Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2020 96
Entscheidungsdatum
25.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 96 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioPaganini SENTENZA del 25 gennaio 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A.________, patrocinato dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica, ricorrente contro SUVA, convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Il 3 giugno 2019 A., classe 1948, direttore della B. SA, ha subito un infortunio alla spalla sinistra. Stando alle sue dichiarazioni, mentre stava perforando una soletta con un trapano questo, toccando un ferro, si è repentinamente girato causandogli una forte distorsione alla spalla sinistra. Contestualmente alla distorsione, egli è scivolato dalla scaletta su cui si trovava cadendo al suolo da un'altezza di ca. 50 cm e atterrando sulla spalla sinistra; infine egli è svenuto. Egli è stato subito soccorso e trasportato all'Ospedale di C.________ dove è stato ricoverato fino al giorno seguente. Alla dimissione gli sono stati prescritti degli antidolorifici e delle sedute di fisioterapia per la riabilitazione della spalla sinistra. Egli ha notificato l'incidente alla SUVA, che ha riconosciuto le prestazioni assicurative (indennità giornaliera) a partire dal 6 giugno 2019. 2.Il 3 giugno 2019 suddetto Ospedale aveva eseguito una radiografia della spalla sinistra e il 18 giugno 2019 un'artro-TAC, che però si è dovuta ripetere per motivi tecnici. Dalla (nuova) artro-TAC del 25 giugno 2019 e dal relativo referto, il Dr. med. D.________ il 19 luglio 2019 ha rilevato una rottura completa della cuffia dei rotatori in corrispondenza del tendine sovraspinato e sottospinato (infraspinato). Una lesione ossea non è stata rilevata. Secondo il Dr. med. D.________ detti tendini della spalla non erano più riparabili. Egli ha consigliato di continuare le sedute di fisioterapia con l'intento di concentrarsi sul deltoide, che a volte potrebbe compensare la lesione della cuffia dei rotatori. 3.Il 16 settembre 2019 il Dr. med. E.________ ha invece consigliato un intervento di riparazione parziale dei tendini, non essendo più verosimilmente possibile una riparazione anatomica, in considerazione del fatto che la spalla era perfettamente funzionale prima del trauma e della presenza ancora di una distanza omero-craniale di oltre 8 mm. Egli ha pertanto richiesto alla SUVA di dare il benestare all'intervento proposto.

  • 3 - 4.La SUVA ha sottoposto il caso per valutazione al suo medico di circondario Dr. med. F., specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, il quale nella valutazione del 24 settembre 2019 ha concluso che la lesione che s'intendeva operare non sarebbe da ricondurre con probabilità preponderante all'infortunio. Dalla TAC del 25 giugno 2019 si noterebbe una vecchia lesione totale del tendine sovraspinato e sottoscapolare con completa retrazione fino al glenoideo. Secondo il Dr. med. F., sarebbe quasi impossibile che questa lesione sia stata provocata entro 3-4 settimane in questa gravità. Sussisterebbe un'atrofia parziale con lesione non di recente data ma probabilmente presente da mesi. 5.Il 14 ottobre 2019 si è tenuto un colloquio tra l'ispettrice della SUVA e A., in cui questi ha nuovamente illustrato l'incidente occorsogli. Con scritto del 19 febbraio 2020 l'ispettrice della SUVA ha poi precisato che per svista nel verbale ispettivo è indicata la spalla destra invece di quella sinistra. Il 20 febbraio 2020 la SUVA ha pertanto inviato a A. un nuovo verbale rettificato dell'ispezione. 6.Nella valutazione del 6 novembre 2019 il Dr. med. F.________ ha affermato che l'infortuno non avrebbe causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili. Egli ha poi precisato che la lesione che s'intendeva operare non sarebbe sicuramente da ricondurre con probabilità preponderante all'infortunio. Inoltre, la sintomatologia non sarebbe più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell'infortunio dopo ca. sei settimane risp. al massimo due o tre mesi dall'infortunio. 7.In base a questa valutazione, l'8 novembre 2019 la SUVA ha comunicato a A.________ che avrebbe chiuso il caso per il 12 novembre 2019 e pertanto non si sarebbe fatta carico dell'operazione del 21 novembre 2019, poiché i disturbi presenti non sarebbero più riconducibili all'infortunio.

  • 4 - 8.Il 21 novembre 2019 A.________ si è sottoposto all'intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica parziale della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e di impianto di un "InSpace Balloon". 9.Dopo che A.________ il 25 novembre 2019 aveva chiesto il rilascio di una decisione impugnabile, il 10 dicembre 2019 la SUVA ha emanato una decisione secondo cui le prestazioni erano terminate il 12 novembre 2019, data in cui, secondo la SUVA, al più tardi lo stato di salute si sarebbe presentato anche senza l'infortunio. 10.L'assicuratore malattia di A., G. Assicurazioni SA, ha dapprima formulato opposizione cautelativa contro la succitata decisione il 18 dicembre 2019; il 28 gennaio 2020 essa ha però poi ritirato l'opposizione. In base allo scritto del 21 gennaio 2020 di A.________ G.________ gli avrebbe comunicato di assumersi i costi per le cure dal 13 novembre 2019 in avanti in base alla decisione della SUVA. 11.Il 22 gennaio 2020 A.________ ha sollevato opposizione tramite la sua protezione giuridica contro la summenzionata decisione della SUVA del 10 dicembre 2019 argomentando, in sintesi, che la spalla sinistra sarebbe stata interessata soltanto da un evento bagatella nel 2010 e che non avrebbe mai accusato nessun problema. Tutte le valutazioni mediche avrebbero confermato che la lesione subita è riconducibile all'evento del 3 giugno 2019. 12.In seguito all'opposizione, la SUVA ha sottoposto il caso per dettagliato apprezzamento medico al suo medico di circondario Dr. med. F.________. Questi nel rapporto del 12 maggio 2020 ha affermato, in particolare, che la radiografia del 3 giugno 2019 della spalla sinistra non avrebbe mostrato lesioni infortunistiche, eccetto per la testa omerale leggermente alzata con una distanza acromio-omerale di ca. 6-7 mm. Inoltre, la TAC del 18 giugno 2019 avrebbe mostrato un'assenza di lesione infortunistica riguardante la

  • 5 - struttura ossea e una testa omerale alzata sotto l'acromio con una distanza omero acromiale di 5 mm. Da questa TAC del 18 giugno 2019 si noterebbe anche senza contrasto un'assenza del sovraspinato con parziale contatto verso l'acromio nella parte della testa omerale. Vi sarebbe un'artrosi acromio-clavicolare (AC). L'artro-TAC del 25 giugno 2019 mostrerebbe definitivamente una lesione di non recente data con una completa retrazione del sovraspinato verso l'osso glenoidale con una testa omerale che comunicherebbe direttamente con l'acromio. Nella serie 203 foto 16- 26 si noterebbe parte di un'assenza del sovraspinato con una completa lesione del sottoscapolare "avendo il liquido di contrasto attorno all'intera parte ventrale fino a superiore della testa omerale con l'infraspinato, in gran parte ancora attaccato nella parte dorsale". Anche lì si noterebbe un contatto diretto della testa omerale verso l'acromion. Vi sarebbe una completa retrazione dei due muscoli, quindi una chiara lesione non di recente data. Si sarebbe dunque in presenza di una vecchia lesione della cuffia dei rotatori con un'importante retrazione, la quale non permetterebbe più una ricostruzione anatomica. Quindi, si sarebbe confrontati con una contusione di una spalla degenerata in modo avanzato, senza evidente lesione acuta di una struttura della cuffia dei rotatori. La SUVA avrebbe preso a carico le conseguenze della contusione con la chiara indicazione di optare per una terapia conservativa. L'intervento eseguito dal Dr. med. E.________ non avrebbe trattato una conseguenza infortunistica, ma unicamente un problema preesistente di origine morbosa. 13.In fase di opposizione, A.________ ha inoltrato una valutazione del Dr. med. E.________ del 28 maggio 2020, che ha affermato di aver proceduto all'operazione a causa della rottura massiva della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Egli ha descritto come abbastanza regolare il decorso postoperatorio, benché la funzionalità della spalla fosse ormai irrecuperabile visto che già prima dell'intervento vi sarebbe stata una

  • 6 - perdita di sostanza tendinea e muscolare. Il grosso beneficio dell'intervento sarebbe stato quello di togliere il dolore notturno e a riposo. 14.In seguito a questa nuova valutazione medica, la SUVA ha fatto riesaminare la pratica al Dr. med. F.. Questi il 23 giugno 2020 ha confermato il suo precedente apprezzamento, ribadendo che si tratterebbe di una situazione degenerativa/morbosa per cui l'intervento eseguito dal Dr. med. E. non sarebbe stato necessario per le conseguenze infortunistiche. 15.Con decisione su opposizione del 25 giugno 2020 la SUVA ha respinto l'opposizione e ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Quale motivazione essa ha addotto, in sintesi, di poter fare affidamento sul parere del Dr. med. F.. Il Dr. med. E. si sarebbe limitato a rilevare che la spalla era perfettamente funzionante prima dell'infortunio, cosa che non farebbe nascere un obbligo d'indennizzo della SUVA, posto che l'argomentazione (sofisma) "post hoc, ergo propter hoc" (ovvero, pretendere che se un avvenimento è seguito da un altro, allora il primo deve essere la causa del secondo) non sarebbe ammessa. 16.Contro questa decisione A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 25 agosto 2020, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e che di conseguenza sia fatto ordine alla SUVA di riconoscergli le prestazioni di rito a seguito del riconoscimento del rapporto di causalità tra l'evento infortunistico del 3 giugno 2019 e le sue sequele fisiche pendenti. In via subordinata, egli ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e che gli atti siano retrocessi alla SUVA affinché venga esperita una valutazione specialistica (ev. perizia esterna) sul suo stato valetudinario, così da accertare correttamente dal profilo medico e assicurativo il rapporto di causalità tra l'evento del 3 giugno 2019 e le sue sequele fisiche sofferte

  • 7 - alla spalla sinistra. Egli ha fatto valere, in sostanza, che a tutt'oggi accuserebbe una marcata limitazione funzionale alla spalla sinistra e forti limiti di movimento che, oltre a causargli forti disagi, procurerebbero inevitabili e continui dolori di giorno e anche la notte. Contrariamente a quanto indicato dal medico di circondario, il Dr. med. E.________ non farebbe alcuna menzione di una situazione preesistente di origine morbosa; questi avrebbe ritenuto necessaria l'operazione del 21 novembre 2019 a causa della rottura massiva della cuffia dei rotatori. La conclusione del medico di circondario ripresa dalla SUVA urterebbe con le sequele valetudinarie da lui vissute ancora oggi. Inoltre, la dinamica dell'infortunio sarebbe stata particolarmente importante con conseguenze particolarmente gravose sul suo stato valetudinario. Queste non potrebbero sicuramente limitarsi al riconoscimento di uno status quo sine/ante 2-3 mesi dopo il sinistro. Le discordanze tra la valutazione del medico di circondario e quella del Dr. med. E.________ renderebbero necessario l'accertamento da parte di un perito dello stato valetudinario e della questione relativa al rapporto di causalità tra i postumi accusati e l'infortunio. 17.In seguito al ricorso, la convenuta ha sottoposto il caso a nuovo apprezzamento (ortopedico-chirurgico) da parte del medico assicurativo Dr. med. H.________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia. Questi nel rapporto del 7 settembre 2020 in sintesi ha affermato, con riferimenti alla letteratura, che i danni strutturali dei tendini della cuffia dei rotatori sarebbero spesso dovuti a cambiamenti degenerativi. Le lesioni irreparabili sarebbero riscontrabili soprattutto in pazienti con età superiore ai 70 anni e si presupporrebbe che i pazienti siano stati a lungo asintomatici (grazie in special modo alla compensazione svolta dal deltoide) finché la degenerazione o un evento infortunistico non abbiano portato alla comparsa dei sintomi. Una lesione della cuffia dei rotatori causata da un infortunio sarebbe da considerarsi

  • 8 - un'eccezione e andrebbe negata in modo preponderante anche nel caso in discussione. Infatti, nel caso del ricorrente vi sarebbero molti indizi indicanti una degenerazione avanzata della cuffia dei rotatori. L'irreparabilità della cuffia dei rotatori dimostrerebbe inoltre che questa lesione si sarebbe potuta sviluppare nel corso di molti anni e la sintomatologia, sino allora ancora muta, sarebbe stata scaturita da un evento infortunistico, che però non avrebbe causato delle lesioni strutturali importanti della cuffia dei rotatori, ma solamente una situazione ben recuperabile che in una spalla sana senza lesioni si sarebbe risolta entro alcune settimane (da una a sei). Con probabilità preponderante le lesioni degenerative alla cuffia dei rotatori sarebbero già state presenti prima dell'infortunio. La buona funzione della spalla prima del sinistro sarebbe stata possibile grazie all'ottima funzione del muscolo deltoide ben allenato. La distorsione/contusione subita il 3 giugno 2019 avrebbe causato dei disturbi al deltoide di durata temporanea. Senza le lesioni degenerative, la situazione si sarebbe completamente risolta al più tardi mezzo anno dopo l'infortunio. Il Dr. med. H.________ concordava pertanto con il parere del medico di circondario, anche sul fatto che l'intervento del 21 novembre 2019 avrebbe trattato unicamente un problema di origine morbosa. 18.Nella risposta dell'11 settembre 2020 la SUVA (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. Essa ha sottolineato che, come indicato dal medico di circondario, l'infortunio non avrebbe causato nessuna lesione strutturale ma unicamente una semplice contusione, e cioè un'affezione che guarisce dopo 2-3 mesi. L'intervento del 21 novembre 2019 non avrebbe avuto per oggetto una lesione infortunistica ma una lesione morbosa preesistente. Il chirurgo Dr. med. E.________ non pretenderebbe il contrario. Egli si sarebbe limitato a riferire che il ricorrente presentava una rottura massiccia della cuffia dei rotatori senza discutere l'eziologia. In base agli apprezzamenti del medico di circondario Dr. med. F.________ nonché del medico assicurativo Dr. med. H.________, non vi

  • 9 - sarebbe alcun dubbio che al più tardi il giorno in cui la convenuta ha sospeso le prestazioni (il 12 novembre 2019) l'infortunio non giocava più alcun ruolo causale. 19.Nella replica del 22 settembre 2020 il ricorrente si è riconfermato nei suoi petiti. Egli rammentava che fino al giorno dell'intervento avrebbe avuto importanti limitazioni funzionali alla spalla, accompagnati da forti dolori che lo avrebbero attanagliato giorno e notte. Inoltre, la convenuta non avrebbe indicato perché la presente fattispecie non possa essere annoverata tra i casi eccezionali, come definiti dal Dr. med. H.________, in cui una lesione della cuffia dei rotatori è causata da un infortunio e non da cambiamenti degenerativi. Il ricorrente rammentava inoltre che l'incidente sarebbe stato particolarmente importante e atto a causare un trauma importante. Fin da subito egli avrebbe presentato importanti limitazioni funzionali e una sensibile riduzione di forza, accusando dolori importanti. 20.Nello scritto del 1° ottobre 2020 la convenuta ha rinunciato all'inoltro di una duplica rinviando a quanto già enunciato. II. Considerando in diritto: 1.Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 25 giugno 2020. I requisiti formali non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso. 2.Controverso è se i disturbi alla spalla sinistra accusati dal ricorrente dopo il 12 novembre 2019 sono ancora in nesso causale con l'infortunio del 3 giugno 2019 e quindi se la convenuta deve erogare le prestazioni assicurative oltre tale data, in particolare anche riguardo all'intervento del 21 novembre 2019, o se piuttosto al più tardi in detta data si sia raggiunto lo status quo ante/sine.

  • 10 - 3.1.Conformemente all'art. 6 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. 3.2.Il diritto a prestazioni assicurative sussiste dal momento in cui il danno alla salute è in relazione causale naturale ed adeguata con l'infortunio. Primo presupposto per l'erogazione di prestazioni assicurative è quindi l’esistenza di un nesso di causalità naturale. Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo. Affinché possa essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale, non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1 e 118 V 289 consid. 1b). A differenza dei casi con danni dovuti a infortunio non dimostrabili organicamente, in presenza di disturbi fisici derivanti da un infortunio la causalità adeguata – quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni qualora esista un rapporto di causalità naturale – non ha praticamente nessuna importanza (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 consid. 3a). 3.3.Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica, in particolare, con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il

  • 11 - raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria dello stato antecedente sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine). Se invece un infortunio colpisce un corpo già danneggiato e secondo i medici non verrà mai raggiunto né lo status quo ante né lo status quo sine, si parla di un aggravamento direzionale che dà diritto a prestazioni LAINF (cfr. STF 8C_589/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 3.1.2, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2, 8C_589/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 3.1.2). Un evento ha carattere di causa parziale giustificante un diritto a prestazioni per infortunio, quando il rischio derivante da una potenziale causa patogena generale prima dell'evento non era presente a tal punto che il fattore scagionate appaia casuale e interscambiabile. Per contro, l'effetto dovuto all'infortunio – in accertata correlazione di causa – corrisponde a una causa occasionale o casuale (impedente un diritto a prestazioni per infortunio), se colpisce una condizione pregressa talmente labile e precaria che bisognava attendersi in ogni momento l'insorgere di un danno (organico), sia per dinamica propria della patologia pregressa sia affrontando un qualsiasi altro evento casuale. Se all'incirca allo stesso tempo un fattore d'aggravio alternativo e quotidiano avrebbe potuto provocare lo stesso danno alla salute, l'infortunio non appare come evento significativamente causale, bensì come evento interscambiabile; in tal caso non sorge alcun obbligo di prestazione dell'assicurazione infortuni obbligatoria (cfr. STF 8C_669/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, 8C_337/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1.2, U 136/06 del 2 maggio 2007 consid. 3.2, U 413/05 del 5 aprile 2007 consid. 4.2.2 seg.). 3.4.L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato bensì

  • 12 - all'assicuratore. Esso deve comprovare che le cause riconducibili all'infortunio non esplicano più effetti, non però l'esistenza di un motivo estraneo all'incidente (cfr. STF 8C_589/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 3.2.3, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2). 4.Nel caso di specie i medici assicurativi Dr. med. F.________ e Dr. med. H.________ ritengono, in sostanza, che con probabilità preponderante le lesioni degenerative alla cuffia dei rotatori sarebbero già state presenti prima dell'infortunio. La buona funzione della spalla prima del sinistro sarebbe stata possibile grazie all'ottima funzione del muscolo deltoide ben allenato. La distorsione/contusione subita il 3 giugno 2019 avrebbe causato dei disturbi di durata temporanea. La cuffia dei rotatori non sarebbe più stata riparabile dopo l'infortunio a causa dello spostamento degenerativo della testa omerale. L'intervento del 21 novembre 2019 (ricostruzione artroscopica parziale della cuffia dei rotatori e impianto di un "InSpace Balloon") non avrebbe dunque trattato una conseguenza infortunistica, bensì un problema preesistente di origine morbosa. Senza le lesioni degenerative, la situazione si sarebbe completamente risolta al più tardi mezzo anno dopo l'infortunio (cfr. apprezzamenti del Dr. med. F.________ del 24 settembre 2019 [doc. 36 convenuta], del 12 maggio 2020 [doc. 76 convenuta] e del 23 giugno 2020 [doc. 82 convenuta] nonché del Dr. med. H.________ del 7 settembre 2020 [doc. 87 convenuta]). Qui di seguito va esaminato se la convenuta poteva poggiare su queste valutazioni per la sospensione delle prestazioni. 5.1.Determinante per la valenza probante di un rapporto medico è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni siano ben motivate. Per stabilire se un rapporto

  • 13 - medico ha valore di prova non è invece rilevante né l'origine né la denominazione ad esempio quale perizia o rapporto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; STF 8C_313/2012 del 7 giugno 2012 consid. 3.2, 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 consid. 7). 5.2.Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, in linea di principio è consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicurativo. All'imparzialità e all'attendibilità di simili prove devono tuttavia essere poste esigenze severe. Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze dell'assicuratore va riconosciuto pieno valore probante, a condizione che siano motivati, concludenti e scevri di contraddizioni. Il fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non basta per metterne già in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Se tuttavia vi è anche solo un minimo dubbio sull'attendibilità delle attestazioni del medico di fiducia dell'assicuratore, occorre ordinare degli accertamenti complementari (DTF 142 V 58 consid. 5.1, 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee; STF 9C_524/2017 del 21 marzo 2018 consid. 5.1). 5.3.L'avviso dei medici curanti deve essere considerato con la necessaria prudenza (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). Infatti, secondo l'esperienza comune, in caso di dubbio il medico curante tende generalmente a pronunciarsi in favore del proprio paziente a causa del rapporto di fiducia che lo lega a quest'ultimo (cfr. STF 8C_698/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 2.2). 5.4.Una valutazione sugli atti (senza visita) ha altresì valenza probatoria, purché sussista un reperto completo, si disponga di sufficienti elementi derivanti da precedenti accertamenti personali e si tratti in prevalenza di valutare dal punto di vista medico una fattispecie acclarata, in modo che

  • 14 - la visita personale dell'assicurato passi in secondo piano (cfr. STF 9C_524/2017 del 21 marzo 2018 consid. 5.1, 8C_540/2007 del 27 marzo 2008 consid. 3.2). 6.Il ricorrente sostiene che il Dr. med. E.________ non farebbe alcuna menzione di una situazione preesistente di origine morbosa. La convenuta non avrebbe indicato perché la presente fattispecie non possa essere annoverata tra i casi eccezionali, come definiti dal Dr. med. H., in cui una lesione della cuffia dei rotatori è causata da un infortunio e non da cambiamenti degenerativi. 6.1.Nel rapporto del 12 maggio 2020 (doc. 76 convenuta), in base alle TAC effettuate il Dr. med. F. ha constatato una completa retrazione dei due muscoli (sovraspinato e infraspinato), quindi una chiara lesione non di recente data. Nel rapporto del 7 settembre 2020 (doc. 87 convenuta) il Dr. med. H.________ ha esposto come questa conclusione sia sostenuta a livello teorico dalle informazioni sulle lesioni della cuffia dei rotatori riferite dalla letteratura medica. Egli ha aggiunto che, nel caso del ricorrente, vi sarebbero molti indizi indicanti una degenerazione avanzata della cuffia dei rotatori. In particolare, egli ha osservato che l'irreparabilità della cuffia dei rotatori dimostrerebbe che questa lesione si sarebbe potuta sviluppare nel corso di molti anni. L'infortunio avrebbe scaturito la sintomatologia sino allora ancora muta. I medici assicurativi hanno dunque indicato come mai si sarebbe confrontati con una contusione di una spalla degenerata in modo avanzato. Da ciò discende che non occorre disquisire sulla gravità dell'infortunio subito dal ricorrente. Con probabilità preponderante va infatti ritenuto che questo evento ha colpito una condizione pregressa e precaria, in cui il danno (precedentemente ancora latente) avrebbe potuto manifestarsi anche in seguito a un altro evento casuale. In base alle affermazioni del medico assicurativo, va inoltre ritenuto che l'infortunio è stato significativamente causale solo per i danni

  • 15 - di durata temporanea inflitti al muscolo deltoide, che prima dell'infortunio garantiva la funzione della spalla sinistra del ricorrente (cfr. doc. 87 convenuta pag. 7). 6.2.Agli atti non vi sono pareri medici contraddicenti le conclusioni dei medici assicurativi. Nessun medico contesta che precedentemente all'infortunio vi era con alta probabilità una situazione degenerativa (latente) della cuffia dei rotatori. Prima di procedere all'intervento di riparazione parziale, il 16 settembre 2019 il Dr. med. E.________ ha considerato che la spalla prima del trauma era perfettamente funzionante, ma ha anche sottolineato che una riparazione anatomica non era più possibile per via delle caratteristiche della rottura (cfr. doc. 35 convenuta). Nel rapporto operatorio del 21 novembre 2019 (doc. 52 convenuta) il Dr. med. E.________ ha inoltre descritto come irreparabile il sovraspinato. Nel rapporto di controllo del 28 maggio 2020 (doc. 79 convenuta) egli ha inoltre affermato che il decorso clinico sarebbe stato abbastanza regolare. Egli ha poi evidenziato che la parte della funzionalità sarebbe ormai irrecuperabile, in considerazione del fatto che già durante l'intervento la cuffia era solo parzialmente riparabile e in buona parte vi era una perdita di sostanza sia tendinea che muscolare. Ne consegue che le valutazioni del Dr. med. E.________ non sono in contraddizione con il parere dei medici assicurativi, anzi, semmai lo avvalorano dove è rilevata una perdita di sostanza tendinea e muscolare. 6.3.Il ricorrente fa inoltre notare che fino al giorno dell'intervento avrebbe avuto importanti limitazioni funzionali alla spalla, accompagnati da forti dolori che lo avrebbero attanagliato giorno e notte. A tal proposito sia notato per inciso che al momento della dimissione dall'ospedale i medici dell'Ospedale Regionale di C.________ nel rapporto del 6 giugno 2019 (doc. 22 convenuta) avevano descritto il decorso come privo di complicanze e rapidamente favorevole con buone condizioni generali e

  • 16 - dolori ben palliati. Nel rapporto del 19 luglio 2019 (doc. 19 convenuta) poi, il Dr. med. D.________ ha annotato come il ricorrente avrebbe riferito che i dolori erano in regressione e che aveva potuto aumentare leggermente l'ampiezza articolare grazie a sedute di fisioterapia. Va tuttavia anche notato che i dolori, secondo quanto successivamente riferito dal ricorrente il 7 agosto 2019 (doc. 28 convenuta), potevano essere attenuati solo dai medicamenti; e che secondo il rapporto del Dr. med. E.________ del 16 settembre 2019 (doc. 35 convenuta) il dolore gli disturbava il sonno con funzionalità ridotta molto ridotta della spalla sinistra (in particolare impossibilità di effettuare movimenti sopra il capo; cfr. per l'importanza dei dolori riferiti anche il rapporto del medico di famiglia Dr. med. I.________ del 3 settembre 2019 [doc. 45 convenuta]). Infine, nel rapporto del 28 maggio 2020 (doc. 79 convenuta) il Dr. med. E.________ ha riferito che rispetto a prima dell'intervento il grosso beneficio sarebbe stato quello di togliere il dolore notturno e a riposo e che il dolore sarebbe stato presente soprattutto nel momento in cui il ricorrente sovraccaricava la spalla. Egli consigliava quindi al ricorrente di prendere al bisogno una compressa di Voltaren al sovraccarico della spalla. Il Dr. med. E.________ non riteneva necessari ulteriori trattamenti o consultazioni finché la condizione clinica fosse rimasta stabile. Come rilevato sopra, a suddette obiezioni del ricorrente va ribattuto che prima del sinistro il danno degenerativo alla cuffia dei rotatori con alta probabilità era latente e compensato dal buon funzionamento del deltoide. Gli indiscussi dolori del ricorrente a seguito dell'incidente non sono dunque sufficienti a inficiare la conclusione dei medici assicurativi secondo cui l'intervento del 21 novembre 2019 ha trattato un danno degenerativo. 6.4.Riassumendo, non sono stati esibiti elementi probatori atti a ingenerare anche solo minimi dubbi sull'attendibilità dei rapporti dei medici assicurativi, che vanno ritenuti completi, convincenti e privi di contraddizioni. Non si giustifica pertanto di accogliere la richiesta

  • 17 - subordinata formulata dal ricorrente di rinvio degli atti alla convenuta per l'ottenimento di una perizia (indipendente) sul suo stato valetudinario e sul rapporto di causalità tra l'infortunio del 3 giugno 2019 e i disturbi accusati alla spalla sinistra. 7.Per i suesposti motivi, la decisione impugnata va confermata e il ricorso va respinto. 8.La procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. f bis LPGA e artt. 105 segg. LAINF e contrario). La convenuta non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g primo periodo LPGA e contrario).

  • 18 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

1

LAINF

  • art. 6 LAINF

Gerichtsentscheide

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