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«I_ALI»
«I_BEM»
Sentenza del 22 luglio 2025
comunicata il 22 luglio 2025
N. d'incartoSV2 25 23
IstanzaSeconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali
ComposizioneRighetti, presidente
Schupp, attuaria
PartiA._____
ricorrente
contro
Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni
convenuta
Oggettopretesa di risarcimento LAVS
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
- B._____ SA (precedentemente C._____ SA) è affiliata alla Cassa di
compensazione AVS del Cantone dei Grigioni dal 1° novembre 2014,
- dal 6 settembre 2019 al 10 marzo 2020 A._____ è stato presidente (con firma
individuale) e, in seguito, dall'11 marzo 2020 al 23 novembre 2022, egli è stato
membro (con firma individuale) della B._____ SA, per poi dimissionare dalla
società,
- con decisione del 25 gennaio 2023, emanata nei confronti di A._____, la Cassa
di compensazione AVS ha decretato un risarcimento del danno pari a CHF
2'257.80 a titolo di contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF – non saldati
nemmeno a seguito della procedura d'esecuzione – e spese amministrative, per
il periodo di contribuzione 2021,
- il 6 febbraio 2023 A._____ ha presentato un'opposizione avverso detta decisione,
ritenendo, in sostanza, che l'importo richiesto non fosse da lui dovuto (ma da
D._____),
- in data 31 marzo 2025 la Cassa di compensazione AVS ha emanato la decisione
su opposizione, respingendola,
- avverso la decisione della Cassa di compensazione AVS (qui di seguito
convenuta), in data 25 aprile 2025 A._____ (qui di seguito ricorrente) ha
presentato ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni,
- giusta l'art. 52 LAVS, il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione (cpv. 1). Se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno
(cpv. 2),
- il danno si verifica nel momento in cui si può presumere che i contributi dovuti
non possano più essere riscossi per motivi giuridici o di fatto. Se il datore di lavoro
non versa i contributi dovuti nei tempi previsti, la cassa di compensazione avvia
una procedura di riscossione, che, in linea di principio, può essere effettuata solo
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in via di pignoramento. Se il datore di lavoro non è in grado di pagare, la cassa
di compensazione subisce una perdita totale o parziale dal momento in cui viene
emesso un attestato carenza beni ai sensi dell'art. 149 LEF. Gli organi con
responsabilità sussidiaria possono essere citati in giudizio dal momento
dell'emissione dell'attestato di carenza beni (sentenza del Tribunale federale
9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2),
- dagli atti si evince che, per l'anno di contribuzione 2021, ad D._____ è stato
versato un salario soggetto a obbligo contributivo di CHF 18'000.00 (act. C.2-86).
Il rispettivo formulario è stato sottoscritto dal ricorrente. Inoltre, come rettamente
ravvisato dalla convenuta nella sua presa di posizione, la fattura di chiusura del
18 gennaio 2022 per l'anno 2021 non è stata contestata dalla ditta interessata
(act. C. 2-87). Ritenuto, infine, che, da una parte, nell'opposizione del 6 febbraio
2023 non sono state sollevate censure a tal riguardo e che, dall'altra parte, nel
ricorso esse non vengono sostanziate sufficientemente (act. C. 1-5), nonché
rilevato che la documentazione allegata al ricorso non è sufficiente ai fini
probatori, il Giudice unico ritiene che il calcolo del danno effettuato dalla
convenuta si basa correttamente sul salario di CHF 18'000.00,
in data 30 settembre 2021 e 12 novembre 2021 (act. C. 1-1) l'Ufficio esecuzioni
e fallimenti E._____ ha emesso attestati carenza beni per CHF 850.05
(esecuzione no. 20211631) risp. CHF 857.45 (esecuzione no. 20212591) ai sensi
dell'art. 149 LEF. Pertanto il danno è insorto alla convenuta nelle summenzionate
date. In questo contesto, a ragione, la convenuta ha dunque citato in giudizio –
sussidiariamente alla società – il ricorrente, che era organo formale della società,
- gli organi formali societari sono responsabili sulla base della definizione statutaria
dei loro compiti, a prescindere dalla loro effettiva funzione e influenza sul
processo decisionale in seno alla società e a prescindere dall'autorizzazione di
firma e dal motivo per cui hanno assunto il mandato (sentenza del Tribunale
federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 5.2.1). La responsabilità degli
amministratori presuppone una colpa qualificata, almeno sotto forma di
negligenza grave. Se viene accertata l'inottemperanza, si applica la presunzione
di comportamento intenzionale o gravemente negligente (sentenza del Tribunale
federale 9C_673/2024 dell'11 marzo 2025 consid. 5.2.1). Per conseguenza, chi,
ad esempio in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, non adempie
ai propri doveri ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_112/2023 del 13 marzo 2024 consid. 5.4.1), agisce in generale con
grave negligenza ai sensi dell'art. 52 LAVS,
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- l'art. 14 cpv. 1 LAVS i.c.d. con gli artt. 34 segg. OAVS stabilisce che il datore di
lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori da ogni pagamento del salario e
versarli alla cassa di compensazione insieme ai contributi del datore di lavoro,
- nel caso concreto, il ricorrente, in qualità di unico organo formale della società,
non ha provveduto al versamento dei contributi e, per tale motivo, siamo in
presenza di una violazione degli obblighi societari perlomeno per grave
negligenza,
- a titolo abbondanziale, giova rilevare che un nuovo organo societario non è
responsabile dei danni causati alla cassa di compensazione prima della sua
nomina, nella misura in cui questi si erano già verificati senza che il nuovo organo
potesse intervenire risp. modificarne l'esito (sentenza del Tribunale federale
9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 5.2.2),
- siamo inoltre in presenza di nesso causale naturale e adeguato tra l'inosservanza
e il verificarsi del danno (v. sentenza del Tribunale federale 9C_673/2024 dell'11
marzo 2025 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni S 23 65 del 19 settembre 2023 consid. 5),
- motivi di giustificazione o di esonero non sono qui ravvisabili (v. al riguardo DTF
108 V 183 consid. 1b),
- il periodo di prescrizione di tre anni, giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS, non è
intervenuto,
- ciò considerato, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata,
- essendo il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, questo caso va giudicato in
qualità di Giudice unico (art. 61 ingresso LPGA i.c.d. con l'art. 43 cpv. 3 lit. a
LGA),
- per la presente procedura vengono prelevate spese processuali pari a CHF
1'000.00 (v. sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 39
del 6 maggio 2025 consid. 10, a mente del quale a questi casi vanno applicati gli
artt. 72 segg. LGA invece che l'art. 61 lett. f
bis
LPGA), che vengono poste a carico
del ricorrente soccombente,
- non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA),
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- ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30
giorni dalla comunicazione della stessa. Se viene richiesta una motivazione
integrale, le spese processuali aumentano da CHF 1'000.00 a CHF 2'500.00. Se
entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza
cresce in giudicato (art. 61 ingresso LPGA i.c.d. con l'art. 48 LGA).
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Il Tribunale d'appello pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2.Le spese processuali di CHF 1'000.00 sono poste a carico di A._____.
3.Non vengono corrisposte indennità.
4.[Vie di diritto]
5.[Comunicazione]