Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2023 43
Entscheidungsdatum
09.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 43 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRighetti Giudicivon Salis e Zanolari Hasse AttuarioLisi SENTENZA del 9 aprile 2024 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., patrocinato dall'avv. Monica Albertini Morosi, ricorrente contro B., patrocinata dall'avv. Sabrina Gendotti, convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Nel luglio 2010 A., meccanico, veniva sottoposto ad un'operazione alla schiena (segmento vertebrale L5/S1). Il 2 marzo 2015 intercorreva in un incidente, a seguito del quale avvertiva dolori nell'area della schiena. 2.Il 13 novembre 2020 subiva un ulteriore incidente. Proveniente dal garage, sbatteva la fronte contro una trave. A seguito della collisione avvertiva uno scricchiolio al collo, un dolore alla fronte, un formicolio ed una scossa alle braccia fino alle dita. 3.Il 17 novembre 2020 A. veniva visitato dalla dott.ssa C., la quale constatava nel suo rapporto che il 13 novembre 2020 egli aveva riportato un grave colpo alla colonna cervicale. Inoltre, la dottoressa rilevava un restringimento del neuroforame C5/C6 a sinistra e una possibile compressione del nervo C6 intraforaminale a sinistra con deformazione delle faccette articolari. 4.Nel gennaio 2021, riscontrato positivo al Covid-19, A. veniva ricoverato in ospedale, dove veniva intubato. 5.Il 12 dicembre 2022 B._____ emetteva la decisione di interrompere le prestazioni assicurative a favore di A._____ a partire dal 31 dicembre 2022. 6.Contro tale decisione, A._____ sollevava opposizione il 9 gennaio 2023. 7.Il 17 febbraio 2023 la B._____ respingeva l'opposizione e confermava l'interruzione delle prestazioni assicurative a partire dal 31 dicembre 2022. 8.Contro la decisione su opposizione della B._____ (di seguito: convenuta), A._____ (di seguito: ricorrente) il 20 marzo 2023 interponeva ricorso presso

  • 3 - il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Mediante il ricorso, il ricorrente richiedeva, in via principale, l'annullamento della decisione su opposizione, il rinvio degli atti alla convenuta per complemento istruttorio e nuova decisione e la condanna della convenuta a riprendere la corresponsione dell'indennità giornaliera a decorrere dal 31 dicembre 2022, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In via eventuale, il ricorrente richiedeva l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della convenuta a riprendere la corresponsione dell'indennità giornaliera a decorrere dal 31 dicembre 2022, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In via sub-eventuale, il ricorrente richiedeva l'annullamento della decisione impugnata e l'assegnazione di una rendita calcolata in base all'attuale capacità lavorativa così come un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI), subordinatamente che gli atti siano ritornati alla convenuta affinché si pronunci in merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Il ricorrente motiva il proprio ricorso, sostenendo, tra l'altro, che le conclusioni alle quali è giunta la dott.ssa D._____ non sarebbero corrette e non potrebbero essere alla base della decisione impugnata. Il suo rapporto avrebbe indicato erroneamente che il trauma cranico con distorsione del rachide cervicale subito dal ricorrente sarebbe stato lieve e di grado II, invece che grave e di grado III, come sempre indicato in tutti i rapporti dei medici curanti. Si sbaglierebbe, inoltre, laddove sostiene che non ci sarebbero deficit neurologici. Non considererebbe poi che il ricorrente sarebbe stato incosciente per alcuni minuti dopo l'incidente, in quanto questi non l'avrebbe documentato. L'assunto della dott.ssa D., secondo il quale le ernie cervicali con i relativi sintomi dolorosi e i problemi neurologici, di cui soffrirebbe l'assicurato, causandogli un'importante incapacità lavorativa, non sarebbero più associati all'incidente, contraddirebbe tutti i rapporti medici della dott.ssa C.. Nel caso in esame, sarebbero dati tutti gli elementi atti a riconoscere la causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale. La convenuta avrebbe prematuramente proceduto all'esame della causalità adeguata. Gli atti

  • 4 - dovrebbero dunque essere rinviati alla convenuta affinché venga disposto un approfondimento peritale interdisciplinare. 9.Con decisione del 27 marzo 2023, il giudice dell'istruzione respingeva la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo del ricorso in via supercautelare. 10.Nella risposta dell'11 aprile 2023, la convenuta richiedeva il respingimento integrale del ricorso e la conferma della decisione su opposizione del 17 febbraio 2023. La convenuta, in sostanza, sostiene che la dinamica sarebbe quella di un infortunio leggero, il quale non sarebbe stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente drammatica. L'asserzione che il ricorrente sarebbe rimasto incosciente per tre minuti sarebbe incoerente con le sue dichiarazioni rilasciate quattro giorno dopo l'evento, dato che né lo stato di incoscienza né l'amnesia sarebbero stati documentati durante l'esame neurochirurgico eseguito dalla dott.ssa C._____ il 17 novembre

  1. Dalla risonanza magnetica del 26 novembre 2020 non sarebbe visibile alcun segno di contusione e dalla tomografia computerizzata del rachide cervicale eseguita il 26 novembre 2020, nonché dalle risonanze magnetiche del rachide cervicale del 26 novembre 2020 e del 26 aprile 2021, non sarebbero state rilevate lesioni strutturali del rachide cervicale causate dall'incidente. Non si potrebbe ipotizzare una sindrome da deficit sensoriale radicolare causata dall'incidente. I disturbi del sonno, i disturbi visivi e gli acufeni menzionati dalla dott.ssa C._____ non potrebbero, dopo un considerevole lasso di tempo, venire spiegati con il criterio della verosimiglianza preponderante dall'evento incidentale menzionato. Le problematiche di cui soffre ancora il ricorrente non starebbero in un nesso causale con l'infortunio del 13 novembre 2020. 11.Con decisione del 13 aprile 2023, il giudice dell'istruzione respingeva la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo.
  • 5 - 12.Nella sua replica del 28 giugno 2023, il ricorrente sosteneva che, prima del trauma frontale con ripercussione sulle vertebre celebrali, egli non avrebbe mai sofferto di alcun disturbo al collo e alle braccia e che, prima del 13 novembre 2020, avrebbe lavorato al 100 %. Affermava, inoltre, che la dott.ssa C., nel suo referto medico del 1° giugno 2023, avrebbe accertato un'instabilità progressiva sul pavimento C6/C7 con ernia discale progressiva C6/C7 con evidente compressione radicolare C7 destra e minima anterolistesi C6 su C7. Avrebbe anche constatato che il paziente continuerebbe ad avvertire formicolii a entrambe le mani e presenterebbe problemi di coordinazione alla mano destra. Inoltre, avrebbe la sensazione di un blocco del collo con dolore elettrizzante nel dermatomo C6/C7 a destra. La risonanza magnetica al rachide cervicale del 1° giugno 2023 avrebbe poi riscontrato una chiara ernia discale progressiva C6/C7 con evidente compressione radicolare C7 preforaminale destra e obliterazione totale dello spazio subaracnoideo e nessuna evidenza di mielopatia. I rapporti medici della dott.ssa C. avrebbero confermato che le ernie cervicali, così come i sintomi dolorosi delle stesse e i conseguenti problemi neurologici sarebbero strettamente connessi all'infortunio subito dal ricorrente. Ritenuto oltretutto che il processo di guarigione non sarebbe concluso, non sarebbe corretto che la convenuta faccia pagare il costo di tali interventi e le conseguenze dell'infortunio alla cassa malattia rispettivamente all'assicurazione invalidità. 13.Nella propria duplica del 27 settembre 2023, la convenuta sosteneva che il ricorrente sarebbe in cura da anni per disturbi al rachide lombare e che in data 24 settembre 2021 avrebbe beneficiato di una spondilosi L5-S1 a carico della cassa malati. Con apprezzamento medico del 22 settembre 2023, la dott.ssa D._____ avrebbe nuovamente ribadito che né in occasione del primo contatto medico avvenuto quattro giorni dopo con la dott.ssa C._____ né dalla diagnostica per immagini né in occasione della visita

  • 6 - neurologica del 6 luglio 2022 con la dott.ssa E._____ sarebbero state riscontrate lesioni strutturali e deficit neurologici causati dall'incidente. II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) in combinato disposto con l'art. 56 cpv. 1 e l'art. 58 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), per il trattamento del caso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Giusta l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) in unione all'art. 57 LPGA, il Tribunale amministrativo giudica, quale Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricorsi contro le decisioni su opposizione e le decisioni in materia di assicurazioni sociali che, secondo il diritto federale, sono suscettibili di ricorso. Al momento in cui è stato presentato ricorso, il ricorrente era domiciliato nel Cantone dei Grigioni e, per tale motivo, è data la competenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni. In qualità di destinatario della decisione impugnata, il ricorrente è particolarmente toccato dalla stessa e presenta un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (v. art. 59 LPGA). Egli è pertanto legittimato ad interporre ricorso. Nel ricorso, presentato in modo tempestivo e nella forma dovuta, si entra quindi nel merito (v. artt. 60 e 61 LPGA). 2.Oggetto contenzioso nella presente procedura è la decisione su opposizione emessa dalla convenuta il 17 febbraio 2023. Controversa è la questione atta a stabilire se i disturbi fisici del ricorrente, dal 31 dicembre 2022 in poi, presentano un nesso di causalità con l'incidente da lui subito il 13 novembre 2020. 3.Secondo l'art. 16 cpv. 1 LAINF, ha diritto all'indennità giornaliera la persona assicurata totalmente o parzialmente incapace al lavoro ai sensi dell'art. 6

  • 7 - LPGA in seguito a infortunio. Il diritto si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte della persona assicurata (cpv. 2). L'obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni di erogare le prestazioni ai sensi della LAINF presuppone l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra l'evento infortunistico e il danno alla salute. A mente della giurisprudenza del Tribunale federale, è lecito negare l'obbligo di prestazione dell'assicuratore contro gli infortuni e lasciare aperta la questione relativa alla sussistenza o meno di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi non oggettivabili, laddove il nesso di causalità non è adeguato e, quindi, giuridicamente non sufficiente. Una decisione diversa deve essere presa solo nei casi in cui i fatti non sono sufficientemente chiari per una corretta valutazione del nesso di causalità adeguata (sentenza del Tribunale federale [STF] 8C_571/2015 del 14 ottobre 2015 consid. 2.2.5 con rinvio). 4.La convenuta ha negato alla ricorrente il versamento di prestazioni a partire dal 31 dicembre 2022, sostenendo che tra l'infortunio in rassegna e i dolori provati dal ricorrente non vi sarebbe stato un nesso di causalità adeguata. Il ricorrente, per contro, ritiene che la valutazione del nesso di causalità adeguata sia avvenuta precocemente, in quanto, nel caso in esame, un miglioramento dello stato di salute non sarebbe da escludere. Occorre in questo senso preliminarmente stabilire se la convenuta abbia a ragione escluso un miglioramento sensibile dello stato di salute del ricorrente. 4.1.Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, il nesso di causalità adeguata, in casi di colpo di frusta, deve essere esaminato solo nel momento in cui non ci si può più aspettare un miglioramento sensibile dalla continuazione del trattamento medico diretto al disturbo del colpo di frusta (STF 8C_58/2017 del 9 giugno 2017 consid. 4.1). Segnatamente al momento della chiusura del caso, l'assicuratore può esaminare indubbio la questione relativa al nesso di causalità adeguata (v. art. 19 cpv. 1 LAINF,

  • 8 - art. 24 cpv. 2 LAINF; STF 8C_888/2013 del 2 maggio 2014 consid. 4.1, 8C_639/2014 del 2 dicembre 2014 consid. 3, v. anche STF 8C_377/2013 del 2 ottobre 2013 consid. 7.2 con rinvio a DTF 134 V 109; v. anche STF 8C_454/2014 del 2 settembre 2014 consid. 6.3). Il fatto se sia ancora possibile un miglioramento "sensibile" viene determinato, in particolare, in base all'aumento o al ripristino previsto della capacità lavorativa, nella misura in cui questa è stata compromessa a causa dell'infortunio subito. L'uso del termine "sensibile" (in tedesco: namhaft) presuppone che il miglioramento auspicato mediante un trattamento medico (adeguato) ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAINF debba essere significativo. Né la remota possibilità di un risultato positivo dal proseguimento del trattamento medico né il lieve progresso terapeutico che ci si può aspettare da ulteriori misure conferiscono il diritto alla loro attuazione. In questo contesto, lo stato di salute della persona assicurata deve essere valutato in modo prognostico e non sulla base di constatazioni retrospettive (STF 8C_888/2013 del 2 maggio 2014 consid. 4.1 con rinvii, in particolare a DTF 134 V 109 consid. 4.3; v. anche STF 8C_639/2014 del 2 dicembre 2014 consid. 3). I sintomi tipici del colpo di frusta o di una lesione equivalente possono includere, oltre al dolore al collo, anche disturbi psicologici o neuropsicologici. La questione di un miglioramento "sensibile" atteso dello stato di salute si riferisce a tutti i disturbi associati a una lesione corrispondente (v. STF 8C_970/2012 del 31 luglio 2013 consid. 3.3 e 3.4). 4.2.Alla luce della summenzionata giurisprudenza, occorre appurare se la convenuta, sulla base dei rapporti medici – in particolare sul giudizio del medico di circondario dott.ssa D._____ –, a ragione non abbia ritenuto verosimile un miglioramento "sensibile" dello stato di salute del ricorrente. 4.2.1. La dott.ssa D._____, specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto medico del 10/17 novembre 2022 (doc. 132 della convenuta), ha riferito che,

  • 9 - a seguito dell'incidente del 13 novembre 2020, il ricorrente avrebbe subito un impatto alla testa e riportato una distorsione del rachide cervicale di grado II, senza deficit neurologici. I disturbi lamentati dal ricorrente non potrebbero essere ricondotti, sulla base del criterio della verosimiglianza preponderante, all'incidente subito. Dall'incidente non sarebbero scaturiti con verosimiglianza preponderante danni strutturali e oggettivabili al parenchima cerebrale o ai nervi periferici. Dal profilo neurologico non sarebbe indicato un ulteriore trattamento delle conseguenze dell'incidente. Nel suo rapporto medico del 14/15 febbraio 2023 (doc. 165 della convenuta), la stessa dottoressa ha nuovamente attestato che durante l'incidente del 13 novembre 2020 vi sarebbe stato un impatto alla testa ed una distorsione del rachide cervicale di grado II, senza conseguenze neurologiche. Ciò concorderebbe con i rapporti neurologici della dott.ssa E.. Nell'esame medico della dott.ssa C. del 19 gennaio 2023 non sarebbero stati documentati disturbi nel settore del rachide cervicale. Per tale motivo, vi sarebbe una discrepanza rispetto a quanto stabilito nel rapporto del medico di famiglia dott. F., il quale avrebbe indicato che il ricorrente sarebbe ancora trattato a causa di dolori nel settore del rachide cervicale. L'esame del Prof. G. non avrebbe inoltre dato alcuna indicazione della presenza di fratture. In aggiunta, un ulteriore chiarimento mediante tomografia computerizzata non sarebbe indicato. 4.2.2. Per contro, nell'ambito dell'esame medico del 17 novembre 2020 (doc. 35 della convenuta), la dott.ssa C._____ ha accertato un grave trauma del rachide cervicale, che avrebbe interessato il collo e il cervello. Il neuroforame C5/C6 a sinistra sarebbe stato molto stretto con possibile compressione del nervo C6 intraforaminale a sinistra e con deformazione delle faccette articolari. Il ricorrente avrebbe subito un colpo di frusta complesso. Nel suo rapporto dell'11 ottobre 2021 (doc. 74 della convenuta) rispettivamente del 16 novembre 2021 (doc. 80 della convenuta), la dottoressa ha ribadito la summenzionata diagnosi, aggiungendo che, a

  • 10 - seguito dell'infortunio, si sarebbe presentato un acufene post-traumatico a destra con sensazione di ipoacusia a destra. Durante l'esame medico del 13 gennaio 2022 (doc. 94 della convenuta), la dottoressa ha inoltre rilevato che il ricorrente, a seguito dell'incidente con colpo di frusta, soffrirebbe di una forte tensione muscolare paravertebrale e avrebbe bisogno di prendere farmaci antinfiammatori non steroidei così come di continuare la fisioterapia. Le ernie discali C5/6 e C6/7 sarebbero conseguenze del trauma. Nel rapporto medico del 31 gennaio 2022 (doc. 100 della convenuta), la dott.ssa C._____ ha riferito che il ricorrente, a seguito dell'infortunio, sarebbe stato incosciente (per tre minuti) e rimasto sdraiato per tre giorni. Oltre a ciò, a causa dell'infortunio, il ricorrente soffrirebbe di dolori alla testa e al collo, di vertigini e di disturbi alla vista, del sonno e dell'udito (acufene). Il dolore si irradierebbe sui dermatomeri C5, C6 e C7 di entrambe le braccia. Nel suo esame medico del 19 maggio 2022 (doc. 114 della convenuta) e nel rapporto del 30 giugno 2022 (doc. 122 della convenuta), la stessa dottoressa ha attestato che il ricorrente soffrirebbe ancora, dopo il grave colpo di frusta subito, di dolori al collo e sensazione di intorpidimento su entrambe le mani e di un dolore parzialmente elettrificante nel dermatomero C7 su entrambi i lati. Inoltre, il ricorrente soffrirebbe di gravi disturbi della concentrazione. 4.2.3. Sulla scorta di una valutazione complessiva della documentazione medica, al contrario di quanto ravvisato dal ricorrente, questo Tribunale è dell'avviso che i rapporti medici della dott.ssa C._____ non sono sufficienti per sollevare dubbi, anche solo minimi, e, in questo modo, per mettere in discussione il parere medico della dott.ssa D._____ (v. al riguardo DTF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4; STF 8C_143/2021 del 7 giugno 2021 consid. 2.4, 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 2.3). Giova innanzitutto evidenziare che, sebbene il parere del medico di circondario sia il risultato di una mera valutazione degli atti, e non di un esame diretto del paziente, tale circostanza non va a minare il suo valore probatorio, in quanto

  • 11 - anche i pareri di esperti sulla base degli atti sono probanti, purché forniscano un quadro completo, qualora esista un referto medico esauriente e si tratti essenzialmente solo della valutazione di un fatto medico accertato da parte di un medico specialista (v. STF 8C_253/2023 del 10 ottobre 2023 consid. 3 con rinvii, 8C_397/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3). I rapporti medici della dott.ssa D._____ sono indubbio completi e costituiscono il risultato della valutazione di un fatto medico accertato. A ragione, non viene contestato che la dott.ssa D., specialista FMH in neurologia, non fosse in possesso degli atti completi relativi al danno alla salute del ricorrente, compresa la sua condizione precedente. Inoltre, nel caso concreto, le conclusioni relative ai danni non oggettivabili della dott.ssa D. sono state confermate dal dott. H._____ (doc. 63 della convenuta). Come rilevato dalla dott.ssa D._____ (doc. 132 della convenuta), il ricorrente ha riportato un lieve trauma cranico da impatto senza alcun segno di contusione; circostanza, questa, che è sostenuta dalla risonanza magnetica del 26 novembre 2020. A ciò si aggiunge che, sia nella risonanza magnetica del 26 novembre 2020 che in quella del 26 aprile 2021 non sono state individuate modifiche strutturali del rachide cervicale. Dalla tomografia al cranio e da quella al rachide cervicale non sono state rilevate lesioni strutturali nell'area della testa, del parenchima celebrale o del rachide cervicale. Anche il dott. G._____, nel suo rapporto del 30 novembre 2020 (doc. 10 seg. della convenuta), ha attestato che non vi sarebbero state conseguenze del trauma a livello celebrale. In particolare, non ci sarebbero depositi di emosiderina nel canale midollare (in tedesco: Marklager) o a livello corticale come dopo emorragie da taglio o contusioni corticali. Ciò considerato, si rileva che i rapporti del medico di circondario sono coerenti e convincenti. Dunque, la convenuta, a ragione, si è basata su di essi per statuire in merito a un eventuale miglioramento sensibile dello stato di salute del ricorrente.

  • 12 - 4.3.In questo contesto, al contrario di quanto dichiarato dal ricorrente, questa Corte ritiene che al momento in cui è stato valutato il nesso di causalità adeguata non sussistevano elementi per presumere un miglioramento "sensibile" dello stato di salute del ricorrente. 4.3.1. Si rileva infatti che, come riferito dalla dott.ssa D._____ nel suo rapporto del 17 novembre 2022 (doc. 132 della convenuta), una reintegrazione lavorativa non era possibile. Giova qui ricordare che, anche a mente della dott.ssa C., a causa della polimorbilità del ricorrente, una reintegrazione lavorativa con un carico superiore al 20 % veniva ritenuta difficile. In questo senso, la dott.ssa C. proponeva l'assegnazione di una rendita di invalidità pari a ¾ (doc. 122 della convenuta). Un miglioramento "sensibile" dello stato di salute del ricorrente è stato pertanto escluso a ragione. 4.3.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non è invece rilevante la circostanza che egli avrebbe voluto, secondo quanto riferito nel rapporto medico della dott.ssa C._____ del 19 gennaio 2023 (doc. 160-163 della convenuta), diminuire la propria inabilità al lavoro dall'80 % al 70 %. Si tratta infatti di una mera affermazione soggettiva da parte del ricorrente, che non è in grado di dimostrare un miglioramento "sensibile" del suo stato di salute. Non è poi determinante la circostanza che, secondo il rapporto della dott.ssa C._____ del 22 agosto 2023 (doc. B10 del ricorrente), il ricorrente presenterebbe un'incapacità lavorativa pari al 70 %. Infatti, lo stato di salute della persona assicurata deve essere valutato in modo prognostico e non sulla base di constatazioni retrospettive (STF 8C_548/2020 del 18 dicembre 2020 consid. 4.1.1; per quanto riguarda l'utilizzo di rapporti medici stilati dopo l'emanazione della decisione su opposizione v. DTF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b; v. anche STF 8C_37/2023 del 12 ottobre 2023 consid. 4.2.2, 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii, 8C_557/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 4.4). Ma anche volendo

  • 13 - considerare tale circostanza, una riduzione così lieve dell'inabilità al lavoro non sarebbe sufficiente a dimostrare un miglioramento "sensibile" dello stato di salute (v. p.es. STF 8C_306/2016 del 22 settembre 2016 consid. 5.3 con rinvii). A maggior ragione se si considera che l'inabilità al lavoro, nel periodo compreso tra la data dell'incidente ed il 28 febbraio 2022, ammontava costantemente al 100 % e, a partire dal 1° marzo 2022 fino alla decisione di sospensione delle prestazioni, all'80 % (doc. 99, 101, 135 della convenuta). In uno spazio temporale di diversi anni non è stato dunque constatato un processo di guarigione rilevante. 4.3.3. Infine, a titolo abbondanziale, giova altresì tenere conto che, a mente del Tribunale federale, per posticipare la chiusura del caso, non è sufficiente la circostanza che l'assicurato possa continuare a beneficiare della fisioterapia (v. STF 8C_674/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 4.3 con rinvii). Oltretutto, dalla semplice raccomandazione di un ulteriore trattamento non si deve necessariamente desumere che esista ancora una prospettiva realistica di un miglioramento "sensibile" ai sensi della legge (v. STF 8C_306/2016 del 22 settembre 2016 consid. 5.3; v. anche sentenza del Tribunale delle Assicurazione sociali del Canton Zurigo [STAS] UV.2018.00238 del 2 giugno 2020 consid. 4.2). 4.4.Sulla base di quanto esposto qui sopra, alla convenuta non può essere rimproverato di aver escluso un miglioramento "sensibile" delle condizioni di salute del ricorrente e, pertanto, di aver valutato il nesso di causalità adeguata senza l'assunzione di ulteriori mezzi di prova (p.es. nuovo esame TAC). Ne consegue che la censura del ricorrente è infondata. 5.A questo punto va verificato se tra l'incidente e il danno alla salute sussista un nesso di causalità adeguata. 5.1.A tal fine occorre innanzitutto verificare se i disturbi lamentati dal ricorrente siano organicamente oggettivabili o meno. Secondo la giurisprudenza, le

  • 14 - conseguenze di un infortunio possono dirsi organicamente e oggettivamente comprovate solo qualora tale parere sia stato confermato da esami diagnostici o di immagine e i metodi di esame utilizzati siano scientificamente riconosciuti (STF 8C_429/2022 del 3 maggio 2023 consid. 4.3.4, 8C_571/2015 del 14 ottobre 2015 consid. 2.2.4, 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 2 con rinvio). L'esistenza di conseguenze organicamente ed oggettivamente comprovate di un incidente viene valutata secondo il consueto grado di prova della verosimiglianza preponderante impiegato nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3.1; STF 8C_571/2015 del 14 ottobre 2015 consid. 2.2.4). Sono oggettivabili i risultati di esami medici riproducibili e indipendenti dalla persona che li esegue e dalle informazioni fornite dal paziente (STF 8C_627/2019 del 10 marzo 2020 consid. 3.2, 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 2, 8C_806/2007 del 7 agosto 2008 consid. 8.2 con rinvii). Dal rapporto medico del 17 novembre 2022 steso dalla dott.ssa D._____ (doc. 132 della convenuta) emerge che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, l'incidente in esame non ha causato danni oggettivabili al parenchima cerebrale o ai nervi periferici (per quanto riguarda la gravità dell'infortunio v. sotto consid. 5.2.2). Che non si tratta di danni alla salute organicamente oggettivabili è stato confermato anche dal dott. H._____ (doc. 63 della convenuta). Ne discende che, a mente di questo Tribunale, la convenuta, a giusta ragione, basandosi principalmente sulle valutazioni del medico di circondario, ha negato la sussistenza di conseguenze organicamente ed oggettivamente comprovate. 5.2.Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto, quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 113 V 307 consid. 3b). La valutazione del nesso di causalità adeguata tra un infortunio e i danni alla salute che persistono a seguito di

  • 15 - un colpo di frusta al rachide cervicale anche dopo un certo periodo di tempo dall'infortunio, non riconducibili a deficit funzionali organicamente verificabili e nel caso in cui una lesione cerebrale traumatica raggiunge al massimo la gravità di una commotio cerebri – e non di una contusio cerebri –, come fa al caso nostro, deve essere effettuata applicando per analogia il metodo sviluppato per i disturbi psichici a seguito di un infortunio (in tedesco: Psycho-Praxis) e non secondo la prassi del colpo di frusta (in tedesco: Schleudertrauma-Praxis) (v. STF 8C_66/2021 del 6 luglio 2021 consid. 5.3.1, 8C_632/2018 del 10 maggio 2019 consid. 7.2.2, STF 8C_812/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 6.2 con riferimenti a DTF 140 V 356 consid. 3.2, 115 V 133 consid. 6c/aa; v. anche sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni [STA] S 21 3 del 31 maggio 2022 consid. 4.6.1). In accordo alla giurisprudenza del Tribunale federale, al fine di affermare l'esistenza di un nesso causale adeguato, è necessario che l'infortunio sia di importanza decisiva per lo sviluppo dell'incapacità lavorativa o di guadagno. Ciò avviene se l'infortunio è oggettivamente di una certa gravità o, in altre parole, ha un peso notevole. La valutazione di tale questione deve basarsi sull'evento infortunistico, per cui, in base alla sequenza degli eventi, si suddivide tra infortuni banali o minori, da un lato, infortuni gravi, dall'altro, e, infine, la fascia intermedia (DTF 134 V 109 consid. 10.1, 117 V 359 consid. 6a). Nel caso di infortuni di lieve entità, come una normale caduta, il nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e i successivi problemi di salute può essere generalmente negato senza ulteriori approfondimenti, poiché, sulla base dell'esperienza generale di vita, ma anche tenendo conto delle conclusioni della medicina infortunistica, si può presumere che un tale infortunio non sia in grado di causare danni significativi alla salute. Nel caso di incidenti gravi, invece, deve essere generalmente riconosciuto il nesso di causalità adeguata tra l'incidente e le sue conseguenze. Nel caso di infortuni di media entità, la questione dell'esistenza di un adeguato nesso di causalità non può essere risolta in modo definitivo sulla base del solo infortunio. Nella valutazione complessiva

  • 16 - devono pertanto essere incluse ulteriori circostanze oggettivamente accertabili, che sono direttamente collegate all'incidente o che sembrano essere conseguenze dirette o indirette dello stesso (DTF 134 V 109 consid. 10.1, 117 V 369 consid. 4; STA S 21 3 del 31 maggio 2022 consid. 4.6.1; STAS UV.2023.00053 del 28 dicembre 2023 consid. 5.2 con rinvii). Per quanto riguarda i parametri sviluppati dalla giurisprudenza, si rileva che l'evidenza "marcata" (in tedesco: ausgeprägt) dei criteri viene riconosciuta solamente con riserbo (STF 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 6.4.1, 8C_568/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 3.4). 5.2.1. Nel caso di specie, è noto l'effettivo verificarsi dell'infortunio: il ricorrente ha battuto la testa su una traversa mentre stava uscendo dal garage, avvertendo uno scricchiolio al collo. Nel modulo di annuncio di un infortunio della convenuta, lo svolgimento dell'infortunio è stato descritto come segue: "Heimwerken / Unterhaltsarbeiten: Bei der Entnahme der Winterreifen aus dem Zwischengeschoss, schlug er heftig mit dem Kopf gegen den Eisenbalken an der Decke. Der heftige Schlag verursachte eine Verletzung des Halswirbels.". Per quanto concerne l'incapacità al lavoro veniva apposta la crocetta alla rubrica "Nein". Inoltre, alla rubrica "Grund der Absenz" veniva riportato "Die Arbeit wurde nie ausgesetzt" (doc. 1 della convenuta). La dott.ssa C._____, dopo aver visitato il ricorrente in data 17 novembre 2020, ha riferito quanto segue: "Der Patient berichtet, dass er am Freitag, den 13.11.2020, als er Pneus in einer Garage abholen wollte, den Kopf frontal an einem Eisenbalken angeschlagen hat und nebst der Prellung an der frontalen Schädelkalotte einen reissenden Schmerz im Nacken verspürte mit sofortigem Ameisenkribbeln in beiden Händen und einem Koordinationsproblem der rechten Hand." (doc 35 della convenuta). Il 17 maggio 2021, nel corso di un colloquio telefonico avvenuto tra la convenuta e il ricorrente, quest'ultimo dichiarava: "Mentre uscivo dal garage non mi accorgevo di transitare vicino alla trave in ferro del sottotetto e vi cozzavo contro in modo improvviso. Al momento dell'impatto avvertivo un forte

  • 17 - scricchiolio al collo (colonna vertebrale cervicale), oltre ad un vivo dolore a livello della fronte e alla testa, così come un formicolio e una scossa attraversarmi le braccia fino alle dita delle mani." (doc. 36 della convenuta). 5.2.2. Considerata la dinamica e gli elementi concreti dell'infortunio, questo Tribunale ritiene che la convenuta, a ragione, ha ritenuto si trattasse di un incidente di lieve entità (v. DTF 115 V 133 consid. 6a). In caso di incidenti banali, ossia un colpo alla testa di minore entità, il nesso di causalità adeguata tra l'incidente e i disturbi della salute non strutturali e oggettivabili può generalmente essere negato senza ulteriori valutazioni. Anche in assenza di indagini approfondite, nel caso in esame, si può quindi presumere, sulla base dell'esperienza della vita e tenendo conto dei risultati della medicina infortunistica, che la collisione in oggetto non è idonea a causare un danno invalidante alla salute (cfr. al riguardo DTF 117 V 359 consid. 6.a, 115 V 133 consid. 6a; STF 8C_51/2014 del 14 luglio 2014 consid. 5.3, STA S 21 3 del 31 maggio 2022 consid. 4.6.1). 5.2.3. Questo Tribunale ravvisa pertanto che i disturbi lamentati dal ricorrente non stanno, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in un nesso di causalità adeguata con l'incidente del 13 novembre 2020. Ne consegue che non si può rimproverare alla convenuta di aver interrotto l'erogazione di prestazioni. 5.3.Ma anche se si volesse ammettere un incidente di media gravità, in valutazione dei criteri previsti dalla giurisprudenza, non si giungerebbe ad una conclusione diversa. In questo senso, si rileva che il ricorrente, nei memoriali presentati, non si è confrontato in modo dettagliato con i singoli criteri. Tuttavia, a titolo abbondanziale, questo Tribunale li tratterà brevemente.

  • 18 - 5.3.1. Nel caso in esame non sono innanzitutto ravvisabili circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità dell'infortunio. Tale criterio viene valutato in modo oggettivo e non sulla base di considerazioni soggettive del ricorrente (DTF 140 V 356 consid 5.6.1). Oltre a ciò, i rispettivi requisiti sono significativamente elevati, in quanto tutti gli incidenti che si qualificano come moderatamente gravi mostrano già un certo grado di spettacolarità (DTF 148 V 301 consid. 4.4.3; STF 8C_53/2019 del 9 maggio 2019 consid. 5.3). Questa Corte non ritiene questo criterio soddisfatto. Ciò nemmeno volendo ammettere che il ricorrente – come riportato per la prima nel modulo di consultazione del 31 gennaio 2022 (doc. 100 della convenuta) stilato dalla dott.ssa C._____ oltre un anno dopo l'infortunio – abbia subito una perdita di coscienza di tre minuti. 5.3.2. Quanto al criterio relativo alla gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici, occorre ricordare che la diagnosi di una distorsione del rachide cervicale (o di un'altra lesione equivalente) non è di per sé sufficiente per soddisfare questo criterio. Infatti, è necessaria una particolare gravità dei disturbi tipici della lesione da colpo di frusta o della lesione equivalente o circostanze speciali che possono influenzare la gravità della lesione (DTF 134 V 109 consid. 10.2.2); ciò che tuttavia non è qui ravvisabile. 5.3.3. In merito alla durata eccezionalmente lunga della cura medica, questo Tribunale non ritiene questo criterio soddisfatto. Giova qui rilevare che dalla mera circostanza che il ricorrente abbia cercato di attenuare i propri disturbi consultando diversi medici, non deriva automaticamente la gravità prevista dalla giurisprudenza, tanto più se si fa riferimento al fatto che la necessità di trattamento (sotto forma di farmaci antidolorifici e fisioterapia) per due o tre anni dopo un colpo di frusta al rachide cervicale o lesioni equivalenti con

  • 19 - sintomi simili è abbastanza comune (STF 8C_402/2007 del 23 aprile 2008 consid. 5.2.3). 5.3.4. In relazione al criterio dei dolori somatici persistenti, è sì vero che il ricorrente lamenta dolori alla testa e al collo, come è anche vero che dagli atti non si evince che questi non riesca a gestire la sua routine quotidiana in maniera autonoma. A ciò nulla muta la circostanza che la moglie si occupi delle faccende di casa. Inoltre, si ravvisa che i suoi disturbi gli consentono una capacità lavorativa parziale. Non si giustifica, dunque, ammettere che si tratti di una grave limitazione. Ma anche volendo ammettere la circostanza che i disturbi superino il livello usuale di limitazione per le distorsioni del rachide cervicale, non sarebbero ad ogni modo così gravi da poter ammettere il criterio in esame in modo particolarmente marcato (v. STF 8C_580/2010 del 30 agosto 2010 consid. 5.3.2 con rinvii). 5.3.5. Quanto al criterio della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'incidente, non si rilevano agli atti indizi che lascino trasparire un errore medico. 5.3.6. In merito al decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, per la rispettiva ammissione occorrono motivi particolari che hanno compromesso la guarigione. La mera circostanza che i disturbi persistano nonostante i trattamenti ricevuti, come nel caso di specie, non è sufficiente (STF 8C_1015/2008 del 6 aprile 2009 consid. 5.4.3). Nemmeno sufficiente è il fatto che la persona assicurata soffra di diversi sintomi, i quali non possono essere attribuiti ad alcun substrato organicamente rilevabile nel corso di esami medici, in quanto trattasi di un fenomeno caratteristico di una lesione da colpo di frusta (STAS UV.2016.00095 del 6 ottobre 2016 consid. 6.2.4). 5.3.7. In relazione al grado e alla durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche si rileva che, a mente della giurisprudenza del Tribunale

  • 20 - federale, non è la durata dell'incapacità lavorativa ad essere determinante, bensì un'incapacità lavorativa significativa in quanto tale, che la persona assicurata si impegna seriamente a superare. In particolare, deve essere riconoscibile la volontà di reintegrarsi il più rapidamente possibile nel processo lavorativo attraverso una partecipazione attiva (DTF 134 V 109 consid. 10.7). Il criterio del grado e della durata dell'incapacità fisica al lavoro non si riferisce comunque esclusivamente alla capacità di svolgere l'attività lavorativa originaria (STF 8C_632/2018 del 10 maggio 2019 consid. 10.5). Si ravvisa in questo senso che il ricorrente, da quanto si desume dagli atti, non ha interesse a seguire un programma di riqualificazione professionale (doc. 112 della convenuta) e, per tale motivo, non sono ravvisabili sforzi tali da parte sua atti ad individuare delle attività che siano più adatte al suo stato di salute (v. al riguardo STAS UV.2016.00095 del 6 ottobre 2016 consid. 6.2.5, STF 8C_62/2013 dell'11 settembre 2013 consid. 8.7 con rinvio a DTF 134 V 109 consid. 10.2.7). Ma anche per ipotesi, volendo ammettere questo criterio, esso non sarebbe soddisfatto in maniera particolarmente marcata. 5.3.8. Ne discende che nel caso in esame non è soddisfatto nessun criterio. Ma anche qualora si volesse ammettere il soddisfacimento di due criteri in maniera non particolarmente marcata, ciò non sarebbe sufficiente per ammettere il nesso di causalità adeguata (v. STF 8C_568/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 3.4, 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5). A questo nulla muterebbe nemmeno se si applicasse la prassi del colpo di frusta. 6.Alla luce di quanto esposto, non è possibile stabilire un nesso di causalità adeguata tra i disturbi lamentati dal ricorrente a partire dal 31 dicembre 2022 e l'incidente subito il 13 novembre 2020. Pertanto alla convenuta non si può rimproverare di aver interrotto le proprie prestazioni a partire dal 31 dicembre 2022. Come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in

  • 21 - ingresso, al contrario di quanto dichiarato dal ricorrente, è lecito negare l'obbligo di prestazione dell'assicuratore contro gli infortuni e lasciare aperta la questione relativa alla sussistenza (o meno) di un nesso di causalità naturale, qualora il nesso causale adeguato possa essere negato, basandosi, come nel presente caso, su fatti che sono stati sufficientemente chiariti dal profilo medico. In definitiva, il ricorso è da ritenersi infondato e, dunque, esso va integralmente respinto. 7.Visto che sulla scorta della documentazione medica agli atti questo Tribunale ha potuto statuire in merito al nesso di causalità adeguata, l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova è divenuta superflua. Per conseguenza, in valutazione anticipata delle prove, si può rinunciare all'assunzione di ulteriori mezzi di prova (DTF 144 V 361 consid. 6.5, 136 I 229 consid. 5.3). 8.La procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. f bis LPGA e artt. 105 segg. LAINF). La convenuta non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g primo periodo LPGA e contrario). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Non si assegnano spese ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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