Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3969/2024
Entscheidungsdatum
07.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-3969/2024

Sentenza del 7 agosto 2025 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Sebastian Kempe, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dall’avv. lic. iur. Davide Fagetti, Mattei & Partners Studio Legale SA, Via Dogana 2, casella postale 2747, 6501 Bellinzona, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Annullamento della naturalizzazione agevolata; decisione della SEM del 21 maggio 2024.

F-3969/2024 Pagina 2 Fatti: A. Il 17 dicembre 2012, A._______ (il ricorrente), cittadino ... nato l’...1987 a ... (...), ha sposato B._______, cittadina naturalizzata svizzera nata il ... 1988 a ... (...). Dal loro matrimonio è nato un figlio il ... 2015. B. Il 6 giugno 2017, il ricorrente ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che l’ha esaminata raccogliendo le informazioni necessarie. In particolare, nell’ambito della procedura, i coniugi hanno trasmesso alla SEM, il 1° marzo 2019, una dichiarazione concernente l’unione coniugale da loro sottoscritta, confermando di vivere in un’unione coniugale reale, integra e stabile. C. L’8 marzo 2019, con decisione cresciuta in giudicato il 9 aprile 2019, la SEM ha accordato al ricorrente la cittadinanza svizzera, il quale ha acquisito, nel contempo, la cittadinanza cantonale ticinese e l’attinenza comunale di Bellinzona. D. Il 4 aprile 2019, la moglie del ricorrente ha informato la SEM, tramite scritto elettronico, che i coniugi erano in procinto di separarsi. E. Il 1° luglio 2019, la Pretura di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione di fatto sottoscritta dai coniugi il 20 giugno 2019. F. Il 26 novembre 2019, la moglie del ricorrente ha inoltrato una missiva alla SEM concernente la naturalizzazione agevolata, riferendo che gli “è stato dato il passaporto svizzero in un momento in cui era in atto tutto il processo di separazione”, e che lei stessa aveva contattato un avvocato “agli inizi del 2019”. Ha inoltre segnalato alla SEM di aver firmato la dichiarazione concernente l’unione coniugale “dopo diverse discussioni e ricatti”, nella speranza di “dargli ancora una chance per salvare il matrimonio”. G. Il 2 luglio 2020, la SEM si è rivolta al Servizio movimento della popolazione (SMP) della città di Bellinzona con alcune domande inerenti alla data della

F-3969/2024 Pagina 3 separazione di fatto dei coniugi. L’SMP ha risposto il giorno successivo, riferendo sostanzialmente alla SEM che il ricorrente aveva lasciato l’appartamento coniugale, dove era rimasta la moglie, il 1° luglio 2019 per trasferirsi a Giubiasco, e che nessuno dei due coniugi risultava convivere con un nuovo partner. H. Il 3 luglio 2020, la SEM ha informato il ricorrente dell’apertura di una procedura d’annullamento della sua naturalizzazione agevolata, concedendogli un termine fino al 31 agosto successivo per esprimersi in proposito, esibire tutta la documentazione relativa alla procedura di separazione e ritornare firmata una dichiarazione che autorizzava la SEM a consultare gli atti concernenti la procedura di separazione/divorzio. I. Il 16 agosto 2020, la moglie del ricorrente ha nuovamente inoltrato uno scritto alla SEM, segnalando in particolare che, nonostante sperasse di poter salvare il matrimonio, vi erano “molti disaccordi” tra i coniugi, che si era rivolta al “...” di ..., “un centro di consulenza aperto a uomini e donne che incontrano difficoltà all’interno della famiglia”, il 17 novembre 2017 per ricevere consigli e raccogliere informazioni “riguardo avvocati, separazione e divorzi”, nonché il 27 luglio 2018 “in vista della separazione”, e che si era recata insieme al coniuge al consultorio dell’associazione “Comunità familiare” l’8 maggio 2018. Inoltre, la moglie ha riportato di aver contattato un avvocato “probabilmente già agli inizi del 2019”, che aveva aperto l’incarto di separazione il 13 marzo 2019, allegando degli scambi elettronici del 26 maggio 2019. J. Il 21 agosto 2020, tramite il suo legale, il ricorrente si è pronunciato sulle intenzioni della SEM, esibendo nel contempo la dichiarazione di consenso e copie della decisione della Pretura del 1° luglio 2019, dell’istanza del 26 giugno 2019, della convenzione del 20 giugno 2019 nonché degli atti di stato civile. In particolare, il ricorrente ha sottolineato che i problemi con sua moglie “sono sorti soltanto a fine maggio / inizio giugno 2019, quando [egli] ha scoperto che [lei] aveva una relazione con una terza persona”, che al momento della sottoscrizione della dichiarazione del 1° marzo 2019 “non vi era alcun indizio [...] di possibili tensioni coniugali”, e che la famiglia ha trascorso a fine giugno una settimana di vacanza insieme, ciò che “comprova la solidità della relazione anche mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di naturalizzazione”.

F-3969/2024 Pagina 4 K. L’8 settembre 2020, ottenuto il consenso del ricorrente, la SEM ha ricevuto dalla Pretura di Bellinzona gli atti relativi all’unione coniugale del ricorrente e di sua moglie. L. Il 4 maggio 2021, la moglie del ricorrente ha di nuovo preso contatto con la SEM, chiedendo informazioni circa l’annullamento della naturalizzazione del marito, e l’ha ragguagliata sul fatto che la Pretura di Bellinzona aveva pronunciato, il 13 gennaio 2021, la separazione dei beni con effetto dal 1° luglio 2019. M. M.a Il 27 ottobre 2021, la SEM ha informato la moglie del ricorrente che le autorità cantonali competenti l’avrebbero invitata ad un’audizione vertente sulle circostanze del suo matrimonio e della sua separazione, chiedendole di confermare entro il 30 novembre 2021 se fosse d’accordo che il ricorrente o il suo rappresentante legale vi partecipasse. M.b Il 23 febbraio 2022, a seguito di scambi elettronici con le autorità ticinesi e la SEM, la moglie del ricorrente ha appreso dello scritto del 27 ottobre 2021 e ha informato la SEM di non averlo mai ricevuto, confermando nel frattempo di acconsentire alla presenza del ricorrente all’audizione. M.c Il 3 marzo 2022, la SEM ha incaricato le autorità migratorie ticinesi di interrogare la moglie del ricorrente. M.d Sempre in data 3 marzo 2022, la SEM ha informato il ricorrente di aver richiesto tale audizione e lo ha invitato a rivolgersi alle competenti autorità ticinesi qualora intendesse parteciparvi. Il ricorrente ha espresso a tali autorità l’interesse a parteciparvi in data 8 marzo 2022. M.e Il 23 marzo 2022, la moglie del ricorrente ha contattato la SEM tramite scritto elettronico per informarsi in merito al ricevimento della sua missiva del 23 febbraio 2022. La SEM ha confermato l’avvenuta ricezione in data 30 marzo 2022. N. N.a Il 20 settembre 2022, in presenza del ricorrente e del suo rappresentante legale, il Servizio naturalizzazioni ha proceduto per rogatoria all’audizione della moglie. In particolare, quest’ultima ha riferito

F-3969/2024 Pagina 5 che le difficoltà coniugali, dovute alla comunicazione tra i coniugi e all’educazione del figlio, erano iniziate a “fine 2016 inizio 2017”, e che aveva dato per la prima volta “durante l’estate del 2017 [...] dei segnali al marito” di questi problemi e dell’intenzione di separarsi. Inoltre ha segnalato nuovamente di avere contattato un avvocato per iniziare un processo di separazione a “fine del 2018 inizio del 2019”, di cui il marito “certamente era a conoscenza”, anche se sperava “che [egli] ripristinasse la situazione matrimoniale”. Ha poi sottolineato che al momento della naturalizzazione, l’unione era “reale ma non era “stabile” [...]. Per reale intende che erano sposati ed entrambi vivevano assieme. Non era stabile in quanto non c’era chiarezza e fiducia”. In aggiunta ha dichiarato che “non è stata obbligata ma è stata incentivata dal marito con delle tattiche” a firmare la dichiarazione del 1° marzo 2019. In merito ad un evento particolare intervenuto subito dopo la decisione di naturalizzazione, ha affermato che “[...] non c’è stato un tradimento [...]. La situazione di difficoltà è iniziata già in precedenza. Non c’è stato alcun avvenimento [...]. Ci sono state delle discussioni in merito ad alcuni messaggi presenti sul telefono dell’interessata da parte di un vicino di casa ma non era l’unico motivo”. Per finire ha riferito che la settimana di vacanza trascorsa insieme a fine giugno “non era un tentativo per risanare la situazione”. N.b Il 29 settembre 2022, il verbale d’audizione è stato trasmesso alla SEM insieme a copie di documenti forniti nel frattempo dalla moglie del ricorrente, ossia, in particolare, la fattura del 9 maggio 2018 per l’incontro presso il consultorio “...” e lo scambio elettronico del 6 e 7 agosto 2020 con il “...” relativo alle date di richiesta di informazioni e di incontro. O. Il 26 ottobre 2019, la SEM ha trasmesso una copia del verbale di audizione al ricorrente, concedendogli un termine fino al 20 dicembre 2022 per esprimersi in proposito. Il 19 novembre 2022, il ricorrente ha inoltrato le sue osservazioni in merito. In particolare, egli ha sottolineato che “durante l’unione vi sono state delle divergenze tra [noi] coniugi, così come accade in ogni relazione di coppia”, e che “fino ad allora, del resto, [...] non si erano mai separati”. Inoltre ha dichiarato di “non ricorda[re] che la moglie gli avesse riferito di suoi contatti con l’avv. ... già a fine 2018 – inizio 2019, men che meno per iscritto [...]. Di sicuro non si era parlato di separazione nel senso di quanto accaduto nel giugno del 2019”, reiterando che per lui “un vero e grosso problema è emerso nel maggio del 2019, quando egli ha scoperto la relazione amorosa della moglie; evento per lui doloroso e con cui non è – comprensibilmente

F-3969/2024 Pagina 6 – riuscito a convivere”. In aggiunta ha segnalato che la moglie stessa “ha chiaramente dichiarato che prima di separarsi lei non voleva ciò e sperava che [...] restassero in sostanza assieme”, anche al momento di firmare la dichiarazione del 1° marzo 2019, da lei sottoscritta “di sua spontanea volontà”, ed ha rilevato che la vacanza a fine giugno 2019 “poteva essere l’occasione per ricucire lo strappo che si era creato tra i coniugi”. P. Il 24 novembre 2022, la moglie del ricorrente ha inviato un nuovo scritto alla SEM, riaffermando essenzialmente quanto asserito in precedenza sull’annullamento della naturalizzazione agevolata, ed ha allegato una lettera del 5 dicembre 2019, nella quale aveva segnalato alla polizia comunale di Bellinzona alcuni comportamenti del ricorrente, e un messaggio elettronico del 18 novembre 2022, inviato al suo avvocato riguardante la procedura di divorzio. Q. Il 17 gennaio 2023 è stato pronunciato il divorzio tra il ricorrente e sua moglie. R. R.a Il 19 gennaio 2023, la SEM ha comunicato all’ex moglie del ricorrente di non poterle fornire informazioni sullo stato della procedura di annullamento della naturalizzazione, invitandola a dare il suo consenso alla trasmissione al ricorrente dei documenti da lei stessa inoltrati alla SEM, segnatamente lo scritto elettronico del 4 aprile 2019 (cfr. consid. D) come pure la nota dettagliata dello studio legale e notarile occupatosi della separazione. R.b Il 5 febbraio 2023, l’ex moglie del ricorrente ha risposto alla SEM, affermando sostanzialmente di non voler trasmettere questi documenti all’ex marito, poiché la procedura con l’avvocato inerente alla separazione era stata gestita congiuntamente e la trasmissione dello scritto elettronico del 4 aprile 2019 “non cambierebbe tutto ciò che è successo”, incluso il fatto che l’ex marito non l’avesse informata in merito all’ottenimento della naturalizzazione. Inoltre ha informato la SEM della pronuncia del divorzio avvenuta il 17 gennaio 2023, inoltrando nel contempo nuovi documenti, in particolare un testo trovato il 27 settembre 2018 su un sito internet dedicato al divorzio, intitolato “Quali documenti portare al proprio avvocato”, e una richiesta degli atti di matrimonio del 26 gennaio 2019, motivata dalla sua dichiarazione: “vorrei iniziare la procedura di separazione e mi vengono richiesti diversi documenti”.

F-3969/2024 Pagina 7 S. Il 10 maggio 2024, la SEM ha richiesto all’Ufficio dello stato civile del Cantone Ticino informazioni circa un eventuale nuovo matrimonio o nascita di altri figli del ricorrente, ricevendo risposta negativa il 14 maggio 2024. T. Il 21 maggio 2024, la SEM ha annullato la naturalizzazione agevolata del ricorrente. Ritenuti osservati i termini legali per poter emanare la decisione, la SEM ha constatato, in sostanza, che i problemi coniugali, come risultavano dalla documentazione relativa ai passi intrapresi dall’ex moglie per la separazione, e conosciuti dal ricorrente, erano già presenti prima della decisione di naturalizzazione, e che, di conseguenza, la scoperta della relazione extraconiugale dopo la decisione aveva “poca rilevanza”. Pertanto, la SEM ha ritenuto che “il susseguirsi logico e cronologico degli eventi evidenzia che l’unione coniugale non era né effettiva né stabile né al momento della firma della dichiarazione comune, né al momento della decisione di naturalizzazione”. U. Il 24 giugno 2024, patrocinato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata “principalmente poiché le condizioni materiali indicate all’art. 36 cpv. 1 LCit non sono state rispettate”. Sul piano formale, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente che i documenti e le dichiarazioni inoltrati dall’ex moglie alla SEM non gli siano mai stati notificati, né che gli sia stata data la possibilità di esprimersi in proposito e di ottenere una decisione motivata. Pertanto egli rimprovera alla SEM di avere constatato i fatti “in modo arbitrario”, basando la decisione impugnata esclusivamente su tali dichiarazioni e ritenendole più attendibili di quelle emerse durante l’audizione della ex moglie (cfr. consid. N.a), e conclude che la SEM “avrebbe dovuto come minimo interrogare anche [lui]” (cfr. ricorso, pag. 10). Sul piano sostanziale, il ricorrente pretende che vi siano “numerosi elementi [...] che rendono perlomeno verosimile che al momento della dichiarazione del 1. marzo 2019 la volontà di mantenere l’unione coniugale del ricorrente era intatta”, sottolineando che gli ex coniugi in quasi sette anni di matrimonio non si fossero mai separati e che il centro dei suoi interessi fosse il figlio (cfr. ricorso, pag. 6). Egli prosegue dicendo che la separazione è avvenuta a seguito di un evento straordinario posteriore alla naturalizzazione, ovvero la scoperta, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 2019, di una relazione extraconiugale dell’ex moglie,

F-3969/2024 Pagina 8 che ha portato alla separazione. A sostegno di ciò egli afferma che l’ex moglie ha “ammesso che aveva una relazione con il vicino”, e che la SEM ha riconosciuto “che c’è stata una relazione extraconiugale che [ha] reso instabile l’unione coniugale” (cfr. ricorso, pag. 7). Egli ne deriva che i precedenti problemi coniugali, che “non mai riconosciuto così come esposti in maniera vaga e infondata” e di cui ignorava la gravità, non hanno potuto causare la separazione, tanto più che l’ex moglie “ha dichiarato che ha sempre custodito la volontà di formare un’unione coniugale” (cfr. ricorso, pag. 7). In aggiunta egli argomenta che la SEM ha dato maggiore importanza a questi problemi, benché le affermazioni della ex moglie al riguardo fossero contraddittorie, piuttosto che alla sua stessa volontà, comprovata anche dalla vacanza insieme a fine giugno 2019 (cfr. ricorso, pag. 7 e segg.). V. L’11 luglio 2024, con decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1’300.– entro il 2 settembre 2024, ciò che è avvenuto il 15 luglio successivo. W. Il 20 dicembre 2024, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, sottolineando che i fatti contenuti nella decisione impugnata sono menzionati nel notificato verbale dell’audizione del 20 settembre 2022, e puntualizza di ignorare le ragioni per cui il ricorrente non abbia mai richiesto la visione dell’incarto. Per il resto, la SEM ha rinviato a quanto già esposto nella decisione impugnata, chiedendo il respingimento del ricorso. X. Il 16 maggio 2025, su invito di questo Tribunale, il ricorrente si è espresso in merito alla risposta della SEM, confermando integralmente i suoi argomenti e le sue conclusioni.

F-3969/2024 Pagina 9 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e l’annullamento della naturalizzazione agevolata, pronunciato il 21 maggio 2024, che non rientra peraltro nell’elenco dell’art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 1 LTAF in combinato disposto con l’art. 83 lett. b a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018 del 31 maggio 2018 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, particolarmente toccato dalla decisione impugnata di cui è il destinatario, ha presentato il suo gravame tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo di fr. 1’300.– relativo alle presunte spese processuali nel termine impartitogli. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all’applicazione del diritto, compreso

F-3969/2024 Pagina 10 l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, all’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all’inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). 2.2 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell’ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell’applicazione d’ufficio del diritto o iuris novit curia), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2), né dalle argomentazioni delle parti. Questo Tribunale tiene conto dei fatti esistenti al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. Il 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), la vecchia legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit) è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del relativo allegato; RU 2016 2561; cfr. ATF 146 I 49 consid. 2.1). Secondo le disposizioni transitorie della LCit, l’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit [irretroattività]). In concreto, considerato che i fatti di causa, in particolare la firma della convenzione del 1° marzo 2019 come pure la decisione di naturalizzazione agevolata dell’8 marzo 2019 (cfr. sentenza del TF 1C_574/2021 del 27 aprile 2022 consid. 2.4), sono accaduti dopo l’entrata in vigore nella nuova legge federale, è quest’ultima legge che si applica. 4. Prima di trattare il merito del ricorso occorre esaminare la censura formale sollevata dal ricorrente in relazione al suo diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost., RS 101]), la cui pretesa violazione da parte della SEM avrebbe condotto ad un accertamento dei fatti erroneo ed incompleto (cfr. art. 12 PA) o addirittura arbitrario (cfr. art. 9 Cost.).

F-3969/2024 Pagina 11 4.1 Il diritto di essere sentiti comporta, per la persona interessata, il diritto di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, come pure di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In particolare, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo. Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l’autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all’interessato di apprezzare la portata di quest’ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. Se si può porre rimedio, a titolo eccezionale, ad una violazione del diritto di essere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr., fra le tante, le DTF 141 II 28 consid. 3.2.4, 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 138 III 225 consid. 3.3 nonché 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2 e rif. cit.; cfr. anche DTAF 2013/46 consid. 6.3.7 e 2012/24 consid. 3.4 e rif. cit.). In concreto, la censura relativa alla mancata notifica al ricorrente dei documenti fatti pervenire dall’ex moglie alla SEM e alla conseguente impossibilità di esprimersi sui medesimi (cfr. consid. U), non può essere condivisa. Sebbene questi documenti non siano stati effettivamente trasmessi al ricorrente, egli era a conoscenza sin dall’apertura della procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata che essa verteva sulla questione dell’esistenza di problemi coniugali già durante la procedura (cfr. consid. B e H). Stando così le cose, questo Tribunale osserva che la SEM ha concesso al ricorrente, come da lui stesso ammesso nel ricorso, due occasioni per esprimersi per iscritto in merito, delle quali egli ha usufruito contestando le circostanze allegate dall’ex moglie e offrendo la sua versione dei fatti (cfr. consid. J e O). Pertanto, in queste due occasioni, come del resto durante l’audizione del 20 settembre 2022 (cfr. consid. N.a), in cui sono state affrontate tutte le

F-3969/2024 Pagina 12 questioni determinanti, il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi con piena conoscenza degli elementi pertinenti della fattispecie, ponendo direttamente domande nel corso dell’audizione e formulando poi, nelle sue osservazioni del 19 novembre 2022, gli argomenti che credeva necessari. Peraltro, questo Tribunale rimarca che dal diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. non deriva, in linea di principio, alcun diritto ad un’audizione orale, anche in materia di naturalizzazione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3 e la sentenza del TF 1C_56/2016 dell’8 luglio 2016 consid. 3.2 e rif. cit.). Si aggiunga che la SEM ha richiesto all’ex moglie di poter trasmettere al ricorrente alcuni documenti da lei inoltrati, la quale si è sostanzialmente opposta (cfr. consid. R.a e R.b). Nondimeno, la SEM ha dettagliatamente illustrato nella decisione impugnata i problemi pertinenti, segnatamente il contenuto delle dichiarazioni e della documentazione inoltrata dall’ex moglie, motivando così in maniera sufficiente su quali basi ha annullato la naturalizzazione agevolata. Sulla scorta di tali ragionamenti il ricorrente ha potuto di nuovo contestare ampiamente le allegazioni dell’ex moglie nell’ambito della presente procedura. Per completezza questo Tribunale non può esimersi dal rilevare, come giustamente osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, che nulla avrebbe impedito il ricorrente di richiedere un esame degli atti, ciò che egli ha tuttavia omesso di fare per ragioni non precisate. 4.2 Nella procedura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Questo significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2009/60 consid. 2.1.1). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 90 LStrI; cfr. sentenze del TF 2C_95/2019 del 13 maggio 2019 consid. 3.2 e rif. cit.; 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012 [pubblicata parzialmente quale DTF 139 IV 137] consid. 3.1). In concreto, la censura sull’accertamento dei fatti asseritamente inesatto o incompleto si sovrappone in parte con quanto già esposto in relazione al diritto di essere sentito (cfr. consid. 4.1), considerato che la SEM ha dato ad entrambi i coniugi la possibilità di esprimersi e, dunque, di completare i fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, la SEM ha richiesto la documentazione concernente la separazione presso le competenti autorità (cfr. consid. K e

F-3969/2024 Pagina 13 T). Dipoi, sulla base di tutta la documentazione presente agli atti, la SEM ha analizzato nella decisione impugnata se, al momento della firma della dichiarazione concernente l’unione coniugale e della decisione di naturalizzazione, vi fosse una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, essa non ha preso in considerazione nella decisione avversata soltanto le “dichiarazioni di una moglie separata” (cfr. ricorso, pag. 10), sebbene sia vero che la SEM abbia sentito soltanto l’ex moglie, ma ha valutato nella decisione impugnata in modo equivalente gli argomenti addotti sia dal ricorrente che dall’ex moglie, compresi i mezzi di prova versati agli atti da quest’ultima, in merito all’esistenza di un’unione coniugale reale, integra e stabile al momento determinante. A questo riguardo si deve notare inoltre che l’audizione del 20 settembre 2022 è stata considerata un mezzo di prova come gli altri (cfr. decisione impugnata, pag. 6). Di conseguenza, essendo il ricorrente stato sentito, questo Tribunale ritiene che la SEM ha considerato tutte le circostanze fattuali essenziali per la decisione e che, dalla censura sollevata, non emerge in quale modo la SEM avrebbe dovuto intraprendere ulteriori accertamenti. Il fatto che la SEM abbia valutato diversamente dal ricorrente la sussistenza della volontà matrimoniale al momento della firma della dichiarazione di convivenza e della decisione di naturalizzazione, non costituisce una violazione del principio inquisitorio, ma concerne aspetti che vanno esaminati dal punto di vista materiale, ossia del merito del litigio (cfr. i consid. qui sotto). 4.3 Ne discende che la SEM non ha disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente, per cui la relativa censura, con le pretese conseguenze sul piano dell’accertamento dei fatti (inesatto, incompleto e arbitrario), è infondata. 5. 5.1 Secondo l’art. 21 cpv. 1 LCit, un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge (lett. a) e ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda (lett. b). 5.2 La nozione di comunione coniugale sancita dall’art. 21 cpv. 1 lett. a LCit presuppone non soltanto l’esistenza formale di un matrimonio, ossia di un’unione coniugale secondo l’art. 159 cpv. 1 del Codice civile (CC, RS 210), ma implica pure una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. art. 10 cpv. 1 Ordinanza sulla

F-3969/2024 Pagina 14 cittadinanza svizzera [OCit, RS 141.01]; cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e rif. cit., nonché la sentenza del TF 1C_82/2018, sopraccitata, consid. 4.1, 1C_362/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.2.1 e 1C_336/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.1). In questo senso, la comunione coniugale presuppone l’esistenza, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata e durante tutta la conseguente procedura fino alla pronuncia della decisione, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro (“wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist”; “ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille”), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo l’ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell’assenza di questa volontà al momento dell’ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2; ATAF 2010/16 consid. 4.4; sentenza del TF 1C_311/2024 del 29 luglio 2024 consid. 3.1.1). 5.3 Il legislatore federale, introducendo l’istituzione della naturalizzazione agevolata a favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si è riferito alla concezione del matrimonio contemplata dal CC, vale a dire un’unione contratta in vista di costituire una comunione di vita stretta (“di tetto, di tavolo e di letto”), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi, in modo duraturo, reciproca fedeltà ed assistenza nella prospettiva di creare una famiglia (“comunità di destino”; cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC, nonché le DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Malgrado l’evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che può giustificare, alle condizioni dell’art. 21 LCit, la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore ha inteso favorire l’unità della nazionalità, della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, nell’ottica di una vita comune che si protragga oltre la decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L’istituzione della naturalizzazione agevolata si basa, infatti, sull’idea che il coniuge straniero di un cittadino svizzero, a patto che costituisca con quest’ultimo una comunione coniugale come appena definita, si adeguerà più rapidamente al modo di vita e ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che, non sposato con un cittadino svizzero, rimane sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica

F-3969/2024 Pagina 15 della legge sulla cittadinanza, Foglio federale [FF] 1987 III 245, pagg. 261 a 263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; cfr., inoltre, DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a, nonché DTAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 La SEM può (in tedesco: “kann”; in francese: “peut”) annullare la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali (art. 36 cpv. 1 LCit). La naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui la SEM è venuta a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera; dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni; durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi (art. 36 cpv. 2 LCit). 6.2 L’annullamento della naturalizzazione presuppone che essa sia stata conseguita in maniera irregolare, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo proposito, non è necessario che si sia in presenza di un “inganno con astuzia” (“Arglist”) nel senso di una truffa secondo il diritto penale, ma è comunque necessario che l’interessato abbia, in modo consapevole, fornito false indicazioni all’autorità oppure che abbia lasciato credere alla medesima, erroneamente, di trovarsi nella situazione prevista all’art. 21 LCit (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2; cfr., inoltre, le sentenze del TF 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1 e 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è il caso, in particolare, se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione agevolata, poco importando che il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr., ex multis, la sentenza del TF 1C_108/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 e rif. cit.). 6.3 Il carattere potestativo dell’art. 36 LCit conferisce un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata a decidere, la quale non deve però abusarne fondandosi su criteri inappropriati, non considerando circostanze rilevanti oppure emanando una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr., in particolare, DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1 nonché la sentenza del TF 1C_46/2023 del 14 agosto 2023 consid. 4.1 e rif. cit.). Nella misura in cui annulla la naturalizzazione agevolata, l’onere della prova incombe all’autorità, la quale deve verificare il carattere verace o mendace della dichiarazione del coniuge naturalizzato sulla stabilità dell’unione con il suo consorte svizzero. Siccome si tratta di una questione che pertiene al foro

F-3969/2024 Pagina 16 interiore dell’amministrato (“innere Vorgänge”), e i cui fatti sono spesso sconosciuti all’autorità e difficili da provare, la medesima può ricorrere a presunzioni, ricavando da fatti noti l’esistenza plausibile di fatti ignorati (“von bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] auf unbekannte [Vermutungsfolge] schliessen”: cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; sentenza del TF 1C_108/2023 sopraccitata consid. 4.1.2). In particolare, una concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti permette di fondare la presunzione di fatto che, al momento determinante, l’unione non disponeva della stabilità e dell’intensità richieste e che l’interessato ha fornito, in modo consapevole, indicazioni false all’autorità o ha deliberatamente lasciato quest’ultima nell’errore su fatti che sapeva essere essenziali. Conformemente alla giurisprudenza, una tale concatenazione è da considerarsi data se i coniugi si sono separati e/o se hanno inoltrato una domanda di divorzio entro 20 mesi circa a decorrere dalla pronuncia della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr., a questo proposito, le sentenze del TF 1C_796/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.2 [20 mesi] e 1C_172/2012 dell’11 maggio 2012 consid. 2.3 [22 mesi]). Infatti, secondo l’esperienza generale della vita, i problemi che spingono una coppia a separarsi non sorgono e non si sviluppano fino al punto di non ritorno in pochi mesi, se i coniugi hanno vissuto diversi anni in una comunione di vita effettiva, intatta e stabile; al contrario, la separazione è la conseguenza di una degradazione prolungata del rapporto coniugale, normalmente intramezzata da tentativi di riconciliazione. Nello stesso senso, una coppia unita da diversi anni non si scompone in un breve lasso di tempo senza un avvenimento straordinario come causa scatenante, e senza che i coniugi ne abbiano avuto il presentimento, e questo a prescindere dalla presenza o meno di figli o di altre circostanze particolari, come ad esempio l’esistenza di un patrimonio o la dipendenza finanziaria di uno dei coniugi dall’altro (cfr., in questo senso, le sentenze del Tribunale federale 1C_513/2023 del 13 marzo 2024 consid. 3.3, 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.4, 1C_493/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 6 e 1C_228/2009 del 31 agosto 2009 consid. 3; cfr. anche la sentenza del TAF F-5411/2020 del 12 maggio 2023 consid. 6.3). Se la concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti fonda tale presunzione di fatto, spetta all’amministrato, non solo in virtù del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione. Si osservi che, in presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall’apprezzamento delle prove e non modifica l’onere della prova,

F-3969/2024 Pagina 17 l’amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all’autorità la certezza di non avere mentito, ma è sufficiente che egli pervenga a far ammettere l’esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l’assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2 e 130 II 482 consid. 3.2, nonché le sentenze del TF, sopraccitate, 1C_46/2023 consid. 4.1, 1C_362/2017 consid. 2.2.2 e 1C_587/2013 consid. 3.2.2; sentenza del TAF F-909/2023 del 5 marzo 2025 consid. 5.5). 7. In concreto, si deve innanzitutto constatare che le condizioni formali per l’annullamento della naturalizzazione agevolata, secondo l’art. 36 cpv. 2 LCit (cfr. consid. 6.1), sono adempiute, come giustamente ritenuto dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 4), ciò che il ricorrente, peraltro, non contesta (cfr. ricorso, pag. 15). Infatti, la SEM è venuta a conoscenza del fatto determinante, ossia la separazione in corso, con scritto elettronico del 4 aprile 2019, e, il 3 luglio 2020, ha aperto la procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata accordata al ricorrente tramite decisione dell’8 marzo 2019, cresciuta in giudicato il 9 aprile 2019. Hanno poi fatto seguito diversi atti istruttori, ad esempio la richiesta al cantone di effettuare l’audizione della moglie il 3 marzo 2022, l’audizione stessa tenutasi il 20 settembre 2022 e la possibilità concessa al ricorrente di prendere posizione sulla stessa il 26 ottobre 2022. Per finire, la naturalizzazione agevolata è stata annullata il 21 maggio 2024. Ne deriva che i termini relativi ed assoluti sono stati osservati. 8. 8.1 Si tratta in seguito di verificare se le condizioni materiali per pronunciare l’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, così come contemplate dalle norme legali applicabili e dalla relativa giurisprudenza, siano soddisfatte. 8.2 Innanzitutto bisogna rilevare che tra la decisione di naturalizzazione agevolata, concessa al ricorrente l’8 marzo 2019 e cresciuta in giudicato il 9 aprile 2019, e la separazione di fatto, avvenuta il 1° luglio 2019, sono trascorsi meno di quattro mesi. Stando così le cose, questo Tribunale ritiene che non si possa non ammettere, come giustamente ritenuto dalla

F-3969/2024 Pagina 18 SEM seguendo la giurisprudenza precitata (cfr. consid. 6.3), che queste date, vista la loro prossimità temporale, configurino una concatenazione cronologica rapida che sta ad indicare che l’unione coniugale del ricorrente non poteva essere, secondo l’esperienza generale della vita, né effettiva, né intatta, né stabile l’8 marzo 2019. Pertanto, la presunzione di fatto è fondata. 8.3 Si tratta ora di verificare se il ricorrente sia riuscito a capovolgere tale presunzione, nel senso di far ammettere l’esistenza di una possibilità ragionevole che egli non abbia mentito quando ha dichiarato per scritto, il 1° marzo 2019, che formava una comunione stabile con la sua ex moglie (cfr. consid. 6.3). 8.3.1 D’un lato, egli sostiene che dopo la decisione di naturalizzazione agevolata sarebbe sopraggiunto un evento straordinario, ossia la scoperta di un tradimento da parte della ex moglie (cfr. consid. T). Innanzitutto questo Tribunale rileva che l’ex moglie del ricorrente non ha ammesso in sede d’audizione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, di aver avuto una relazione extraconiugale. Al contrario, in risposta ad una domanda posta dall’avvocato del ricorrente, ha espressamente dichiarato che non vi era stato un tradimento (cfr. domande 4.1-4.3 in fine, pag. 3 del verbale d’interrogatorio), ammettendo soltanto che fossero intervenute delle discussioni in merito ad alcuni messaggi scambiatasi con il vicino di casa (cfr. domanda 5 in fine, pag. 4 del verbale d’interrogatorio). A questo si aggiunga che, per quanto non abbia contestato questo avvenimento, nemmeno la SEM lo ha di per sé ammesso, limitandosi ad evidenziare che, anche se il ricorrente avesse scoperto la relazione extraconiugale dopo la decisione di naturalizzazione, non sarebbe stato l’unico motivo ad avere reso instabile l’unione coniugale (cfr. decisione impugnata, pag. 6). Pertanto, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento concreto o documentazione probatoria a sostegno del presunto tradimento e della sua scoperta, questo Tribunale nutre dubbi sia in merito alla sua verosimiglianza sia, di conseguenza, al fatto che il rapporto di coppia si sarebbe rapidamente deteriorato solo dopo la decisione di naturalizzazione a causa del presunto evento straordinario. In più, né il ricorrente ha fatto valere né si rileva dagli atti che la coppia abbia intrapreso dei tentativi per salvare il matrimonio in seguito a questo presunto evento. Dopo quasi sette anni di matrimonio ci si sarebbe quantomeno aspettati che i coniugi si adoperassero concretamente per salvaguardare l’unione anche successivamente al detto avvenimento se questa non fosse già stata compromessa in precedenza. Si deve così reputare, sulla base dei

F-3969/2024 Pagina 19 concreti indizi agli atti e come giustamente rilevato dalla SEM, che non vi sia stato un evento straordinario, ma piuttosto un processo di progressivo deterioramento dell’unione coniugale, iniziato già prima della naturalizzazione agevolata (cfr. consid. 8.3.2). 8.3.2 D’altro lato, il ricorrente sostiene essenzialmente che durante la procedura di naturalizzazione non sarebbe stato cosciente della gravità dei problemi di coppia e avrebbe mantenuto la volontà di formare un’unione coniugale (cfr. consid. T). Questo Tribunale rileva in proposito che l’incarto fornisce elementi che corroborano la presunzione che la relazione si stesse degradando già prima dell’ottenimento della naturalizzazione e che il ricorrente fosse a conoscenza della gravità di tali problemi coniugali il 1° marzo 2019, i quali hanno condotto alla separazione soltanto quattro mesi dopo. Infatti, sebbene sia opportuno valutare con cautela le dichiarazioni fornite dall’ex moglie, visti il legame personale pregresso e il potenziale coinvolgimento emotivo, non si può ignorare che dalle sue affermazioni circostanziate, suffragate da una documentazione pertinente, emerge che lei, date le discussioni con il coniuge in merito all’educazione del figlio e il loro futuro, avesse già intrapreso, almeno a partire dal 2018, passi concreti in vista di una separazione. In particolare, ha avuto modo di dimostrare di essersi rivolta, nell’intento di separarsi, a novembre 2017 e a luglio 2018, ad un consultorio che si occupa di chi incontra difficoltà in famiglia, di aver attivamente cercato online i documenti necessari per iniziare un divorzio a settembre 2018, di aver richiesto gli atti di matrimonio per iniziare la procedura di separazione a gennaio 2019, nonché di essere stata in contatto con un avvocato ad inizio 2019. In aggiunta, dagli atti emerge che gli ex coniugi hanno effettuato presso un altro consultorio un incontro con un avvocato a maggio 2018. Questa circostanza, taciuta peraltro nel ricorso (“il ricorrente non si è mai recato né al consultorio né dall’avvocato per la separazione”, cfr. ricorso, pag. 8), unitamente al numero rilevante di azioni intraprese dall’ex moglie e all’assenza di elementi concreti forniti dal ricorrente atti a dimostrare il contrario, rende verosimile che egli fosse, o quantomeno avrebbe senz’altro potuto essere, consapevole della gravità dei problemi coniugali e dell’intenzione della consorte di porre fine al matrimonio, nonostante considerasse che non “valesse la pena discutere” (cfr. ricorso, pag. 8). Ciò risulta ancor più plausibile se si considera che, secondo quanto da lei dichiarato, la questione della separazione sarebbe stata affrontata in più occasioni con il ricorrente (cfr. consid. N.a). In questo contesto, e tenuto conto inoltre della giurisprudenza secondo cui un matrimonio di diversi anni, come in concreto, non può ragionevolmente

F-3969/2024 Pagina 20 concludersi a seguito dell’insorgere di difficoltà coniugali nel giro di pochi mesi senza che i coniugi ne abbiano almeno avuto il presentimento (cfr. la sentenza del TF 1C_10/2021 del 20 luglio 2021 consid 4.3 e rif. cit.), occorre reputare che il ricorrente fosse, o dovesse essere, consapevole dell’instabilità della propria unione. Inoltre, questo Tribunale rileva che le affermazioni del ricorrente, secondo cui i problemi coniugali non avrebbero mai portato alla separazione e che le dichiarazioni dell’ex moglie sarebbero “controverse” (cfr. ricorso, pag. 7), rispettivamente “contraddittorie” (cfr. ricorso, pag. 9), in quanto la stessa avrebbe espresso la volontà di lottare per il matrimonio e di mantenere l’intenzione di formare un’unione coniugale, così come il ricorrente, non può essere accolta. Infatti, alla luce di quanto sovraesposto, il fatto che i coniugi non si fossero fino ad allora separati, non significa che la coppia fosse di per sé stabile o che vi fosse la detta volontà. Per di più, il ricorrente non ha dimostrato in che modo questa volontà fosse effettivamente presente, né da parte sua né da parte dell’ex moglie. Quest’ultima, infatti, benché abbia affermato di aver custodito la fiducia nella relazione, ha intrapreso azioni concrete e significative volte alla separazione, quali, ad esempio, la presa di contatto con un avvocato, la richiesta dei documenti di matrimonio presso le autorità competenti e la comunicazione della separazione alla SEM. In più, conformemente a quanto rilevato dalla SEM, questo Tribunale osserva che la vacanza a fine giugno 2019 non permette di modificare questa conclusione, dato che gli ex coniugi avevano firmato la convenzione di separazione il 20 giugno 2019. 8.4 È ancora utile sottolineare, anche alla luce del fatto che il matrimonio degli ex coniugi è durato formalmente quasi sette anni, che le considerazioni sopraesposte non mettono per nulla in discussione la genuinità delle loro intenzioni nei primi anni di matrimonio, ma che le condizioni legali per attribuire al ricorrente la naturalizzazione agevolata non erano (più) soddisfatte quando essa è stata pronunciata. 8.5 Tirando le somme, va così constatato che il ricorrente non è riuscito, in definitiva, a capovolgere né la presunzione che l’unione coniugale non fosse intatta, stabile e orientata verso il futuro al momento della pronuncia, l’8 marzo 2019, della decisione di naturalizzazione agevolata, né la presunzione che lo stato dell’unione coniugale presentava queste stesse caratteristiche il 1° marzo 2019, quando l’ex coppia aveva sottoscritto la corrispondente dichiarazione.

F-3969/2024 Pagina 21 9. Sia ancora puntualizzato che l’art. 36 cpv. 4 LCit non trova applicazione in concreto, poiché il figlio del ricorrente ha acquisito la nazionalità svizzera tramite filiazione materna. Inoltre, sebbene il ricorrente non invochi un suo eventuale rischio di apolidia, è opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale rischio – peraltro inesistente nel caso di specie e, se del caso, riconducibile al suo stesso comportamento – non ostacola l’annullamento della naturalizzazione agevolata. Infatti, dato che tale naturalizzazione è stata ottenuta in modo fraudolento, l’interessato deve infatti sopportare le conseguenze che ne derivano. Ammettere una conclusione diversa significherebbe conferire alle persone potenzialmente apolidi una protezione assoluta contro un possibile annullamento della naturalizzazione agevolata, contravvenendo così il principio della parità di trattamento (cfr. DTF 140 II 65 consid. 4.2.1; le sentenze del TF 1C_350/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 4 e 1C_658/2019 del 28 febbraio 2020 consid. 5). 10. In conclusione, annullando la naturalizzazione agevolata del ricorrente, la SEM non ha violato il diritto federale (art. 49 PA), dimodoché il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Le spese processuali sono, di regola, messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’300.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato in data 15 luglio 2024. Per la stessa ragione, al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-3969/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’300.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato il 15 luglio 2024. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-3969/2024 Pagina 23 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

F-3969/2024 Pagina 24 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (n. di rif. K ...).

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