Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-607/2020
Entscheidungsdatum
11.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Sentenza dell’11 maggio 2021 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, (Italia) patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

revisione della rendita, rendita scalare, grado di invalidità (decisione del 17 dicembre 2019).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-607/2020

C-607/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il 26 gennaio (...), divorziato, con due figlie, residente in Italia, frontaliere, ha lavorato in Svizzera dal 5 otto- bre 1989 svolgendo diverse attività, tra cui quella di muratore/gruista. A.b Da ultimo dal 1° maggio 2013 ha svolto l’attività di canneggiatore in ragione di 4,5 ore giornaliere presso la B. SA (di seguito: B._______ SA) di C._______ (doc. 2, 3 pag. 3, 13, 31, 35, 38 pag. 6, 118 e 167 pag. 1 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). L’attività è stata interrotta definitiva- mente il 10 ottobre 2014 a causa di un infortunio verificatosi il 5 settembre 2014 (trapianto; doc. UAIE 117 pag. 9-10). Il datore di lavoro ha disdetto il contratto con effetto al 31 agosto 2017 (doc. UAIE 816 pag. 2). B. B.a In data 19 luglio 2002, per il tramite del patronato INAS, l’assicurato ha presentato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone D._______ (Ufficio AI) una prima domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 2), in ragione dell’in- fortunio subito il 22 dicembre 2001, che gli ha procurato un trauma contu- sivo al rachide lombosacrale e una distorsione al ginocchio sinistro (doc. UAIE 14 pag. 5, 20). Il caso è stato assunto dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), che ha erogato inden- nità giornaliere fino all’11 marzo 2002 (doc. UAIE 2 pag. 5, 232 pag. 2-3). B.b Ulteriori esami clinico-strumentali hanno evidenziato un’ernia discale L5-S1 a sinistra, per la quale l’interessato è stato sottoposto a un intervento di discectomia L5-S1 il 13 marzo 2002, nonché discopatia degenerativa con modesta protrusione discale in L4-L5 ed esiti fibro-cicatriziali periradi- colari e peridurali in L5-S1 a sinistra (doc. UAIE 14, 20). Dal 12 marzo 2002 il caso è stato assunto dalla cassa malati E._______ che ha versato pre- stazioni fino al 31 ottobre 2002 (doc. UAIE 13, 917 pag. 9). Dal novembre 2002 A._______ ha ripreso a lavorare a tempo pieno in qualità di gruista (doc. UAIE 24). B.c Con decisione del 27 giugno 2003 (doc. UAIE 25) l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a provvedimenti professionali, in quanto la perdita di guadagno non raggiunge in modo durevole il 20% almeno.

C-607/2020 Pagina 3 C. C.a In data 24 marzo 2009, per il tramite dell’Istituto Nazionale Confede- rale di Assistenza (INCA), A._______ ha formulato all’Ufficio AI una nuova domanda di prestazioni (doc. UAIE 31) in ragione dell’esacerbazione dall’ottobre 2008 delle pregresse problematiche alla colonna lombare (con- sid. B.b) per le quali è stata attestata un’inabilità lavorativa del 100%. C.b Fondandosi sulla documentazione medico-specialistica acquisita agli atti – in particolare sulla perizia eseguita il 25 giugno 2009 presso il centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), attestante un’incapacità lavo- rativa totale e definitiva nell’attività abituale di muratore/gruista dall’insor- genza del danno alla salute, nell’ottobre 2008 (consid. C.a), mentre una capacità lavorativa del 75% (riduzione di due ore al giorno) dall’aprile 2009 in attività sostitutive rispettose di determinati limiti funzionali (doc. UAIE 50) – con decisione del 24 novembre 2010 (doc. UAIE 91), preceduta dal pro- getto del 25 giugno 2010 (doc. UAIE 76), l’UAIE ha attribuito a A._______ un quarto di rendita dal 1°ottobre 2009 (grado di invalidità del 40%). C.c Mediante comunicazione del 23 settembre 2013 l’Ufficio AI ha confer- mato, in via di revisione d’ufficio (doc. UAIE 92), il diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita di invalidità (doc. UAIE 101). D. D.a Il 5 settembre 2014 l’assicurato ha subito un infortunio al tendine bici- pite distale consistente in un’elettrocuzione al braccio sinistro, che l’ha co- stretto, il 27 ottobre 2014, a sottoporsi ad un intervento di reinserzione con plastica (trapianto; doc. UAIE 117 pag. 9-10). In data 30 settembre 2015, l’interessato ha inoltre subito un intervento in artroscopia alla spalla sinistra, debridement della rottura del sovraspinato, fissazione del labbro a ore 14:00 con BioPush Lock e decompressione con borsectomia e acromioplastica (doc. UAIE 612). Il caso è stato assunto dall’INSAI che ha versato indennità giornaliere al 100% dall’8 settembre 2014 al 31 dicembre 2017 (doc. UAIE 307 e 912). D.b Su segnalazione dell’INSAI (consid. A.b), il 16 febbraio 2015 l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione (doc. UAIE 169). D.c Ai fini istruttori l’amministrazione ha assunto agli atti l’incarto dell’INSAI dall’ottobre 2014 al maggio 2019, segnatamente i rapporti del dott.

C-607/2020 Pagina 4 F., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica dell’appa- rato locomotore presso la clinica G. di H., (doc. UAIE 117, 457, 485, 585,612 634, 655, 691, 722, 736, 759, 779, 786, 824), quelli del dott. I., specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. UAIE 456, 683, 778, 815, 899), i rapporti di visita medica circondariale INSAI della dott.ssa L., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica dell’apparato locomotore (doc. UAIE 550, 723) e del dott. M., spe- cialista in chirurgia (doc. UAIE 763, rapporto di chiusura, doc. UAIE 836 e 847), i rapporti del dott. N., specialista in neurologia, (doc. UAIE 578, 681, 794), quello del dott. O., specialista in otorinolaringoia- tria e chirurgia cervico-facciale (doc. UAIE 581), del dott. P., spe- cialista in medicina interna, medicina fisica e riabilitazione e reumatologia presso la clinica riabilitativa di Q. (doc. UAIE 730, 738 e 747), il rapporto della dott.ssa R., medico INSAI, specialista in otorinola- ringoiatria e medicina del lavoro (doc. UAIE 735), la valutazione testistica della dott.ssa S., specialista in psicologia e psicoterapia (doc. UAIE 774), il rapporto del dott. T., specialista in oftalmologia (doc. UAIE 803), quello del dott. U., specialista in neurologia (doc. UAIE 817), il rapporto del dott. V., medico INSAI, specialista in oftalmologia e chirurgia oftalmologica (doc. UAIE 825) e il rapporto della dott.ssa Z., specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. UAIE 826; consid. 10). D.d L’amministrazione si è inoltre fondata su numerosi referti radiologici relativi al periodo ottobre 2014-maggio 2015 (doc. UAIE 117 pag. 8, 121 pag. 2, 373), sul rapporto del 2 aprile 2015 del dott. A.a., speciali- sta in neurologia (doc. UAIE 443), sul rapporto del 22 giugno 2015 del dott. B.a., la cui specializzazione non è nota, medico curante dell’assi- curato (doc. UAIE 127), sui rapporti del dott. C.a., specialista in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale del 30 giugno 2015 (doc. UAIE 533) e 4 agosto 2015 (doc. UAIE 567) e sulla perizia, commis- sionata dall’Ufficio AI, del 13 febbraio 2018 della dott.ssa D.a., specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. UAIE 173). D.e Con rapporto finale del 13 marzo 2018 (doc. UAIE 180) il dott. E.a., medico del servizio medico regionale (SMR), generalista, fondandosi sulla documentazione agli atti, in particolare sulla perizia del 13 febbraio 2018 della dott.ssa D.a. (doc. UAIE 173), ha attestato un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale (di canneggiatore) dal 5 settembre 2014, mentre un’incapacità lavorativa del 100% dallo stesso giorno al 13 febbraio 2018 (data della perizia psichiatrica della dott.ssa D.a._______) e del 25% (riduzione del rendimento) dal giorno successivo

C-607/2020 Pagina 5 in attività sostitutive idonee, rispettose di determinate limitazioni funzionali e psichiche ivi descritte. E. E.a Mediante progetto di decisione del 27 marzo 2019 (doc. UAIE 201) l’Ufficio AI ha ripreso le conclusioni del SMR quo alla capacità lavorativa dell’assicurato (riduzione del rendimento del 25% in attività adeguata) e prospettato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° feb- braio 2015 al 31 maggio 2018 (grado di invalidità del 100%) e il ripristino di un quarto di rendita dal 1° giugno 2018 (grado di invalidità del 40%). Esso ha precisato che non erano previsti provvedimenti di reintegrazione profes- sionale. E.b Il 13 maggio 2019, per il tramite dell’avv. Sergio Sciuchetti, l’assicurato si è opposto al progetto di decisione, contestato le valutazioni dell’Ufficio AI in ambito psichiatrico e richiesto di attendere la procedura INSAI per quanto attiene l’aspetto reumatologico (doc. UAIE 210). E.c Con decisione del 17 dicembre 2019 (doc. UAIE 219) l’autorità di prime cure, riprendendo le argomentazioni e le conclusioni del progetto di deci- sione del 27 marzo 2019 (consid. E.a), ha attribuito una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2015 al 31 maggio 2018 e rispristinato il quarto di rendita, precedentemente attributo, dal 1° giugno 2018, senza aggiornare il raffronto dei redditi. Essa ha in particolare evidenziato che “ in occasione della perizia (CPAS) avvenuta il 13.02.2018 è stato appurato il ripristino della situazione prece- dente con esigibilità lavorativa del 75% in attività rispecchianti le indicazioni mediche e conseguente recupero della parziale capacità di guadagno e quindi con grado d’invalidità del 40% già definito a suo tempo “. L’UAIE ha infine ribadito che non erano previsti provvedimenti di reintegra- zione professionale. F. F.a Nel frattempo con decisione del 2 maggio 2019 (doc. INSAI 387) l’IN- SAI ha respinto la richiesta di A._______ tendente all’erogazione di una rendita di invalidità. Riferendosi alla perizia della dott.ssa D.a._______ del 13 febbraio 2018 (doc. UAIE 173), nonché al progetto di decisione dell’Uf- ficio AI del 27 marzo 2019 (consid. E.a), l’assicuratore infortuni ha ritenuto la capacità lavorativa in attività adeguate ripristinata nella stessa misura in vigore prima dell’infortunio assicurato, vale a dire al 75%, precisando che,

C-607/2020 Pagina 6 in assenza di ulteriori limitazioni tali da influire sulla deduzione sociale ap- plicata dall’AI, il salario da invalido in attività sostitutiva adeguata corrispon- deva esattamente a quello da valido quale canneggiatore, ciò che esclu- deva il riconoscimento di una rendita d’invalidità dell’assicurazione infor- tuni. Per contro l’INSAI ha confermato l’indennità per menomazione dell’in- tegrità (IMI) del 15% riconosciuta all’interessato mediante decisione del 25 giugno 2018 (doc. INSAI 346) ed avversata con opposizione del 19 ot- tobre seguente (doc. INSAI 366). F.b Tramite decisione su opposizione del 13 novembre 2019 (doc. UAIE 919) l’INSAI ha respinto l’opposizione presentata da A._______ l’8 novem- bre 2019 (doc. UAIE 914), riprendendo, per l’essenziale, le motivazioni esposte nella decisione impugnata. Con decisione del 23 novembre 2020 (doc. INSAI 444), passata incontestata in giudicato (doc. TAF 47), il Tribu- nale cantonale delle assicurazioni del Cantone D._______ (TCA) ha re- spinto il ricorso interposto da A._______ in data 16 dicembre 2019 (doc. INSAI 409) avverso la decisione su opposizione del 13 novembre precedente. G. G.a Il 31 gennaio 2020, sempre per il tramite dell’avv. Sciuchetti, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale contro la decisione dell’UAIE del 17 dicembre 2019, postulando il rico- noscimento di una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2018 (doc. TAF 1 e allegato). Egli ha altresì chiesto di essere posto al be- neficio dell’assistenza giudiziaria. Delle motivazioni si dirà nei considerandi di diritto (consid. 5.2.1). G.b Con scritto del 27 aprile 2020 il ricorrente ha ritirato la richiesta di am- missione all’assistenza giudiziaria (doc. TAF 9), mentre in data 11 maggio 2020 ha versato l’anticipo spese di fr. 800.- (doc. TAF 14). H. Mediante risposta del 6 luglio 2020 (doc. TAF 16) l’UAIE, richiamati la presa di posizione dell’Ufficio AI del 2 luglio 2020, nonché l’estratto relativo all’aggiornamento del salario del 25 maggio 2020 (entrambi allegati al doc. TAF 16), ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della de- cisione impugnata. Del contenuto del memoriale si dirà nei considerandi di diritto (consid. 5.2.2).

C-607/2020 Pagina 7 I. Invitato con ordinanza del 9 luglio 2020 a presentare la replica entro trenta giorni dalla sua notifica (doc. TAF 17) – termine prorogato a due riprese e spirato il 9 ottobre 2020 (doc. TAF 20 e 25) – il ricorrente non ha reagito. J. J.a Chiamata il 16 settembre 2020 a prendere posizione in merito alla ver- tenza (doc. TAF 21), con scritto del 16 ottobre seguente (doc. TAF 30) la F.a._______ ha precisato che l’assicurato era assicurato presso la G.a., respingendo ogni suo eventuale obbligo prestativo. J.b Esortata il 23 ottobre 2020 a prendere posizione in merito alla vertenza (doc. TAF 31), con scritto del 12 novembre 2020 (doc. TAF 35), trasmesso alle parti il 23 novembre seguente (doc. TAF 36), la G.a. ha rinun- ciato a tale prerogativa. K. Le parti non hanno dato seguito alla richiesta del 29 ottobre 2020 (doc. TAF 34) di pronunciarsi in merito alle osservazioni della F.a._______ del 16 ot- tobre 2020 (doc. TAF 30). L. Mediante scritto del 30 novembre 2020 il patrocinatore ha chiesto al Tribu- nale di attendere la fine del ricovero riabilitativo del ricorrente presso una clinica ortopedica e fisiatrica in Italia, previsto nel corso del 2021, prima di emanare una decisione (doc. TAF 37). M. Invitato con ordinanza del 14 dicembre 2020 a pronunciarsi (doc. TAF 38), con presa di posizione del 27 dicembre 2020 (doc. TAF 39), richiamate le osservazioni dell’Ufficio AI del 23 dicembre precedente (allegato al doc. TAF 39), l’autorità di prime cure ha postulato il rigetto della domanda di sospensione della procedura. N. Con ordinanza del 7 gennaio 2021 (doc. TAF 40) lo scrivente Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione della procedura. O. In data 20 aprile 2021 il ricorrente ha trasmesso la documentazione medica relativa alla degenza riabilitativa presso la clinica ortopedica e fisiatrica H.a._______ nel corso del mese di febbraio 2021 (doc. TAF 49 e allegati).

C-607/2020 Pagina 8 Diritto: 1. 1.1 Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cogni- zione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammis- sibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 2. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2.1 2.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia ed è dato l’elemento transfrontaliero avendo svolto attività lavorativa in Svizzera, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci- sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

C-607/2020 Pagina 9 2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro- cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi- cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen- naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.2 2.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2).

C-607/2020 Pagina 10 2.2.2 La decisione impugnata emessa il 17 dicembre 2019 ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1° feb- braio 2015 al 31 maggio 2018 e un quarto di rendita dal 1° giugno 2018. Contestato è il grado di invalidità da quest’ultima data. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le modifiche inter- venute fino alla data della decisione impugnata. 3. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 17 dicem- bre 2019. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sen- tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (sen- tenza del TAF C-3146/2015 dell’11 maggio 2018 consid. 4 con rinvii).

C-607/2020 Pagina 11 5. 5.1 5.1.1 Preliminarmente va rilevato che il rifiuto da parte dell’UAIE di accor- dare provvedimenti di reintegrazione professionale non è contestato. In re- lazione a questo rapporto giuridico la decisione è pertanto passata in giu- dicato. 5.1.2 Incontestato è pure il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2015 al 31 maggio 2018. L’incapacità lavorativa totale in ogni attività dal 1° feb- braio 2015 al 31 maggio 2018 non è infatti in discussione ed è comprovata dagli atti dell’incarto (consid. 10, in particolare consid. 10.2.11-14, 10.2.17 da cui emerge una situazione non ancora stabilizzata a causa delle conse- guenze dell’infortunio fino a inizio 2018 e la perizia psichiatrica della dott.ssa D.a._______ del 13 febbraio 2018, consid. 10.2.24, da cui emerge il miglioramento della sindrome posttraumatica da stress, che causa da quel momento una riduzione della capacità lavorativa unicamente del 20%). 5.2 Litigioso è pertanto unicamente il diritto di A._______ di percepire una mezza rendita – invece del quarto di rendita riconosciuto dall’amministra- zione – dopo il 31 maggio 2018. In concreto va quindi esaminato se la situazione di salute, rispettivamente la capacità lavorativa dell’assicurato, sono migliorate in misura tale, a far tempo da metà febbraio 2018 (consid. D.d), da giustificare dal 1° giugno 2018 la riduzione ad un quarto della rendita intera attribuita con effetto dal 1° febbraio 2015 al 31 maggio 2018 oppure se la riduzione giustificava l’at- tribuzione di una mezza rendita come preteso dal ricorrente. 5.2.1 L’insorgente sostiene in primo luogo che le affezioni riconducibili al sinistro del 2014 vanno aggiunte a quelle preesistenti. Egli precisa inoltre che “ risulta essere evidente e riconosciuto che se vi sia o meno una di- versa rendita va calcolato sulla base non già delle affezioni di cui è vittima A., bensì sulla scorta della capacità residua di guadagno di A. alla luce dei due eventi (malattia manifestatasi nel 2008 ed in- fortunio del 2014) e meglio sulla base dell'art. 17 LPGA ”. In particolare egli adduce che la situazione è peggiorata rispetto a prima dell’infortunio, rite- nuto che anche le affezioni funzionali sono aumentate, fatto non conside- rato dall’amministrazione. In particolare l’UAIE non avrebbe valutato in ma-

C-607/2020 Pagina 12 niera approfondita la situazione neurologica/neuropatica e tenuto debita- mente conto della persistenza di un’accentuata forma depressiva. A suo modo di vedere lo stato di salute, sia fisico che psichico comporta una ri- duzione della capacità lavorativa maggiore, pari a tre ore giornaliere, ri- spetto a quella ritenuta dall’autorità di prime cure. Egli contesta altresì il calcolo eseguito per stabilire il grado di invalidità, segnatamente sia l’am- montare del salario da valido che di quello da invalido, prevalendosi di una riduzione sociale pari al 20% (doc. TAF 1 pag. 3). 5.2.2 Secondo l’amministrazione il rapporto SMR del 13 marzo 2018 del dott. E.a._______ (doc. UAIE 180), che si fonda segnatamente sulla peri- zia psichiatrica della dott.ssa D.a._______ del 13 febbraio 2018 (doc. UAIE 173) è fedefacente, privo di contraddizioni ed ha tenuto conto di tutte le affezioni di cui soffre l’assicurato. L’UAIE evidenzia inoltre che neppure una riduzione del reddito da invalido del 20%, dopo aver adeguato reddito da valido e invalido, condurrebbe al riconoscimento di una mezza rendita di invalidità. 6. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin- gola prestazione. 6.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

C-607/2020 Pagina 13 lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu- tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile. 7. 7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 7.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C- 1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). 7.3 Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren- dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la

C-607/2020 Pagina 14 modificazione determinante se l’erogazione indebita è dovuta all’otteni- mento illecito di una prestazione da parte dell’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI. 7.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). 8. 8.1 In caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di mo- difica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (RS 831.201; sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 9C_110/2014 del 13 giugno 2014). 8.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/cre- scente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rap- porto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la sop- pressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la presta- zione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumen- tata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).

C-607/2020 Pagina 15 9. 9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri- dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 9.2 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am- bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con- sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la va- lutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do- vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi- curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro- pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza, l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri- corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi- zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10).

C-607/2020 Pagina 16 9.3 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu- risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra- gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 9.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun- gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen- tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto con- forme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 9.5 Infine giova ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari le- gami che intrattengono con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), per cui, secondo l’esperienza comune, essi tendono generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rap- porto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo (sentenza del TF 8C_168/2018 del 6 giugno 2018). 9.6 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura

C-607/2020 Pagina 17 rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 9.7 In ambito psichiatrico, la diagnosi deve essere espressa da uno spe- cialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classifica- zione riconosciuto scientificamente (DTF 141 V 281 consid. 2.1; 130 V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 con- sid. 3). In presenza di disturbi psichici, in particolare di disturbi da dolore somatoforme, di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi (DTF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio (DTF 143 V 409), la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di tali disturbi deve essere valutata sulla base di una visione d’insieme, nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall’altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 2, 3.4-3.6 e 4.1 nonché 143 V 418 consid. 6 segg.). Il Tribunale federale ha suddiviso gli indicatori per la valutazione della capacità lavorativa in due categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3), segnatamente categoria “ gravità funzio- nale (consid. 4.3) con i complessi “ anno alla salute (consid. 4.3.1; risultati e sintomi rilevanti per la diagnosi; successo od insuccesso del trattamento e della reintegrazione; comorbidità), “ personalità ” (sviluppo e struttura della personalità, funzioni psichiche [consid. 4.3.2] e contesto sociale [con- sid. 4.3.3]) nonché categoria “ coerenza ” (aspetti del comportamento [con- sid. 4.4] in rapporto alla limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita paragonabili [consid. 4.4.1] ed alla sofferenza dimostrata secondo l’anamnesi in vista di un trattamento o di una reintegrazione [co- nid. 4.4.2]). 9.8 9.8.1 Per l’art. 59 cpv. 2 bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indi- pendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

C-607/2020 Pagina 18 Scopo e senso dell’art. 59 cpv. 2 bis LAI, come pure dell’art. 49 OAI risie- dono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo ai propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno la funzione di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 lu- glio 2010 consid. 4.2). 9.8.2 I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 OAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio anche dell'am- ministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessaria- mente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esi- stente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce, per invalsa giuri- sprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 con- sid. 4.2; cfr. anche sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, con- sid. 4.2.1). 9.8.3 Al riguardo va in particolare rilevato che se è vero che nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore, un tale provvedimento (o perlo- meno accertamenti complementari) deve tuttavia essere ordinato qualora sussistano anche solo dubbi minimi riguardo l'attendibilità e la concludenza

C-607/2020 Pagina 19 delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465 con- sid. 4). 10. Alfine di stabilire il diritto a prestazioni dell’assicurato l’amministrazione ha assunto agli atti: 10.1 Diversi referti radiologici susseguenti all’infortunio del 14 settembre 2014, e meglio: 10.1.1 Il referto della RM al gomito sinistro del 22 ottobre 2014 da cui emerge la diagnosi di “ ritiro tendine bicipite distale di 11 cm in rottura com- pleta “ (doc. UAIE 117 pag. 8). 10.1.2 Le risultanze della RM alla spalla sinistra del 27 gennaio 2015 (doc. UAIE 373) da cui si evince la diagnosi di “ borsite sottoacromiale, ar- trosi ipertrofica acromioclavicolare. Tenosinovite capo lungo bicipite. Soffe- renza inserzionale del sovraspinato con difetto parziale versante articolare (60% dello spessore) “. 10.1.3 Il referto delle RM lombosacrale del 24 marzo 2015 che evidenzia “ discopatia L4-L5 con fissurazione posteriore. Discopatia L5/S1. A livello L5/S1 esiti chirurgici a sinistra con reazione aderenziale alla periferia S1. Stenosi foraminale, sofferenza subcondrale obsteocondrosica a sinistra “ (doc. UAIE 121 pag. 2). 10.1.4 Il referto della RM alla spalla sinistra del 7 maggio 2015 (doc. UAIE 483 pag. 1) da cui emerge “ lesione parziale di II grado del sovraspinato, versamento articolare anteriore, lesione ridotta. Lesione parziale di I grado dell’infraspinato versante articolare. Tenosinovite capo lungo bicipite “. 10.2 Diversi rapporti redatti all’attenzione dell’INSAI, segnatamente: 10.2.1 Il rapporto del 27 ottobre 2014 (doc. UAIE 117 pag. 9-10) in cui il dott. F._______ ha posto le diagnosi di “ rottura completa con distacco e retrazione del tendine bicipite distale sinistro “. Il giorno stesso l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di reinserzione con plastica (trapianto). Nei referti del dicembre 2014-marzo 2015 (doc. UAIE 117 pag. 12-16) il medico ha evidenziato una buona evoluzione post-operatoria, sia per quanto at- tiene al bicipite che per la rottura parziale ventrale del sovraspinato eviden- ziata dall’arto MRI alla spalla sinistra.

Nei rapporti del 28 aprile 2015 (doc. UAIE 457), 3 giugno 2015 (doc. UAIE

C-607/2020 Pagina 20 485) e 3 settembre 2015 (doc. UAIE 585) il dott. F._______ ha quindi atte- stato un peggioramento alla spalla sinistra, segnatamente dopo un ulte- riore trauma (caduta) con conseguenti forti dolori che hanno necessitato in data 30 settembre 2015 l’intervento in artroscopia alla spalla sinistra, de- bridement della rottura del sovraspinato, fissazione del labbro a ore 14:00 con BioPush Lock e decompressione con borsectomia e acromioplastica (doc. UAIE 612). Tramite rapporti del 17 novembre 2015 (doc. UAIE 634) e 12 gennaio 2016 (doc. UAIE 655) il medico ha evidenziato una buona evoluzione post-ope- ratoria e ritenuto l’assicurato abile nella misura del 50%. 10.2.2 Il rapporto del 28 aprile 2015 (doc. UAIE 456) in cui lo psichiatra curante I._______ ha attestato che “ dalla data dell’incidente (l’assicurato) vive un timore di morte con insonnia e paure degli oggetti elettrici, compa- tibile con uno stato ansiodepressivo che il paziente tratta con Temesta, estratti di papaya e derivati di aminoacidi “, consigliando il proseguo della presa a carico per migliorare la prognosi relativamente ad un rientro nel mondo del lavoro. 10.2.3 Il rapporto di visita medica circondariale del 30 luglio 2015 in cui la dott.ssa L., dopo aver visitato l’assicurato il giorno stesso, ha po- sto le diagnosi di “ esiti da elettrocuzione del 05.09.2014 con nevralgia del nervo ulnare sinistro, del nervo genito-femorale branca femorale e genitale sinistra, nervo illo-ipogastrico sinistro; lesione parziale articolare del so- vra/infraspinato spalla sinistra, borsiti sottoacromiale; lesione completa del tendine distale del capo lungo bicipite con retrazione di 11 cm con esiti da reinserzione con plastica/trapianto semi-membramoso il 27.09.2014. At- tualmente: lesione della parte prossimale, endo-articolare, tinnito pronun- ciato a destra, cefalea parietale, disturbi visivi non meglio specificati; sin- drome ansioso-depressiva, trattata conservativamente (doc. UAIE 550). Il perito ha quindi ritenuto A. totalmente inabile nell’attività abituale di canneggiatore, mentre non si è espressa in merito all’attività lavorativa sul mercato generale del lavoro in attesa degli esiti di ulteriori esami spe- cialistici da essa commissionati e di ulteriori terapie. 10.2.4 Il rapporto del 31 agosto 2015 (doc. UAIE 578) in cui il dott. N._______, dopo aver visitato l’interessato il 26 agosto, ha posto le dia- gnosi di “ leggera lesione del nervo ulnare probabilmente al gomito con dolori nevralgici, disturbi neuropatici del nervo genito-femorale e ilio-ipoga- strico sinistra, cefalea tensiva, sindrome ansiosa depressiva, stato per in-

C-607/2020 Pagina 21 tervento dopo ernia discale L5-S1 nel 2002, ora senza radicolopatia lom- bare, soggettivamente disturbi alla memoria, da studiare più in profondità in caso di persistenza ”. Egli ha precisato che “ i disturbi neurologici attuali da una parte sono dolori nel territorio del gomito, dove è stato operato, dall’altra parte più distale particolarmente nel territorio del nervo ulnare, meno nel nervo mediano. Nell’esame neurologico, sul braccio sinistro si trova una tendenza sponta- nea che il paziente non usa tanto il braccio ed in realtà vi è una leggera atrofia, più di un centimetro nell’avambraccio e di un centimetro a livello del braccio. La forza muscolare, particolarmente nel muscolo abductor digiti minimi e nei muscoli interossei della mano sinistra è leggermente meno rispetto al destro, con la conseguenza che si può presumere una leggera lesione del nervo ulnare a sinistra. (...). La stessa cosa la si nota nel mu- scolo deltoide, comunque la riduzione della forza muscolare è causata dai dolori a livello della spalla “. Il medico ha ritenuto i dolori di tipo neuropatico, evidenziato un migliora- mento negli ultimi mesi, prescritto una terapia farmacologica, nonché se- dute di ergoterapia. Il dott. N._______ ha classificato quali neuropatici i disturbi del nervo ge- nito-femorale e ilio-ipogastrico sinistro, sconsigliando nel contempo un in- tervento chirurgico o infiltrazioni in ragione di un’evoluzione favorevole. Egli ha poi ritenuto la cefalea descritta quale cefalea tensiva, legata al tin- nito e all’ansia e precisato di non aver trovato riscontri per un’asimmetria dell’esame neurologico centrale e della presenza di una lesione intra-cra- niale. Quanto ai disturbi di concentrazione egli ha altresì consigliato, in caso di persistenza, una valutazione da parte di un neuro-psicologo per determinare eventuali danni post-traumatici. Il medico ha infine consigliato una reintegrazione professionale, anche solo parziale. 10.2.5 Il rapporto del 3 settembre 2015 in cui il dott. O._______ ha rilevato “ il paziente soffre di un acufene persistente, di probabile natura post-trau- matica. Presenta un’ipoacusia percettiva alto-frequente non imputabile al trauma probabilmente preesistente “ e consigliato l’adattamento di un ap- parecchio acustico generatore di suoni (doc. UAIE 581). 10.2.6 Il rapporto del 2 febbraio 2016 (doc. UAIE 681) in cui il dott. N._______ ha evidenziato un tendenziale miglioramento della situazione clinica e consigliato la ripresa di un’attività lavorativa.

C-607/2020 Pagina 22 10.2.7 Il rapporto del 3 febbraio 2016 (doc. UAIE 683) in cui il dott. I._______ attesta che “ malgrado la presa a carico medica e medicamen- tosa, e malgrado il paziente si renda conto dell’importanza che il lavoro avrebbe nella sua vita, egli non si sente pronto a riprendere il lavoro. In particolare il paziente lamenta un morale soggettivamente instabile (...) ”. Il medico ha pertanto formulato una prognosi sfavorevole quanto a una ri- presa lavorativa, anche parziale. 10.2.8 I rapporti del 17 marzo 2016 (doc. UAIE 691), 12 maggio 2016 (doc. UAIE 722), 26 luglio 2016 (doc. UAIE 736), 30 settembre 2016 (doc. UAIE 759) e 17 novembre 2016 (doc. UAIE 779), in cui il dott. F._______ ha attestato una situazione sostanzialmente stazionaria. 10.2.9 Il rapporto di visita medica circondariale del 19 maggio 2016 (doc. UAIE 723) in cui la dott.ssa L., dopo aver visitato l’assicurato il 10 maggio precedente, ha ripreso le diagnosi poste con rapporto del 30 luglio 2015 (consid. 10.2.3). La specialista ha affermato che “ al mo- mento attuale si nota che la spalla sinistra è decisamente in via di recupero (...). Per quanto riguarda l’aspetto neurologico, tranne che come approccio farmacologico in realtà non si è addivenuti ad una sostanziale modifica della situazione. Dal punto di vista ORL, parimenti non si ha una certa de- finizione dell’acufene (...). Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico in- vece, la patologia psichiatrica appare assumere un aspetto predominante sugli altri sintomi “. Essa ha pertanto proposto un ricovero in vista di una valutazione pluridisciplinare, per studiare a fondo il caso, poi concretizza- tosi con la degenza presso la clinica di Q. dal 5 luglio all’11 agosto 2016 (consid. 10.2.11). 10.2.10 Il rapporto del 20 luglio 2016 (doc. UAIE 735) in cui la dott.ssa R._______, medico INSAI, ha indicato “ der Versicherte wurde als Bauar- beiter und Mauer in den Jahren 1994, 2000 und 2005 audiometrisch in Rahmen der Gehörschadenprophylaxe im Suva-Audiomobil untersucht. Bereits 1995 zeigte sich eine gewisse Asymmetrie der Innenhörleistung zu Ungunsten den rechten Ohren (...). Diese Situation weitete sich bei den Untersuchungen im Audiomobil im Jahr 2000 und 2005 noch aus und es ist davon auszugehen, dass nicht nur die berufliche Lärmbelastung zu die- ser asymmetrischen Hörstörung geführt hat, sondern auch ein endogener, möglicherweise hörsturzbedingter Anteil auf den rechten Seite hinzuge- kommen ist. Diese Anhebung der Hörschwelle rechts gegenüber links ist mit Wahrscheinlichkeit auch vor dem Unfallereignis im September 2014 mit einem Ohrgeräusch verbunden gewesen, auf jeden Fall ist die Ohrstörung präexistent und es ist zwischen der letzten Automobiluntersuchung im Jahr

C-607/2020 Pagina 23 2005 und dem Schadenereignis nicht zu einer richtungsweisenden Ver- schlechterung des Hörvermögens gekommen, die das Auftreten des Ohr- geräuschs hinreichen erklären würde “. Essa ha aggiunto “ es sind auch keine strukturellen Schädelverletzungen beschrieben (...), die das Auftre- ten eines unfallbedingten rechtsseitigen Tinnitus hinreichend erklären wür- den (...). Das Auftreten des Tinnitus rechts zwei Monate nach dem Trauma spricht ebenfalls für eine nicht plausible Unfallkausalität “. Il medico ha pertanto ritenuto che “ die Arbeitsfähigkeit des Versicherten ist aus dem ORL-Fachgebiet heraus nicht eingeschränkt “. 10.2.11 Il rapporto d’uscita del 17 agosto 2016 (doc. UAIE 747) in cui il dott. P., specialista in medicina interna, medicina fisica e riabilita- zione e reumatologia presso la clinica riabilitativa di Q., dove è stato degente il ricorrente dal 5 luglio all’11 agosto 2016 per una presa a carico multidisciplinare del dolore multifattoriale in esiti di elettrocuzione al braccio sinistro, ha posto la diagnosi principale di “ riabilitazione multidisci- plinare di una sintomatologia poli distrettuale in esiti di elettrocuzione al braccio sinistro il 05.09.2014, disturbi multiformi “. Quali diagnosi seconda- rie egli ha posto“ limitazione funzionale e dolore spalla sinistra, lesione completa del tendine distale del capo lungo del bicipite con retrazione di circa 11 cm trattato chirurgicamente mediante reinserzione e plastica del semimembranoso 27.09.2014, lesione parziale sul versante articolare del sovraspinato spalla sinistra con borsite sottoacromiale trattato chirurgica- mente in data 30.09.2015 mediante debridement della rottura del sovraspi- nato, fissazione del labbro, borsectomia e acromioplastica, stato dopo trauma marzo 2015; disturbo post-traumatico da stress; disturbi multiformi: tinnitus a destra, cefalea, disestesia nell’emifaccia di destra, dolori persi- stenti nel braccio sinistro (nevralgia del nervo ulnare sinistro), dolori al to- race e bruciore/sensazione di febbre nella gola, dolori addominali (nevral- gia del nervo genito femorale sinistro e ileo-ipogastrico sinistro), disturbi nella gamba sinistra; lombalgia su esiti di intervento L5-S1 a sinistra nel 2002 (...), discopatia tra L4 ed S1 (RM 24.03.2015) “(doc. UAIE 747 pag. 1). Il medico ha inoltre indicato che l’assicurato presenta: “ dolori e limitazioni funzionali (...) della spalla sin dopo due interventi; dei sintomi (...) localiz- zati alla testa a des, al collo e all’emisoma di sin senza coinvolgimento dell’emicorpo des; lombalgia cronica conosciuta in esiti di intervento; di- sturbo post-traumatico da stress con stato di attivazione neuro-vegetativa di tensione intrapsichica con arousal e fobie, difficoltà del sonno con pos- sibile amplificazione della percezione del corpo trattata con colloqui con il nostro psicologo e psichiatra e con una medicazione di Sertralin e Risper- dal con netto beneficio sullo stato psico-emotivo. È stato possibile ridurre

C-607/2020 Pagina 24 la presa regolare del Lormetazepam“. Egli ha poi indicato che lo stato psico-emotivo è nettamente migliorato. Il dott. P._______ ha perciò ritenuto che “ attualmente la capacità lavorativa è molto limitata dalle fobie del paziente (cavi, elettricità, apparecchi di elet- troterapia) e dai differenti disturbi (disturbi della vista, acufeni, cefalea, in- tolleranza al rumore e alla luce). Dall’aspetto somatico rimane una limita- zione funzionale dell’arto superiore sin sopra l’orizzontale e nel sollevare pesi e limitazioni dovute alla lombalgia cronica (doc. UAIE 747 pag. 3). 10.2.12 Il rapporto di visita medica circondariale del 4 ottobre 2016 (doc. UAIE 763) in cui il dott. M._______ ha sostenuto che “ al momento attuale la spalla sinistra è sicuramente in via di recupero ma dopo il ricovero a Q._______ appare ancora evidente l’indicazione a continuare la fisiote- rapia localmente. Emerge sempre dallo stesso ricovero un disturbo post- traumatico da stress, per il quale è decisamente opportuna una visita psi- chiatrica “. Egli ha inoltre considerato opportuno un consulto oftalmologico. Il medico ha infine ritenuto A._______ inabile al 100% per l’attività di can- neggiatore. 10.2.13 Il rapporto di valutazione testistica del funzionamento intellettivo eseguita dalla psicologa S._______ del 4 novembre 2016, commissiona- tale dal dott. I., dal quale emerge che le capacità mentali del ricor- rente si situano a livello medio QI 65. La psicologa ha segnatamente con- cluso che “ (...) le capacità cognitive del paziente appaiono pesantemente compromesse, verosimilmente dall’incidente; risulta inoltre opportuna l’in- dicazione per una psicoterapia per cercare di elaborare il trauma dell’inci- dente (doc. UAIE 774). 10.2.14 Il rapporto del 15 novembre 2016 (doc. UAIE 778) in cui il dott. I. ha ripreso la diagnosi di disturbo post traumatico da stress (F 43.1). Il 21 agosto 2017 il medico curante ha ripreso la suddetta diagnosi, indicando che il ricorrente non era soggettivamente pronto per un pro- gramma occupazionale o riabilitativo (doc. UAIE 815). 10.2.15 Il rapporto del 17 gennaio 2017 (doc. UAIE 786) in cui il dott. F._______, limitandosi alla problematica alla spalla sinistra ha attestato che (l’assicurato) “ dimostra una buona mobilità, una forza dal lato mio og- gettivabile, buona-discreta, non vi è instabilità, non vi sono segni di soffe- renza della cuffia ed anche la mobilità passiva risulta completa e libera. Ho spiegato al paziente, che da parte mia, non mi aspetterei ulteriori migliora- menti della sua situazione (...) “.

C-607/2020 Pagina 25 10.2.16 Il rapporto del 15 marzo 2017 in cui il dott. T._______ ha indicato che “ il quadro oftamologico risulta senza particolarità bilateralmente, ma il paziente denota un deficit aspecifico del campo visivo in OS, per il quale si consiglia approfondimento con potenziali evocati visivi “ (doc. UAIE 803).

Con rapporto del 16 maggio 2017 il dott. U._______ ha attestato l’assenza di evidenti patologie di carattere oftalmologico, concludendo che “ l’esame è suggestivo di una disfunzione di conduzione lungo la via ottica sinistra di livello prechiasmatico “ (doc. UAIE 817). 10.2.17 Il rapporto del 28 marzo 2017 (doc. UAIE 794) in cui il dott. N._______ ha evidenziato che la cefalea tensiva, quindi con una compo- nente psicosomatica, necessita una valutazione multidisciplinare, in parti- colare in collaborazione con uno psichiatra vista l’evoluzione cronica e una tendenza di depressione con ansia. Per quanto attiene alle vertigini egli ha sottolineato l’assenza di una lesione intra-craniale come midollo oblungato o cerebellare e attualmente sicuramente non ha una vestibolopatia perife- rica. Il medico ha infine ritenuto che: “ in questa situazione, senza dubbio siamo confrontati con una situazione complessa con diversi componenti multi-fattoriali che sono solo da valutare con un approccio multi-discipli- nare. Come abbiamo già descritto nell’ultimo rapporto, anche per motivi terapeutici, una reintegrazione professionale sarebbe ideale. Ho l’impres- sione che il paziente al momento è fissato ed è convinto dell’inabilità lavo- rativa anche in percentuale bassa. Una prova pratica in un posto protetto, fisicamente non pesante, potrebbe avere un influsso favorevole sulla per- cezione dei diversi sintomi e per la guarigione in generale “. 10.2.18 Il rapporto del 21 settembre 2017 (doc. UAIE 824) in cui il dott. F., riferendosi alla spalla sinistra ha affermato che “ dal lato pas- sivo è sciolta, mobile, non ha nessuna aderenza, non vi è instabilità. Dal lato attivo non vi è deficit di cuffia, ma il paziente raggiunge un livello di mobilità con flessione anteriore limitata fino a 130°, oltre avverte in modo soggettivo dei dolori in corrispondenza del pettorale e sente una tensione del cavo ascellare. Obiettivamente non trovo giustificazione a tali dolori (...). Dal mio lato non vedo necessità di ulteriori approfondimenti “. 10.2.19 Il rapporto del 22 settembre 2017 (doc. UAIE 825) in cui il dott. V. ha ritenuto i disturbi visivi descritti dall’assicurato in relazione causale almeno probabile con l’infortunio del 5 settembre 2014, precisando nel contempo che “ aufgrund der rein ophthalmologischen funktionellen Befunde ist keine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit oder der Leistung- sfähigkeit begründbar. Das Resultat der VEP Untersuchung (...) ist mit dem

C-607/2020 Pagina 26 vollen Visus und der unspezifischen Einschränkung des Gesichtsfelds schwer vereinbar “. 10.2.20 Con rapporto del 26 settembre 2017 (doc. UAIE 826) redatto all’at- tenzione dell’INSAI la dott.ssa Z._______ ha posto le diagnosi di “ sin- drome post-traumatica da stress in via di remissione (ICD-10 F 43.1) e sin- drome da disadattamento con importanti manifestazioni somatiche (ICD- 10 F 43.8) “. La perita ha affermato che “ (...) l’assicurato ha riferito di avere tantissimi disturbi e diverse paure. Le paure sarebbero comunque parecchio miglio- rate rispetto al periodo subito seguente all’infortunio. Osservabile era un umore eutimico, un eloquio al limite del logorroico, un pensiero cervellotico ed a volte poco logico ed un’affettività poco modulata e poco percepibile “. Riferendosi al disturbo post-traumatico da stress il medico ha sottolineato che “ attualmente la sintomatologia è in regressione: l’assicurato stesso ri- ferisce che le paure e la ipervigilanza sono diminuite di molto come pure i comportamenti evitanti (...). Non riferisce di ricordi intrusivi o sogni riferiti all’evento “. La dott.ssa Z._______ ha inoltre sostenuto che i molteplici di- sturbi indicati dall’insorgente “ (...) possono essere visti come una manife- stazione somatica di un disagio psichico dovuto ad una difficoltà di gestire l’accaduto, nel senso di un disturbo dell’adattamento “. Essa ha poi eviden- ziato il nesso causale tra l’infortunio del 5 maggio 2014 (recte: 5 settembre 2014) e le diagnosi poste e consigliato il proseguimento della terapia psi- chiatrica volta al mantenimento di una stabilità psichica. Il perito ha infine ritenuto che “ attualmente non sussistono gravi limitazioni psichiche allo svolgimento di un’attività lavorativa. La testistica effettuata nell’ottobre 2016 [recte: novembre 2016] ha evidenziato un disturbo cognitivo di lieve entità (QI 65). Questa compromissione era già sicuramente presente prima dell’infortunio e non ha impedito all’assicurato di svolgere delle attività la- vorative “ (doc. UAIE 826 pag. 11). 10.2.21 Nel rapporto di visita medica circondariale di chiusura del 23 otto- bre 2017 (doc. UAIE 836) il dott. M._______ ha ritenuto l’insorgente total- mente abile a tempo pieno, fatta salva l’evoluzione psichiatrica, nel rispetto dei seguenti limiti funzionali: “ l’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino all’altezza dei fianchi e pesi leggeri fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi medi, mai pesi pesanti e molto pesanti. Di rado può sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg, mai può sollevare oltre l’al- tezza del petto pesi superiori ai 5 kg, nessuna limitazione per il lavoro leg- gero e di precisione o medio, mai può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante con attrezzi, la rotazione delle mani invece è possibile

C-607/2020 Pagina 27 senza alcuna limitazione. Di rado può effettuare lavori sopra la testa, nes- suna limitazione per la rotazione del tronco, la posizione seduta ed inclinata in avanti, in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso può tenere la posi- zione inginocchiata o che comporti flessione delle ginocchia. Nessuna limi- tazione per la posizione seduta e in piedi e di libera scelta. Nessuna limi- tazione per camminare fino oltre 50 m, per camminare per lunghi tratti, spesso può camminare su terreno accidentato, nessuna limitazione per sa- lire le scale, talvolta può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è pos- sibile senza nessuna limitazione, lo stare in equilibrio è impossibile “ (doc. UAIE 836 pag. 9). 10.2.22 Chiamato a fissare la capacità lavorativa globale, ossia che tenga conto sia delle affezioni che hanno dato diritto al ¼ di rendita AI (segnata- mente le problematiche alla colonna lombare) sia dei postumi infortunistici alla spalla sinistra, con rapporto del 12 aprile 2018 (doc. UAIE 847) ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 dell’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF, RS 832.202) il dott. M._______ ha posto i se- guenti limiti funzionali: “ l’assicurato non ha nessuna limitazione per solle- vare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri compresi tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai può sollevare pesi medi superiori ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, pesanti da 25-45 kg fino all’altezza dei fianchi, molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai può sollevare oltre l’altezza del petto pesi supe- riori ai 5 kg. Nessuna limitazione per il lavoro leggero e di precisione o me- dio, mai può effettuare lavoro manuale rozzo pesante o molto pesante, nessuna limitazione per la rotazione della mano. Di rado può effettuare la- vori sopra la testa, molto spesso può effettuare lavori che comportino la rotazione del tronco e mai può tenere la posizione seduta ed inclinata in avanti, mai può tenere la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso può tenere la posizione inginocchiata, spesso può effettuare una posizione che comporti la flessione delle ginocchia. Talvolta può mantenere una po- sizione di lunga durata seduta o in piedi, molto spesso può tenere la posi- zione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino a 50 metri, talvolta può camminare per tratti superiori i 50 metri, mai può camminare per lunghi tratti, mai può camminare su terreno accidentato, talvolta può salire le scale, mai può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è pos- sibile mentre è impossibile lo stare in equilibrio (doc. UAIE 847 pag. 8). 10.2.23 Il rapporto del 3 maggio 2019 in cui il dott. I._______ ha affermato che “ la situazione del paziente è complicata da un’evoluzione cronica, il paziente non lavora da più anni malgrado un esame neurologico normale

C-607/2020 Pagina 28 e ricostruzione del tendine bicipite. Siamo confrontati con un individuo che non ha ripreso il lavoro e che non ha fatto tentativi in questo senso e che dagli esami psicologici mostra un QI piuttosto debole di 65 “. Il medico cu- rante ha poi evidenziato che “ la continuazione della cure prosegue con trattamento antidepressivo e ansiolitico al fine di stabilizzare la situazione del paziente ed evitare un peggioramento. Ciò malgrado il paziente appare sempre più irritato e nervoso, teso ed in certi frangenti anche leggermente aggressivo “ (doc. UAIE 899). 10.2.24 Pendente causa amministrativa l’UAIE ha ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica eseguita il 13 febbraio 2018 all’attenzione del CPAS (doc. UAIE 173) dalla dott.ssa D.a., la quale dopo aver vi- sitato l’assicurato il 22 gennaio e 8 febbraio 2018, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ sindrome post traumatica da stress, in via di remissione (ICD 10 F 43.1) “ (doc. UAIE 173 pag. 7). Essa ha affermato che “ i sintomi fisici lamentati, comparsi dopo l’incidente, su cui l’assicurato si focalizza in maniera preponderante, e di cui non viene rilevata una giustificazione organica, sono l’espressione fisica dell’impos- sibilità per il periziando di elaborare l’accaduto, in gran parte dovuta al de- ficit cognitivo “. Il medico ha sottolineato che “ già in occasione del periodo di malattia a causa della schiena, che ha portato poi al riconoscimento di una rendita di invalidità e ad una riqualifica lavorativa, l’assicurato aveva mostrato un malessere nel lungo periodo in cui non era in grado di lavorare. Abituato a lavorare, nell’inattività ha vissuto una perdita di ruolo che non riesce a elaborare. Si era reso necessario un accertamento psichiatrico in ambito peritale che aveva messo in evidenza la presenza di un episodio depressivo di grado lieve (ICD 10 F 32) e un’IL del 25% dal lato psichiatrico, con un’indicazione a riqualificare l’assicurato. Una volta tornato al lavoro, di fatto, la sintomatologia è regredita “. La dott.ssa D.a. ha eviden- ziato che “ questa volta, a seguito del trauma, ha invece sviluppato una sindrome post traumatica da stress che ha reso necessario un trattamento psichiatrico. E, di nuovo, si trova confrontato con una perdita di ruolo che non riesce ad affrontare psichicamente e dunque si concentra su sintomi fisici, che riesce più facilmente ad accettare e ad esprimere “. Essa ha poi evidenziato di escludere “ la presenza di un episodio depressivo (ICD 10 F 32), in quanto l’umore è eutimico; l’assicurato si dedica meno ad alcune attività ma non per mancanza di piacere, bensì in quanto a seguito dell’in- fortunio predilige attività più tranquille a causa dei disturbi fisici lamentati, non riporta un’eccessiva faticabilità. A casa si occupa di tutto lui senza ec- cessive difficoltà. Vede regolarmente gli amici e i parenti e ha anche cono- sciuto diverse donne, con una delle quali ha iniziato una relazione, poi in- terrotta. Non vi è perdita di sicurezza o autostima, al contrario, riferisce di

C-607/2020 Pagina 29 essere sempre stato un ottimo lavoratore “. Il medico ha infine indicato di non rilevare “(...), come segnalato in alcuni rapporti, la presenza di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) in quanto non vi sono franche quote d’ansia e (...) l’umore al momento appare eutimico “ (doc. UAIE 173 pag. 9). La dott.ssa D.a._______ ha pertanto concluso che la malattia diagnosti- cata ha delle ripercussioni sulla capacità lavorativa, riducendola del 20% nel tempo sia nell’attività abituale che in quella adeguata, precisando che “ l’inabilità lavorativa parziale è data dalle difficoltà di memoria e di concen- trazione, nonché dal timore dell’elettricità. Si ritiene adatto ad un lavoro che non implichi l’utilizzo di oggetti elettrici, che non richieda particolari sforzi di memoria né di concentrazione sostenuti nel tempo. Appare adatto a lavo- rare con colleghi e in gruppo, è in grado di adattarsi senza particolari diffi- coltà all’interazione interpersonale. Si ritiene indicato un tipo di lavoro rou- tinario, in ambiente tranquillo senza eccessive stimolazioni visive o uditive. Sarebbero da evitare eccessivi carichi di responsabilità o situazioni alta- mente stressanti o costantemente sotto pressione, con scadenze ristrette. Circa il carico emotivo, appare in grado di fronteggiare le difficoltà degli altri, a patto che non siano gravi. Si ritiene indicato un aiuto nel reinseri- mento professionale, iniziando con una prova di lavoro per un periodo di 3- 6 mesi, da prolungarsi in caso di esito positivo “ (doc. UAIE 173 pag. 11). 10.2.25 Con rapporto finale del 13 marzo 2018 (doc. UAIE 180) il dott. E.a._______ ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavora- tiva di “ esiti di elettropulsione del 05.09.2014, st. d. lesione parziale artico- lare del sovraspinato spalla sx con borsite acromiale, st. d. lesione com- pleta del tendine distale capo lungo del bicipite con esiti successivi alla plastica con trapianto semimembranoso il 27.09.2014, lombosciatalgia cro- nica, sindrome post-traumatica da stress, in via di remissione “ e le dia- gnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di “ tinnito soggettivo pronunciato a destra, cefalee parietali, vertigini, disturbi visivi non ben me- glio specificati e stato dopo deficit di campo visivo periferico ginocchio si- nistro a seguito di elettrocuzione “. Egli ha considerato l’assicurato totalmente inabile nell’attività abituale di canneggiatore dal 5 settembre 2014, mentre ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 100% dalla stessa data al 12 febbraio 2018 e del 25% dal giorno successivo in attività sostitutive idonee, rispettose delle limitazioni fisiche indicate nel rapporto di visita medica circondariale finale del dott. M._______ del 23 ottobre 2017 (consid. 10.2.21) e dei limiti psichici posti dalla dott.ssa D.a._______ con perizia del 13 febbraio 2018 (con- sid. 10.3.3).

C-607/2020 Pagina 30 11. 11.1 Nella fattispecie è necessario esaminare se a giusto titolo l’ammini- strazione ha ridotto le prestazioni intere d’invalidità riconosciute a A._______ dal 1° febbraio 2015 al 31 maggio 2018 ad un quarto di rendita con effetto dal 1° giugno 2018, oppure se è giustificata l’attribuzione di una mezza rendita come preteso dal ricorrente. Per procedere in tal senso, oc- corre determinare se l’assicurato è capace al lavoro al 75% in attività ade- guate a partire dal 13 febbraio 2018, come ritenuto dall’autorità inferiore – il ricorrente ritiene infatti di essere inabile al lavoro non due ma tre ore al giorno e che non sono state considerate le limitazioni già preesistenti che hanno precedentemente giustificato l’attribuzione di ¼ di rendita – e se quest’ultima, prima dell’emanazione della decisione impugnata, abbia svolto un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per po- tersi determinare sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa del ricor- rente. 11.2 Nel caso in esame l’UAIE si è fondato sulle conclusioni del proprio medico SMR, dott. E.a._______ (rapporto finale del 13 marzo 2018, doc. UAIE 180), il quale si è a sua volta basato da un lato sul rapporto di chiusura dell’INSAI del 23 ottobre 2017 redatto dal dott. M._______ (doc. UAIE 836), il quale ha visitato l’assicurato, consultato i rapporti medici assunti dall’INSAI e attestato una capacità lavorativa del 100%, senza pe- raltro specificare in quale attività e senza indicarne la decorrenza. Dall’altro si è riferito alla perizia psichiatrica della dott.ssa D.a._______ del 13 feb- braio 2018 (doc. UAIE 173), secondo cui l’assicurato era abile, da un punto di vista psichiatrico, all’80% dal 13 febbraio 2018 in attività sostitutive ade- guate, rispettose di determinate limitazioni funzionali. 12. 12.1 A titolo preliminare si rileva che il rapporto del dott. M._______ e la perizia della dott.ssa D.a._______, testé menzionati, si basano su informa- zioni fornite dalla persona esaminata, sull’esame del quadro clinico, sulle risultanze della visita del ricorrente e sulla documentazione medica agli atti. Nel loro insieme i referti sono comprensivi dell’anamnesi, delle informazioni tratte dall’incarto, delle indicazioni dei medici stessi, delle diagnosi nonché delle conclusioni. Tali rapporti possono pertanto essere considerati – per lo meno formalmente – dei mezzi probatori idonei alla valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’insorgente (consid. 10.2.24).

C-607/2020 Pagina 31 12.2 12.2.1 Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico con perizia del 13 febbraio 2018 la dott.ssa D.a._______ ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa del 20% in ogni attività, riconducibile in particolare alle difficoltà di memoria, di concentrazione, nonché al timore dell’elettricità e ritenuto indicato un tipo di lavoro rutinario, in ambiente tranquillo senza eccessive stimolazioni visive o uditive, senza eccessivi carichi di responsabilità o si- tuazioni altamente stressanti o costantemente sotto pressione e senza sca- denze ristrette (consid. 10.2.24). Ritenuto che la perita si è espressa in ter- mini di riduzione della capacità lavorativa si rileva una discrepanza con il rapporto SMR in cui il medico interpellato ha attestato una riduzione del rendimento del 20% (situazione che di regola presuppone una presenza del 100% contrariamente ai casi di riduzione dell’abilità lavorativa). 12.2.2 Dal punto di vista somatico occorre in primo luogo rammentare che già prima dell’infortunio del 5 settembre 2014 l’assicurato beneficiava di un quarto di rendita di invalidità per malattia (segnatamente in relazione alle problematiche alla colonna lombare), per cui l’abilità lavorativa era già ri- dotta del 25% per i soli motivi fisici (consid. C.b-C.c). Dal confronto tra i rapporti del dott. M._______ del 23 ottobre 2017 e 12 aprile 2018 emerge inoltre un peggioramento delle limitazioni fisiche (segnatamente: nessuna limitazione per la posizione seduta ed inclinata in avanti, in piedi ed inclinata in avanti nel primo rapporto, mentre impossibi- lità di tenere la posizione seduta ed inclinata in avanti e la posizione in piedi ed inclinata in avanti nel secondo rapporto; nel primo caso spesso può camminare su terreno accidentato, nessuna limitazione per salire le scale, talvolta può salire su scale a pioli mentre in seguito impossibilità di cammi- nare su terreno accidentato e salire su scale a pioli, talvolta può salire le scale; consid. 10.2.21-10.2.22). I nuovi limiti indicati dal medico INSAI – certo attestati posteriormente al rapporto finale, ma comunque anteriori alla decisione impugnata – non sono stati sottoposti al SMR, il quale non ha quindi fondato la sua valutazione su documentazione attuale e completa dell’assicuratore infortuni. Su questo punto il rapporto SMR non risulta per- tanto fedefacente. Sebbene inoltre i rapporti dei dott.ri M._______ e D.a._______ possano, singolarmente, essere considerati fedefacenti, per i motivi esposti in se- guito, le conclusioni globali espresse dal SMR non possono essere seguite. In concreto il dott. E.a._______, privo di specializzazione nei numerosi am- biti toccati, non ha infatti eseguito una valutazione complessiva della capa- cità lavorativa residua e, ritenuto che già solo le affezioni relative al rachide

C-607/2020 Pagina 32 lombare causavano una riduzione della capacità lavorativa del 25%, non ha addotto i motivi per cui la riduzione della capacità lavorativa per motivi psichici non andava sommata o l’inabilità lavorativa per motivi fisici non andava perlomeno maggiorata, trattandosi globalmente di limitazioni del tutto distinte tra loro. Giova inoltre aggiungere che, nelle menzionate circostanze, neppure qua- lora l’assicurato fosse stato completamente sano prima dell’infortunio del 5 settembre 2014 si sarebbe potuto concludere che la capacità lavorativa in attività adeguate è del 75/80%. In pratica con le proprie conclusioni il medico SMR ha ridotto l’incidenza delle limitazioni preesistenti che causavano un’incapacità lavorativa del 25% e che erano nel frattempo peggiorate, al 5%. Tale conclusione è del tutto inverosimile in quanto contraria agli atti. Nonostante poi, come detto, la presenza di numerose affezioni di diversa natura (psichiatriche, ortopediche, reumatologiche, neurologiche e oftal- mologiche), e malgrado la dott.ssa L._______ (consid. 10.2.9) e il dott. N._______ (consid. 10.2.17) abbiano ventilato la necessità di una valuta- zione pluridisciplinare (ritenendo il caso complesso), il medico SMR non solo non ha proceduto in tal senso ma neppure ha interpellato i medici per una valutazione comune e complessiva della capacità lavorativa residua. A questo proposito occorre evidenziare che il rapporto relativo alla presa a carico multidisciplinare presso la clinica di Q._______ (consid. 10.2.11) si limita a descrivere le diagnosi e le cure eseguite per migliorare lo stato di salute dell’insorgente ma non contiene una valutazione pluridisciplinare.

Non è stato inoltre neppure dato seguito all’indicazione del dott. N._______ il quale, constatati disturbi di concentrazione, ha consigliato una valuta- zione da parte di un neuro-psicologo al fine di determinare eventuali danni post-traumatici (consid. 10.2.4). Infine di dott.ri N._______ (consid. 10.2.17) e D.a._______ (con- sid. 10.2.24) hanno consigliato l’esecuzione di una prova di lavoro allo scopo di favorire la reintegrazione professionale. Dagli atti di causa non emerge che il provvedimento proposto sia stato posto in atto e pure non è chiaro se la prova di lavoro costituisce una “ conditio sine qua non “ per riacquistare la capacità lavorativa, che quindi si considera raggiunta nella misura indicata solo dopo la prova.

C-607/2020 Pagina 33 In conclusione, il dott. E.a._______ non ha tenuto conto delle malattie pre- gresse e del loro peggioramento e le sue conclusioni non poggiano su una valutazione complessiva pluridisciplinare della capacità lavorativa residua in attività adeguate. Il rapporto SMR, impreciso, incompleto, non motivato, contraddittorio e contrario agli atti, non è pertanto concludente e non può essere posto alla base della presente vertenza. 12.3 Alla luce di quanto esposto discende che il ricorso dev’essere parzial- mente accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti va annullata e gli atti di causa ritornati all’amministrazione, affinché proceda al completamento dell’istrut- toria. L’autorità inferiore procederà pertanto all’accertamento dello stato di salute e della capacità lavorativa residua in attività adeguate e della loro evolu- zione nel tempo da un punto di vista ortopedico/reumatologico, neurolo- gico, oftalmologico ed eventualmente in otorinolaringoiatria, tramite l’espe- rimento di una perizia pluridisciplinare nelle specialità menzionate – e di eventuali altri accertamenti medici che dovessero rivelarsi eventualmente necessari in tale ambito – da esperire in Svizzera, conformemente ai prin- cipi sviluppati dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210). Inoltre, qualora sia necessario, l’amministrazione procederà al completamento della perizia psichiatrica, e coinvolgerà la dott.ssa D.a._______ alfine di valutare da un punto di vista globale la capacità la- vorativa residua. Essa dovrà infine chiarire se la misura di reintegrazione proposta (prova di lavoro) costituisce una condizione preliminare per pro- cedere alla rivalutazione della capacità lavorativa. 13. 13.1 In relazione alla fissazione del grado di invalidità è inoltre necessario evidenziare quanto segue. 13.1.1 Nella decisione impugnata l’autorità di prime cure ha ripreso il grado di invalidità del 40% riconosciuto con decisione del 24 novembre 2010, senza procedere ad un raffronto dei redditi aggiornato. Nella suddetta decisione l’UAIE, fondandosi sui dati statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di statistica (UFS, [tabella TA1 2008], categoria 45: co- struzioni, attività semplici e ripetitive), ha ritenuto che, senza danno alla salute, nel 2008 A._______ avrebbe percepito un reddito annuo pari a fr. 65'381.- (doc. UAIE 60 e 76).

C-607/2020 Pagina 34 Fondandosi sui dati statistici del medesimo anno l’autorità inferiore ha com- putato quale reddito da invalido, il salario annuale ottenibile dall’insorgente nel 2008 (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano), ossia fr. 39'136.-, tenuto conto di un salario mensile per il 2008 di fr. 4'806.-, di un orario usuale di 41,6 ore settimanali, di una riduzione totale del 13% (8% per attività leggera e 5% per tasso d’occupazione), nonché di un grado di attività del 75% (doc. UAIE 60 e 76). Dal raffronto dei redditi è scaturito quindi un grado d’invalidità nel 2008 del 40,14%, arrotondato al 40% (doc. UAIE 60 e 76). 13.1.2 In sede di risposta di causa, mediante presa di posizione del 2 luglio 2020 l’Ufficio AI ha aggiornato il raffronto dei redditi computando un reddito da valido per il 2018 di fr. 70'918.73, corrispondente al reddito da valido di fr. 65'381.- relativo al 2008 (utilizzato nella decisione del 24 novembre 2010) adeguato all’evoluzione dei salari nominali fino al 2018 (allegati al doc. TAF 16). Fondandosi sui dati ufficiali editi dell’UFS (tabella TA1 2016 skill level, uo- mini, livello 1 di competenze, valore centrale) l’UAIE ha computato quale reddito da invalido, il salario annuale conseguibile dal ricorrente nel 2018, ossia fr. 40'443.55, tenuto conto di un salario annuale per il 2018 di fr. 67'405.95 (corrispondente al salario annuale per il 2016 di fr. 66'803.40, adeguato all’evoluzione dei salari [+ 0,4% nel 2017 e + 0,5 nel 2018], di una riduzione del 20% come postulato dall’insorgente, nonché di un grado di capacità lavorativa del 75% (allegati al doc. TAF 16). Dal raffronto dei redditi è scaturito quindi un grado d’invalidità del 43% (al- legati al doc. TAF 16). 13.2 13.2.1 In primo luogo va rilevato che in concreto il momento determinante per procedere al raffronto dei redditi è il 1 giugno 2018, vale a dire quello in cui il diritto alla rendita sembra aver subito una modifica (sentenza del TAF C-4032/2018 del 1° ottobre 2019 consid. 17.2 e MARGIT-MOSER- SZELES, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assu- rances sociales, 2018, ad art. 16 LPGA N 41). 13.2.2 Per quanto riguarda il reddito da valido, in presenza di una persona parzialmente invalida, la quale ha già cambiato professione a causa di una

C-607/2020 Pagina 35 precedente invalidità, è determinante il reddito conseguito nell’attività ori- ginaria (ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bun- desgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3a ed. 2014, ad art. 28a N 50 segg, in partic. N 53), vale a dire in concreto quella di muratore/gruista.

L’amministrazione procederà dunque al raffronto tra il reddito conseguito nell’edilizia, utilizzando la tabella di riferimento più recente a disposizione (ad esempio quella del 2018), con un reddito in attività adeguata. 13.2.3 Sulla base degli accertamenti medici suindicati (consid. 12.3) andrà anche rivisto l’ammontare della deduzione del reddito da invalido. 13.3 Sulla scorta delle nuove risultanze mediche e dopo aver esperito una nuova indagine economica l'amministrazione si pronuncerà nuovamente sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita dell’assicurato a decorrere dal 1° giugno 2018. 14. 14.1 Nel caso concreto infine non è necessario rendere attento l’insorgente della possibilità di ritirare il ricorso conformemente a quanto stabilito in DTF 137 V 314. In effetti non sussiste l'eventualità di una decisione dell'UAIE a sfavore dell'assicurato (cfr., sul quesito consid. 3.2.4 della citata sentenza secondo cui l’insorgente non va reso attento sul rischio di una reformatio in peius e quindi sulla possibilità di ritirare il ricorso se il Tribunale, come nel caso di specie, nei considerandi della sentenza di rinvio conferma la decisione dell’UAIE oppure statuisce definitivamente sul diritto alla rendita in base agli atti). 14.2 In concreto come già accennato il diritto ad almeno un quarto di ren- dita di invalidità dal 1° giugno 2018 non solo è incontestato dalle parti, ma è comprovato dagli atti di causa. Si tratta di una pretesa minima, essendo stato reso verosimile nella peggiore delle ipotesi uno stato di salute nel frattempo aggravatosi sia sul piano fisico (in particolare consid. 10.2.21 e 22; 12.2.2) che su quello psichico (consid. 10.2.24) ed un’incapacità lavo- rativa superiore rispetto a quella esistente prima dell’infortunio, che dava diritto incontestatamente ad ¼ di rendita di invalidità già dal 1°ottobre 2009. Lo stesso vale per il diritto alla rendita intera erogata dal 1° febbraio 2015 al 31 maggio 2018 (si confronti consid. 5.1.2 e consid. 10). Tale incapacità lavorativa totale non è stata mai messa in discussione né dall’INSAI senz’altro fino a fine 2017, che ha unicamente considerato gli aspetti infor- tunistici (consid. D.a), né dall’UAIE che ha considerato intervenuto un netto

C-607/2020 Pagina 36 miglioramento dello stato di salute dal 13 febbraio 2018 data della perizia psichiatrica. 15. 15.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). L’anticipo spese, di fr. 800.-, versato dall’insorgente l’11 maggio 2020 (doc. TAF 14) verrà restituito al ricorrente. 15.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 132 V 215 con- sid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia di asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministrazione per comple- tamento istruttorio e nuova decisione). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tri- bunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta una nota spese particolareggiata, come nel caso concreto, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 15.2.1 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza- mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del Tribunale federale C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). 15.2.2 Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono essere ritenute (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti). 15.2.3 Il caso in esame non è complesso dal punto di vista dei fatti, seppure gli incarti agli atti siano piuttosto voluminosi. La fattispecie non pone inoltre

C-607/2020 Pagina 37 questioni in diritto di particolare difficoltà. L’attività dell’avvocato si è peral- tro limitata alla stesura del ricorso (quattro pagine) e della domanda di so- spensione della procedura (una pagina). Stando così le cose, in assenza di una nota dettagliata, il collegio giudi- cante determina un'indennità (comprensiva di onorario e spese vive) di fr. 2'800.-. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-607/2020 Pagina 38 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 17 dicembre 2019 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, versato l’11 maggio 2020, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà passata in giudicato. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario “ indirizzo per il pagamento “) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegati: doc. TAF 49 e allegati) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) – F.a., I.a. (raccomandata) – G.a., L.a. (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-607/2020 Pagina 39 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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Gesetze

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Gerichtsentscheide

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