VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 92 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRighetti Giudicivon Salis e Zanolari Hasse AttuariaLanfranchi SENTENZA del 5 dicembre 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), convenuto concernente prestazioni assicurative LAINF
7.Nel referto del Dr. med. G._____ sulla risonanza magnetica (RM) del 10 gennaio 2023 veniva indicata la presenza di diffuse alterazioni
11.Dal referto del Dr. med. J._____ del 2 marzo 2023 risulta che A._____ presentava un netto miglioramento clinico. 12.Il 3 marzo 2023 la Dr.ssa. med. E._____ certificava che A._____ era affetto da lombalgia in discopatia L4-L5 e gli attestava un'incapacità lavorativa fino al 2 aprile 2023.
4 - 13.Con e-mail del 17 marzo 2023, A._____ ha riferito all'INSAI che le sue condizioni dopo la terapia erano molto migliorate, che stava ancora prendendo farmaci, che stava facendo nuoto e fisioterapia e che pensava di rientrare al lavoro in data 3 aprile 2023. 14.Il 13 aprile 2023 la Dr.ssa. med. E._____ certificava che A._____ era affetto da lombosciatalgia e gli attestava un'incapacità lavorativa fino al 12 maggio 2023. 15.Con scritto del 9 maggio 2023, l'INSAI ha comunicato a A._____ che, a causa di nuova documentazione medica, avrebbe verificato il suo obbligo di prestazione e il diritto ad ulteriori prestazioni, per cui avrebbe sospeso preventivamente le prestazioni dal 9 maggio 2023. 16.Il 12 maggio 2023 la Dr.ssa. med. E._____ certificava che A._____ era affetto da lombosciatalgia in discopatie e gli attestava un'incapacità lavorativa fino al 13 giugno 2023. 17.Nella valutazione sugli atti (senza visita) il medico assicurativo, la Dr.ssa. med. K., riferendosi al restringimento del canale spinale lombare e le discopatie a due livelli (L4-L5 e L5-S1) con conseguente sindrome dolorosa lombare, afferma che la salute di A., con probabilità preponderante, era già compromessa in modo silente o manifesto prima dell'infortunio. Inoltre, tenendo conto della RM del 10 gennaio 2023, accerta che l'infortunio del 2022 non ha provocato ulteriori lesioni strutturali. In conclusione, in considerazione del danno pregresso, ritiene che le conseguenze dell'incidente, con probabilità preponderante, non hanno più avuto un ruolo causale nei sintomi dopo quattro mesi dall'incidente e i disturbi persistenti dopo questo lasso di tempo sono attribuibili alla condizione precedente all'incidente.
5 - 18.Con decisione del 23 maggio 2023, l'INSAI ha chiuso il caso con effetto dal 9 maggio 2023 (e cioè dal giorno della sospensione preventiva delle prestazioni), in quanto, in base alla valutazione del servizio medico, i disturbi attualmente presenti alla colonna lombare non sarebbero più causati dall'infortunio e lo stato che si sarebbe presentato senza l'infortunio sarebbe stato raggiunto al più tardi dopo 16 settimane. 19.Avverso questa decisione A._____ ha interposto opposizione, facendo sostanzialmente valere che il danno alla sua salute non si fonderebbe su cause estranee all'infortunio occorsogli, in quanto la piccola focalità erniaria all'altezza di L1-L2 prima dell'evento non era presente e che, quindi, a suo parere, avrebbe avuto un peggioramento del quadro clinico. Sostenere che lo stato di salute si sarebbe presentato in seguito alla naturale progressione di un quadro patologico preesistente, anche senza infortunio al più tardi dopo 16 settimane, non sarebbe corretto, in quanto sarebbero ormai quattro anni che presterebbe la sua attività lavorativa senza aver avuto alcun problema. Da marzo 2021 sarebbe occupato presso la ditta C._____ AG; svolgendo la mansione di idraulico si occuperebbe di installare e smantellare caldaie, boiler e termosifoni, movimentando pesi non indifferenti senza aver mai avuto un minimo problema prima dell'infortunio. Pertanto, le motivazioni dell'INSAI per chiudere il caso non sarebbero valide. 20.Con decisione su opposizione del 27 giugno 2023, l'INSAI – considerando che A._____ prima della caduta presentava delle alterazioni degenerative e, meglio, un canale spinale stretto e delle discopatie a livello L4-L5 e L5- S1 con una conseguente sindrome dolorosa lomboradicolare; che dalla risonanza magnetica del 10 gennaio 2023 risulta che A._____ non ha riportato nessuna lesione strutturale fresca né tanto meno una contusione importante o una distorsione grave; che dai rapporti medici agli atti si evince che A._____ presenta dei disturbi lombari da due/tre mesi senza
6 - nozione d'infortunio; che, secondo le tabelle ASA, dopo una leggera contusione al rachide per i lavoratori chiamati a svolgere un'attività pesante viene riconosciuta una settimana di inabilità lavorativa e al massimo sei settimane di cure e che, tenendo conto del danno morboso pregresso, in concreto, dopo quattro mesi al massimo, i disturbi non potrebbero più essere ricondotti all'infortunio – ha respinto l'opposizione e revocato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. 21.In data 24 agosto 2023 A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Sostanzialmente il ricorrente asserisce che dopo il suo incidente sulle scale i dolori continuavano a persistere. In data 3 aprile 2023 sarebbe tornato al lavoro, ma sin dal primo giorno sarebbero però tornati i disturbi alla schiena e alle articolazioni, in modo che lavorava faticando ed utilizzava antinfiammatori ed antidolorifici. Poi, in data 12 aprile 2023, dopo che lui e un suo collega sarebbero saliti ripetutamente le scale con elementi di una caldaia smantellata del peso di 70/80 kg, all'improvviso avrebbe avvertito forti dolori lombari e alla gamba destra. Si sarebbe dovuto fermare perché non riusciva più a lavorare. Inoltre, visto che il sistema sanitario nazionale italiano (SSN) era al collasso, avrebbe potuto effettuare la RM solo 45 giorni dopo l'infortunio e, quindi, il trauma subìto non era più evidente. Oltretutto, sarebbero due anni che lavorerebbe presso la C._____ AG, svolgendo lavori pesanti, e, malgrado i suoi problemi pregressi, non avrebbe mai accusato problemi. Pertanto, affermare che lo stato senza infortunio si sarebbe presentato al più tardi dopo 16 settimane non sarebbe veritiero. Il trauma contusivo avrebbe portato alla luce i vecchi problemi e la piccola focalità erniaria a L1 e L2 che prima non aveva, per cui si tratterebbe di un aggravamento. Anche se il ricorrente non ha formulato dei petiti, dalla motivazione si capisce che chiede l'annullamento della decisione su opposizione.
7 - 22.Con risposta del 13 settembre 2023 l'INSAI (di seguito: convenuto) chiede che il ricorso sia integralmente respinto e che la decisione su opposizione sia confermata. Come motivazione adduce che la Dr.ssa. med. K._____ avrebbe rilevato che il ricorrente, prima dell'infortunio, presentava un canale spinale stretto nonché delle discopatie su due livelli (L4-L5 e L5- S1) con una sindrome radicolare consecutiva. La RM esperita il 10 gennaio 2023 non avrebbe messo alla luce nessuna lesione strutturale fresca né un "bone bruise" che avrebbe costituito un indizio in favore di una contusione importante. Non sarebbero state nemmeno rilevate delle alterazioni ai legamenti che avrebbero costituito un indizio a favore di una distorsione degna di nota. Inoltre, fa valere che il principio "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo e quindi a causa di questo) non permetterebbe di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio della probabilità preponderante. 23.Con memoria del 2 ottobre 2023 il ricorrente ci tiene a specificare che il 12 aprile 2023 ha subito un ulteriore infortunio che avrebbe peggiorato le sue condizioni in modo evidente, in quanto in seguito alla visita presso l'ÖKK del 5 settembre 2023 era stato giudicato inabile all'esercizio della sua professione di sempre, e pertanto, il suo caso dal 12 aprile 2023 sarebbe da considerare come un aggravamento di infortunio sul lavoro. 24.Con scritto del 9 ottobre 2023 il convenuto asserisce che il nuovo infortunio del 12 aprile 2024 esula dalla presente procedura visto che in concreto si tratta unicamente di definire se l'infortunio del 24 novembre 2022 gioca ancora un ruolo causale dopo il 9 maggio 2023, e di conseguenza il ricorso per quanto riguarda la domanda tendente al riconoscimento di prestazioni per l'evento del 12 aprile 2023 sarebbe irricevibile.
8 - II. Considerando in diritto: 1.Innanzitutto vanno esaminati i requisiti di ammissibilità. 1.1.Il ricorrente ha domicilio all'estero e il suo ultimo datore di lavoro ha sede nei Grigioni, per cui è data la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni (cfr. art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20] in combinato disposto con gli artt. 56, 57 e 58 cpv. 2 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]; art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Il ricorrente è legittimato a ricorrere (cfr. art. 59 LPGA). Il presente ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 60 cpv. 1 e art. 61 lett. b LPGA), con riserva del considerando 1.2 di cui sotto, è dunque ricevibile. 1.2.Il ricorso è ammissibile solo nell'ambito dell'oggetto della controversia. Questo è determinato dall'oggetto della decisione impugnata e dalle richieste delle parti, per cui la decisione impugnata limita il possibile oggetto della controversia. Eventuali richieste, censure e ulteriori osservazioni del ricorrente che esulano dall'oggetto della controversia non possono quindi essere prese in considerazione fin dall'inizio (cfr. DTF 133 II 181 consid. 3.3; 125 V 413 consid. 2.a; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] S 17 128 del 28 agosto 2018 consid. 1). Dunque, per quanto il ricorrente fa valere, per la prima volta dinnanzi a questo Tribunale, un nuovo incidente avvenuto il 12 aprile 2023, esula dalla presente procedura visto che in concreto si tratta unicamente di definire se l'infortunio del 24 novembre 2022 gioca ancora un ruolo causale dopo il 9 maggio 2023. Di conseguenza il ricorso, per quanto riguarda la domanda tendente al riconoscimento di prestazioni per l'incidente del 12 aprile 2023, è irricevibile.
9 - 2.Controverso è se il convenuto ha chiuso il caso d'infortunio del ricorrente a giusto titolo, sospendendo il versamento delle indennità giornaliere dal 9 maggio 2023 in poi. 3.Secondo l'art. 16 cpv. 1 LAINF, ha diritto all'indennità giornaliera la persona assicurata totalmente o parzialmente incapace al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA in seguito a infortunio. Il diritto si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte della persona assicurata (cpv. 2). 3.1.Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze che nel caso delle indennità giornaliere si riassumono nel danno alla salute da cui deriva l'incapacità al lavoro. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre invece che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica della persona assicurata, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. A differenza dei casi con danni dovuti a infortunio non dimostrabili organicamente, in presenza di disturbi fisici derivanti da un infortunio la causalità adeguata – quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni qualora esista un rapporto di causalità naturale – non ha praticamente nessuna importanza (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 consid. 3; cfr. anche STA S 20 96 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2, S 20 103 del 9 dicembre 2021 consid. 3.4).
10 - 3.2.Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica, in particolare, con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria dello stato antecedente sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine). Se invece un infortunio colpisce un corpo già danneggiato e, secondo i medici, non verrà mai raggiunto né lo status quo ante né lo status quo sine, si parla di un aggravamento direzionale che dà diritto a prestazioni LAINF (cfr. le sentenze del Tribunale federale [STF] 8C_589/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 3.1.2, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2). Un evento ha carattere di causa parziale giustificante un diritto a prestazioni per infortunio, quando il rischio derivante da una potenziale causa patogena generale prima dell'evento non era presente a tal punto che il fattore scagionante appaia casuale e interscambiabile. Per contro, l'effetto dovuto all'infortunio – in accertata correlazione di causa – corrisponde a una causa occasionale o casuale (che non concede un diritto a prestazioni per infortunio), se colpisce una condizione pregressa talmente labile e precaria che bisognava attendersi in ogni momento l'insorgere di un danno (organico), sia per dinamica propria della patologia pregressa sia affrontando un qualsiasi altro evento casuale. Se all'incirca allo stesso tempo un fattore d'aggravio alternativo e quotidiano avrebbe potuto provocare lo stesso danno alla salute, l'infortunio non appare come evento significativamente causale, bensì come evento interscambiabile; in tal caso non sorge alcun obbligo di prestazione dell'assicurazione infortuni obbligatoria (cfr. STF 8C_669/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, 8C_337/2016 del 7 luglio 2016
11 - consid. 4.1.2.; STA S 20 96 del 25 gennaio 2022 consid. 3.3, S 19 91 del 30 giugno 2020 consid. 4.2.1). 3.3.In questo contesto va ricordato che, secondo l'esperienza medica nel campo del diritto assicurativo contro gli infortuni, praticamente tutte le ernie discali insorgono in presenza di alterazioni degenerative del disco e che un infortunio è considerato solo eccezionalmente, in condizioni particolari, la causa effettiva. Lo stesso vale per le protrusioni discali che, secondo il parere medico, sono generalmente il risultato di un processo degenerativo. Un'ernia o una protrusione discale può essere considerata in gran parte correlata all'infortunio se l'infortunio è stato particolarmente grave e in grado di causare danni al disco e i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare) o della protrusione discale si manifestano immediatamente e con un'immediata incapacità lavorativa. In particolare, deve essere dimostrato anche mediante radiografia un corrispondente peggioramento direzionale che si discosti dalla progressione normale per la fascia d'età. Se, invece, l'ernia discale o la protrusione con una condizione degenerativa preesistente (silente) è stata solo attivata dall'infortunio, ma non causata, esiste un aggravamento temporaneo. In questo caso, l'assicurazione contro gli infortuni deve fornire prestazioni solo per la sindrome dolorosa direttamente collegata all'incidente. Secondo le attuali conoscenze mediche, lo status quo sine può essere raggiunto dopo tre o quattro mesi in questi casi di dolore lombare post-traumatico e lombosciatalgia. In generale, l'aggravamento temporaneo di una contusione, distorsione o stiramento della colonna vertebrale dovrebbe essere considerato completo dopo un periodo di sei o nove mesi e, nel caso di una condizione degenerativa preesistente significativa, al massimo dopo un anno (cfr. STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021 consid. 7.2, 8C_765/2020 del 4 marzo 2021 consid. 2.3, 8C_774/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.3, 8C_552/2020 del
12 - 16 dicembre 2020 consid. 3.2, cfr. anche 8C_154/2016 del 7 giugno 2016 consid. 4.1.2, 8C_681/2011 del 27 giugno 2012 consid. 3.3, 8C_601/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 3.2.2, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 5.1, con ulteriori riferimenti). 3.4.L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della probabilità preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato bensì all'assicuratore (cfr. DTF 146 V 51 consid. 5.1). Esso deve comprovare che le cause riconducibili all'infortunio non esplicano più effetti; non deve però fornire la prova di motivi estranei all'incidente (malattia, difetti congeniti o alterazioni degenerative), né deve fornire la prova negativa che non via sia più alcun danno alla salute o che la persona assicurata sia ora in piena salute (cfr. STF 8C_840/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 3.2, 8C_589/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 3.2.3, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2; STA S 20 96 del 25 gennaio 2022 consid. 3.4). 4.Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono rette dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale, quale organo decisionale, e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La mera possibilità di un determinato fatto non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi
13 - degli eventi. Il principio inquisitorio esclude necessariamente l'onere della prova nel senso di onere di produrre prove, poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali adito (o all'organo amministrativo chiamato a decidere) raccogliere le prove. Nel procedimento di assicurazione sociale, generalmente, le parti hanno l'onere della prova solo nella misura in cui in assenza di prove la decisione va a svantaggio della parte che voleva trarre dei diritti dai fatti non provati. Tuttavia, questa regola ha effetto soltanto se nell'ambito del principio inquisitorio si dimostra impossibile, sulla base di una valutazione delle prove, stabilire fatti che abbiano almeno la probabilità di corrispondere alla realtà (STF 8C_765/2020 del 4 marzo 2021 consid. 3.2.2, 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 138 V 218 consid. 6; STA S 20 103 del 9 dicembre 2021 consid. 4.1). 4.1.Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto le STF 8C_831/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.2.1 e 8C_281/2018 del 25 giugno 2018
14 - consid. 3.2.1). Se l'assicuratore sociale rispettivamente l'amministrazione non ottempera al suo dovere inquisitorio o lo fa solo parzialmente, la causa può essere rinviata per ulteriori accertamenti e susseguente nuovo giudizio (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5; STA S 20 103 del 9 dicembre 2021 consid. 4.2). 4.2.Per poter valutare lo stato di salute e con questo la questione di quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese dalla persona assicurata, l'amministrazione, rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso, dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute e di prendere posizione in merito alla misura in cui e in riferimento a quale attività l'assicurato sia incapace al lavoro. In altre parole, sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, nonché fare una diagnosi basata su questo. In tal modo il perito medico svolge il suo compito originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti (cfr STA S 20 103 del 9 dicembre 2021 consid. 4.3). 4.3.Il diritto federale non prescrive come debbano essere valutate le singole prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove si applica a tutte le procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. Secondo questo principio, gli assicuratori sociali e i tribunali delle assicurazioni sociali devono valutare le prove liberamente, cioè senza essere vincolati da regole formali di prova, così come in modo completo e doveroso. Per la procedura di ricorso ciò significa che il tribunale deve esaminare obiettivamente tutte le prove, indipendentemente da chi le ha fornite, e poi decidere se i documenti disponibili permettono una valutazione affidabile della pretesa giuridica in questione. In particolare, in caso di rapporti medici contrastanti, il tribunale non può decidere il caso senza valutare le prove nel loro insieme e indicare i motivi per cui si basa su una tesi medica
15 - piuttosto che sull'altra (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e 125 V 351 consid. 3a). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato stilato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni dell'esperto siano ben motivate. Di conseguenza, in linea di principio, per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La giurisprudenza ha ciononostante ritenuto compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove stabilire alcune direttive per la valutazione delle prove in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, 118 V 286 consid. 1b, 112 V 30 consid. 1a con rinvii). 4.4.Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni, che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica, e che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti, va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in dubbio la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in dubbio la loro attendibilità (vedi la DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato
16 - sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione. Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto le DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore, devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; STF 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3). Per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti, il tribunale può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, nel dubbio essi tendono talvolta a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc). In particolare, la diversa natura del mandato di cura della persona (specialista) terapeutica, da un lato, e del mandato di valutazione peritale commissionato d'ufficio, dall'altro (cfr. la DTF 124 I 170 consid. 4), non basta, per sé, per mettere in discussione una perizia amministrativa o giudiziaria, nonché per dare adito a ulteriori accertamenti, se i medici curanti giungono a opinioni differenti da quelle dei periti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una valutazione diversa dalla perizia (ufficiale) perché i rapporti dei medici curanti menzionano degli aspetti importanti che non sono puramente frutto di un'interpretazione soggettiva e che sono rimasti non riconosciuti o non apprezzati nella perizia (cfr. STF 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3, 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2 e 8C_835/2018 del 23 aprile 2019 consid. 3).
17 - 4.5.Secondo la giurisprudenza, una valutazione sugli atti (senza visita) ha altresì valenza probatoria, purché sussista un reperto completo, si disponga di sufficienti elementi derivanti da precedenti accertamenti personali e si tratti in prevalenza di valutare dal punto di vista medico una fattispecie acclarata, in modo che la visita personale dell'assicurato passi in secondo piano (cfr. STF 8C_253/2023 del 7 agosto 2023 consid. 3, 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3, 8C_390/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3 e 8C_629/2021 del 24 marzo 2022 consid. 4.2, 9C_524/2017 del 21 marzo 2018 consid. 5.1, 8C_540/2007 del 27 marzo 2008 consid. 3.2; cfr anche STA S 20 96 del 25 gennaio 2022 consid. 5.4). 5.Nel caso qui in giudizio è controverso se i disturbi alla schiena accusati dal ricorrente dopo il 9 maggio 2023 stiano ancora in nesso causale con l'infortunio del 24 novembre 2022 o, se piuttosto, al più tardi il 9 maggio 2023 sia stato raggiunto lo status quo sine. In questo contesto va esaminata innanzitutto l'attendibilità della valutazione sugli atti (senza visita) della Dr.ssa. med. K., e, di seguito, se gli altri referti medici agli atti sono in grado di sollevare anche solo minimi dubbi riguardo a tale valutazione. 5.1.Nella valutazione sugli atti (senza visita) il medico assicurativo, la Dr.ssa. med. K., riferendosi al restringimento del canale spinale lombare e le discopatie a due livelli (L4-L5 e L5-S1) con conseguente sindrome dolorosa lombare, afferma che la salute del ricorrente, con probabilità preponderante, era già compromessa in modo silente o manifesto prima dell'infortunio. Inoltre – considerando che la RM del 10 gennaio 2023 non mostra lesioni strutturali recenti oggettivabili, né "bone bruise" indicative di una contusione significativa avvenuta, né alterazioni legamentose indicative di una forza distorsiva di particolare gravità verificatasi e rilevato che non c'è alcuna anamnesi di trauma in nessuno dei referti disponibili, ma dolore lombare da 2-3 mesi – il medico
18 - assicurativo accerta che l'infortunio del 2022 non ha provocato ulteriori lesioni strutturali. In considerazione del danno pregresso e in applicazione delle linee guida per la reintegrazione degli infortuni dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), ella giunge alla conclusione che, con probabilità preponderante, l'infortunio, dopo quattro mesi, non ha più avuto un ruolo causale per i sintomi e che i disturbi persistenti dopo questo lasso di tempo sono attribuibili alla condizione precedente all'incidente. 5.2.Questo Tribunale rileva che il medico assicurativo, disponeva di tutte le informazioni sull'infortunio del ricorrente, compresa la condizione preliminare, in quanto già accertata nel 2014 e nel 2022. La dottoressa è una specialista in medicina interna generale ed è stata quindi in grado di valutare i fatti medici da un punto di vista specialistico senza la necessità di una valutazione medica diretta attraverso un esame clinico del ricorrente. È stata in grado di ottenere un quadro completo sulla base dei documenti disponibili (cfr. STF 8C_397/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3 con riferimenti) senza la necessità di ispezionare la diagnostica per immagini. Inoltre, non è ravvisabile che un'ispezione di quel genere avrebbe portato a conclusioni diverse. Sebbene si tratti di una valutazione basata sugli atti, ciò non sminuisce il valore probatorio della prova nel caso concreto, in quanto detta valutazione fornisce un quadro completo. Oltre a ciò, si tratta essenzialmente solo della valutazione da parte di un medico specialista di un fatto medico accertato, in modo che la visita personale dell'assicurato passa in secondo piano (cfr. STF 8C_253/2023 del 7 agosto 2023 consid. 3 con ulteriori riferimenti). 5.3.Richiamata l'esperienza medica sopracitata (cfr. consid. 3.3), secondo la quale praticamente tutte le ernie discali insorgono in presenza di alterazioni degenerative del disco e che un infortunio è considerato solo eccezionalmente la causa effettiva, va rimarcato che già nella RM effettuata nel 2014 dal Dr. med. L._____ erano state evidenziate delle
19 - degenerazioni dei dischi intersomatici nel tratto compreso tra L4 e S1, un'ampiezza del canale spinale ai limiti inferiori di norma al passaggio L4- L5 e allo stesso livello una piccola ernia discale endocanalare lateralizzata a sinistra, nonché un'ulteriore protrusione discale endocanalare mediana – paramediana destra a livello dello spazio L5-S1 (cfr. doc. 65 convenuto). La RM del 10 gennaio 2023, effettuata dal Dr. med. G., non mostra lesioni strutturali recenti, né "bone bruise" indicative di una contusione significativa avvenuta, né alterazioni legamentose indicative di una forza distorsiva di particolare gravità verificatasi (cfr. doc 63 convenuto). Inoltre, non c'è alcun referto che menzioni un'anamnesi di trauma, bensì unicamente dolore lombare da 2-3 mesi. Per quanto la Dr. ssa med. E. nei suoi certificati d'incapacità lavorativa abbia menzionato un "trauma contusivo" o una "lombalgia da trauma", va precisato che tale diagnosi è stata fatta senza che essa abbia veramente identificato un trauma sulla radiografia o sulla RM effettuata il 10 gennaio
20 - degenerativa preesistente (silente) è stata solo attivata dall'infortunio, ma non causata, esiste un aggravamento temporaneo. Secondo le attuali conoscenze mediche, in questi casi di dolore lombare post-traumatico e lombosciatalgia, lo status quo sine può essere raggiunto dopo tre o quattro mesi. Visto quanto sopra – e tenendo conto che nell'evenienza non sono stati rilevati dei traumi o lesioni strutturali recenti, ma (solo) dolore lombare per 2-3 mesi, che dal referto del Dr. med. J._____ del 2 marzo 2023 risulta che il ricorrente riferisce un netto miglioramento clinico e anche il ricorrente stesso, con e-mail del 17 marzo 2023, ha riferito al convenuto che le sue condizioni dopo la terapia erano molto migliorate e che pensava di rientrare al lavoro in data 3 aprile 2023 –, si può dunque ritenere che l'aggravamento temporaneo della condizione degenerativa preesistente della colonna vertebrale, clinicamente silente fino al 24 novembre 2022, si sia concluso al più tardi dopo quattro mesi risp. 16 settimane e che, dopo tale lasso di tempo, i disturbi lamentati dal ricorrente non possono più essere ricondotti all'infortunio. Di conseguenza, solo le patologie che persistevano fino alla fine di marzo 2023 sono da considerare come conseguenze causali dell'evento del 24 novembre 2022. A titolo abbondanziale, si ricorda che dall'incidente fino alla chiusura effettiva del caso (il 9 maggio 2023, che peraltro coincide con la data della sospensione delle prestazioni), sono passati non solo quattro, ma cinque mesi e mezzo. 5.5.Per quanto riguarda la piccola focalità erniaria L1-L2, va sottolineato che il fatto che tale focalità non si fosse ancora verificata nel 2014 non è sufficiente a dimostrare che lo stato di salute dopo l'infortunio del 24 novembre 2022 è la conseguenza dell'infortunio. Il principio "post hoc, ergo propter hoc", secondo il quale si ritiene che un danno alla salute sia stato causato dall'infortunio solo perché si è verificato dopo l'incidente, a
21 - mente della giurisprudenza non permette di riconoscere il nesso di causalità naturale in ossequio al criterio della probabilità preponderante; per cui non è applicabile. Pertanto, riprendendo essenzialmente la motivazione del convenuto, va notato che il referto della RM lombare esperita il 20 luglio 2014 (cfr. doc. 65 convenuto), nonché il rapporto della Dr.ssa. med. E._____ – la quale indica che, confrontando le due RM, si evidenzia la comparsa di una piccola focalità erniaria a livello L1-L2 che non era presente sull'esame del 2014 (cfr. doc. 64 convenuto) –, non possono essere considerati quali prove del nesso di causalità. Il fatto che il principio "post hoc, ergo propter hoc" non è applicabile, risulta ancor più evidente se si considera che tra la visita medica del 2014 e l'incidente del 2022 sono trascorsi ben otto anni (cfr. STF 8C_241/2020 consid. 6.1). 5.6.In sintesi, non è quindi criticabile che il convenuto abbia richiesto una valutazione sugli atti, perché i fatti rilevanti dal punto di vista medico sono indiscussi ed è in discussione solo la causalità naturale dei fatti accertati. In queste circostanze, la valutazione basata sugli atti del 16 maggio 2023, che soddisfa i requisiti della giurisprudenza, ha valenza probatoria, in quanto si basa su tutti i referti precedenti, commenta i disturbi lamentati e tratta le valutazioni dei medici curanti. L'argomentazione della Dr.ssa. med. K._____ è inoltre comprensibile e convincente nella sua valutazione della causalità naturale. Il ricorrente non afferma che i fascicoli su cui si è basata la Dr.ssa. med. K._____ non sarebbero completi. Pertanto, va affermato che né gli altri referti medici agli atti né l'argomentazione del ricorrente, fondata principalmente sul principio (inammissibile) "post-hoc, ergo propter hoc", sono in grado di ingenerare anche solo minimi dubbi sull'attendibilità della valutazione della Dr.ssa. med. K._____ (cfr. anche STF 8C_809/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 5.2).
22 - Di conseguenza, non c'è motivo di effettuare ulteriori chiarimenti medici (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 144 V 361 consid. 6.5; 136 I 229 consid. 5.3). 6.Per i suesposti motivi, la decisione impugnata va confermata e il ricorso va respinto. 7.1.La procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. f bis LPGA e artt. 105 segg. LAINF e contrario). 7.2.Il convenuto (INSAI) non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e contrario).
23 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]