Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-833/2021
Entscheidungsdatum
05.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-833/2021

S e n t e n z a d e l 5 m a g g i o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Yanick Felley, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A., nato il (...), con la moglie B., nata il (...), ed i loro figli C., nata il (...), D., nata il (...), E., nato il (...), F., nato il (...), Iraq, tutti rappresentati dalla lic. iur. Nesrin Ulu, Verein MOR Recht, ricorrenti rispettivamente istanti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / revisione); decisione della SEM del 16 febbraio 2021 e sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 / N (...).

D-833/2021 Pagina 2 Fatti: A. Gli interessati, tutti di nazionalità irachena, con ultimo domicilio nel loro Paese d’origine a G., provincia di H., hanno presentato le loro domande d’asilo in Svizzera il (...) novembre 2015 (cfr. atti A1/10; A6/13, p.to 2.01 seg., pag. 4 e A7/12, p.to 2.01 seg., pag. 4). B. In data (...) novembre 2015 A._______ (cfr. atto A6/13, di seguito: verbale

  1. e B._______ (cfr. atto A7/12, di seguito: verbale 2), sono stati interrogati in particolare riguardo ai loro dati personali, al viaggio intrapreso, nonché circa i loro motivi d’asilo. Il (...) ottobre 2016 l’interessata precitata (cfr. atto A31/11, di seguito: verbale 3) rispettivamente in data (...) febbraio 2017 il marito (cfr. atto A38/18, di seguito: verbale 4), sono stati sentiti segnatamente in relazione ai loro motivi d’asilo. In sostanza, A._______ ha sostenuto di essere espatriato dal suo Paese d’origine in quanto, assieme al (...), avrebbe trasportato con la sua vettura armi e merci illegali per il PKK (acronimo in curdo per: “Partîya Karkerén Kurdîstan”; Partito dei Lavoratori del Kurdistan); lavoro commissionato da un tale di nome I.. Tuttavia, nel corso dell’(...) del (...) quest’ultimo sarebbe stato arrestato. Susseguentemente anche l’interessato sarebbe stato ricercato presso il suo domicilio a G., abbandonando per questo la sua abitazione e nascondendosi nella località limitrofa di J._______ per circa (...) o (...). In seguito sarebbe rientrato al suo domicilio a G._______ ed il medesimo giorno sarebbe espatriato con la sua famiglia e la famiglia del (...). Dal canto suo, B._______ non ha addotto alcun motivo d’asilo proprio, facendo riferimento unicamente ai fatti che avrebbero coinvolto il marito, dichiarando in particolare che la polizia avrebbe ricercato quest’ultimo tre o quattro volte a casa. A supporto delle loro dichiarazioni, essi hanno presentato gli originali delle loro carte d’identità curde (n. [...] per A._______; n. [...] per la moglie; n. [...], n. [...] e n. [...] per i figli; cfr. atto A29/1; verbale 4, D5 segg., pag. 2 seg. e documenti presenti nell’incarto N), nonché il certificato di matrimonio (cfr. atto A29/1; verbale 4, D5 segg., pag. 3 e documento presente nell’incarto N). C. Con decisione del 12 maggio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d’asilo, pronunciando parimenti il loro

D-833/2021 Pagina 3 allontanamento dalla Svizzera, ma ponendoli al beneficio dell’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. D. Per il tramite della sentenza D-3240/2017 del 25 settembre 2017, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso interposto dagli interessati l’8 giugno 2017. Nella medesima, dopo aver respinto le censure d’irregolarità procedurali sollevate dai ricorrenti nel gravame (cfr. consid. 3-6 della succitata sentenza), il Tribunale ha concluso quanto all’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dagli insorgenti. Invero, nella narrazione degli eventi di A._______ sono stati evidenziati un certo numero di elementi incoerenti, come pure alcune delle dichiarazioni degli interessati si scontrerebbero a tratti con l’esperienza generale di vita e sarebbero prive di logica interna. Infine, le rispettive versioni dei richiedenti sarebbero tra loro incompatibili (cfr. consid. 10.1-10.3 della sentenza D-3240/2017 summenzionata). A fronte di tali elementi, i ricorrenti non sarebbero riusciti a rendere verosimile il rischio di esposizione a seri pregiudizi in caso di un loro ritorno in Iraq (cfr. consid. 10.4 della sentenza precitata). E. Dopo che A._______ è stato questionato circa le generalità della sua famiglia in un verbale d’interrogatorio del (...) novembre 2017 (cfr. rapporto d’esecuzione del [...] novembre 2017 della [...], [...], agli atti nell’incarto N [...]), la SEM ha reso edotti gli interessati circa il cambiamento dei loro dati personali – segnatamente delle date di nascita – con scritto del 28 novembre 2017. F. Il 1° luglio 2019, il Tribunale ha emanato la sentenza di cui al ruolo D-2338/2019, ritenendo inammissibile l’istanza di revisione di cui allo scritto degli interessati presentato il 6 maggio 2019, in quanto gli istanti non avrebbero provveduto tempestivamente al versamento dell’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 4 giugno 2019, malgrado quest’ultima sarebbe stata regolarmente loro notificata (cfr. risultanze processuali nell’incarto di cui al ruolo D-2338/2019). G. Con ulteriore sentenza D-3523/2019 del 17 luglio 2019, il Tribunale ha pronunciato l’inammissibilità dell’istanza di revisione degli istanti del 10 luglio 2019.

D-833/2021 Pagina 4 H. Per mezzo della missiva datata 24 luglio 2020 intitolata quale “domanda di riesame o d’asilo, domanda di accertamento dell’identità”, in lingua tedesca, gli interessati hanno chiesto alla SEM ai fini processuali l’accesso agli atti di causa, per poter inoltrare una motivazione accresciuta riguardo ai loro motivi d’asilo. Nel merito, hanno invece postulato il nuovo esame delle loro identità ed il cambiamento dei loro nomi e cognomi, nonché il riconoscimento della loro qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. Altresì hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e la nomina della loro attuale rappresentante legale quale patrocinatrice d’ufficio (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/34). A supporto della loro richiesta di rettifica delle identità, come a mente loro avrebbero addotto sin dal principio della procedura, hanno presentato: copia della carta d’identità irachena del (...), n. (...), con la relativa traduzione in tedesco (cfr. atto SEM n. 1/34 e busta con i mezzi di prova nell’incarto N [...], mezzo di prova n. 1); nonché copia del contratto di matrimonio datato (...), con la traduzione in tedesco (cfr. atto SEM n. 1/34). Tali documenti erano già stati presentati in originale nell’ambito della procedura ordinaria (cfr. supra lett. B). In relazione invece con la conclusione di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, essi hanno depositato la seguente documentazione con le relative traduzioni in tedesco a supporto:

  • copia del completamento della sentenza nella causa n. (...), datata (...), della (...), (...) (rubricato quale doc. 5; busta con i mezzi di prova nell’incarto N [...], mezzo di prova n. 3);
  • copia del mandato d’arresto dell’(...), emesso dalla stessa autorità succitata (rubricato quale doc. 6; busta con i mezzi di prova nell’incarto N [...], mezzo di prova n. 4);
  • copia dello scritto del (...) del sedicente legale K._______ al (...), con la richiesta d’accesso agli atti nella causa n. (...), ed il rigetto della richiesta da parte del Tribunale il medesimo giorno (rubricato quale doc. 4; busta con i mezzi di prova nell’incarto N [...], mezzo di prova n. 2). I. Con decisione del 16 febbraio 2021 – notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 7/1), la SEM, ritenendo che la domanda degli insorgenti del

D-833/2021 Pagina 5 24 luglio 2020 contenesse dei motivi di revisione, non è entrata nel merito della stessa in virtù dell’art. 9 cpv. 2 PA, ritenendo non sussistere la sua competenza funzionale. Nel contempo, ha pronunciato che la decisione emessa il 12 maggio 2017 è passata in giudicato ed è esecutiva ed ha posto a carico degli interessati un emolumento di CHF 600.–. J. Per il tramite del plico raccomandato del 24 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali), intitolato “Beschwerde (bzw. Revisionsgesuch) von,”, gli interessati si sono aggravati contro il summenzionato provvedimento al Tribunale, postulando a titolo principale che sia dapprima accertata la competenza funzionale della SEM e che sia ordinato a quest’ultima autorità di entrare nel merito della richiesta. A titolo eventuale hanno chiesto che l’istanza di revisione sia ritenuta ammissibile e che sia concesso un termine per il miglioramento di quest’ultima; a titolo ulteriormente eventuale hanno concluso al rinvio degli atti all’autorità inferiore, a causa dei nuovi mezzi di prova prodotti, perché esamini nuovamente la fattispecie. Contestualmente hanno presentato un’istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della scrivente rappresentante legale quale patrocinatrice d’ufficio. Al gravame è stata allegata quale nuova documentazione: copie delle carte d’identità n. (...), n. (...), n. (...), n. (...) (già prodotte nel corso della procedura ordinaria, cfr. supra lett. B) in lingua straniera; copie dei loro permessi svizzeri per stranieri F, tutti con validità sino al (...); copie dei passaporti iracheni (a nome di: L._______ rilasciato il [...]; M., N., O., P., tutti rilasciati il [...]). K. Con decisione incidentale del 18 marzo 2021, il Tribunale ha dapprima pronunciato che il procedimento si svolge in italiano. In seguito ha statuito che la richiesta indirizzata all’autorità inferiore datata 24 luglio 2020, come pure l’impugnativa degli interessati del 24 febbraio 2021, fossero trattate dal Tribunale, ai sensi dei considerandi, quale istanza di revisione. Ha altresì respinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dagli istanti, invitandoli nel contempo a versare, entro il 6 aprile 2021, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità in caso d’inosservanza del termine. Gli istanti hanno versato l’anticipo richiesto tempestivamente in data 30 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali).

D-833/2021 Pagina 6 L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. In premessa il Tribunale rileva come nella presente sentenza verrà dapprima esaminato il quesito a sapere se la SEM, con la decisione del 16 febbraio 2021, a ragione non è entrata nel merito della domanda del 24 luglio 2020 degli istanti per incompetenza funzionale (cfr. infra consid. 2-9) ed in un secondo tempo verranno analizzati gli scritti del 24 luglio 2020 rispettivamente del 24 febbraio 2021 degli istanti sotto il profilo della revisione (cfr. infra consid. 10-13). I. Sulla non entrata nel merito della domanda del 24 luglio 2020 di cui alla decisione della SEM del 16 febbraio 2021 2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]), contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 L’autorità inferiore, nella sua decisione, non è entrata nel merito della domanda del 24 luglio 2020 degli interessati, a causa della sua incompetenza, in quanto la medesima viene qualificata quale istanza di revisione. Questo poiché, a mente della SEM, la loro domanda precitata, verterebbe su dei motivi intervenuti prima del loro espatrio avvenuto nell’(...) del (...), così come sarebbe dimostrato dai mezzi di prova da loro prodotti. La loro istanza si prefiggerebbe pertanto di ottenere un esame di fatti anteriori alla sentenza pronunciata dal Tribunale il 25 settembre 2017, che poneva un termine alla procedura d’asilo ordinaria. Pertanto la loro domanda andrebbe esaminata dal Tribunale nel quadro di un’eventuale domanda di revisione.

D-833/2021 Pagina 7 4.2 Gli insorgenti, nel loro memoriale del 24 febbraio 2021, avversano la predetta valutazione dell’autorità resistente circa la sua incompetenza. Soltanto dopo la sentenza del 2017 del Tribunale essi avrebbero difatti scoperto l’esistenza dei mezzi di prova prodotti con la domanda del 24 luglio 2020 e solamente nel corso del 2019 i predetti avrebbero ricevuto la documentazione inerente la procedura penale. Poiché né la SEM né il Tribunale avrebbero materialmente esaminato tale documentazione, e non essendo i ricorrenti stati ascoltati da parte dell’autorità inferiore malgrado le loro svariate richieste, essendo ravvisabile una violazione del loro diritto di essere sentiti ex art. 29 Cost. da parte di quest’ultima autorità, la competenza del Tribunale non sarebbe data in casu. Per di più, il chiarimento circa le loro identità da parte della SEM, sarebbe tutt’ora lacunoso e scorretto, ed andrebbe pertanto risolto. 5. 5.1 Nel caso di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito, in cui la SEM considera che non sussista la sua competenza funzionale, la competenza decisionale dell’istanza di ricorso si riduce essenzialmente alla questione a sapere se l’istanza inferiore ha negato, a torto o a ragione, la sua competenza. La competenza funzionale comprende il quesito a sapere quale istanza, localmente ed in fatto è competente per la trattazione di un’impugnativa (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 14 segg. ad art. 7 PA e n. 14, pag. 174 ad art. 9 PA). In caso di accoglimento del gravame, questo Tribunale è così unicamente legittimato ad invitare l’autorità inferiore ad entrare nel merito. Non vi è invece spazio per una valutazione del merito della questione in questa sede (cfr. DTF 135 II 38 consid. 1.2, DTF 113 Ia 146 consid. 3c, DTF 109 Ib 246 consid. 4a; DTAF 2010/27 consid. 2.1.3; cfr. nello stesso senso anche le sentenze del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 2, D-6097/2019 del 28 gennaio 2020 consid. 5.1). 5.2 Tema del litigio (“Streitgegenstand”) dinanzi ad un’istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, pag. 298). In altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1). Quesiti giuridici che non sono stati esaminati da quest’ultima non possono invece, per motivi di competenza funzionale, essere evocati dinanzi alle autorità superiori (cfr. sentenza del Tribunale federale

D-833/2021 Pagina 8 2A.706/2006 del 1° marzo 2007, consid. 1.3 e riferimenti). Su questi presupposti, le conclusioni del ricorrente sono pertanto limitate dalle questioni decise nel dispositivo della decisione contestata, che definisce l’oggetto della controversia ("Anfechtungsgegenstand"; cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1). Ciò che non vi è incluso, segnatamente le questioni attinenti al merito in presenza di una non entrata nel merito, non dà invece luogo a conclusioni ricevibili (cfr. DTF 135 II 38 consid. 1.2 e DTF 125 V 413 consid. 1). 5.3 In questo senso, le argomentazioni finalizzate al chiarimento e stabilimento da parte della SEM delle loro identità, come pure della documentazione prodotta a tale scopo (cfr. le copie del contratto di matrimonio del [...], delle loro carte d’identità, dei loro passaporti iracheni e dei permessi svizzeri per stranieri F), laddove indirizzate a questo Tribunale (cfr. p.to 4, pag. 6 dell’istanza del 24 febbraio 2021), risultano irricevibili. 6. 6.1 Gli insorgenti ritengono che la SEM sarebbe dovuta entrare nel merito della loro domanda del 24 luglio 2020. 6.2 Per determinare se l’autorità di prima istanza ha negato, a ragione, l’esistenza delle condizioni per entrare nel merito, occorre innanzitutto stabilire se la competenza per statuire spettava alla SEM o a questo Tribunale. In presenza di una sentenza materiale di secondo grado che conferma una decisione negativa di prima istanza in materia di asilo ed allontanamento, la questione della competenza funzionale per rivalutare la situazione dell’interessato che si prevale di nuovi fatti o mezzi di prova va apprezzata in funzione dell’istituto procedurale a cui va fatto capo. Decisiva è così la questione a sapere se tali elementi fossero da sottoporre alla SEM nell’ambito di una nuova domanda d’asilo o di una domanda di riesame, rispettivamente da presentare al Tribunale secondo i disposti applicabili in materia di revisione. 6.3 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rinvio degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d’asilo dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5–4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò

D-833/2021 Pagina 9 è il caso quando l’interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3). La LAsi, con l’art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come “domande multiple” (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d’asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d’asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l’egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.2 con ulteriore riferimento citato). 6.4 Se invece, dopo l’emanazione della sentenza materiale di secondo grado, il richiedente viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi intesi a dimostrare fatti anteriori che non ha potuto addurre nella procedura ordinaria, siano essi riferibili ad aspetti riguardanti la qualità di rifugiato o l’allontanamento, egli sarà tenuto a depositare una domanda di revisione dinanzi al Tribunale. In applicazione dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF (applicabile su rinvio dell’art. 45 LTAF), il Tribunale, in sede di revisione non può però esaminare i fatti ed i mezzi di prova sorti posteriormente (dopo la conclusione della procedura ordinaria), di modo che, la possibilità di revisione si limita ai cosiddetti pseudo nova e meglio ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati, consid. 5.2.3; 2013/22 consid. 3-13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). 6.5 A questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; cfr. anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-4419/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 3.3). Attinente i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della

D-833/2021 Pagina 10 pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). 6.6 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali e cosiddetti veri nova. Allorquando infatti il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all’istituto del riesame, rivolgendosi all’autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; sentenza del Tribunale D-4419/2020 consid. 3.5 con ulteriori riferimenti ivi citati; cfr. anche art. 111b LAsi). 7. 7.1 Fatte queste doverose delimitazioni, si può ora stabilire se l’autorità inferiore non sia, a giusto titolo, entrata nel merito della richiesta degli interessati del 24 luglio 2020. 7.2 Giusta l’art. 7 cpv. 1 PA, l’autorità esamina d’ufficio la sua competenza. Come già sopra distinto, nel caso di una domanda di riesame o di nuova domanda d’asilo, la competenza per l’esame dei nuovi fatti o mezzi di prova appartiene all’autorità di prima istanza (art. 111b cpv. 1 e 111c cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 1 LAsi). Dal canto suo, il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. art. 121-128 LTF applicabili per analogia giusta l’art. 45 LTAF, riservati gli art. 46 e 47 LTAF; cfr. DTAF 2007/21, consid. 2.1 e 5.1 e relativi riferimenti). In presenza di mezzi di prova decisivi, intesi a dimostrare fatti anteriori e già esistenti al momento della procedura ricorsuale ordinaria, la competenza incombe dunque al Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-872/2020 consid. 5.3 con ulteriori riferimenti citati). 7.3 Nel caso in parola, la richiesta del 24 luglio 2020, si fondava sostanzialmente sulle copie di tre nuovi documenti, e meglio datati (...) rispettivamente (...), nonché di un documento di consultazione degli atti procedurali del (...) (cfr. mezzi di prova da n. 2 a n. 4 nella busta contenuta nell’incarto N [...]). I documenti in parola si riferiscono a dei motivi d’asilo già ampiamente valutati da questo Tribunale nella sua sentenza D- 3240/2017, ovvero circa la verosimiglianza delle dichiarazioni in relazione alle ricerche che avrebbero svolto nei confronti di A._______ le autorità a

D-833/2021 Pagina 11 causa delle asserite attività di trasporto di merce per il PKK (cfr. consid. 10). Per quanto attiene i due documenti del (...) e dell’(...), gli stessi sono antecedenti alla succitata sentenza del 25 settembre 2017, ma sarebbero stati ritrovati soltanto successivamente alla medesima, nel 2020, grazie all’aiuto di un legale (K._______), che avrebbe potuto procurarglieli, come affermato dagli insorgenti stessi. Anche in relazione alla rettifica delle loro identità, essi hanno prodotto della documentazione – parzialmente già prodotta anche nel corso della procedura ordinaria – precedente all’emissione della succitata sentenza, che però non verrà analizzata oltre, in quanto già ritenuta dal Tribunale irricevibile (cfr. supra consid. 5.3). A fronte di ciò, risulta pertanto pacifico che si trattasse di pseudo nova, da sottoporre al Tribunale nell’ambito di un’istanza di revisione. Per quanto concerne invece il mezzo di prova datato (...), lo stesso risulta essere posteriore alla sentenza del Tribunale del 25 settembre 2017, e quindi sarebbe irricevibile per via di revisione da parte del Tribunale, ed il suo esame spetterebbe alla SEM nel quadro di un riesame. Riguardo tale evenienza, alla luce anche di quanto verrà indicato dappresso, il Tribunale rinuncia tuttavia alla trasmissione alla SEM della domanda del ricorrente, per la trattazione nell’ambito di un riesame di tale documento (cfr. in analogia alla DTAF 2013/22 consid. 3-13). 7.4 Alla luce di quanto sopra, l’esame dei mezzi di prova – ad esclusione del documento datato (...) – spetta quindi a questo Tribunale, che esaminerà l’effettivo adempimento delle restrittive condizioni per ammettere l’istanza di revisione del 24 febbraio 2021 di seguito (cfr. infra consid. 10 segg.). 7.5 La tesi esposta nel gravame dagli insorgenti, che essi avrebbero scoperto i mezzi di prova già nel 2019 e che quindi con la richiesta del 24 luglio 2020 il termine di 90 giorni per una domanda di revisione sarebbe stato superato, ciò che ne risulterebbe una ragione d’incompetenza della precitata domanda da parte della SEM, non può essere in alcun modo seguita. Invero, con tale argomentazione, appare manifesto che i ricorrenti vogliano in realtà prevalersi dell’istituto giuridico del riesame, per ovviare a delle loro mancanze procedurali e sostanziali – anche con riferimento alle pregresse procedure di cui ai ruoli D-2338/2019 e D-3523/2019 – e provare la loro qualità di rifugiato, che però tale istituto non intende all’evidenza proteggere. Maggiormente lampante di questo procedere degli insorgenti, che risulta al limite dell’abuso di diritto (cfr. per la nozione dell’abuso di diritto la sentenza del Tribunale federale 2C.444/2009 del 21 gennaio 2010; cfr. anche DTF 128 II 97 consid. 4, 127 II 49 consid. 5a e 121 II 97 consid. 4 con ulteriori riferimenti citati), è il

D-833/2021 Pagina 12 loro argomento esposto nel gravame che la SEM avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti, in quanto non avrebbe esaminato materialmente i mezzi di prova da loro prodotti. Ora, gli stessi ricorrenti allegano nel loro scritto del 24 luglio 2020 (cfr. p.to II/3, pag. 6), che A._______ sarebbe stato a conoscenza sia della procedura penale aperta nei suoi confronti nel (...) che dei mezzi di prova prodotti con la domanda del 24 luglio 2020, già nella procedura ordinaria. Tuttavia, a differenza di quanto da loro sostenuto nel predetto scritto, essi non hanno mai addotto nella procedura di merito terminata con la sentenza del Tribunale D-3240/2017 né che sarebbe stata aperta una procedura penale nei confronti di A._______, né che fossero a conoscenza di documentazione relativa alla stessa. Tutt’altro, essi non hanno mai accennato ad una procedura penale che sarebbe effettivamente stata intentata contro il predetto da parte delle autorità irachene, riferendo peraltro di non essere a disposizione di ulteriore documentazione che avrebbero voluto presentare, ed addirittura l’insorgente ha narrato che le autorità non lo avrebbero più ricercato presso la sua famiglia in Iraq dopo il suo espatrio (cfr. verbale 3, D4 segg., pag. 2; D39, pag. 4 e D48 segg., pag. 5 segg; verbale 4, D3, pag. 2; D42 segg., pag. 5 e D153 segg., pag. 13 seg.). Neppure nel ricorso dell’8 giugno 2017, ove gli interessati sono stati assistiti da un legale – ciò che smentisce pure i loro argomenti in relazione al fatto che non avrebbero conosciuto la lingua ed il sistema giuridico svizzero come pure non avrebbero saputo quale documentazione presentare per tentare di scusare il loro ritardo nella produzione dei mezzi di prova (cfr. p.to II/3, pag. 6 dello scritto del 24 luglio 2020) – si trova traccia di motivazioni che andrebbero in tal senso. Pertanto, la censura inerente la violazione del diritto di essere sentito disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3), e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., appare essere meramente pretestuosa ed alfine di ovviare alle loro mancanze procedurali nel corso della procedura ordinaria; ma non è atta in alcun modo a rimettere in discussione le condizioni per la non entrata nel merito. Tale censura, anche se proposta in modo differente, era peraltro stata già ampiamente trattata e respinta dal Tribunale nell’ambito della sentenza di merito D-3240/2017 (cfr. consid. 4-6) e pertanto non configura un motivo di riesame ai sensi della giurisprudenza succitata. La procedura penale a carico dell’insorgente, che gli interessati si sono prodigati ad illustrare producendo della documentazione a supporto, non costituisce quindi fatto nuovo, ma configura semmai una richiesta di rivalutazione giuridica di fatti già analizzati nel procedimento ordinario; rivalutazione che l’istituto del riesame non consente.

D-833/2021 Pagina 13 8. A fronte di tali considerazioni, l’autorità di prime cure ha quindi, a giusto titolo, ritenuto di essere incompetente funzionalmente per la trattazione di tali allegazioni – ad esclusione del documento datato (...) come sopra visto – nell’ambito di una domanda di riesame ed ha constatato che la sua decisione del 12 maggio 2017 è passata in giudicato ed è esecutiva. Per il che, nella misura della sua ricevibilità, riguardo tale punto in questione il gravame del 24 febbraio 2021 (di cui alle conclusioni esposte ai punti 1 e 2), è respinto. 9. Circa tale questione, la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. II. Sull’istanza di revisione di cui agli scritti del 24 luglio 2020 rispettivamente del 24 febbraio 2021 degli istanti 10. 10.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 10.2 Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 10.3 Ai sensi dell’art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l’art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso.

D-833/2021 Pagina 14 10.4 Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. 10.5 Nel caso in parola, gli istanti, con la produzione di mezzi di prova, intendono dimostrare la persecuzione pregressa il loro espatrio di A._______ da parte delle autorità del suo Paese d’origine a causa dell’aiuto che egli avrebbe prestato al gruppo PKK ed i pregiudizi che egli subirebbe nel caso di un suo rientro nel Paese d’origine a causa delle sentenze (sub mezzo di prova n. 3 nell’incarto N [...]) e del mandato d’arresto (sub mezzo di prova n. 4 nell’incarto N [...]) che sarebbero stati emessi nei suoi confronti. Visto quanto anche già sopra considerato, gli istanti sollevano quindi, con la nuova produzione di documentazione, l’erroneità della sentenza di merito D-3240/2017 del 25 settembre 2017. 10.6 Nel senso sopra indicato, gli istanti risultano quindi essere particolarmente toccati dalla sentenza del 25 settembre 2017 e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa. Pertanto essi risultano legittimati alla presentazione di un’istanza di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA in analogia). 10.7 Inoltre, per i motivi seguenti, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell’art. 127 LTF. 11. 11.1 In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario, è soggetto ad essere esercitato solo a severe condizioni e non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Il Tribunale, si investe difatti di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF è invocato. In altri termini, l’istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esista effettivamente, non attiene all’esame della ricevibilità dell’istanza ma al merito (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.24/2019 consid. 3, 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). Inoltre, in virtù dell’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull’art. 123 cpv. 2 LTF dev’essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (cfr. sentenze del Tribunale E-220/2021 del 4 marzo 2021 consid. 3; D-5036/2018 del 22 febbraio 2021 consid. 2.3-2.5).

D-833/2021 Pagina 15 11.2 Nella fattispecie, gli istanti, prevalendosi di nuovi mezzi di prova per supportare le loro allegazioni esposte nella procedura ordinaria, adempiono il motivo di revisione di cui all’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. L’istanza di revisione, formata dagli scritti del 24 luglio 2020 rispettivamente del 24 febbraio 2021 – che verranno trattati dal Tribunale come fra loro complementari – risulta quindi essere sufficientemente motivata secondo quanto sopra considerato (cfr. consid. 11.1). In tal senso, v’è da respingere la conclusione eventuale esposta nella richiesta del 24 febbraio 2021 degli insorgenti, a che sia loro concesso un termine per il miglioramento dell’istanza di revisione (cfr. p.to 3 delle conclusioni). 11.3 Al contrario, il termine di 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione ex art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, non appare essere adempiuto. Invero, nei due memoriali del 24 luglio 2020 rispettivamente del 24 febbraio 2021, non soltanto non viene indicato chiaramente quando gli istanti sarebbero venuti a conoscenza di tali mezzi di prova, ma altresì le loro allegazioni in merito risultano essere contraddittorie. Se difatti nello scritto del 24 luglio 2020, essi dichiarano che sia i fatti che i mezzi di prova addotti sarebbero stati da loro conosciuti nelle procedure pregresse, ma che sarebbe stata difficile la loro produzione sia per motivi di lingua che di mancanza di conoscenze giuridiche, nonché per le difficoltà tecniche di procurarsi tali mezzi di prova (cfr. p.to II.3, pag. 6); nonché che soltanto nel 2020 essi avrebbero potuto avere accesso alla documentazione, dando il mandato al presunto avvocato K._______ (cfr. p.to II/1, pag. 4). Tuttavia, nello scritto del 24 febbraio 2021, gli insorgenti smentiscono le pregresse affermazioni, allorché sostengono invece di essere venuti a conoscenza di tali mezzi di prova, nonché entrati in possesso dei medesimi, soltanto nel corso del 2019 (cfr. p.ti III.2.1, pag. 4 e III.2.3, pag. 5). Oltracciò, documentazione che possa provare quando gli istanti effettivamente avrebbero ricevuto i mezzi di prova introdotti con l’istanza, risulta essere totalmente assente agli atti. In tal senso, lo scritto del (...) (di cui al doc. 4 e mezzo di prova n. 2 nell’incarto N [...]), non soltanto non dà alcuna informazione in merito, ma addirittura dal suo contenuto, che nega di fatto l’accesso agli atti al succitato sedicente legale, aggiunge un ulteriore elemento fortemente discrepante con gli asserti degli istanti. Alla luce di tale missiva del (...), insorgono difatti ancora maggiori dubbi circa il momento in cui gli istanti sarebbero venuti a conoscenza dei succitati documenti, nonché di come effettivamente essi avrebbero potuto procurarseli. Tuttavia, tenuto conto dei considerandi che seguono, il quesito a sapere se il termine ex art. 124 cpv. 1 lett. d LTF è stato rispettato in casu, può rimanere aperto.

D-833/2021 Pagina 16 12. 12.1 Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47, 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 con riferimenti ivi citati). Attinente i mezzi di prova, oltre a quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 6.5), se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.23/2018, 1F.25/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3; DTAF 2013/31 consid. 2.1). Sono quindi escluse anche le circostanze delle quali l’istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale E-2020/2021 consid. 4.1, D-5036/2018 consid. 3.1, D-4981/2019 dell’11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.3 e GICRA 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l’art. 5 LAsi). In tale evenienza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all’allontanamento del richiedente. Al contrario, non v’è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell’asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l’occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato). 12.2 Nella presente disamina, risulta in modo chiaro, come i mezzi di prova presentati con l’istanza e le allegazioni afferenti gli stessi, rientrino in quest’ultima evenienza, e non debbano quindi essere esaminati in questa

D-833/2021 Pagina 17 sede alla luce della giurisprudenza succitata. Non risulta difatti in alcun modo chiaro, dai memoriali del 24 luglio 2020 e del 24 febbraio 2021, come già sopra enucleato (cfr. supra consid. 11.3), quando effettivamente gli istanti avrebbero mandatato un avvocato iracheno per effettuare delle ricerche in merito alla situazione di A., né come il primo sarebbe venuto in possesso della documentazione sub doc. 5 e doc. 6. Neppure è dato a sapere quando i mezzi di prova sarebbero giunti agli istanti. Inoltre i documenti precitati, risultano essere delle mere copie, quindi assumono soltanto un grado probatorio ridotto, in quanto risultano essere facilmente falsificabili ed acquistabili. Per il resto non è dato comprendere il motivo per il quale gli istanti abbiano prodotto tali mezzi di prova soltanto nella presente procedura straordinaria, allorquando le stesse con le correlate asserzioni, sarebbero potute e dovute essere invocate già nell’ambito della procedura ordinaria. Invero, come dagli stessi insorgenti sostenuto, essi ne sarebbero venuti a conoscenza già nelle precedenti procedure e malgrado l’autorità inferiore abbia più volte richiesto agli stessi se volessero produrre ulteriori prove o avessero altri motivi da far valere, essi non ne hanno mai fatto menzione. Addirittura, come già sopra motivato, A. ha negato che vi fossero delle ricerche da parte delle autorità del suo Paese d’origine presso il suo domicilio familiare dopo il loro espatrio, allorché invece non solo appare dalla documentazione presentata che una supposta procedura penale contro di lui sarebbe stata intentata almeno subito dopo il suo espatrio, ma anche che il presunto legale dell’interessato, l’avrebbe seguito da subito ed almeno da inizio dell’anno (...). Le allegazioni degli interessati (cfr. p.to II/3, pag. 6 dello scritto del 24 luglio 2020) per scusare il loro ritardo nella produzione di tali mezzi di prova, non risultano in alcun modo esplicativi dello stesso. Ciò in quanto, non soltanto essi erano a conoscenza dei medesimi secondo quanto da loro stessi narrato, e non hanno comunque reso edotta l’autorità inferiore – o al più tardi con il ricorso – nel corso della procedura ordinaria in merito agli stessi; bensì, essi erano pure patrocinati da un legale durante la procedura ricorsuale. Le motivazioni addotte in tale contesto, risultano pertanto meramente pretestuose e non sono in alcun modo atte a chiarire il motivo per il quale gli istanti non avrebbero potuto produrre in precedenza tale documentazione. In conclusione, tutti questi elementi, instillano nel Tribunale dei dubbi fondati circa l’autenticità dei medesimi documenti prodotti dagli interessati. 12.3 Visto tutto quanto sopra, la documentazione prodotta e le allegazioni afferenti alla stessa, non risultano essere in grado di provare la verosimiglianza degli asserti degli istanti ritenuti inverosimili dal Tribunale nella sentenza D-3240/2017. Tali mezzi di prova non sono quindi da

D-833/2021 Pagina 18 qualificare come concludenti (ovvero mezzi di prova che avrebbero condotto il giudice a decidere diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale; cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati), ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. 13. Di conseguenza, dal momento che i nuovi motivi rispettivamente mezzi di prova, ammissibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l’istanza di revisione della sentenza D-3240/2017 del 25 settembre 2017, va quindi respinta nella misura della sua ricevibilità. 14. Visto l’esito della procedura (sia inerente il ricorso avverso la decisione di non entrata nel merito della SEM del 16 febbraio 2021, che in relazione all’istanza di revisione avverso la sentenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017), le spese processuali di CHF 1'500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli istanti (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dai medesimi il 30 marzo 2021.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-833/2021 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso del 24 febbraio 2021 avverso la decisione della SEM del 16 febbraio 2021 è respinto. 2. Per quanto ricevibile, l’istanza di revisione, di cui agli scritti del 24 luglio 2020 e 24 febbraio 2021, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dei ricorrenti (rispettivamente istanti), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 marzo 2021. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti (rispettivamente istanti), alla SEM e all’autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari

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