B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-557/2015
S e n t e n z a d e l 1 3 m a g g i o 2 0 1 5 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Matteo Scotti, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 10 dicembre 2014).
C-557/2015 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...) 1965, coniugato con tre figli (B., nata nel 1986, C., nata nel 1988, e D., nato nel 1992), residente in Italia (doc. 3 e 6-2 a 6-4 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE], doc. A 3 e 6-2 a 6-4), ha lavorato in Svizzera dal 2007 al 2011 in qualità di carrozziere, dal 2009 presso la E._______ di F._______ (doc. A 5-3) solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i super- stiti e l'invalidità durante tale periodo. B. B.a In data 16 gennaio 2011 l'interessato ha subito un infortunio, annun- ciato all'G._______ (G.; doc. A 3 e 7 e doc. 2 e 8 dell'incarto della G., doc. B 2 e 8), a cui è seguita un'incapacità lavorativa totale dal 17 al 30 gennaio 2011, una ripresa lavorativa temporanea dal 31 gennaio al 3 febbraio 2011 ed una nuova incapacità lavorativa totale dal 4 febbraio 2011 (doc. B 11 e 73). L'assicuratore ha pertanto assegnato all'assicurato indennità giornaliere a decorrere dal 19 gennaio 2011 (doc. B 14). B.b In data 21 febbraio 2011 l'assicurato ha segnalato una ricaduta alla G._______ (doc. B 16), mentre il 18 maggio 2011 ha ripreso l'attività lavo- rativa al 100% (doc. B 38). B.c Un'ulteriore ricaduta è stata comunicata il 1° giugno 2011 (doc. B 42 e 73). In data 22 agosto 2011, l'assicuratore infortuni ha riconosciuto quale conseguenza dell'infortunio del 16 gennaio 2011 anche l'inabilità lavorativa totale attestata a partire dal 1° giugno 2011 (doc. B 72 e 73) ed ha nuova- mente riconosciuto il diritto dell'assicurato di percepire indennità giornaliere (doc. B 86). B.d Il rapporto di lavoro con la E._______ è stato sciolto il 31 ottobre 2011 (doc. A 13 e B 83). C. C.a Il 20 luglio 2011 (cfr. doc. A 3 e 4) A._______ ha formulato, all'atten- zione dell'UAIE, una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'as- sicurazione svizzera per l'invalidità e di provvedimenti d'integrazione pro- fessionale (anche la G., in data 22 agosto 2011, ha segnalato A. all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone H._______
C-557/2015 Pagina 3 [Ufficio AI, doc. A 11 e B 73]). Agli atti dell'UAIE figura anche una seconda richiesta di prestazioni trasmessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per conto dell'interessato datata 19 settembre 2011 (doc. A 22 e 23-7). C.b Con decisione del 27 febbraio 2012 l'Ufficio AI ha comunicato all'inte- ressato che "al momento, a causa dello stato di salute, l'attuazione di prov- vedimenti integrativi sotto forma d'intervento tempestivo non è possibile. (...) Stiamo verificando il diritto a prestazioni d'invalidità" (doc. A 32). C.c Con progetto di decisione del 20 agosto 2012 (doc. A 44) l'Ufficio AI ha comunicato all'assicurato che dal 1° gennaio 2012 (alla scadenza dell'anno di attesa) era insorto il diritto ad una rendita intera d'invalidità, ma che il versamento sarebbe avvenuto a far tempo dal 1° febbraio 2012, ossia sei mesi dopo l'inoltro della domanda ufficiale di prestazioni. Ha inoltre preci- sato che, essendo lo stesso ancora in cura e lo stato di salute non ancora stabilizzato, non era possibile esprimersi in maniera definitiva in merito alla residua capacità di guadagno e che pertanto restava la possibilità di pro- cedere ad una revisione che avrebbe potuto essere predisposta allor- quando l'Ufficio AI avrebbe ricevuto la documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie. C.d Con decisione del 20 novembre 2012 l'UAIE ha riconosciuto a A._______ il diritto di percepire una rendita intera dell'assicurazione inva- lidità a decorrere dal 1° febbraio 2012 (doc. A 55-2 a 55-17). C.e L'UAIE, per esperire l'istruttoria, ha richiesto gli atti alla G._______ e sottoposto in seguito diverse domande di aggiornamento dello stato proce- durale (doc. A 8, 16, 33, 54, 60, 66 e 69). D. Con decisione del 7 febbraio 2014 la G._______ ha ritenuto A._______ abile al lavoro nella misura del 100% con effetto dal 10 febbraio 2014 ed ha pertanto rifiutato il diritto ad ulteriori prestazioni assicurative (doc. B 228). E. E.a Nel corso del mese di marzo 2014 l'Ufficio AI ha sottoposto il caso al proprio servizio medico (doc. A 71), il quale, tramite il dott. I._______, me- dico generalista, ha proposto di sottoporre l'assicurato a perizia reumato- logica (doc. A 75).
C-557/2015 Pagina 4 E.b Incaricato dall'Ufficio AI (doc. A 77) il 27 giugno 2014 il dott. J._______, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, dopo aver visitato l'in- teressato in data 20 maggio 2014, ha redatto la propria perizia (doc. A 82) e ha posto la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di: Dolori cronici spalla dx su/con: – esiti di artroscopia, tenotomia e tenodesi del capo lungo del bi- cipite, ricostruzione del sovraspinato e decompressione sot- toacromiale il 10 settembre 2012; – capsulite retrattile postoperatoria; – artrosi acromio-clavicolare; – infortunio il 16 gennaio 2011.
Gonalgie croniche a dx su/con: – lieve varo; – intervento di regolarizzazione meniscale per lesione longitudi- nale corno posteriore del menisco mediale ginocchio dx il 29 luglio 2011 e reintervento nel gennaio 2014; – lesione osteocondrale condilo femorale (RMN); – infortunio il 16 gennaio 2011.
Gonalgie croniche a sx su/con: – lieve varo; – possibile lesione longitudinale del corno posteriore del menisco mediale – infortunio del 16 gennaio 2011.
Cervicobrachialgie diffuse a dx, senza neurologia, su/con: – cellulalgie diffuse; – discopatia C5/6 e C6/7.
Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa il perito ha in- dicato occasionali lombalgie anamnestiche. In particolare, il perito nelle proprie considerazioni ha indicato (doc. A 82- 18 a 82-21) che: "visti anche gli ultimi due reperti RMN (si riferisce alla spalla destra, n.d.r.) la situazione può essere ritenuta stabilizzata nell'ul- timo anno. (...) Nel luglio dello stesso anno (2011, n.d.r.) l'assicurato è stato sottoposto ad un primo intervento artroscopico al ginocchio destro, di re- golarizzazione meniscale, che non sembra aver migliorato in modo signifi- cativo i disturbi. Per contro il secondo intervento artroscopico al ginocchio
C-557/2015 Pagina 5 destro nel gennaio 2014 ha portato ad un certo beneficio, così che la situa- zione soggettiva è attualmente migliore di quella antecedente la prima ope- razione. Nondimeno lamenta tutt'ora delle gonalgie diffuse a sinistra, in sede anteromediale a destra, costanti, anche a riposo e peggiorate dai mo- vimenti. Un intervento sarebbe in previsione anche al ginocchio sinistro. (...) Considerando tutto, anche a questo riguardo la situazione può essere considerata stabilizzata a partire da quattro settimane dopo il secondo in- tervento ortopedico, vale a dire dal 1° marzo 2014. Un eventuale futuro intervento artroscopico al ginocchio sinistro, salvo complicanze inattese, non modificherà che solo transitoriamente la capacità funzionale dell'assi- curato. In via generale non risultano elementi prognostici sfavorevoli, per- lomeno a breve-medio termine. Da parte mia non intravvedo alcuna indi- cazione per degli interventi ortopedici maggiori". Inoltre, pronunciandosi sulla possibilità di effettuare provvedimenti d'inte- grazione (doc. A 82-22), ha asserito che "tenuto conto del contesto gene- rale condizionato da una componente funzionale maggiore, le indicazioni per il ricorso ad ulteriori procedure di natura invasiva sono da valutare con molta prudenza e la massima attenzione. (...) vi è ancora un ampio mar- gine di manovra per una terapia farmacologica di tipo antalgico (...) a cui l'assicurato non fa attualmente ricorso". In generale infine, il perito ha rilevato una marcata discrepanza tra i disturbi soggettivi e i reperti oggettivi (come lui, anche il dott. K._______ [doc. A 82-13 e 82-14] e la dott.ssa L., medico della G. [doc. A 82-14 a 82-15 e 82-16 a 82-17]). Il medico ha quindi indicato le limitazioni funzionali dovute ai disturbi con- statati e rilevato un'incapacità lavorativa totale dall'infortunio avvenuto nel gennaio 2011 e fissato un'incapacità lavorativa nell'attività abituale di car- rozziere del 50% dal 1° gennaio 2014, intesa come metà del rendimento per un lavoro a tempo pieno ed una capacità lavorativa totale in attività adeguata a partire dalla medesima data (doc. A 82-21 e 82-22). E.c Il 2 luglio 2014 il dott. I._______, ha ritenuto – sulla base di una pro- gnosi dell'evoluzione della capacità lavorativa ritenuta stazionaria – l'assi- curato totalmente incapace al lavoro dal 16 gennaio 2011 al 10 febbraio 2014 e al 50% dall'11 febbraio 2014 nell'attività abitualmente svolta, mentre in attività adeguata ha fissato un'incapacità lavorativa totale dal 16 gennaio 2011 al 10 febbraio 2014, dopodiché ha considerato l'assicurato completa- mente abile al lavoro. Il medico ha precisato di aver posticipato l'inizio della capacità lavorativa rispetto a quanto indicato dal perito, in conformità alle
C-557/2015 Pagina 6 conclusioni contenute nella visita medica di chiusura della G._______ (doc. A 83). F. F.a Con progetto di decisione del 19 agosto 2014 (doc. A 86) l'Ufficio AI ha soppresso il diritto di A._______ di percepire la rendita intera d'invalidità a partire dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione. L'Ufficio AI ha ritenuto, considerate non solo le conseguenze dell'infortunio, ma an- che le diagnosi di natura extra-infortunistiche, valutate nella perizia reuma- tologica, una capacità lavorativa completa in attività adeguate dall'11 feb- braio 2014 ed un grado d'invalidità pari all'11% (cfr. anche doc. A 84 per il confronto dei redditi). L'amministrazione ha pure indicato che non erano previsti provvedimenti di reintegrazione considerato il grado d'invalidità in- feriore al 20% e tenuto conto dell'assenza di una qualifica di base. F.b Con osservazioni del 18 settembre 2014 (doc. A 87-1 a 87-3) l'interes- sato, per il tramite del proprio rappresentante, l'avv. Matteo Scotti, ha con- testato il menzionato progetto, allegando il referto ambulatoriale del 6 ago- sto 2014 redatto dai dott. M._______ e N._______ ed il certificato medico del 1° settembre 2014 del dott. O., quest'ultimo attestante trenta giorni di incapacità lavorativa totale (doc. A 87-9 e 87-10). Secondo l'assi- curato la documentazione era atta a mettere in dubbio l'affidabilità della perizia reumatologica ed il conseguente calcolo del grado d'invalidità basati su un quadro clinico non sufficientemente chiaro né aggiornato. Egli ha inoltre precisato che queste ultime e più recenti risultanze mediche dimo- stravano che i postumi infortunistici non erano risolti e che presentava un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività. In conclusione ha quindi chiesto la conferma della rendita intera già percepita e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio allegando il relativo formulario ed i giustifi- cativi. F.c La documentazione medica è stata sottoposta al dott. I. del Servizio medico regionale (SMR; doc. A 94), il quale, nella propria presa di posizione del 1° ottobre 2014, ha indicato che i nuovi atti non presentavano nuovi elementi che potessero indurre ad una nuova valutazione clinica e pertanto confermava la precedente presa di posizione (doc. A 96). G. Con decisione del 10 dicembre 2014 l'UAIE ha confermato il progetto di decisione e stabilito la soppressione della rendita intera d'invalidità con ef- fetto dalla fine del mese che seguiva l'intimazione della decisione stessa.
C-557/2015 Pagina 7 L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 LAVS (RS 831.10) in combinazione con l'art. 66 LAI (RS 831.20), un ricorso in- terposto contro la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. A 103). H. Il 27 gennaio 2015 A._______, sempre rappresentato dall'avv. Matteo Scotti, ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) con- tro la decisione dell'UAIE del 10 dicembre 2014, chiedendone l'annulla- mento e la conseguente conferma del diritto di percepire una rendita intera d'invalidità, in quanto egli non è in grado di intraprendere un'attività lucra- tiva (doc. TAF 1). A motivazione delle proprie richieste il ricorrente adduce in particolare che il suo stato di salute non è migliorato, che presenta un'i- nabilità lavorativa totale e che l'istruttoria eseguita dall'amministrazione è carente, essendosi basata da un lato sulla perizia reumatologica del giugno 2014 e dall'altro non avendo tenuto conto dei più recenti referti medici at- testanti la persistenza dei problemi di salute. A comprova delle proprie pre- tese ha allegato il referto ambulatoriale del 6 agosto 2014, già prodotto con osservazioni del 18 settembre 2014 (doc. D allegato al doc. TAF 1), non- ché: il certificato medico del 2 luglio 2014 attestante trenta giorni d'inca- pacità lavorativa (doc. C allegato al doc. TAF 1); il referto ambulatoriale del 15 ottobre 2014, nel quale viene indicato che "si pone il paziente in lista per intervento chirurgico di artrosco- pia e trattamento delle lesioni meniscali in regime DH. Intervento previsto per il giorno 26/11/2014" (doc. F allegato al doc. TAF 1); il referto ambulatoriale del 26 novembre 2014 in seguito all'inter- vento di "meniscectomia selettiva ginocchio sinistro in quanto af- fetto da "lesione su base degenerativa zona BB corno posteriore menisco mediale ginocchio sinistro" (doc. G allegato al doc. TAF 1); il certificato medico del 4 dicembre 2014 attestante trenta giorni d'incapacità lavorativa (doc. H allegato al doc. TAF 1). Il ricorrente ha infine postulato una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
C-557/2015 Pagina 8 I. Con risposta del 16 febbraio 2015 (doc. TAF 4) l'UAIE ha proposto l'am- missione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa, per procedere conformemente al preavviso dell'Ufficio AI del 12 febbraio 2015 (allegato al doc. TAF 4). Il 10 febbraio 2015 il dott. P._______ del SMR, a cui l'UAIE aveva sottoposto la documentazione me- dica prodotta con l'atto ricorsuale, aveva ritenuto: "assicurato sottoposto il 26.11.2014 ad artroscopia, intervento che comporta una IL completa di 4- 6 settimane, periodo che cade con la comunicazione della soppressione della rendita. Il seguente decorso non è chiaro. In questo caso consiglio un aggiornamento incarto in merito al decorso post-artroscopia con ev. aggior- namento peritale da parte del dott. J._______" (allegato al doc. TAF 4). J. Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 26 febbraio 2015, l'insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha riconfermato inte- gralmente il gravame del 27 gennaio 2015 e chiesto che sia giudicato come da conclusioni ricorsuali. In via subordinata, il medesimo ha indicato che, qualora questo Tribunale non dovesse riconoscere che agli atti vi siano sufficienti elementi per la concessione della rendita intera d'invalidità, con- corda con la richiesta di controparte tendente all'annullamento della deci- sione impugnata con rinvio degli atti per nuovi accertamenti (doc. TAF 6). K. Con scritto del 3 marzo 2015 l'insorgente ha trasmesso il formulario "Do- manda di gratuito patrocinio", con i relativi giustificativi, nonché la motiva- zione per cui l'assistenza di un avvocato è necessaria ed indicata nella vertenza in oggetto (doc. TAF 7). Il medesimo è stato trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza in data 5 marzo 2015 (doc. TAF 8).
Diritto: 1.
C-557/2015 Pagina 9 1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, pronunciate dall'Ufficio per l'assi- curazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 1.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposi- zioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a- 26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
C-557/2015 Pagina 10 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri- spondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 Contestata in concreto è la soppressione della rendita erogata in favore di A._______ dal 1° febbraio 2015 stabilita dall'UAIE con decisione del 10 dicembre 2014. Ne discende che, in concreto, il diritto applicabile è quello in vigore al momento della soppressione. Si applicano quindi le norme ma- teriali in vigore dal 1° gennaio 2012, ossia le disposizioni della 6a revisione
C-557/2015 Pagina 11 della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vi- gore). 4.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, nel caso in esame il 10 dicembre 2014. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con- nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza- mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 5. Oggetto del contendere è, in via principale, il diritto di A._______ di perce- pire una rendita intera anche dopo il 1° febbraio 2015, segnatamente cen- surato è l'asserito miglioramento dello stato di salute dell'assicurato. Nel caso in cui questa Corte non disponga di sufficienti elementi per attri- buire la prestazione richiesta, in via subordinata, il ricorrente concorda con la proposta formulata nella risposta dall'amministrazione, tendente al rinvio degli atti affinché quest'ultima proceda al complemento istruttorio e si pro- nunci nuovamente sul diritto dell'interessato di percepire una rendita dell'in- validità dalla data summenzionata (doc. TAF 6). 6. Ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invali- dità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
C-557/2015 Pagina 12 anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con- tribuzione. 7. 7.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 7.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
8.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
C-557/2015 Pagina 13 vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual- mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del TF I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 con rinvii). 8.2 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione- volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si- tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 9. 9.1 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3). 9.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). In particolare decisivo è, secondo la giurisprudenza, che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anam- nesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
C-557/2015 Pagina 14 del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rap- porto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; HANS-JAKOB MO- SIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial- versicherungsrecht, 2001, pag. 266). Per quanto attiene alle perizie/rapporti medici di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre eva- dere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di- versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 10. 10.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 10.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b).
C-557/2015 Pagina 15 10.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). 10.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 11. Giusta l'art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica- zione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'ottenimento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'ob- bligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 OAI 12. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicu- razioni sociali (art. 43 LPGA e art. 69 OAI [RS 831.201]), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne- cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti- colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. In particolare, deve ordinare una
C-557/2015 Pagina 16 perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 13. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li- beramente. 14. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giu- dice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 15. 15. 1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 15. 2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezio- nalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i fatti non sono stati suffi- cientemente accertati (sentenza del TF 1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2). 16. In concreto va dapprima esaminato se la perizia esperita dal dott. J._______ va considerata affidabile e pertanto può essere riconosciuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell'assicu- rato dal 1° gennaio 2014, come ivi indicato. Il ricorrente, attraverso la documentazione medica prodotta con osserva- zioni del 18 settembre 2014 (doc. A 87) e con ricorso del 27 gennaio 2015 (doc. TAF 1) ritiene infatti di metterne in discussione la validità, dimostrando
C-557/2015 Pagina 17 il proprio diritto di percepire un rendita intera d'invalidità (cfr. consid. F.b, H e J). 16.1 La perizia reumatologica del 27 giugno 2014 (doc. A 82), redatta in base alla visita del 20 maggio 2014, secondo cui l'assicurato sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguata dal 1° gennaio 2014, si fonda su in- formazioni fornite sia dalla persona esaminata che dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento del ricorrente, sulle ri- sultanze delle visite dell'insorgente nonché sulla documentazione medica prodotta agli atti. Il rapporto è costituito da una breve introduzione, dall'a- namnesi, dallo stato clinico, da informazioni tratte dall'incarto, dalle indica- zioni del peritando, da constatazioni obiettive-mediche, dalla diagnosi non- ché dalla valutazione e prognosi. Infine, il perito si esprime sulle conse- guenze sulla capacità di lavoro, nonché sulla capacità d'integrazione (cfr. consid. E.b). Tale perizia può pertanto essere considerata un mezzo probatorio idoneo per valutare lo stato di salute del ricorrente e la capacità lavorativa residua. Ciò almeno per quanto riguarda il periodo fino al 20 maggio 2014, data della visita eseguita dal perito dott. J.. In proposito va del resto rilevato che il ricorrente non ha prodotto alcun atto medico che potesse mettere in dubbio la validità di tale perizia per il periodo antecedente il 2 luglio 2014 (consid. F.b e H). Anzi, nel referto ambulatoriale del 6 agosto 2014 (doc. D allegato al doc. TAF 1) pure l'assicurato ha riferito di un lieve miglioramento della sintomatologia al ginocchio destro. Dal canto suo il pe- rito ha motivato in maniera convincente il miglioramento dello stato di sa- lute adducendo che il secondo intervento artroscopico al ginocchio destro, eseguito nel gennaio 2014, ha apportato un certo beneficio al ricorrente e indicando che vi è una certa discrepanza tra disturbi soggettivi e riscontri oggettivi (doc. A 82-20 e consid. E.b). Al titolo abbondanziale dev'essere tuttavia rilevato che, a proposito della data dell'intervenuto miglioramento, la perizia si contraddice nella misura in cui, malgrado la situazione viene considerata stabilizzata dal perito a far tempo dal 1° marzo 2014, la capacità lavorativa è stata ritenuta totale già da gennaio 2014. La questione è tuttavia in realtà irrilevante, in quanto la soppressione della rendita è di fatto intervenuta dal 1° febbraio 2015 (doc. A 82-20 e 82-22). Al riguardo va ancora rilevato che l'UAIE, dal canto suo, si è a sua volta riferito alle conclusioni della decisione della G. del 7 febbraio 2014 (doc. B 228), secondo cui la capacità lavorativa totale in attività adeguate decorrerebbe dal 10 febbraio 2014 (doc. A 94; cfr. consid. F.c).
C-557/2015 Pagina 18 Alla luce di quanto sopra esposto emerge che, nonostante le citate, irrile- vanti, imprecisioni, alla perizia esperita dal dott. J._______ può essere at- tribuita forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza federale succitata. Come detto, il referto è infatti stato approntato in piena cono- scenza dell'incarto, ha considerato le censure espresse ed è chiaro nella sua esposizione. Le conclusioni cui giunge, in relazione al miglioramento dello stato di salute dal 1° gennaio 2014 (recte: dal 1° marzo 2014) e alla misura della capacità lavorativa dell'interessato in attività confacenti sono infine ben motivate e pertanto convincenti. In simili circostanze la situazione di salute dell'assicurato può essere con- siderata migliorata a far tempo dal 1° marzo 2014. 16.2 Tuttavia la documentazione prodotta dall'assicurato in sede ammini- strativa e ricorsuale indica che tra la visita medica effettuata dal perito (20 maggio 2014) e l'emanazione della decisione impugnata (10 dicembre 2014) vi è stato un peggioramento dello stato di salute rispettivamente che la situazione non era in realtà del tutto stabilizzata. Egli è infatti stato di- chiarato inabile al lavoro dal 2 luglio e dal 1° settembre 2014 (doc. A 87-9) per trenta giorni, in data 15 ottobre 2014 è stato posto in lista per un inter- vento di artroscopia al ginocchio sinistro, che ha avuto luogo il 26 novem- bre 2014, mentre in occasione di un controllo, il 4 dicembre 2014 l'interes- sato è stato considerato inabile al lavoro con prognosi di trenta giorni (do- cumenti allegati al doc. TAF 1, cfr. in proposito anche la presa di posizione del dott. P._______ del SMR del 10 febbraio 2015, allegata al doc. TAF 4 e i documenti allegati al doc. TAF 10, pervenuti a questo Tribunale il 13 maggio 2015, che attestano un'inabilità lavorativa al 100% dal 10 maggio 2015). Del resto anche il dott. J._______ nella perizia succitata aveva ac- cennato all'eventualità di un futuro intervento artroscopico al ginocchio si- nistro (doc. A 82-20). Malgrado ciò, contrariamente a quanto postulato dal ricorrente in via prin- cipale, la documentazione prodotta non è sufficiente per statuire in questa sede sul diritto alla rendita dell'assicurato dopo il 1° febbraio 2015. L'esito dell'artroscopia al ginocchio sinistro non è infatti conosciuto né è dato di sapere se l'incapacità lavorativa attestata il 4 dicembre 2014 è ancora at- tuale rispettivamente in che misura. Ne deriva che gli atti medici presentati dal ricorrente in questa sede non permettono di determinare la sua capa- cità lavorativa (né nell'attività abituale né in attività adeguate) e quindi nep- pure il grado d'invalidità per il periodo a far tempo dal 1° febbraio 2015.
C-557/2015 Pagina 19 D'altra parte, nemmeno dall'incarto dell'autorità inferiore, né dalla risposta di causa, può essere dedotta la capacità lavorativa residua dell'insorgente. L'affermazione del medico del SMR secondo cui tale intervento comporta un'incapacità lavorativa completa di 4-6 settimane non è sufficiente per sta- bilire il diritto di percepire una rendita di invalidità. Da un lato, il periodo 4- 6 settimane non è sufficientemente delimitato: tale indicazione risulta dall'esperienza del medico in casi simili, ma non è altro che una prognosi futura incerta non confermata né verificata nel caso di specie. Dall'altro lato, il medesimo indica che il decorso dell'intervento d'artroscopia non è chiaro ed occorre pertanto che un medico ne valuti l'esito e si pronunci sulla conseguente capacità lavorativa (cfr. in proposito la documentazione me- dica trasmessa l'11 maggio 2015 [doc. TAF 10] da cui emerge che il 4 mag- gio 2015 l'assicurato è ancora inabile al 100%). Ne consegue che la richiesta principale del ricorrente, tendente al ricono- scimento del diritto di percepire una rendita intera anche dopo il 1° febbraio 2015, non merita pertanto accoglimento. 17. Per contro la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa affinché completi l'istruttoria con- formemente alle indicazioni dell'Ufficio AI del 12 febbraio 2015, a cui il ri- corrente ha aderito in via subordinata, è del tutto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con partico- lare riferimento allo stato di salute dell'insorgente, alla sua evoluzione dopo il mese di maggio 2014 e all'incidenza dello stesso sulla capacità lavora- tiva, segnatamente tramite un esame reumatologico supplementare, even- tualmente attraverso un aggiornamento peritale eseguito dal dott. J._______, che tenga conto anche dell'artroscopia al ginocchio sinistro, degli esiti della stessa e del suo decorso e di un esame ortopedico. In siffatte circostanze, trattandosi di un'indagine necessaria in relazione a questioni finora non ancora chiarite, nulla – neppure la più recente giuri- sprudenza del TF di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4; anche DTF 139 V 99 consid. 1.1) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dalla medesima e dal medico del SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente do- vesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado di vero- simiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata.
C-557/2015 Pagina 20 18. A titolo abbondanziale va precisato che non è necessario, in concreto, con- cedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione a sfavore dell'insorgente (cfr. sul quesito il consid. 3.2.4 della citata sentenza), dal momento che con la decisione impugnata del 10 dicembre 2014 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° febbraio 2015, la rendita intera d'invalidità versata fino ad allora. 19. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente ac- colto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa rinviati all'ammi- nistrazione, affinché proceda a completare l'istruttoria nel senso preceden- temente indicato e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità di A._______ a far tempo dal 1° febbraio 2015. 20. A titolo abbondanziale, seppur l'insorgente non ha direttamente chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo, ma lo ha fatto indirettamente attraverso il ripristino del diritto di percepire una rendita intera, va rammentato che il Tribunale federale (TF) ha già stabilito che il ritiro dell'effetto sospensivo al ricorso nell'ambito di una procedura di revisione volta alla soppressione o alla diminuzione di una rendita copre anche il periodo dell'istruzione com- plementare – a seguito di un rinvio da parte dell'autorità di ricorso, riservata un'eventuale apertura anticipata potenzialmente abusiva della procedura di revisione – fino alla notificazione della nuova decisione da parte dell'au- torità inferiore (cfr. sentenza del TF 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2 a 4; DTF 139 V 585; 129 V 370; 106 V 18). In tale contesto, giova segnalare che il fatto che l'autorità inferiore debba completare l'istruttoria non appare di per sé costituire elemento sufficiente per ritenere un'apertura potenzialmente abusiva della procedura di revisione. Nondimeno, l'inte- resse dell'amministrazione ad evitare una procedura di restituzione lunga e difficile, peraltro spesso destinata all'insuccesso, appare generalmente preponderante rispetto all'interesse privato dell'assicurato a potere benefi- ciare della rendita precedentemente accordata – e a non cadere almeno temporaneamente nell'indigenza durante una procedura di revisione – so- prattutto allorquando sulla base delle risultanze processuali l'esito della causa di merito appare incerto (DTF 119 V 507 consid. 4; 105 V 269 consid. 3; cfr. anche sentenze del TF I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2 e I 866/02 del 28 maggio 2003 consid. 2.2).
C-557/2015 Pagina 21 21. 21.1 Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie nonché dell'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria è pertanto divenuta priva d'og- getto. 21.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un man- datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a ti- tolo di spese ripetibili per la parte del ricorso accolta in questa sede (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as- segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro- filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com- plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'800.-, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal rappre- sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. In tale misura la do- manda di gratuito patrocinio è senza oggetto. 22. 22.1 Nella misura in cui l'istanza tendente all'ammissione al gratuito patro- cinio non è priva di oggetto, è respinta. 22.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sono di massima adem- piuti se l'istante si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dovere avere esito sfavorevole e l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (sentenza del TF 9C_147/2011 del 20 giugno 2011; DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 V 371 consid. 5b con rinvii; 119 Ia 11). Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (sentenze del TF 9C_112/2014 del 19 marzo 2014 e 9C_147/2011; DTF 128 I 225 consid. 2.5.1). Lo stato di bisogno deve essere valutato in base alle risorse finanziarie (reddito e sostanza mobiliare e immobiliare) dell'istante (DTF 124 I 1 consid. 2a) e,
C-557/2015 Pagina 22 dandosi il caso, delle persone che hanno verso di lui degli obblighi di man- tenimento (per esempio il coniuge; DTF 120 Ia 179; 115 Ia 193 consid. 3). Il limite per ammettere lo stato di bisogno si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo (va specificato che dap- prima, l'importo del minimo vitale svizzero, deve essere adattato al paese d'origine del ricorrente). Così, all'importo base LEF viene pertanto applicato di regola un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.3 con rinvii). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato di indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (cfr. sentenze del Tribu- nale delle assicurazioni I 134/06; U 356/02 del 7 luglio 2003). Per ammet- tere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è da considerarsi unica- mente la situazione di reddito, ma globalmente l'intera situazione finanzia- ria e patrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 45/05 del 13 aprile 2006 consid. 7.2.1 e 7.2.2). Va peraltro ricordato che prima di potere chiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona in- teressata, nel limite dell'esigibile, deve di principio attingere alla propria so- stanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un {ulteriore} debito ipo- tecario] e sentenza del TF 9c_112/2014). Lo Stato non può tuttavia esigere dal ricorrente che utilizzi le sue economie se queste costituiscono la sua "riserva di soccorso" ("Notgroschen"), la quale si apprezza in funzione dei suoi bisogni futuri secondo le circostanze del caso concreto, quali lo stato di salute e l'età, il cui ammontare si situa, per una persona sola, tra i fr. 20'000.- e i fr. 40'000.- (cfr. sentenze del TF 9C_147/2011; 1P.450/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 del 16 agosto 2002 consid. 2.3; cfr. in generale sul tema: MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2013, pagg. 278-281). 22.3 Dal formulario "Domanda di gratuito patrocinio", dagli atti ivi allegati (cfr. doc. TAF 7), nonché dall'incarto dell'UAIE emerge che il ricorrente per- cepiva fr. 224.- quale rendita intera fino al 31 gennaio 2015 (doc. A 55), mentre la moglie guadagna mensilmente fr. 2'138.05 (cfr. certificato di sa- lario gennaio 2015 [fr. 1'686.25 + fr. 451.80 {rettifica LPP anno precedente: quest'importo non viene pertanto trattenuto mensilmente, ma si tratta di un'unica trattenuta atta a compensare le trattenute dell'anno precedente}]).
C-557/2015 Pagina 23 A._______ ha indicato di dover far fronte a fr. 328.80 d'affitto (allegando il relativo contratto di locazione). Il non meglio precisato debito di fr. 343.05, non può invece essere ritenuto in quanto, da un lato, non è sostanziato ed è sprovvisto della necessaria documentazione e, dall'altro, per costante giurisprudenza debiti privati ed i relativi interessi non possono venir consi- derati (sentenze del TF 8C_743/2010 del 24 marzo 2011 consid. 5.2 e 9C_728/2007 del 14 marso 2008 consid. 4). Si riconoscono inoltre al ricor- rente fr. 1'346.40 quale minimo vitale per coniugi residenti all'estero (fr. 1'700 x 66% x 120%). Per far fronte a spese mensili di fr. 1'675.20 la famiglia dispone, dal mese di febbraio 2015, di fr. 2'138.05 e quindi di un'eccedenza di fr. 462.85. L'insorgente ha inoltre indicato di possedere un'auto del valore di fr. 970.- (in assenza di giustificativi). Tuttavia egli dispone altresì di due conti ban- cari di cui non ha indicato il saldo. Egli è titolare di un conto presso la Q._______ di F._______ (cfr. ordine permanente allegato al doc. TAF 7), mentre la moglie percepisce lo stipendio su di un conto presso la R._______ (cfr. certificato di salario allegato al doc. TAF 7). In conclusione, vista l'eccedenza mensile di fr. 462.85 e le ripetibili con- cesse in questa sede, il ricorrente è in grado di far fronte alle spese di pa- trocinio e pertanto la sua domanda di gratuito patrocinio è respinta.
(dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del 10 dicembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affin- ché proceda al complemento istruttorio indicato nei considerandi e si pro- nunci nuovamente sul diritto alla rendita di A._______ dal 1° febbraio 2015. Per il resto, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria è pertanto priva di oggetto. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di spese ripetibili.
C-557/2015 Pagina 24 4. Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda di gratuito patrocinio è respinta. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie dello scritto del ricorrente dell'11 maggio 2015 e dei documenti ivi allegati [doc. TAF 10] pervenuti a questo Tribunale il 13 maggio 2015) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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