Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_002
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_002, S 2020 103
Entscheidungsdatum
09.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 103 2 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioRogantini SENTENZA del 9 dicembre 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), resistente concernente prestazioni assicurative LAINF

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ nacque nel 1963, è cittadino italiano, coniugato, padre di un figlio maggiorenne e risiede in Italia. Ha lavorato maggiormente in Svizzera come frontaliere dal 1981 in qualità di installatore e manutentore di impianti sanitari e di riscaldamento presso diversi datori di lavoro. Dal 2003 in poi era impiegato presso la ditta B._____ SA a C., con un impiego stagionale tra aprile e dicembre. Con questo era assicurato contro postumi d'infortunio presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, sigla tedesca più diffusa SUVA). D'inverno si annunciava come disoccupato in Italia. Accanto al lavoro gestisce una piccola impresa agricola con 50 pecore, occupandosi fra l'altro della fienagione, usando anche un mezzo agricolo (cfr. act. C.46). 2.In data 25 aprile 2017 inoltrò la prima richiesta di prestazioni AI dopo persistente inabilità lavorativa completa a partire dal 16 settembre 2016. Il 4 settembre 2017 riprese l'attività abituale in misura del 50% e dal mese di novembre 2017 in misura completa. 3.Con notifica d'infortunio LAINF del 15 giugno 2018 (act. C.1) A. fece valere di aver sofferto un infortunio il 10 giugno 2018 nel suo luogo di domicilio in Italia facendo dei lavori agricoli risp. di giardinaggio. Il trattore su cui si sarebbe trovato si sarebbe ribaltato sul lato e lo avrebbe schiacciato. Una descrizione più precisa dell'accaduto manca invece nella notifica d'infortunio. A._____ fu ricoverato all'Ospedale generale di zona D._____ lo stesso 10 giugno 2018 (act. C.2) e vi rimase fino al 24 giugno 2018 (act. C.12). Nel corso del tempo – dalla dimissione dall'ospedale a giugno 2018 fino alla fine di dicembre 2019 – si susseguirono numerose attestazioni mediche di inidoneità al lavoro, tutte al 100% (act. C.40, C.44, C.47, C.58, C.64, C.66, C.67, C.72, C.84, C.98, C.121 e C.126).

  • 3 - 4.Secondo il referto di visita specialistica del 17 giugno 2018 (act. C.17) presso il Dr. med. E., medico specialista in chirurgia vascolare, sarebbe stato fatto un eco-color Doppler venoso agli arti inferiori, dal quale sarebbe risultata una trombosi venosa profonda (TVP) femorale superficiale distale all'arteria poplitea e a quella tronco tibio-peroneale e gemellare laterale di destra. 5.Il 21 giugno 2018 l'INSAI compilò il modulo E123 (act. C.4), dichiarando di non eseguire più rimborsi diretti delle spese di cura in Italia da quel momento (act. C.5). Con decisione del 25 giugno 2018 l'INSAI precisò di regolare direttamente le spese derivanti dalle cure mediche eseguite in Svizzera. Inoltre corrispose un'indennità giornaliera di CHF 180.85 a favore di A. al più presto dal 13 giugno 2018 in poi (act. C.7). 6.Dal referto di dimissione del 24 giugno 2018 (act. C.15) risulta che il medico di reparto dell'Ospedale generale di zona D._____ diagnosticò un trauma chiuso toracico sinistro con fratture costali multiple, bifocali, ed emopneumotorace. Fu precisato che non vi sarebbero lesioni di altri organi, che in base a due tomografie computerizzate (TC o TAC) di controllo dopo 4 e 10 giorni l'evoluzione clinica sarebbe favorevole e che il paziente avrebbe attualmente un buon recupero della funzione polmonare e il dolore sarebbe controllabile. 7.Secondo il referto medico del 2 agosto 2018 (act C.23) del Dr. med. F., medico specialista in ortopedia e traumatologia oltre che in medicina dello sport, A. avrebbe riferito anche un trauma alla spalla sinistra e gonalgia sinistra. Vi sarebbe una netta limitazione della funzione della spalla sinistra e meniscopatia mediale a sinistra, in trattamento anche per trombosi venosa profonda sviluppata a luglio. Consiglierebbe una risonanza magnetica (RM o RMN) della spalla sinistra in merito alla lesione traumatica sovraspinosa e del ginocchio sinistro in merito alla lesione del menisco mediale (MM).

  • 4 - 8.Il 2 e 30 luglio 2018 nonché il 27 e 30 agosto 2018 furono eseguite delle radiografie (RX) del torace, del ginocchio sinistro e della spalla sinistra, oltre a delle risonanze magnetiche (RM) anch'esse del ginocchio sinistro e della spalla sinistra (act. C.26 = act. B.4, C.27, C.28 e C.42). Nell'ambito della radiografia del ginocchio sinistro fu costatata fra l'altro una modesta sclerosi dei piatti tibiali e una modesta entesopatia calcifica intersezionale prossimale rotulea. Nell'ambito della radiografia della spalla sinistra si costatò un'artrosi acromion-claveare, grossolane calcificazioni in corrispondenza dell'articolazione scapolo-omerale e una minuta calcificazione in prossimità del trochite omerale. La radiografia del torace mostrò esiti di multiple fratture costali a sinistra. Non sarebbe invece più osservabile l'enfisema sottocutaneo a sinistra, non vi sarebbero falde di pneumotorace, né versamenti pleurici, né franchi addensamenti parenchimali a focolaio. Vi sarebbe però una spondilosi al passaggio dorso-lombare. 9.In occasione di un colloquio con l'INSAI del 20 novembre 2018 (act. C.46) al luogo di residenza dell'assicurato, A._____ dichiarò di aver sofferto anche una frattura del torace destro. Inoltre riferì di dolori subentrati più tardi alla spalla sinistra e al ginocchio sinistro. La spalla sinistra sarebbe limitata nell'elevazione e dolente, il che sarebbe stato costatabile correttamente dopo aver ridotto gli antidolorifici. Sostenne pure di aver sofferto una contusione al ginocchio sinistro, il quale dorrebbe alle volte. Tuttavia non sarebbe stato in cure per questo. In merito alla dinamica dell'incidente spiegò che il tutto sarebbe accaduto mentre egli stava salendo una rampa ripida con il veicolo agricolo nell'ambito della fienagione. Il veicolo a tre ruote si sarebbe ribaltato e lui sarebbe rimasto incastrato all'altezza del torace sul lato sinistro o dal manubrio o dal roll- bar. 10.Il 26 novembre 2018 il medico dell'INSAI appoggiò l'intento dell'assicurazione di eseguire una valutazione della capacità di lavoro da

  • 5 - parte di un esperto ZAFAS, la quale fu ordinata lo stesso giorno (act. C.49 segg.). 11.Con referto del 3 gennaio 2019 del Dr. med. G., medico specialista in chirurgia, la Clinica H. di C._____ informò l'INSAI sull'esito della valutazione ZAFAS dopo aver esaminato A._____ in data 14 dicembre 2018 (act. C.62 = act. B.5). Detto medico diagnosticò un trauma da compressione toracico sinistro con fratture costali multiple IV-IX ed emopneumotorace da ricondurre all'infortunio non professionale del 10 giugno 2018, dolori persistenti alla spalla sinistra con lesioni degenerative, inizi di dolori al ginocchio sinistro con lesioni degenerative della giunta del tendine quadricipite, e sviluppo di una trombosi venosa profonda femorale destra dal 9 luglio 2018 sotto anticoagulanti. Come diagnosi secondaria costatò un'ernia discale C6/7 con occasionali parestesie nel braccio destro. Nell'ambito degli accertamenti precedenti non sarebbero state rilevate lesioni ossee, bensì unicamente dei cambiamenti dovuti alla degenerazione. Nella zona della spalla sarebbero state rilevate lesioni degenerative della cuffia dei rotatori e artrosi acromion-claveare, mentre nella zona del ginocchio sinistro si sarebbe costatato alterazioni degenerative all'inserzione del tendine del quadricipite e al polo superiore della rotula. Ultimamente i dolori al ginocchio sinistro sarebbero praticamente scomparsi. A causa dell'immobilizzazione e dell'assenza di profilassi contro la trombosi alla dimissione dall'ospedale si sarebbe creata una trombosi venosa profonda alla gamba destra attualmente in cura. A._____ lamenterebbe ancora dolori nella regione dell'emitorace a sinistra, benché non vi sarebbero più crepitazioni, e alla spalla sinistra, nonché fastidio alla gamba destra con alterazioni post-trombotiche. Nell'ambito dell'esame la respirazione sarebbe stata libera, la spalla sinistra con marcata e dolorosa limitazione dell'escursione di movimento,

  • 6 - dolenzia pressoria nell'area articolare e segni clinici di sindrome da impingement. Andrebbero menzionate inoltre una borsite sub-acromiale e la cuffia dei dotatori presenterebbe lesioni più piccole e più vecchie e forse una piccola lesione legata a un trauma sul sottoscapolare. Il pneumotorace sarebbe sparito. Al momento non vi sarebbero reperti patologici sul ginocchio sinistro. Ci sarebbe una certa dolenzia pressoria sul polo superiore della rotula ma l'articolazione del ginocchio sarebbe libera di muoversi. La circonferenza della parte inferiore della gamba destra sarebbe chiaramente più grande di quella sinistra. Secondo l'apprezzamento del Dr. med. G., il grave trauma toracico con fratture costali di serie e lo sviluppo di un emopneumotorace spiegherebbero i disturbi toracici residui. Il problema persistente alla spalla sinistra sarebbe certamente in gran parte preesistente, come dimostrato anche dalla documentazione di imaging con lesioni degenerative. Il trauma da impatto avrebbe causato un possibile peggioramento dei risultati ma non avrebbe certo fatto tendenza. Anche il dolore al ginocchio sinistro sarebbe certamente stato di natura prevalentemente degenerativa. La trombosi avrebbe certamente influito negativamente sul processo di guarigione e, se si fosse sviluppata un'embolia, avrebbe potuto portare a un peggioramento dei risultati polmonari. A suo dire occorrerebbe ora procedere a un'accurata valutazione pneumologica, con test di funzionalità polmonare e valutazione della capacità polmonare, e d'altra parte anche a una valutazione delle aderenze e delle conglutinazioni, in particolare con la questione dei possibili residui dovuti all'esposizione accertata all'amianto nei primi anni 80, in base a quanto avrebbe riferito A. (fra l'altro lavoro nell'ambito del quale si segava a pezzi tubi di amianto senza maschere o altre misure di protezione). Infine secondo il Dr. med. G._____ l'incapacità lavorativa in merito al trauma toracico sarebbe giustificata. Secondo lui i dolori alla spalla non sarebbero stati causati dall'infortunio, soprattutto perché dal

  • 7 - punto di vista radiologico e della risonanza magnetica vi sarebbero chiare lesioni degenerative e non vi sarebbero alterazioni post-traumatiche definite. Il ritorno al lavoro nell'attività abituale sarebbe realistico a partire da aprile 2019. A._____ stesso avrebbe dichiarato di voler riprendere il lavoro al più presto possibile. 12.Il medico dell'assicurazione condivise pienamente tali apprezzamenti con risposta alle domande dell'INSAI del 4 gennaio 2019 (act. C.63). 13.Il 5 aprile 2019 l'INSAI contattò A._____ telefonicamente (act. C.69). Quest'ultimo fece valere di soffrire tuttora di dolori al torace e alla spalla. Inoltre la trombosi alla gamba gli poserebbe ancora problemi. Andrebbe in fisioterapia da sua sorella. Dichiarò di non poter riassumere il lavoro dopo Pasqua, poiché sarebbe ancora troppo limitato. Dopo un'ora avrebbe dolori e dovrebbe riposarsi 2-3 ore, dimodoché così non potrebbe lavorare. 14.Nel seguito con scritto dell'11 aprile 2019 l'INSAI chiese un nuovo apprezzamento della capacità lavorativa ZAFAS da parte dello stesso Dr. med. G._____ (act. C.70). Dopo aver esaminato A._____ in data 31 maggio 2019 il medico trasmise all'INSAI il suo referto dell'11 giugno (act. C.82 = act. B.6). Diagnosticò dolore toracico residuo in stato dopo trauma da compressione toracica con fratture costali di serie a sinistra IV- IX ed emopneumotorace, sindrome dolorosa della spalla sinistra indotta dall'esercizio fisico con perdita di forza, sindrome post-trombotica della gamba destra dopo trombosi venosa profonda, attualmente sottoposta a indagini ematologiche, e aumento dei disturbi nella zona del rachide cervicale con nota ernia discale C6/C7, presente dal 2016. Nel frattempo sarebbero disponibili i risultati degli accertamenti pneumologici in merito all'esposizione all'amianto. Non sarebbero state rilevabili delle conseguenze di tale esposizione.

  • 8 - Per quanto riguarderebbe l'incidente vi sarebbero diversi motivi per cui non sarebbe stato possibile riprendere l'attività abituale. Il dolore alla spalla sinistra dipendente dal carico e la riduzione della forza sarebbero credibili. Nel lavoro fisicamente impegnativo di un installatore di impianti di riscaldamento, spesso in posizione accovacciata, i disturbi nell'area dell'emitorace sinistro potrebbero pure essere fastidiosi. La sindrome post- trombotica non influirebbe invece sulla ripresa del lavoro. Per contro il problema di dolore alla colonna vertebrale cervicale si svilupperebbe ormai come problema principale, con protrusioni discali dimostrabili a diversi livelli, che, tuttavia, sarebbero da considerarsi preesistenti e indipendenti dall'incidente. A._____ non potrebbe più svolgere il suo lavoro di installatore di impianti di riscaldamento in queste circostanze e dichiarerebbe che i disturbi alla colonna vertebrale cervicale sarebbero il motivo principale. Riferirebbe di dolori nella regione del rachide cervicale e del collo con parziale irradiazione al braccio destro. Tuttavia andrebbe detto anche che la condizione sarebbe nota dal 2016 e secondo il Dr. med. G._____ non sarebbe causalmente legata all'infortunio. Comunque a mente del medico A._____ potrebbe certamente essere reinserito in un'attività leggera, ad esempio come magazziniere con un impiego a tempo parziale di almeno il 50%. Rispetto alla visita del 14 dicembre 2018, l'atteggiamento e l'opinione di A._____ sarebbero cambiati e, secondo il medico, A._____ avrebbe deciso per sé stesso di non poter più partecipare al processo lavorativo. Nel suo caso sarebbe probabilmente molto difficile distinguere le conseguenze effettive dell'incidente dal problema al rachide cervicale che ora sarebbe in primo piano. Secondo l'apprezzamento del Dr. med. G._____ sarebbe sensato esaminare nuovamente A._____ in modo preciso e corretto in condizioni di degenza. Il centro di riabilitazione dell'INSAI di Bellikon sarebbe un buon punto di riferimento.

  • 9 - 15.Con sostegno dell'Istituto Nazionale Assistenza Sociale (INAS) Frontalierato Svizzera-Grigioni, in data 6 giugno 2019 A._____ inoltrò una nuova richiesta di prestazioni AI (act. C.75 segg.). 16.Il medico dell'assicurazione Dr. med. I., medico specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, dichiarò all'INSAI su domanda del 26 giugno 2019 (act. C.85) che a suo avviso i dolori alla colonna cervicale non sarebbero da ricondurre all'infortunio del 10 giugno 2018, bensì costituirebbero un'affezione preesistente dal 2016. Difatti l'evento incidentale non avrebbe compromesso la colonna cervicale. Una limitazione della capacità lavorativa dovuta al trauma di compressione toracico sarebbe invece tuttora data. Vi sarebbero disturbi residui in funzione della posizione e del carico nella regione del torace, oltre a un problema con le vene. 17.L'INSAI annunciò A. per un esame specialistico in pneumologia e angiologia presso l'Ospedale J._____ e l'Ospedale K.. Nel suo referto angiologico del 5 agosto 2019 (act. C.95) il Dr. med. L., medico specialista in medicina interna generale, cardiologia e angiologia, costatò che le vene sarebbero di nuovo canalizzate normalmente. Non vi sarebbe più alcuna differenza sostanziale di circonferenza fra la parte inferiore della gamba sinistra e quella destra. Le alterazioni cutanee sarebbero evidenti su entrambe le gambe; a suo dire non sarebbero però post-trombotiche ma piuttosto dovute d'un canto al notevole sovrappeso e d'altro canto eventualmente anche al trattamento con anticoagulanti. Con referto del 28 agosto 2019 il Dr. med. M._____, medico specialista in radiologia, si espresse in merito a una possibile asbestosi, negandola (act. C.103).

  • 10 - Il referto pneumologico intervenne il 3 settembre 2019 (act. C.105 = act. B.7) da parte del Dr. med. N., medico specialista in medicina interna generale e in pneumologia. Dopo esame del 27 agosto 2019 quest'ultimo medico ritenne che da varie misurazioni della funzione polmonare, ad eccezione del picco di flusso espiratorio (peak expiratory flow, PEF), sarebbero risultati dei valori del tutto nella norma. L'analisi dei gas nel sangue arterioso avrebbe inoltre rivelato una lieve insufficienza respiratoria parziale. Il valore ristretto del PEF lo interpreterebbe come una limitazione legata al dolore durante le manovre di respirazione forzata. I dolori al torace nella zona delle costole inferiori durante il movimento e lo sforzo sarebbe un residuo del trauma da compressione del torace. Presumerebbe che si tratti di dolori cronici o cronicizzati e che ci sia una limitazione funzionale permanente nel contesto dei dolori. In questo caso potrebbero essere utili misure riabilitative o fisioterapiche. La lieve insufficienza respiratoria parziale potrebbe avere varie cause. Oltre a un mismatch ventilazione-perfusione nel contesto dell'obesità (altezza 190 cm, peso 146 kg, BMI 40.4 kg/m 2 ) sarebbe teoricamente possibile una causa cardiaca o un'ipertensione polmonare nel contesto di un'ipotizzabile embolia polmonare (con trombosi venosa della gamba dimostrata). Oltre ai problemi menzionati anche l'obesità potrebbe contribuire alla dispnea da sforzo mMRC 2 descritta da A.. 18.Nel frattempo in data 20 agosto 2019 l'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) italiano espresse il suo giudizio definitivo sull'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. A A._____ venne riconosciuta un'invalidità del 46% dal 3 giugno 2019 in poi (act. D.12). Ciò in base a una diagnosi di esiti di trauma toracico con fratture costali multiple a sinistra e sindrome restrittiva obesità con sospetta osas meniscopatia a sinistra ed esiti di lesione sovraspinosa alla spalla sinistra, discopatia cervicale ed esiti di trombosi venosa profonda

  • 11 - gemellare (codice DM 5/2/92 6014), costatando una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%. 19.In base ai due referti specialistici in angiologia e pneumologia, il medico assicurativo Dr. med. I._____ rilasciò la sua valutazione medica il 25 settembre 2019 (act. C.108 = act. B.8). A suo dire, solo i disturbi residui nella regione toracica e le condizioni dopo la trombosi venosa sul lato destro sarebbero da ricondurre all'infortunio. Per quanto riguarda il problema toracico si potrebbe escludere una disfunzione polmonare dovuta all'incidente. Le fratture costali sarebbero completamente consolidate, eventuali disturbi residui dovrebbero essere attribuiti alla cicatrizzazione post-traumatica della parete toracica. L'esame medico specialistico avrebbe mostrato in merito alle vene che la trombosi sarebbe guarita senza conseguenze. Andrebbe notato che dal punto di vista della causa dell'infortunio un anno e un quarto dall'incidente si potrebbe esigere una capacità lavorativa piena nell'attività abituale. Tuttavia i fattori di malattia verosimilmente non consentirebbero la riabilitazione nell'occupazione abituale. Il medico giudicò inoltre che tutti i disturbi del rachide cervicale sarebbero di natura degenerativa. Dagli accertamenti nell'ambito della spalla sinistra non sarebbero emersi indizi di lesioni strutturali nell'area della spalla da ricondurre all'incidente. Anche in questa zona vi sarebbero invece delle alterazioni degenerative che dovrebbero essere valutate come preesistenti. Pertanto con probabilità preponderante i disturbi alla spalla sinistra non sarebbero stati causati dall'infortunio. 20.Con decisione dell'11 ottobre 2019 (act. C.114 = act. B.3) l'INSAI chiuse il caso e sospese l'erogazione delle prestazioni assicurative finora versate (indennità giornaliere e spese di cura) con effetto dal 31 ottobre 2019, ritenendo che l'ulteriore incapacità al lavoro e le cure mediche non andrebbero quindi più a carico dell'assicurazione infortuni, bensì

  • 12 - dell'assicurazione malattia. Secondo la valutazione del medico di circondario, a 18 mesi dall'infortunio si potrebbe ragionevolmente esigere una capacità lavorativa completa nella professione svolta prima dell'infortunio. I disturbi attualmente ancora presenti alla colonna cervicale e alla spalla sinistra non sarebbero più in relazione con l'infortunio. 21.In data 14 novembre 2019 A._____ fece sollevare opposizione tramite l'INAS (act. C.123 = act. B.2), facendo valere essenzialmente che le sue condizioni di salute non gli permetterebbero una ripresa dell'attività lavorativa e che i postumi dell'incidente sarebbero tali da valutarne l'entità ai fini della corresponsione da parte dell'INSAI delle prestazioni di invalidità (indennità per menomazione dell'integrità e rendita di invalidità). L'evento del 10 giugno 2018 sarebbe da intendersi come infortunio grave. Le parti colpite direttamente al momento dell'incidente sarebbero la schiena, la spalla sinistra, il ginocchio sinistro e il torace. Prima dell'incidente, egli non avrebbe sofferto di alcuna limitazione. Lo sviluppo degenerativo sarebbe stato accelerato dall'infortunio. L'obbligo dell'INSAI di pagare le prestazioni cesserebbe soltanto se il danno alla salute sarebbe dovuto solo ed esclusivamente a fattori estranei all'infortunio. Per quanto riguarderebbe il torace sarebbe vero che le costole si sarebbero saldate, però la parte sinistra risulterebbe notevolmente compressa, il cui volume sarebbe ridotto almeno del 30%. Questa condizione con le almeno 14 fratture anche scomposte causerebbe dei dolori frequenti e difficoltà respiratoria, costringendolo spesso al riposo assoluto e alla terapia antidolorifica. Non si potrebbe comunque parlare di ritorno allo status quo ante. Il Dr. med. G._____ avrebbe classificato i disturbi al torace come credibili e affermato che A._____ dovrebbe convivere con le conseguenze del trauma toracico. Alla spalla, oltre ai fattori degenerativi sarebbero presenti

  • 13 - anche lesioni da trauma. A causa del trauma i disturbi preesistenti alla spalla sarebbero peggiorati. Non sarebbe possibile reintegrare A._____ nella sua occupazione abituale. La capacità lavorativa in attività adatta leggera sarebbe del 50%. Il medico avrebbe inoltre dichiarato che sarebbe difficile distinguere le conseguenze effettive dell'incidente sulla colonna vertebrale dai disturbi preesistenti. Avrebbe costatato pure che le ernie cervicali C6 e C7 sarebbero già state presenti e curate nel 216 [recte: 2016] e 2017, ma le altre due ernie trovate in C4/C5 e C5/C6 sarebbero apparse a seguito dell'incidente. Il Dr. med. N._____ avrebbe diagnosticato un'insufficienza respiratoria parziale. Il test di camminata veloce sarebbe stato effettuato due volte, la seconda volta dopo somministrazione di un broncodilatatore. Il pneumologo avrebbe inoltre raccomandato l'esecuzione di una tomografia computerizzata. Ambedue i medici avrebbero suggerito di far sottoporre A._____ a ulteriori accertamenti, ma lui non sarebbe mai stato informato su queste possibilità. La relazione del Dr. med. I._____ sarebbe inoltre lacunosa. La menomazione fisica al torace sarebbe permanente e causerebbe forti dolori, con i quali sarebbe difficile convivere. Anche gli altri disturbi lamentati sarebbero stati causati dall'infortunio del 10 giugno 2018. 22.Il 13 gennaio 2020 l'Ufficio AI (procedura parallela di invalidità) incaricò il Dr. med. O., medico specialista in medicina interna generale e reumatologia, di allestire una perizia monodisciplinare reumatologia (act. C.134). 23.In data 16 gennaio 2020 (act. C.135) l'avvocato Fabrizio Keller, nel frattempo incaricato da A., si rivolse all'INSAI, chiedendo di chiarire se l'INSAI ritenga che non sia dovuta più alcuna prestazione, inclusa anche un'eventuale rendita di invalidità e un'eventuale indennità per

  • 14 - menomazione dell'integrità, oppure se la decisione impugnata riguarderebbe unicamente l'indennità giornaliera e le spese di cura. L'INSAI rispose il 27 gennaio 2020 (act. C.139) che la decisione si riferirebbe all'integrità delle prestazioni previste dalla LAINF. 24.La Divisione giuridica dell'INSAI pose delle domande al Centro di competenza per medicina assicurativa dell'INSAI. Per quest'ultimo rispose il Dr. med. P., medico specialista in chirurgia, il 6 febbraio 2020 (act. C.143 = act. B.12), ritenendo che le uniche evidenti conseguenze post-traumatiche, come le fratture alle costole e la trombosi venosa, sarebbero guarite praticamente senza conseguenze e non dovrebbero limitare in modo significativo la capacità lavorativa di A. nella professione che svolgeva prima dell'infortunio. Dai referti specialistici non troverebbero lesioni strutturali di grande rilevanza che possano impedire di riprendere la regolare attività professionale che svolgeva prima dell'infortunio. Sarebbe opportuno ottenere ulteriori referti riguardanti la mobilità dell'articolazione alla spalla e un'ulteriore artro risonanza magnetica dell'omonima spalla, per valutarne anche le prospettive di guarigione. Dal loro punto di vista sarebbe immensamente importante che A., a 56 anni di età, riprendesse al più presto possibile un'attività lavorativa. Momentaneamente sembrerebbe che i disturbi si limitino alla spalla sinistra e che sembrerebbero di entità lieve da conseguirne una pronta guarigione. Solo dopo che sarebbero stati effettuati gli accertamenti mancanti, loro potrebbero esprimersi definitivamente in merito. 25.In un documento apparentemente inoltrato da A. (act. C.151), il Dr. med. Q._____ del Centro Medico Diagnostico e di Riabilitazione di R._____ (Italia) indicò quale motivo dell'esame una sospetta spalla congelata in esiti traumatici e ritenne che vi sarebbero modeste alterazioni di significato degenerativo al tendine del sovraspinato in assenza di focalità a eventuali lesioni a carattere attuale e minime alterazioni di significato distrofico cistico al trochite omerale, ma non vi sarebbero altre

  • 15 - alterazioni di rilievo né segni di versamento articolare né altre alterazioni focali o diffuse alle strutture ossee, con regolari rapporti articolari. 26.Con progetto di decisione del 3 aprile 2020 (act. C.156) l'Ufficio AI comunicò a A._____ di prevedere di decidere che egli abbia diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Parallelamente gli comunicò che egli non avrebbe diritto a provvedimenti professionali e che tale richiesta sarebbe respinta. A._____ fece sollevare opposizione tramite l'avv. Fabrizio Keller (vedi l'act. B.9). 27.Con ritardo dovuto alla pandemia del SARS-CoV-2, il 16 giugno 2020 si svolse la visita medica presso il medico di circondario, il Dr. med. S., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (act. C.164). Motivo della visita furono l'eventuale procedere terapeutico e la valutazione dello stato attuale della spalla sinistra e delle conseguenze infortunistiche, oltre alla valutazione dell'abilità lavorativa ed eventuale diritto all'indennità per menomazione dell'integrità. Per quanto concernerebbe le strette conseguenze infortunistiche e la pluri- frattura dell'emitorace sinistro si noterebbe una situazione stabile da più di un anno senza un oggettivabile problema respiratorio. Le conseguenze dell'infortunio e le valutazioni nel decorso avrebbero mostrato una situazione guarita e priva di problemi. Quanto al problema delle costole dell'emitorace sinistro potrebbe riconfermare la valutazione del Dr. med. I. del 25 settembre 2019, siccome già l'anno precedente (2019) si avrebbe notato una completa consolidazione delle fratture senza evidente instabilità con un respiro normale. Pure in merito ai problemi della spalla sinistra potrebbe confermare la valutazione del Dr. med. I._____ del 25 settembre 2019, dove i problemi della colonna cervicale sarebbero di origine degenerativa e non infortunistica. L'infortunio non avrebbe portato a un cambiamento del

  • 16 - processo degenerativo. Quanto ai problemi alla spalla sinistra vi sarebbe stato un miglioramento nel decorso ma sarebbe ancora presente una limitazione sopra l'orizzontale. Le risonanze magnetiche dell'agosto 2018 e del 30 ottobre 2019 non avrebbero mostrato nessun danno di origine infortunistico e nessun cambiamento strutturale a parte i segni degenerativi con un impingement sub-acromiale cronico con conseguenti tendinopatie che non sarebbero state influenzate dall'infortunio. L'eventuale conseguenza infortunistica di un'acutizzazione del processo degenerativo alla spalla sinistra sarebbe guarita in modo sicuro, dopo due anni, e alla visita odierna potrebbe escludere in modo chiaro una spalla congelata. Gli esami non avrebbero mostrato nessuna lesione di origine infortunistica strutturale della spalla sinistra. Si potrebbe esprimere una chiara estinzione del nesso causale per i dolori alla spalla sinistra e alla colonna cervicale riguardando l'infortunio del 10 giugno 2018. Confermerebbe anche la piena abilità lavorativa con una limitazione nel piegarsi in avanti che in gran parte sarebbe disturbato a causa del volume della pancia che già da seduto non riuscirebbe a piegarsi verso il piede. In piedi sarebbe riuscito ad arrivare fino a 37 cm fra mano e suolo. Per quanto concernerebbe l'indennità per menomazione dell'integrità in presenza delle fratture guarite non vi sarebbe diritto a tale beneficio. 28.Su concrete domande dell'avv. Fabrizio Keller del 30 giugno 2020 (act. C.165), il Dr. med. S._____ precisò le sue conclusioni in data 10 agosto 2020 (act. C.168). 29.L'INSAI emanò la decisione su opposizione il 12 agosto 2020 (act. C.169 = act. B.1), respingendo l'opposizione e togliendo l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni. 30.Avverso questa decisione A._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in data 11 settembre 2020, senza

  • 17 - essere rappresentato in questa sede (act. A.1). Chiede l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'INSAI perché abbia a emanare una decisione di rendita d'invalidità perlomeno del 50% e una decisione di indennità per menomazione dell'integrità almeno del 15%. Fa valere che al momento dell'incidente del 10 giugno 2018 avrebbe usato il braccio sinistro, impiegando una forza sovraumana, al fine di impedire che il mezzo agricolo di una tonnellata che lo aveva investito, schiacciandolo violentemente con la schiena a terra e la testa piegata, lo colpisse in testa. Per questo le parti direttamente colpite sarebbero la schiena, la spalla sinistra, il torace e il ginocchio sinistro. Sarebbe inconfutabile che lo schiacciamento avrebbe provocato lesioni irreversibili e dolori cronici invalidanti ancora ben evidenti ad oggi. Come fatto valere nell'opposizione ma non considerato dall'INSAI, il torace con le almeno 14 fratture, anche scomposte, non potrebbe più ritornare come prima dell'infortunio. Benché le fratture si sarebbero saldate, la parte sinistra risulterebbe notevolmente compressa con un volume ridotto almeno del 30%. Inoltre i dolori moltiplicati per il numero di fratture e per l'area compromessa sarebbero cronici. Si tratterebbe di una menomazione irreversibile e permanente. L'INSAI avrebbe disatteso i suggerimenti proposti dai medici, fra cui quelli dei Dr.es med. G., N., I._____ e O._____. Tutti avrebbero ritenuto che sussisterebbero ancora delle conseguenze dell'infortunio oppure che lui non sarebbe idoneo a svolgere il suo lavoro a tempo pieno. Avrebbe già riscontrato la limitazione al braccio sinistro già quando era in ospedale, ma i medici avrebbero concentrato la loro attenzione sul problema al polmone perforato e sul torace. La prima risonanza magnetica del 30 agosto 2018 avrebbe rivelato la presenza di tumefazioni sia di origine traumatica sia presunte degenerative. Il medico curante Dr. med.

  • 18 - T._____ che l'avrebbe visitato il 22 ottobre 2019 e l'8 novembre 2019 gli avrebbe confermato la diagnosi di capsulite adesiva "frozen shoulder" della spalla sinistra causata dal trauma da schiacciamento subito nell'infortunio (cfr. l'act. C.122). La decisione impugnata conterrebbe dati confusi o addirittura mancanti e non risponderebbe alle domande sollevate nell'opposizione. La patologia degenerativa non avrebbe sicuramente avuto un'evoluzione così improvvisa nella manifestazione di sintomi dolorosi e lmitazioni funzionali senza l'infortunio. Sarebbe stato proprio l'evento traumatico a determinare un significativo peggioramento. Il riscontro del Dr. med. S._____ sarebbe contrastato da quanto rilevato dagli altri medici. Nella decisione impugnata inoltre non troverebbe menzione neanche la trombosi venosa profonda, benché il ricorrente sarebbe in cura da oltre due anni presso il Dr. med. E._____ per questo problema (vedi gli allegati act. B.10 e B.11). Vi si aggiungerebbe ancora che dopo l'incidente sarebbero state accertate altre due ernie cervicali C4/C5 e C5/C6 che sarebbero plausibilmente comparse in conseguenza della posizione assunta dal ricorrente nel momento in cui sarebbe stato sbattuto violentemente a terra con la testa piegata e schiacciato dal peso del mezzo agricolo. L'INSAI avrebbe omesso di fare accertamenti anche in merito a questo problema, nonostante sia stato segnalato. Infine dopo l'infortunio il ricorrente avrebbe riscontrato difficoltà respiratorie e dolori nella respirazione sia da fermo sia in movimento associati ai dolori costali e toracici. Il Dr. med. N._____ avrebbe suggerito di prendere in considerazione una tomografia computerizzata a basso dosaggio per chiarire la situazione.

  • 19 - Insomma la situazione sarebbe molto complessa e non potrebbe essere archiviata tenendo conto del contenuto della decisione su opposizione per le numerose contraddizioni esposte. Sarebbe insostenibile l'affermazione dei Dr.es med. I._____ e S._____ che lui potrebbe esercitare la sua professione di manutentore e installatore di impianti sanitari al 100% 31.Con risposta al ricorso del 9 ottobre 2020 (act. A.2) l'INSAI ha proposto la reiezione integrale del ricorso. Asserisce che i disturbi alla colonna cervicale e alla spalla sinistra non sarebbero più in relazione di causalità con l'infortunio. Per quanto riguarderebbe le lesioni riportate al torace, il ricorrente sarebbe in grado di riprendere a svolgere la propria attività originaria in misura completa. Il fatto che il ricorrente sia stato vittima di un infortunio non significherebbe che l'INSAI debba versare le prestazioni vita natural durante. Anche i dolori riferiti non giustificherebbero un'incapacità di lavoro e/o il riconoscimento di un'indennità per menomazione all'integrità. In procedura di opposizione l'incarto sarebbe stato sottoposto al Centro di competenza della Divisione medicina assicurativa. Il Dr. med. P._____ avrebbe rilevato che le conseguenze dell'infortunio, cioè la frattura delle costole e la trombosi venosa profonda, sarebbero guarite praticamente senza conseguenze e non dovrebbero limitare in modo significativo la capacità lavorativa del ricorrente nell'attività che svolgeva prima dell'infortunio. Al fine di fugare le incertezze, l'INSAI avrebbe seguito il consiglio del Dr. med. P._____ e avrebbe versato agli atti il referto e le lastre della risonanza magnetica esperita il 30 ottobre 2019, la quale avrebbe messo in luce unicamente delle modeste alterazioni di significato degenerativo del sovraspinato. Il ricorrente sarebbe poi stato esaminato dal Dr. med. S., altro medico di circondario, in data 16 giugno 2020, il quale avrebbe confermato le conclusioni del Dr. med. I..

  • 20 - In merito al rachide cervicale, in occasione della visita del 31 maggio 2019 il Dr. med. G._____ avrebbe spiegato al ricorrente che i disturbi non avrebbero nulla a che fare con l'infortunio ma sarebbero di natura morbosa. L'affermazione del ricorrente che l'infortunio avrebbe causato le ernie C4-C5 e C5-C7 non sarebbero corroborate da alcun elemento. Dalla perizia del Dr. med. O., allestita su incarico dell'AI, risulterebbe che il ricorrente presenterebbe una sindrome cervico-spondilogena cronica bilaterale, prevalentemente a destra su alterazioni degenerative plurisegmentali nel rachide cervicale (protrusione discale C4-C5 e C6-C7). Non vi sarebbe nessun accenno in merito a un'eventuale eziologia traumatica, fermo restando che la risonanza magnetica del 24 ottobre 2016 avrebbe messo in luce dei dischi intersomatici disidratati, bulging discale C4-C5 e un'ernia discale C6-C7, per cui il ricorrente non potrebbe pretendere che prima dell'infortunio non presentava alcuna alterazione a livello C5-C6, fermo restando che il principio post hoc ergo propter hoc non permetterebbe di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio della probabilità preponderante e pertanto non potrebbe essere considerato quale mezzo di prova. Per quanto riguarderebbe la spalla sinistra, il Dr. med. O. avrebbe diagnosticato una periatropatia omero-scapolare con deficit funzionale in artrosi acromion-claveare; anche in tal caso non riterrebbe che si tratti di alterazioni post-infortunistiche. Preso atto del ricorso, in data 7 ottobre 2020 si sarebbe espresso nuovamente il Dr. med. S._____, confermando le sue valutazioni del 16 giugno 2020. Sussisterebbe un'ernia cervicale degenerativa e la spalla non presenterebbe danni da ricondurre all'infortunio. Oggettivamente la radiografia del 27 agosto 2019 mostrerebbe un torace assolutamente normale senza segni di riduzione del volume.

  • 21 - In merito alla funzionalità polmonare e al torace anche il Dr. med. N._____ avrebbe ritenuto in data 3 settembre 2019 che la funzionalità polmonare sarebbe normale, ad eccezione del picco di flusso espiratorio. Sussisterebbe una lieve insufficienza respiratoria parziale che potrebbe avere varie cause (l'obesità, una causa cardiaca, ipertensione polmonare nel contesto di un'ipotizzabile embolia polmonare). Dalla perizia del Dr. med. O._____ risulterebbe peraltro che prima dell'infortunio il ricorrente sarebbe stato esaminato da uno specialista in pneumologia in quanto accusava un dolore intenso quando era costretto ad alzare dei pesi superiori ai 5 kg e quando doveva compiere movimenti di flessione e rotazione della spalla. La trombosi sarebbe risolta, come risulterebbe dal referto del Dr. med. L._____ del 5 agosto 2019. Nel suo rapporto, prodotto con il ricorso, il Dr. med. E., d'un lato, si limiterebbe a evocare la possibilità che la patologia da lui riscontrata sia da ricondurre all'infortunio e, d'altro lato, non avrebbe mai preteso che vi sia un'inabilità lavorativa. Alla luce dei rapporti specialistici in angiologia e pneumologia non sussisterebbe nessun motivo per mettere in dubbio le conclusioni dei Dr.es med. I., P._____ e S., i quali avrebbero riconosciuto il ricorrente abile al lavoro al 100% nella sua attività originaria. La capacità di lavoro attestata il 31 maggio 2019 dal Dr. med. G. di almeno il 50% in attività leggere terrebbe conto dell'insieme delle patologie presentate dal ricorrente, fermo restando che il ricorrente stesso avrebbe riferito al medico che il motivo principale per il quale la ripresa del lavoro abituale non entrerebbe più in considerazione sarebbe da ricondurre al rachide cervicale e cioè un danno alla salute che, così come pure le alterazioni alla spalla sinistra, non concernerebbe l'infortunio e con questo l'INSAI. Sulla base delle risposte del ricorrente lo stesso Dr. med. G._____ avrebbe rilevato che il ricorrente avrebbe deciso di uscire dal processo lavorativo.

  • 22 - L'INSAI non dovrebbe tenere conto di dolori fatti valere che non potrebbero essere messi in relazione con le lesioni subite. A tal proposito il Dr. med. O._____ avrebbe rilevato che il ricorrente sarebbe stato in grado di spogliarsi e rivestirsi in maniera autonoma, mantenendosi in parte su una gamba sola, sia sulla destra sia sulla sinistra, piegando liberamente le anche e le ginocchia e in parte anteflettendo il tronco. Il ricorrente avrebbe riposto i vestiti in parte sul gancio situato sopra la sua testa alzando simmetricamente le braccia, anche quando si sarebbe sfilato la maglia. Durante l'anamnesi il ricorrente sarebbe rimasto seduto tranquillamente senza ricercare posizioni antalgiche e sarebbe passato dalla posizione seduta a quella in piedi e viceversa senza problemi. Non vi sarebbe stata nessuna zoppia alla deambulazione. Vi sarebbe invece una discrepanza tra l'intensità dei dolori recepiti come invalidanti e il fabbisogno analgesico incostante di riserva al quale ricorrerebbe il ricorrente. 32.Con esaustiva replica del 3 novembre 2020 (act. A.3) il ricorrente ha confermato le sue richieste. Critica varie affermazioni contenute nei referti medici e le conclusioni tratte dall'INSAI. Inoltre versa agli atti vari documenti concernenti la fisioterapia, alcune fatture e risultati di analisi, praticamente tutti antecedenti la decisione impugnata. 33.L'INSAI ha presentato la sua duplica il 13 novembre 2021 (act. A.4), nella quale conferma quanto scritto e richiesto in precedenza e fa valere che nella sua lunga replica il ricorrente si sarebbe limitato a riprendere i fatti e contestare le conclusioni dei Dr.es med. I._____ e S._____, senza fornire alcun nuovo elemento di giudizio. 34.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

  • 23 - II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 maro 1981 (LAINF; RS 832.20) in unione con l'art. 56 cpv. 1 e con l'art. 58 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) contro le decisioni su opposizione delle assicurazioni contro gli infortuni l'assicurato domiciliato all'estero può interporre ricorso al tribunale delle assicurazioni del cantone in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio. Nell'occorrenza il ricorrente è domiciliato a U._____ in Italia e ha lavorato da ultimo, appena prima dell'infortunio, presso una dita con sede a C._____ nel Cantone dei Grigioni. La competenza per materia è anch'essa data in base all'art. 57 LPGA in unione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). Questa Corte è dunque competente per trattare la pratica in giudizio. In quanto destinatario formale e materiale della decisione su opposizione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (artt. 60 e 61 lett. b LPGA). 2.Controverso è se il resistente ha chiuso il caso d'infortunio del ricorrente a giusto titolo, sospendendo il versamento delle indennità giornaliere dal 31 ottobre 2019 in poi e negando il diritto a una rendita d'invalidità LAINF nonché a un'indennità per menomazione dell'integrità. Va esaminato innanzitutto se i problemi di salute ancora lamentati dal ricorrente siano da ricondurre all'infortunio del 10 giugno 2018 e se questi siano invalidanti o costituiscano una menomazione all'integrità del ricorrente.

  • 24 - 3.Dapprima vanno ricordati i principi delle varie prestazioni assicurative della LAINF. 3.1.Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. L'assicurazione effettua le prestazioni anche per fratture e altre lesioni corporali, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia (cpv. 2). Effettua le prestazioni pure per lesioni causate alla persona infortunata durante la cura medica (cpv. 3). 3.2.Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAINF una persona assicurata ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio. Devono dunque esserle pagate o indennizzate le spese per prestazioni sanitarie createsi in tal senso. Tale diritto non comprende però tutti gli atti medici possibili e immaginabili, bensì unicamente i trattamenti necessari, grazie all'impiego di mezzi adeguati, per ristabilire la salute. Ai sensi dell'art. 54 LAINF le misure sanitarie devono essere limitate a quanto richiede lo scopo del trattamento. La persona assicurata ha diritto al pagamento delle spese di cura previste dalla legge solo fino al momento in cui è preventivabile un notevole miglioramento dello stato di salute. Quando una misura riesce con probabilità preponderante soltanto ad attenuare per un periodo limitato i disturbi causati da un danno alla salute stazionario, non sussiste alcun diritto alla continuazione del trattamento. In altre parole il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione del trattamento non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute della persona assicurata. Nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non è dato sperare in un miglioramento sensibile dello stato di salute. 3.3.Secondo l'art. 16 cpv. 1 LAINF ha diritto all'indennità giornaliera la persona assicurata totalmente o parzialmente incapace al lavoro ai sensi dell'art. 6

  • 25 - LPGA in seguito a infortunio. Il diritto si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte della persona assicurata (cpv. 2). 3.4.Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze che nel caso delle indennità giornaliere si riassumono nel danno alla salute da cui deriva l'incapacità al lavoro. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che senza l'evento infortunistico il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre invece che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica della persona assicurata, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su detta questione l'assicurazione e il tribunale si determinano secondo il principio della probabilità preponderante. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza il nesso di causalità deve però essere anche adeguato. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid. 3.2). 3.5.Il diritto alla cura medica e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 ultimo periodo LAINF). I due titoli di diritto sono dunque alternativi e si escludono a vicenda.

  • 26 - 3.6.Ha diritto a una rendita d'invalidità chi rimane invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 10% in seguito a infortunio se l'infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 18 cpv. 1 LAINF). Nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute della persona assicurata e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI (art. 19 cpv. 1 primo periodo LAINF). 3.7.Infine la persona assicurata ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica (art. 24 cpv. 1 LAINF). L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se la persona assicurata non ha diritto a una rendita (cpv. 2). 4.Vanno rammentati ancora i principi del diritto probatorio. 4.1.Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale quale organo di decisione e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La semplice possibilità di una certa circostanza non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi. Il principio inquisitorio esclude necessariamente l'onere della prova nel senso di onere di produrre prove, poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali adito (o all'organo amministrativo chiamato a decidere) raccogliere le prove. Nel procedimento di assicurazione sociale

  • 27 - generalmente le parti hanno l'onere della prova solo nella misura in cui in assenza di prove la decisione va a svantaggio della parte che voleva trarre dei diritti dai fatti non provati. Tuttavia, questa regola ha effetto soltanto se nell'ambito del principio inquisitorio si dimostra impossibile, sulla base di una valutazione delle prove, stabilire fatti che abbiano almeno la probabilità di corrispondere alla realtà (sentenza del Tribunale federale 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 138 V 218 consid. 6). 4.2.Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto le sentenze del Tribunale federale 8C_831/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.2.1 e 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1). Se l'assicuratore sociale rispettivamente l'amministrazione non ottempera al suo dovere inquisitorio o lo fa solo parzialmente, la causa può essere rinviata per ulteriori accertamenti e susseguente nuovo giudizio (cfr. la DTF 132 V 368 consid. 5). 4.3.Per poter valutare lo stato di salute e con questo la questione di quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese dalla persona

  • 28 - assicurata, l'amministrazione rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute e di prendere posizione in merito alla misura in cui e in riferimento a quale attività l'assicurato sia incapace al lavoro. In altre parole sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, e fare una diagnosi basata su questo. In tal modo il perito medico svolge il suo compito originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti. 4.4.Il diritto federale non prescrive come debbano essere valutate le singole prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove si applica a tutte le procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. Secondo questo principio gli assicuratori sociali e i tribunali delle assicurazioni sociali devono valutare le prove liberamente, cioè senza essere vincolati da regole formali di prova, così come in modo completo e doveroso. Per la procedura di ricorso ciò significa che il tribunale deve esaminare obiettivamente tutte le prove, indipendentemente da chi le ha fornite, e poi decidere se i documenti disponibili permettono una valutazione affidabile della pretesa giuridica in questione. In particolare, in caso di rapporti medici contrastanti non può decidere il caso senza valutare le prove nel loro insieme e indicare i motivi per cui si basa su una tesi medica piuttosto che sull'altra (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e DTF 125 V 351 consid. 3a). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato stilato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni dell'esperto siano ben motivate. Di conseguenza in linea di principio per

  • 29 - stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, DTF 125 V 351 consid. 3a). La giurisprudenza ha ciononostante ritenuto compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove stabilire alcune direttive per la valutazione delle prove in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, DTF 118 V 286 consid. 1b, DTF 112 V 30 consid. 1a con rinvii). 4.5.Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in causa la loro attendibilità (vedi la DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, sentenza del Tribunale federale 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione. Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto le DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, DTF 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore,

  • 30 - devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, DTF 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; sentenze del Tribunale federale 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3). Per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti il tribunale può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, nel dubbio essi tendono talvolta a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). In particolare, la diversa natura del mandato di cura della persona (specialista) terapeutica da un lato e del mandato di valutazione peritale commissionato d'ufficio dall'altro (cfr. la DTF 124 I 170 consid. 4) non basta, per sé stessa, per mettere in discussione una perizia amministrativa o giudiziaria e per dare adito a ulteriori accertamenti, se i medici curanti giungono a opinioni differenti da quelle dei periti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una valutazione diversa dalla perizia (ufficiale) perché i rapporti dei medici curanti menzionano degli aspetti importanti che non sono puramente frutto di un'interpretazione soggettiva e che sono rimasti non riconosciuti o non apprezzati nella perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3, 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2 e 8C_835/2018 del 23 aprile 2019 consid. 3). 4.6.In termini fattuali e temporali, nella procedura di ricorso per il tribunale adito è determinante lo stato di salute come si è concretizzato al momento dell'emanazione della decisione impugnata (vedi fra tante la sentenza del Tribunale federale 8C_136/2017 del 7 agosto 2017 consid. 3; cfr. UELI KIESER, op. cit., n. 109 ad art. 61 LPGA). Nel caso qui in giudizio vanno dunque considerate le circostanze sussistenti il 12 agosto 2020.

  • 31 - 5.Nel seguito deve essere esaminato se il resistente ha giustamente chiuso il caso d'infortunio e quindi sospeso le prestazioni di breve durata, cioè il pagamento di spese di cura e di indennità giornaliere a partire dal 31 ottobre 2019. In caso non dovesse sussistere il diritto alle spese di cura e all'indennità giornaliera, in un secondo passo va giudicato l'eventuale diritto a una rendita d'invalidità e a un'indennità per menomazione dell'integrità. 6.Una chiusura del caso con conseguente sospensione delle prestazioni di breve durata è possibile qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI (cfr. art. 19 cpv. 1 primo periodo LAINF; DTF 134 V 109 consid. 4.1). Il presupposto del "sensibile miglioramento" si definisce nella misura del prevedibile incremento o ripristino della capacità lavorativa compromessa dall'infortunio. Il prevedibile miglioramento dalla continuazione della cura medica deve essere significativo, da qui il termine "sensibile" (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3). La questione del sensibile miglioramento deve essere giudicata prospettivamente al momento della sospensione delle prestazioni. Questa valutazione si fonda sulle informazioni mediche a proposito delle opzioni terapeutiche e del decorso della patologia, generalmente riassunte nel concetto di prognosi (cfr. la sentenza del Tribunale federale 8C_277/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 2.2.2). La conclusione del caso presuppone unicamente che da ulteriori cure mediche non ci si debba più aspettare un sensibile miglioramento dello stato di salute; non è invece richiesto che un trattamento medico non sia più necessario (cfr. le sentenze del Tribunale federale 8C_590/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 4.2 e 8C_432/2009 del 2 novembre 2009 consid. 3.2). 6.1.Nel caso qui in giudizio è incontestato che l'incidente con il mezzo agricolo del 10 giugno 2018 costituisca un infortunio non professionale ai sensi

  • 32 - dell'art. 8 LAINF. Sono inoltre conclusi, per quanto si possa costatare dagli atti, i provvedimenti d'integrazione dell'AI. Pacifico è inoltre che il ricorrente dichiari di soffrire ancora di vari danni alla salute. Controverso è d'una parte quali di questi danni alla salute siano da ricondurre causalmente all'infortunio, e d'altra parte pure quali di essi siano guariti rispettivamente se a quel proposito ci si debba ancora aspettare un sensibile miglioramento ai sensi della giurisprudenza. Ciò va giudicato esclusivamente sotto l'ottica del diritto dell'assicurazione contro gli infortuni (e non ad esempio anche dell'assicurazione malattia; cfr. l'art. 3 cpv. 1 LPGA che definisce la malattia come qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro). 6.2.Mentre le parti sono d'accordo nel ritenere postumi d'infortunio i problemi al torace, solo il ricorrente afferma che anche i disturbi lamentati al rachide cervicale e alla spalla sinistra sarebbero da ricondurre direttamente all'infortunio. A tal proposito si nota innanzitutto come la descrizione dell'incidente stesso è cambiata sensibilmente. Nelle prime deposizioni e descrizioni ai medici, il ricorrente non aveva mai menzionato la spalla o comunque di non sapere se fosse stato colpito al petto dal manubrio o dal roll-bar. Nel ricorso invece sostiene d'un tratto di aver usato il braccio sinistro per respingere il mezzo e di essere rimasto incastrato con la testa piegata. Da queste circostanze non provate tenta di dedurre che i problemi alla spalla e al rachide cervicale sarebbero nati proprio da detto incidente, il che non è stato corroborato dai tanti medici che lo hanno visitato. I documenti da lui inoltrati con la replica, ad esempio, non fanno neanche riferimento ai referti specialistici agli atti, né tantomeno fanno la distinzione qui di particolare rilievo fra disturbi infortunistici e limitazioni dovuti a malattia. Con le varie valutazioni mediche agli atti, però, è stata fatta luce sulle varie problematiche descritte dal ricorrente. I rapporti medici si

  • 33 - fondano su esami completi, considerano i diversi disturbi lamentati dal ricorrente perlomeno nel loro ambito specialistico, sono stati stilati in piena conoscenza dell'incarto con approfondite anamnesi e la descrizione del contesto medico e della situazione medica è chiara e le conclusioni degli esperti sono ben motivate. Non si trovano difatti contraddizioni di importanza. Conviene ciononostante entrare nei dettagli dei lamenti che concernono primariamente tre parti del corpo: il rachide cervicale, la spalla sinistra e il torace. 6.3.In merito al rachide cervicale, innanzitutto, si rileva che soltanto perché l'ernia fra alcune vertebre cervicali si è apparentemente manifestata solo dopo l'evento infortunistico, ciò non significa per forza che essa sia stata causata dallo stesso, o meglio, che vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato. Dalle numerose valutazioni mediche non si desumono indizi concreti a sostegno di una tale causalità. Manca perciò in ogni caso la probabilità preponderante richiesta dal consueto grado di prova. Anche le dichiarazioni del ricorrente stesso non sono in grado di sollevare alcun dubbio al riguardo, nemmeno mediante le conferme dei medici curanti. Si ritiene difatti che soltanto dei medici curanti del ricorrente hanno ipotizzato una riconducibilità possibile dell'ernia all'infortunio del 10 giugno 2018. Questi medici, però, non si sono espressi nello stesso dettaglio e con la stessa vista generale sullo stato di salute del ricorrente, e in particolare non hanno minimamente tenuto conto degli apprezzamenti contrari nei vari referti medici agli atti. Questi ultimi sono invece chiari e concordanti sul fatto che i problemi al rachide cervicale sono da ritenersi preesistenti e comunque estranei all'incidente e inoltre che l'infortunio non ha portato a un cambiamento del processo degenerativo già in corso (vedi fra tanti l'act. C.82 del Dr. med. G., secondo cui i disturbi non sarebbero legati causalmente all'infortunio, confermato così dal Dr. med. I. in act. C.85 e C.108, a loro volta espressamente confermati dal Dr. med. S._____ in act. C.164 che lo ha ribadito nuovamente pure in sede di

  • 34 - ricorso). Anche il Dr. med. O., medico incaricato dall'AI di allestire una perizia monodisciplinare in reumatologia, nella sua esaustiva e dettagliata perizia ha diagnosticato una sindrome cervico-spondilogena cronica bilaterale, prevalentemente a destra e lombo-spondilogena cronica intermittente, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale da protrusione discale endocanalare bilaterale, con disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare con minima scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare), senza nemmeno accennare minimamente una possibile causa traumatica. Per questa Corte non vi sono dunque elementi sufficienti per concludere che vi potrebbe essere la causalità richiesta fra l'infortunio e i problemi riferiti dal ricorrente. L'INSAI poteva quindi ritenere i disturbi estranei all'infortunio e così dichiarare non adempiuti i presupposti per assumersene le eventuali ulteriori spese di cure, laddove queste ultime si dovessero ancora rivelare utili e necessarie. 6.4.Per quanto attiene alla spalla sinistra, fin dall'inizio i disturbi sono stati descritti come degenerativi, compresa l'artrosi acromion-claveare, e non come conseguenza dell'incidente. I medici italiani che hanno eseguito le prime radiografie e risonanze magnetiche della spalla sinistra in agosto 2018 hanno difatti costatato un'artrosi acromion-claveare, grossolane calcificazioni in corrispondenza dell'articolazione scapolo-omerale e una minuta calcificazione in prossimità del trochite omerale. Il Dr. med. G. ha concluso pure lui a delle chiare lesioni degenerative della cuffia dei rotatori e un'artrosi acromion-claveare, ritenendo che il problema persistente alla spalla era certamente in gran parte preesistente, che il trauma da impatto ha causato un possibile peggioramento dei risultati ma che non ha certo fatto tendenza, e che non vi sono alterazioni post- traumatiche definite. Il Dr. med. I._____ ha sostenuto tali conclusioni, considerando che non sono emersi indizi di lesioni strutturali da ricondurre

  • 35 - all'incidente, per cui i disturbi con probabilità preponderante non sono causati dall'infortunio. Ciononostante, dopo l'opposizione, su proposta e a causa della valutazione critica del Dr. med. P., l'INSAI ha fatto effettuare ulteriori chiarimenti dal Dr. med. S.. Quest'ultimo ha esaminato il ricorrente il 16 giugno 2020 e ha escluso disturbi alla spalla legati all'incidente. Anche se l'infortunio dovesse aver acutizzato il processo degenerativo già in corso, a suo dire l'eventuale conseguenza è guarita in modo sicuro dopo due anni dall'accaduto. In altre parole l'effetto acutizzante è certamente venuto meno, visto il tempo trascorso. Si può inoltre escludere in modo chiaro una spalla congelata, sempre secondo il Dr. med. S., del resto soltanto ipotizzata da un solo medico curante senza alcuna motivazione concreta. Anche in questo punto le dichiarazioni del ricorrente non sono in grado di sollevare alcun dubbio al riguardo, nemmeno in base ai rapporti medici da lui trasmessi, trattandosi peraltro pure qui di medici curanti e di referti nei quali i medici non hanno tenuto conto dell'intera anamnesi medica. La Corte condivide perciò con convinzione le conclusioni dell'INSAI di non ritenere questi disturbi legati con nesso di causalità adeguato con l'infortunio e di rifiutare di assumersene eventuali altre spese. 6.5.Infine quanto alla problematica del torace, ossia la guarigione delle fratture delle costole e le difficoltà respiratorie reclamate, i medici si sono dimostrati pure qui unanimi nel considerare le fratture guarite e la funzionalità polmonare principalmente normale. Lo conferma in particolare il pneumologo, Dr. med. N., consultato che ha esaminato personalmente il ricorrente il 27 agosto 2019. È pur vero che egli ha rilevato una lieve insufficienza respiratoria parziale. Come descritto sopra e fatto valere a ragione dall'INSAI, però, va detto anche che dalle varie misurazioni della funzione polmonare, ad eccezione del picco di flusso espiratorio, sono risultati dei valori del tutto nella norma. A mente del pneumologo, il PEF va ricondotto a una limitazione legata al dolore

  • 36 - durante le manovre di respirazione forzata e la lieve insufficienza respiratoria parziale può avere varie cause fra cui innanzitutto l'obesità del ricorrente. Le considerazioni dell'INSAI e le conclusioni tratte dai rapporti medici sono comunque coerenti e convincenti. Conviene sottolineare che dalla perizia del Dr. med. O._____ si desume che, a quanto pare, il ricorrente soffriva di disturbi al torace già prima dell'infortunio (vedi le pagg. 3 segg. della perizia). Inoltre il perito ha costatato che il ricorrente era in grado fra l'altro di stare seduto e in piedi senza ricercare posizioni antalgiche, di alzarsi prontamente da posizione seduta a posizione eretta, di camminare senza zoppicare, di vestirsi e svestirsi autonomamente e senza disagio, di sollevare simmetricamente le braccia fino sopra le spalle e di mantenersi su una gamba sola, sia destra sia sinistra, per togliersi gli indumenti, piegando liberamente le anche e le ginocchia e in parte anteflettendo il tronco. Considerati tutti questi elementi, mal si comprende perché non dovrebbe essere sostenibile ritenere che con probabilità preponderante i disturbi non sono causati precipuamente dall'infortunio. 6.6.Da quanto precede si desume dunque che l'INSAI ha agito in conformità alla legge nella misura in cui ha sospeso il pagamento di ulteriori spese di cura. La stessa cosa vale anche per le indennità giornaliere. Difatti per tutti e tre i problemi menzionati i referti medici agli atti concordano nel ritenere che i disturbi non abbiano nessun nesso causale con l'infortunio, il che esclude di prenderli in considerazione anche nell'ambito del diritto all'indennità giornaliera. 7.Visto che l'INSAI ha chiuso a giusto titolo il caso, sospendendo le prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere), va esaminato ora anche se ha giustamente negato pure il diritto a una rendita di invalidità e l'indennità per menomazione dell'integrità. 7.1.Si ricorda a tal proposito innanzitutto che l'invalidità è una nozione economica e non medica. Per la valutazione dell'invalidità non è

  • 37 - determinante la pura stima medico-teorica della capacità lavorativa del medico, bensì la limitazione dovuta all'infortunio delle possibilità di guadagno sull'intero mercato del lavoro equilibrato da considerare per la persona assicurata (prassi costante dalla DTF 110 V 273 consid. 4, confermata ad esempio con sentenza del Tribunale federale 8C_229/2020 del 10 agosto 2020 consid. 3). Le valutazioni mediche costituiscono una base importante per giudicare la questione delle attività lavorative ancora esigibili dalla persona assicurata (DTF 132 V 93 consid. 4; DTF 115 V 133 consid. 2). Secondo la prassi, la valutazione medica della misura in cui la capacità lavorativa della persona assicurata sia limitata dalle conseguenze dell'infortunio è di maggior importanza, in particolare per quanto riguarda il lavoro che si può ancora ragionevolmente esigere. Per il diritto all'indennità per menomazione dell'integrità giusta l'art. 24 LAINF, poi, occorre che la persona assicurata accusi una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica. Esempi classici sono la perdita di estremità o ad esempio della vista o dell'udito. A prescindere di tutto ciò, però, va ribadito che anche il diritto alla rendita presuppone necessariamente un nesso causale naturale e adeguato con l'evento infortunistico. 7.2.Il ricorrente critica che la (mancata) attribuzione della rendita sarebbe stata valutata in modo superficiale da parte dell'INSAI e chiede una rendita di almeno il 15%. Pretende inoltre che gli venga riconosciuta un'indennità per menomazione dell'indennità. Quale motivazione adduce che la capacità toracica risulterebbe ridotta di almeno il 30%, che lui dovrebbe convivere con dolori permanenti, costali e toracici, con relative difficoltà respiratorie, che nonostante le terapie la capsulite adesiva ("frozen shoulder") non sarebbe risolta e rimarrebbe una limitazione nel movimento, che la trombosi venosa profonda avrebbe compromesso la funzionalità di alcune vene e avrebbe causato la necessità di indossare calze elastiche e a

  • 38 - sottoporsi a regolari specifici controlli periodici e che le due ernie cervicali sarebbero plausibilmente comparse in conseguenza della posizione assunta nel momento in cui sarebbe stato sbattuto violentemente a terra con la testa piegata e schiacciato dal peso del mezzo, l'INSAI non avendo mai approfondito il problema. 7.3.Anche a tal proposito si deve notare che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare perché non sarebbe sostenibile, sotto l'ottica di una probabilità preponderante, ritenere interrotto il nesso di causalità fra l'infortunio e lo stato di salute del resto soltanto asseritamente invalidante. In merito ai disturbi discussi in dettaglio sopra questa Corte è giunta alla stessa conclusione come l'INSAI, ossia che essi non sono da ricondurre all'incidente del 10 giugno 2018. Come spiegato, nella misura in cui il ricorrente soffre ancora di varie patologie, egli dovrà rivolgersi ad altre assicurazioni sociali. Ne segue però anche che la stessa cosa deve valere per un'eventuale rendita d'invalidità e un'eventuale indennità per menomazione dell'integrità. Fatto sta che gli accertamenti eseguiti dall'INSAI sono complessivi ed esaustivi, ricoprono tutti i disturbi lamentati dal ricorrente in sede di opposizione e hanno condotto a una conclusione chiara che non ci si può più attendere un notevole miglioramento dello stato di salute e che dunque lo stato finale è stato raggiunto. Se in tali circostanze non permangono condizioni invalidanti da ricondurre causalmente all'infortunio, l'assicurazione contro gli infortuni non può essere obbligata a erogare altre prestazioni. 8.Per questi motivi la decisione su opposizione qui impugnata si rivela corretta. Di conseguenza il ricorso va respinto. 9.Non si prelevano spese per la presente procedura (art. 61 lett. a nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 in unione con l'art. 82a LPGA). Al resistente (INSAI) non va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

  • 39 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

15

LAINF

  • art. 1 LAINF
  • art. 6 LAINF
  • art. 8 LAINF
  • art. 10 LAINF
  • art. 16 LAINF
  • art. 18 LAINF
  • art. 24 LAINF
  • art. 54 LAINF

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 82a LPGA

Gerichtsentscheide

32