B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-3224/2021
S e n t e n z a d e l 1° d i c e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Davide Borgni, (...), istante,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Revisione; Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5870/2019 del 2 giugno 2021 / N (...).
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Fatti: A. A., cittadino iraniano, ha depositato una domanda d'asilo in Sviz- zera il 28 marzo 2019. B. Con decisione dell'8 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera ed ha considerato l'esecuzione della misura siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. La sopracitata decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), nel frattempo adito su ricorso il 7 novem- bre 2019, con sentenza D-5870/2019 emessa il 2 giugno 2021. D. Il 14 luglio 2021(cfr. timbro postale; data d'entrata 15 luglio 2021) l'interes- sato ha indirizzato al Tribunale una domanda di revisione della precitata sentenza chiedendo anzitutto la sospensione in via supercautelare e cau- telare dell'esecuzione dell'allontanamento; e nel merito, l'annullamento della sentenza e la ripresa della procedura da parte del Tribunale. In detto contesto egli ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo. E. Il 15 luglio 2021 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento. F. Con scritto del 29 luglio 2021 l'istante ha introdotto un complemento all'i- stanza di revisione e trasmesso una lettera del medesimo giorno redatta dall’associazione (...) di B.. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 agosto 2021, non ha sospeso l'esecuzione della sentenza del 2 giugno 2021 ed ha revocato le misure
D-3224/2021 Pagina 3 supercautelari del 15 luglio 2021. Altresì, ha respinto la domanda di assi- stenza giudiziaria ed ha invitato l'istante a versare, entro il 31 agosto 2021, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità dell'istanza di revisione in caso d'inos- servanza. H. L'istante ha tempestivamente versato il suddetto anticipo il 31 agosto 2021. Con scritto del 3 settembre 2021, egli ha trasmesso al Tribunale copia della ricevuta di pagamento dell'anticipo. I. L'istante, con scritto del 12 ottobre 2021, ha trasmesso un ulteriore com- plemento all'istanza di revisione. J. In data 19 novembre 2021 egli ha informato il Tribunale in merito ad una convocazione per una valutazione specialistica (...) presso l'Ospedale (...) di C._______.
Diritto: 1. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze le quali sottostanno alle condizioni di cui agli art. 121–128 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110) per rinvio dell'art. 45 LTAF (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). Per il contenuto e la forma è invece applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda agli art. 52 e 53 PA. 1.3 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su ri- mando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). In tale contesto, la domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza definitiva del Tribunale. Se l'istanza viene
D-3224/2021 Pagina 4 accolta, la sentenza viene annullata e ne viene pronunciata una nuova (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, no. 5.36, pag. 348). 2. 2.1 La revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'es- sere esercitato solo a severe condizioni non consente di ridiscutere libera- mente una sentenza. Attraverso tale istituto non è possibile sollevare cen- sure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato. La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 2.2 I motivi di revisione, esaustivi, sono enunciati agli art. 121 – 123 LTF. Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, ovvero l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non è invece necessario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità (cfr., tra le tante, sentenza del Tribunale D-1921/2022 dell'11 ottobre 2022 con- sid. 2.1). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Ai sensi dell'art. 127 LTF si rinuncia ad ordinare uno scambio scritti o altre misure istruttorie. 4. 4.1 In virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. c LTF una domanda di revisione fondata su violazione di altre norme procedurali dev'essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza. 4.2 Nel caso in disamina la sentenza del 2 giugno 2021 è stata notificata il 16 giugno 2021 e dunque il termine di 30 giorni per chiedere la revisione, inoltrata con scritto del 15 luglio 2021, risulta rispettato. 5. Con istanza di revisione, l'interessato osserva anzitutto che la sentenza è stata emessa a distanza di 573 giorni dall'interposizione del ricorso e senza scambio scritti. In seguito, egli fonda la sua richiesta sulla violazione di norme procedurali, sull'emersione di nuovi fatti e mezzi di prova determi- nanti e sul rischio di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
D-3224/2021 Pagina 5 diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di esecuzione della sentenza. Per quanto riguarda le norme procedurali, a dire dell'istante, il Tribunale non avrebbe giudicato su tutte le conclusioni (art. 121 lett. c LTF). Segnatamente, non sarebbero state esaminate le censure ricorsuali rispetto alla violazione del diritto di essere sentito quanto alla valutazione di inverosimiglianza del litigio avve- nuto nel negozio di telefonia. Invero, l'interessato non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi su tali valutazioni. Il Tribunale non avrebbe nep- pure valutato le censure mosse contro la pretesa inverosimiglianza delle allegazioni relative alla gestione del telefonino. In seguito, da parte del Tri- bunale vi sarebbe stata una carenza a livello istruttorio in merito ai mezzi di prova trasmessi con scritto del 13 novembre 2021. La rilevanza degli stessi sarebbe, infatti, stata esclusa senza una lettura di dettaglio. In se- guito, l'istante ritiene che il Tribunale, per svista, non avrebbe tenuto conto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 121 lett. d LTF). In particolare, il giudizio relativo alla plausibilità del comportamento dell'istante nella gestione del suo apparecchio telefonico apparirebbe viziato da una svista nella lettura dei verbali. Dagli stessi infatti, non risulterebbe che le fotografie fossero immediatamente accessibili, poiché l'accesso alla scheda di memoria sa- rebbe stato possibile solo rimuovendola dal telefonino ed analizzandola su un supporto esterno. Inoltre, anche i considerandi sul punto della gelosia e del movente che avrebbe spinto M. ad inviare le foto al fratello dell'istante sarebbero condizionati da una svista. L'istante ritiene poi che la sentenza del Tribunale D-5870/2019 sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). In particolare, l'istante ri- chiama la sentenza del caso B. e C. contro Svizzera, n. 889/2019 e 43987/16, del 17 novembre 2020, dal quale risulterebbe che l'onere della discrezione riguardo all'orientamento sessuale non sarebbe compatibile con lo ius cogens. Egli richiama poi anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) la quale avrebbe dichiarato che "nel valutare una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente aspettarsi, al fine di evitare il ri- schio di persecuzione, che il richiedente asilo nasconda la sua omoses- sualità nel suo paese di origine o che eserciti un riservo nell'espressione del suo orientamento sessuale". L'esecuzione della sentenza del Tribunale oggetto della presente istanza rischierebbe dunque di violare l'art. 3 della CEDU poiché l'istante sarebbe a rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa del suo orientamento sessuale in caso di rientro in Iran. Invero, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che per l'istante aver dovuto nascondere la propria omosessualità non sarebbe stato fonte di una pres- sione psichica insopportabile. Per contro, sarebbe di palese evidenza che
D-3224/2021 Pagina 6 nascondere una caratteristica intrinseca di un individuo come l'orienta- mento sessuale provocherebbe una pressione psichica insopportabile. In- fine, per quanto concerne l'emersione di nuovi fatti e mezzi di prova deter- minanti ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'istante ritiene che nel caso di specie sarebbe necessario rilevare come il lungo periodo di tempo tra- scorso in Svizzera sarebbe stato una componente essenziale del suo per- corso identitario, avendo egli potuto cominciare a vivere con minor timore il proprio orientamento sessuale, per l'evidente diversità di contesto nella quale egli si sarebbe ritrovato a vivere. Inoltre, il 18 giugno 2021 avrebbero avuto luogo le elezioni presidenziali iraniane, le quali hanno visto l'afferma- zione plebiscitaria di Ebrahim Raisi, ultraconservatore ed esponente dell'Associazione dei Chierici Militanti. 6. 6.1 Innanzitutto, per quanto riguarda la premessa sullo svolgimento della procedura, in particolare il mancato scambio di scritti, e sui tempi della stessa, il Tribunale rileva che tali censure non rientrano in alcun motivo di revisione previsto dalla legge (cfr. art. 121 LTF e segg.). Altresì, ad ogni modo si osserva che conformemente all'art. 111a LAsi – disposizione pe- raltro citata al considerando 3 della sentenza del 2 giugno 2021 – il Tribu- nale può rinunciare allo scambio degli scritti. In seguito, per quanto ri- guarda la durata della procedura, da una parte si osserva che i termini di cui all'art. 109 cpv. 2 LAsi costituiscono dei termini d'ordine, mentre d'altra parte non risulta che l'istante abbia mai sollecitato o richiesto informazioni al Tribunale sullo stato della procedura. 6.2 6.2.1 È ora d'uopo necessario verificare se il motivo di revisione fondato sull'art. 121 lett. c LTF, ossia l'assenza di giudizio su singole conclusioni, sia fondato o meno. A dire dell'istante, la sentenza del 2 giugno 2021 non avrebbe analizzato in modo esaustivo le censure ricorsuali relative alla va- lutazione della verosimiglianza delle allegazioni ed in merito alla violazione del suo diritto di essere sentito. 6.2.2 Secondo l'art. 121 lett. c LTF, la revisione di una sentenza del Tribu- nale federale può essere domandata se esso non ha giudicato su singole conclusioni. Il Tribunale federale ha stabilito che non sono conclusioni nel senso dell'art. 121 cpv. 1 lett. c LTF i motivi di ricorso delle parti. In altre parole, l'eventuale mancata trattazione di una critica ricorsuale presentata in maniera processualmente conforme non è un motivo di revisione in quanto non costituisce una conclusione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF. Se una censura è conforme alle esigenze di motivazione previste dalla legge
D-3224/2021 Pagina 7 e il Tribunale federale sarebbe dovuto entrare nel merito della stessa, ma non lo fa, non è, dunque, possibile ripresentare la stessa tramite l'istituto della revisione. Nell'ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse tralasciare censure sollevate in maniera proceduralmente corretta, esso commette- rebbe semmai una violazione del diritto di essere sentito, che tuttavia non è un motivo di revisione. La motivazione di una richiesta di giudizio non è una conclusione nel senso previsto dalla LTF e nemmeno è un fatto costi- tutivo di revisione (cfr. sentenze del Tribunale federale 9F_15/2020 del 3 marzo 2021 consid. 3 e relativi riferimenti e 8F_18/2019 del 17 feb- braio 2020 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar zum BGG, 2018, nota marginale 8 ad art. 121 LTF). Non costituisce neppure un'omis- sione ai sensi della disposizione la mancata decisione di una doglianza o la mancata trattazione di tutti i motivi sollevati nel ricorso (cfr. PIERRE FER- RARI, Commentaire de la LTF, 2 a ed., 2014, n. 13 ad art. 121 LTF). Anche il Tribunale amministrativo federale ha avuto modo di esprimersi in merito all'art. 121 lett. c LTF ed ha precisato che una conclusione è considerata come non giudicata ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, quando può essere ammesso che il Tribunale non ha giudicato almeno implicitamente su tale conclusione (cfr. DTAF 2011/18 consid. 4). Anche nell'ambito di una moti- vazione sommaria, il Tribunale deve esaminare le censure sollevate nel ricorso ed indicare almeno brevemente perché ritiene che le obiezioni sol- levate non siano fondate (cfr. DTAF 2011/18 consid. 5.2). 6.2.3 Nel caso in disamina, l'istante facendo valere il mancato esame ri- spetto alla violazione del diritto di essere sentito quanto alla valutazione della verosimiglianza, così come la mancata valutazione rispetto alle cen- sure mosse contro la pretesa inverosimiglianza delle allegazioni e la ca- renza a livello istruttorio in merito ai mezzi di prova trasmessi con scritto del 13 novembre 2021, non fa in alcun modo valere un mancato giudizio su singole conclusioni, bensì, se del caso, la mancata decisione di motiva- zioni ricorsuali. Ai sensi di quanto esposto precedentemente (con- sid. 6.2.2), questi motivi non costituiscono palesemente un motivo di revi- sione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF. D'altra parte è necessario precisare che contrariamente a quanto ritenuto nell'istanza di revisione, il Tribunale si è espresso in merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentito per non essere stato, l’istante, con- frontato dall'autorità inferiore sulla pretesa inverosimiglianza del litigio av- venuto nel negozio del telefono. Invero, a questo proposito, il Tribunale ha rilevato nella sentenza del 2 giugno 2021 che "il fatto poi che tale discre- panza non sia stata rimarcata dal funzionario incaricato già durante l'audi- zione, non risulta in nessun modo lesiva del diritto di essere sentito del
D-3224/2021 Pagina 8 ricorrente come sollevato da costui nel gravame, avendo in merito potuto peraltro prendere compiutamente posizione nel suo ricorso" (cfr. sentenza D-5870/2019 consid. 7.4 pag. 12). L'istante ritiene che tale motivazione sia carente, tuttavia, come già rilevato in precedenza, le critiche alla valuta- zione della sentenza del Tribunale non costituiscono un motivo di revisione. Anche per ciò che è dell'inverosimiglianza in merito alla gestione del tele- fonino, il Tribunale si è espresso al termine del considerando 7.3 ed ha respinto la giustificazione addotta in corso di audizione e ribadita in sede ricorsuale, motivando la propria posizione. Anche in merito al mezzo di prova fornito con scritto del 13 novembre 2021 il Tribunale ha compiuta- mente preso posizione e motivato la propria decisione (cfr. sentenza D-5870/2019 consid. 7.5 pag. 13). 6.3 6.3.1 In seguito, l'istante fa riferimento al motivo di revisione di cui all'art. 121 lett. d LTF, in quanto il giudizio espresso dal Tribunale nella sen- tenza del 2 giugno 2021 relativo alla plausibilità del suo comportamento nella gestione del suo apparecchio telefonico sarebbe viziato da una svista nella lettura dei fatti determinanti. 6.3.2 L'art. 121 lett. d LTF prevede la possibilità di una revisione nel caso in cui il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risul- tano dagli atti. La svista ai sensi di questo articolo presuppone che il Tribu- nale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento ven- gono ignorati sia quando la loro portata è travisata. La svista deve in ogni caso riferirsi al contenuto stesso e alla sua percezione da parte del Tribu- nale e non alla sua valutazione giuridica. Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF occorre inoltre che, alla luce della sua importanza, il Tribunale fosse tenuto a considerare il fatto su cui è fondata la domanda di revisione (DTF 122 II 17 consid. 3, sentenza del Tribunale federale 8F_18/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 2.1 e DTAF 2020 I/1 consid. 5.2). Tale motivo di revisione non è pertanto dato né per lamentarsi di un ap- prezzamento (giuridico) asseritamente errato di uno scritto o per correg- gere altri presunti errori di diritto (erronea non entrata nel merito, violazione del diritto di essere sentito, ecc.) né per sanare eventuali omissioni del ri- corso (cfr. sentenza del Tribunale federale 5F_30/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.1 e relativo riferimento).
D-3224/2021 Pagina 9 6.3.3 Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie. Invero, malgrado il Tri- bunale abbia indicato in maniera non propriamente corretta che le fotogra- fie fossero conservate all'interno del telefonino, mentre lo erano sulla me- moria esterna conservata all'interno dell'apparecchio, e che erano imme- diatamente accessibili, tale affermazione non costituisce un errore grosso- lano, bensì un'imprecisione che non ha pregiudicato il giudizio sulla vero- simiglianza. Invero, il Tribunale ha ritenuto poco credibile e logico il com- portamento del ricorrente, che per sua ammissione ha dichiarato che la memoria stessa non fosse securizzata e dunque di facile accesso per chiunque fosse entrato in possesso del telefono. Infatti, il Tribunale ha rile- vato che "La giustificazione addotta [...] cioè che il sistema di sicurezza più efficace, sarebbe stato quello di tenere sempre con sé il cellulare e le foto- grafie, non può essere seguita. Risulta difatti essere evidente che non è così, essendo sufficiente perdere il cellulare, farsi derubare o subire una perquisizione, perché le fotografie possano cadere in mano a terzi" (cfr. sentenza D-5870/2019 consid. 7.3 pag. 11). Tale punto non è neppure stato contestato dall'istante con la domanda di revisione. Ciò che egli non condivide è, nuovamente, la valutazione fatta dal Tribunale volendo bene- ficiare di una nuova interpretazione dei medesimi fatti. 6.4 In seguito, neppure fondati a giustificare la revisione della sentenza del 2 giugno 2021 appaiono i motivi legati alla giurisprudenza della Corte EDU e della CGUE, in particolare in merito al fatto che l'onere della discrezione in merito al proprio orientamento sessuale costituirebbe una pressione psi- chica insopportabile e sarebbe contrario all'art. 3 CEDU. Invero, tali argo- menti erano già stati addotti dall'istante nel corso della procedura prece- dente. Di conseguenza, egli sta chiedendo un nuovo appezzamento di fatti già noti – la sua omosessualità – poiché non condivide la valutazione ef- fettuata dal Tribunale nella sentenza di cui chiede la revisione. Tuttavia, come già rilevato in precedenza, la revisione non permette di beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Niggli/Ueber- sax/Wiprächtiger/Kneubühler [ed.], Bundesgerichtsgesetz, 3 a ed. 2018, n. 7 ad art. 123 LTF. 6.5 6.5.1 Infine, l'istante fa riferimento al motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF secondo il quale la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rile- vanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel proce- dimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza
D-3224/2021 Pagina 10 (DTF 134 III 45 consid. 2.1; 134 IV 48 consid. 1.2 e riferimenti). La possi- bilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova o meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3‒13; sentenza del Tribunale federale 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). 6.5.2 L'istante fa valere come il lungo periodo trascorso in Svizzera sia stato una componente essenziale del suo percorso identitario. Tuttavia tale motivo non adempie alle condizioni sopra elencate, non rientrando nella definizione di fatto nuovo ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF dal mo- mento che sarebbe potuto essere invocato nel corso della procedura ordi- naria. 6.5.3 Lo stesso dicasi delle elezioni presidenziali del 18 giugno 2021 e della lettera redatta dall’associazione (...) di B._______ e datata 29 lu- glio 2021. Essendo entrambi posteriori alla sentenza del Tribunale, non possono essere invocati quali motivi di revisione. 7. Di conseguenza, stante quanto precede, gli estremi per sottoporre a revi- sione la sentenza D-5870/2019 del 2 giugno 2021 non risultano essere dati. Pertanto l'istanza di revisione del 14 luglio 2021, completata con scritti del 29 luglio 2021 e del 12 ottobre 2021, va respinta. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti- bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato da quest’ultimo in data 31 agosto 2021.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3224/2021 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. L'istanza di revisione è respinta. 2. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dell'istante, e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 31 ago- sto 2021. 3. Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
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