Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6373/2011
Entscheidungsdatum
15.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C­6373/2011 Sentenza del 15 febbraio 2012 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig­Vouilloz e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Marco Frigerio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 21 ottobre 2011).

C­6373/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 16 febbraio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato (doc. A 1­1) – una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° aprile 2010 (doc. A 39­1; v. anche doc. A 33­1 a 35­1). È stato stabilito, in virtù del rapporto del 13 gennaio 2010 del dott. B., medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR; doc. A 18­1), che l'interessato era affetto da esiti di glossectomia parziale destra su carcinoma spinocellulare G2 dell'emilingua destra T2 N0 M0. 2. 2.1. Nel mese di febbraio del 2011, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. A 40­1). 2.2. Nei rapporti del 5 luglio e 7 ottobre 2011, il dott. C., medico del SMR, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti (doc. A 47­1, 52­1 e 56­3 [v. in particolare perizia psichiatrica del 19 giugno 2011 del dott. D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia; doc. 52­1]), che l'interessato era affetto da esiti di carcinoma linguale trattato chirurgicamente e con radioterapia (senza recidiva di patologia neoplastica documentata), reazione ansioso­depressiva (F 43.2 secondo l'ICD 10), tendenza all'evitamento e macrovarici agli arti inferiori. Ha quindi ritenuto una capacità al lavoro dell'80% in qualsiasi attività, a far tempo da giugno del 2011 (doc. A 53­1 e 64­1). 3. Il 21 ottobre 2011, l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° dicembre 2011 (v. doc. A 67­14), la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) in combinazione con l'art. 66 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso interposto conto la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. A 67­16).

C­6373/2011 Pagina 3 4. Il 22 novembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 21 ottobre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, dal momento che, secondo la relazione medica del 12 novembre 2011 del medico curante, allegata in copia al gravame, le affezioni di cui soffre comportano un'incapacità al lavoro nella misura del 70% in una qualsiasi attività lucrativa. Nello stesso atto ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in quanto la soppressione della mezza rendita gli creerebbe un gravissimo danno, detta prestazione costituendo l'unica fonte di sostentamento per lui e la moglie. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1). 5. Nella risposta al ricorso del 27 dicembre 2011 (doc. TAF 4), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 21 dicembre 2011 (doc. TAF 4), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 15 dicembre 2011. Secondo quest'ultima, è necessario completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare – comprendente una valutazione otorinolaringoiatrica, oncologica, psichiatrica e reumatologica – atta a valutare se vi sia stato un significativo miglioramento dello stato di salute (e in caso affermativo, ad argomentarlo dettagliatamente) nonché a stabilire la cumulabilità delle eventuali incapacità lavorative riscontrate dai periti. L'autorità inferiore ha altresì proposto la reiezione della domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (nella presa di posizione dell'Ufficio AI del 21 dicembre 2011 è in particolare fatto riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di restituzione dell'effetto sospensivo [DTF 119 V 507 e sentenza 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010]). 6. Il 28 dicembre 2011, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio". Ha altresì prodotto un certificato medico del 18 novembre 2011 (doc. TAF 5).

C­6373/2011 Pagina 4 7. 7.1. Nella replica del 26 gennaio 2012, inoltrata via telefax il 30 gennaio 2012, l'interessato ha segnalato di avere preso atto "della chiara ammissione dell'Ufficio AI di non avere approfondito correttamente la situazione per cui è richiesto il rinvio del dossier". Ha pertanto chiesto che il ricorso del 22 novembre 2011 venga accolto con conseguente annullamento della decisione del 21 ottobre 2011 e ripristino dello stato precedente, ossia il riconoscimento del diritto alla mezza rendita d'invalidità, come da decisione del 16 febbraio 2011, con obbligo all'autorità inferiore di corrispondere le rendite arretrate, indebitamente sospese (doc. TAF 7). 7.2. Con provvedimento del 2 febbraio 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore la replica del 26 gennaio 2012 (doc. TAF 19). 8. 8.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 8.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a­26 bis e 28­70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

C­6373/2011 Pagina 5 9. 9.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 9.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 21 dicembre 2011 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute otorinolaringoiatrico ed oncologico (il medico del SMR avendo rilevato che la valutazione medica non ha tenuto in considerazione la problematica oncologica [cfr. annotazione del 15 dicembre 2011 {doc. TAF 4}]) e con un complemento dell'esame sullo stato di salute psichico e reumatologico (il medico del SMR avendo ritenuto che la perizia psichiatrica del giugno 2011 appare lacunosa [cfr. annotazione del 15 dicembre 2011 {doc. TAF 4}]; sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze anche alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 10.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento del 2 febbraio 2012 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non

C­6373/2011 Pagina 6 sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 21 ottobre 2011 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° dicembre 2011, la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora. 10.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 11. 11.1. La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_245/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4). 11.2. A titolo del tutto abbondanziale, va peraltro rammentato che il Tribunale federale ha recentemente confermato la giurisprudenza iniziata in DTF 106 V 18 e ribadita in DTF 129 V 370 secondo la quale il ritiro dell'effetto sospensivo al ricorso nell'ambito di una procedura di revisione volta alla soppressione o alla diminuzione di una rendita copre anche il periodo dell'istruzione complementare – a seguito di un rinvio da parte dell'autorità di ricorso, riservata un'eventuale apertura anticipata potenzialmente abusiva della procedura di revisione – fino alla notificazione della nuova decisione da parte dell'autorità inferiore (cfr. sentenza 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2 a 4). In tale contesto, giova segnalare che il fatto che l'autorità inferiore debba completare l'istruttoria non appare di per sé costituire elemento sufficiente per ritenere un'apertura potenzialmente abusiva della procedura di revisione. Peraltro, l'interesse dell'amministrazione ad evitare una procedura di restituzione lunga e difficile, peraltro spesso destinata all'insuccesso, appare generalmente preponderante rispetto all'interesse privato dell'assicurato a potere beneficiare della rendita precedentemente accordata – e a non cadere almeno temporaneamente nell'indigenza durante una procedura di revisione – soprattutto allorquando sulla base delle risultanze processuali l'esito della causa di merito appare incerto

C­6373/2011 Pagina 7 (DTF 119 V 507 consid. 4 e DTF 105 V 269 consid. 3; cfr. anche sentenze del Tribunale federale I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2 e I 866/02 del 28 maggio 2003 consid. 2.2). 12. 12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 12.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS­TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS­TAF) in fr. 1'500.­­, tenuto conto del lavoro effettivo – relativamente contenuto, ma in causa non necessariamente semplice – svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

C­6373/2011 Pagina 8 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 21 ottobre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza oggetto. 3. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.­­ a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario; allegato: certificato medico del 18 novembre 2011, prodotto il 28 dicembre 2011) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà

C­6373/2011 Pagina 9 I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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