DTF 140 I 338, 1C_301/2019, 1C_556/2019, 1C_6/2022, 1C_692/2024
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 16 giugno 2025 comunicata il 17 giugno 2025 N. d'incartoVR1 25 31 IstanzaPrima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ComposizioneRighetti, presidente Paganini, attuario PartiA._____ ricorrente contro Comune di B._____ convenuto patrocinato dall'avv. MLaw Davide Nollo Oggettodiritto di voto
2 / 4 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: –con decreto dell'11 dicembre 2024, il Consiglio comunale di B._____ ha approvato il preventivo per l'anno 2025 e ha deciso di non dar seguito alla petizione inoltrata da C._____ il 24 settembre 2024, fissando al contempo il tasso fiscale per l'anno 2025 all'87% anziché al 70% dell'imposta cantonale semplice, –contro detta decisione è stato proposto un referendum facoltativo sottoscritto da 101 aventi diritto di voto, –il Municipio del comune di B._____ ha fissato quale data per la votazione popolare (referendum) il 13 aprile 2025, –il materiale (scheda di voto e messaggio del Consiglio comunale) per detta votazione popolare è stato notificato agli aventi diritto di voto il 20 marzo 2025, –giusta l'art. 60 cpv. 2 LGA (CSC 370.100), in caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto nonché contro elezioni e votazioni il termine è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione su ricorso (lett. a) oppure rilevazione del motivo d'impugnazione, al più tardi, tuttavia, dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione (lett. b), –secondo la prassi consolidata di questo Tribunale, un vizio procedurale scoperto dopo il ricevimento del materiale di voto/elezione, compresi gli eventuali messaggi, deve essere segnalato immediatamente o, al più tardi, in occasione del giorno dello scrutinio. Viola il principio della buona fede sancito dall'art. 5 cpv. 3 Cost. se un avente diritto di voto, sapendo di un vizio procedurale, attende prima l'esito della votazione/elezione per poi adire le vie legali in caso di risultato elettorale negativo (PTA 2012 n. 3, 1990 n. 2; 1986 n. 4,; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni V 24 5 del 17 ottobre 2024 consid. 2.2 segg., V 20 14 del 4 maggio 2021 consid. 6.4; V 12 10 del 3 settembre 2013 consid. 3.a), –giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, non è rilevante il momento in cui viene identificato un vizio specifico, bensì è sufficiente che vi sia stata l'opportunità di scoprire e censurare tale difetto (sentenza del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2 seg.), –ciò posto, le carenze relative alle azioni preparatorie in vista di elezioni e votazioni devono essere segnalate immediatamente. Lo scopo di questa prassi è garantire che le carenze possano essere corrette prima delle elezioni o delle votazioni e che non sia necessario ripetere lo scrutinio. In linea di principio, gli aventi diritto di voto che non si attengono a tale onere perdono il diritto di contestare l'elezione o la
3 / 4 votazione (DTF 140 I 338 consid. 4.4; sentenze del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2; 1C_556/2019 del 9 settembre 2020 consid. 4.1 seg.), –se, come nel caso in esame, la decorrenza del termine poggia sulla conoscenza del motivo di ricorso, si ritiene che tale termine decorre dal momento in cui l'avente diritto di voto è messo in condizione di presentare effettivamente un ricorso contro l'atto criticato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2, 1C_6/2022 del 30 giugno 2022 consid. 4, 1 C_155/2021 del 23 novembre 2021 consid. 5.3 e 1C_301/2019 del 1° novembre 2019 consid. 4.4.3), –nel ricorso del 22 aprile 2025, A._____ dichiara espressamente di essere venuto a conoscenza della "scorrettezza e la non applicazione degli articoli dello statuto in conflitto con lo stato di diritto" con la distribuzione del materiale elettorale, –A._____ ha ricevuto il materiale elettorale (scheda di voto e messaggio del Consiglio comunale) il 20 marzo 2025. Dunque, a far tempo da questa data, A._____ aveva in ogni caso quantomeno la possibilità di riconoscere eventuali vizi, –nel caso concreto, pertanto, il termine di ricorso di 10 giorni decorre dal 20 marzo 2025, –ne consegue che il ricorso del 22 aprile 2025 è palesemente intempestivo, –anche volendo ritenere, in applicazione dell'obbligo di trasmissione sancito dall'art. 4 cpv. 3 LGA, lo scritto del 3 aprile 2025 quale ricorso costituzionale, esso andrebbe ad ogni modo ritenuto intempestivo, –non vi sono indizi per un'eventuale nullità, –ciò considerato, il ricorso è da ritenere manifestamente inammissibile, –il Tribunale giudica il presente ricorso in qualità di giudice unico, essendo esso palesemente inammissibile (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA), –al ricorrente, soccombente in causa, sono accollate le spese procedurali pari a CHF 500.00 (art. 73 cpv. 1 LGA), –al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
4 / 4 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali: –una tassa di Stato diCHF500.00 –e le spese di cancelleria diCHF116.00 totaleCHF616.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione]