1C 324/2021 / 1C_324/2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_324/2021

Sentenza del 13 luglio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudice federale Kneubühler, Presidente, Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento B.________, ricorrente,

contro

Claudia Pasqualetto Péquignot, Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo,

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna.

Oggetto Domanda di ricusazione,

ricorso contro la decisione incidentale emanata il 26 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-1168/2021).

Considerando:

che contro un diniego dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di esaminare nel merito una loro richiesta di mediazione, A.________ e B.________ sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF; incarto A-4455/2020);

che con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il TAF ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali;

che contro questa decisione gli interessati hanno adito il Tribunale federale, che con sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile il loro ricorso; che con istanza del 20 febbraio 2021 B.________ ha chiesto la ricusazione della giudice dell'istruzione del TAF Claudia Pasqualetto Péquignot;

che con decisione incidentale del 26 aprile 2021 il TAF ha respinto la domanda di ricusazione; che avverso questo giudizio B.________ ha presentato un ricorso al TAF, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale; che con decreto del 28 maggio 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro il 14 giugno seguente, un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissandole poi un termine suppletorio scadente il 5 luglio 2021; che con scritto del 1° luglio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame; che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), rilevato nondimeno che nel caso d'inoltro di ulteriori ricorsi, poi ritirati, alla ricorrente, come a lei noto (sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021), potrebbero essere accollate le spese inutili da lei causate (art. 66 cpv. 3 LTF);

richiamato l'art. 32 cpv. 2 LTF;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 13 luglio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

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1C_324/2021
Gericht
Bger
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1C_324/2021, CH_BGer_001, 1C 324/2021
Entscheidungsdatum
13.07.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026