Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7329/2017
Entscheidungsdatum
27.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-7329/2017

S e n t e n z a d e l 2 7 d i c e m b r e 2 0 1 9 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, (Italia) patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 20 novembre 2017).

C-7329/2017 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina italiana, nata l’(...) 1969, coniugata, con una figlia, frontaliera, ha lavorato in Svizzera dall’ottobre 1984 in qualità di collabora- trice nel ramo della logistica/manutenzione presso una catena di distribu- zione (doc. 3, 9 e 17 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invali- dità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). Essa ha interrotto il lavoro il 19 febbraio 2011 a seguito delle conseguenze di una caduta (doc. 3 UAIE) che l’hanno costretta il 2 febbraio 2012 a sottoporsi ad un intervento di ricostruzione del sovraspinoso, sottospinoso e decompressione sot- toacromiale alla spalla sinistra (doc. 39 dell’incarto della B., [di se- guito: B.], assicuratore infortuni dell’interessata). B. B.a In data 29 agosto 2011 A. ha formulato all’attenzione dell’Uffi- cio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) una ri- chiesta volta all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 3), essendo totalmente incapace al lavoro a seguito della caduta del 19 febbraio 2011. B.b Fondandosi sul rapporto finale del 10 settembre 2012 in cui dott. D., medico del Servizio medico regionale (SMR), la cui specializ- zazione non è nota, ha attestato un’incapacità lavorativa completa per ogni tipo di attività dal 19 febbraio 2011 (doc. UAIE 31), l’UAIE, mediante deci- sione del 16 novembre 2012 (doc. UAIE 40), preceduta da un progetto di decisione dell’11 settembre 2012 dell’Ufficio AI (doc. UAIE 34), ha attribuito a A. una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2012. C. C.a Il 24 aprile 2013 l’Ufficio AI ha avviato una prima procedura di revisione (doc. UAIE 45). Agli atti sono stati assunti l’incarto della B._______ di data intercorrente tra febbraio 2011 e maggio 2014 (doc. B._______ 1-63), il questionario per la revisione del 14 maggio 2013 (allegato al doc. UAIE 45), i rapporti del dott. E., specialista in chirurgia ortopedica e trau- matologica dell’apparato locomotore, del 25 settembre, 5 ottobre, 7 dicem- bre 2012, 4 febbraio 2013 (allegati 21, 23, 24, 25 al doc. UAIE 46) e del 27 maggio 2013 (doc. UAIE 46), nonché quello del dott. F., me- dico chirurgo, del 18 luglio 2013 (doc. UAIE 48).

C-7329/2017 Pagina 3 C.b Con perizia del 18 ottobre 2013 (doc. UAIE 53), commissionata dal SMR (doc. UAIE 50), il dott. G., specialista in medicina interna e malattie reumatiche, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile dal 20 feb- braio 2011 sia nella precedente attività nella logistica/manutenzione che in un’attività adatta alle sue condizioni di salute. Al fine di poter esprimere una valutazione definitiva sulla capacità lavorativa residua egli ha altresì consi- gliato l’esecuzione di una valutazione chirurgico-ortopedica. C.c Su indicazione del dott. D. (doc. UAIE 55) l’Ufficio AI ha quindi ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento Medico (SAM). Il referto del 21 maggio 2014 (doc. UAIE 64- 1 a 64-23), comprende i rapporti del dott. H., specialista in ortope- dia e traumatologia, del 18 febbraio 2014, del dott. I., specialista in neurologia, del 19 febbraio 2014 e quello del 20 febbraio 2014 del dott. L., specialista in psichiatria e psicoterapia (tutti allegati al doc. UAIE 64). Del contenuto si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. C.d Con rapporto finale 23 maggio 2014 il dott. D. ha confermato le diagnosi poste dal SAM e ne ha ripreso le conclusioni, riconoscendo all’assicurata un’incapacità lavorativa totale dal 19 febbraio 2011 sia nella precedente attività nella logistica che in attività sostitutive adeguate (doc. UAIE 65). C.e Tramite scritto del 26 maggio 2014 (doc. UAIE 66) l’Ufficio AI ha con- fermato all’assicurata il diritto alla rendita intera. D. D.a Il 1° maggio 2015 l’Ufficio AI ha avviato un’ulteriore procedura di revi- sione (doc. UAIE 67). Agli atti sono stati assunti il questionario per la revi- sione del 10 giugno 2015 (doc. UAIE 72), nonché il certificato medico e il rapporto, entrambi del dott. F., del 23 giugno 2015 (allegato al doc. UAIE 73), rispettivamente 23 agosto seguente (doc. UAIE 75). D.b Su indicazione del dott. D. (doc. UAIE 78) l’Ufficio AI ha ordi- nato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare da parte del SAM. Il referto del 22 maggio 2017 (doc. UAIE 93-1 a 93-56), comprende i rapporti dell’11 gennaio 2016 della dott.ssa M., specialista in neurologia, dell’8 agosto 2016 del dott. L. e quelli del 7 dicembre 2015 e 15 marzo 2017 del dott. N._______, specialista in reumatologia e medicina

C-7329/2017 Pagina 4 interna (tutti allegati al doc. UAIE 93). Del contenuto si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. D.c Con rapporto finale 24 maggio 2017 il dott. D._______ ha confermato le diagnosi poste dal SAM e ne ha ripreso le conclusioni quo alla capacità lavorativa, riconoscendo all’assicurata un’incapacità lavorativa totale in ogni attività dal 19 febbraio 2011 al 23 novembre 2015, mentre, dal giorno successivo, una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività nella logistica/manutenzione e dell’80%, inteso come riduzione del rendimento del 20%, in attività sostitutive adeguate (doc. UAIE 95). D.d Agli atti è stato inoltre assunto il referto medico di decorso del dott. N._______ del 9 giugno 2017, il quale ha attestato una situazione invariata (allegato al doc. UAIE 97). D.e Tramite rapporto dell’8 settembre 2017 (doc. UAIE 98) O., consulente per l’integrazione dell’Ufficio AI, ha analizzato la reintegrabilità, valutato le attività esigibili adeguate e si è pronunciato quo all’applicazione di provvedimenti professionali. D.f Il dott. D., chiamato ad esprimersi sulla succitata nuova certi- ficazione del dott. O._______ (consid. D.d), con annotazione del 15 set- tembre 2017 (doc. UAIE 100) ha confermato il contenuto del rapporto del 24 maggio precedente. E. E.a Mediante progetto di decisione del 19 settembre 2017 (doc. UAIE 102) l’Ufficio AI ha quindi ripreso le conclusioni del SMR quo alla capacità lavo- rativa di A._______ e comunicato la soppressione della rendita, fissando un grado di invalidità del 17% (allegato al doc. UAIE 100) e rifiutando altresì l’adozione di provvedimenti professionali. E.b Il 17 ottobre 2017 (doc. UAIE 105), agendo per il tramite del Patronato INAS, l’assicurata si è opposta al progetto di decisione, producendo il rap- porto del 14 ottobre precedente del dott. P., specialista in ortope- dia e traumatologia (allegato al doc. UAIE 105). E.c Il dott. D., chiamato nuovamente a pronunciarsi, con annota- zione del 27 ottobre 2017 (doc. UAIE 107) ha affermato che la documen- tazione prodotta non modificava le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del 22 maggio precedente.

C-7329/2017 Pagina 5 E.d Con decisione del 20 novembre 2017 (doc. UAIE 110) l’UAIE ha ri- preso le argomentazioni e le conclusioni del progetto di decisione dell’Uffi- cio AI del 19 settembre precedente (consid. E.a), sopprimendo la rendita intera di invalidità con effetto dal 1° gennaio 2018. Esso ha altresì eviden- ziato che la documentazione prodotta dall’interessata in sede di osserva- zioni (consid. E.b) non era tale da inficiarne le conclusioni. F. F.a Il 27 dicembre 2017, tramite l’avv. Patrick Untersee, A._______ ha in- terposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, in via subordi- nata il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per nuova decisione e, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento di una rendita intera di invali- dità, subordinatamente di un quarto (recte 3/4, si veda in proposito doc. TAF 10 pag. 6, consid. F.d) di rendita dal 30 novembre 2017 (doc. TAF 1 e allegati). Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. F.b Il 23 gennaio 2018 l’insorgente ha versato l’anticipo spese di fr. 800.- (doc. TAF 4). F.c Con risposta del 9 aprile 2018 (doc. TAF 6) l'UAIE ha proposto la reie- zione del gravame, rinviando ai rapporti del 14 marzo 2018 del dott. N., del giorno seguente del dott. L., del 20 marzo 2018 di O., nonché alla presa di posizione del SAM del 28 marzo 2018 e al preavviso dell’Ufficio AI del 30 marzo seguente (tutti allegati al doc. TAF 6), redatti in seguito alle domande poste dal dott. Q., medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, in relazione all’evoluzione dello stato di salute. F.d Con replica del 1° giugno 2018 (doc. TAF 10) l’insorgente si è, per l’es- senziale, riconfermata nelle argomentazioni esposte nel ricorso e prodotto un certificato del 30 maggio precedente del dott. F._______ (allegato al doc. TAF 10). Essa ha altresì postulato il riconoscimento di una rendita in- tera di invalidità, subordinatamente di 3/4 di rendita dal 30 novembre 2017 e, in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per nuova decisione. Delle motivazioni si dirà se necessario nei con- siderandi di diritto. F.e Con duplica del 4 luglio 2018 (doc. UAIE 12), l'UAIE, richiamato il rap- porto dell’Ufficio AI del 26 giugno 2018 (allegato al doc. TAF 12), ha propo- sto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

C-7329/2017 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE. 1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura- zione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si appli- cano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale ap- plica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 con- sid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta

C-7329/2017 Pagina 7 liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto pro- vato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 con- sid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di prin- cipio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'e- same dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 3. 3.1 3.1.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 3.1.2 Nella fattispecie con decisione del 20 novembre 2017 l’autorità di prime cure ha soppresso la rendita intera accordata dal 1° febbraio 2012 con effetto dal 1° gennaio 2018. Ne consegue che sono applicabili le mo- difiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali modifiche successive intervenute fino alla data della decisione impugnata. 3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo- mento in cui essa è stata resa e meglio il 20 novembre 2017 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti ve- rificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 con- sid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

C-7329/2017 Pagina 8 4. La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea e risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut- tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 5. 5.1 Oggetto del contendere è la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2018, del diritto di A._______ di percepire la rendita intera di invalidità rico- nosciutagli dal 1° febbraio 2012. In concreto va quindi esaminato se la si- tuazione di salute, rispettivamente la capacità lavorativa dell’assicurata, sono migliorate in misura tale da giustificare la soppressione della rendita intera o eventualmente la riduzione del grado di invalidità. 5.2 Il rifiuto di accordare provvedimenti professionali non è per contro con- testato. In relazione a questo particolare rapporto giuridico la decisione è pertanto passata in giudicato. 5.3 L’insorgente fondandosi sulla documentazione medica agli atti, in par- ticolare sui rapporti del dott. N._______ del 7 dicembre 2015, 15 marzo 2017 (allegati al doc. UAIE 93), 9 giugno 2017 (allegato al doc. UAIE 97) e 14 marzo 2018 (allegato al doc. TAF 6), ritiene che non è intervenuto alcun miglioramento né dello stato di salute né della capacità lavorativa dal

C-7329/2017 Pagina 9 24 novembre 2015 e che, al contrario, le sue affezioni sarebbero perfino peggiorate (doc. TAF 1 e allegati, doc. TAF 10 e allegati). Essa contesta altresì il calcolo del confronto dei redditi, nonché l’esigibilità di svolgere un’attività lavorativa sostitutiva adeguata, ad ogni modo non in misura su- periore al 50%, in ragione delle limitazioni funzionali accertate (doc. TAF 1 pag. 11). La ricorrente afferma infine di non avere sviluppato negli anni né un migliore adattamento né una migliore gestione del dolore (doc. TAF 10 pag. 3). 5.4 L’amministrazione ritiene per contro, segnatamente sulla base degli ac- certamenti medici da lei commissionati pendente causa amministrativa e sugli approfondimenti eseguiti pendente causa (doc. UAIE 93, 95, 100, 107, allegati al doc. TAF 6), che la ricorrente ha sviluppato un miglior adat- tamento al danno alla salute e ai dolori, essendo stata attestata una capa- cità al lavoro del 50% nell’attività abituale nel campo della logistica/manu- tenzione dal 24 novembre 2015 e dell’80% (intesa come diminuzione del rendimento del 20%) dalla stessa data nell’esercizio di un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali. 6. 6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che prima di su- bire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’at- tività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’eserci- tino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psi- chica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle mi- sure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse- guenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno

C-7329/2017 Pagina 10 soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Se- condo l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psi- chica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. L’assicurazione svizzera per l’inva- lidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortu- nio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b). 6.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 6.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 6.4 6.4.1 Alfine di poter graduare l’invalidità, all’amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Benché l’invali- dità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche pos- sono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’as- sicurato (DTF 132 V 93 consid. 4). Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell’indicare in quale misura e in quali atti- vità l’assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevol- mente esigibili dall’assicurato. Affinché un rapporto medico acquisti valore di prova rilevante è determinante che esso sia completo in merito ai temi sollevati, si fondi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudi- naria (anamnesi), su esami approfonditi, tenga conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l’assicurato e sia chiaro nell’esposizione delle correlazioni

C-7329/2017 Pagina 11 mediche o nell’apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell’esperto devono inoltre essere motivate. Determinante quindi per stabi- lire se un rapporto medico ha valore di prova non è né la sua origine né la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto, ma il suo con- tenuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto me- dico deve altresì essere redatto da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (sentenze del TF 9C_855/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 con- sid. 4.2). 6.4.2 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 351 con- sid. 3a). Il Tribunale federale ha però ritenuto conforme al principio del li- bero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla va- lutazione di determinate forme di rapporti e perizie (DTF 125 V 351 con- sid. 3b). In particolare, le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente, che fon- dano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell’incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi con- creti atti a mettere in discussione la loro attendibilità (DTF 137 V 210 con- sid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giu- diziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall’amministra- zione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces- saria prudenza l’avviso dei medici curanti, anche se specialisti, i quali pos- sono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (sentenza del TF I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4; DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione può essere attribuito pieno valore probatorio, a condizione che essi si rivelino conclu- denti, compiutamente motivati e privi di contraddizioni e che, inoltre, non sussistano degli indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro attendi- bilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipen- denza con l’assicuratore non permette di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto sussistere delle circostanze particolari che

C-7329/2017 Pagina 12 permettono di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la par- zialità dell’apprezzamento (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 con- sid. 3b/ee). 6.4.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 7. 7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 7.2 Giusta l’art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’in- validità (lett. b).

C-7329/2017 Pagina 13 7.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 7.4 Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren- dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione indebita è dovuta all’otteni- mento illecito di una prestazione da parte dell’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI. 7.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in- validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe- renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo- nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re- visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de- termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali- dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna- tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es- sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

C-7329/2017 Pagina 14 Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so- stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 8. 8.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del prov- vedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settem- bre 2007; DTF 133 V 108 consid. 5). 8.2 Il periodo di riferimento nell’ambito della presente vertenza è quello in- tercorrente tra il 26 maggio 2014, data dello scritto mediante il quale l’Uffi- cio AI ha comunicato alla ricorrente la conferma della rendita intera di inva- lidità riconosciutale dal 1° febbraio 2012, dopo aver esperito una perizia pluridisciplinare (doc. UAIE 66; consid. C.c) e il 20 novembre 2017, data della decisione impugnata (doc. UAIE 110). 9. 9.1 Secondo una giurisprudenza del Tribunale federale, risalente al 2004, i disturbi da dolore somatoforme, la fibromialgia ed i disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi potevano essere sor- montati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili e non erano atti a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettibile di cagionare un'invalidità. In tale ambito, una persona era rite- nuta incapace di fare simili sforzi ed era considerata invalida solo qualora presentava una comorbidità psichica importante ed adempiva determinati criteri (detti di Förster; DTF 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 e 130 V 352 consid. 2.2.3). 9.2 Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza, abbandonando la presunzione secondo cui i disturbi da dolore somato- forme possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile da parte della persona che ne è affetta (DTF 141 V 281 con- sid. 3.4.2.2) nonché il requisito della presenza di una comorbidità psichica e del suo ruolo preponderante (DTF 141 V 281 consid. 4.1.1, 4.3.1.1 e

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Pagina 15

4.3.1.3). Il Tribunale federale ha dapprima rilevato che, in ambito psichia-

trico, la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e

fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scien-

tificamente, quali l’ICD-10 (classificazione internazionale delle malattie e

dei problemi correlati) e il DSM-IV (manuale diagnostico e statistico dei di-

sturbi mentali; DTF 141 V 281 consid. 2.1 e 3.2; 131 V 49 consid. 1.2; 130

V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012

consid. 3). Il Tribunale federale ha poi stabilito che la capacità lavorativa

esigibile di una persona che soffre di disturbi da dolore somatoforme op-

pure di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi

ultimi (DTF 141 V 281 consid. 4.2) deve essere valutata sulla base di una

visione d'insieme, nell'ambito di una procedura d'accertamento dei fatti

strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti

e, dall'altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 3.4 e 3.6; sen-

tenze del TF 8C_569/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 4.1 e

9C_615/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 6.3).

9.3 Il Tribunale federale ha stabilito degli indicatori per la valutazione del

carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche, suddividendoli in due

categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3):

  1. Categoria " gravità funzionale "
  2. Complesso " danno alla salute "
  3. Risultati e sintomi rilevanti per la diagnosi

ii. Successo od insuccesso del trattamento

iii. Successo od insuccesso della reintegrazione

iv. Comorbidità

b. Complesso " personalità " (diagnosi della personalità, risorse perso-

nali)

c. Complesso " contesto sociale "

B. Categoria " coerenza " (aspetti del comportamento)

a. Limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita para-

gonabili

C-7329/2017 Pagina 16 b. Sofferenza dimostrata secondo l'anamnesi in vista di un trattamento o di una reintegrazione. 9.4 Gli indicatori della categoria " gravità funzionale " costituiscono la base della valutazione del caso concreto, le cui conclusioni dovranno poi essere analizzate nell'ambito della valutazione del caso secondo gli indicatori della categoria " coerenza ", tenendo altresì conto delle circostanze particolari della fattispecie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3 e 4.3). Il catalogo di indicatori è peraltro destinato a modificarsi in relazione agli sviluppi delle conoscenze scientifiche (DTF 141 V 281 consid. 4.1.1). 9.5 Per quanto attiene ai menzionati indicatori per la valutazione del caso, il Tribunale federale ha ritenuto che bisognerà tener conto maggiormente degli effetti delle affezioni psicosomatiche sulla capacità della persona di esercitare il proprio lavoro e di compiere gli atti della vita quotidiana. Nell'ambito della diagnosi, si dovrà prendere in considerazione il fatto che una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme implica un certo grado di gravità (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.1). Lo svolgimento e l'esito dei tratta- menti terapeutici e delle misure di reintegrazione professionale forniranno altresì delle indicazioni sulle conseguenze delle affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.2). Bisognerà prendere in considerazione anche le risorse personali della persona in rapporto alla sua personalità ed al contesto sociale in cui vive (DTF 141 V 281 consid. 4.3.2 e 4.3.3). Sarà altresì determinante la questione di sapere se le limitazioni funzionali si manifestano nello stesso modo in tutti gli ambiti della vita (lavoro e tempo libero) e se la sofferenza implica il ricorso alle offerte terapeutiche esistenti (DTF 141 V 281 consid. 4.4 a 4.4.2). 9.6 Il Tribunale federale ha comunque sottolineato che la nuova giurispru- denza non implica alcuna modifica del presupposto, di cui all'art. 7 cpv. 2 LPGA, secondo cui sussiste un'incapacità al guadagno suscettibile di ca- gionare un'invalidità soltanto se la stessa non è obiettivamente superabile. La nuova giurisprudenza non pregiudica altresì la necessità di riscontri og- gettivi. Le valutazioni e le limitazioni soggettive che non sono spiegabili dal profilo medico non potranno essere considerate quali danni alla salute in- validanti, fermo restando che in tali casi di frequente non è seguito alcun trattamento adeguato (DTF 141 V 281 consid. 3.7.1). Pertanto, il Tribunale federale ha confermato che occorre partire dal principio che la persona che soffre di un'affezione psicosomatica è da considerarsi siccome valida (DTF 141 V 281 consid. 3.7.1 e 3.7.2).

C-7329/2017 Pagina 17 9.7 In seguito, nelle DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale federale ha ritenuto che la procedura sviluppata nell’ambito dei disturbi da dolore somatoforme deve essere applicata in presenza di qualsiasi malattia psi- chica, in particolare anche ai disturbi depressivi di grado da leggero a me- dio, che devono quindi, di principio, essere valutati sulla base di una pro- cedura d’accertamento dei fatti strutturata, ai sensi della DTF 141 V 281 (DTF 143 V 418 consid. 6 e 7), al fine di stabilire l’esistenza di un’incapacità al lavoro e di un’incapacità al guadagno. Pertanto, il carattere invalidante di un danno alla salute psichica deve essere determinato nell’ambito di un esame globale, tenendo conto dei diversi indicatori, che concernono in par- ticolare i limiti funzionali e le risorse della persona nonché il criterio della resistenza del disturbo psichico ad un trattamento effettuato secondo le regole dell’arte (DTF 143 V 409 consid. 4.4; sentenza del TF 9C_148/2018 del 24 aprile 2018 consid. 5.2). Gli effetti funzionali di un disturbo sono più importanti della diagnosi. 9.8 Si può tuttavia rinunciare ad effettuare la valutazione della capacità al lavoro di una persona nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori, allorquando questo esame non appaia ne- cessario od appropriato. Tale è il caso, in particolare, quando dei rapporti medici chiari e ben motivati escludono la presenza di una qualsiasi incapa- cità al lavoro e quando, per mancanza di specializzazione da parte del me- dico che si pronuncia o per altri motivi, i pareri medici che esprimono un’opi- nione contradditoria non appaiono sufficientemente fondati (DTF 143 V 418 consid. 7.1). Vi si può rinunciare pure allorquando le limitazioni all’esercizio di un’attività risultano da un’esagerazione dei sintomi, o costellazioni simili, ciò che esclude l’esistenza di un danno alla salute suscettibile di cagionare un’invalidità (DTF 141 V 281 consid. 2.2 nonché sentenze del Tribunale federale 9C_534/2015 del 1°marzo 2016 consid. 2.2.2 con rinvii e 8C_562/2014 del 29 settembre 2015 consid. 8.4). Va tuttavia rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, va fatta una distin- zione tra una tendenza all’esagerazione dei sintomi – con la conseguenza precedentemente indicata – e una semplice accentuazione dei sintomi, la quale, per contro, non consente di per sé di escludere il diritto ad una ren- dita (sentenza del Tribunale federale 9C_899/2014 del 29 giugno 2015 consid. 4.2.1 con rinvii). Una valutazione della capacità al lavoro tramite il catalogo di indicatori non sarà altresì necessaria neppure quando i docu- menti medici agli atti certificano, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, la presenza di una depressione leggera, che non può es- sere considerata cronica e che non è associata ad alcuna comorbidità psi- chica (DTF 143 V 409 consid. 4.5.3).

C-7329/2017 Pagina 18 10. In occasione della procedura relativa alla domanda di rendita presentata il 29 agosto 2011 con rapporto finale del 10 settembre 2012 il dott. D._______ ha posto la diagnosi di stato dopo ricostruzione del sovraspi- nato, sottospinoso e decompressione sottoacromiale alla spalla sinistra e ritenuto l’insorgente totalmente inabile al lavoro per ogni tipo di attività dal 19 febbraio 2011 (doc. UAIE 31). 11. 11.1 Nell’ambito della procedura di revisione avviata il 24 aprile 2013, nel rapporto del 27 maggio seguente il dott. E._______ ha posto le diagnosi di “ esiti riparazione sopraspinoso e sottospinoso spalla sx e capsulite retrat- tile post-chirugica spalla sx (doc. UAIE 46 pag. 2).

Il medico ha ritenuto l’insorgente totalmente inabile al lavoro dal 1° febbraio 2011 al 30 maggio 2013 (doc. UAIE 46 pag. 1), considerandola nel con- tempo in grado di svolgere un’attività dal carico non discontinuo, che non necessita l’utilizzo delle mani sopra la testa, il sollevamento e il trasporto di pesi (limite di peso) e l’utilizzo di scale a pioli o impalcature, senza tutta- via indicarne la percentuale (doc. UAIE 46 pag. 4). 11.2 11.2.1 Con perizia del 18 ottobre 2013, commissionata dal SMR, il dott. G._______, dopo aver visitato l’insorgente il giorno stesso, ha posto la dia- gnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ omalgia cronica a sx su: stato dopo contusione della spalla il 19.02.2011, agli esami radiologici (ecografia e MRI) presenza di una tendinopatia del sopraspinato e di una borsite subacromio-deltoidea, senza comunque lesioni maggiori a carico della cuffia, intraoperativamente riscontro di una lesione preinserzionale del sopraspinato e del sottospinato e esito dopo ricostruzione artroscopica del sopra e dell’infraspinato il 02.02.2012 (...) “ ( doc. UAIE 53 pag. 7). Egli ha precisato che “ all’esame clinico ho trovato una paziente ben colla- borante ma un po’ dimostrativa nel manifestare i suoi disturbi. I movimenti della spalla sx sono di difficile valutazione a causa di un’importante con- troinnervazione da lei stessa esercitata; sottolineo però come passiva- mente i movimenti non sembrano essere particolarmente limitati, mentre attivamente l’assicurata muove poco e male l’articolazione coinvolta “ (doc. UAIE 53 pag. 7).

C-7329/2017 Pagina 19 Il perito ha inoltre evidenziato che “ non si osservano segni infiammatori periarticolari. L’ulteriore stato reumatologico non presenta alcuna partico- larità di rilievo. Sottolineo in modo particolare l’assenza di dolori fibromial- gici sia sul tronco che alle quattro estremità “. Il dott. G._______ ha altresì sottolineato che “ l’origine dei persistenti dolori lamentati dall’assicurata re- sta a mio parare poco chiara. Ricordo come il dr. E._______ avesse parlato di una capsulite retrattile sia prima che dopo l’intervento da lui eseguito. A mio parere attualmente non è presente alcuna capsulite retrattile, visto che i movimenti passivi della spalla, anche se dolenti, sono ora possibili (...). Desidero pure sottolineare come lo stesso dr. E._______ avesse eviden- ziato nel suo rapporto operatorio come in narcosi i movimenti della spalla erano liberi, ciò che parla contro una capsulite retrattile. Vi è inoltre da se- gnalare una certa discordanza tra il reperto intraoperatorio descritto dal dr. E._______ ed i rapporti radiologici sia ecografici che di MRI eseguiti prima dell’intervento, i quali non evidenziano alcuna rottura dei tendini dei rota- tori, ma unicamente una tendinopatia del sopraspinato. Nessun segno ra- diologico neppure per una capsulite retrattile “ (doc. UAIE 53 pag. 8).

Egli ha infine rilevato che “ ci troviamo perciò ora di fronte a cronici dolori alla spalla sx apparentemente scatenati dal citato infortunio del 19.02.2011 e mai migliorati malgrado le corrette terapie conservative eseguite nei mesi successivi “. Sottolineo però come non si sia mai eseguita alcuna infiltra- zione della spalla né con anestetico locale né con corticosteroidi. Da un punto di vista ortopedico-reumatologico risulta ora difficile spiegare corret- tamente l’origine dei residui dolori lamentati dall’assicurata. Non escluderei anche una certa componente funzionale-somatoforme ad origine della cro- nicizzazione dei dolori “ (doc. UAIE 53 pag. 8). 11.2.2 Il dott. G., dopo aver comunque evidenziato la necessità di esperire una nuova valutazione chirurgico-ortopedica, ha, per il momento, ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (doc. UAIE 53 pag. 9-10). 11.3 11.3.1 Nella perizia pluridisciplinare del SAM del 21 maggio 2014, ordinata dall’Ufficio AI, la dott.ssa R. e il dott. S._______, entrambi specia- listi in medicina interna, hanno esaminato lo stato di salute a partire dal 2012 e posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ omalgia cronica sin. su stato dopo contusione della spalla sin. il 19.2.2011 ed esiti d’intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori il 2.2.2012 “ (doc. UAIE 64 pag. 211).

C-7329/2017 Pagina 20 11.3.2 Da un punto di vista ortopedico il dott. H., che ha esaminato l’interessata il 18 febbraio 2014, ha posto la diagnosi di “ esiti di intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori “ (allegato al doc. UAIE 64 pag. 234). All’esame obiettivo il perito ha indicato che “ risulta essere difficoltosa la valutazione dei test per il forte dolore che la paziente riferisce. Attivamente la paziente non riesce assolutamente ad abdurre il braccio, considerando 0-40° con forte dolore; passivamente: mobilità della spalla in posizione sdraiata di 0-90° in abduzione e in anteposizione di 0-100°, retro posizione 0-15°. Non riscontro in effetti questa sensazione di scatto riferita dalla pa- ziente e considerando la valutazione dell’arto superiore escludo una ipoto- notrofia del muscolo in questo momento “. (...) “ Non riferite parestesie all’arto superiore “. Egli ha altresì considerato non ben comprensibile la forte componente dolorosa alla luce dell’ultima risonanza magnetica che la paziente ha eseguito il giorno 27.09.2012 che mostrava una salda e cor- retta inserzione dell’ancora (allegato al doc. UAIE 64 pag. 234). Il dott. H. ha infine evidenziato che “ la prognosi a medio-lungo termine potrebbe essere di un miglioramento se si riuscisse, attraverso una serie di infiltrazioni, a controllare la sintomatologia dolorosa che impedisce un recupero funzionale ” (allegato al doc. UAIE 64 pag. 235). L’esperto, alla luce dello stato doloroso della spalla con conseguenti limi- tazioni nella mobilizzazione attiva della stessa, ha pertanto ritenuto l’assi- curata inabile al lavoro al 100%, riservandosi una rivalutazione della capa- cità lavorativa dopo il trattamento proposto (allegato al doc. UAIE 64 pag. 235). 11.3.3 Da un punto di vista neurologico il dott. I., che ha visitato la ricorrente il 19 febbraio 2014, ha posto la diagnosi di “ sindrome dolorosa spalla-mano sinistra dopo trauma contusivo della spalla (19.2.2011) con consecutivo intervento sul muscolo sopraspinato, sottospinato e decom- pressione sottacromiale della spalla sinistra (2.2.2012) “ (allegato al doc. UAIE 64 pag. 227). Il perito ha escluso deficit da ricondurre ad una problematica neurologica e pertanto ritenuto l’assicurata integralmente ca- pace al lavoro (allegato al doc. UAIE 64 pag. 229). 11.3.4 Il dott. L., che ha esaminato l’insorgente il 17 febbraio 2014, ha rilevato l’assenza di patologie psichiatriche e di fattori di riduzione della capacità lavorativa e ritenuto pertanto l’insorgente totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa (allegato al doc. UAIE 64 pag. 225- 226). Egli ha in particolare evidenziato che “ l’A. manifesta principalmente

C-7329/2017 Pagina 21 dei disturbi di ordine fisico legati all’infortunio alla spalla sinistra e ai suc- cessivi interventi chirurgici eseguiti in ambito ortopedico. Prima dell’infortu- nio l’A. aveva sempre lavorato presso lo stesso datore di lavoro senza ma- nifestare problemi di sorta. Successivamente l’A. oltre ai disturbi fisici ha manifestato dei problemi con il sonno a causa della sintomatologia dolo- rosa e un certo nervosismo legato alla difficoltà ad accettare le limitazioni fisiche intervenute senza peraltro denotare turbe psichiche e comporta- menti tali da alterare il proprio funzionamento psicologico (...) “ (allegato al doc. UAIE 64 pag. 224). 11.3.5 Complessivamente A._______ è stata quindi ritenuta totalmente inabile al lavoro in ogni attività dal 19 febbraio 2011 (doc. UAIE 64 pag. 216-217). Gli esperti hanno in particolare sostenuto che “ probabilmente si è svilup- pato un dolore sulla base di un’infiammazione persistente della spalla; il nostro consulente immagina quindi che questa sia rimasta e sia alla base del problema. È probabile che ci sia anche in aggiunta la caratteristica di assottigliamento del tendine e che questo abbia un riscontro sia per quanto concerne il movimento che per quanto concerne la dolorabilità. Tutto ciò presenta un influsso sulla capacità lavorativa poiché ha un riscontro di ipo- mobilità dell’arto superiore e quindi d’incapacità di utilizzare quest’ultimo anche in ambito lavorativo. Attualmente l’A. ha un arto inutilizzabile a causa della forte contrattura antalgica (...) “. Essi hanno ritenuto che “ la diminu- zione della capacità lavorativa si giustifica considerando il dolore di cui l’A. soffre, attualmente vi sono delle limitazioni che risultano essere ben evi- denti soprattutto per quanto concerne la mobilizzazione attiva della spalla stessa “, precisando che “ d’altra parte anche il Dr. Med. G._______ nella sua perizia reumatologica del 18.10.2013 descriveva che sulla base delle problematiche attualmente riferite e dello stato clinico riscontrato l’A. risulta essere estremamente limitata dai persistenti dolori alla spalla sin., che la limitano fortemente nello svolgimento di qualsiasi attività. Gli esperti hanno altresì ritenuto che “ secondo il nostro consulente vi potrebbero essere delle possibilità terapeutiche al fine di migliorare lo stato di salute come infiltrazioni a base di cortisonici ed anestetici che potrebbero avere un ri- scontro sulla mobilità della spalla così come sullo stato infiammatorio e quindi di conseguenza su un eventuale recupero della capacità lavora- tiva “, evidenziando che l’insorgente “ potrebbe tuttalpiù unicamente svol- gere lavori con il braccio ds., senza dover utilizzare il sin. (...). Pure il nostro consulente in ortopedia ritiene che potrà essere possibile prevedere una reintegrazione professionale solo qualora ci possa essere un riscontro di

C-7329/2017 Pagina 22 miglioramento per quanto riguarda il dolore alla spalla ” (doc. UAIE 64 pag. 216-217). 12. 12.1 In occasione della procedura di revisione in esame, nella perizia plu- ridisciplinare del 22 maggio 2017, ordinata dall’Ufficio AI, la dott.ssa R._______ e la dott.ssa T., specialista in medicina interna, hanno esaminato lo stato di salute a partire dal 2014 e posto le diagnosi con in- flusso sulla capacità lavorativa di “ sindrome dolorosa cronica e impotenza funzionale alla spalla sin. in stato dopo caduta con trauma contusivo e di- storsione dell’arto superiore sin. con: stato dopo ricostruzione del sovraspi- nato e sottospinato, nonché decompressione sottoacromiale il 2.2.2012 (Dr. Med. E.), brachialgia a sin. di origine non neurologica (DD muscoloscheletrica); associata impotenza funzionale motoria e deficit sen- sitivo soggettivo con caratteristiche di un disturbo non organico; DD secon- dario a dolore cronico, di origine somatoforme, componente di scarsa atti- vazione volontaria nell’ambito di accentuazione non esclusa; ENMG arto superiore sin. nella norma “. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa sono state poste quelle di “ sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4 – DD nevrosi isterica), ipertensione arteriosa nota dal 2004, in trattamento farmacologico, cefalea tensiva episodica e obesità simplex (BMI 36 kg/m 2 ) (doc. UAIE 93 pag. 331-332). 12.2 12.2.1 Da un punto di vista reumatologico il dott. N., che ha esa- minato l’interessata il 4 dicembre 2015 e il 15 marzo 2017, ha posto la dia- gnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ sindrome dolorosa cronica e impotenza funzionale alla spalla sinistra, stato dopo ricostruzione del so- praspinato e sottospinato, nonché decompressione sottoacromiale il 2.2.2012 (...) “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 349). Il perito ha evidenziato un decorso molto sfavorevole dopo il succitato in- tervento, con ulteriore sviluppo di una capsulite retrattile e constatato inol- tre l’esistenza di una retrazione capsulare. Ha poi indicato che “ attual- mente la paziente presenta una sindrome dolorosa residua con disestesie a tutto l’arto superiore e un’impotenza funzionale che va molto oltre i reperti oggettivi, in accordo con la valutazione del Dr. G. “. Egli ha poi sottolineato che “ l’esame clinico non è valutabile per una totale assenza di innervazione volontaria (...). L’atteggiamento di risparmio è molto tea- trale, suggerendo la possibilità di una problematica di natura somatoforme

C-7329/2017 Pagina 23 e conversiva (sindrome dissociativa motoria). Farà stato al riguardo la va- lutazione psichiatrica prevista. Disestesie a tutto l’arto superiore potreb- bero eventualmente aprire la DD di una CRPS tipo II “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 349-350). 12.2.2 Chiamato ad esprimersi in merito alla ripresa dell’attività di addetta alla logistica il perito ha indicato che “ è molto difficile valutare una limita- zione funzionale quando questa ha un’origine in parte meccanica e in parte verosimilmente conversiva (sindrome dissociativa motoria) “, precisando che “ nella valutazione della capacità lavorativa legata ai problemi alla spalla sinistra ho tenuto conto della persistente capsulite retrattile (rota- zione esterna passiva a 45° contro 80° a destra), dal fatto che cuffie dei rotatori ricostruite siano non raramente all’origine di sindromi dolorose re- sidue e anche dalla possibilità di una piccola lesione transmurale residua “, precisando nel contempo che “ la paziente è limitata in tutti i lavori che im- plicano movimenti ripetitivi con l’arto superiore sinistro. Vi è una media li- mitazione per lavori con l’avambraccio sollevato (tastiera). Lavori sopra l’al- tezza dell’orizzontale non sono esigibili. Lavori pesanti e mediamente pe- santi non sono esigibili “. “ (...) una fisioterapia attiva potrebbe ancora mi- gliorare il quadro clinico e la CL “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 351). Egli ha pertanto ritenuto l’insorgente inabile al lavoro precedentemente svolto in misura del 50% a partire dall’accertamento peritale (allegato al doc. UAIE 93 pag. 350). Per quanto attiene alla capacità lavorativa in attività adeguata il dott. N._______ ha sostenuto che “ teoricamente l’assicurata è in grado di svol- gere qualunque attività che possa essere svolta prevalentemente con l’arto superiore destro. La paziente non ha alcuna limitazione con l’arto superiore destro, con il tronco e con gli arti inferiori. L’arto superiore sinistro, (...), può essere utilizzato come sostegno al destro e per qualunque lavoro leggero non eccessivamente ripetitivo sotto l’orizzontale. In teoria dunque lavori d’ufficio, lavori di sorveglianza, lavori leggeri che possono essere svolti pre- valentemente con l’arto superiore destro restano possibili “. Egli ha per- tanto ritenuto l’insorgente abile al lavoro a tempo pieno con una diminu- zione del rendimento dell’ordine del 20% al massimo a far tempo dall’ac- certamento peritale (allegato al doc. UAIE 93 pag. 351).

Chiamato ad esprimersi in merito alla reintegrazione professionale il dott. N._______ ha evidenziato che “ la situazione è invariata a partire da 6 mesi dopo l’intervento alla spalla sinistra. La questione della reintegrazione pro- fessionale dipende da due fattori. Per quanto riguarda i fattori di natura meccanica la paziente potrebbe senz’altro essere reintegrata in un’attività

C-7329/2017 Pagina 24 adatta attraverso un riallenamento progressivo al lavoro. Problemi di na- tura somatoforme rendono verosimilmente irrealistico un tale lavoro “. Esso ha infine evidenziato una tendenza all’esagerazione dei sintomi e concluso che “ il quadro clinico con la sua componente meccanica e la sua compo- nente psicosomatica ostacola in modo importante il reinserimento profes- sionale “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 352). 12.3 12.3.1 Da un punto di vista neurologico la dott.ssa M._______, che ha vi- sitato la ricorrente il 2 dicembre 2015, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “ stato dopo caduta con trauma contusivo e di- storsivo dell’arto superiore sinistro con: brachialgia sinistra di origine non neurologica (DD muscoloscheletrica), associata impotenza funzionale mo- toria e deficit sensitivo soggettivo con caratteristiche di un disturbo non or- ganico, DD secondario a dolore cronico, di origine somatoforme, compo- nente di scarsa attivazione volontaria nell’ambito di accentuazione non esclusa, ENMG arto superiore sinistro nella norma; stato dopo intervento di ricostruzione del sovraspinato e sottospinato, e decompressione sot- toacromiale della spalla sinistra per rottura del sovraspinoso e sottospinoso (02.02.2012) “ e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “ ipertensione arteriosa nota dal 2004 in trattamento farmacologico e cefa- lea tensiva episodica “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 372).

L’esperta ha altresì indicato che “ riteniamo dunque in conclusione che non vi sia una chiara patologia neurologica in grado di spiegare il deficit sensi- tivo-motorio descritto ed osservato a carico dell’arto superiore sinistro ma che questo possa essere ascrivibile a sintomatologia algica cronica di tipo nocicettivo relativo al descritto problema articolare e tendineo, senza poter escludere una componente di accentuazione volontaria o somatoforme “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 373). 12.3.2 La dott.ssa M._______ ha pertanto ritenuto l’assicurata abile al la- voro in misura totale dal punto di vista neurologico (allegato al doc. UAIE 93 pag. 373) e rinviato alle concordanti valutazioni del dott. I._______ (con- sid. 12.4.1).

Chiamato ad esprimersi in merito alla reintegrazione professionale la perita ha altresì sostenuto che “ il reinserimento lavorativo è primariamente osta- colato dalla descritta sintomatologia algica alla spalla sinistra. (...). Rite- niamo tuttavia che in un’assicurata destrimane, con deficit di forza musco-

C-7329/2017 Pagina 25 lare di natura antalgica limitato all’arto superiore sinistro, senza deficit rile- vabili controlateralmente o agli arti inferiori, che rimane autonoma per le principali attività quotidiane (mangiare, vestirsi, igiene personale) e parzial- mente autonoma nelle attività di casalinga, le capacità di integrazione pro- fessionale siano preservate “. Essa ha inoltre sottolineato che “ in attività lavorativa adatta, nell’ambito della quale si conteggiano pause supplemen- tari necessarie in caso di esacerbazione del dolore e si considera la limita- zione del sollevamento di pesi (può sollevare oggetti leggeri con il solo arto superiore destro) e nei lavori bimanuali, espletata sia in piedi che in posi- zione seduta, si potrebbe contare su un reinserimento professionale a tempo parziale “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 374). 12.4 Per quanto attiene all’aspetto psichiatrico il dott. L._______, che ha visitato l’insorgente il 16 dicembre 2015 e il 12 gennaio 2016, ha posto le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “ sindrome somato- forme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) e DD nevrosi isterica (allegato al doc. UAIE 93 pag. 360), evidenziando poi che “ all’infuori della persi- stenza delle lamentazioni somatiche e della disabilità ad esse relativa non constato vere e proprie limitazioni funzionali dal lato strettamente psichia- trico “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 361) e ritenuto pertanto l’assicurata abile al 100% in qualsiasi attività lavorativa (allegato al doc. UAIE 93 pag. 360 e 362). I medici del SAM hanno infine sottolineato che “ il perito valuta l’A. come una persona dotata di una spiccata sensibilità emotiva che la porta a sof- frire particolarmente della propria condizione di limitata possibilità di conti- nuare ad espandere la propria attività a causa delle sue limitazioni fisi- che. Rispetto alla precedente valutazione peritale effettuata l’anno scorso, non si riscontrano elementi atti a formulare nuove ipotesi diagnostiche all’infuori di una propensione ad un’estensione dei sintomi legati all’espres- sione del suo disagio corporeo. In questo senso le difficoltà maggiori per l’A. rimangono quelle legate all’accettazione delle limitazioni fisiche inter- venute a seguito dell’infortunio alla spalla sin. e ai successivi interventi chi- rurgici eseguiti in ambito ortopedico “ (doc. UAIE 93 pag. 335).

Al riguardo del disturbo somatoforme il perito afferma: “ l’A. manifesta una sofferenza corporale espressione di stati emotivi accentuati che la portano ad estendere la portata della sintomatologia da essa accusata; nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati i trattamenti comunemente messi in atto per migliorare i disturbi accusati dall’A. senza però ottenere dei risultati particolarmente significativi; non ho evidenziato accanto alla diagnosi di

C-7329/2017 Pagina 26 sindrome somatoforme una patologia psichiatrica di livello grave o perlo- meno superiore all’ipotesi diagnostica di nevrosi isterica presa in conside- razione nell’ambito della valutazione testistica; non ho messo in evidenza elementi che farebbero propendere per una tendenza verso l’isolamento sociale dell’A. che sembra invece essere una persona bene integrata nel tessuto sociale di cui fa parte “ (doc. UAIE 93 pag. 335-336). 12.5 Alla luce della visita del 15 marzo 2017 il dott. N._______ ha precisato all’attenzione della dott.ssa R._______ che la situazione era rimasta inva- riata rispetto al precedente consulto del 14 dicembre (recte 4 dicembre) 2015 precisando che “ la paziente lamenta una sindrome dolorosa cronica senza che vi siano evidenti ragioni strutturali per i dolori persistenti. Non vi sono ragioni strutturali per spiegare l’impotenza funzionale dimostrativa. La sonografia non mostra una rirottura dei tendini ricostruiti in accordo anche con l’ulteriore ecografia realizzata dal Dr. U._______ il 2.10.2016 “ (alle- gato al doc. UAIE 93 pag. 354-355). 12.6 Complessivamente A._______ è stata quindi ritenuta abile al lavoro al 50% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento) in qualità di collaboratrice nella logistica, e all’80% (inteso come normale tempo di lavoro con riduzione del rendimento del 20%) in attività sostitutive idonee, rispettose dei limiti posti dal dott. N., in entrambi i casi dal 24 no- vembre 2015 (data dell’entrata al SAM; doc. UAIE 93 pag. 338-341). Il SAM ha in particolare evidenziato che “ la capacità lavorativa nell’attività abituale finora svolta è diminuita del 50%, con limitazione del sollevamento di pesi da 7 a 10 kg “ e indicato che “ non è esigibile un lavoro pesante manuale e il sollevamento di pesi superiori ai 25 kg, lavori sopra l’altezza del capo, lavoro mediamente pesante e il sollevamento di pesi tra i 10 e i 25 kg è limitato a circa mezz’ora al giorno “ (doc. UAIE 93 pag. 338). I me- dici del SAM hanno altresì indicato che “ teoricamente l’A. è in grado di svolgere qualunque attività che possa essere svolta prevalentemente con l’arto superiore ds. L’arto superiore sin. (...) può essere utilizzato come so- stegno al destro e per qualunque lavoro leggero non eccessivamente ripe- titivo sotto l’orizzontale. In teoria, dunque lavori d’ufficio, lavori di sorve- glianza, lavori leggeri che possono essere svolti prevalentemente con l’arto superiore ds. restano possibili “ (doc. UAIE 93 pag. 339-340). Nella perizia è stato infine precisato che “ le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra il Dr. Med. N. e Dr. Med. L._______ in data 17.5.2017 (...) “ (doc. UAIE 93 pag. 332).

C-7329/2017 Pagina 27 13. 13.1 Con rapporto del 24 maggio 2017 il dott. D._______ ha confermato le diagnosi poste dal SAM e ne ha ripreso le conclusioni sia quo alla capacità lavorativa che ai limiti funzionali (doc. UAIE 95). 13.2 Tramite rapporto del 9 giugno 2017 il dott. N., nell’ambito di un controllo di decorso, ha ribadito che la situazione era rimasta invariata sia per quanto riguarda i disturbi soggettivi sia per quanto concerne l’esame oggettivo rispetto al precedente consulto del 4 dicembre 2015 (al- legato al doc. UAIE 97). 14. In fase di osservazioni al progetto di decisione del 19 settembre 2017 con rapporto del 17 ottobre successivo (allegato al doc. UAIE 105) il dott. P. ha evidenziato una mobilizzazione passiva della spalla grave- mente limitata, una mobilità attiva con deficit sub completo per dolore e astenia non neurologica, ipotizzando nel contempo un eventuale tratta- mento chirurgico. Egli ha altresì ritenuto l’insorgente inabile in ogni attività. 15. 15.1 Pendente causa di ricorso in data 20 febbraio 2018 il dott. Q._______ ha ritenuto necessario sottoporre alcuni quesiti al SAM, invitandolo ad esprimersi sulla diversa valutazione della capacità lavorativa attestata nei referti del 21 maggio 2014, rispettivamente 22 maggio 2017, in particolare sull’eventuale miglioramento dello stato di salute dal 2014 e in caso di ri- sposta positiva sull’evoluzione dal 2014, su una diversa valutazione di uno stato invariato o su una migliore adattabilità in presenza di uno stato di salute stabile (allegato al doc. TAF 6). 15.2 15.2.1 Con presa di posizione del 14 marzo 2018 il dott. N._______ ha precisato, dopo aver chiarito il concetto e le conseguenze della capsulite retrattile, di concordare con il dott. G._______ secondo cui la ricorrente non è né è stata affetta da capsulite retrattile, né altra patologia strutturale che possa spiegare il fatto che non muova la spalla. Egli ha quindi precisato che “ da questo dato di fatto da un punto di vista medico deriva la mia va- lutazione personale della capacità lavorativa e della capacità funzionale dell’assicurata ” (presa di posizione del SAM allegata al doc. TAF 6 pag. 13-14).

C-7329/2017 Pagina 28 Egli ha aggiunto che “ da un punto di vista della patologia dell’assicurata va detto che il Dott. G._______ quando ha realizzato la sua perizia aveva ancora qualche dubbio circa la possibilità che la paziente soffrisse di una patologia non diagnosticata e si era premunito di suggerire ulteriori chiari- menti “, precisando che “ successivamente la situazione ha potuto essere chiarita e quindi abbiamo acquistato una maggiore consapevolezza del problema e della sua prognosi. Questo ha principalmente determinato una mia diversa valutazione della situazione ad alcuni anni di distanza dalla perizia del Dr. G._______ “ (presa di posizione del SAM allegata al doc. TAF 6 pag. 14). A proposito della diversa valutazione della capacità lavorativa il perito ha evidenziato che “ i pazienti hanno un adattamento a una situazione di do- lore cronico per cui da questo punto di vista la situazione appare certa- mente diversa da quella che ha motivato il Dr. G._______ a porre pruden- zialmente alcune limitazioni funzionali relativamente strette. La paziente (...) non presenta i segni di sofferenza descritti dal Dr. G.. È una paziente che a due riprese ha dovuto disdire appuntamenti presso il SAM per prendersi cura di un genitore ammalato nel suo paese, che guida l’au- tomobile, che non ha mai fatto un’infiltrazione, che da anni non fa più fisio- terapia. Tutto questo rappresenta una situazione nettamente migliore a quella che ha motivato i limiti relativamente stretti posti dal Dr. G. “ (presa di posizione del SAM allegata al doc. TAF 6 pag. 14). 15.2.2 Dal canto suo con scritto del 15 marzo 2018 (allegato al doc. TAF 6) il dott. L._______ si è riconfermato nelle argomentazioni esposte in oc- casione della perizia del 22 maggio 2017. 15.3 Alla luce dei rapporti del dott. L._______ e del dott. N._______ con presa di posizione del 28 marzo 2018 (allegato al doc. TAF 6) la dott.ssa R._______ e la dott.ssa V._______, specialista in medicina interna gene- rale, hanno evidenziato che “ ad oggi i riscontri oggettivi non sono compa- tibili con le lamentele descritte dall’A. Tutti i periti coinvolti hanno ipotizzato un disturbo da dolore somatoforme “ e sottolineato che “ (...) l’assenza di modifiche nel trattamento farmacologico negli anni, l’assenza di fisioterapia fin dal 2013, la mancata esecuzione di infiltrazioni in loco, più volte consi- gliate, nonché l’attività svolta nel quotidiano descritta dall’A. nell’ambito della perizia SAM del 2017 ai vari consulenti e al perito SAM (cucinare, lavare, guidare l’automobile ecc.) ci permettono di ritenere che nell’evolu- zione l’A. da una parte ha sviluppato una miglior capacità nell’utilizzo del braccio e dall’altra ha sviluppato un miglior adattamento e gestione del do- lore. Il SAM ha altresì precisato che “ il dolore accusato dall’A., al momento

C-7329/2017 Pagina 29 attuale, non limita la capacità lavorativa in misura totale come descritto nel passato, benché i riscontri organici non si siano modificati nel tempo, ad eccezione della capsulite retrattile che sicuramente è evoluta favorevol- mente e che al momento non è sicuramente così limitante come lo è stata nel passato, sottolineando inoltre che “ l’espressione del dolore e la funzio- nalità del braccio, sulla base di quanto riferito dall’A. stessa nella sua de- scrizione della giornata, non è tale da poter giustificare una totale incapa- cità lavorativa (...) “. Le dott.sse R._______ e V._______ hanno infine rite- nuto che “ (...) l’evoluzione di questo quadro clinico sia caratterizzato da un dolore che persiste soggettivamente, ma che oggettivamente permette all’A. maggiore funzionalità e non la limita in maniera determinante come può averlo fatto nel passato (...). Quindi da una parte vi è stato un migliore adattamento da parte dell’A. anche se non è riconosciuto dall’assicurata stessa e da una parte vi è stato un miglioramento del quadro clinico e mag- gior capacità di adattamento ai dolori che al momento non possono essere considerati invalidanti in presenza di: assenza di cure adeguate (infiltra- zioni), assenza da anni di fisioterapia, assenza di protezione gastrica in un trattamento asserito quotidiano di antiinfiammatori da anni “ (allegato al doc. TAF 6 pag. 11). 16. 16.1 La ricorrente contesta le conclusioni del SAM e sostiene che dalla pe- rizia del 22 maggio 2017 non emerge l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa dal 24 maggio 2014 (data della conferma del di- ritto alla rendita intera riconosciuta dal 1° febbraio 2012), né in cosa consi- sterebbe il contestato miglioramento attestato dal SAM. Essa contesta inol- tre di avere sviluppato sia un migliore adattamento al dolore che una mi- gliore gestione dello stesso. 16.2 Alla luce di quanto sopra esposto va quindi esaminato se la perizia pluridisciplinare del SAM del 22 maggio 2017, ordinata dall’Ufficio AI e su cui si è fondato il SMR e, a sua volta, l’UAIE, così come il complemento del SAM del 28 marzo 2018, richiesto dal SMR, permettono di desumere in maniera completa, motivata, concludente e pertanto convincente un’evolu- zione positiva della capacità lavorativa – riconducibile ad un miglior adat- tamento alla situazione di salute, in particolare ai dolori e ad un migliora- mento del quadro clinico, in quanto secondo il SAM la capsulite retrattile sarebbe evoluta favorevolmente (consid. 15.3) – tale da giustificare un’abi- lità lavorativa del 50% in qualità di collaboratrice nella logistica dal 24 no- vembre 2015 e dell’80% dalla stessa data in attività adeguate rispettose

C-7329/2017 Pagina 30 dei limiti funzionali posti, in entrambi i casi intese come normale tempo di lavoro con riduzione del rendimento del 50%, rispettivamente 20%. 17. 17.1 Occorre in primo luogo evidenziare che la perizia del SAM ed i relativi complementi contengono una ricostruzione dettagliata dei fatti di perti- nenza reumatologica, neurologica e psichiatrica, un’anamnesi personale, professionale e patologica, dati soggettivi dell’assicurata, esami oggettivi, una diagnosi e delle conclusioni. Essi adempiono quindi – perlomeno da un punto di vista formale – i requisiti posti dalla dottrina e dalla giurispru- denza (consid. 6.4.3). In data 28 marzo 2018 il SAM ha inoltre risposto esaustivamente alla richiesta di delucidazioni sottopostagli dal SMR pen- dente causa di ricorso (allegati al doc. TAF 6). 17.2 Da un punto di vista del contenuto tuttavia la perizia non appare del tutto convincente. In particolare i referti del dott. N._______ e le conclusioni del SAM appaiono contraddittori, motivo per cui, per le ragioni esposte nei considerandi seguenti, la perizia del SAM può essere solo parzialmente posta alla base della presente vertenza. Essa non prova infatti, contraria- mente a quanto indicato dall’UAIE, con il grado della verosimiglianza pre- ponderante, né un miglioramento del quadro clinico né un miglior adatta- mento nel tempo al danno alla salute e pertanto neppure un miglioramento della capacità lavorativa. 17.2.1 In primo luogo va rilevato che le uniche patologie con influenza sulla capacità lavorativa sono quelle reumatologiche (consid. 12). La ricorrente non ha contestato le diagnosi poste in questo ambito, ma unicamente le loro conseguenze sulla capacità lavorativa, la quale non sarebbe miglio- rata. Sia le diagnosi poste che la loro sintomatologia risultano inoltre in buona sostanza identiche sin dal 2012 (consid. 10, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1). Su tale fatto concordano essenzialmente i periti (consid. 12.5 e consid. 15.3). 17.2.2 Tuttavia per quanto riguarda l’esistenza della capsulite retrattile e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa le conclusioni del SAM si scostano integralmente dalle considerazioni del dott. N._______ e del dott. G.. In proposito va rilevato che la citata diagnosi è stata posta dal chirurgo, dott. E., con rapporto del 24 aprile 2013 (doc. UAIE 46 nonché

C-7329/2017 Pagina 31 doc. 24 e 25 ivi allegati). Tuttavia nella perizia del 18 ottobre 2013 il dott. G._______ ne ha evidenziato l’assenza (consid. 11.2) e non vi è riferimento alcuno a questa patologia neppure nella perizia del SAM del 21 maggio 2014 (consid. 11.3). Dal canto suo, nella revisione in esame, il dott. N._______ ha, in un primo tempo, (rapporto del 7 dicembre 2015, con- sid. 12.2.1), indicato la presenza di una persistente capsulite retrattile. Suc- cessivamente, e dopo averne spiegato i motivi in modo approfondito e con- vincente, ne ha tuttavia negato sin dall’inizio l’esistenza concordando con quanto attestato dal dott. G._______ (rapporto del 14 marzo 2018, con- sid. 15.2.1). Al riguardo egli ha in particolare descritto l’unico movimento limitato solo in questo tipo di patologia, e meglio la diminuzione della mo- bilità della spalla per la rotazione esterna passiva, circostanza mai riscon- trata nell’assicurata (pag. 12). Dal canto loro nelle proprie conclusioni le dott.sse R._______ e V._______ (presa di posizione del 28 marzo 2018, consid. 15.3), si sono, come detto, scostate dalle conclusioni del proprio esperto, senza peraltro addurre al- cuna motivazione, attestando che la capsulite retrattile sarebbe evoluta fa- vorevolmente e quindi sarebbe meno limitante che in precedenza, per cui si riscontrava un miglioramento del quadro clinico.

Alla luce di quanto sopra esposto in relazione all’esistenza, all’evoluzione e alle conseguenze della capsulite retrattile le conclusioni tratte dal SAM contraddicono le perizie specialistiche, convincenti su questo punto, su cui si fondano e non possono pertanto essere considerate convincenti né pos- sono quindi giustificare né un miglioramento del quadro clinico né della ca- pacità lavorativa. 17.3 Occorre infine sottolineare che la patologia di sindrome somatoforme da dolore persistente, ipotizzata dai periti coinvolti, è stata ritenuta senza influsso sulla capacità lavorativa (consid. 12.1). Il dott. L._______ ha in particolare evidenziato che, all’infuori di una propensione ad un’estensione dei sintomi del suo disagio corporeo, l’assicurata manifestava principal- mente dei disturbi di ordine fisico conseguenti all’infortunio alla spalla sini- stra ed ai successivi interventi chirurgici (consid. 11.3.4 e consid. 12.4). 17.4 Alla luce di quanto sopra esposto emerge pertanto che lo stato di sa- lute esistente al momento dell’attribuzione della rendita intera dal 1° feb- braio 2012 (consid. B.b), confermata il 26 maggio 2014 (consid. C.e), ri- sulta sostanzialmente stabile.

C-7329/2017 Pagina 32 Da un punto di vista radiologico gli esami eseguiti prima del 26 maggio 2014 collimano con quelli effettuati posteriormente. In particolare, la MRI del 27 settembre 2012 (doc. UAIE 53 pag. 177) e la radiografia del 12 feb- braio 2014 (doc. UAIE 64 pag. 210) effettuate alla spalla sinistra, nonché le sonografie del 4 dicembre 2015 e del 15 marzo 2017 ad entrambe le spalle (doc. UAIE 93 pag. 303), mostrano in sostanza esiti dopo ripara- zione del sopraspinato senza rirottura del tendine con tendinopatia del so- vraspinato e infraspinato.

Pure le valutazioni degli specialisti sono pressoché identiche. In particolare nel rapporto del 7 dicembre 2015 il dott. N._______ ha espressamente ri- conosciuto che “ la situazione è invariata a partire da 6 mesi dopo l’inter- vento chirurgico alla spalla sinistra “ (doc. UAIE 93 pag. 352), effettuato il 2 febbraio 2012 (consid. A). La valutazione da esso espressa nel suddetto rapporto (consid. 12.2) ricalca inoltre quella dal dott. H._______ del 18 feb- braio 2014 (consid. 11.3.2). Tramite rapporti del 15 marzo 2017 (con- sid. 12.5) e 9 giugno 2017 (consid. 13.2) il dott. N._______ ha poi precisato che la situazione era rimasta invariata rispetto al consulto del 4 dicembre 2014. Alla luce della presa di posizione del dott. N._______ del 14 marzo 2018 (consid. 15.2.1) i periti del SAM hanno infine rilevato che i riscontri organici non si erano modificati nel tempo (consid. 15.3). Parimenti sia gli accertamenti oggettivi che i limiti funzionali posti dagli esperti risultano in buona sostanza identici.

In conclusione dagli atti medici non emerge un miglioramento dello stato di salute di A._______ dal maggio 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni del SAM del 22 maggio 2017 e del 28 marzo 2018 paiono di primo acchito unicamente una valuta- zione diversa – per quanto riguarda la ritrovata capacità lavorativa – di una situazione identica. 17.5 17.5.1 Sennonché alla luce del nuovo rapporto del dott. N._______ del 14 marzo 2018, redatto in seguito alla richiesta del dott. Q._______ del SMR pendente causa di ricorso, con presa di posizione del 28 marzo 2018 il SAM ha rilevato che, in presenza di un quadro clinico invariato, è cam- biato l’impatto dei disturbi lamentati sulla capacità lavorativa della ricor- rente. In sostanza l’insorgente, con il passare degli anni, si sarebbe adat- tata alla sua malattia, in particolare alla situazione di dolore cronico, non presentando i segni di sofferenza descritti dal dott. G._______.

C-7329/2017 Pagina 33 Ora, l’apprezzamento delle perite del SAM, secondo cui vi è stato, rispetto al momento, il 26 maggio 2014, in cui è stata confermata la rendita intera riconosciuta il 16 novembre 2012, un miglioramento dell’adattamento alla situazione di salute – per cui l’interessata sarebbe capace al lavoro nella misura del 50% in qualità di collaboratrice della logistica e dell’80% in atti- vità sostitutive adeguate – non convince e non trova riscontro negli atti di causa, come rettamente rilevato nel gravame (consid. 16.1). In sostanza, il miglioramento è stato rilevato nel fatto che la ricorrente si sarebbe progressivamente adattata alla sua malattia. Il processo di ade- guamento sarebbe coinciso con un adattamento ai dolori cronici e con un miglioramento della capacità nell’utilizzo del braccio sinistro. Ciò che tro- verebbe conferma nel fatto che la ricorrente non ha mai eseguito infiltra- zioni contro il dolore, come proposto nella procedura precedente dal dott. H., secondo cui la cura avrebbe potuto migliorare la situazione di salute, né si è sottoposta a cure fisioterapiche, né infine avrebbe assunto medicamenti infiammatori nella misura indicata, ritenuto che in tal caso avrebbe manifestato gravi problemi gastrici. Tuttavia, e da un lato, l’insorgente non ha mai affermato, né risulta altri- menti dimostrato da riscontri oggettivi di cui agli atti di causa (da non con- fondere con la valutazione dei periti), esservi stata una diminuzione della sofferenza connessa con le patologie sofferte. I disturbi soggettivi indicati ai periti sono al contrario rimasti sostanzialmente invariati (perizia del dott. G. del 18 ottobre 2013 [doc. UAIE 53 pag. 175], perizia pluridisci- plinare del SAM del 21 maggio 2014 [doc. UAIE 64 pag. 214], perizia plu- ridisciplinare del SAM del 22 maggio 2017 [doc. UAIE 93 pag. 300]. Dalle carte processuali non risultano inoltre neppure dei riscontri oggettivi quo all’adattamento al dolore rispetto al 2014. In sostanza, già anteriormente alla conferma della rendita intera del 26 maggio 2014, la medesima si oc- cupava delle faccende domestiche non pesanti, della spesa settimanale con l’aiuto del marito, cucinava, effettuava delle passeggiate di circa 30 mi- nuti 2 o 3 volte alla settimana (doc. UAIE 64 pag. 209 in relazione con il doc. UAIE 93 pag. 301) ed era ritenuta idonea alla guida (rapporto del dott. E._______ del 27 maggio 2013 [doc. UAIE 46 pag. 4] e allegato al doc. UAIE 93 pag. 369). L’assenza di cure fisioterapiche dopo il gennaio 2013 era altresì già stato rilevato nell’ottobre 2013 dal dott. G._______ (doc. UAIE 53 pag. 176) e pure evidenziata dal SAM nella perizia del 21 maggio 2014 (doc. UAIE 64 pag. 10).

C-7329/2017 Pagina 34 Parimenti poi l’autorità inferiore non ha comprovato che l’insorgente aveva fornito alla madre malata delle cure ed assistenza non consone alla capa- cità valetudinaria. Dagli atti di causa non emerge inoltre che all’assicurata siano state pre- scritte le infiltrazioni consigliate dal dott. G._______ (doc. UAIE 53 pag. 180) e dal dott. H._______ (allegato al doc. UAIE 64 pag. 235), che avrebbero potuto, a detta degli esperti, migliorare il dolore e quindi anche la capacità lavorativa residua. Nulla può esserle rimproverato a questo ti- tolo. Secondo l’art. 21 cpv. 4 LPGA infatti le prestazioni possono essere tempo- raneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un ade- guato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e prov- vedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute. In conclusione, né i periti incaricati dall’Ufficio AI né l’autorità inferiore hanno dimostrato, nel senso della probabilità preponderante, un minor im- patto dell’invariato stato di salute – in particolare un adattamento ai dolori cronici – sulla capacità lavorativa. 17.5.2 Da quanto esposto, discende che l’autorità inferiore ha effettuato una valutazione diversa di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente inva- riato e conseguentemente eseguito un’illegittima revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 84 consid. 3 nonché i riferimenti di cui al consid. 7.5 del presente giudizio). 17.6 Del resto, come detto, l’amministrazione ha avviato una nuova proce- dura di revisione, omettendo di porre in atto i provvedimenti che sia se- condo il dott. H._______ (doc. UAIE 64 pag. 271) che secondo il dott. G._______ (doc. UAIE 53 pag. 181) avrebbero potuto influenzare i dolori e pertanto anche la capacità lavorativa. Entrambi i medici avevano infatti di- chiarato, in occasione della redazione delle perizie all’attenzione dell’UAIE, che una reintegrazione professionale avrebbe potuto essere prevista solo in caso di miglioramento del dolore alla spalla e che una rivalutazione della

C-7329/2017 Pagina 35 capacità lavorativa avrebbe potuto essere intrapresa solo successiva- mente al trattamento consigliato (doc. UAIE 64 pag. 217). In particolare il dott. H._______ aveva precisato che “ (...) l’A. dovrà orientare il percorso terapeutico su una base di tipo antinfiammatorio al fine di poter recuperare sul dolore, considerando anche eventualmente una serie d’infiltrazioni e sulla base di tutto ciò associare un’immobilizzazione della spalla per verifi- care anche quanto effettivamente il dolore è dato dalla infiammazione o piuttosto da un impedimento di mobilizzazione della spalla stessa. Quindi la prognosi a medio-lungo termine potrebbe essere di un miglioramento se si riuscisse, attraverso una serie di infiltrazioni, a controllare la sintomato- logia dolorosa che impedisce un recupero funzionale. Questo potrebbe portare ad un eventuale recupero della capacità lavorativa “ (doc. UAIE 64 pag. 218). Inoltre il dott. G._______, per gli stessi motivi, cioè per valutare l’influenza- bilità dei dolori e quindi il recupero della capacità lavorativa, aveva proposto all’UAIE di rivolgersi ad una clinica universitaria, ciò che l’amministrazione non ha fatto (doc. UAIE 53 pag. 179 e 182). Da quanto sopra esposto emerge che, al momento dell’esperimento della perizia specialistica eseguita dal SAM in corso di revisione, le condizioni poste dai medici per procedere ad una rivalutazione della capacità lavora- tiva non erano in realtà adempiuti, non essendo stato posto in atto, ai sensi del citato art. 21 LPGA, alcun provvedimento per verificare l’influenzabilità del dolore. In simili condizioni la decisione impugnata si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, non essendo note le conseguenze delle cure proposte sul dolore, condizione sine qua non per una rivalutazione della capacità lavorativa. Un miglioramento della stessa è unicamente possibile ma non verosimile. Ne consegue che il ricorso dev’essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. 18. 18.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so- stituirsi all’autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2183/2913 del 28 gennaio 2015 consid. 10.1). In

C-7329/2017 Pagina 36 particolare, si sostituirà all’autorità inferiore se gli atti sono completi e co- munque sufficienti ai fini dell’applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 18.2 L’incarto è pertanto rinviato all’UAIE affinché, tramite uno specialista in ortopedia/reumatologia, se possibile a livello universitario, ponga in atto i provvedimenti di cura proposti a suo tempo dai periti per verificare preli- minarmente l’influenzabilità del dolore e per valutare lo stato di salute e l’evoluzione della capacità lavorativa. Considerate le dichiarazioni parzial- mente contraddittorie del dott. N._______ a proposito della capsulite retrat- tile (seppur in un secondo tempo riviste e approfondite in modo convin- cente) e delle conclusioni divergenti da questo punto di vista esposte dal SAM, appare adeguato rivolgersi ad uno altro specialista nel ramo (cfr., sulla possibilità di un rinvio all’autorità inferiore in particolare per comple- tare un aspetto non approfondito, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 e sen- tenza del TF 8C_633/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.2 e 3.3). Infine il caso dovrà essere rivalutato anche da un punto di vista pluridisci- plinare, tramite l’aggiornamento delle perizie eseguite dal dott. L._______ e dalla dott.ssa M._______, e consulto finale in comune, alfine di stabilire la capacità lavorativa residua dell’assicurata da un punto di vista comples- sivo. 19. 19.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). L’anticipo spese, di fr. 800.-, versato dall’insorgente il 23 gennaio 2018 (doc. TAF 4) verrà restituito alla ricorrente. 19.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta una nota spese particolareggiata, come nel caso concreto, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

C-7329/2017 Pagina 37 19.2.1 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza- mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). 19.2.2 Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono essere ritenute (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti). 19.2.3 Il caso in esame non è complesso dal punto di vista dei fatti, ritenuto che l'incarto dell'Ufficio AI non è eccessivamente voluminoso e che la fatti- specie non pone questioni in diritto di particolare difficoltà. L’attività dell’av- vocato si è peraltro limitata alla stesura del ricorso (tredici pagine) e della replica (sei pagine). Stando così le cose, in assenza di una nota dettagliata, il collegio giudi- cante determina un'indennità (comprensiva di onorario e spese vive) di fr. 2'800.-. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7329/2017 Pagina 38 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, versato il 23 gennaio 2018, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 4. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-7329/2017 Pagina 39 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera, o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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