Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-8140/2010
Entscheidungsdatum
29.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-8140/2010

S e n t e n z a d e l 29 m a r z o 2 0 1 2 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 settembre 2010).

C-8140/2010 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino spagnolo, nato l'(...), coniugato, ha lavorato in Sviz- zera nel 1976 (7 mesi), nel 1977 (9 mesi), nel 1978 (10 mesi), nel 1979 (11 mesi) e dal 1980 al 2003, alle dipendenze dell'impresa B. in qualità di muratore, in ragione di 41.43 ore alla settimana (doc. 18), sol- vendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 7). Dagli atti di causa risulta che rien- trato in Spagna, ha svolto attività lucrativa dal 1° giugno al 31 agosto 2009 come addetto alla pavimentazione delle strade, in ragione di 40 ore alla settimana. Ha interrotto il lavoro il 31 agosto 2009 a seguito di cessa- zione del contratto di lavoro (doc. 9; l'assicurato ha peraltro dichiarato di avere lavorato da giugno ad agosto del 2009 come addetto comunale alla pulizia delle strade ed alla manutenzione degli spazi verdi e di avere in- terrotto il lavoro il 31 agosto 2009 per motivi di salute [cfr. doc. 11]). Il 23 ottobre 2009, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendi- ta dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione:  documenti medici di data intercorrente da settembre 2006 ad apri- le 2010 (doc. 20 a 23 e 25), segnatamente un rapporto medico del 4 novembre 2010, secondo cui l'interessato soffre di asma bron- chiale, dislipidemia, sindrome ansioso-depressiva e lombalgia (doc. 23);  la perizia medica dettagliata E 213 del 16 novembre 2009, da cui emerge la diagnosi di osteocondrosi lombare L2-L4 e protrusioni discali con buona funzionalità; l'interessato è stato ritenuto in gra- do di svolgere regolarmente lavori pesanti nonché, e a tempo pie- no, sia il suo ultimo lavoro (addetto alla pulizia delle strade) sia un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 24);  la decisione del 3 febbraio 2010 di diniego di una rendita d'invalidi- tà dell'Instituto Nacional de la Seguridad Social di C._______(doc. 14);  il questionario per l'assicurato dell'11 febbraio 2010 (doc. 11);

C-8140/2010 Pagina 3  il questionario per il datore di lavoro del 12 febbraio 2010 (ultimo datore di lavoro in Spagna; doc. 9);  il questionario per il datore di lavoro del 26 marzo 2010 (ultimo da- tore di lavoro in Svizzera; doc. 18). C. Nel rapporto del 1° giugno 2010, la dott.ssa D., medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di lombalgie meccaniche in un contesto di disturbi degenerativi. Ha altresì considerato lo stato ansioso-depressivo in trattamento farmacologico, la dislipidemia e l'asma bronchiale in trat- tamento farmacologico siccome senza ripercussioni sulla capacità lavora- tiva. La dott.ssa D. ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 70% dell'interessato nella precedente attività di muratore a decorrere dall'11 settembre 2006, ma, sempre da tale data, una capacità al lavoro intatta, dunque del 100%, in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (attività a tempo pieno, che consenta un cambiamento della po- sizione, con sollevamento di pesi non superiore ai 10 kg, al riparo dal freddo, dalle intemperie e dall'umidità; doc. 27). D. Il 29 giugno 2010, l'UAIE ha determinato nel 34% il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei reddi- ti (doc. 28). E. Il 29 luglio 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il di- ritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del pro- getto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 31). F. F.a Il 2 settembre 2010 (doc. 34), l'interessato ha postulato il riconosci- mento di una rendita intera d'invalidità dal momento che, secondo la do- cumentazione agli atti, la sua invalidità è da fissare nella misura del 63%. Ha esibito documenti già agli atti (doc. 32 e 33).

C-8140/2010 Pagina 4 F.b Nel rapporto del 17 settembre 2010, la dott.ssa D._______ ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posi- zione (doc. 36). G. Il 27 settembre 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di presta- zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osserva- to che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio portinaio, sorve- gliante di parcheggio/museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo, addetto alla distribuzione della posta in un ufficio – è da con- siderare esigibile al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 34% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 37). H. Il 10 novembre 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la deci- sione dell'UAIE del 27 settembre 2010 mediante il quale ha chiesto, so- stanzialmente, il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Si è do- luto di un'errata valutazione della sua incapacità lavorativa. Ha segnalato che secondo la documentazione medica agli atti, le affezioni di cui soffre comportano un'invalidità nella misura del 63%. Ha esibito documenti già agli atti (doc. TAF 1). I. Con decisione incidentale del 1° dicembre 2010 (notificata il 9 dicembre 2010; doc. TAF 5 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 12 gennaio 2011, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato versato il 18 dicembre 2010 (doc. TAF 3 a 5). J. Nella risposta al ricorso del 14 marzo 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 1° giugno e 17 settembre 2010 del proprio servizio medico, il ricorrente presenta un'incapacità al lavoro del 70% nella precedente attività di netturbino (recte muratore), ma è stato ritenuto in grado di svolgere un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 34% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì precisato che l'insor-

C-8140/2010 Pagina 5 gente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova do- cumentazione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamen- to (doc. TAF 7). K. Nella replica del 29 aprile 2011 (inoltrata via telefax e poi esibita il 22 giu- gno 2011 in originale e munita della propria firma manoscritta), l'interes- sato ha ribadito che le affezioni di cui soffre comportano a suo giudizio una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Ha al- tresì sottolineato che, conto tenuto della sua età, della sua formazione nonché delle circostanze concrete del mercato del lavoro, non si può esi- gere da lui l'esercizio di un'attività di sostituzione. Ha esibito un rapporto medico del 9 dicembre 2010 (doc. TAF 10; v. anche doc. TAF 13). L. Nella duplica del 26 luglio 2011, l'autorità inferiore ha constatato, in virtù del rapporto del 18 luglio 2011 del proprio servizio medico (doc. 39), che il documento medico prodotto in replica, non apporta nuovi elementi clinici oggettivi tali da modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'interessa- to. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ri- corso (doc. TAF 16). M. M.a Con provvedimento del 18 agosto 2011, questo Tribunale ha tra- smesso la duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 17). M.b In una presa di posizione inoltrata il 2 settembre 2011, l'interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 10 novembre 2010 ed alla replica del 29 aprile 2011. Ha esibito documen- ti medici già agli atti di causa (doc. TAF 19). M.c Con provvedimento del 30 settembre 2011, questo Tribunale ha tra- smesso all'autorità inferiore per conoscenza la presa di posizione del ri- corrente del 2 settembre 2011 (doc. TAF 20). Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-

C-8140/2010 Pagina 6 vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.

C-8140/2010 Pagina 7 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap- plicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit- to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli- cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presen- tata il 23 ottobre 2009, al caso in esame si applicano di principio le dispo- sizioni della 5 a revisione AI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4419/2010 dell'8 feb- braio 2012). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le disposi- zioni della 6 a revisione AI (primo pacchetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).

C-8140/2010 Pagina 8 3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren- dita il 23 ottobre 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co- gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu- gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamen- te connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è sta- ta resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati- vamente le seguenti condizioni:  essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non- ché art. 4, 28 e 28a LAI);  aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con- sid. 3 e 4). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 17 anni (doc. 7) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mi- nima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

C-8140/2010 Pagina 9 5. 5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendi- ta se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra- ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze- ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna- le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu- to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an- no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in- validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden- ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati- que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).

C-8140/2010 Pagina 10 6. 6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e- conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as- sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi- bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di prin- cipio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fi- sica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi- sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica- re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza- mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu- rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).

C-8140/2010 Pagina 11 7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi- nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 8. 8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 8.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces- saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro- nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega- mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife- rimenti). 8.3. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad- dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate- riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta- mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten- za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre se- gnatamente di lombalgie meccaniche con osteocondrosi lombare L2-L4 e protrusioni discali con buona funzionalità, stato ansioso-depressivo in trattamento farmacologico, dislipidemia ed asma bronchiale in trattamen- to farmacologico (cfr. perizia medica dettagliata E 213 del 16 novembre

C-8140/2010 Pagina 12 2009 [doc. 24] e presa di posizione del medico SMR del 1° giugno 2010 [doc. 27]). 10. 10.1. Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca- pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. 10.2. 10.2.1. La dott.ssa D., nei rapporti del 1° giugno e 17 settembre 2010 (doc. 27 e 36), su cui si fonda la decisione impugnata, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti, che il ricorrente soffre da molti anni di lombalgie meccaniche nonché di asma bronchiale stabile e di uno stato ansioso-depressivo stabile, tutte affezioni in trattamento. Ha segnalato che dalla perizia medica E 213 del novembre 2009 (doc. 24) emerge che l'insorgente è eutimico, che mostra una limitazione ai gradi estremi della flessione lombare ed un'andatura nella norma, che non presenta alcun deficit neurologico e che può svolgere l'ultimo lavoro di addetto comunale alla pulizia ed alla manutenzione delle strade e dei parchi (attività peraltro definita siccome leggera). Ha altresì constatato che il referto di risonanza magnetica della colonna vertebrale del settem- bre 2006 (doc. 20) evidenzia un'osteocondrosi L2 a L5, delle protrusioni discali ed un piccolo emangioma L2 e che il rapporto ortopedico dell'otto- bre 2009 (doc. 22) indica che il paziente non è in grado di svolgere delle attività che implicano la necessità di portare dei pesi con le braccia. La dott.ssa D. ha quindi reputato che il ricorrente presenta un'inca- pacità lavorativa del 70% nella precedente attività di muratore dall'11 set- tembre 2006 (data della risonanza magnetica alla colonna vertebrale), ma ha ritenuto esigibile nella misura del 100%, sempre da tale data, l'eserci- zio di un'attività leggera confacente al suo stato di salute. 10.2.2. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi, nella sostanza, dal suddetto apprezzamento ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche nella perizia medica particolareggiata E 213 del 16 novembre 2009 (doc. 24). In effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato che il ricorrente è in grado di svolgere, e a tempo pieno, un lavoro sostitutivo adeguato alle sue condizioni (doc. 24 pag. 10 n. 11.4 e 11.5). Peraltro, l'insorgente non è considerato invalido, conformemente alle disposizioni di legge di detto Paese, neppure in Spagna ("no datos de IP"; doc. 24 pag. 10 n. 11.8 e

C-8140/2010 Pagina 13 11.9; v. altresì la decisione del 3 febbraio 2010 dell'Instituto Nacional de la Seguridad Social di C.[doc. 14]). 10.3. Certo, il ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, che le patolo- gie di cui è affetto giustificano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Egli fonda la sua (diversa) opinione segnata- mente sul rapporto medico del 9 dicembre 2010 (doc. TAF 10), prodotto con atto di replica. 10.3.1. Nel rapporto del 18 luglio 2011 (doc. 39), la dott.ssa D. ha in particolare segnalato che detto documento medico conferma le dia- gnosi note di lombosciatalgia L5 a sinistra e ernie discali L3-L4 e L4-L5, ma senza ripercussioni neurologiche, l'esame clinico mostrando altresì poche limitazioni funzionali. I dolori sono alleviati dal trattamento con il medicamento E._______ (150 mg solamente). Può pertanto essere con- fermato che il ricorrente non può più svolgere i lavori più pesanti, ma che un'attività sostitutiva adeguata resta esigibile a tempo pieno. 10.3.2. A tal proposito, occorre tenere conto del fatto che il rapporto me- dico del 9 dicembre 2010 (doc. TAF 10) è stato redatto dopo la data della decisione impugnata. Lo stesso si esaurisce altresì in una semplice enu- merazione di disturbi di cui soffrirebbe il ricorrente senza riferimento all'e- voluzione della gravità degli stessi nel tempo. Esso comporta un esame obiettivo estremamente generico, non indica l'esistenza di ripercussioni neurologiche, si limita a segnalare la possibilità di una sofferenza radico- lare in L5, ma non conclude ad una specifica incapacità lavorativa, tanto meno in attività sostitutive leggere. Tale documento medico non può per- tanto fondare né un'incapacità lavorativa dell'insorgente né giustificare la necessità di ulteriori accertamenti fattuali. 11. Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato tenuto conto di una situazione equilibrata sul mercato del lavoro (art. 16 LPGA). 11.1. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale osserva che il medesimo, nato l'(...), aveva 50 anni e 6 mesi al momento in cui avrebbe potuto al più presto nascere – nel settembre del 2007 (v. doc. 27) – il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidi- tà rispettivamente 53 anni e 6 mesi al momento in cui è stata resa la de- cisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_695/2010 del

C-8140/2010 Pagina 14 15 marzo 2011 consid. 6.2 e relativi riferimenti nonché 9C_104/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 4 e relativi riferimenti). Non appare pertanto ne- cessario un esame globale ed approfondito della situazione basato sull'e- tà del ricorrente. Per sovrabbondanza, si può rilevare che l'insorgente, nonostante le patologie di cui soffre secondo la diagnosi riportata al con- siderando 9 del presente giudizio, può svolgere un'attività sostitutiva leg- gera al 100%. Questo Tribunale osserva pure che all'insorgente si pre- senta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili nel settore dei servizi, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono neces- sariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione profes- sionale. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire almeno per più di 11 anni (fino all'età di pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto, discende che in tutta evi- denza si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adattate su un mercato del lavoro equilibrato. 12. Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore. 12.1. Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato dall'autorità inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità, secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 28, peraltro trasmesso all'insor- gente mediante il provvedimento del 24 marzo 2011 di questo Tribunale (doc. TAF 8), che occorrerebbe fare riferimento piuttosto ai dati dell'anno 2007, ritenuto che il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità avrebbe potuto nascere al più presto nel settembre del 2007 (doc. 27; v. DTF 129 V 222), che a quelli del 2008, fermo restando che nulla cambia nella sostanza all'esito della causa. Non vi è comunque mo- tivo di scostarsi dalla scelta operata dall'autorità inferiore di considerare il lavoro di muratore (attività esercitata in Svizzera dal 1976 al 2002 [v. doc. 18]) quale attività precedentemente svolta dall'insorgente, ritenuto che il lavoro di addetto alla pavimentazione delle strade oppure di addetto co- munale alla pulizia delle strade ed alla manutenzione degli spazi verdi è stato svolto in Spagna durante un periodo relativamente limitato (v. doc. 9 e 11). Si sarebbe pertanto dovuto tenere conto di un salario mensile sen- za invalidità di fr. 6'355.65, conseguibile come muratore nel 2008 (salario 2002 [secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. 18] indicizzato al 2007 [l'indice dei salari nominali per la categoria degli uomini è passato da 1933 nel 2002 a 2047 nel 2007]; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica) e di un salario medio mensile con invalidità nel 2007

C-8140/2010 Pagina 15 di fr. 4'293.20 (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2006 di fr. 4'259.-- nella categoria “servizi pubblici e personali”, di fr. 4'792.-- nella categoria "commercio all'ingrosso", di fr. 4'383.-- nella categoria “com- mercio al dettaglio e riparazioni” e di fr. 4'563.-- nella categoria "servizi al- le imprese", di un orario medio usuale di 41.7 ore settimanali nonché di un'indicizzazione del salario dell'1,7% rispetto al 2006 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica] e della presa in considerazio- ne di una riduzione del 10%, la quale appare ammissibile, conto tenuto della particolarità personali e professionali del caso). 12.2. Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 6'355.65 e quello da inva- lido di fr. 4'293.20 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 32,45% ([{6'355.65 – 4'293.20} x 100] : 6'355.65 = 32,45%) che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 13. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi- ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manife- stamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 14. 14.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal ricor- rente stesso il 18 dicembre 2010. 14.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

C-8140/2010 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 18 dicembre 2010, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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