuto fallimento della società debitrice;

3.3.2.3. nel periodo 2007 - ottobre 2009, intenzionalmente omesso di intraprendere tutte le misure idonee a salvaguardare il patrimonio del condominio ACPR 9, in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali per fr. 58'381.- da parte della società ACPR 8, in particolare omettendo di far iscrivere, nei termini di legge, le ipoteche legali sulle unità condominiali di proprietà della suddetta società, arrecando un pregiudizio al condominio ACPR 9 di CHF 58'381.-, stante l'intervenuto fallimento della società,

causando in tal modo un pregiudizio di complessivi fr. 206'271.-, di cui fr. 108'777.- in danno dei condominio ACPR 9 e fr. 97'494.- in danno del condominio residenza ACPR 10;

3.4. Falsità in documenti

per avere,

nelle indicate circostanze di tempo e di luogo,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, rispettivamente di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

formato, rispettivamente fatto formare documenti falsi, abusato di altrui firme autentiche per formare documenti suppositizi, nonché attestato o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

oltre ad aver fatto uso dei suddetti documenti, a scopo di inganno, segnatamente per avere:

3.4.1. in data che non ha potuto essere accertata,

allo scopo di occultare le malversazioni messe in atto ai danni della parte civile titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...] e [...],

allestito la falsa attestazione a firma M.P.P., datata 23 ottobre 1992, con la quale figurava che il cliente, in urto con la verità, dava scarico a ACPR 11 per l'attività svolta "anche sulla base del mandato a Voi affidato a mezzo F.3.3.",

consegnando la suddetta falsa attestazione durante l'interrogatorio dell'8 settembre 2005 a supporto della sua falsa dichiarazione, secondo la quale il cliente avrebbe chiuso la sua posizione, mentre il cliente lo stava rincorrendo da anni nell'intento di ottenere il rimborso dei suoi averi;

3.4.2. a Lugano, nel bilancio 31 dicembre 2004 e nel bilancio intermedio 1° gennaio 2005 - 11 marzo 2005 della ACPR 11 nell'intento di occultare il sovraindebitamento della società e la pronuncia del fallimento di quest'ultima (poi decretato in data 27 aprile 2005 dall'allora Commissione federale delle Banche), intenzionalmente omesso di riportare nei suddetti bilanci i crediti di cinque clienti investitori, patrocinati dall'avv. [...], per complessivi USD 611'466.-, che erano stati riconosciuti con sentenza 31 agosto 2004 della Il Camera Civile del Tribunale di Appello;

3.4.3. allo scopo di occultare le malversazioni di cui ai punti n. 3.2.1. e n. 3.2.3., fittiziamente allibrato la voce "fondo di rinnovamento" nei bilanci dal 2002 al 2009 del condominio ACPR 9, nonché nei bilanci dal 2002 al 2009 del condominio ACPR 10;

3.4.4. a Lugano,

fatto allestire e sottoscritte, nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9, le ricevute datate 28 novembre 2006, 19 settembre 2007 e 17 febbraio 2008, attestanti in urto con la verità, l'avvenuto pagamento di spese condominiali relative all'appartamento n. 22 del periodo 2° trimestre 2006-2009;

3.4.5. il 29 agosto 2002, durante l'interrogatorio davanti all'allora PG Marcellini, nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico su denuncia 27 febbraio 2002 delle parti civili titolari delle relazioni [...]e [...],

a scopo di inganno, segnatamente nell'intento di occultare le malversazioni sub. 3.1.6. e suffragare la sua falsa dichiarazione, secondo la quale gli averi patrimoniali delle suddette parti civili sarebbero stati depositati su tale conto e bloccati dalla Pretura del Distretto di Lugano nell'ambito di una procedura civile aperta tra ACPR 11 e terzo soggetto, prodotto agli atti del procedimento il falso estratto dell'UBS SA datato 31 dicembre 2001, relativo al conto n. della ACPR 11, attestante un saldo fittizio di fr. 1'800'001.90, mentre a quella data il conto della società si trovava in dare per l'importo di fr. 1.90;

3.4.6. a Lugano e Berna, il 25 settembre 2002,

fatto uso, a scopo di inganno, di documenti falsi,

segnatamente trasmesso all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro i seguenti documenti falsi:

  • falso estratto al 31 dicembre 2001 della [...], del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un saldo fittizio di fr. 6'628'689.76;

  • falso estratto al 31 dicembre 2001 della [...], Vaduz, del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un saldo falso di fr. 1'502'948.36;

  • falso estratto al 31 dicembre 2001 della [...], del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un saldo fittizio di fr. 1'634'445.-;

  • falso estratto al 31 dicembre 2001 di UBS SA, relativo al conto n. della ACPR 11, attestante un saldo fittizio di fr. 1'800'001.90;

3.4.7. a Lugano,

fatto allestire e sottoscritto, nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 10, le ricevute datate 28 novembre 2006, 19 settembre 2007 e 17 febbraio 2009, attestanti in urto con la verità, l'avvenuto pagamento di spese condominiali relative agli appartamenti n. 1, 2 e 3 del periodo 2005-2009.

  1. A. _______ è prosciolto dall’accusa di amministrazione infedele aggravata per i fatti descritti al punto n. 3.1.1. dell’AA, per intervenuta prescrizione del reato.

  2. A. _______ è condannato:

5.1. Alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 31 giorni (dal 23 marzo al 22 aprile 2010).

5.2. Al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 4'455'311.-.

  1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

  2. Sono riconosciute le seguenti pretese risarcitorie degli accusatori privati:

· fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 per i titolari della relazione [...];

· fr. 2'694'566.- oltre interessi al 5% dal 10 agosto 1998 su fr. 1'029'566.-, dal 21 maggio 2003 su fr. 600'000.- e dal 1. agosto 1998 su fr. 1'065'000.- per il titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...], [...];

· fr. 540'028.- per il titolare della relazione [...];

· fr. 192'989.- per la titolare della relazione [...];

· fr. 234'172.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2008, oltre a fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9;

· fr. 177'227.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2009, oltre fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10.

§ dalle pretese risarcitorie dei titolari delle relazioni [...]e [...], dovranno essere dedotti gli importi da essi incassati con la vendita ai pubblici incanti dei fondi fol PPP [...]e PPP [...]del fondo base [...]RFD di Lugano, avvenuta nel mese di maggio 2013.

Per ogni ulteriore pretesa di questi e degli altri accusatori privati, essi sono rinviati al competente foro civile.

  1. E’ ordinato il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza, dell’importo di fr. 476'006.15, oltre eventuali interessi di deposito ed al netto delle spese, importo attualmente depositato in parte sul conto n. del Ministero Pubblico presso Banca [...]e in parte sul CCP del Tribunale d’appello, corrispondente al residuo della vendita degli appartamenti della società ACPR 8.

Tali importi di denaro, previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, sono assegnati agli accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 della presente sentenza in proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese legali.

  1. E’ ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza del restante denaro e dei titoli sequestrati al prevenuto o alle sue società, attualmente depositati presso i conti postali e bancari del Ministero pubblico, rispettivamente sul conto n. presso la Banca [...]intestato a ACPR 11, e conto n. di F.2.2. in liquidazione presso la Banca [...].

Tali beni, dopo la loro realizzazione, e gli importi di denaro, sono assegnati, previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, agli accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 di questa sentenza in proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese legali.

  1. E’ ordinato il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza, dell’eventuale eccedenza della realizzazione dei fondi fol. PPP [...]e PPP [...]del fondo base [...]RFD di Lugano, dopo soddisfacimento dei creditori ipotecari.

Tale importo di denaro, previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, è assegnato agli accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 della presente sentenza in proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese legali.

  1. E’ mantenuto il sequestro conservativo su tutti gli altri beni ed oggetti sequestrati, indicati nell’atto d’accusa, ivi compresi in particolare le cartevalori, nonché le opere d’arte e i mobili, a garanzia del risarcimento compensatorio a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza.

Il ricavato della loro realizzazione che può essere destinato alla copertura del menzionato risarcimento compensatorio, dovrà essere assegnato, previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, rispettivamente di realizzazione, agli accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 di questa sentenza in proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese legali.

  1. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di A. _______ in ragione di tre quarti, mentre per il restante quarto sono accollati allo Stato.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 3'500.-

  • altri disborsi fr. 4’500.-

fr. 8’000.-

sono posti a carico di A. _______ in ragione di tre quarti, mentre per il restante quarto sono addossati allo Stato.

Non si assegnano ripetibili.

14.Intimazione a:

  1. Comunicazione a:
  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il Presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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