B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4949/2020
S e n t e n z a d e l 3 1 g e n n a i o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Yanick Felley, cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 4 settembre 2020 / N (...).
D-4949/2020 Pagina 2
Fatti: A. Il 31 agosto 2017, A., cittadino iraniano, ha depositato in Svizzera una domanda d’asilo. Sentito sui motivi d’asilo, egli ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di traversie intercorse con le autorità iraniane in ragione del suo aspetto da satanista. B. Con decisione del 13 settembre 2018, la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione del provvedimento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Adito con ricorso, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) ha confermato la decisione dell’autorità di prima istanza con sentenza del 17 aprile 2020 di cui al ruolo D-5903/2018. D. Il 25 agosto 2020, A. ha presentato alla SEM uno scritto intitolato “Domanda di riesame ex art. 111b LAsi con richiesta di effetto sospensivo dell’allontanamento e con richiesta di gratuito patrocinio”, sulla scorta di un nuovo mezzo di prova consistente in una missiva del 6 agosto 2020 – rice- vuta, a suo dire, il 20 agosto 2020 – e per mezzo della quale i genitori dell’interessato avrebbero disconosciuto quest’ultimo, finanche indirizzan- dogli intimidazioni per il caso in cui facesse ritorno. E. L’autorità inferiore, con decisione del 4 settembre 2020, notificata il 7 set- tembre 2020 (cfr. avviso di ricevimento), ha respinto la domanda di riesame confermando lo status quo. F. Il 6 ottobre 2020 (data d’entrata: 7 ottobre 2020), l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale anche avverso tale decisione. Con la sua impugnativa, egli ha postulato in via cautelare la concessione dell’effetto sospensivo. Nel merito il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione della SEM del 4 settembre 2020 e ha domandato di essere ammesso provvisoriamente
D-4949/2020 Pagina 3 in Svizzera per causa d’inesigibilità e di inammissibilità dell’allontana- mento. Il medesimo ha inoltre concluso alla concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese e delle tasse di giustizia, oltreché alla nomina dell’avv. Iglio Rezzonico quale gra- tuita patrocinatrice, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. A sostegno delle proprie allegazioni, l’insorgente ha in particolare accluso al gravame un articolo intitolato “Apostasia e Legge Islamica”, estratto dal sito web www.crprotezioneinternazionale.wordpress.com. G. Il 7 ottobre 2020 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.
D-4949/2020 Pagina 4 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmit- tel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legisla- zione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicem- bre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). 4.2 Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di princi- pio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata ema- nata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173) o una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER RE- BER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). Diversamente dalla “domanda di riconsidera- zione qualificata” in materia d'asilo la “domanda di adattamento” può ver- tere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che se il richiedente invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo egli dovrà depositare una nuova domanda d'asilo (do- manda multipla; cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2). La trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in pre- senza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima,
D-4949/2020 Pagina 5 giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 4.3 Secondo la giurisprudenza e la dottrina in materia di revisione (appli- cabile anche in materia di riesame), i fatti e le prove nuovi ai sensi dell’art. 66 PA, possono comportare la revisione (o in casu il riesame) solo se sono importanti e decisivi. In altri termini, i fatti devono essere rilevanti e di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione conte- stata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Dal canto loro, i mezzi di prova devono servire a com- provare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere pro- vati, a discapito del richiedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura prin- cipale (cfr. DTF 144 V 245, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 con riferimenti citati; cfr. anche KARIN SHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 a ed. 2016, ad art. 66 PA, n. 26, pag. 1357 e riferimenti citati; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, pag. 1421 seg. e riferimenti citati). Inoltre, da una domanda di riesame risultano esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 con- sid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni ammi- nistrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). Occor- rerà quindi escludere il riesame di una decisione di prima istanza entrata in forza di cosa giudicata, allorché tende ad ottenere un nuovo apprezza- mento di fatti già conosciuti in procedura ordinaria o quando il richiedente lo sollecita fondandosi su dei fatti o dei mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere invocati nella procedura ordinaria (art. 66 cpv. 3 PA). 4.4 La domanda di riesame, debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). 5. Con la propria istanza di riesame, il richiedente ha asserito di aver ricevuto
D-4949/2020 Pagina 6 – in data 20 agosto 2020 – una missiva datata 6 agosto 2020, con la quale i genitori lo avrebbero disconosciuto, finanche formulando delle intimida- zioni nei suoi confronti per il caso in cui facesse ritorno. Siffatto documento osterebbe pertanto all’esecuzione dell’allontanamento, ritenuto ch’egli non potrebbe appoggiarsi su di una rete famigliare e sociale, condizione a suo dire indispensabile per considerare esigibile un rinvio nel Paese di prove- nienza (cfr. domanda di riesame, pag. 4, punto 7). A ciò, si aggiungerebbe il fatto che l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Iran sarebbe inammis- sibile. In ragione della sua vicinanza al satanismo, percepita quale espres- sione di dissenso verso il regime di Teheran, l’insorgente rischierebbe in effetti di subire persecuzioni contrarie all’art. 3 CEDU sia per mano delle autorità così come da parte della sua famiglia (cfr. domanda di riesame, pag. 4, punto 8). 6. 6.1 Nella sindacata decisione, l’autorità inferiore, dopo aver definito la suc- citata richiesta quale domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi, ha rilevato che dal nuovo mezzo di prova – ed in particolare dai provvedimenti adottati dai genitori del richiedente − non emergerebbero elementi concreti che lascino pensare all’esistenza di un rischio di trattamento contrario all’art. 3 CEDU per il caso in cui l’interessato facesse ritorno in Iran. Viep- più, la SEM ha ritenuto che nemmeno le vaghe punizioni paventate dai genitori muterebbero tale valutazione, tanto più alla luce del fatto che – benché già confrontati con il suo allontanamento dall’Islam – in passato i medesimi non hanno mai proceduto in tal senso. Del resto, con la domanda di riesame l’istante si limiterebbe a ventilare un’ipotesi, avendo egli de- scritto come “verosimili” le eventuali persecuzioni che subirebbe in patria. Infine, per quanto concerne l’appartenenza al satanismo, A._______ non avrebbe addotto nuovi elementi, cosicché, sul punto si giustificherebbe di rinviare alle considerazioni esposte dal Tribunale con la sentenza del 17 aprile 2020. 6.2 Con il gravame, l’insorgente avversa tali valutazioni. Innanzitutto, egli è dell’opinione che un rimpatrio in Iran lo esporrebbe a persecuzioni per- petrate dalla sua famiglia. Difatti, non andrebbe disatteso che secondo la Sharia l’abbandono della fede islamica sarebbe passibile di morte, san- zione che sarebbe persino eseguibile dalla famiglia dell’apostata (cfr. me- moriale ricorsuale, pag. 3-4, punto 5). D’altra parte, con l’entrata in vigore del nuovo codice penale iraniano la pena capitale sarebbe ora obbligatoria sia nei confronti dell’apostasia così come in caso di altri comportamenti tipici del satanismo, quali, a titolo esemplificativo, la bestemmia, la blasfe- mia e il consumo recidivo di alcolici (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4,
D-4949/2020 Pagina 7 punto 6). Nel prosieguo dell’impugnativa e ad ulteriore comprova dell’as- serita inammissibilità, il richiedente rileva vieppiù – richiamando, a soste- gno della sua argomentazione, alcuni articoli estratti da siti web – che l’ascolto e la produzione di musica metal costituirebbe un reato, come com- provato dai recenti fatti di cronaca. In proposito, vi sarebbe oltretutto da evidenziare che proprio in uno di questi casi, i componenti di un complesso, dopo essere stati condannati a lunghe pene detentive in Iran, avrebbero ottenuto asilo in Norvegia, ragion per cui l’interessato lamenta esplicita- mente una disparità di trattamento (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 7). Infine, qualora facesse ritorno in patria, egli non potrebbe avvalersi del so- stegno di una rete famigliare, ritenuto che quest’ultima sarebbe piuttosto intenzionata ad infliggergli una punizione. In sunto, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe quindi inammissibile e inesigibile. 7. 7.1 Tema di litigio (“Streitgegenstand”) dinanzi ad un’istanza superiore pos- sono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrech- tspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, pag. 298). In altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1). Quesiti giu- ridici che non sono stati esaminati da quest’ultima non possono invece, per motivi di competenza funzionale, essere evocati dinanzi alle autorità supe- riori (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.706/2006 del 1° marzo 2007, consid. 1.3 e riferimenti). Su questi presupposti, le conclusioni del ricor- rente sono pertanto limitate dalle questioni decise nel dispositivo della de- cisione contestata, che definisce l’oggetto della controversia ("An- fechtungsgegenstand"; cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1). Ciò che non vi è incluso, segnatamente le questioni attinenti al merito in presenza di una non entrata nel merito, non dà invece luogo a conclusioni ricevibili (cfr. DTF 135 II 38 consid. 1.2 e DTF 125 V 413 consid. 1). 7.2 All’occorrenza, con la sua istanza del 25 agosto 2020, A._______ si è limitato a chiedere il riesame della decisione della SEM del 13 settembre 2018 quanto all’esecuzione dell’allontanamento e alla conseguente am- missione provvisoria in Svizzera (“domanda di adattamento”). L’autorità in- feriore si è così pronunciata unicamente in merito a tale aspetto, di modo
D-4949/2020 Pagina 8 che l’oggetto del litigio di cui al corrente procedimento verte esclusiva- mente sull’esistenza di eventuali motivi ostativi all’esecuzione dell’allonta- namento, rispettivamente sull’eventuale concessione dell’ammissione provvisoria. 8. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am- missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosi- mile l’esistenza di un ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2 e riferimento ivi citato). 9. 9.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 9.2 Nel caso concreto, è anzitutto doveroso osservare che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) nella misura in cui egli non chiede un riesame del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo. 9.3 È ora d’uopo determinare se, come ritenuto dall’insorgente, l’esecu- zione dell’allontanamento sia incompatibile con l’art. 3 CEDU.
D-4949/2020 Pagina 9 Al riguardo, come detto (cfr. supra consid. 9.1) va rammentato che anche se il divieto di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degradanti, si ap- plica indipendentemente dal riconoscimento della qualità di rifugiato, ciò non significa ancora che un rimpatrio o un’estradizione sarebbero vietati solo a causa della constatazione di violazioni dell’art. 3 CEDU nel Paese interessato; una semplice possibilità di maltrattamenti non è sufficiente. Al contrario, la persona che invoca questa disposizione deve dimostrare l’esi- stenza di un rischio reale, concreto e grave di essere vittima di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degradanti qualora facesse ritorno nel suo Paese. Ne discende che, a difetto di indizi che rendano altamente probabile il rischio di essere presi di mira personalmente – e non solo in modo fortuito – da misure incompatibili con la disposizione di legge in parola, non è suf- ficiente addurre una situazione di guerra, di guerra civile, di gravi disordini interni o di gravi tensioni accompagnate da violazioni dei diritti dell’uomo, per avvalersi dell’art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2014/28 consid. 11 e, fra le tante, recentemente sentenza del Tribunale E-3607/2020 del 15 novembre 2021 consid. 6.4). 9.4 Ferme tali doverose premesse, le argomentazioni ricorsuali vanno re- cisamente respinte. In primo luogo, come giustamente rilevato dalla SEM – alla cui motivazione si rinvia – dalle tavole processuali, ed in particolare dalle vaghe minacce formulate dai genitori con lo scritto del 6 agosto 2020, non è possibile de- sumere l’esistenza di un reale rischio di persecuzioni personali (cfr. supra consid. 9.3). D’altro canto, sebbene non determinante nel caso in rasse- gna, il Tribunale non può esimersi dal condividere le perplessità dell’auto- rità inferiore in merito alla tempistica e al contenuto della missiva, inoltrata dai genitori a distanza di numerosi anni dall’espatrio del richiedente. Per il resto, il Tribunale osserva che nell’ambito della disamina di cui alla sen- tenza emessa il 17 aprile 2020 sotto i ruoli D-5903/2018, l’allegazione con- cernente l’asserito timore di essere vittima di atti repressivi perpetrati per mano delle autorità iraniane è già stata vagliata sia sotto l’aspetto di un’eventuale concessione dell’asilo (cfr. consid. 7.4-7.6) che in relazione all’art. 3 CEDU (cfr. consid. 10.3). Pertanto, poste le considerazioni ivi enu- cleate ed indipendentemente da un’ipotetica segnalazione alle autorità ira- niane, non v’è motivo di credere che il regime di Teheran sia interessato alla persecuzione del ricorrente (cfr. sentenza D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.5). Invero, con tali allegazioni il ricorrente parrebbe voler ottenere un nuovo apprezzamento di fatti noti ed esaminati nel corso della procedura ordinaria, ciò che risulta essere escluso in materia di riesame (cfr. supra consid. 4.3).
D-4949/2020 Pagina 10 Perdipiù, giova rilevare che alla luce della costante giurisprudenza sul tema e conto tenuto delle ponderazioni esposte dal Tribunale nella sentenza del 17 aprile 2020 (cfr. sentenza D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4- 7.5), quanto precede non sarebbe inficiato nemmeno qualora in Iran fosse effettivamente entrato in vigore un nuovo codice penale. Da ultimo, non è inopportuno evidenziare che i fatti di cronaca richiamati con l’impugnativa non soccorrono le allegazioni del ricorrente nella misura in cui concernono fattispecie indipendenti da quella in rassegna. 9.5 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile. 10. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ov- vero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pe- ricolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di to- tale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le dif- ficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una re- gione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se conto tenuto della sua situazione personale, l’insorgente conclude a giusta ra- gione o meno al carattere inesigibile dell’esecuzione dell’allontanamento.
D-4949/2020 Pagina 11 10.2 Nella fattispecie, come detto, egli adduce di essere stato discono- sciuto dalla famiglia e di non poter quindi beneficiare del sostegno di una rete famigliare per il caso in cui facesse ritorno in Iran. In proposito, v’è da rammentare che il senso della necessità quanto all’esi- stenza di una rete socio-famigliare è inteso a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’im- possibilità di provvedere al proprio sostentamento. Su tale presupposto, quandanche veritiera, l’evenienza eccepita dall’insorgente è in casu inin- fluente ai fini dell’esigibilità dell’allontanamento. Difatti, dall’esaustiva pon- derazione effettuata dal Tribunale – alla quale si rinvia integralmente onde evitare inutili ripetizioni (cfr. consid. 10.4) – appare già sufficientemente chiaro che anche in assenza di supporto da parte dei famigliari, la situa- zione personale del ricorrente sia sufficientemente strutturata da prevenire il rischio di essere confrontato con tale scenario qualora facesse ritorno in Iran. D’altro canto, è doveroso osservare ch’egli potrà se del caso benefi- ciare di un aiuto al ritorno ex art. 93 LAsi. 10.3 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 11. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), aspetto peraltro nemmeno censurato dal ricorrente. L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile. 12. Di conseguenza, la decisione della SEM del 4 settembre 2020 va dunque confermata ed il ricorso respinto. 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 14. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 7 ottobre 2020 decadono
D-4949/2020 Pagina 12 con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di conces- sione dell’effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto. 16. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 15, la domanda ten- dente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presu- mibili spese processuali, risulta senza oggetto. 17. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta. Pertanto, non essendo adempiuta una delle condizioni necessarie per l’ot- tenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, anche tale richiesta va disattesa. 18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’500.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), 19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4949/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito è re- spinta. 3. Le spese processuali di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: