Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7677/2015
Entscheidungsdatum
19.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-7677/2015

Sentenza del 19 giugno 2017 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 28 ottobre 2015).

C-7677/2015 Pagina 2

Fatti: A. A._______ (in seguito assicurato), cittadino italiano, nato il (...), residente ad B._______ (IT), ha lavorato in Svizzera dal 21 marzo 2011 a titolo di frontaliere, quale operaio/escavatorista di cantiere, presso differenti datori di lavoro, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI, doc. 4, 9 dell’incarto dell’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE). B. B.a In data 23 agosto 2012, l’interessato è stato coinvolto in un incidente sul posto di lavoro, rimanendo parzialmente schiacciato dalla scavatrice meccanica che stava conducendo, allorquando la stessa si è capovolta a seguito di un cedimento del terreno sul quale stava lavorando. Ricoverato presso l’Ospedale di C., dove è rimasto degente per tre giorni, all’assicurato è stata diagnosticata una frattura dei processi trasversali L1- L3, trattata conservativamente mediante analgesici (doc. 11 p. 18). Sol- tanto in seguito, fra il 27 e il 29 agosto 2012 (doc. 11 pp. 13-17), presso il pronto soccorso dell’Ospedale D., è stato riscontrato il vasto ema- toma alla radice della coscia destra con edema dei tessuti genitali, che ha richiesto il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale E., dove il 2 set- tembre 2012 è stato eseguito l’intervento volto all’evacuazione dell’ema- toma inguinocrurale destro, lavaggio e posa di drenaggio aspirativo (doc. 11 pp. 10-12). Il sinistro è stato preso a carico dall’Istituto nazionale sviz- zero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, doc. 83 p.122). B.b B.b.a Il 12 ottobre 2012, il dr. F., specialista in medicina fisica e riabilitazione, medico curante, ha prescritto un trattamento fisioterapico ria- bilitativo, sia per la problematica inguino-crurale destra, che per le proble- matiche legate al rachide lombo-sacrale (doc. 83 pp. 86-87). Nelle succes- sive visite del 30 ottobre 2012 (doc. 83 p. 78) e del 25 marzo 2013 (doc. 83 p. 19), lo specialista ha riscontrato da un lato un miglioramento della sintomatologia algica lombare, dall’altro la persistenza del dolore all’in- guine destro, riconducibile agli esiti dell’intervento chirurgico (doc. 83 p. 78).

C-7677/2015 Pagina 3 B.b.b Sono stati frattanto eseguiti l’esame RM del 15 gennaio 2013 alla regione inguinale che ha rilevato un ispessimento del tessuto nella regione operata (doc. 11 p. 5) e gli esami alla colonna lombare (RX del 15 e del 26 febbraio 2013 [doc. 11 pp. 2-3] ed RM del 17 aprile 2013 [doc. 11 p. 1]) attestanti da un lato la guarigione delle fratture L1-L3, dall’altro un canale lombare leggermente ristretto di origine congenita con incipienti discopatie lombari. In merito a tali referti il dr. F., nel rapporto del 30 aprile 2013, ha chiarito che il dolore inguino crurale non poteva essere associato ad alcuna alterazione del rachide lombo-sacrale, ma piuttosto al processo fibro-cica- triziale derivante dall’evacuazione dell’ematoma. Al fine di migliorare la ste- nia muscolare egli ha quindi prescritto un ciclo di chinesiterapia e protratto ulteriormente l’incapacità lavorativa (doc. 83 p. 11). B.b.c L’assicurato è poi stato visitato dal dr. G., specialista in chirurgia, medico curante, che nel rapporto del 29 maggio 2013, constatando il persistere del dolore in sede inguino-crurale a destra nonostante le due infiltrazioni locali eseguite, ha suggerito la continuazione del trattamento fisioterapico in corso presso il dr. F., restando a disposizione per un’eventuale ripresa chirurgica (doc. 84 pp. 29-30). C. C.a Persistendo l’inabilità lavorativa (doc. 84 pag. 32), in data 30 aprile 2013 l’assicurato ha depositato, all'Ufficio dell’assicurazione invalidità (UAI) del Cantone H., una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (pervenuta il 6 mag- gio 2013 [doc. 4]). C.b Alla luce dello stato di salute ancora precario, attestato dagli atti medici componenti l’incarto INSAI (cfr. in particolare i rapporti del dr. F._______ del 12 luglio 2013 [doc. 84. p. 31] e del 30 luglio 2013 [doc. 84 p. 22]), il 26 agosto 2013 l’amministrazione ha deciso di chiudere il mandato di inter- vento tempestivo, dopo aver convocato l’assicurato (doc. 28). D. D.a Nell’ambito della procedura LAINF il 30 agosto 2013 l’insorgente è stato sottoposto alla visita medica circondariale ad opera del dr. I._______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomo- tore, che ha sollecitato la convocazione dell’assicurato da parte del dr.

C-7677/2015 Pagina 4 G._______ al fine di valutare l’esecuzione di nuovi accertamenti oppure un intervento di revisione chirurgica. L’inabilità lavorativa totale nell’attività abi- tuale è stata confermata dal medico fiduciario, che, riservandosi di espri- mersi in maniera più precisa una volta esperiti gli ulteriori accertamenti, ha dichiarato che “se l’assicurato lavorasse in un’altra ditta sicuramente po- trebbe fare un tentativo di ripresa lavorativa in qualità di pakerista almeno nella misura del 50%” (doc. 84 pp. 15-18). D.b In occasione della visita medica del 17 settembre 2013 il dr. G._______ ha riscontrato una problematica lombo-sciatologica, ricondotta alla postura di difesa assunta dall’assicurato per tollerare i dolori inguino- sacrali, più che a un problema radiologico, essendo le fratture dei processi trasversali ormai consolidate da mesi (rapporto del 19 settembre 2013 [doc. 85 pp. 88-89]). Egli ha dunque predisposto un nuovo ciclo di fisiote- rapia e un esame RM alla radice della coscia, eseguito il 7 ottobre 2013, dal quale è emersa una netta regressione dei fenomeni di edema e “en- hancement” nel piano sottocutaneo della regione inguino-scrotale rispetto al referto RM del gennaio 2013 (doc. 11 p. 5). Ciononostante, l’inabilità la- vorativa totale è stata ulteriormente prolungata (doc. 85 pp. 65-66). D.c L’esame RM del rachide lombare nativo del 12 novembre 2013 è risul- tato sostanzialmente sovrapponibile al referto del 17 aprile 2013 (doc. 11 p. 1). Inoltre è emersa una lieve spondilosi del tratto prossimale, nessuna presenza di ernie discali, ma multiple ernie intraspugnose di Schmorl della limitante somatica superiore L1-L2-L3 (doc. 85 p. 57). Nel rapporto del 20 novembre 2013 il dr. F._______ ha inoltre riferito di una condizione stazio- naria, sia in relazione al dolore inguinale che al dolore lombo-sacrale (doc. 85 p .56). D.d Preso atto dell’esito degli ulteriori accertamenti e sulla scorta dell’esame clinico eseguito in occasione della visita medica circondariale del 19 dicembre 2013, il dr. I._______, nel rapporto del 2 gennaio 2014 ha ritenuto l’assicurato nuovamente abile nella misura del 100% nell’attività di macchinista di escavatore a partire dal 1° gennaio 2014 (doc. 85 pp. 30- 34). D.e L’INSAI ha quindi emesso la decisione del 6 marzo 2014, mediante la quale ha interrotto l’erogazione delle prestazioni assicurative di breve du- rata (indennità giornaliere e spese di cura) per i soli disturbi alla schiena a decorrere dal 1° gennaio 2014, non essendo più oggettivabile un nesso causale fra gli stessi e l’evento infortunistico. È per contro continuata la

C-7677/2015 Pagina 5 presa a carico delle terapie relative ai disturbi all’inguine destro (doc. 85 pp. 5-6). Dell’opposizione avverso tale decisione, degli ulteriori accertamenti e degli sviluppi nell’ambito della procedura LAINF, si dirà al consid. E.d. E. E.a In ambito AI l’incarto è quindi stato sottoposto alla dr.ssa J._______ del Servizio medico regionale K._______ (SMR), specialista in medicina in- terna che ha redatto il rapporto del 29 aprile 2014 (doc. 48). Esaminati gli atti medici raccolti, ha fatto proprie le conclusioni esposte dal dr. I._______ e valutato l’assicurato abile al 50% a partire dal 1° settembre 2013 in un’at- tività adeguata ed al 100% a decorrere dal 1 gennaio 2014, sia in attività adeguata che in quella abituale, ritenendo leggeri i disturbi degenerativi alla colonna lombare. E.b Ulteriori indagini strumentali, volte a definire la problematica all’inguine sono state nel frattempo eseguite nel mese di febbraio 2014 (doc. 50). Da tali accertamenti è emersa la necessità di una ripresa chirurgica, poi ese- guita il 12 giugno 2014 presso l’Ospedale E., dove l’assicurato è stato degente fino al 18 giugno 2014. All’interessato è stata prescritta un’inabilità lavorativa al 100% dal 12 fino al 29 giugno 2014 (doc. 52). E.c I nuovi elementi sono quindi stati sottoposti al SMR, che nel rapporto del 10 giugno 2015 (doc. 65), allestito dalla dr.ssa L., specialista in medicina interna e dal dr. Rey-Bellet, generalista, ha sostanzialmente confermato le conclusioni del precedente rapporto conclusivo del 29 aprile 2014 della dr.ssa J._______ (doc. 48). Nel nuovo referto è stato precisato che la capacità lavorativa riacquisita a partire dal 1° gennaio 2014 in un’at- tività adeguata si è interrotta solo brevemente a causa dell’intervento chi- rurgico del 12 giugno 2014 e che dal 13 luglio 2014 essa è nuovamente ristabilita al 100% nell’attività abituale, mentre in un’attività adeguata dal 27 giugno 2014. E.d E.d.a Nel frattempo l’INSAI con scritto del 18 giugno 2014 (doc. 71 pag. 19) ha riesaminato la precedente decisione del 4 marzo 2014 (doc. 85 pp. 5-6) e ripristinato l’indennità giornaliera a partire dal mese di gennaio 2014 (doc. LAINF 186).

C-7677/2015 Pagina 6 E.d.b Il caso è poi stato definito con decisione del 15 dicembre 2014, con cui a decorrere dal 1° novembre 2014 è stato ritenuto estinto il nesso cau- sale sia per le problematiche inguinali che per quelle lombari (doc. LAINF 237). L’INSAI si è fondato, in buona sostanza, sui referti del dr. G._______ del 5 agosto 2014 (doc. LAINF 207) e del 22 settembre 2014 (doc. LAINF 221) e sul rapporto del dr. I._______ del 23 ottobre 2014 (doc. LAINF 231), stanti i quali dal punto di vista chirurgico l’assicurato era guarito e che per i soli postumi infortunistici egli era abile al 100% in attività idonea. E.d.c La decisione su opposizione del 14 luglio 2015, con cui l’INSAI ha respinto l’opposizione dell’assicurato (doc. LAINF 241, 251, 254, 255) è stata poi confermata il 24 marzo 2016 dal Versicherungsgericht del Canton M._______ (doc. 277). E.e Fondandosi sulla valutazione del proprio servizio medico, l’amministra- zione cantonale, dal canto suo, ha emesso il progetto di decisione del 25 giugno 2015 (doc. 67), mediante il quale ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1° novembre 2013 (ovvero sei mesi dopo il deposito della domanda, ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 novembre 2013 e ad una mezza rendita dal 1° dicembre 2013 al 31 marzo 2014. Dal 1° aprile 2014 il diritto alla rendita è cessato, persistendo un discapito eco- nomico insufficiente (pari al 14%) per riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità. Per tale ragione, all’insorgente è stato dunque negato il diritto ai provvedimenti professionali (doc. 68). F. F.a Con scritto del 21 luglio 2015 l’assicurato, per il tramite del patronato INAS di N., ha contestato il progetto di decisione chiedendo il ri- conoscimento di una rendita intera almeno fino al 31 gennaio 2015. A fon- damento della propria richiesta, l’insorgente ha prodotto atti medici del 2014 e del 2015 e citato gli sviluppi della procedura LAINF (cfr. consid. E.d, in particolare E.d.a). F.b L’opposizione e la documentazione medica, unitamente all’aggiorna- mento dell’incarto INSAI, sono stati sottoposti alla dr.ssa L. del SMR che, nel rapporto dettagliato del 19 agosto 2015 (doc. 74), ha sostan- zialmente ribadito le conclusioni in punto all’abilità lavorativa a cui era giunta nel precedente rapporto del 10 giugno 2015. F.c Mediante decisione del 28 ottobre 2015 (doc. 79), l’UAIE ha dunque confermato il progetto del 25 giugno 2015 (doc. 67).

C-7677/2015 Pagina 7 G. Con il ricorso depositato il 27 novembre 2015 (doc. TAF 1 e allegati) A., sempre rappresentato dal surriferito patronato, ha chiesto l’an- nullamento della decisione – contestando la riduzione della rendita intera riconosciutagli dal 1° novembre 2013 a mezza rendita a partire dal 1° di- cembre 2013 e la soppressione della stessa a partire dal 1° aprile 2014 – e il riconoscimento di una rendita intera almeno fino al 16 novembre 2015 e, in seguito, di una mezza rendita. A sostegno della propria richiesta, oltre agli atti medici già trasmessi in sede di opposizione (doc. 71), il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 16 novembre 2015 del dr. O., specialista in medicina legale e delle assicurazioni e il referto dell’esame RMN al bacino eseguito il 27 marzo 2015. L’insorgente ha inoltre chiesto l’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie. H. Nel proprio memoriale di risposta, inoltrato il 22 dicembre 2015, l’UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impu- gnato, rinviando, alla breve presa di posizione, dell’Ufficio AI cantonale del 17 dicembre 2015 (doc. TAF 4). I. Invitato a replicare, il ricorrente ha riaffermato la propria posizione con il memoriale del 26 gennaio 2016 (doc. TAF 7), allegando il rapporto del dr. O._______ del 21 gennaio 2016, secondo cui è inabile al 100% nell’attività precedentemente svolta, mentre potrebbe essere abile nella misura mas- sima del 50% in un’attività adeguata allo stato di salute e alla sua forma- zione. J. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2016 la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta (doc. TAF 9) e il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo di fr. 400.-, corrispondente alle presunte spese proces- suali, saldato il 5 febbraio 2016 (doc. TAF 10). K. Duplicando in data 2 marzo 2016, l’autorità inferiore, ha reiterato la propo- sta di reiezione del gravame e la conferma della decisione, sulla scorta della presa di posizione dell’UAI cantonale che a sua volta si riferisce al rapporto del 11 febbraio 2016 del proprio SMR, al quale erano stati sotto- posti i nuovi referti medici (doc. TAF 13).

C-7677/2015 Pagina 8 L. In data 24 marzo 2016 l’insorgente ha presentato le proprie osservazioni, allegando un ulteriore rapporto del dr. O._______ del 23 marzo 2016 (doc. TAF 15). M. L’UAI cantonale ha ribadito la propria posizione con scritto del 18 aprile 2016, al quale l’UAIE si è riferito nelle proprie osservazioni del 25 aprile 2016 (doc. TAF 17). N. N.a Con scritto del 25 maggio 2016 (doc. TAF 19) l’insorgente ha tra- smesso il rapporto del 2 maggio 2016 del dr. G._______ e il referto del pronto soccorso dell’Ospedale E._______ del 18 aprile 2016 attestanti una recente riacutizzazione del dolore cronico in sede inguino-crurale destro. L’autorità inferiore si è riconfermata nella decisione impugnata (doc. TAF 21). N.b Il 17 novembre 2016 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione inedita, segnatamente il referto dell’esame elettromiografico del 4 novem- bre 2016 del dr. P., il referto RMN alla colonna dorsale e alla co- lonna cervicale del 27 ottobre 2016 e il rapporto neurologico del 15 ottobre 2016 della dr.ssa Q., dai quali si evince l’emergere di una patolo- gia riguardante il rachide cervicale in correlazione con il pregresso interes- samento vertebrale L1-L3 (doc. TAF 23). Riguardo alla nuova documenta- zione l’autorità inferiore non si è espressa. O. Al fine di completare l’istruttoria di causa il Tribunale ha richiamato presso l’assicuratore infortuni l’incarto aggiornato (doc. TAF 26, 27; consid. D.e). P. Con decisione formale del 17 gennaio 2017 (doc. LAINF 302) l’INSAI ha negato la presa a carico della ricaduta notificata dall’assicurato il 12 maggio 2016 (doc. LAINF 281), fondandosi sul rapporto neurologico del 9 gennaio 2017 del dr. R._______, secondo il quale è assente un nesso causale fra i disturbi lamentati dall’assicurato e il sinistro dell’agosto 2012 (doc. 300).

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Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo delle spese processuali è stato inoltre tempestivamente saldato (doc. TAF 10). 2. 2.1 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è compe- tente, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'e- stero. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'Ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa; questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abi- tuale si trovi ancora nella zona di frontiera ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni. 2.2 Nella specie, l'interessato risiede nella zona di confine e la malattia si e manifestata durante lo svolgimento dell’attività quale frontaliere. L'Ufficio

C-7677/2015 Pagina 10 AI cantonale è dunque competente per esaminare sul merito la domanda di rendita. L'UAIE è competente per emanare e notificare le decisioni rela- tive. 3. 3.1 3.1.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.1.2 Contestato, in concreto, è la riduzione al 50% a partire dal 1° dicembre 2013 del grado di invalidità riconosciuto a A._______ dal 1° novembre 2013, così come il mancato riconoscimento del diritto ad una rendita intera oltre il 31 marzo 2014 e almeno fino al 16 novembre 2005, così come la mancata attribuzione di una mezza rendita in seguito. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, così come eventuali modifiche entrate in vigore successivamente, ritenuto che il diritto alla rendita stesso è sorto il 1° novembre 2013. 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 28 ottobre 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta- mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

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4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 4.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una

C-7677/2015 Pagina 12 rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in

C-7677/2015 Pagina 13 Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell'U- nione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi- curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.6 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am- bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con- sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la

C-7677/2015 Pagina 14 valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do- vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). 6.7 Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un as- sicuratore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro- pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza, l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri- corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi- zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10). 7. 7.1 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della ren- dita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 7.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF

C-7677/2015 Pagina 15 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C- 1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). 7.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). 8. 8.1 In caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di mo- difica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (RS 831.201; sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 9C_110/2014 del 13 giugno 2014). 8.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/cre- scente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rap- porto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la sop- pressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la presta- zione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumen- tata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3). 9.

C-7677/2015 Pagina 16 9.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 9.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even- tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti- vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). 9.3 Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indi- cazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3). 9.4 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma- zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 9.5 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB

C-7677/2015 Pagina 17 MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im So- zialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 9.6 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione – o come in concreto di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo – se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambia- mento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiara- mente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesistenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapa- cità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscontro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). 9.7 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa- ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronun- ciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 9.8 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu- dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi- denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (sentenza del Tri- bunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 10.

C-7677/2015 Pagina 18 10.1 In concreto contestata è segnatamente la questione se il grado di esi- gibilità lavorativa del 50% a partire dal 1° settembre 2013 e del 100% a partire dal 1° gennaio 2014 in attività adeguate ritenuto dall’amministra- zione, è corretto o meno. Non più contestata per contro è l’inabilità lavora- tiva al 100% nell’attività abituale a partire dal sinistro (consid. 13.5). 10.2 In via preliminare, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, sulla base di valutazioni mediche univoche, che vi è stata sicuramente un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività perlomeno dal 23 agosto 2012 al 1° settembre 2013 (cfr., consid. D.a, D.b, D.d, E.a) che giustifica l’assegna- zione di una rendita intera dal 1° novembre 2013 al 1° dicembre 2013. 10.3 Censurata è, per contro, la valutazione dello stato di salute dell’insor- gente al di là del 1° settembre 2013, che, stando all’amministrazione can- tonale, permetterebbe a quest’ultimo di rientrare nel mondo del lavoro dap- prima nella misura del 50%, in seguito, a partire dal 1° gennaio 2014 in misura completa, svolgendo un’attività adeguata e rispettosa dei limiti fun- zionali. 10.4 A mente del ricorrente, alla luce degli sviluppi che il caso ha avuto nell’ambito della procedura LAINF, oltre che in ragione del persistere della sintomatologia dolorosa e delle limitazioni funzionali attestate dalla docu- mentazione medica prodotta, non vi è nessuna possibilità di ripresa lavo- rativa, anche in un’attività leggera, prima del mese di novembre 2015, data a partire dalla quale soltanto in un’attività confacente alle condizioni fisiche e nella misura massima del 50% potrebbe essere considerato abile al la- voro. 11. 11.1 Stando alla documentazione medica componente l’incarto, l’insor- gente è portatore di due distinti disturbi, insorti a seguito del trauma del 23 agosto 2012. 11.1.1 Da una parte quelli relativi alla colonna lombare, che sono persistiti nonostante la guarigione della frattura dei processi trasversali L1-L3, atte- stata dagli esami RX del 15 e del 26 febbraio 2013 (doc. 11 pp. 2-3) ed RM del 17 aprile 2013 (doc. 11 p. 1). La persistenza dei dolori, è stata dapprima spiegata dal dr. G._______ quale episodio di lombo-sciatologica in aggravamento, correlata a un pro-

C-7677/2015 Pagina 19 blema posturale assunto dall’assicurato per tollerare i dolori inguino-sa- crali, più che a un problema radiologico, essendo le fratture dei processi trasversali ormai consolidate (rapporto del 19 settembre 2013 [doc. 85 pp. 88-89]). A seguito dell’esame RM del rachide lombare nativo del il 12 no- vembre 2013, sul quale si è poi espresso anche il dr. F._______ (doc. 85 p. 56), è emersa l’esistenza di una modesta spondilosi del tratto prossi- male, nessuna presenza di ernie discali, ma multiple ernie intraspugnose di Schmorl della limitante somatica superiore L1-L2-L3 (doc. 85 p. 57). Tali problematiche sono state considerate estranee al sinistro del 23 agosto 2012 dal dr. I., che ha quindi ritenuto l’assicurato nuovamente abile al lavoro in misura completa (doc. 85 p. 33). Nel rapporto del 2 gen- naio 2014 ha infatti indicato: “Dalla risonanza magnetica eseguita alla co- lonna lombare non sono emersi assolutamente postumi di origine post- traumatica. Sono emersi per altro problemi di origine degenerativa sicura- mente preesistenti all’infortunio. Dall’01.01.2014 quindi i problemi a livello della schiena non sono più in relazione causale con una probabilità preva- lente con l’infortunio del 23.08.2012. Ulteriori inabilità e cure per quanto riguarda la colonna lombare, andranno a carico quindi della rispettiva Cassa Malati”. Il concetto è stato ribadito anche nel rapporto dell’11 aprile 2014 (doc. LAINF 178). Attestano un’origine morbosa dei disturbi alla schiena pure le valutazioni del dr. G. – che nei rapporti del 5 agosto e del 23 settembre 2014 (doc. LAINF 207 e 221) ha riferito di una “decisa contrattura dei muscoli para-vertebrali dorsali” e di un “paziente guarito dal punto di vista chirur- gico”; del dr. S._______ – che nel rapporto ortopedico del 14 novembre 2014 (doc. 71 p. 40) ha riconosciuto una lombalgia cronica e spondilosi; nonché del dr. T._______ – che esaminando la RM al rachide lombosa- crale, ha riferito nel rapporto fisiatrico del 4 marzo 2015 (doc. 71 p. 30) di un canale vertebrale ai limiti della normalità per ragioni congenite e per l’insorgenza di fenomeni artrosici. Alla luce di tali valutazioni il dr. I._______, anche nei successivi rapporti (doc. LAINF 231, 241, 251, 254), ha quindi negato la competenza dell’as- sicuratore contro gli infortuni per tali problematiche dal 1 gennaio 2014, pur ammettendo la persistenza dei disturbi e delle algie lamentate dall’insor- gente alla regione lombare (cfr. anche doc. LAINF 231). 11.1.2 Dall’altra parte vi sono i disturbi relativi all’inguine, per i quali l’assi- curato è stato operato una prima volta il 2 settembre 2012 (doc. 11 p. 10,

C-7677/2015 Pagina 20 vedi consid. B.a) e una seconda volta, a causa della cronicizzazione del dolore, il 12 giugno 2014 (doc. 52 pag. 2-4, vedi consid. E.b). Visto il buon esito della ripresa chirurgica – attestato dall’esame RM del 29 settembre 2014 (doc. LAINF 228) e dal dr. G._______ nel rapporto del 23 settembre 2014 (“le ferite chirurgiche appaiono ben consolidate e in normo evoluzione, non vi è linfoedema [...] solo un modesto gonfiore a livello della radice della coscia” – doc. LAINF 221) – il dr. I._______ ha considerato, per i soli postumi infortunistici, l’assicurato nuovamente abile al lavoro al 100% a partire dal 1° novembre 2014 nella precedente attività di macchi- nista (doc. LAINF 231). Nonostante ciò, il dr. I._______ (nel summenzionato rapporto), nonché il dr. T._______ nei rapporti fisiatrici del 27 gennaio e del 4 marzo 2015 (doc. 71 p. 30, 32) e il dr. U._______ nel rapporto neurochirurgico del 4 marzo 2015 (doc. 71 p. 29), hanno riscontrato il persistere dei dolori alla regione inguinale destra. Proprio per questo, in data 27 marzo 2015 l’assicurato si era sottoposto a un ulteriore esame RMN al bacino (doc. LAINF 246), dal quale tuttavia, a detta del dr. I., non è emerso nessun elemento nuovo, suscettibile di modificare la valutazione espressa riguardo alla ripresa della capacità lavorativa (doc. LAINF 251, 254). Alla medesima conclusione è giunto pure il dr. G. nel rapporto del 2 maggio 2016 (doc. LAINF 280), rite- nendo che l’esame RM “non mostrava evoluzioni particolari rispetto alle visite e agli esami nel 2014”. Il suddetto rapporto del dr. G._______ come pure i rapporti del dr. O._______ del 16 novembre 2015 (allegato al doc. TAF 1), del 21 gennaio 2016 (allegato al doc. TAF 7) e del 23 marzo 2016 (allegato al doc. TAF 15), prodotti dall’insorgente, debbono essere comunque considerati con ri- serbo, essendo stati emessi posteriormente alla decisione impugnata. Essi possono pertanto entrare in linea di conto unicamente nella misura in cui le valutazioni espresse siano strettamente connesse all'oggetto litigioso e meglio se possono imporsi quali elementi d’accertamento retrospettivo. 11.2 Ciò che non è in particolare il caso per le recenti problematiche insorte al rachide cervicale e riscontrate per la prima volta in occasione dell’esame RM della colonna dorsale e cervicale del 27 ottobre 2016 (doc. LAINF 296) e alle nuove indicazioni di danno neurologico, descritte nel rapporto del 15 ottobre 2016 della dr.ssa Q._______, specialista in neurologia (allegato al doc. TAF 23).

C-7677/2015 Pagina 21 12. 12.1 L’art. 59 cpv. 2bis LAI ricorda che i servizi medici regionali sono a di- sposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato - determi- nante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA - di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso dell’art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo ai propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In que- sto modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicu- rato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno la funzione di effettuare una sin- tesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formu- lare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispongono delle qua- lifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 12.2 I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio anche dell'am- ministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessaria- mente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esi- stente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce, per invalsa giuri- sprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2; cfr. anche sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

C-7677/2015 Pagina 22 12.3 Al riguardo va in particolare rilevato che se è vero che nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore, un tale provvedimento (o perlo- meno accertamenti complementari) deve tuttavia essere ordinato qualora sussistano anche solo dubbi minimi riguardo l'attendibilità e la concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465 con- sid. 4, nel caso in esame un rapporto interno all'INSAI). Nel caso in esame tali dubbi sussistono alla luce della documentazione prodotta dall'assicurato. 13. 13.1 In concreto, il servizio medico dell’amministrazione cantonale non ha eseguito accertamenti propri, né ha predisposto ulteriori indagini mediche presso il luogo di domicilio dell’assicurato, fondandosi in prevalenza sugli esami condotti nell’ambito della procedura LAINF. 13.2 Nell’ambito del primo rapporto SMR del 29 aprile 2014 (doc. 48 p. 3), la dr.ssa J._______ si è sostanzialmente fondata sul referto del 5 settembre 2013 del dr. I._______ (doc. 84 p. 15), per stabilire che in un’attività adeguata l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa nella misura del 50% a partire dal mese di settembre 2013:, mentre si è fondata sul successivo rapporto del 2 gennaio 2014 del dr. I._______ (doc. 85 p. 30), per attestare la piena abilità lavorativa anche nell’attività abituale di macchinista di escavatore a partire dal 1° gennaio 2014. Quanto ai persistenti disturbi alla schiena correlati a problematiche di origine degenerativa, segnalati anche dallo stesso dr. I., la dr.ssa J. non ha ritenuto che questi potessero avere un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. 48 p. 3). 13.3 Una nuova valutazione da parte del SMR è intervenuta oltre un anno dopo ad opera della dr.ssa L._______ (doc. 65). Nel rapporto del 10 giugno 2015, tenendo conto degli accertamenti relativi alla problematica all’inguine eseguiti nel corso del mese di febbraio 2014 (doc. 50) e dell’intervento di revisione chirurgica della regione inguino-crurale destra eseguito il 12 giu- gno 2014 (doc. 52), il medico ha sostanzialmente confermato la valuta- zione già esposta in precedenza dalla dr.ssa J._______, ritenendo la ca- pacità lavorativa dell’assicurato ripristinata in misura completa a partire dal 1° gennaio 2014 e semplicemente interrotta per il breve periodo di conva-

C-7677/2015 Pagina 23 lescenza postoperatorio (dal 12 al 26 giugno 2014). Nella professione abi- tuale di macchinista di escavatore, essa ha per contro, ritenuto nuova- mente esigibile la ripresa lavorativa a partire dal 13 luglio 2014 (doc. 65 p. 5). Nell’una come nell’altra attività è stato prescritto il rispetto dei seguenti limiti funzionali: attività non pesanti, raramente sollevamento di pesi supe- riori a 25 kg e cambio di posizione frequente (doc. 65 p. 4). 13.4 A seguito dell’opposizione del 21 luglio 2015 (doc. 71) interposta dall’assicurato contro il progetto di decisione del 25 giugno 2015 (doc. 67), il SMR è stato nuovamente chiamato a esaminare la fattispecie, alla luce dei referti prodotti dall’assicurato, fra i quali il rapporto del dr. V._______ del 2 aprile 2014 e dei nuovi accertamenti acquisiti nell’incarto LAINF, ag- giornato fino alla decisione del 15 dicembre 2014, con cui l’INSAI ha de- cretato la chiusura del caso e l’estinzione del nesso causale a partire dal 1° novembre 2014 (doc. LAINF 237). Rivalutando il caso, la dr.ssa L., nel rapporto SMR del 19 agosto 2015 (doc. 74) è giunta alla conclusione, che dalla nuova documentazione medica visionata non emergano elementi nuovi, suscettibili di modificare la valutazione espressa nel precedente rapporto del 10 giugno 2015 (doc. 74 p. 7). Ciononostante, essa ha esteso l’elenco dei limiti funzionali ritenendo ridotta la capacità dell’assicurato nello svolgere delle attività su terreni sconnessi e in contesti di particolare caldo, freddo e umidità (doc. 74 p. 6). 13.5 Nell’ultimo rapporto del SMR, risalente al 11 febbraio 2016 (allegato al doc. TAF 13), la dr.ssa L. conferma nuovamente l’esigibilità la- vorativa già espressa nei precedenti rapporti in un’attività adeguata e ri- spettosa dello stato di salute dal 1° gennaio 2014. Per contro, alla luce dei nuovi accertamenti, è stata esclusa per la prima volta la ripresa lavorativa nell’attività abituale di macchinista di escavatore dalla data del sinistro. Ciò anche in ragione di ulteriori limiti funzionali riscontrati, oltre a quelli già in- dicati, segnatamente la riduzione a 10kg del massimo peso sollevabile dall’assicurato e la prescrizione di pause che permettano a quest’ultimo di stendersi brevemente dopo mezzogiorno. 14. 14.1 Alla luce di quanto sopra esposto, pur avendo gradualmente riconosciuto maggiori limiti funzionali a carico dell’insorgente, tanto da escludere con l’ultimo rapporto la possibilità di riprendere l’attività svolta prima dell’infortunio a partire dalla data di quest’ultimo, i medici del SMR hanno sostanzialmente confermato la prima valutazione espressa dalla

C-7677/2015 Pagina 24 dr.ssa J., ritenendo assodato che dall’assicurato fosse esigibile la ripresa lavorativa in attività idonea, nella misura del 50%, a decorrere dal mese di settembre 2013, in seguito in misura totale a decorrere dal mese di gennaio 2014. Dette conclusioni non possono tuttavia essere confermate, fondandosi su un accertamento incompleto e contraddittorio e pertanto non concludente dei fatti rilevanti. 14.2 14.2.1 Come detto sopra, la dr.ssa J. aveva formulato le proprie conclusioni, fondandosi sugli accertamenti condotti nell’ambito della proce- dura LAINF, in particolare sui rapporti del dr. I._______ (doc. 84 p. 15 e 85 p. 30; consid. 13.2). 14.2.2 Quest’ultimo, in quanto medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, era chiamato, in prima battuta, a valutare l’obbligo prestativo dell’INSAI ri- spetto al sinistro assicurato. Nondimeno, il dr. I._______ ha sempre rico- nosciuto la presenza di problemi di natura extra-infortunistica, peraltro rife- riti anche dagli altri specialisti interrogati, così come il dr. G._______ e il dr. F._______ (consid. 12.1.1 e D). In simili circostanze questa Corte ritiene criticabile il fatto che nel rapporto del 29 aprile 2014, pur avendo accertato il persistere dei disturbi alla schiena correlati a problematiche di origine degenerativa, la dr.ssa J._______ si sia comunque allineata alla valutazione del dr. I._______ ri- guardo all’abilità lavorativa (doc. 48 p. 3). Alla luce dei disturbi di natura extra-infortunistica, sarebbe stato opportuno proporre l’esecuzione di ulte- riori indagini specialistiche, al fine di appurare dal punto di vista neurolo- gico, reumatologico e, dandosene il caso fisiatrico – materie in cui la dr.ssa J._______ non risulta specializzata (così come la dr.ssa L.) – l’eventuale influsso di tali patologie sulla capacità lavorativa, segnatamente se permettevano di svolgere ancora l’attività precedentemente svolta, fatto negato poi soltanto nell’ambito della procedura ricorsuale. È bene infatti rammentare che le stesse, seppur trascurabili dall’INSAI non essendo cor- relate all’infortunio, debbono essere tenute in debita considerazione in am- bito AI. 14.2.3 Oltre a ciò, nel rapporto del 2 gennaio 2014 il dr. I. tratta solo marginalmente la problematica all’inguine, per la quale rimanda alla valutazione prevista con il dr. G._______ nel mese di marzo 2014 (doc. 85

C-7677/2015 Pagina 25 p. 33) da cui è emerso che non era ancora completamente sanata e ne- cessitava un nuovo intervento chirurgico (doc. LAINF 179, 180), poi ese- guito il 12 giugno 2014 (doc. LAINF 189; consid. D). Di tali accertamenti, che pur precedono il rapporto SMR del 29 aprile 2014, la dr.ssa J._______ non fa menzione. Risulta dunque che una problema- tica che lo stesso INSAI ha riconosciuto avere un’incidenza sull’abilità la- vorativa dell’assicurato (cfr. doc. LAINF 186, l’assicuratore infortuni ha in- fatti ripristinato il diritto all’indennità giornaliera per incapacità lavorativa al 100% dal 1° gennaio 2014, consid. E.d), non è stata considerata nella va- lutazione del SMR. 14.2.4 Non risulta infine avvalorato da rapporti medici chiari, completi e concludenti neppure il preteso miglioramento dello stato di salute indicato dalla dr.ssa J._______ secondo la quale, a partire dal 1° settembre 2013, dall’assicurato sarebbe stata esigibile la ripresa di un’attività lavorativa adeguata nella misura del 50%. Ad eccezione del dr. I., che nel rapporto del 5 settembre 2013, riservandosi tuttavia di riconsiderare il caso dopo la valutazione del dr. G., riteneva immaginabile che presso un’altra ditta l’assicurato fa- cesse un tentativo di ripresa dell’abituale attività lavorativa (“pakerista”) nella misura del 50% (doc. 84 p. 18), non vi è alcun altro medico che abbia considerato ristabilita, in tutto o in parte, la capacità lavorativa dal mese di settembre 2013. Del resto il dr. I._______ stesso si esprime in termini di “tentativo” non di esigibilità. Al contrario, il dr. F._______ nel rapporto del 12 luglio 2013 aveva espresso dei dubbi quanto alla possibile ripresa dell’attività di manovale nell’edilizia, pur ritenendo possibile, una volta terminata l’incapacità lavorativa ulterior- mente protratta fino alla fine di agosto 2013 (doc. 84 p. 22), l’esecuzione di un’attività lavorativa alternante la posizione seduta con quella eretta (doc. 84 p. 31). Dal canto suo il dr. V., nel rapporto del 2 aprile 2014, ha ritenuto persistere in maniera invariata e completa sin dalla data dell’evento infortunistico l’inabilità lavorativa dell’insorgente (doc. LAINF 174, 188). Esprimendosi sul referto RM del bacino del 7 ottobre 2013 (doc. 11 p. 5), il dr. G., nel rapporto del 16 ottobre 2013, pur riferendo un netto miglioramento ha confermato e ulteriormente prolungato l’inabilità lavora- tiva totale (doc. 85 pp. 65-66). Ritenuto poi che nell’ambito della procedura LAINF, per le sole problema- tiche post-traumatiche, l’indennità giornaliera è stata protratta ben oltre il

C-7677/2015 Pagina 26 1° gennaio 2014 e meglio fino al 31 ottobre dello stesso anno in ragione della completa incapacità lavorativa dell’assicurato, le conclusioni della la dr.ssa J._______ secondo cui dal 1° settembre 2013 la ripresa lavorativa al 50% in un’attività adeguata era esigibile, risulta priva di fondamento. La capacità lavorativa a quella data va pertanto considerata nulla così come stabilito in ambito LAINF e ciò deve valere, come andrà precisato nei considerandi seguenti almeno fino al 31 ottobre 2014. 14.3 14.3.1 Nei successivi rapporti SMR del 10 giugno 2015 e del 19 agosto 2015, la dr.ssa L._______ pur confermando le valutazioni della dr.ssa J._______ riguardanti il momento in cui l’insorgente ha riacquistato l’abilità lavorativa in un’attività adeguata allo stato di salute, ha ritenuto esigibile la ripresa dell’attività abituale unicamente dal 13 luglio 2014, ovvero quattro settimane dopo l’intervento chirurgico del 12 giugno 2014 (doc. LAINF 189) e quindi una breve interruzione della capacità lavorativa. Dal tenore del rapporto del 10 giugno 2015 parrebbe non sia stato tenuto conto degli sviluppi nel frattempo intervenuti nell’ambito della procedura LAINF, in particolare non è stato fatto alcun accenno ai rapporti del 5 ago- sto e del 23 settembre 2014 nei quali il dr. G._______ ha confermato il persistere dell’inabilità lavorativa al 100% (doc. LAINF 207, 221) e alla de- cisione del 15 dicembre 2014 con cui l’INSAI ha interrotto le prestazioni assicurative soltanto a partire dal 1° novembre 2014 a causa del raggiun- gimento dello status quo sine (doc. 237). Questi sono stati per contro men- zionati nel rapporto SMR del 19 agosto 2015; tuttavia la dr.ssa L._______ non si è discostata dalla precedente valutazione. 14.3.2 Alla luce di questi nuovi sviluppi, una tale valutazione del SMR non può dirsi fondata e convincente. Da un lato, perché essa fa proprie le con- clusioni della dr.ssa J., che come detto (consid. 14.1, 14.2), non possono essere ritenute sufficientemente complete e conclusive, in quanto parzialmente infondate e in contraddizione con gli atti dell’incarto, né per- mettono di ritenere che a partire dal mese di settembre 2013 vi sia stato un significativo miglioramento della capacità lavorativa dell’assicurato. Dall’al- tro, poiché essa risulta essere in contrasto non soltanto con tutti gli accer- tamenti medici agli atti e con gli effettivi sviluppi delle patologie di cui l’as- sicurato resta affetto, ma pure contraddice il parere del dr. I., che a seguito della ripresa chirurgica del 12 giugno 2014 ha rivisto la propria valutazione del 2 gennaio 2014 – sulla quale si era fondata la dr.ssa

C-7677/2015 Pagina 27 J._______ – considerando l’assicurato nuovamente abile al 100%, in rela- zione ai soli postumi infortunistici, soltanto a partire dal 1° novembre 2014 (doc. LAINF 231). Ritenuto che l’assicurato era affetto anche da disturbi extrainfortunistici non correttamente approfonditi, la capacità lavorativa non poteva essere considerata recuperata nel frattempo. 14.3.3 Ne consegue che la documentazione medica versata agli atti non permette di riconoscere che a partire dal mese di settembre 2013 sia inter- venuto un miglioramento dello stato di salute tale da permettere una ripresa lavorativa al 50%. Tantomeno una tale evoluzione è stata documentata a partire dal mese di gennaio 2014, momento a decorrere dal quale l’assicu- rato avrebbe riacquisito l’intera capacità lavorativa in un’attività sostitutiva. A ben vedere i referti medici attestano da un lato il persistere di una pro- blematica degenerativa, di origine morbosa (doc. LAINF 207, 221 e 231, doc. 71 p. 40, doc. 71 p. 30). Dall’altro - nel periodo in cui, secondo il SMR, l’assicurato avrebbe gradualmente riacquisito l’intera capacità lavorativa – è emersa una recrudescenza della sintomatologia algica e dei disturbi all’inguine, per cui si è rivelata necessaria una ripresa chirurgica poi ese- guita il 12 giugno 2014 (doc. 52). Per questi motivi l’INSAI ha revocato la propria decisione, non ritenendo più esigibile una ripresa lavorativa a par- tire dal mese di gennaio 2014, ma solo dal 1° novembre (doc. LAINF 186, 237). 14.3.4 Non è infine dato di sapere quali sarebbero le attività esigibili non avendo l’amministrazione cantonale neppure ha incaricato un proprio con- sulente d’integrazione professionale di determinare concretamente, alla luce delle risultanze mediche, delle conseguenze del danno alla salute e delle competenze dell’assicurato, il ventaglio di attività esigibili e il relativo discapito economico. 14.4 14.4.1 I vizi e le carenze indicati sopra, non risultano sanati neppure dall’ul- timo rapporto SMR redatto dalla dr.ssa L._______ l’11 febbraio 2016 e pro- dotto in sede di duplica dall’autorità inferiore (allegato al doc. TAF. 13). 14.4.2 Da un lato, anche in questo rapporto viene confermata l’esigibilità lavorativa in attività adeguata a partire da settembre 2013 al 50% e da gennaio 2014 al 100%, senza alcun accertamento supplementare riguardo alle patologie degenerative emerse e senza tenere conto degli sviluppi in- tercorsi nell’ambito della procedura INSAI.

C-7677/2015 Pagina 28 14.4.3 Dall’altro, contrariamente a quanto fino ad allora sostenuto dal SMR, l’assicurato viene riconosciuto ormai completamente incapace di ri- prendere l’attività abituale svolta prima dell’infortunio già a decorrere dalla data dello stesso. Anzi, a causa del danno alla salute, viene ritenuto che questi non è più in grado di sollevare pesi di oltre 10kg e che, anche in un’attività leggera, egli debba eseguire delle pause a seconda del bisogno e che abbia la possibilità di stendersi nel corso del pomeriggio. Ora, non è dato sapere – poiché non espressamente specificato dal medico SMR – se questi ulteriori limiti funzionali siano insorti di recente o se possano essere considerati già presenti al momento dell’assegnazione, rispettivamente della soppressione del diritto alla rendita. Alla luce del progressivo incre- mento di tali limitazioni, da un rapporto SMR all’altro, parrebbe tuttavia che le stesse fossero già presenti e si siano andate via via definendo grazie agli ulteriori accertamenti strumentali e clinici. Sia quel che sia, è innegabile che essi attestino tutto fuorché un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato. 14.5 In definitiva, per tutte le ragioni esposte sopra, il parere del SMR, su cui si è fondato l’UAIE per stabilire a partire da quale momento e in che misura l’assicurato potesse essere ritenuto nuovamente abile al lavoro (doc. 78, 79) non è condivisibile. Il diritto alla rendita non poteva pertanto essere né ridotto dal 1° dicembre 2013 né soppresso dal 1° aprile 2014. 14.6 Da quanto sopra esposto emerge per contro che, come stabilito dall’INSAI e attestato dai medici curanti, l’assicurato è inabile al lavoro al 100% fino al 31 ottobre 2014, a seguito dell’evoluzione dei disturbi all’in- guine che hanno reso necessario l’intervento del mese di giugno 2014. Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Alla luce degli atti dell’incarto questa Corte può pertanto ripristinare il diritto alla ren- dita intera perlomeno fino al 1° febbraio 2015. 15. 15.1 Per il periodo successivo al 31 ottobre 2014, gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore affinché proceda a completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. In ef- fetti non è dato di sapere se dopo tale data lo stato di salute dell’assicurato si è modificato anche in ambito AI in modo tale da giustificare dal 1° feb- braio 2015 una riduzione o la soppressione del grado di invalidità. Va inoltre rilevato che, seppur non suscettibili di influire sull’apprezzamento da parte di questo Tribunale della decisione del 28 ottobre 2015, in quanto

C-7677/2015 Pagina 29 attestanti dei fatti verificatisi dopo tale data e non strettamente connessi all’oggetto litigioso, i certificati medici prodotti in sede ricorsuale sub doc. TAF 19 e 23, riguardanti il periodo da aprile 2016, appaiono di primo ac- chito rilevanti per la valutazione dello stato di salute attuale dell’assicurato, segnatamente ne rendono plausibile un peggioramento (riacutizzazione del dolore cronico in sede inguino-crurale dx; insorgenza di nuove proble- matiche in sede cervicale con sospetto di mielopatia post-traumatica). 15.2 A tale scopo, il ricorrente dovrà essere sottoposto a una perizia pluri- disciplinare in Svizzera in neurologia, reumatologia, medicina interna e chi- rurgia (affezione all’inguine) e dandosene il caso anche in fisiatria, conto tenuto della patologia degenerativa al rachide lombare di cui soffre. In par- ticolare saranno eseguiti tutti quegli esami strumentali e radiologici che il caso – e l’evoluzione nel tempo dello stato di salute – richiede (Rx, RM, TAC, ECG, ECG da sforzo, ecc.). In esito agli accertamenti svolti dai periti nei rispettivi ambiti di competenza, verrà esposta una valutazione comples- siva – interdisciplinare – della capacità lavorativa residua dal 31 ottobre 2014. 15.3 Posto che l’inabilità nell’attività abituale di macchinista di escavatore, è già stata appurata e non è contestata, dalla perizia dovrà emergere se e in che misura l’interessato è abile al lavoro in attività eventualmente ancora esigibili – che dovranno poi essere concretizzate dal servizio competente – e la decorrenza dell’inabilità lavorativa. 15.4 In tali circostanze, non essendo stati chiariti aspetti medici determi- nanti tramite una perizia specialistica pluridisciplinare, neppure la giurispru- denza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, nel senso indicato da questo Tribunale. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giu- stificato qualora l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria, non essendo compito del Tribunale effettuare in prima bat- tuta i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 16. 16.1 Se del caso l’autorità amministrativa effettuerà un’indagine compara- tiva dei redditi, fondandosi sui dati economici relativi al 2013, anno in cui al più presto decorre la rendita (art. 29 cpv. 1 LAI; DTF 129 V 122, sentenza del TF 8C_290/2007 dell’8 luglio 2008 consid. 3).

C-7677/2015 Pagina 30 16.2 Per stabilire il reddito da invalido occorrerà fare riferimento a quello ottenibile dall'insorgente in attività semplici e ripetitive secondo la perti- nente tabella dell'ISS 2012 (TA1), non quella del 2010. Al momento dell’emissione della decisione litigiosa, il 28 ottobre 2015, l’UAIE infatti di- sponeva già dei dati del 2012, ritenuto che sono stati pubblicati nel corso del mese di ottobre 2014 (Lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] del 22 ottobre 2014; sentenze 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 consid. 6.3.2 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 3.4 con i riferimenti). I dati statistici ottenuti, andranno poi indicizzati al 2013 (sulla base dell’indice dei salari nominali, uomini, 2011- 2015, totale [05-96] - T1.1.10). 17. 17.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali. Al ricorrente viene restituito l'anticipo delle spese processuali di 400 franchi versato il 5 febbraio 2016 (doc. TAF 10). 17.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un man- datario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ri- petibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini- strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in as- senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1’000 franchi (spese incluse), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. Per il periodo dal 1° dicembre 2013 fino al 31 gennaio 2015 la decisione impugnata è riformata nel senso che A._______ ha diritto ad una rendita intera di invalidità.

C-7677/2015 Pagina 31 3. Per il periodo dal 1° febbraio 2015 la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UAIE affinché completi l’istruttoria ai sensi dei consi- derandi ed emani una nuova decisione sul diritto alla rendita di A._______. 4. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, già corrisposto dal ricorrente, gli sarà restituito allorquando la presente sentenza sarà cre- sciuta in giudicato. 5. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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