VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 107 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciMoser, Meisser attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 19 maggio 2015 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., rappresentato dall'Avvocato Paolo Luisoni, ricorrente contro B. SA, rappresentata dall'Avvocato Luca Rossi, convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF
3 - 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 2 settembre 2014, l'assicurato postulava l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento di un nesso di casualità tra i disturbi attuali e l'infortunio del 2009 o che eventualmente per accertare o escludere il controverso nesso di causalità venisse fatta allestire una perizia giudiziaria. Per il ricorrente, le divergenti valutazioni mediche agli atti non permetterebbero di concludere nel senso fatto dall'assicuratore infortuni, poiché vi sarebbero motivi validi, debitamente documentati anche dal profilo medico, per dubitare dell'attendibilità delle perizie su cui si baserebbe il giudizio dell'assicuratore convenuto. Contrariamente a quanto preteso dai periti incaricati dall'assicuratore infortuni, la problematica del caso in oggetto non potrebbe essere limitata al segmento C3-C4, come sarebbe stato fatto, e per una sua valutazione complessiva e definitiva andrebbero attesi a detta di uno specialista ancora sei mesi. 4.Nella risposta di causa del 23 settembre 2014, l'assicuratore infortuni chiedeva la reiezione del ricorso, giacché in base agli accertamenti medici condotti sarebbe - con il dovuto grado della probabilità preponderante - comprovato l'esaurimento del nesso casuale tra disturbi e trauma da accelerazione. Del resto anche le valutazioni mediche dalle quali il ricorrente pretenderebbe trarre conclusioni a suo favore si esprimerebbero a favore di un possibile, ma non di un nesso causale probabile tra disturbi e infortunio. Dopo l'aggiuntivo parere del medico incaricato dall'assicuratore di esprimere una seconda opinione, il quale avrebbe confermato l'esaurimento del necessario nesso causale naturale, anche il postulato periodo d'attesa di sei mesi non troverebbe più alcuna giustificazione.
4 - 5.Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, che verranno riprese, per quanto utili ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto:
5 - Per l'apprezzamento delle prove, assicurazione e giudice si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la loro disattenzione (DTF 113 V 311 ss. e sentenza del Tribunale federale 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012 cons. 2.2). Il diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicurazione infortuni presuppone ancora l'esistenza di un nesso causale adeguato. Per la giurisprudenza, esiste un rapporto di causalità adeguata se, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale della vita, il fatto è di per sé idoneo a provocare un risultato del genere di quello che si è verificato, in modo tale che questo risultato appaia come favorito dall'evento (DTF 129 V 177 cons. 3.2 2 402 cons. 2.2, 125 V 456 cons. 5a). Il nesso causale adeguato non deve essere provato con rigore scientifico; basta invece che il grado della probabilità preponderante deponga per una determinata evoluzione causale. b)Se manca il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 cons. 5a e 382 cons. 4a). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni, allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 cons. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine). c)Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAINF, che costituisce un'espressa rinuncia da parte del legislatore al principio della causalità adeguata, le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte
6 - conseguenza dell'infortunio. Ne consegue che l'assicuratore LAINF può sopprimere tali prestazioni soltanto quando l'infortunio non gioca più un ruolo causale. Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure era silente e si manifesta in seguito ad un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. la sentenza del Tribunale federale 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 ed i riferimenti). Anche in questo caso l'assenza di qualsiasi relazione causale tra l'infortunio ed il danno alla salute deve essere comprovata con il grado della probabilità preponderante. Poiché trattasi di uno stato di fatto a conclusione di un diritto a prestazioni, all'assicuratore incombe pure un onere probatorio, nel senso che, in caso d'assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole alla parte che intende derivare un diritto da una circostanza rimasta indimostrata (DTF 129 V 181 cons. 3.1, 402 cons. 4.3.1; 119 V 337 cons. 1, 118 V 289 cons. 1b).
8 - intersomatici, lieve riduzione in ampiezza del diametro canalare al tratto C4-C6, discopatie multiple dai livelli C3-C4 fino a C5-C6 associate a restringimento del canale vertebrale ed effetto compressivo sul midollo spinale e alterazione focale del segnale midollare all'altezza del disco C3- C4 (vedi relazione 2 settembre 2013 del dott. med. C.). Il 6 febbraio 2013 veniva eseguita una discectomia anteriore con fusione dei segmenti C3-C4. Permaneva però, anche dopo l'intervento, una sindrome dolorosa cervico-spondilogenea più pronunciata a destra che la neurologa attribuiva alle alterazioni degenerative riscontrate a detto livello della colonna cervicale. Per la dott. med. D. (vedi relazione del 3 luglio 2013), la patologia era sicuramente da ricondurre alla spondilartrosi, per cui venivano consigliate delle infiltrazioni faccettali a sinistra a livello C5- C6 a destra per il livello C6–C7 nonché alla radice destra di C6. Il precedente 2 luglio 2013, anche il dott. med. E., primario di neurochirurgia e chirurgia vertebrale, non esitava a ritenere che i disturbi ancora lamentati dall'assicurato fossero sicuramente da ricondurre a malattia e non più ad infortunio. b)Poiché i neurologi del nosocomio presso il quale era stata eseguita l'artrodesi cervicale C3-C4 escludevano l'ulteriore esistenza di una relazione tra i disturbi lamentati dall'assicurato dopo l'intervento e l'infortunio, l'assicuratore incaricava il dott. med. C., presso il Cento di accertamenti medico assicurativi, di chiarire la questione della causalità naturale. Nella perizia 2 settembre 2013, lo specialista in chirurgia e esperto in medicina del lavoro, riteneva che l'incidente della circolazione subito dal ricorrente avesse reso evidente il problema a livello C3-C4, scatenando una sintomatologia acuta. La prima risonanza magnetica del 9 dicembre 2009 e i suoi radiogrammi avrebbero evidenziato discopatie plurime da C3 a C6 e, di minore entità, a livello C6-C7 accanto a numerose e voluminose ossificazioni (spondilofiti) sui vari livelli e in modo
9 - preponderante a livello C3-C4. Gli ulteriori esami radiologici (risonanza magnetica e TAC) avrebbero negli anni successivi dimostrato l'evolversi della malattia degenerativa, come di regola avverrebbe in questi casi. Per detto chirurgo, la sintomatologia apparsa subito dopo l'infortunio con riscontro solo inizialmente di stenosi a livello C3-C4 e compressione midollare sarebbe stata sanata con l'intervento del 6 febbraio 2013, mentre l'attuale sintomatologia con evoluzione degenerativa nei segmenti inferiori C4-C5 e C5-C6 sarebbe chiaramente riconducibile alla malattia degenerativa preesistente che andrà ulteriormente peggiorando. Per questo, il legame di causalità naturale tra infortunio e situazione in corso era reputato scemato dal 15 luglio 2013, con il ripristino dal punto di vista infortunistico di un'abilità lavorativa completa di mero carattere teorico, come attestato a livello specialistico dai medici della struttura ospedaliera che avevano operato (per primi) il paziente. c)Da quanto emerge dalla valutazione del dott. med. C._____, esso considera che solo la parte più acuta dell'intera sintomatologia presentata dal paziente a livello cervicale potesse andare a carico dell'assicuratore infortuni, ovvero solo il danno nel senso di stenosi e compromissione midollare lungo il segmento C3-C4. Il semplice fatto che i medici avessero tre anni dopo preso in considerazione la possibilità di intervenire su molteplici segmenti cervicali e non solo sul tratto C3-C4 come veniva poi fatto, non mette sostanzialmente in discussione tale conclusione come invece pretende l'istante. Infatti, la situazione vertebrale del paziente appariva in zona cervicale in parte compromessa fin dal primo esame di risonanza magnetica del dicembre 2009, a seguito di numerose affezioni di tipo degenerativo. Per questo, nella ricerca di una soluzione chirurgica veniva evidentemente anche considerata la possibilità di intervenire non solo sul segmento C3-C4, ma (eventualmente in un secondo tempo) anche sull'insieme delle vertebre cervicali affette da discopatie varie.
10 - Queste considerazioni non permettono però di concludere, come pretende l'istante, all'indubbia origine infortunistica di tutte le patologie del tratto cervicale o almeno di quelle per le quali entrava in considerazione un (eventuale successivo) intervento chirurgico. Per l'istante, l'esperto non sarebbe poi un neurologo e quindi non particolarmente qualificato per dirimere la qui controversa questione. In effetti, il dott. med. C._____ è specializzato in chirurgia, prima e dopo di lui però ben quattro specialisti in neurologia confermavano l'esaurimento del legame causale qui in discussione (come verrà ancora esposto in seguito), motivo per cui la critica va relativizzata, tanto più che la successiva valutazione ordinata dall'assicuratore infortuni era affidata ad un neurologo. d)L'assicuratore infortuni sottoponeva, infatti, la questione al proprio consulente medico e specialista in neurologia, dott. med. F., il quale accanto ai reperti medici direttamente relazionati con l'infortunio aveva a disposizione anche l'esame pluridisciplinare fatto allestire per conto dell'assicurazione per l'invalidità presso il servizio di accertamento medico di Bellinzona. Nella propria relazione dell'11 giugno 2014 il neurologo concludeva all'indubbia presenza di affezioni degenerative preesistenti all'infortunio, essendo impossibile l'instaurarsi di alterazioni di tale natura sull'arco di 70 giorni (tempo intercorso tra l'infortunio e il primo esame di risonanza magnetica). Il fatto che la patologia riguarderebbe poi ben cinque vertebre cervicali, di cui quattro sarebbero contigue, non permetterebbe di attribuirla ad un avvenimento traumatico. La ripresa completa dell'attività lavorativa, dopo il trauma, almeno nella percentuale fino ad allora esercitata, e il successivo manifestarsi della sintomatica a nove mesi dall'infortunio deporrebbero poi indubbiamente per una evoluzione degenerativa e non traumatica della patologia. Per il dott. med. F., già l'intervento del febbraio 2013 non sarebbe più riconducibile all'evento assicurato. Allo stesso modo, sarebbe esclusa la
11 - componente traumatica per l'intervento operatorio dell'aprile 2014, dopo un lungo periodo di regressione dei disturbi. Detto neurologo escludeva, dopo un periodo da sei a nove mesi dalla collisione, una qualsivoglia relazione causale con i sintomi lamentati dal paziente e il trauma subito. Nell'evenienza concreta, l'evoluzione dalla patologia corrisponderebbe poi al tipico andamento dell'affezione di carattere degenerativo progressivo con discreta degenerazione del segmento C2-C3, alterazioni marcate a livello C3-C4 e C5-C6, mentre a livello del segmento C4-C5 sarebbe ravvisabile una leggera alterazione del disco. Tutti i tratti maggiormente interessati dalla patologia mostrerebbero ossificazioni lungo i bordi che nei segmenti vertebrali vicini tra di loro non sarebbero spiegabili in tale molteplicità a seguito dell'infortunio. Inoltre, il quadro radiologico mostrerebbe ancora una degenerazione della vertebra C7. Questo quadro spiegherebbe non solo il manifestarsi dei disturbi lamentati dal paziente ma anche il decorso della patologia, mediante il succedersi di peggioramenti sintomatici parallelamente all'evolversi delle alterazioni degenerative. Il quadro dei disturbi sarebbe per il neurologo tipico della mielopatia cervicale, ma senza che fosse reperibile sul lungo tempo una qualsivoglia componente infortunistica. e)Relativamente alla questione della causalità, va infine ricordato che il 21 dicembre 2009, il dott. med. G., primario di neurochirurgia, non esitava a ritenere la correlazione tra la mielopatia cervicale e l'evento traumatico come molto probabile. Dello stesso parere era anche il dott. med. H. (vedi relazione del 26 febbraio 2010). In occasione della consultazione avvenuta il 7 novembre 2011 (vedi certificato stilato il 5 maggio 2012), il dott. med. G._____, pur senza addurre motivazioni, non metteva però più i disturbi lamentati dal paziente in relazione con l'infortunio subito.
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14 - a scatenare, temporaneamente, un fattore patologico preesistente. Prova ne è l'erogazione di prestazioni assicurative fino al luglio 2013, ovvero ancora quasi quattro anni dopo il sinistro. b)La dott. med. K., pur prendendo atto delle motivazioni addotte dal dott. med. C. per negare il persistere di una relazione causale dopo il luglio 2013, nella sua relazione del 4 novembre 2013 non adduce alcuna valida spiegazione medica atta a contrastare dette conclusioni, ma si limita a ipotizzare semplicemente anche la possibilità contraria. Essa non prende in particolare posizione sulla qui controversa questione di sapere se dopo il luglio 2013 lo status quo sine, ciò il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria della patologia, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio si fosse o meno realizzato. Inoltre, per il solo fatto di essere apparso in seguito all'infortunio, un disturbo alla salute non può già essere automaticamente considerato una sua conseguenza secondo l'equazione "post hoc, ergo propter hoc", per cui di nessun soccorso è il fatto che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori cervicali prima dell'infortunio (cfr. DTF 119 V 341 cons. 2b/bb 3b, DAS 2010 AINF no. 10 e sentenza del Tribunale federale 8C_948/2011del 28 febbraio 2012 cons. 3.2). c)Anche quanto preteso dal dott. med. I._____ non è proprio ad invalidare la tesi di controparte. Come è stato giustamente evidenziato il fatto che il neurologo ritenga anche possibile una diversa evoluzione causale o che ritenga non sia possibile accertare con sicurezza l'esaurimento del legame causale non è decisivo ai fini del giudizio. Come è già stato esposto in precedenza, in materia di prove nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali basta che l'esaurimento della relazione causale naturale venga comprovato con il grado della probabilità preponderante e non che possa essere considerato certo. Da quanto risulta dal
15 - questionario sull'anamnesi dei disturbi del 13 luglio 2011 e come pure evidenziato dal dott. med. F., l'assicurato ha lavorato normalmente dopo l'infortunio del 30 settembre 2009 fino al settembre 2010, pur svolgendo un lavoro poco consono al tipo di patologia degenerativa di cui era portatore (lavori pesanti e vibrazioni) e non vi erano periodi di inabilità durante il 2011, elementi questi che sembrano accertare una regressione dei disturbi e che non depongono a favore del persistere di una relazione con l'infortunio. A questo riguardo il dott. med. I. non prende posizione sulla valenza del lungo periodo di abilità lavorativa, sulla temporanea regressione dei disturbi e sul loro riacutizzarsi tempo dopo. Non è del resto contestato che la cessazione del rapporto di lavoro per novembre 2010 non fosse in relazione con l'infortunio, bensì imputabile a motivi di ristrutturazione aziendale.
17 - spinale e non da instabilità dei segmenti vertebrali (vedi rapporto del 3 febbraio 2014 del dott. med. I.). Nella relazione del 14 gennaio 2014, era lo stesso neurochirurgo che riferiva "Ai livelli sottostanti (a C3- C4 ndr) è evidente su tale radiografia la presenza di vecchia osteofitosi posteriore". Anche la pretesa adiacenza del segmento interessato può valere per il segmento C4-C5, meno per il tratto C5-6 e C6-C7. Infine, i dott. med. L. e I._____ traggono le loro conclusioni da esempi riportati in letteratura e riferiti a interventi operatori a seguito di fratture instabili che renderebbero necessaria una fissazione delle stesse mediante placca. In questo senso, essi operano semplicemente un'analogia in base al tipo di intervento operatorio qui in discussione (stabilizzazione mediante placca), senza però meglio giustificare la bontà dell'analogia anche in base alla patologia lamentata dall'istante. c)La procedura di assunzione delle prove può essere chiusa, qualora l’autorità a cui spetta potere decisionale raggiunge il convincimento, sulla base della documentazione agli atti, o possa ammettere senza cadere in un’arbitraria valutazione delle prove, che le conclusioni alle quali è giunta non potrebbero comunque essere influenzate dall’ulteriore assunzione di prove (DTF 124 I 211 cons. 4a e 115 Ia 101 cons. 5b). Nell'evenienza, anche l'attestazione medica prodotta in sede di ricorso non è atta a confutare le conclusioni alle quali sono giunti i dott. med. D., E., C._____ e F., pur tralasciando il dott. med. G.. Essa pone semplicemente una diversa interpretazione di una situazione medica documentata da anni senza renderla del tutto plausibile. In base a quanto prodotto in sede di ricorso non è allora dato dubitare dell'attendibilità della documentazione a fondamento dell'esaurimento di una relazione causale per i motivi esposti in precedenza. Ne consegue che non si impongono ulteriori accertamenti.
18 - 7.In esito a quanto precede, l'assicuratore infortuni ha saputo dimostrare con il necessario grado della probabilità preponderante l'estinzione di una relazione causale naturale tra danno alla salute e infortunio subito nel 2009 oltre il 15 luglio 2013 per cui l'esame dell'eventuale adeguatezza dei disturbi presentati dall'istante non si rivela necessario giusta quanto esposto al considerando 2b. La procedura è gratuita (l’art. 61 lett. a LPGA) e la parte convenuta non ha diritto a ripetibili (l’art. 61 lett. f LPGA e contrario). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] L’interposto ricorso al Tribunale federale è stato respinto in data 6 gennaio 2016 (8C_428/2015).