B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Causa dinanzi al TF stralciata dai ruoli con decisione del 13.07.2021 (1C_324/2021)
Corte I A-1168/2021
D e c i s i o n e i n c i d e n t a l e d e l 26 a p r i l e 2 0 2 1 Composizione
Giudici Jürg Marcel Tiefenthal (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Christine Ackermann, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______, rappresentato dall’avv. Pascal Cattaneo, curatore, ricorrente 1,
B._______, ricorrente 2,
contro
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
domanda di ricusazione (A-4455/2020).
A-1168/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con scritto 28 agosto 2020, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT; di seguito: autorità inferiore) ha comunicato al signor A._______ e alla signora B.________ di non poter entrare nel merito della loro richiesta di mediazione. A.b Avverso detto scritto, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1) e la signora B._______ (di seguito: ricorrente 2) hanno inoltrato ricorso 7 settembre 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, oggetto della procedura A-4455/2020. A.c Con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente 1 e la ricorrente 2 a versare, entro il 1° ottobre 2020, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di 1'000 franchi. A.d Detta decisione incidentale è poi stata impugnata dal ricorrente 1 e dalla ricorrente 2 dinanzi al Tribunale federale con ricorso 17 ottobre 2020; Con sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021, il Tribunale federale ha dichiarato detto ricorso come inammissibile, precisando in particolare che il ricorrente 1 si trova attualmente sotto curatela e che il suo curatore è l’avv. Pascal Cattaneo. La curatela limita il ricorrente 1 nell’esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale. Detta sentenza è poi stata oggetto di una domanda revisione della ricorrente 2, dichiarata inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1F_7/2021 del 16 marzo 2021. A.e Tenuto conto di quanto precisato dal Tribunale federale nella sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021, il Tribunale amministrativo federale ha constatato che il ricorrente 1 non era legittimato ad inoltrare il ricorso 7 settembre 2020 dinanzi ad esso, senza il consenso del suo curatore. Per tale motivo, con ordinanza dell’11 febbraio 2021, il Tribunale ha invitato l’avv. Pascal Cattaneo, suo curatore, ad indicargli se intendeva ratificare il ricorso 7 settembre 2020 per quanto concerne il ricorrente 1. In tale ordinanza, il Tribunale ha altresì precisato che in caso di mancata ratifica il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile per il ricorrente 1 e che la procedura di ricorso sarebbe continuata unicamente per la ricorrente 2.
A-1168/2021 Pagina 3 B. B.a Con scritto 20 febbraio 2021, la ricorrente 2 ha in particolare postulato l’astensione e la ricusa del giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot, in quanto la stessa – come risulterebbe soprattutto dall’ordi- nanza dell’11 febbraio 2021 – avrebbe condotto la procedura A-4455/2020 in maniera pregiudizievole, prevenuta ed arbitraria, vista l’esclusione della ricorrente 2 dalla partecipazione attiva, « [...] vista la prevenzione e pregiu- dizio già desumibile nella conduzione ed esito della sentenza e vista la concessione esclusiva di interventi all’avv. Pascal Cattaneo [...] » e « [...] viste le origini Momò e la frattellanza religiosa che lega territorialmente con l’avv. Pascal Cattaneo, e il bias cognito tipico del partito politico PLR nel giudicare ed estromettere le infiltrazioni di gruppi di potere con connota- zione cattolica dall’ambito amministrativo [... ] ». B.b Con scritto 31 marzo 2021, il giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot – invitata a prendere posizione circa la domanda di ricusa oggetto del presente giudizio – ha postulato il suo respingimento. C. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce- dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Il Tribunale è in particolare competente per statuire sulla domanda di ricusa del giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot postulata dalla ricorrente 2 con scritto 20 febbraio 2021 nella causa A-4455/2020 (cfr. DTAF 2007/4 consid. 1.1 con rinvii; [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 consid. 1.1). 1.2 Giusta l’art. 38 LTAF, le disposizioni concernenti la ricusa dei giudici e dei cancellieri del Tribunale federale (cfr. art. 34 segg. della legge del
A-1168/2021 Pagina 4 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), si applicano per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Per tale motivo, l’art. 10 PA – su cui si fonda la ricorrente 2 – non trova qui applicazione (cfr. [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 3.58). Nella misura in cui, con scritto 31 marzo 2021, il giudice interessato ha contestato i motivi di ricusa, la Corte statuirà in sua assenza (cfr. art. 37 cpv. 1 LTF). Sebbene si tratti di una decisione incidentale (cfr. art. 45 cpv. 1 PA, rispettivamente art. 92 cpv. 1 LTF), la Corte I statuirà nella compo- sizione di tre giudici, conformemente alla prassi del Tribunale (cfr. [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 con- sid. 1.2). La decisione in merito alla domanda di ricusa può poi essere presa senza che sia sentita la controparte (cfr. art. 37 cpv. 2 LTF), rispetti- vamente l’autorità inferiore (cfr. [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 consid. 1.2; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, op. cit., n. 3.72). 2. Con scritto 20 febbraio 2021, la ricorrente 2 ha postulato l’esclusione del giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot (di seguito: il giudice dell’istruzione) dal proseguo della procedura di ricorso A-4455/2020, invocando un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 10 lett. a-d PA. Come visto, l’art. 10 PA non è tuttavia qui applicabile (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio), sicché la domanda di ricusa della ricorrente 2 verrà esaminata dal Tribunale dal profilo dell’art. 34 cpv. 1 lett. a-e LTF (cfr. consid. 2.2 che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili in materia di ricusa di un giudice (cfr. consid. 2.1 che segue). 2.1 2.1.1 La garanzia ad un tribunale indipendente e imparziale risultante dall’art. 30 cpv. 1 Cost., nonché dall’art. 6 n. 1 CEDU, conferisce alle parti il diritto di richiedere la ricusa di un giudice, il cui comportamento è di natura a suscitare dei dubbi in merito alla sua imparzialità. Detta garanzia mira ad evitare che delle circostanze esterne alla causa possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (cfr. DTF 144 I 159 consid. 4.3; 139 III 433 consid. 2.1.2; sentenza del TF 9C_761/2020 dell’8 febbraio 2021 consid. 4.2; DTAF 2007/5 consid. 2.3; sentenza del TAF A-5043/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.1 con rinvii; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Bernard Corboz et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, n. 9
A-1168/2021 Pagina 5 ad art. 34 LTF). Tale principio è concretizzato dall’art. 34 cpv. 1 LTF, il quale elenca i motivi di ricusa invocabili dalle parti. 2.1.2 In particolare, giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF, i giudici e i cancellieri si ricusano se per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa. Detta norma è concepita come una clausola generale che ingloba tutte le situazioni non coperte dalle lett. a-d per le quali sussiste un motivo di prevenzione (cfr. sentenza del TF 4F_12/2014 del 15 dicembre 2014 consid. 3; sentenza del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.3 con rinvii; [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 con- sid. 2.1.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 29 ad art. 34 LTF; ISABELLE HÄNER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar, Bundes- gerichtsgesetz, 2 a ed. 2011, n. 6 segg. ad art. 34 LTF). 2.1.3 L’esistenza di un motivo di prevenzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF è una mera questione d’apprezzamento dipendente dalle circostanze del caso concreto, che va giudicata in maniera oggettiva (cfr. sentenza del TAF E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 31 ad art. 34 LTF). Vi è apparenza di prevenzione in presenza di circostanze concrete ed oggettive idonee a far sorgere un rischio di parzialità, ovvero tali da far dubitare sull’imparzialità di un giudice. In siffatto apprezzamento solo l’aspetto oggettivo conta, le considerazioni soggettive non essendo invece pertinenti, come neppure le impressioni puramente individuali di una delle parti alla procedura (cfr. DTF 144 I 159 consid. 4.3; 139 I 121 consid. 5.1; sentenza del TF 9C_761/2020 dell’8 feb- braio 2021 consid. 4.2; DTAF 2007/5 consid. 2.3; sentenza del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.4; [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 consid. 2.1.3 con rinvii; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 32 ad art. 34 LTF). Nel verificare la sussistenza di motivi di prevenzione, vanno considerati anche gli aspetti di carattere funzionale e organizzativo, mettendo l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Una parte può invero personalmente risentire certi atteggiamenti del giudice come determinati da parzialità, ma è decisivo sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (cfr. DTF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1). In ogni caso, la ricusa verrà am- messa non appena sussiste un’apparenza oggettiva di prevenzione, poco importa che il giudice interessato si senta atto a pronunciare il giudizio in piena imparzialità (cfr. sentenza del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre
A-1168/2021 Pagina 6 2013 consid. 3.1.4; [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 consid. 2.1.3; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 32 ad art. 4 LTF con rinvii). L’autorità chiamata a statuire su una domanda di ricusa deve dunque apprezzare se le circostanze di fatto siano tali da implicare la ricusa o al contrario tali da dover confermare la composizione dell’autorità adita, tenuto conto della presunzione d’imparzialità dei giudici (cfr. sentenza del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.4; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 34 ad art. 34 LTF con rinvii), nonché dell’inesistenza per le parti del diritto di scegliere i giudici che la compongono (cfr. [tra le tante] deci- sione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 consid. 2.1.3). 2.1.4 Ciò indicato – nella misura in cui l’imparzialità di un giudice è presunta – il motivo di ricusa invocato deve essere serio, in quanto il rischio di prevenzione non va ammesso troppo facilmente, diversamente si com- promette il normale funzionamento del tribunale (cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 34 ad art. 34 LTF con rinvii). La ricusa riveste pertanto un carat- tere eccezionale (cfr. sentenza del TF 1B_337/2010 del 17 novembre 2010 consid. 2.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, 2 a ed. 2013, n. 427). Colui che invoca un motivo di ricusa fondato sulla prevenzione del giudice deve rendere verosimile, producendo degli elementi concreti, l’esistenza di circostanze proprie a suscitare l’apparenza di prevenzione e a far nascere il rischio di parzialità (cfr. art. 36 cpv. 1 LTF). Tale è il caso delle dichiarazioni del giudice riguardo alla causa o a una delle parti, del suo comportamento nei suoi confronti o ancora dei fatti anteriori permettenti di dubitare della sua imparzialità (cfr. DTAF 2007/5 consid. 2.3). Sono segnatamente le dichiarazioni fatte prima o durante la procedura che possono fondare una denuncia per appa- renza di prevenzione, e non i motivi a sostegno della decisione resa (cfr. DTF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; sentenza del TF 9C_277/2020 del 10 agosto 2020 consid. 2.4; sentenza del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.5; [tra le tante] decisione incidentale del TAF A-2665/2018 del 25 giugno 2018 consid. 2.1.4; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 558). 2.1.5 Per prassi costante del Tribunale federale, le domande di ricusa- zione, la cui motivazione consiste solo in considerazioni generiche concer- nenti il partico politico a cui appartiene un magistrato e la sua elezione da parte del parlamento per un periodo limitato, sono inammissibili (cfr. DTF 138 I 1 consid. 2.4; sentenze del TF 1B_573/2020 del 12 novembre 2020; 1C_148/2020 del 15 maggio 2020 consid. 2.2).
A-1168/2021 Pagina 7 2.2 2.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente 2 postula l’astensione e la ricusa del giudice dell’istruzione, in quanto essa ritiene che – come risulterebbe dagli atti istruttori, in particolare dall’ordinanza dell’11 febbraio 2021 – la stessa avrebbe condotto la procedura A-4455/2020 in maniera pregiudizievole, prevenuta ed arbitraria, vista l’esclusione della ricorrente 2 dalla parteci- pazione attiva, « [...] vista la prevenzione e pregiudizio già desumibile nella conduzione ed esito della sentenza e vista la concessione esclusiva di interventi all’avv. Pascal Cattaneo [...] » e « [...] viste le origini Momò e la fratellanza religiosa che lega territorialmente con l’avv. Pascal Cattaneo, e il bias cognito tipico del partito politico PLR nel giudicare ed estromettere le infiltrazioni di gruppi di potere con connotazione cattolica dall’ambito amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 10 cpv. 1 lett. a-d PA [...] » (cfr. scritto 20 febbraio 2021 della ricorrente 2, pag. 1). Sennonché, da un esame degli atti istruttori – in particolar modo dell’ordinanza dell’11 febbraio 2021 – lo scrivente Tribunale non intravvede alcun valido motivo oggettivo di ricusa ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a-e LTF, tale da giustificare l’esclusione del giudice dell’istruzione dal proseguo della causa A-4455/2020, come meglio esposto qui di seguito. 2.2.2 Innanzitutto è qui doveroso constatare che nella presente fattispecie le ipotesi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a-d LTF non trovano qui applicazione, gli argomenti sollevati dalla ricorrente 2 essendo di fatto riconducibili unica- mente all’ipotesi dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF. In tale contesto, il Tribunale constata che la motivazione avanzata dalla ricorrente 2 a sostegno di un caso di ricusa ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF è del tutto generica, non circostanziata e sostanziata da elementi di prova oggettivi, sicché già per tale motivo la sua domanda di ricusa risulta qui infondata. Per ritenere un motivo di prevenzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF non basta infatti l’opinione soggettiva della ricorrente 2 (cfr. consid. 2.1.3 del presente giudizio), essendo necessari elementi oggettivi concreti rendenti verosimili la sussistenza di un caso di ricusa (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio). Le sue considerazioni generiche circa il partito politico del giudice dell’istruzione sono poi qui inammissibili (cfr. consid. 2.1.5 del presente giudizio). Analogo discorso vale per quanto concerne la sua censura generica relativa alle origini ticinesi (« origini Momò », ovvero del Mendrisiotto) del giudice dell’istruzione e/o le sue convinzioni religiose.
A-1168/2021 Pagina 8 2.2.3 Ciò sancito, il Tribunale rileva poi che, da un esame degli atti dell’incarto A-4455/2020, non risulta alcun elemento oggettivo tale da lasciare pensare che il giudice dell’istruzione abbia intrattenuto o abbia tuttora un qualsiasi rapporto di amicizia o inimicizia con l’avv. Pascal Cattaneo, curatore del ricorrente 1, rispettivamente con il ricorrente 1 e la ricorrente 2, tale da ritenere una sua prevenzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF (cfr. considd. 2.1.2-2.1.3 del presente giudizio). 2.2.3.1 Più nel dettaglio, da un esame dell’ordinanza dell’11 febbraio 2021 risulta che il giudice dell’istruzione – preso atto di quanto indicato dal Tribu- nale federale nella sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021, secondo cui il ricorrente 1 risulta sotto la curatela dell’avv. Pascal Cattaneo ai sensi dell’art. 394 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) – ha constatato che il ricorrente 1 non era legittimato ad inoltrare il ricorso 7 settembre 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, senza il consenso del suo curatore. Per tale motivo, con ordinanza dell’11 febbraio 2021, il giudice dell’istruzione ha invitato l’avv. Pascal Cattaneo, suo curatore, ad indicare allo scrivente Tribunale se intendeva ratificare il ricorso 7 settembre 2020 per quanto concerne il ricorrente 1 (cfr. punto n. 2 del dispositivo dell’ordinanza). In tale ordinanza, il giudice dell’istruzione ha altresì precisato che in caso di mancata ratifica, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del ricorso per quanto concerne il ricorrente 1 e lo avrebbe dichiarato inammissibile nei suoi confronti, conformemente alla comminatoria di cui all’art. 52 cpv. 2 PA. Il giudice dell’istruzione ha poi precisato che, in tal caso, la procedura di ricorso sarebbe solo per la ricorrente 2 (cfr. punto n. 3 del dispositivo dell’ordinanza). Tale ordinanza è stata notificata al ricorrente 1, alla ricorrente 2, al curatore del ricorrente 1 e all’autorità inferiore (cfr. punto n. 4 del dispositivo dell’ordinanza). Da quanto precede risulta chiaramente che le constatazioni del giudice dell’istruzione sono oggettive e conformi ai disposti di legge qui applicabili (cfr. art. 394 CC; art. 52 PA). 2.2.3.2 Ora, il fatto di annunciare le conseguenze giuridiche per quanto concerne il ricorrente 1 in caso di mancata ratifica del ricorso da parte del suo curatore (non entrata nel merito e inammissibilità del ricorso), non costituisce in alcun modo un motivo oggettivo di prevenzione. In presenza di una curatela, la ratifica da parte del suo curatore degli atti giuridici intrapresi individualmente dal ricorrente 1 costituisce la condizione alla base della loro validità. Senza il consenso del curatore, il ricorrente 1 non è infatti legittimato a ricorrere e ad essere parte alla procedura di ricorso. Ne consegue che nell’annuncio effettuato dal giudice dell’istruzione delle
A-1168/2021 Pagina 9 conseguenze giuridiche, in caso di mancata ratifica non è ravvisabile alcuna sua prevenzione nei confronti del ricorrente 1 e della ricorrente 2. Che la ricorrente 2 non sia stata invitata ad esprimersi sulla ratifica del ricorso da parte del curatore, non ha poi nulla di sorprendente. Come detto, legalmente non spetta alla ricorrente 2 ratificare gli atti giuridici intrapresi dal ricorrente 1, bensì al suo curatore. La ricorrente 2 è stata informata al riguardo in maniera trasparente e nel rispetto del suo diritto di essere sentita, la stessa avendo ricevuto una copia dell’ordinanza in questione. Peraltro – come giustamente indicato dal giudice dell’istruzione nella sua presa di posizione del 31 marzo 2021 – l’ordinanza dell’11 febbraio 2021 non esclude in alcun modo la ricorrente 2, la stessa specificando al con- trario che nei suoi confronti la procedura di ricorso continuerà in ogni caso. 2.2.3.3 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva di non aver alcun motivo di dubitare della veridicità di quanto indicato dal Tribunale federale nella sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021, secondo cui il curatore del ricorrente 1 è l’avv. Pascal Cattaneo. Nulla permette infatti di ritenere che il curatore sarebbe invero un’altra persona, tant’è che la ricorrente 2 non ha prodotto alcun atto giuridico a sostegno delle sue allegazioni. Ne consegue che è a giusto titolo che il giudice dell’istruzione si è fondato su detta sentenza per emanare l’ordinanza dell’11 febbraio 2021. 2.2.4 In tali circostanze, tenuto altresì conto delle particolarità del caso, quanto indicato dal giudice dell’istruzione nell’ordinanza dell’11 febbraio 2021 non risulta arbitrario o il frutto di una qualsiasi prevenzione nei confronti dei ricorrenti, bensì invero di un attento esame degli atti dell’incarto. Nulla agli atti lascia infatti intravvedere dei motivi oggettivi e seri di prevenzione negli atti procedurali esperiti sino ad oggi dal giudice dell’istruzione nella procedura A-4455/2020. Le apprensioni soggettive della ricorrente 2 non risultano pertanto come oggettivamente giustificate (cfr. consid. 2.1.3 del presente giudizio). 3. In definitiva, nessun elemento degli atti dell’incarto permette di ritenere nei confronti del giudice dell’istruzione la sussistenza di un motivo oggettivo di ricusa ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF, sicché la richiesta di ricusa avanzata dalla ricorrente 2 nei suoi confronti non può che essere respinta. 4. In considerazione dell’esito della procedura, le spese processuali relative alla presente decisione incidentale vanno poste a carico della ricorrente 2 che ha inoltrato a suo nome la domanda di ricusa e che risulta qui
A-1168/2021 Pagina 10 soccombente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA, art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto esse sono fissate a 500 franchi, importo che dovrà essere versato dalla ricorrente 2 entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. A tali fine, alla ricorrente 2 verrà inviato un apposito bollettino di versamento per corrispondenza separata. (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente).
A-1168/2021 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di ricusa del giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot inoltrata dalla ricorrente 2 nella causa A-4455/2020 è respinta. 2. Le spese processuali di 500 franchi, relative alla presente decisione incidentale, sono poste a carico della ricorrente 2. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della fattura. La polizza di versamento sarà inviata per posta separata. 3. Una copia della presa di posizione del 31 marzo 2021 del giudice dell’istruzione circa la domanda di ricusa è trasmessa alle parti. 4. Comunicazione a: – ricorrente 1 (raccomandata; per informazione; con allegato citato) – ricorrente 2 (atto giudiziario; con allegato citato) – avv. Pascal Cattaneo, curatore del ricorrente 1 (atto giudiziario; con allegato citato) – autorità inferiore (atto giudiziario; con allegato citato) – giudice Claudia Pasqualetto Péquignot
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Jürg Marcel Tiefenthal Sara Pifferi
A-1168/2021 Pagina 12 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: