Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2850/2021
Entscheidungsdatum
14.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-2850/2021

S e n t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Gregor Chatton, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nata il (...), Sri Lanka, rappresentata dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, richiedente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento / revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2221/2021 del 20 maggio 2021 / N (...).

D-2850/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, di cittadinanza srilankese, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-3/2). B. Con decisione del 3 maggio 2021, la SEM, non è entrata nel merito della domanda d’asilo succitata della richiedente, ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso la B._______, e l’esecuzione della predetta misura, nonché ha concluso che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Contro la precitata decisione dell’autorità inferiore, l’interessata è insorta con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) l’11 maggio 2021. Per il tramite di uno scritto datato 15 maggio 2021, la ricorrente ha prodotto il foglio di informazioni mediche (di seguito: F2) del (...) inerente una visita medica che avrebbe effettuato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali nella procedura del Tribunale di cui al ruolo D-2221/2021). D. Con sentenza D-2221/2021 del 20 maggio 2021, il Tribunale ha respinto la succitata impugnativa, rigettando pure la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento di spese di giustizia e dell’anticipo spese, presentata dalla medesima, nonché ponendo a suo carico le spese processuali. E. Il 18 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l’interessata ha inoltrato al Tribunale uno scritto intitolato: “Istanza di revisione”, chiedendo a titolo processuale la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare ed il conferimento dell’effetto sospensivo all’istanza, nonché la ricevibilità dell’istanza o in subordine, qualora il Tribunale ritenga insussistenti le condizioni formali per la revisione, che la stessa sia trasmessa all’autorità inferiore perché possa valutare la sussistenza delle condizioni per una domanda di riesame. Nel merito ha invece postulato l’accoglimento dell’istanza con contestuale annullamento della sentenza del Tribunale D-2221/2021 del 20 maggio 2021, con la conseguenza che il ricorso dell’11 maggio 2021 sia accolto e gli atti di causa siano restituiti alla SEM per complemento istruttorio. Altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle

D-2850/2021 Pagina 3 spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, secondo l’equa valutazione del Tribunale. Con la succitata domanda del 18 giugno 2021 sono stati prodotti quali nuovi documenti a sostegno dello stato di salute dell’interessata: gli F2 rispettivamente del (...) (rubricato dalla richiedente sub doc. 4), del (...) e del (...) (rubricati rispettivamente dall’interessata sub doc. 5 e doc. 6), nonché un F2 del (...) ed il rispettivo rapporto medico del (...) della “(...)” ([...]) di C._______ (rubricato dall’istante sub doc. 7). F. Il 21 giugno 2021, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento dell’istante, quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l’art. 45 LTAF gli art. 121–128 della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Per il contenuto e la forma è invece applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso. 1.2 Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza definitiva del Tribunale. Se l’istanza viene accolta, la sentenza viene annullata e ne viene pronunciata una nuova (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, no. 5.36,

D-2850/2021 Pagina 4 pag. 303; sentenza del Tribunale federale 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121–123 LTF è debitamente invocato; l’istante deve prevalersene o quantomeno far valere dei fatti costitutivi del medesimo. Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce invece una questione sull’ammissibilità della domanda, ma attiene all’esame di merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F_24/2019 dell’11 novembre 2019 consid. 3 e 1F_16/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1.2). 2. Ai sensi dell’art. 127 LTF il Tribunale rinuncia ad ordinare uno scambio scritti. 3. 3.1 L’istante fonda la sua richiesta d’un canto prevalendosi di una svista che sarebbe presente nella sentenza del Tribunale D-2221/2021 del 20 maggio 2021, ove viene riportato che l’istante avrebbe richiesto asilo da più di “tre mesi” al momento dell’emanazione della decisione della SEM del 3 maggio 2021 (cfr. pag. 4 in fine della sentenza succitata), allorché invece successivamente vi sarebbe contraddittoriamente rilevato che l’istante non avrebbe consultato l’infermeria del Centro federale d’asilo (di seguito: CFA) dal suo arrivo in Svizzera avvenuto il (...) aprile 2021 (cfr. pag. 10 della sentenza D-2221/2021), ovvero soltanto (...) giorni effettivi dal momento dell’emanazione della decisione inferiore. D’altro canto, prevalendosi anche di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione su ricorso e che ritiene tali da rimettere in discussione l’esito della procedura anteriore, l’istante asserisce che sarebbe stato inesatto concludere che ella abbia disatteso ai suoi doveri procedurali dal profilo medico nella sentenza del Tribunale D-2221/2021, visti gli atti medici presenti all’incarto al momento dell’emanazione della stessa, e che la SEM abbia invece contravvenuto al suo onere di istruire la fattispecie in modo accurato riguardo tale aspetto, come pure al rischio di trovarsi senza un alloggio adeguato in caso di rinvio in B.. Visto inoltre l’aggravamento dello stato clinico dell’interessata, come sarebbe attestato dalla documentazione medica prodotta anche con l’istanza di revisione, ella sarebbe confrontata con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita, così come ritenuta dalla giurisprudenza topica referenziata in materia di applicazione dell’art. 3 CEDU, se venisse trasferita in B.. Alla luce di tali evenienze, la richiedente conclude che i fatti giuridicamente rilevanti

D-2850/2021 Pagina 5 per la sua disamina, siano stati stabiliti in modo inaccurato per la valutazione se vi siano “motivi umanitari” ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), rispettivamente in merito alla “clausola di sovranità” di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Inoltre, a titolo sussidiario, ritiene che un suo trasferimento in B._______, sarebbe ammissibile, soltanto qualora vi siano delle garanzie concrete ed individuali da parte (...) in merito all’accoglienza ed al proseguo delle cure mediche nei suoi confronti nel suddetto Paese. 3.2 Nel senso sopra indicato, l’istante risulta quindi essere particolarmente toccata dalla sentenza del 20 maggio 2021 del Tribunale e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa. Inoltre, in concreto l’istanza di revisione del 18 giugno 2021 è stata depositata entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza di cui è chiesta la revisione (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza del Tribunale federale 1F_15/2018 del 20 luglio 2018 consid. 1.2 e 2.1), rispettivamente entro 90 giorni dalla scoperta dei documenti e dei fatti nuovi (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF) ed adempie i requisiti di indicazione dei motivi e di motivazione (cfr. art. 67 al. 3 PA, applicabile su rimando dell’art. 47 LTAF che rinvia a sua volta all’art. 52 cpv. 1 PA), cosicché nulla osta ad un suo esame di merito. 4. 4.1 In maniera del tutto generale, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d’essere esercitato solo a severe condizioni, la revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. sentenza del Tribunale D-4820/2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] del 10 novembre 2020 consid. 5.1). Attraverso tale procedura non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F_19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F_8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).

D-2850/2021 Pagina 6 4.2 Secondo l’art. 121 lett. d LTF la revisione può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso dagli atti all’inserto (cfr. DTF 100 III 73 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). La nozione di svista presuppone in altri termini che il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione un fatto o un determinato documento versato agli atti oppure che l’abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L’inavvertenza implica dal canto suo un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata; essa deve riferirsi al contenuto del fatto stesso, segnatamente alla sua percezione da parte del Tribunale, ma non al suo apprezzamento giuridico (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6F_27/2019 dell’11 luglio 2019 consid. 2.2). I fatti che il giudice non ha inavvertitamente preso in conto devono inoltre essere rilevanti, ossia suscettibili di sovvertire l’esito del giudizio in favore dell’istante (cfr. per tutto la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-4820/2020 e D-4821/2020 del 10 novembre 2020 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF] consid. 5.2 e ulteriori riferimenti ivi citati). 4.3 4.3.1 Dal canto suo, l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF dispone che la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1; 134 IV 48 consid. 1.2 e riferimenti citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3‒13; sentenza del Tribunale federale 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). In virtù dell’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull’art. 123 cpv. 2 LTF dev’essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 4.3.2 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272

D-2850/2021 Pagina 7 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_19/2018 consid. 3.2). 4.3.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F_26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 373 consid. 5b). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_43/2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). 4.4 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all’istituto del riesame rivolgendosi all’autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LAsi). 5. 5.1 Tornando alla presente disamina, si rileva dapprima come per l’argomentazione dell’istante riguardo alla “svista” in cui sarebbe incorso il Tribunale, gli estremi per sottoporre a revisione la sentenza sindacata per tale motivo, non ricorrono nella fattispecie. In primo luogo, difatti, mal si comprende tale asserto dell’istante, in quanto risulta limpido dalla lettura della sentenza in parola, come il Tribunale non sia incorso in una “svista”

D-2850/2021 Pagina 8 nel senso dell’art. 121 lett. d LTF, bensì in un banale refuso nel riportare l’argomentazione dell’autorità inferiore avendo ripreso invece che “da più di tre settimane” come presente nella decisione della SEM (cfr. pag. 5 in incipit), “da più di tre mesi” (cfr. sentenza, pag. 4). Tale conclusione è supportata dal fatto che il Tribunale, lungo il corso di tutta la sentenza ha riportato chiaramente e correttamente le date in cui la ricorrente avrebbe segnatamente chiesto asilo alla Svizzera, rispettivamente sarebbe stata emanata la decisione dell’autorità inferiore. Ha peraltro rettamente indicato che al momento dell’emanazione della decisione della SEM, e già sin dal suo arrivo in Svizzera il (...) aprile 2021, i problemi di salute da lei allegati in corso di procedura, ovvero d’insonnia e di ipertensione, non erano stati stabiliti, non avendo ella consultato l’infermeria dei Centri federali presso i quali alloggiava. Quest’ultima argomentazione, risulta essere congruente con gli atti presenti all’inserto sino al momento della presa di decisione da parte della SEM. A tal proposito, inoltre, il (...) aveva comunicato alla SEM su sua richiesta, il giorno stesso dell’emanazione della decisione dell’autorità inferiore, che l’interessata non aveva svolto alcuna visita medica e nessuna ne era prevista in futuro (cfr. atto SEM n. 25/1). Alla luce di tali evenienze, non si vede pertanto, quali fatti il Tribunale non avrebbe ritenuto erroneamente, rispettivamente avrebbe travisato la loro portata nella sentenza querelata. Non si può dunque concludere, su tale punto, che il Tribunale abbia statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso dagli atti all’inserto. Nel caso in esame non è pertanto ravvisabile alcuna svista ai sensi dell’art. 121 lett. d LTF, e l’istanza di revisione su tale punto, in quanto infondata, deve quindi essere respinta. 5.2 5.2.1 Per quanto attiene invece le altre motivazioni contenute nell’istanza e la documentazione allegata alla medesima, questo Tribunale constata che il solo aspetto costitutivo di un potenziale motivo di revisione ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF risulta essere il nuovo mezzo di prova prodotto dall’interessata con l’istanza e datato prima dell’emanazione della sentenza del 20 maggio 2021, ovvero l’F2 del (...) (cfr. sub doc. 4). 5.2.2 Al contrario, il fatto che ella abbia dovuto svolgere delle visite mediche successive a suddetta sentenza come pure del peggioramento che lo stato di salute dell’istante avrebbe avuto dalla stessa, così come attestato dalla documentazione presentata dall’interessata con la sua domanda del 18 giugno 2021, e meglio gli F2 del (...), del (...) e del rapporto medico del (...) (cfr. sub da doc. 5 a doc. 7; cfr. anche in proposito gli atti della SEM n. 40/2, 45/2, 46/2 e 47/2), ed i rischi nella quale ella incorrerebbe nel caso in cui venisse rinviata in B._______ poiché

D-2850/2021 Pagina 9 successivi alla sentenza del Tribunale del 20 maggio 2021, costituiscono fatti e mezzi di prova posteriori irricevibili per via di revisione (cfr. in merito anche supra consid. 4.3.1 e 4.3.3). Sotto tale aspetto anche le restanti argomentazioni contenute nell’istanza circa la mancata applicazione delle clausole discrezionali ai sensi degli art. 17 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1, risultano esulare, per i medesimi motivi succitati, dalla competenza di questo Tribunale. Tali allegazioni e mezzi di prova posteriori alla sentenza, anche se riconducibili a dei fatti anteriori, non possono difatti motivare una domanda di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e DTAF 2013/22 consid. 13.1). In quanto riferibili alle predette argomentazioni e documentazione, la domanda del 18 giugno 2021 dell’istante risulta pertanto irricevibile quale istanza di revisione, ed è al contrario di esclusiva competenza della SEM nell’ambito di un riesame rispettivamente di una domanda multipla esaminare gli stessi (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13). 5.3 Per quanto infine concerne le motivazioni dell’istante riguardo alle condizioni di alloggio in B._______ (cfr. istanza, p.to 3.2, pag. 6 seg.), le stesse si esauriscono in critiche generalizzate di aspetti sui quali il Tribunale si è già pronunciato nella procedura ordinaria, e sui quali l’interessata si era del resto già espressa ampiamente nel suo gravame dell’11 maggio 2021 (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 5 seg.), e non configurano pertanto un motivo di revisione (cfr. supra consid. 4.1). 6. 6.1 Ora, fatte tali debite premesse, con riferimento al solo motivo di revisione sopra delimitato (cfr. supra consid. 5.2), occorre dappresso esaminare se le condizioni per ammettere l’istanza riguardo tale unico aspetto siano adempiute o meno. 6.2 In primo luogo si può partire dall’assunto che il documento presentato (cfr. sub doc. 4) e le argomentazioni afferenti il medesimo presenti nell’istanza, rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta così come previsto dall’art. 124 lett. d LTF. Invero, l’istante ha dichiarato di avere ricevuto il medesimo il 21 maggio 2021, e l’istanza è stata presentata il 18 giugno 2021, quindi ampiamente quest’ultima rispetta il termine succitato. In secondo luogo si rileva come l’F2 del (...) prodotto con l’istanza di revisione in parola dall’interessata, non fosse presente agli atti della SEM allorché era stata emessa la sentenza del Tribunale il 20 maggio 2021, né risulta essere stato nel frattempo assunto agli atti della medesima autorità. Ciò nonostante, da un punto di vista prettamente medico, tale certificato non apporta una modifica sostanziale della

D-2850/2021 Pagina 10 fattispecie già vagliata nella sentenza di cui è chiesta la revisione. Invero, la visita medica di decorso per il controllo della pressione del (...) era già stata segnalata nel F2 del (...), che era già stato trasmesso dall’istante al Tribunale nella procedura ricorsuale e vagliato da quest’ultimo nella sua sentenza del 20 maggio 2021. Inoltre, oltre ad un miglioramento chiaro della qualità del sonno dopo l’assunzione della terapia a base del farmaco (...) – prescritto dal medico all’istante a causa dell’insonnia di cui soffriva già con la visita del (...) succitata – ed il fatto che i livelli della pressione sanguigna sarebbero per la maggior parte nella norma nell’ultima settimana (con rari sorpassi) – probabile patologia di ipertensione che era già stata peraltro segnalata nell’atto medico F2 del (...) – l’F2 del (...) non ha evidenziato ulteriori problemi somatici né men che meno psichici di rilievo. Peraltro, in tale visita, il medico si era espresso nel senso di ritenere superflua l’introduzione di una terapia anti-ipertensiva, visti i livelli di pressione sanguigna quasi sempre nella norma. Ora come prima, in considerazione di tali nuovi fatti portati all’attenzione del Tribunale la situazione dell’istante non lascia quindi presagire che il suo stato di salute si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento in B._______ la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Né dalla stessa non sono evincibili dei seri motivi di ritenere che l’istante – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita. Non si ravvisa quindi nella fattispecie alcuna violazione, secondo la giurisprudenza topica in materia, dell’art. 3 CEDU, nell’eventualità di un trasferimento dell’istante verso la B._______ (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). D’altro canto, in sede di revisione e rispetto a tale documento, non sono stati proposti elementi che possano rimettere in discussione il principio per il quale, l’istante, possa far capo per le patologie sopra rilevate, ai trattamenti necessari in B._______ o altrimenti sollecitarli, atteso altresì che detto Stato membro dispone di strutture mediche giudicate sufficienti dalla giurisprudenza ed equiparabili a quelle elvetiche (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-2608/2021 del 9 giugno 2021 consid. 6, F-2267/2021 del 21 maggio 2021 consid. 6.3, D-1741/2021 del 22 aprile 2021, D-1654/2021 del 19 aprile 2021), come tra l’altro già rimarcato dal Tribunale nella sentenza sindacata (cfr. pag. 10 della sentenza D-2221/2021). Su tali presupposti, neppure l’esclusione dell’applicazione al caso di specie delle clausole discrezionali di cui

D-2850/2021 Pagina 11 all’art. 17 Regolamento Dublino III e all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, come motivato dal Tribunale nella sentenza D-2221/2021, può essere censurata. 7. Alla luce di tutto quanto sopra, dal momento che il nuovo documento ed i fatti nuovi afferenti il medesimo così come le argomentazioni dell’istante esposte al consid. 5.1, ammissibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l’istanza di revisione della sentenza D-2221/2021 del 20 maggio 2021, va dunque respinta, nella misura della sua ricevibilità. 8. Per quanto poi concerne i mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale D-2221/2021 (cfr. sub documenti da 5 a 7 allegati all’istanza) come pure le argomentazioni presentate a supporto degli stessi (cfr. supra consid. 5.2.2), i primi e la domanda del 18 giugno 2021 sono trasmessi all’autorità inferiore per una questione di competenza funzionale, rimanendo impregiudicate le questioni di ricevibilità o di merito in quanto domanda di riesame rispettivamente domanda multipla. In tale delimitato ambito, la conclusione esposta in subordine nell’istanza in parola dall’interessata rispetto la questione della ricevibilità (cfr. p.to 3, pag. 9 delle conclusioni nell’istanza del 18 giugno 2021), è accolta. 9. Con la presente sentenza finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 21 giugno 2021 decadono. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito dell’istanza, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11. Altresì, ritenute le allegazioni inerenti l’istanza di revisione sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). Inoltre, visto quanto precede, non essendo una delle condizioni per il riconoscimento del gratuito patrocinio adempiuta (art. 65 PA), la richiesta presentata in tal senso dall’istante è pure respinta.

D-2850/2021 Pagina 12 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell’istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2850/2021 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda del 18 giugno 2021, in quanto istanza di revisione, è respinta nella misura della sua ricevibilità. 2. La domanda del 18 giugno 2021 è, per il resto, trasmessa alla SEM perché proceda ai sensi dei consid. 5.2.2 e 8. 3. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 21 giugno 2021 decadono. 4. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, è respinta. 5. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dell’istante. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 6. Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

20

CEDU

  • art. 3 CEDU

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 111b LAsi

LTAF

  • art. 37 LTAF
  • art. 45 LTAF
  • art. 47 LTAF

LTF

  • art. 61 LTF
  • art. 121 LTF
  • art. 123 LTF
  • art. 124 LTF
  • art. 127 LTF
  • art. 128 LTF

OAsi

  • art. 29a OAsi

PA

  • art. 4 PA
  • art. 52 PA
  • art. 53 PA
  • art. 65 PA
  • art. 66 PA
  • art. 67 PA

UE

  • art. 17 UE

Gerichtsentscheide

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